Giurisprudenza Filiazione



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Disconoscimento di paternità CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 8 febbraio 2012, n. 1784 - Pres. Vitrone - Rel. Ceccherini legittima - Azione di disconoscimento di paternità - Sedicente padre biologico (legittimazione attiva del) - Insussistenza - Potere di intervento (inammissibilità) - Potere di intervento degli eredi del padre naturale (inammissibilità) (C.c. artt. 235, 244; c.p.c. art. 105) La paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l esito (positivo) dell azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto, laddove il rimedio contemplato dall art. 404 c.p.c. presuppone in capo all opponente un diritto autonomo la cui tutela sia però incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza impugnata. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Conforme Cass., 16 gennaio 2012, n. 430; Cass., 9 giugno 2005, n. 12167; Cass., 6 aprile 1995, n. 4035. Difforme Non si rinvengono precedenti difformi in merito.... Omissis... Ragioni della decisione 3. Il primo motivo di ricorso denuncia l omessa pronuncia sulla sua domanda, cagionata dall errata interpretazione delle domande formulate dal curatore del minore, avendo la Corte territoriale ritenuto che il curatore avesse rinunciato alla domanda riconvenzionale di accertamento della paternità naturale del minore, laddove tale rinuncia era stata formulata esclusivamente dalla signora O.. Sostiene che quest ultima aveva chiesto, nella sua comparsa di risposta di accertare l effettiva paternità biologica del figlio M., attraverso consulenza tecnica e previa riesumazione della salma del defunto d.m.g., e che il curatore non si era opposto a tale domanda, e aveva poi chiesto l accoglimento delle richieste domande istruttorie rivolte all accertamento della paternità del minore. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso di doversi pronunciare sulla domanda del curatore, che non era stata abbandonata, e da tale erroneo giudizio sarebbe derivata l illegittima affermazione dell inammissibilità del suo intervento in causa, essendo al contrario la ricorrente legittimata passivamente all azione quale erede della persona indicata come padre naturale del minore. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione sul punto decisivo, costituito dalla mancata accettazione, da parte sua, della - peraltro contestata - rinuncia del curatore alla sua domanda di accertamento della paternità naturale del minore. 4. I due motivi devono essere esaminati insieme, vertendo sull unico punto, costituito dal rifiuto del giudice di merito di esaminare la domanda di accertamento della paternità naturale del minore, nel presente giudizio di disconoscimento della paternità legittima. Essi sono inammissibili. Va premesso che il giudice d appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per la quale la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l esito (positivo) dell azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto (Cass. 9 giugno 2005, n. 12167), e ne ha tratto la con la conseguenza che l intervento di colui che è indicato come padre naturale nel giudizio di disconoscimento della paternità naturale è inammissibile, con il corollario che, in forza della presunzione legale di legittimità della filiazione, la controversia sulla paternità naturale non può avere ingresso sin quando tale presunzione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento di un azione di disconoscimento della paternità legittima. Nella fattispecie, la ricorrente è intervenuta volontariamente in un giudizio che si svolgeva tra altre parti, nel quale di conseguenza nessuna domanda era stata posta nei suoi confronti e nessuna statuizione, che fosse stata assunta, le sarebbe stata opponibile. Non è pertanto configurabile alcun interesse della stessa in ordine alla questione dell interpretazione delle domande poste in un giudizio inter alios, e nel quale, intervenendo, non aveva proposto alcuna domanda propria, limitandosi a resistere alle domande ipoteticamente proposte dalle parti. Né è configurabile alcun pregiudizio della ricorrente in relazione all accertamento compiuto dai giudici di merito, che le domande alle quali intendeva resistere con il suo intervento volontario non erano neppure state proposte, o essendo state inizialmente proposte erano state fatte oggetto di rinuncia, o, in caso contrario, dovessero essere dichiarate inammissibili. 4. Il terzo motivo, con il quale si sollevano questioni riservate all eventuale giudizio di merito conseguente all eventuale accoglimento dei primi due motivi sono inammissibili in questa sede, perché per loro stessa natura non contengono alcuna critica alla sentenza impugnata. Famiglia e diritto 10/2012 875

5. Con il quarto motivo si prospetta la questione illegittimità costituzionale dell art. 360 bis c.p.c., per violazione dell art. 111 Cost.. La questione è manifestamente irrilevante stante il difetto di interesse della ricorrente a partecipare al presente giudizio. 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. In conformità della richiesta del Procuratore generale, nella proposizione di un ricorso diretto a censurare una sentenza che aveva confermato sotto molteplici profili il difetto di interesse della stessa parte ad intervenire in una causa in corso tra altri, e a coltivare tale intervento nonostante la sua dichiarazione d inammissibilità, si ravvisa colpa grave, che giustifica l irrogazione della condanna di cui all art. 385 c.p.c., comma 4, al pagamento della somma indicata in dispositivo. Omissis GIUDIZIO DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ E DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE A INTERVENIRE DEL PRETESO PADRE NATURALE (E DEI SUOI EREDI) di Alessandra Frassinetti (*) La Cassazione conferma l orientamento per cui la paternità legittima non può essere messa in discussione e neppure difesa nel giudizio di disconoscimento della paternità da colui che è indicato come padre naturale. La controversia sulla paternità naturale non può, infatti, avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell azione di disconoscimento della paternità. In detto giudizio, che vede come contraddittori il padre legittimo, il figlio e la madre, non sono legittimati ad intervenire né il padre biologico né i suoi eredi. 1. Il caso di specie Nel giudizio di disconoscimento della paternità, intentato dal padre legittimo nei confronti del figlio minore e della madre, interviene la sorella ed erede di colui che la madre indica essere il padre naturale, dichiarando di voler resistere alla domanda di accertamento della paternità naturale del minore. La sentenza del Tribunale di Vicenza, che dichiara inammissibile il predetto intervento in causa, viene impugnata avanti la Corte d appello di Venezia, la quale conferma la pronuncia di primo grado. Contro la decisione della Corte d appello viene proposto ricorso in Cassazione dalla sorella del presunto padre naturale, lamentando che l illegittima affermazione dell inammissibilità del suo intervento in causa sia dovuta ad una errata interpretazione delle domande proposte in giudizio dalle altre parti. Per la ricorrente, il giudice avrebbe errato nell escludere di doversi pronunciare sulla domanda riconvenzionale di accertamento della paternità che, sebbene rinunciata dalla madre proponente, non era stata abbandonata dal curatore del minore. Questi, infatti, non solo non si sarebbe opposto a detta domanda, ma avrebbe chiesto l accoglimento delle richieste istruttorie rivolte ad accertare la paternità naturale del minore. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso, non configurando alcun interesse della ricorrente ad intervenire nel giudizio di disconoscimento della paternità pendente tra altre parti e nel quale, di conseguenza, nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti e nessuna statuizione, che fosse stata assunta, le sarebbe stata opponibile. La Cassazione specifica, infatti, che la controversia sulla paternità naturale non può avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimità della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell azione di disconoscimento della paternità legittima. La condivisibile decisione della Suprema Corte offre lo spunto a diverse riflessioni circa la ratio della disciplina normativa sul disconoscimento della paternità. 2. Legittimazione attiva all azione di disconoscimento della paternità Legittimati attivamente a promuovere l azione di disconoscimento della paternità sono, ai sensi degli artt. 235-244 c.c., il padre legittimo, la madre ed il fi- Nota: (*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee. 876 Famiglia e diritto 10/2012

glio maggiorenne ovvero un curatore speciale nominato dal giudice, in caso di minore infrasedicenne. Se, infatti, prima del 1975, al fine di garantire la stabilità della famiglia legittima, veniva consentita l esperibilità dell azione solo in capo al marito ed in presenza di specifici presupposti, in quanto il sistema preferiva che il figlio venisse considerato legittimo anche contro la verità biologica, con la riforma del diritto di famiglia la legittimazione ad agire in disconoscimento è stata estesa anche al figlio ed alla madre (1). Nel 1983 è poi stato ulteriormente modificato l ultimo comma dell art. 244 c.c., prevedendo che l azione di disconoscimento possa essere promossa, nell interesse dei minori da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni o dal pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore (2). Parte della dottrina ha criticato la scelta del legislatore di attribuire ad organi dello Stato il potere di far promuovere un azione diretta ad incidere sulla condizione familiare di un soggetto, anche contro la sua volontà (3). Si è, infatti, evidenziato che se effettivamente il legislatore avesse ravvisato un interesse pubblico, prevalente su quello dei singoli, alla corrispondenza della verità reale su quella legale, avrebbe dovuto, più opportunamente, attribuire il potere di promuovere l azione di disconoscimento al preteso padre naturale, che invece, né è privo (4). Posto, infatti, che l unica azione esperibile per contestare l elemento incerto e presuntivo della paternità del marito è l azione di disconoscimento e che il padre naturale non è compreso tra i soggetti legittimati ad esperire detta azione, ne consegue che costui non ha, nel nostro ordinamento, nessuno strumento per fare prevalere la verità biologica su quella legale (5). Egli, infatti, non può far rimuovere lo status di figlio legittimo neppure con l azione di contestazione della legittimità (6), di cui all art. 248 c.c., la quale, pur consentendo di contestare la legittimità di un figlio, non solo a chi dal relativo atto di nascita risulti suo genitore, ma anche a chiunque vi abbia interesse, tuttavia si riferisce, con carattere di residualità, ad ipotesi che riguardano errori o falsità commessi nella redazione dell atto di nascita e non ad ipotesi in cui si mette in discussione l elemento biologico della paternità (7). La Corte costituzionale, che si è occupata del problema, ha affermato che è inammissibile, in quanto spettante esclusivamente alla valutazione discrezionale ed incensurabile del legislatore, la questione di costituzionalità relativa alla mancata inclusione del padre naturale tra i soggetti legittimati ad agire in disconoscimento (8). Anche secondo la giurisprudenza di legittimità la scelta del legislatore ordinario di consentire il disconoscimento della paternità soltanto alle condizioni poste dagli artt. 235 e 244 c.c., non suscita dubbi di legittimità costituzionale, posto che l art. 30, comma 4, Cost., dispone che la legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità. I limiti previsti dalle norme sopra indicate costituirebbero, quindi, espressione del potere demandato al legislatore ordinario di privilegiare, nel rispetto di altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest ultima, in presenza dello status di figlio legittimo (9). (1) Si tratta della modifica apportata all art. 244 c.c. dall art. 95 della l. 19 maggio 1975, n. 151 di Riforma del diritto di famiglia. (2) La sostituzione del comma 4 dell art. 244 c.c. è opera dell art. 81, della l. 4 maggio 1983, n. 184 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei figli minori. (3) In questo senso A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, II, Milano, 1984, 1516 s. (4) Così Sesta, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, IV,, adozione, alimenti, a cura di Auletta, Torino, 2011, 192 ss.; De Cupis, Della filiazione legittima, in Commentario al diritto italiano della famiglia, Cian-Trabucchi, IV, Padova, 1992, 31 s. (5) Cass., 18 settembre 1986, n. 5661, in Giur. it., 1987, 1216, con nota di Cirillo, Contestazione dello stato di figlio legittimo; Trib. Sassari, 24 gennaio 1989, in Dir. fam., 1990, I, 884, con nota di Uda, Contestazione della paternità legittima ad opera del padre naturale; contra App. Bari, 18 aprile 1989, in Giust. civ., 89, I, 2187. (6) Sui diversi presupposti e rapporti delle due azioni vedi diffusamente Uda, Presunzione di paternità biologica, filiazione legittima e contestazione di legittimità, in Dir. fam., 1994, 917 ss.; Pirrone, Contestazione di legittimità e disconoscimento di paternità, in Giur. merito, 1992, 884; Di Sapio, L azione di contestazione dello status di figlio legittimo tra verità, giochi interpretativi, prospettiva normativa ed orizzonte della domanda, in Dir. fam., 2001, 135. (7) Cass., 18 settembre 1986, n. 5661, cit.; Cass., 10 gennaio 1989, n. 25, in Nuova giur. civ. comm., 1989, I, 635, con nota di Di Nardo; Cass., 8 settembre 1995, n. 9643, in Giust. civ., 1996, I, 407; Cass., 24 marzo 2000, n. 3529, in Familia, 2002, 533, con nota di Varano, Contestazione dela paternità. Una comparazione con il diritto francese, e in Dir. fam., 2001, 128, con nota di Di Sapio, L azione di contestazione, cit.; App. Catania, 7 maggio 1990, in Giur. merito, 1992, 883, con nota di Pirrone, Contestazione di legittimità, cit.; in dottrina Sesta, Divorzio e contestazione di legittimità dei figli nati dal primo matrimonio, in Giur. it., 1976, I, 2, 318; A. e M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979, 833; nel senso, invece, della concorrenza tra l azione di disconoscimento e quella di contestazione vedi Luzzati, La famiglia la legge il giudice (il nuovo diritto di famiglia), Milano, ed. II, 1978, 191 e Pane, Favor veritatis ed azione di disconoscimento di paternità, in Rass. dir. civ., 1982, 62 ss. (8) Corte cost., 27 novembre 1991, n. 429, in Giur. it., 1992, I, 385, con nota di D Amico. (9) Cass., 17 agosto 1998, n. 8087, in questa Rivista, 1998, 427, con nota di Carbone, È preferibile un padre putativo a quello biologico?; in dottrina v. in questo senso Finocchiaro, Sulla pretesa (segue) Famiglia e diritto 10/2012 877

Sebbene il legislatore della riforma, sulla base del mandato ricevuto, abbia privilegiato lo status di figlio legittimo attribuito dall art. 231 c.c. al figlio concepito durante il matrimonio, nell evoluzione della coscienza collettiva si segnala una marcata accentuazione della rilevanza del rapporto effettivo di procreazione (10), dimostrata anche dalla scelta del legislatore di attribuire al pubblico ministero la facoltà di promuovere l azione di disconoscimento nell interesse del minore infrasedicenne chiedendo che a tanto provveda un curatore speciale nominato, su sua istanza, dal giudice competente (11). Al riguardo è stato però opportunamente precisato che se è vero che l equilibrio tra la verità legale (finalizzata alla conservazione dell unità della famiglia legittima, tutelata dall art. 29 Cost.) e la verità biologica (verso la quale è orientato l art. 30 Cost., con le riserve in esso previste), è stato modificato a favore della seconda, dal nuovo comma 4 dell art. 244 c.c., detta innovazione è rimasta pur sempre nei limiti soggettivi tradizionali (marito, moglie e figlio) nei quali il legislatore continua a circoscrivere la legittimazione ad agire in disconoscimento della paternità (12). Detta azione, infatti, anche nel caso di minore infrasedicenne, non può essere promossa dal P.M. ma, come si è detto, da un curatore nominato su sua sollecitazione dal giudice assunte sommarie informazioni. 3. L intervento in causa Se da un lato la legge, come visto, non include tra i soggetti legittimati a promuovere l azione di disconoscimento né il padre naturale né i suoi eredi, dall altro tace sul problema dell ammissibilità dell intervento di questi soggetti in detto giudizio. Alcune sentenze, ormai datate, consentivano l intervento del preteso padre biologico (13), mentre la dottrina prevalente sembra escludere l ammissibilità di un intervento volontario ovvero su istanza di parte o iussu iudicis, del padre naturale (14) e conseguentemente dei suoi eredi. Questi ultimi, infatti, secondo la Cassazione, non avrebbero veste per spiegare intervento adesivo dipendente nel giudizio di disconoscimento in quanto, avendo detto giudizio per oggetto esclusivamente la negazione dello status di figlio legittimo, l eventuale accoglimento della domanda non comporterebbe alcun pregiudizio giuridicamente rilevante nei loro confronti, ma solo un eventuale pregiudizio di fatto, costituito dalla possibilità per l attore di esperire nei loro confronti, quali eredi, l azione per la dichiarazione giudiziale di paternità (15). Quanto al preteso padre naturale, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, sottolinea come secondo la giurisprudenza di legittimità la paternità naturale non possa essere messa in discussione e neppure difesa da colui che è indicato come padre naturale, il quale, allorché deduca che l esito positivo dell azione di disconoscimento di paternità si riverbera sull azione di riconoscimento della paternità intentata nei suoi confronti, si limita in realtà a far valere un pregiudizio di mero fatto (16). L interesse del padre naturale nel giudizio di disconoscimento si sostanzia, infatti, in un interesse di fatto alla reiezione della domanda (ove non intenda riconoscere il figlio, una volta che questi venisse privato dello status legitimitatis, ed abbia a temere l in- (continua nota 9) legittimazione del padre naturale alla proposizione dell azione di contestazione della legittimità, in Giust. civ., 1984, I, 2260, il quale osserva che negare al padre biologico ogni azione finché non venga meno lo stato di legittimità del figlio non è lesivo né di un diritto del figlio, che potrà sempre agire ex artt. 235/244, né di un diritto dello stesso padre naturale ex artt. 2 e 30 Cost., «attesa la prevalenza legittimamente riconosciuta dall ordinamento ad altri diritti ed interessi, mentre il favor veritatis non costituisce un principio a livello costituzionale che debba essere in ogni modo realizzato, essendo invece la sua concreta attuazione demandata ad una valutazione discrezionale del legislatore ordinario purché rispetti i valori costituzionali sottesi dalle norme in tema di tutela della filiazione, della paternità e maternità e della famiglia legittima». (10) Così Carbone, È preferibile un padre putativo a quello biologico?, cit., 432 ss. (11) In questo senso la motivazione della sentenza della Corte cost., 6 maggio 1985, n. 134, in Dir. fam., 1985, I, 397, con nota di Adami, Sul disconoscimento del nascituro. (12) Cass., 6 aprile 1995, n. 4035, in Dir. fam., 1996, 896, con note di Nivarra, Ancora su padre naturale e azione di disconoscimento della paternità e di Tosti, Verità o menzogna nella vita del minore: così la Cassazione elude la soluzione del problema. (13) Trib. Milano, 6 maggio 1943, in Riv. dir. matr., 1944, 49, con nota di Bellandi; Trib. Palermo, 18 giugno 1951, in Foro it., 1951, I, 1115, con nota contraria di Stella Richter; in dottrina, Cicu, La filiazione, in Trattato di diritto civile italiano, diretto da Vassalli, vol. III, t. 2, Torino, 1969, 132. (14) Stella Richter, nota a Trib. Palermo, 18 giugno 1951, cit.; Cattaneo, Della filiazione legittima, in Commentario del codice civile, Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1988, 205; Di Nardo, Le azioni di stato, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, II, La filiazione, ed. II, Milano, 2012, 205; Dogliotti-Figone, Disconoscimento di paternità ed interesse del minore, in Dir. fam., 1998, 1460 s., i quali sostengono che la peculiarità dell azione di disconoscimento (che coinvolge direttamente lo status del minore) osta alla configurazione di un intervento, sia autonomo che dipendente, del genitore naturale. (15) Cass., 23 ottobre 1980, n. 5704, in Foro it., 1981, I, 56. (16) Cass., 6 aprile 1995, n. 4035, cit.; Cass., 9 giugno 2005, n. 12167; nello stesso senso Trib. Roma, 2 luglio 1982, n. 12465, in Temi Romana, 1983, 881 e App. Milano, 18 marzo 1997, in Dir. fam., 1998, 1451, con nota di Dogliotti-Figone, Disconoscimento di paternità ed interesse del minore, cit. 878 Famiglia e diritto 10/2012

staurazione di una successiva azione per la dichiarazione giudiziale di paternità), ovvero al suo accoglimento (se animato dall intento opposto), interesse che non gli consente un intervento adesivo in detto giudizio, né come interveniente autonomo né dipendente (17). Non qualunque interesse legittima infatti il terzo all intervento adesivo, ma solo un interesse giuridico che non è configurabile in capo al padre naturale nell ambito dell azione di disconoscimento. Qualora, infatti, il figlio, pronunciato che sia il disconoscimento, intenda agire contro il preteso padre naturale ex art. 269 c.c., in quella sede la sentenza di disconoscimento, in cui sia stato accertato l adulterio della moglie con detto soggetto, non costituirà una prova con valore privilegiato rispetto ad ogni altro mezzo, né paralizzerà le eventuali eccezioni del padre naturale, rimasto forzatamente estraneo al giudizio in cui si è accertato l adulterio (18). Nel caso invece di rigetto della domanda di disconoscimento occorre verificare se oggetto del giudizio sia la non paternità o la condizione posta a fondamento della domanda. Se, infatti, si ritiene che rigettando la domanda il giudice non accerti l inesistenza del rapporto biologico di paternità tra il marito ed il figlio, ma neghi, o meglio ritenga non provata la causale che consente di superare la presunzione di paternità (impotenza del marito, adulterio della moglie), una nuova azione potrà comunque essere proposta dai soggetti legittimati se fondata su altra causale che si deduca e si provi di aver appreso successivamente (19). Se, al contrario, si ritiene che in ogni caso la causa petendi sia la stessa, consistente nell inesistenza del rapporto biologico di paternità tra il marito ed il figlio, se ne deve desumere che il giudicato preclude sempre un ulteriore disconoscimento (20). In ogni caso con il rigetto dell azione di disconoscimento la paternità diventa incontestabile verso i terzi cui è impedita una qualsiasi azione per l accertamento dell effettiva paternità naturale (21). Considerato che la rimozione dello status legitimitatis del figlio è condizione imprescindibile per poter poi affermare la genitorialità del padre naturale, questi non può lamentare la lesione del proprio diritto ad essere riconosciuto padre fino a quando non si sia verificata detta condizione (22). Ciò finché non matureranno le condizioni sociali idonee a veder riconosciuto, nel nostro ordinamento, il diritto alla coincidenza tra verità reale e verità legale (favor veritatis) come prevalente rispetto al favor legitimitatis, con conseguente modifica a livello legislativo dell art. 244 c.c. che preveda il padre naturale tra i soggetti legittimati ad esperire l azione di disconoscimento della paternità. Nell attuale situazione condivido, quindi, quell orientamento che ravvisa nell iniziativa del pubblico ministero l unica via attraverso la quale il preteso padre naturale, di fronte all inerzia dei membri della famiglia legittima, possa, proprio compulsando l organo pubblico, sollecitare l esercizio dell azione di disconoscimento nell interesse del figlio minore infrasedicenne (23). Detta lettura del comma 4 dell art. 244 c.c. non contrasta con il diritto di tutti i membri della famiglia legittima a non vedere turbata da estranei l integrità dell unità familiare, in quanto spetta sempre al giudice valutare la sussistenza dell interesse del minore all esperimento di un giudizio che potrebbe spogliarlo dello status di figlio legittimo, senza garantirgli lo stato di filiazione nei confronti del padre naturale, esponendolo al pericolo di pregiudizievoli squilibri affettivi ed educativi. (17) Dogliotti-Figone, Disconoscimento di paternità ed interesse del minore, cit., 1461. (18) Così Sesta, Le azioni di stato legittimo, cit., 220. (19) Di Nardo, Le azioni di stato, cit., 239 s. (20) Cattaneo, Della filiazione legittima, cit., 131. (21) A. M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, cit., 1496. (22) La sentenza di accoglimento dell azione di disconoscimento, che deve essere annotata a margine dell atto di nascita (ex art. 49, lett. o, d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396), toglie al marito la qualità giuridica di padre e priva il figlio dello status di figlio legittimo con effetti ex tunc. Venuto meno lo stato di legittimità del figlio, il padre naturale potrà riconoscerlo nei limiti di cui all art. 250 c.c: Sesta, Le azioni di stato legittimo, cit., 223; Di Nardo, Le azioni di stato, cit., 239, la quale condivide la decisione di Cass., 5 novembre 1997, n. 10838, secondo cui, operando ex tunc la sentenza che accoglie il disconoscimento, in quanto di mero accertamento, un eventuale riconoscimento del figlio naturale effettuato dal padre naturale prima di detta sentenza, originariamente improduttivo di effetti giuridici per contrasto con lo status di figlio legittimo, acquista efficacia ex tunc; nello stesso senso Cass., 3 giugno 1978, n. 2782, in Giust. civ., 1979, I, 151, con nota di A. Finocchiaro, Effetti sul riconoscimento inammissibile ex art. 253 c.c. dell azione di disconoscimento di paternità, e in Foro it., 1978, I, 1893, con nota di Jemolo, Azione di disconoscimento di paternità, efficacia retroattiva della sentenza e precedente riconoscimento di filiazione naturale. Anche per A. M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, cit., 1496, la sentenza di disconoscimento ha natura di accertamento; contra Cattaneo, Della filiazione legittima, cit., 126 ss., e De Cupis, Della filiazione legittima, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., 24, per i quali l azione di disconoscimento avrebbe funzione costitutiva. (23) Così Cass., 6 aprile 1995, n. 4035, cit.; Di Nardo, Le azioni di stato, cit., 188. Famiglia e diritto 10/2012 879