LA DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO DATE AI DIPENDENTI La risposta dell Agenzia delle Entrate a cura di Antonio Gigliotti Nel corso dell esercizio 2007 si sono succeduti numerosi interventi normativi che hanno modificato il trattamento tributario ai fini Ires ed Irap delle autovetture aziendali. In particolare la quota di deducibilità delle autovetture aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta è stata portata al 90%. L Agenzia delle Entrate in occasione della Teleconferenza del 26 Maggio 2008 (Circolare n. 47/E/2008) ha chiarito che tale percentuale di deducibilità deve essere applicata sul costo dell autovettura al lordo del benefit tassato nella busta paga del dipendente. Premessa Dopo le modifiche apportate dal D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, che aveva pressoché azzerato la deducibilità di spese e ammortamenti da parte delle imprese, il legislatore nel D.L. 2 luglio 2007, n. 81 conv. in L. 3 agosto 2007, n. 127 ha ripristinato, con effetto dal periodo d imposta in corso al 27 giugno 2007, delle nuove percentuali di deducibilità. E stata inoltre introdotta una deduzione retroattiva anche per l esercizio 2006, che deve essere fatta valere come variazione in diminuzione nel Mod. Unico 2008. 1
La situazione è riassunta nella tabella seguente: UTILIZZO AUTOVETTURA ANNO 2006 (D.L. 262/2006 - Unico 2007) ANNO 2006 (ricalcolo D.L. 81/2007) ANNO 2007 (Unico 2008) Auto assegnate in uso promiscuo a dipendenti Deducibile solo l importo del benefit tassato in busta paga Deducibile il di tutti i costi Deducibile il 90% di tutti i costi Deducibile il 20% con Deducibile il 40% con Auto ad uso solo aziendale Deduzione pari a zero un tetto di costo auto al 18.076 per Deducibile il 25% con Deducibile il 30% con Deducibile il 40% con Auto dei professionisti Autovetture date in uso promiscuo ai dipendenti Il D.L. 81 conv. in legge n. 127/2007 ha previsto che i costi relativi all auto data in uso promiscuo ai dipendenti, per il 2007, possono essere dedotti dall impresa nella misura pari al: 90%. Il novellato articolo reintroduce, inoltre, il requisito temporale secondo cui l utilizzo promiscuo del veicolo deve avvenire per un periodo almeno pari alla metà più uno del periodo d imposta; pertanto, nel caso del periodo d imposta con esercizio pari all intero anno, la condizione è verificata in caso di utilizzo promiscuo del veicolo non inferiore ai 184 giorni (= 365/2 + 1). Qualora detta condizione temporale non risulti soddisfatta, la deducibilità al 90% potrà applicarsi solo in proporzione al periodo di assegnazione promiscua dell auto, mentre per il resto troveranno applicazione le ordinarie limitazioni di cui all art. 164 comma 1 lett. a) e b) del Tuir (40%). 2
Calcolo del 90% L Agenzia delle Entrate nella teleconferenza del 26 maggio scorso ha affermato che il calcolo del 90% deve essere effettuato sull ammontare dei costi dell autovettura al lordo di quanto determinato come fringe benefit in capo al dipendente. Esempio Un azienda sostiene dei costi per l auto concessa al dipendente pari a 20.000. Al dipendente è stato attribuito un fringe benefit di 4.000. All Agenzia delle Entrate è stato chiesto se l ammontare deducibile in Unico è pari a: 90% di 20.000 = 18.000 oppure 4.000 (fringe benefit) + 14.400 (90% di 16.000) = 18.400 Secondo l Agenzia delle Entrate la soluzione corrisponde a 18.000 = 90% del costo totale Si ricorda, inoltre, che lo stesso D.L. 81/2007 conv. in legge n. 127/2007 ha previsto un recupero dei costi sostenuti nel 2006. Infatti nel 2006 le imprese hanno potuto dedurre solo il fringe benefit che ha costituito reddito per il lavoratore. Secondo quanto previsto dal D.L. 81/2007 l impresa potrà recuperare in Unico 2008 il dei costi delle auto date in uso ai dipendenti relative al 2006. Nota bene Si ritiene che il criterio sopraesposto secondo cui la percentuale di deducibilità viene applicata al costo delle auto al lordo del fringe benefit, debba essere effettuato anche per il recupero dei costi del 2006. 3
Sotto il profilo dichiarativo, il recupero dei costi non dedotti nel 2006 deve essere indicato nel rigo: RF 58 UNICO SC; RF 40 UNICO PF; RF 49 UNICO SP; RF 43 UNICO ENC Altre variazioni in diminuzione con codice descrittivo 99 99 Per le imprese in contabilità semplificata il recupero dei costi deve essere indicato nel rigo RG 20 Unico PF RG 21 Unico SP; Altri componenti negativi Per i professionisti il costo da recuperare deve essere indicato al Rigo RE19 Altre spese documentate 4
Auto concesse ad amministratori Evidenziamo che per le autovetture concesse in uso agli amministratori non è prevista la deducibilità del 90% dei costi ma si applicano i criteri ordinari previsti dall art. 164 del Tuir, più precisamente: deduzione parziale del 40%; limite di deduzione di 18.075,99. Per quanto riguarda il benefit da tassare in capo all amministratore la disciplina da applicare corrisponde a quella prevista per i dipendenti, pertanto il fringe benefit sarà dato dal 30% della Tariffa Aci per 15.000,00 Km. Ai sensi dell art. 95 del Tuir il fringe benefit tassato in capo all amministratore costituisce una spesa integralmente deducibile. Anche ai fini Irap il benefit tassato in capo al dipendente risulta integralmente deducibile, in quanto si tratta di un costo sostenuto per l acquisizione di beni e servizi costituenti elementi accessori della retribuzione non classificabili nelle voci B9 e B14 del conto economico. Attenzione La deducibilità dei costi relativi all autovettura è concessa limitatamente al 40% della differenza tra importo totale dei costi e fringe benefit. Antonio Gigliotti 8 Agosto 2008 5