REGOLAMENTO SPECIALE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI



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Determinazione dirigenziale

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REGOLAMENTO SPECIALE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CODICE DOCUMENTO SOCIETA REG006/G BANCA INTERMOBILIARE

DATI SU PROCESSO DI GESTIONE E CARATTERISTICHE DOCUMENTO Richiesta Uffici Affari Scietari Data: 23/11/2012 Autrizzazine a prcedere Direzine Cmpliance e Legale Data: 07/12/2012 Redazine Prpsta (Respnsabile dc.) Validazine sstanziale Uffici Affari Scietari Amministratri Indipendenti Cllegi Sindacale Validazine di cnfrmità alla nrmativa Funzine Cmpliance Data: Certificazine della cerenza frmale Data: 14/12/2012 Data: 14/12/2012 Apprvazine Cnsigli di Amministrazine Data: 14/12/2012 Divulgazine Settre Nrmativa Data: Archiviazine Settre Nrmativa Data: Tiplgia Dcument Reglament di Grupp Cdice Dcument: REG006 Versine 2 Edizine Dicembre 2012 Principali mdifiche rispett alla versine precedente Stat Dcument: Richiesta di chiarimenti Rispett alla versine precedente è stat intrdtt il riferiment al patrimni di vigilanza cnslidat BIM per l individuazine delle perazini di maggire rilevanza e di imprt esigu. Pubblicat Data Apprvazine Prima Versine: 20/07/2012 Funzine Cmpliance cmpliance@bancaintermbiliare.cm Dcumenti cllegati: - Nessun Dcumenti allegati - Nessun (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 2 di 43

INDICE 1. ASPETTI GENERALI 5 1.1. DEFINIZIONI 5 1.2. OBIETTIVI 5 1.3. FONTI NORMATIVE ESTERNE 6 1.4. FONTI NORMATIVE INTERNE 6 1.5. CAMPO DI APPLICAZIONE 9 1.6. VALIDITÀ E DECORRENZA 9 1.6.1. Validità... 9 1.6.2. Decrrenza... 9 1.7. DESTINATARI 9 1.8. PROCESSO DI REDAZIONE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO 9 2. CONTROLLI INTERNI. VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO 10 3. PARTE A - PERIMETRO DEI SOGGETTI E DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 11 A.1 DEFINIZIONE DI SOGGETTO COLLEGATO 11 A.2 LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 13 A.2.1 Definizine di perazini cn sggetti cllegati.13 A.2.2 Operazini di maggire rilevanza..14 a) Indici di rilevanza.15 b) Cumul di più perazini..16 A.2.3 Operazini di minre rilevanza.16 A.3 OPERAZIONI ESCLUSE 17 A.3.1 Operazini di imprt esigu.17 A.3.2 Operazini rdinarie escluse..17 A.3.3 Ulteriri esclusini 20 A.4 ART. 136 TUB 21 A.5 VERIFICA, IDENTIFICAZIONE E CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI 21 A.6 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITA DI RISCHIO 23 4. PARTE B - PROCEDURE PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI 25 B.1 SOCIETA DEL GRUPPO VENETO BANCA A CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO 25 B.2 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI 25 B.3 FASI DELLA PROCEDURA 27 B.4 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA 30 B.4.1 Fase pre deliberativa. 30 B.4.2 Fase deliberativa.31 B.4.3 Fase pst-deliberativa..32 B.5 PROCEDURA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA 33 B.5.1 Fase pre deliberativa. 33 (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 3 di 43

B.5.2 Fase deliberativa.35 B.5.3 Fase pst-deliberativa..36 B.6 OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI IN CUI É APPLICABILE L'ART. 136 TUB 37 B.6.1 Operazini di maggire rilevanza cn parti crrelate in cui è applicabile l art. 136 TUB..37 B.6.2 Operazini di maggire rilevanza cn parti crrelate in cui è applicabile l art. 136 TUB..38 B.6.3 Altre perazini cn sggetti cllegati in cui è applicabile l art. 136 TUB.38 B.7 DELIBERE QUADRO 39 B.8 DELIBERE DI COMPETENZA DELL ASSEMBLEA E DELIBERE D URGENZA 40 B.9 ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETA CONTROLLATE 41 B.9.1 Operazini cn parti crrelate effettuate dalla banca scietà qutata diffusa per il tramite di scietà cntrllata italiana estera.41 B.9.2 Operazini cn sggetti cllegati effettuate in autnmia da banche estere scietà nn bancarie del grupp..42 B.10 RELAZIONI TRIMESTRALI DEGLI ORGANI DELIBERANTI 43 (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 4 di 43

1. ASPETTI GENERALI 1.1. Definizini Il presente Reglament (di seguit anche il Reglament BIM ) recepisce i cntenuti del Reglament per le perazini cn sggetti cllegati apprvat dal Cnsigli di Amministrazine della Capgrupp Venet Banca in data 26 giugn 2012 e disciplina la gestine delle prcedure deliberative e degli adempimenti cnnessi, aventi ad ggett le Operazini cn Sggetti Cllegati, che rientran nel camp di applicazine della Nrmativa Cnsb e della Nrmativa Banca d Italia. Il Reglament BIM tiene cnt: della sstanziale identità delle definizini date dalla Nrmativa Cnsb e dalla Nrmativa Banca d Italia ai sggetti la cui vicinanza ai centri decisinali della scietà interessata può cmprmettere l ggettività e l imparzialità delle decisini, definiti ai sensi della nrmativa citata quali Parti Crrelate sggetti ad essi cnnessi (entrambe le categrie racclte nell insieme definit cme Sggetti Cllegati); della necessità di mgeneizzare la disciplina delle prcedure deliberative in materia, sia in ssequi a principi di ecnmicità perativa, sia in ssequi ai principi che le stesse Nrmative Cnsb e Banca d Italia richiaman. In particlare, l articl 4, cmma 2, RC prevede che le scietà valutan se indicare nelle prcedure cme sggetti a cui applicare, in tutt in parte, le dispsizini del presente reglament anche sggetti diversi dalle Parti Crrelate, tenend cnt, in particlare, degli assetti prprietari, di eventuali vincli cntrattuali statutari rilevanti ai fini dell articl 2359, prim cmma, n. 3), dell articl 2497-septies c.c. nnché delle discipline di settre alle stesse eventualmente applicabili in materia di Parti Crrelate., mentre la Nrmativa Banca d Italia precisa che le relative dispsizini stabiliscn un set di regle minimali; è rimessa pertant alle banche la valutazine dell pprtunità di stabilire regle più stringenti che tengan cnt delle caratteristiche specifiche di ciascun intermediari (ad esempi, in termini di peratività, dimensini, assetti prprietari, frma giuridica). A titl di clausla di salvaguardia si dà att che in cas di divergenza tra la Nrmativa Cnsb e la Nrmativa Banca d Italia è stata adttata la sluzine più restrittiva. 1.2. Obiettivi Il Reglament BIM : 1. individua un perimetr sggettiv cmune che definisce i Sggetti Cllegati quale categria cmpsta dalle Parti Crrelate e dai sggetti ad essi cnnessi, e che include tutte le fattispecie previste dalla Nrmativa Cnsb e dalla Nrmativa Banca d Italia; 2. disciplina un perimetr ggettiv cmune che definisce le Operazini cn i sggetti Cllegati, distinguend Operazini di Maggire e Minre Rilevanza, e Operazini escluse, in cerenza cn la Nrmativa Cnsb e Nrmativa Banca d Italia; 3. disciplina prcedure deliberative cmuni relative alle Operazini cn Sggetti Cllegati, nel rispett delle indicazini e dei principi stabiliti dalla Nrmativa Cnsb e nella Nrmativa Banca d Italia; 4. abrga e sstituisce il Reglament per le Operazini cn Parti Crrelate apprvat dal Cnsigli di Amministrazine di Banca Intermbiliare (di seguit BIM la Banca in data 1.12.2010), individuand regle idnee ad assicurare la trasparenza e la crrettezza sia sstanziale che prcedurale delle Operazini cn Sggetti Cllegati, nnché a stabilite mdalità di adempiment dei relativi bblighi infrmativi, ivi cmpresi quelli previsti dalle dispsizini di legge e reglamentari vigenti e applicabili, in primis dalla Nrmativa Cnsb e dalla Nrmativa Banca d Italia. Il presente Reglament fa parte integrante del cmpless dei dcumenti che definiscn e disciplinan le plitiche interne in materia di cntrlli sulle attività di rischi e sui cnflitti di interesse nei cnfrnti dei Sggetti Cllegati assunte dal Grupp Venet Banca ai sensi del Titl V, capitl 5, Sezine IV, della Nrmativa Banca d Italia (le Plitiche Interne ). (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 5 di 43

1.3. Fnti nrmative esterne Reglament delle Operazini cn Sggetti Cllegati adttat dalla capgrupp Venet Banca in data 26 giugn 2012. 1.4. Fnti nrmative interne Nrmativa Disciplinante le Operazini effettuate cn Parti Crrelate ( Nrmativa Cnsb) L Articl 2391-bis cdice civile (Operazini cn Sggetti Cllegati) prescrive che Gli rgani di amministrazine delle scietà che fann ricrs al mercat del capitale di rischi adttan, secnd principi generali indicati dalla Cnsb, regle che assicuran la trasparenza e la crrettezza sstanziale e prcedurale delle Operazini cn Sggetti Cllegati e li rendn nti nella relazine sulla gestine; a tali fini pssn farsi assistere da esperti indipendenti, in ragine della natura, del valre delle caratteristiche dell'perazine. I principi di cui al prim cmma si applican alle perazini realizzate direttamente per il tramite di scietà cntrllate e disciplinan le perazini stesse in termini di cmpetenza decisinale, di mtivazine e di dcumentazine. L'rgan di cntrll vigila sull'sservanza delle regle adttate ai sensi del prim cmma e ne riferisce nella relazine all'assemblea. In ttemperanza alla delega ricevuta dal Legislatre primari, la CONSOB ha apprvat il Reglament recante dispsizini in materia di Operazini cn Sggetti Cllegati cn delibera n. 17221 del 12 marz 2010 ( RC ). Il RC è quindi adttat ai sensi dell articl 2391-bis c.c. nnché, cme esplicitamente evidenziat, ai sensi degli articli 113-ter, 114, 115 e 154-ter D.Lgs. 58/98 ( TUF ). Il RC disciplina le prcedure per le Operazini cn Sggetti Cllegati e gli bblighi di infrmativa al pubblic, e quindi di trasparenza, relativamente ad alcune Operazini cn Sggetti Cllegati. La CONSOB ha inltre emanat la Cmunicazine del 24.09.2010 n. DEM/10078683 recante indicazini e rientamenti per l applicazine del RC (la Cmunicazine ). Il RC detta i principi ai quali le scietà italiane cn azini qutate in mercati reglamentati italiani di altri paesi dell'unine Eurpea e cn azini diffuse fra il pubblic in misura rilevante si attengn al fine di assicurare la trasparenza e la crrettezza sstanziale e prcedurale delle Operazini cn Sggetti Cllegati realizzate direttamente per il tramite di scietà cntrllate. Sulla base di quant prescritt dal RC, il Cnsigli di Amministrazine deve adttare, secnd i principi indicati nel RC stess, prcedure che assicurin la trasparenza e la crrettezza sstanziale e prcedurale delle Operazini cn Sggetti Cllegati. In particlare, tali prcedure devn: (a) identificare le Operazini di Maggire Rilevanza, in md da includervi almen quelle che superin le sglie previste nell'allegat 3 del RC; (b) identificare i casi di esenzine dall applicabilità delle prcedure, tra quelli previsti dagli articli 13 e 14 RC; (c) identificare, ai fini del RC, i requisiti di indipendenza degli amministratri in cnfrmità a quant previst dall articl 3, lettera h) RC ; (d) stabilire le mdalità cn cui si istruiscn e si apprvan le Operazini cn Sggetti Cllegati e individuare regle cn riguard alle iptesi in cui la scietà esamini apprvi Operazini di scietà cntrllate, italiane estere; (e) fissare le mdalità e i tempi cn i quali sn frnite, agli amministratri cnsiglieri indipendenti che esprimn pareri sulle Operazini cn Sggetti Cllegati nnché agli rgani di amministrazine e cntrll, le infrmazini sulle Operazini, cn la relativa dcumentazine, prima della deliberazine, durante e dp l'esecuzine delle stesse; (f) indicare le scelte effettuate dalle scietà cn riguard alle pzini, diverse da quelle indicate nelle lettere precedenti, rimesse alle medesime scietà dalle dispsizini del RC. Rimane ferm quant previst dagli articli 2343-bis c.c. (Acquist della scietà da prmtri, fndatri, sci e amministratri), 2358 c.c. (diviet per la scietà di accrdare prestiti garanzie per l acquist (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 6 di 43

sttscrizine di azini prprie), 2373 c.c. (disciplina del cnflitt di interessi nel cas di deliberazini Assembleari apprvate cl vt determinante di sci che abbian un interesse in cnflitt cn quell della scietà), 2391 c.c. (disciplina delle deliberazini relative a Operazini in cui un amministrare sia prtatre di un interesse prpri altrui), dagli articli da 2497 a 2497-septies c.c. (che disciplinan la Direzine ed il crdinament di scietà) nnché dall articl 53 D.Lgs. 385/93 ( TUB ) che al cmma 4 e seguenti disciplina le cndizini e i limiti per l assunzine da parte delle banche di attività di rischi nei cnfrnti di sggetti che pssn esercitare, direttamente indirettamente un influenza sulla gestine della banca del Grupp Bancari, nnché dei sggetti ad essi cllegati) e dall art. 136 TUB che disciplina le prcedure da tenersi in cas di deliberazini cncernenti bbligazini cntratte cn espnenti aziendali del grupp bancari e dalle relative dispsizini di attuazine. La Nrmativa CONSOB è applicabile a tutte le scietà cn azini qutate in mercati reglamentati italiani di altri paesi dell'unine Eurpea e cn azini diffuse fra il pubblic in misura rilevante. Nrmativa disciplinante le Attività di Rischi e Cnflitti di Interesse nei cnfrnti di Sggetti Cllegati ( Nrmativa Banca d Italia) La Banca d Italia ha emanat il 9 Aggirnament del 12 dicembre 2011 alle Nuve dispsizini di vigilanza prudenziale per le banche, Circlare n. 263 del 27 dicembre 2006 ( Circlare 263 ) che ha intrdtt, tra gli altri, il Tit. V Cap. 5 alla Circlare 263, disciplinante le Attività di rischi e cnflitti di interesse nei cnfrnti di sggetti cllegati ( Nrmativa Banca d Italia ). Tale disciplina mira a presidiare il rischi che la vicinanza di taluni sggetti ai centri decisinali della banca pssa cmprmettere l ggettività e l imparzialità delle decisini relative alla cncessine di finanziamenti e ad altre transazini nei cnfrnti dei medesimi sggetti. La disciplina individua il nver delle Parti Crrelate e dei relativi Sggetti Cnnessi, che nell insieme frman il nver dei Sggetti Cllegati, cme definiti nel presente Reglament al paragraf A.1, stabilend limiti prudenziali per le attività di rischi assunte nei cnfrnti di tali Sggetti Cllegati, in md prprzinat all intensità delle relazini e alla rilevanza dei cnseguenti rischi per la sana e prudente gestine, e disciplinand appsite prcedure deliberative relative a perazini da effettuarsi cn tali Sggetti Cllegati. La Nrmativa Banca d Italia dà inltre specifiche indicazini in materia di assetti rganizzativi e cntrlli interni, precisand le respnsabilità degli rgani e i cmpiti delle funzini aziendali nnché gli bblighi di censiment dei sggetti cllegati e di cntrll dell andament delle espsizini. La Nrmativa Banca d Italia richiama espressamente quant disciplinat in materia dalle seguenti dispsizini: articl 53, cmma 1, lettere b) e d), D.Lgs. 385/93 ( TUB ) in base al quale la Banca d'italia, in cnfrmità delle deliberazini del CICR, emana dispsizini di carattere generale aventi a ggett il cnteniment del rischi nelle sue diverse cnfigurazini e l'rganizzazine amministrativa e cntabile e i cntrlli interni; articl 53, cmma 4, TUB, in base al quale la Banca d Italia: i) stabilisce, in cnfrmità delle deliberazini del CICR, cndizini e limiti per l assunzine, da parte delle banche, di attività di rischi nei cnfrnti di clr che pssn esercitare, direttamente indirettamente, un influenza sulla gestine della banca del grupp bancari nnché dei sggetti a essi cllegati; ve verifichi in cncret l esistenza di situazini di cnflitt di interessi, può stabilire cndizini e limiti specifici per l assunzine delle attività di rischi; articl 53, cmma 4-ter, in base al quale la Banca d Italia individua i casi in cui il mancat rispett delle cndizini di cui al cmma 4 cmprta la sspensine dei diritti amministrativi cnnessi cn la partecipazine; articl 53, cmma 4-quater, in base al quale la Banca d Italia, in cnfrmità delle deliberazini del CICR, disciplina i cnflitti di interesse tra le banche e i sggetti indicati nel cmma 4, in relazine ad altre tiplgie di rapprti di natura ecnmica; articl 67, cmma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d Italia, in cnfrmità delle deliberazini del CICR, impartisce alla capgrupp, cn prvvedimenti di carattere generale particlare, dispsizini cncernenti il grupp bancari cmplessivamente cnsiderat sui (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 7 di 43

cmpnenti, aventi a ggett il cnteniment del rischi nelle sue diverse cnfigurazini nnché l rganizzazine amministrativa e cntabile e i cntrlli interni; dalla deliberazine del CICR del 29 lugli 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischi e di altri cnflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei cnfrnti di sggetti cllegati, ai sensi dell articl 53, cmmi 4, 4-ter e 4-quater, del TUB. Vengn inltre in riliev: il reglament (CE) n. 1126/2008 della Cmmissine del 3 nvembre 2008 che adtta taluni principi cntabili internazinali; l articl 136 del TUB, che disciplina la prcedura per deliberare l assunzine di bbligazini, da parte della banca di altra scietà del grupp bancari, cn gli espnenti della banca e delle scietà del grupp nnché cn altre categrie di sggetti specificamente indicate; gli articli 2391 e 2391-bis del cdice civile, in tema di interessi degli amministratri e di Operazini cn Sggetti Cllegati e le relative dispsizini di attuazine adttate dalla Cnsb; l articl 2634 del cdice civile, relativ al reat di infedeltà patrimniale; l articl 137 del TUB, cncernente i reati di mendaci e fals intern bancari; l articl 13 del decret-legge 30 settembre 2003, n. 269, cnvertit, cn mdificazini, dalla legge 24 nvembre 2003, n. 326, recante la Disciplina dell attività di garanzia cllettiva dei fidi, e in particlare i cmmi 29, 30 e 31, cncernenti le banche cstituite in frma di scietà cperativa a respnsabilità limitata che, in base al prpri statut, esercitan prevalentemente l attività di garanzia cllettiva dei fidi a favre dei sci ( banche di garanzia cllettiva dei fidi ); il dcument denminat Principi fndamentali per un efficace vigilanza bancaria, riginariamente pubblicat dal Cmitat di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggirnat da ultim nell ttbre 2006, cn particlare riferiment al Principi 11 Espsizini vers parti cllegate in base al quale, al fine di prevenire gli abusi derivanti da espsizini (in bilanci furi bilanci) vers parti cllegate e di gestire situazini di cnflitt di interessi La Nrmativa Banca d Italia mira a presidiare il rischi che la vicinanza di Sggetti Cllegati ai centri decisinali della banca pssa cmprmettere l ggettività e l imparzialità delle decisini relative alla cncessine di finanziamenti e ad altre transazini nei cnfrnti dei medesimi sggetti, cn pssibili distrsini nel prcess di allcazine delle risrse, espsizine della banca a rischi nn adeguatamente misurati presidiati, ptenziali danni per depsitanti e azinisti. Il perimetr dei Sggetti Cllegati, a cui si applican le cndizini quantitative e prcedurali della presente disciplina, è cstituit da una parte crrelata ed i sggetti ad essa cnnessi. In tale prspettiva sn individuate cme parti crrelate, anzitutt, gli espnenti, i principali azinisti e gli altri sggetti capaci di cndizinare la gestine della banca in quant in grad di esercitare il cntrll, anche cngiuntamente cn altri sggetti, una influenza ntevle. Situazini di cnflitt di interesse pssn emergere anche nei cnfrnti di imprese, specie di natura industriale, cntrllate sttpste a influenza ntevle nei cui cnfrnti la banca abbia significative espsizini in frma di finanziamenti e di interessenze partecipative. La Nrmativa Banca d Italia individua quindi due presidi: 1. limiti prudenziali per le attività di rischi di una banca e di un grupp bancari nei cnfrnti dei Sggetti Cllegati cme definiti dalla Nrmativa Banca d Italia, Titl V, Capitl 1, Sezine II ( Limiti alle Attività di Rischi ), differenziati per le diverse categrie di Sggetti Cllegati. Le Attività di Rischi sn le espsizini nette cme definite ai fini della disciplina in materia di cncentrazine dei rischi (Cfr. Nrmativa Banca d Italia, Titl V, Capitl 1, Sezine I, par. 3 nnché le Istruzini per la cmpilazine delle segnalazini sul patrimni di vigilanza e sui cefficienti prudenziali (Circlare n. 155 Banca d Italia del 18 dicembre 1991), Sezine 5; 2. appsite prcedure deliberative, che integran i limiti prudenziali al fine di preservare la crretta allcazine delle risrse e tutelare adeguatamente i terzi da cndtte esprpriative. A tale riguard (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 8 di 43

sn definite diverse categrie di perazini cn Sggetti Cllegati (Operazini di Maggire Rilevanza; Operazini di Minre Rilevanza, Operazini Escluse). Ai sensi della Sez. I, par. 4 della Nrmativa Banca d Italia, la stessa si applica su base cnslidata a tutte le scietà appartenenti al Grupp Bancari Venet Banca e, su base individuale, alle sle Banche del Grupp aventi sede in Italia. 1.5. Camp di applicazine Il presente Reglament si applica a BIM e per gli aspetti specificamente indicati dal Reglament medesim e dai relativi prtclli applicativi alle scietà cntrllate chiamate da BIM a recepirl. 1.6. Validità e Decrrenza 1.6.1. Validità Il Reglament è valid a decrrere dal 31 dicembre 2012. A partire da tale data si cnsidera abrgat il precedente Reglament per le Operazini cn Parti Crrelate apprvat dal Cnsigli di Amministrazine di BIM in data 1.12.2010. 1.6.2. Decrrenza Il reglament decrre dal 31 dicembre 2012. 1.7. Destinatari Tutt il persnale di BIM e delle sue cntrllate. 1.8. Prcess di redazine e revisine del Reglament Le mdifiche al presente Reglament pssn essere apprtate unicamente cn delibera del Cnsigli di Amministrazine di Banca Intermbiliare, sentit il parere preventiv degli Amministratri Indipendenti e del Cllegi Sindacale di BIM. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 9 di 43

2. CONTROLLI INTERNI. VIGILANZA SUL RISPETTO DEL REGOLAMENTO Il sistema dei cntrlli interni del Grupp Venet Banca deve assicurare nel cntinu il rispett dei Limiti alle Attività di Rischi e delle Prcedure deliberative di cui al presente Reglament e, più in generale, deve prevenire e gestire crrettamente i ptenziali cnflitti di interesse inerenti ai rapprti intercrrenti cn i Sggetti Cllegati. A tal fine, il Cnsigli di Amministrazine della Capgrupp previ parere mtivat e vinclat del Cmitat Amministratri Indipendenti e del Cllegi Sindacale, apprva e rivede almen cn cadenza triennale le Plitiche Interne in materia di cntrlli sulle Attività di Rischi e cnflitti di interesse nei cnfrnti dei Sggetti Cllegati. I dcumenti recanti le Plitiche Interne sn cmunicati all assemblea dei sci e tenuti a dispsizine per eventuali richieste dell Autrità di Vigilanza. Il Cnsigli di Amministrazine della Capgrupp apprva, previ parere del Cmitat degli Amministratri Indipendenti, e sentit il Cllegi Sindacale, i reglamenti e/ i cdici di cndtta diretti ad assicurare il presidi delle perazini cmpiute dal persnale più rilevante delle Banche del Grupp, identificat ai sensi delle dispsizini della Banca d Italia sulle plitiche e prassi di remunerazine e incentivazine del 30 marz 2011, in md da assicurarne l impegn a dichiarare situazini di interesse nelle perazini e l attribuzine delle cmpetenze gestinali del rapprt ai livelli gerarchici superiri. Il Cnsigli di Amministrazine della Capgrupp dà indicazine agli rgani di Supervisine Strategica e di Gestine delle scietà cntrllate affinché predispngan quant necessari per adeguare le rispettive scietà alle Plitiche Interne vigenti. Il Cllegi Sindacale viene adeguatamente infrmat dal Cnsigli di Amministrazine, almen gni trimestre, sulla cnclusine e sulle principali caratteristiche delle perazini rilevanti ai fini del presente Reglament, cncluse nel crs del trimestre. In gni cas gli amministratri, il Direttre Generale e i Dirigenti cn Respnsabilità strategiche infrman senza indugi il Cllegi Sindacale in merit a qualsiasi vilazine del presente reglament di cui essi vengan a cnscenza in ragine del prpri uffici. Resta ferm quant dispst dall art. 52 TUB. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 10 di 43

PARTE A - Perimetr dei sggetti e delle perazini cn sggetti cllegati A.1 DEFINIZIONE DI SOGGETTO COLLEGATO A.1.1 Sggetti Cllegati Ai fini del presente Reglament si intende per Sggetti Cllegati l insieme dei seguenti sggetti: 1. sggetti appartenenti alla categria Parti Crrelate (paragraf A.1.2); 2. sggetti appartenenti alla categria di Sggetti Cnnessi ad una Parte Crrelata (paragraf A.1.3). Ai fini dell applicazine del presente Reglament, per insieme dei Sggetti Cllegati deve intendersi l insieme dei Sggetti Cllegati definit relativamente all inter Grupp Bancari Venet Banca. A.1.2 Parte Crrelata Ai fini del presente Reglament si intende per Parte Crrelata (al plurale Parti Crrelate ) il sggett che appartiene all insieme dei sggetti individuati in virtù delle seguenti relazini che intrattengn cn ciascuna delle banche e degli Intermediari Vigilati 1 del Grupp Bancari Venet Banca. (a) Partecipante Sggett che, direttamente, indirettamente, anche attravers scietà cntrllate, fiduciari interpste persne: i) cntrlla la scietà; Il cntrll è il ptere di determinare le plitiche finanziarie e gestinali di un'entità al fine di ttenere benefici dalle sue attività. La definizine di cntrll è reperibile dalle nrme di legge cntenute negli articli 23 TUB, 93 TUF e 2359, cmmi 1 e 2, cdice civile Si presume che esista il cntrll quand un sggett pssiede, direttamente indirettamente attravers le prprie cntrllate più della metà dei diritti di vt di un entità a men che, in casi eccezinali, pssa essere chiaramente dimstrat che tale pssess nn cstituisce cntrll. Il cntrll esiste anche quand un sggett pssiede la metà, una quta minre, dei diritti di vt esercitabili in Assemblea se questi ha il ptere di esercitare l azine di direzine e crdinament, vver di esercitare una influenza dminante sulla scietà, e in particlare ha: (a) il cntrll di più della metà dei diritti di vt in virtù di un accrd cn altri investitri; (b) il ptere di determinare le plitiche finanziarie e gestinali dell entità in frza di un statut di un accrd; 1 Intermediari Vigilati sn le imprese di investiment, le scietà di gestine del risparmi italiane ed estere, gli Istituti di mneta elettrnica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell alb previst dall art. 106 del TUB (Fin alla data di entrata in vigre delle dispsizini di attuazine del Titl V del TUB, cme rifrmat dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferiment all elenc speciale di cui all articl 107 del medesim Test Unic.), gli Istituti di pagament, che fann parte di un grupp bancari e hann un patrimni di vigilanza individuale superire al 2 per cent del patrimni di vigilanza cnslidat del grupp di appartenenza. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 11 di 43

(c) il ptere di nminare di rimuvere, da sl, un più cmpnenti dell Organ cn funzini di Gestine dell Organ cn funzine di Supervisine strategica anche sulla base di patti in qualsiasi frma stipulati di clausle statutarie aventi per ggett per effett l esercizi di tali diritti pteri; (d) il ptere di esercitare la maggiranza dei diritti di vt nelle sedute del cnsigli di amministrazine dell equivalente rgan di gvern scietari, ed il cntrll dell entità è detenut da quel cnsigli rgan. ii) detiene una partecipazine nella scietà tale da pter esercitare un Influenza Ntevle su quest ultima; L Influenza Ntevle indica il legame di cllegament cn una scietà, e, ai sensi dell art. 2359, cmma 3, cdice civile, cnsiste nel ptere di partecipare alla determinazine delle plitiche finanziarie e gestinali di un entità senza averne il cntrll. Un influenza ntevle può essere ttenuta attravers il pssess di azini, tramite clausle statutarie accrdi. L influenza ntevle si presume in cas di pssess di una partecipazine, diretta indiretta2, pari superire al 20 per cent del capitale sciale dei diritti di vt nell assemblea rdinaria in altr rgan equivalente della scietà partecipata, vver al 10 per cent nel cas di scietà cn azini qutate in mercati reglamentati. In cas di pssess inferire alle predette sglie, devn essere cndtti specifici apprfndimenti per accertare la sussistenza di una influenza ntevle almen al ricrrere dei seguenti indici e tenend cnt di gni altra circstanza rilevante: (i) la banca (il grupp bancari) è rappresentata nell rgan cn funzine di gestine nell rgan cn funzine di supervisine strategica dell impresa partecipata; nn cstituisce di per sé indice di influenza ntevle il sl fatt di esprimere il cmpnente in rappresentanza della minranza secnd quant previst dalla disciplina degli emittenti azini qutate in mercati reglamentati; (ii) la banca (il grupp bancari) partecipa alle decisini di natura strategica dell impresa partecipata, in particlare in quant dispnga di diritti di vt determinanti nelle decisini dell assemblea in materia di bilanci, destinazine degli utili, distribuzine di riserve, senza che si cnfiguri una situazine di cntrll cngiunt; (iii) tra la banca (il grupp bancari) e l impresa partecipata intercrrn perazini di maggire rilevanza cme definite ai fini della disciplina delle attività di rischi nei cnfrnti di sggetti cllegati, l scambi di persnale manageriale, la frnitura di infrmazini tecniche essenziali; iii) esercita il cntrll sulla scietà cngiuntamente cn altri sggetti ( Cntrll Cngiunt ); Il Cntrll Cngiunt è la cndivisine, stabilita cntrattualmente, del cntrll su un attività ecnmica. In tal cas si cnsideran cntrllanti: a) i sggetti che hann la pssibilità di esercitare un influenza determinante sulle decisini finanziarie e perative di natura strategica dell impresa); b) gli altri sggetti in grad di cndizinare la gestine dell impresa in base alle partecipazini detenute, a patti in qualsiasi frma stipulati, a clausle statutarie, aventi per ggett per effett la pssibilità di esercitare il cntrll; iv) è un sggett che detiene una quta dei diritti di vt del capitale della scietà pari ad almen il 10%; 2 Partecipazine Indiretta : la partecipazine acquisita cmunque psseduta per il tramite di scietà cntrllate, di scietà fiduciarie, rganismi persne interpsti. Nn si cnsideran indirettamente cntrllate sttpste a influenza ntevle le scietà e imprese partecipate da entità a lr vlta sttpste a cntrll cngiunt. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 12 di 43

(b) Clui che, divers dal Partecipante, è in grad di nminare da sl, un più cmpnenti del Cnsigli di Amministrazine della scietà anche sulla base di patti in qualsiasi frma stipulati di clausle statutarie aven13ti ad ggett per effett l esercizi di diritti di pteri. (c) Una scietà un impresa anche cstituita in frma nn scietaria su cui una scietà del grupp bancari è in grad di esercitare il cntrll un Influenza Ntevle; (d) Espnente Aziendale : Ogni sggett che svlge funzini di amministrazine, direzine e cntrll press una banca, una scietà finanziaria capgrupp un intermediari vigilat. La definizine cmprende, in particlare, nel sistema di amministrazine e cntrll tradizinale gli amministratri e i sindaci; nel sistema dualistic i cmpnenti del cnsigli di srveglianza e del cnsigli di gestine; nel sistema mnistic, gli amministratri e i cmpnenti del cmitat per il cntrll sulla gestine. La definizine include il direttre generale e chi svlge cariche cmprtanti l esercizi di funzini equivalenti a quella di direttre generale; (e) Dirigenti cn respnsabilità strategiche : I sggetti, diversi dagli Espnenti Aziendali, che hann il ptere e la respnsabilità, direttamente indirettamente, della pianificazine, della direzine e del cntrll delle attività della scietà. Sn ricmpresi nella categria: per quant cncerne Venet Banca: il Cndirettre e il Vice Direttre Generale, i Dirigenti appartenenti alle Direzini Centrali; per quant cncerne BIM, il persnale dirigenziale che riveste la qualifica di Respnsabile di Direzine. (f) Sggett che partecipa ad una Jint Venture in cui la scietà è una partecipante: Una Jint Venture è un accrd cntrattuale cn il quale due più parti intraprendn un attività ecnmica sttpsta a cntrll cngiunt. (g) Fnd pensinistic cmplementare, cllettiv d individuale, italian d ester, cstituit a favre dei dipendenti della scietà, di una qualsiasi altra entità ad essa crrelata. A.1.3 Sggetti Cnnessi Sn Sggetti Cnnessi ad una Parte Crrelata (al singlare Sggett Cnness ) i sggetti di seguit indicati: (a) Strett Familiare di una Parte Crrelata Si cnsideran stretti familiari di un sggett quei familiari che ci si attende pssan influenzare il ( essere influenzati dal) sggett interessat nei lr rapprti cn la scietà. Essi includn: (i ) Il cniuge nn legalmente separat e il cnvivente; (ii ) I figli e le persne a caric del sggett, del cniuge nn legalmente separat del cnvivente della Parte Crrelata. (iii ) I parenti fin al secnd grad della Parte Crrelata. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 13 di 43

(b) Entità, anche senza persnalità giuridica, nella quale una Parte Crrelata un Strett Familiare esercita il Cntrll, il Cntrll Cngiunt l Influenza Ntevle; (c) Sggett che cntrlla una Parte Crrelata, vver i sggetti sttpsti direttamente e indirettamente, a cmune cntrll cn la medesima Parte Crrelata. A.2 LE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI A.2.1 Definizine di perazini cn sggetti cllegati Ai fini del presente Reglament si definisce Operazine cn Sggetti Cllegati (plurale Operazini cn Sggetti Cllegati ) qualunque transazine trasferiment di risrse, servizi, bbligazini cn Sggetti Cllegati, indipendentemente dal fatt che sia stat pattuit un crrispettiv che cmprta assunzine di attività di rischi. Si cnsideran cmunque incluse: le perazini di fusine, di scissine per incrprazine di scissine in sens strett nn prprzinale, ve realizzate cn Parti Crrelate; gni decisine relativa all assegnazine di remunerazini e benefici ecnmici, stt qualsiasi frma, ai cmpnenti degli rgani di amministrazine e cntrll e ai dirigenti cn respnsabilità strategiche. Cme indicat nella Cmunicazine cn specific riguard alle fusini e scissini, il RC chiarisce quindi che sn sggette alla disciplina in esame tutte le fusini che cinvlgn la scietà qutata e una Parte Crrelata e, cn riguard alle scissini, sl le perazini di scissine per incrprazine cn una Parte Crrelata (ssia le perazini cn le quali la qutata, ad esempi, scinde parte del su patrimni a benefici della cntrllante viceversa) vver le perazini di scissine in sens strett nn prprzinale (ssia le perazini nelle quali il patrimni della qutata viene sciss, ad esempi, in più scietà cn assegnazine nn prprzinale delle azini ai sui sci). Nn sn invece incluse le scissini in sens strett di tip prprzinale in quant si tratta di perazini rivlte indifferentemente a tutti i sci a parità di cndizini. Analga cnsiderazine vale per gli aumenti di capitale. Sn cnsiderati Operazini cn Sggetti Cllegati sl gli aumenti di capitale cn esclusine del diritt di pzine a favre di una Parte Crrelata, mentre sn esclusi quelli in pzine in quant rivlti, a parità di cndizini, sia alle eventuali Parti Crrelate titlari di strumenti finanziari sia a tutti gli altri titlari di tali strumenti. Rientran tra le Operazini cn Sggetti Cllegati anche i prestiti sindacati ergati da pl di banche a cui partecipin una Parte Crrelata e una pluralità di altri sggetti nn crrelati, salv che sia evidente il rul minritari svlt all intern del cnsrzi, in qualità di mer partecipante, dalla Parte Crrelata: a tal fine, si avrà riguard all influenza della Parte Crrelata nell assunzine delle decisini riguardanti le cndizini ecnmiche e giuridiche del finanziament nnché alla quta dalla stessa ergata sul ttale del prestit. Sn quindi sempre sggette al Reglament le perazini di finanziament nelle quali la Parte Crrelata svlga, da sla insieme ad altre banche, il rul di arranger capfila. Nn si cnsideran perazini cn Sggetti Cllegati: a) le deliberazini relative ai cmpensi crrispsti agli Espnenti Aziendali e ai Dirigenti cn respnsabilità strategiche, nnché agli eventuali piani di cmpensi basati su strumenti finanziari, e relative perazini esecutive, in favre di dipendenti della banca, assunte in cnfrmità alle dispsizini di vigilanza della Banca d Italia in materia di sistemi di incentivazine e remunerazine delle banche; b) le perazini da realizzare sulla base di istruzini cn finalità di stabilità impartite da Autrità di vigilanza, vver sulla base di dispsizini emanate dalla Capgrupp per l'esecuzine di istruzini impartite da Autrità di vigilanza nell'interesse della stabilità del grupp; (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 14 di 43

c) le perazini rivlte indifferentemente a tutti i sci della Banca della scietà, a parità di cndizini (quali ad esempi, gli aumenti di capitale senza esclusine del diritt di pzine). A.2.2 Operazini di maggire rilevanza Ai fini del presente Reglament sn definite Operazini di Maggire Rilevanza quelle Operazini cn Sggetti Cllegati in cui almen un dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a secnda della specifica Operazine, risulti superire alla sglia del 5%: A.2.2 (a) Indici di rilevanza A) Indice di rilevanza del cntrvalre: è il rapprt tra il cntrvalre dell Operazine e il patrimni di vigilanza tratt dal più recente stat patrimniale cnslidat pubblicat da BIM. Se le cndizini ecnmiche dell Operazine sn determinate, il cntrvalre dell Operazine è: i) per le cmpnenti in cntanti, l ammntare pagat alla/dalla cntrparte cntrattuale; ii) iii) per le cmpnenti cstituite da strumenti finanziari, il fair value determinat, alla data dell Operazine, in cnfrmità ai principi cntabili internazinali adttati cn Reglament (CE) n.1606/2002; per le perazini di finanziament di cncessine di garanzie, l imprt massim ergabile. Se le cndizini ecnmiche dell Operazine dipendn in tutt in parte da grandezze nn ancra nte, il cntrvalre dell Operazine è il valre massim ricevibile pagabile ai sensi dell accrd. B) Indice di rilevanza dell attiv: è il rapprt tra il ttale attiv dell entità ggett dell Operazine e il ttale attiv di BIM. I dati da utilizzare devn essere tratti dal più recente stat patrimniale cnslidat pubblicat da BIM. Ove pssibile, analghi dati devn essere utilizzati per la determinazine del ttale dell attiv dell entità ggett dell Operazine. Per le Operazini di acquisizine e cessine di partecipazini in scietà che hann effetti sull area di cnslidament, il valre del numeratre è il ttale attiv della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale ggett di dispsizine. Per le Operazini di acquisizine e cessine di partecipazini in scietà che nn hann effetti sull area di cnslidament, il valre del numeratre è: i) in cas di acquisizini, il cntrvalre dell Operazine maggirat delle passività della scietà acquisita eventualmente assunte dall acquirente; ii) in cas di cessini, il crrispettiv dell attività ceduta. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 15 di 43

Per le Operazini di acquisizine e cessine di altre attività (diverse dall acquisizine di una partecipazine), il valre del numeratre è: i) in cas di acquisizini, il maggire tra il crrispettiv e il valre cntabile che verrà attribuit all attività; ii) in cas di cessini, il valre cntabile dell attività. C) Indice di rilevanza delle passività: è il rapprt tra il ttale delle passività dell entità acquisita e il ttale attiv di BIM. I dati da utilizzare devn essere tratti dal più recente stat patrimniale cnslidat pubblicat da BIM. Ove pssibile, analghi dati devn essere utilizzati per la determinazine del ttale delle passività della scietà del ram di azienda acquisiti. A.2.2 (b) Cumul di più Operazini Si definisce Cumul di più Operazini l insieme delle Operazini cn Sggetti Cllegati che, pur nn qualificabili singlarmente cme Operazini di Maggire Rilevanza: i) sian cncluse nel medesim esercizi da una Banca da altra scietà nn bancaria del Grupp; ii) iii) iv) sian tra lr mgenee realizzate in esecuzine di un disegn unitari; sian cncluse cn un stess insieme di Sggetti Cllegati al grupp Venet Banca; superin, ve cumulativamente cnsiderate, le sglie di rilevanza che qualifican le Operazini di Maggire Rilevanza; v) nn sian escluse dall applicazine delle prcedure cme riprtat nel successiv paragraf A.3 (e quindi rientran nel nver delle Operazini di Minre Rilevanza). In cas di cumul di più Operazini dvrà essere determinat in prim lug il valre di ciascuna Operazine sulla base dell indice degli indici, di cui alle lettere A), B) e C) del paragraf A.2.2.(a), alla stessa applicabili. Per verificare il superament delle sglie previste dalle lettere A), B) e C) del paragraf A.2.2.(a), i valri delle Operazini sn quindi smmati tra lr. Ai sli fini dell infrmativa al pubblic sulle Operazini cn Parti Crrelate prevista dall art. 5, cmma 2, RC, nn si cnsideran al fine del cumul quelle Operazini che rientrin nei casi di esner indicati nel successiv paragraf A.3. Nel Cas di Cumul di più Operazini, si prvvede cme segue. 1. Spetta ad un struttura dedicata a livell centrale, istituita press la Direzine Generale della Capgrupp, che svlge la funzine di Presidi unic Sggetti Cllegati (per il seguit anche sl Presidi Unic ) il cmpit di censire tutte le Operazini di Minre Rilevanza che pssan essere cmputate per il cumul ai sensi dell art. 5, cmma 2, RC e per il cumul del lr valre ai fini del calcl della sglia di rilevanza stabilita dalla Nrmativa Banca d Italia. 2. Una vlta cnstatat che le Operazini di Minre Rilevanza cnsiderate superan le sglie di rilevanza che qualifican le Operazini di Maggire Rilevanza, il Presidi Unic, cn l ausili delle cmpetenti funzini delle scietà interessate, prvvede a predisprre, cn l ausili dei Referenti di ciascuna delle Operazini interessate, una prima bzza del dcument infrmativ relativ all Operazine ai sensi dell art. 5 e dell allegat 4 del RC ( Dcument Infrmativ ). (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 16 di 43

3. Il Dcument Infrmativ, definitivamente validat dai Referenti delle Operazini ggett di cumul e dal Presidi Unic, previa autrizzazine del Presidente, del Vice Presidente dell Amministratre Delegat/Direttre Generale, in via disgiunta tra di lr, viene pubblicat a cura del Presidi Unic, per mezz degli Uffici cmpetenti di BIM, nelle mdalità e nei termini previsti dal RC. 4. Ferm quant previst dall'art. 114, cmma 1, TUF il Dcument Infrmativ è mess a dispsizine del pubblic entr quindici girni dall apprvazine dell'operazine dalla cnclusine del cntratt che determina il superament della sglia di rilevanza e cntiene infrmazini, anche su base aggregata per Operazini mgenee, su tutte le Operazini cnsiderate ai fini del cumul. Qualra le Operazini che determinan il superament delle sglie di rilevanza sian cmpiute da scietà cntrllate, il Dcument Infrmativ è mess a dispsizine del pubblic entr quindici girni dal mment in cui la scietà tenuta alla predispsizine del medesim dcument ha avut ntizia dell apprvazine dell Operazine della cnclusine del cntratt che determina la rilevanza. Ai sensi dell'articl 114, cmma 2, TUF, la scietà tenuta alla predispsizine del Dcument Infrmativ impartisce le dispsizini ccrrenti affinché le altre scietà interessate frniscan le infrmazini necessarie alla predispsizine del dcument. Queste ultime trasmettn tempestivamente le infrmazini richieste. A.2.3 Operazini di minre rilevanza Ai fini del presente Reglament sn definite Operazini di Minre Rilevanza quelle Operazini cn Sggetti Cllegati diverse dalle Operazini di Maggire Rilevanza di cui al paragraf A.2.1. e dalle Operazini Escluse di cui al successiv paragraf A.3 (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 17 di 43

A.3 OPERAZIONI ESCLUSE Di seguit sn definiti i casi di perazini per le quali è esclusa l applicazine delle prcedure per le Operazini di Minre Rilevanza ( paragraf B.4) e per le Operazini di Maggire Rilevanza ( paragraf B.5), fatti salvi gli bblighi infrmativi indergabili previsti dal RC e il rispett dei limiti alle Attività di Rischi stabiliti dalla nrmativa Banca d Italia e dalle Plitiche Interne. La Banca tiene cmunque evidenza dell ammntare cmplessiv annu delle Operazini Escluse. Le Operazini Escluse rientran in gni cas nel cmput delle Attività di Rischi riferite al singl Sggett Cllegat e devn rispettare i Limiti alle Attività di Rischi stabiliti dalla nrmativa Banca d Italia e dalle Plitiche Interne. A.3.1 Operazini di imprt esigu Ai sensi dell art. 13, cmma 2, RC, e della Nrmativa Banca d Italia, Titl V, Cap. 5, Sez. III, par. 3.7.1, le prcedure deliberative previste dal presente Reglament nn si applican alle Operazini di Imprt Esigu, intendendsi ciascuna Operazine cn Sggett Cllegat il cui valre unitari nn ecceda in gni cas il minre tra Eur 1.000.000,00 e l 0,05% del patrimni di vigilanza cnslidat, ricavabile dall ultim stat patrimniale cnslidat pubblicat da BIM. A.3.2 Operazini rdinarie escluse A) Sn Operazini Escluse le Operazini di minre rilevanza che sddisfan ambedue i seguenti requisiti (le Operazini Ordinarie Escluse, al singlare Operazine Ordinaria Esclusa ): i. rientran nell rdinari esercizi dell attività perativa e della cnnessa attività finanziaria (art. 3, lett. d). RC e Nrmativa Banca d Italia, Titl V, Cap. 5, Sez. III, par. 3.7.2) ( Operazini Ordinarie, singlarmente Operazine Ordinaria ) e ii. sn cncluse a cndizini equivalenti a quelle di mercat standard, vale a dire a cndizini analghe a quelle usualmente praticate nei cnfrnti di parti nn crrelate per perazini di crrispndente natura, entità, e rischi vver basate su tariffe reglamentate su prezzi impsti vver quelle praticate a sggetti cn cui la Banca sia bbligata per legge a cntrarre a un determinat crrispettiv. Per determinare il perimetr di esclusine, si deve valutare l attività prpria della Banca, alla luce dei chiarimenti cntenuti nella Cmunicazine, ai quali si fa integrale rinvi. B) Avut riguard alle attività svlte dalla banca e dalle scietà cntrllate, e tenut cnt dell attuale assett delle deleghe cnferite dai Cnsigli di Amministrazine ad altri rgani e all esecutiv delle stesse nnché delle cndizini di mercat standard prprie nell ambit in cui suddette scietà peran, si qualifican Operazini Ordinarie Escluse le Operazini che rientran nelle tiplgie di cui al seguente punt I), sempreché sian cncluse alle cndizini di cui al successiv punt II). I) Operazine Ordinaria. 1. Ogni attività cncernente l esercizi dell attività creditizia e gni attività di racclta di risparmi tra il pubblic, ai sensi dell art. 10 TUB. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 18 di 43

2. Ogni prestazine di servizi di investiment di cui all art. 1, cmma 5, TUF svlta nei cnfrnti del pubblic. 3. Ogni prestazine di servizi accessri alle attività precedenti, quali, a titl meramente esemplificativ e nn esaustiv, il servizi delle cassette di sicurezza, il depsit in custdia e amministrazine di strumenti finanziari, le prestazini dei servizi di tesreria e i relativi cntratti. 4. Acquist, vendita altre Operazini aventi ad ggett denar, strumenti finanziari, cme definiti dall art. 1, cmma 2, TUF ( Strumenti Finanziari ), cmpiute per cnt prpri a cndizini di mercat che rientrin tra le dispnibilità liquide equivalenti, cmprendenti ltre alla cassa e ai depsiti a vista, gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sn prntamente cnvertibili in valri di cassa nti ( Dispnibilità Liquide Equivalenti ); secnd la classificazine dei Principi cntabili internazinali, trattasi di Operazini aventi ad ggett attività rientranti nella categria HFT (Held Fr Trading), frequenti attività di acquist e vendita, detenute per la negziazine. 5. Operazini diverse dalle precedenti, aventi ad ggett beni e servizi strumentali all esercizi dell attività principale, purché nn rientranti nelle attività immbilizzate, e che sddisfin le cndizini di cui al successiv punt II.a) (3). II) Operazine Ordinaria cnclusa a cndizini equivalenti a quelle di mercat standard. A. Nel cas di Operazini cn Sggetti Cllegati effettuate da una Banca Italiana: 1) Servizi Bancari: i) cn riferiment alla ergazine del credit (art. 10 TUB): nn sn cnsiderate escluse le perazini il cui imprt ecceda la sglia fissata per le perazini esigue; ii) cn riferiment alla racclta del risparmi (art. 10 TUB) si cnsidera Operazine Ordinaria effettuata a cndizini standard di mercat per la Banca la Sttscrizine di Obbligazini altri strumenti finanziari emessi da BIM a valere su prgrammi peridici di emissine di cui ai Prspetti di Base apprvati dalla CONSOB, vver relativi all fferta di cui a un Prspett Infrmativ apprvat dalla CONSOB, vver la sttscrizine di Obbligazini altri strumenti finanziari cllcati a investitri nei casi di esner dall Obblig di Pubblicazine del Prspett previsti dal TUF e dal Reglament Cnsb Emittenti, il cui pricing sia determinat in base alle plicy pr tempre vigenti apprvate dagli rgani cmpetenti di BIM. 2) prestazine dei Servizi e attività di Investiment (art. 1, cmma 5, TUF e art. 1, cmmi 5 e 6, TUB) si cnsidera in gni cas standard, cmunque effettuata a cndizini di mercat, e a prescindere dalla cmpetenza, gni Operazine, avente ad ggett Prdtti Finanziari, Strumenti Finanziari valute estere, che debba essere eseguita per cnt prpri per cnt di terzi: i) su un mercat reglamentat su altr sistema di negziazine divers dai mercati reglamentati 3, italian ester; ii) a cndizini equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati; iii) in cas di internalizzazine sistematica, a cndizini equivalenti a quelle reperibili nei listini nei panieri di negziazine presenti nelle prcedure ufficiali, 3 Cme definiti e disciplinati dalla Parte III, Titl 1, Cap II del TUF (articli 77-bis 79-ter). (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 19 di 43

a cndizine che a tali Operazini sian applicate (i) le cmmissini standard applicate cnsigliate dalla banca vver (ii) cmmissini nn inferiri rispett a quelle rientranti nei pteri di derga cncessi ai Respnsabili di Filiale a Respnsabili di funzini centrali che presidin i rapprti cn la Clientela Direzinale. Si cnsideran altresì standard effettuate a cndizini equivalenti a quelle di mercat: le Operazini aventi ad ggett strumenti derivati ver the cunter a cndizine che in aggiunta a quant spra indicat i margini di garanzia che il cliente è cntrattualmente tenut a versare alla banca a tutela del rischi di credit assunt da quest ultima sian determinati in misura nn inferire a quella stabilita in via generale dalle relative dispsizini interne pr tempre vigenti; le Operazini di crprate finance cui sn applicate cmmissini nn inferiri a quelle previste in via generale dalle relative prcedure interne pr tempre vigenti. 3) Si cnsideran standard cmunque effettuate a cndizini di mercat, le Operazini cn Sggetti Cllegati, aventi ad ggett beni e servizi strumentali all esercizi dell attività principale, purché nn rientranti nelle attività immbilizzate, e a cndizine che sian deliberate sulla base e nel rispett delle prcedure interne di gestine della spesa stabilite dal Reglament della Spesa da nrmativa interna equivalente, purché le stesse rientrin nelle cmpetenze deliberative delegate e rientrin nei limiti di budget stabiliti dalle cmpetenti strutture della Banca. 4) Si cnsideran standard cmunque effettuate a cndizini di mercat le Operazini tra banche sul mercat interbancari. 5) Si cnsideran standard cmunque effettuate a cndizini di mercat le Operazini effettuate in cnt prpri aventi ad ggett Dispnibilità Liquide Equivalenti, cme definite al paragraf A.3.2 I) n. 4), cncluse applicand il prezz di mercat prevalente al mment dell effettuazine della transazine. B. Nel cas di Operazini cn Sggetti Cllegati effettuate da una Banca estera da scietà cntrllata nn bancaria italiana estera, l Operazine Ordinaria si cnsidera cnclusa a cndizini equivalenti a quelle di mercat standard nei seguenti casi: a) in cas di Banca perante all ester e di scietà finanziaria perante in Italia e all ester: qualsiasi Operazine che nn sia di cmpetenza del Cnsigli di Amministrazine, di Amministratri Delegati/Direttri Generali di Cmitati di amministratri e/ dirigenti appsitamente delegati dal Cnsigli di Amministrazine, bensì di altri Organi delegati dal Cnsigli di Amministrazine, purché sia da eseguirsi (i) su un mercat reglamentat su altr sistema di negziazine divers dai mercati reglamentati, italian ester, (ii) (iii) a cndizini equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati, in cas di internalizzazine sistematica, a cndizini equivalenti a quelle reperibili nei listini nei panieri di negziazine presenti nelle prcedure ufficiali della Banca ed a cndizine che a tali Operazini sian applicate le cmmissini standard cnsigliate dalla banca vver cmmissini nn inferiri rispett a quelle rientranti nei pteri di derga cncessi ai Respnsabili di Filiale a Respnsabili di funzini centrali che presidin i rapprti cn la Clientela Direzinale. b) In cas di altre tiplgie di scietà cntrllate: qualsiasi Operazine che nn sia di cmpetenza del Cnsigli di Amministrazine, di Amministratri Delegati/Direttri Generali, bensì di altri Organi delegati dal Cnsigli di Amministrazine, purché sia da effettuarsi nei limiti delle deleghe cnferite dal Cnsigli di Amministrazine medesim, presenti nelle prcedure ufficiali della Scietà. (Grupp) Banca Intermbiliare di Investimenti e Gestini S.p.A. Pagina 20 di 43