IL LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE DOPO LA RIFORMA «FORNERO» (LEGGE 28.6.2012, n. 92)



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Transcript:

IL LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE DOPO LA RIFORMA «FORNERO» (LEGGE 28.6.2012, n. 92) Alberto Tampieri Università di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Giurisprudenza alberto.tampieri@unimore.it

Legge n. 92/2012 e P.A. Legge n. 92/2012 art. 1, commi 7-8 Tendenziale inapplicabilità alla p.a. delle nuove norme, che costituiscono principi e criteri direttivi Rinvio a future iniziative ministeriali di armonizzazione, contrattuali o normative

Requisiti sostanziali Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (CCNL - art. 55-quater d.lgs. 165/01) Violazione del dovere di esclusiva (part-time: legge 662/1996) Licenziamento per motivo oggettivo: disciplina speciale (art. 33 d. lgs. n. 165/2001 messa in disponibilità)

Altre ipotesi Permanente inidoneità psicofisica (art. 55-octies d. lgs. 165/2001) Raggiungimento della massima anzianità contributiva (l. 133/2008) Licenziamento in prova (necessità di motivazione da parte della p.a.) Pena accessoria (32-quinquies c.p.)

Licenziamento invalido Licenziamento nullo: discriminazioni, gravidanza, matrimonio, per ritorsione Licenziamento annullabile: mancanza o insufficienza di giusta causa o giustificato motivo Licenziamento inefficace: vizi di forma o di procedura

Conseguenze della illegittimità del licenziamento Applicabilità dell art. 18 Stat. Lav. senza limiti dimensionali (art. 51, comma 2 d. lgs. n. 165/2001) Anche al licenziamento illegittimo del dirigente: Cass. n. 2233/2007 e contrattazione di area (indennità sostitutiva come proposta alternativa alla reintegrazione)

Nuovo o vecchio art. 18? La l. n. 92/2012 non si applica alla p.a., tranne quando modifichi norme espressamente dichiarate applicabili da leggi preesistenti E il caso dello Statuto dei lavoratori (ma non solo) Deroghe anche all art. 1, comma 2 d. lgs. 276/2003 (ancora più netto)

Applicazione nuovo art. 18 Statuto Deve ritenersi applicabile alla p.a. il nuovo testo dell art. 18 Stat. lav. (reintegrazione e/o risarcimento) anche ai pubblici dipendenti Tesi dottrinale della contemporanea sopravvivenza del vecchio testo dell art. 18 Stat. lav. solo per il pubblico impiego: non vi è supporto nella legge 92/2012

Tesi contraria: duplice testo art. 18 Argomentazioni: in caso di violazione di forma o procedura vi sarebbe il solo risarcimento da 6 a 12 mensilità: ma v. la imperatività delle norme sul procedimento disciplinare del decreto «Brunetta» (d. lgs. n. 150/2009): art. 55 e art. 55-bis d. lgs. n. 165/2001

Violazioni di forma o procedura In sostanza, la violazione formale o procedurale (art. 55-bis d. lgs. n. 165/2001) non potrebbe essere sanzionata con il mero risarcimento (art. 18, comma 6), bensì produrrebbe una «nullità radicale e insanabile»

Limiti al formalismo disciplinare In realtà, il formalismo del d. lgs. n. 150/2009 potrebbe essere temperato dalla sanzione esclusivamente risarcitoria (art. 18, comma 6, nuovo testo) Inoltre, per la p.a. si tratterebbe di un risarcimento «sopportabile»

Contraddizioni della tesi opposta Seguendo la tesi della estraneità «totale» alla p.a. della nuova legge, anche il nuovo testo dell art. 6 legge 604/66 (art. 1, comma 38 legge n. 92/12) sarebbe non applicabile Quindi avremmo 270 giorni per il deposito del ricorso per il pubblico impiego e 180 giorni nel privato

Segue: disparità di trattamento Ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati: dubbi di incostituzionalità ex artt. 3 e 24 cost. (principio di eguaglianza e di difesa in giudizio)

Contenuto e campo di applicazione Contenuto della sanzione: si applica il nuovo testo dell art. 18 (reintegrazione e/o risarcimento) anche ai pubblici dipendenti Differenze nel campo di applicazione: è generale anziché differenziato come nell impiego privato (v. l art. 18, commi 3 e 8)

Il nuovo rito Art. 1 commi 47 ss. legge n. 92/2012 nuovo rito per i licenziamenti Inapplicabile alla p.a. perché introdotto ex novo dalla legge n. 92/2012: sul punto non si modifica alcuna legge preesistente Valgono i commi 7/8 dell art. 1 della legge (necessità di armonizzazione)

Conclusioni Applicabilità alla p.a. del nuovo testo dell art. 18 Stat. lav. e del nuovo termine per l impugnazione del licenziamento (rimane il campo di applicazione illimitato) Inapplicabilità del nuovo rito processuale per la trattazione delle controversie sui licenziamenti