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Circ. 01/A/150102 San Fior, 02/01/2015 Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LA NUOVA COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D INTENTO DISPOSIZIONI A REGIME Il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, Prot. 159674/2014 del 12 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha approvato il modello per la nuova dichiarazione d intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell imposta sul valore aggiunto, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. In un ottica di semplificazione, la nuova normativa manda in soffitta le vecchie procedure, che prevedevano l invio telematico all AdE delle comunicazioni d intento ricevute, con le quali i propri clienti esportatori abituali esercitavano la facoltà di acquistare senza applicazione dell Iva; a partire dal 2015, vanno, perciò, comunicate solo le dichiarazioni d intento emesse e non più quelle ricevute. OBBLIGHI DELL ESPORTATORE ABITUALE Per le operazioni da effettuare a partire dal 1 gennaio 2015, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell IVA debbono preliminarmente trasmettere telematicamente all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d intento emesse. Le dichiarazioni sono presentate all Agenzia delle Entrate, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline o tramite i soggetti incaricati (Dottori Commercialisti, ecc ). Ciascuna dichiarazione d intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall AdE, va poi stampata (escludendo, eventualmente, il quadro A Plafond ), firmata e consegnata al proprio fornitore o prestatore, oppure in dogana (nel caso di importazioni), prima dell effettuazione dell operazione. Cosa cambia? A parte il fatto che la comunicazione è effettuata direttamente dall esportatore abituale in vece del suo fornitore, con la nuova procedura, l AdE riceverà la comunicazione prima dell effettuazione delle operazioni in regime di sospensione dell Iva e non più a consuntivo entro il 16 del mese/trimestre successivo e tutte le operazioni poste in essere prima della data in cui è resa disponibile la ricevuta di presentazione saranno gravate d Iva. 1

OBBLIGHI DEL FORNITORE DELL ESPORTATORE ABITUALE Verifica ricevuta dichiarazione di intento Il destinatario della dichiarazione d intento (fornitore) viene esentato dall obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento ricevute; egli ha, tuttavia, l onere di verificare che la comunicazione cartacea ricevuta in copia sia stata davvero presentata telematicamente all Agenzia delle entrate da parte del suo cliente. Non è sufficiente, quindi, che si limiti a prendere atto della copia della ricevuta allegata alla dichiarazione d intento, ma deve utilizzare la seguente specifica procedura, già disponibile sul sito dell AdE. Altri obblighi del fornitore Il fornitore destinatario delle Comunicazioni d Intento dovrà continuare, come per il passato, a: a. numerare progressivamente le dichiarazioni ricevute; 2

b. registrarle nel proprio registro protocollo ; c. riportare gli estremi della dichiarazione ricevuta nelle fatture emesse in regime di non imponibilità ad Iva; ed in più, dovrà riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale (Circolare AdE n. 31/E del 30/12/2014, punto 11). Al momento, non è chiara la portata di questo ultimo obbligo, ma il dato testuale fa temere che non sia più sufficiente (come avveniva per il passato) limitarsi ad indicare gli imponibili complessivi delle cessioni non imponibili a seguito di Dichiarazione d Intento. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Fino all 11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. Purtroppo, il provvedimento del direttore dell AdE si limita solo ad affermare che in questo caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate (cosa del tutto ovvia, mancando la ricevuta di presentazione), mentre non esonera esplicitamente il medesimo fornitore dalla presentazione della vecchia comunicazione. Se ne dovrà, forse, dedurre che, per le vecchie comunicazioni d intento, non corredate della copia della ricevuta di presentazione, resta tutto come prima, con l obbligo, cioè, di presentazione della comunicazione in capo al fornitore? Al punto 5.3 del provvedimento, si afferma che per le dichiarazioni d intento consegnate o inviate secondo le modalità previste al punto 5.1, che esplicano tuttavia effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, vige l obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l avvenuta presentazione della dichiarazione all Agenzia delle Entrate. More solito, l interpretazione non è agevole; ma sembrerebbe di capire che, l aver indicato nelle vecchie dichiarazioni d intento un arco temporale che va oltre il termine dell 11/02/2015, determini per il clienteesportatore abituale l obbligo di effettuare comunque la comunicazione, anche nel caso in cui non abbia concretamente effettuato alcun acquisto in sospensione dell Iva. Se questa interpretazione si rivelasse corretta, sarebbe davvero singolare che, in un ottica di semplificazione, si determinasse, in realtà, la duplicazione delle comunicazioni; pertanto, sembrerebbe di 3

poter concludere che il fornitore il quale, nel periodo transitorio, riceve le vecchie dichiarazioni, con effetto per il 2015, sia esentato da ogni comunicazione. Questa conclusione sembrerebbe essere confermata dal punto 11 1 della Circolare AdE n. 31/E del 30/12/2014, recante le prime indicazioni sul tema, ove si legge che eventuali dichiarazioni d intento inviate 1 11. COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI CONTENUTI NELLE LETTERE D INTENTO (ARTICOLO 20) L art. 20 del decreto interviene sulla disciplina della comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella dichiarazione di intento relativa ad operazioni IVA non imponibili, effettuate da soggetti qualificati come esportatori abituali, modificando l art. 1, comma 1, lettera c) del d.l. 29 dicembre 28 1983, n. 746, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. Con provvedimento del 12 dicembre 2014, prot. n. 159674/2014, è stato approvato il modello per la dichiarazione d intento relativa all acquisto o importazione di beni e servizi senza applicazione dell imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. La previgente disciplina individuava il soggetto onerato della comunicazione nel cedente o prestatore, prevedendo che questi, ricevuta la dichiarazione dall esportatore anteriormente all effettuazione dell operazione, comunicasse telematicamente all Agenzia delle Entrate i dati dalla stessa risultanti entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale fossero confluite le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. Con riferimento al termine di comunicazione della dichiarazione di intento da parte del cedente o prestatore, si ricorda che, prima delle modifiche apportate dall'art. 2, comma 4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 il termine era fissato entro il giorno 16 del mese successivo. A decorrere dal 1 gennaio 2015, la procedura per l invio e la consegna delle lettere d intento è radicalmente modificata. Infatti, l esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l esportatore curerà la consegna al fornitore o in Dogana della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione presso l Agenzia. Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l avvenuta trasmissione all Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l applicazione delle sanzioni previste dall art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, come riformulato per tenere conto delle nuove modalità applicative dell istituto. Il riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo due modalità alternative. Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del cedente/prestatore, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico. A breve, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline sarà possibile verificare nel proprio cassetto fiscale l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento da parte del cessionario/committente, unitamente alla ricevuta telematica. Questa seconda modalità richiede tempi tecnici, per cui sarà inizialmente visibile solo la ricevuta e, successivamente, anche il documento. Il medesimo fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale. Inoltre, le nuove disposizioni mantengono in vigore alcuni preesistenti obblighi in capo al dichiarante ed al fornitore, quali la tenuta ed aggiornamento del registro a norma dell art. 39 del d.p.r 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; per le dichiarazioni ricevute, il fornitore dovrà continuare ad indicare gli estremi delle stesse nelle fatture emesse, indicando il regime di non imponibilità. Con riferimento all ipotesi di presentazione della lettera di intento presso la Dogana si rileva che, in armonia con lo spirito della disposizione in commento, è previsto che l Agenzia delle Entrate metta a disposizione dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel termine di centoventi giorni dall entrata in vigore delle disposizioni in esame, l accesso alla Banca dati delle dichiarazioni di intento, al fine di fornire uno strumento idoneo a garantire una celere circolazione delle informazioni necessarie all espletamento degli adempimenti doganali. 4

nel corso del 2014 o dopo il 1 gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all 11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. Resta, peraltro, insoluto il dubbio in merito alle dichiarazioni d intento riferite ad un arco temporale che si esaurisce prima del 12/02/2015, oppure riferite ad una sola operazione ovvero a più operazioni fino a concorrenza di un certo importo, giunte a compimento entro la predetta data; chi scrive trova difficile pensare che le dichiarazioni d intento relative a queste operazioni (che potrebbero anche essere di importo molto rilevante) siano destinate a rimanere completamente sconosciute al fisco. Un consiglio pratico per le vecchie comunicazioni ricevute nel mese di dicembre 2014 o che si riceveranno nel periodo transitorio, con effetto per l anno 2015? Come accennato, in considerazione della nuova struttura della fattispecie di comunicazione delle dichiarazioni d intento, il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria contenuta nell art. 7, comma 4 bis, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la disciplina delle Violazioni relative alle esportazioni. Tale disposizione, nella formulazione previgente, puniva con la sanzione dal cento al duecento per cento dell'imposta il cedente o il prestatore che ometteva di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di intento o la inviava con dati incompleti o inesatti. Tale sanzione è attualmente applicabile laddove il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d intento ed averne riscontrato l avvenuta presentazione all Agenzia delle entrate. Le disposizioni richiamate trovano applicazione per le operazioni senza applicazione d imposta da effettuare a decorrere dal 1 gennaio 2015, a nulla rilevando la circostanza che l esportatore abituale abbia già inviato al proprio fornitore o prestatore la lettera d intento, secondo la precedente disciplina. Nondimeno, la decorrenza delle nuove disposizioni deve essere coordinata con l emanazione del citato provvedimento di attuazione del 12 dicembre 2014, che ha stabilito le concrete modalità applicative della nuova procedura di comunicazione e predisposto gli strumenti tecnici necessari nonché con i principi recati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. In particolare, il punto 5 del Provvedimento Decorrenza e disposizioni transitorie prevede che, fino all 11 febbraio 2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d intento al proprio cedente o prestatore secondo le modalità previgenti. Tale previsione consente di dare piena attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente che, all articolo 3, comma 2, richiede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate. Rimane, comunque, salva la possibilità per gli operatori di avvalersi del nuovo sistema di presentazione in via telematica disponibile sul sito internet dell Agenzia delle Entrate. In ossequio al dato testuale della disposizione che individua, come discrimine per l entrata in vigore delle nuove regole, le operazioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2015 viene previsto che, per le dichiarazioni d intento già consegnate o inviate secondo le precedenti regole che esplicano, tuttavia, effetti per operazioni poste in essere successivamente all 11 febbraio 2015, sussiste l obbligo di applicare la nuova disciplina, a partire dal 12 febbraio 2015. Pertanto, eventuali dichiarazioni d intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1 gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all 11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. 5

evitare di presentare entro il 16/01/2015 (come, invece, era d abitudine) le comunicazioni telematiche delle dichiarazioni d intento ricevute a dicembre 2014, limitatamente a quelle con effetto dal 2015 2 ; selezionare e tenere in evidenza le comunicazioni destinate a produrre effetti solo nel periodo 1/01/2015 11 febbraio 2015, per le quali, si presume che (salvo nuove indicazioni ufficiali) la comunicazione NON verrà effettuata dall emittente; astenersi a partire dal 12 febbraio 2015 dall effettuare operazioni in sospensione dell IVA se non si è in possesso della ricevuta di presentazione oppure, qualora la verifica della stessa dia esito negativo; confidare nell emanazione di ulteriori e tempestivi chiarimenti ufficiali entro il 16 febbraio 2015, termine ultimo per presentare, eventualmente, la comunicazione telematica. Anche lo Studio scrivente, salvo diverse indicazioni ufficiali intervenute o istruzioni impartite dal singolo cliente, si atterrà a quanto precede per quanto riguarda le comunicazioni da effettuare per conto dei propri assistiti. Infine, di regola, l emittente esportatore abituale dovrà: comunque rielaborare tutte le dichiarazioni d intento già emesse (si presume, conservando il numero progressivo delle vecchie dichiarazioni); trasmetterle telematicamente all AdE 3 almeno 5 giorni prima dell 11/02/2014, per essere sicuro di disporre per tempo delle ricevute di presentazione ed evitare soluzioni di continuità; rispedire ai propri fornitori le nuove dichiarazioni d intento corredate dalla rispettive ricevute di presentazione. Nel caso in cui non avesse ancora spedito le dichiarazioni d intento per il 2015 ai propri fornitori, e purchè non vi fosse urgenza di effettuare immediatamente l acquisto, a giudizio di chi scrive, l esportatore abituale farebbe bene ad utilizzare fin da subito il software dell AdE per produrre il file telematico che poi potrà spedire direttamente o consegnare al Commercialista, per la spedizione in sua vece. Il personale dello Studio rimane a disposizione per maggiori delucidazioni. Cordialità. GiAn 2 Per le comunicazioni d intento ricevute nel mese di dicembre 2014, ma con effetto per lo stesso mese, la comunicazione dovrà continuare ad essere presentata con le usuali modalità. 3 Solo quelle con effetto che va oltre l 11/02/2015, oppure tutte? La soluzione più semplice sarebbe, senz altro, quella di presentarle tutte! Ma questa soluzione non è stata presa in considerazione nella AdE n. 31/E del 30/12/2014. 6