NORMATIVA e APPROFONDIMENTI



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NORMATIVA e APPROFONDIMENTI GUIDA NORMATIVA LA TERRITORIALITA DELL IVA E LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI DOGANALI INTRASTAT Gennaio 2010 - I.V.A e INTRASTAT 2010 - La presente guida normativa ha lo scopo di approfondirne la conoscenza, mediante nozioni schematiche ed organiche sui termini di scadenza, sulle novità del provvedimento, la sua applicazione, i casi di esclusione, ed i riferimenti legislativi di merito. SCADENZARIO INTRASTAT 2010 PERIODICITA SCADENZA N O T E Mensile Entro il 19 del mese successivo Presentazione solo telematica Trimestrale Entro il 19 del mese successivo Presentazione solo al trimestre di riferimento telematica Annuale Non più prevista - - - PREMESSA Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell abolizione delle barriere doganali all interno della Comunità Europea nel 1993. L articolo 24 della Legge n. 88/2009, (c.d. Legge Comunitaria 2008), ha introdotto numerose modifiche alla legge Iva nazionale che sono entrate in vigore nel corso del 2009. L art. 1 della citata legge ha delegato, altresì, il Governo all emanazione delle disposizioni necessarie al recepimento delle Direttive CE n. 8 e 117 del 2008 in materia di territorialità dei servizi, Intrastat e contrasto alle frodi Iva e che modificano la Direttiva 2006/112/CE, nonché della Direttiva CE n. 9, sempre del 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva n. 79/1072/CE (VIII^ Direttiva), in materia di rimborsi Iva ai soggetti residenti in altro Stato comunitario. Mediante il Modello Intrastat vengono elencati all Agenzia delle Dogane tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili effettuati da parte di ogni soggetto nazionale, titolare di partita Iva nei confronti di fornitori e di clienti appartenenti ad uno stato membro dell Unione Europea. NOVITA Dal 1 di gennaio sono entrate in vigore alcune nuove norme per le operazioni intracomunitarie che riguardano: Prestazioni di servizi UE: la Direttiva n. 2008/8/CE del 12/02/2008 (Direttiva Servizi) ha apportato rilevanti modifiche alla Direttiva n. 2006/112/CE del 28/11/2006 (Direttiva IVA) in merito al luogo delle prestazioni di servizi, cambiando la regola generale di imponibilità Iva. Dal 2010, se il committente (ovvero il cliente) è soggetto passivo di imposta, l Iva viene (di regola) assolta nel paese del committente stesso con il meccanismo del reverse charge (in passato l Iva veniva assolta nel paese del prestatore). Intrastat 2010: la Direttiva n. 2006/112/CE (Direttiva IVA) ha variato i limiti della periodicità dei modelli Intrastat, ne ha abrogato la periodicità Annuale ed ha introdotto l obbligo di compilazione dei modelli anche per le prestazioni di servizi (nuovi modelli Intra-1 quater, Intra-1 quinquies, Intra-2 quater, Intra-2 quinquies). Il primo termine (provvisorio) della prima trasmissione telematica è fissato al 19/02/2010, in relazione alla comunicazione del mese di gennaio 2010. Nel dettaglio le novità: - verrà esteso l obbligo della presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario; Studio Ansaldi s.r.l. - 1 - autore: Ansaldi Giovanni

- si renderà obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni Intrastat riferite ai periodi decorrenti dal 2010; - verrà eliminata la cadenza di presentazione annuale; - nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale; - nuove modalità per il cambio di periodicità. PRESTAZIONI DI SERVIZI La direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 riguarda non soltanto la territorialità dei servizi, ma introduce diverse innovazioni, come l ampliamento dell inversione contabile nei servizi internazionali, l obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per i servizi comunitari e l obbligo per gli enti non commerciali di assolvere l imposta nel loro paese se ricevono servizi da soggetti non residenti. E stata quindi modificata la filosofia sinora seguita dalle direttive comunitarie che individuavano nello Stato del prestatore il luogo della tassazione dei servizi generici. Le nuove norme individuano il paese di tassazione come il luogo in cui avviene il consumo effettivo del servizio, con la seguente distinzione: 1) servizi prestati a soggetti passivi d imposta B2B (business to business): secondo la nuova regola la territorialità è guidata dal luogo di stabilimento del committente, per cui il luogo di tassazione è quello in cui risiede il destinatario e non più quello il cui è stabilito il prestatore (art. 44 della direttiva 2006/112/CE); 2) servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi (privati consumatori) B2C (business to consumer): viene mantenuta la vecchia regola generale, secondo cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica (art. 45 della direttiva 2006/112/CE). TERRITORIALITA Con riguardo alla territorialità, il recepimento della direttiva ha portato ad un nuovo testo dell art. 7 che dal 01/01/2010 è stato suddiviso in 7 nuovi articoli (dal 7 al 7-septies), i cui contenuti sono così riepilogati: Art. 7 Art. 7-bis Art. 7-ter Art. 7-quater Art. 7-quinquies Art. 7-sexies Art. 7-septies Definizione Cessioni di beni Prestazioni di servizi (regola generale) Particolari prestazioni di servizi Prestazioni di servizi culturali, artisti, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Particolari prestazioni di servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati) Particolari prestazioni di servizi resi a committenti non soggetti passivi (privati) Extra-Ue L art. 7-ter detta la regola generale: Servizi resi a soggetti passivi (B2B business to business): il criterio applicabile è quello per cui si considerano effettuate nel luogo in cui è stabilito il committente (regola inversa rispetto a quella in vigore fino al 2009) art. 7-ter, co.1, let. a); [art. 44 direttiva n. 112/2006/CE]. Servizi resi a privati (B2C business to consumer): il criterio applicabile è quello del domicilio del prestatore (conferma della regola precedente) art. 7-ter, co.1, let.b); [art. 45 direttiva n. 112/2006/CE]. Prestatore italiano e committente soggetto passivo non residente: l imposta sarà applicata nel paese del cliente e il prestatore italiano, pur non dovendo addebitare l Iva, dovrà rispettare alcuni obblighi imposti dalla direttiva 2008/08: - emettere la fattura, richiamando il titolo e la norma di non assoggettamento a imposta in Italia; - riportare il numero di partita Iva del cliente, se comunitario; Studio Ansaldi s.r.l. - 2 - autore: Ansaldi Giovanni

- compilare il nuovo modello Intrastat per i servizi resi a soggetti stabiliti in altri paesi UE, in cui gli stessi dovranno assolvere l Iva con il meccanismo dell inversione contabile. Prestatore italiano e committente privato consumatore (o soggetto passivo che non agisce in quanto tale): i servizi saranno soggetti ad Iva in Italia, paese del prestatore. Esempio: una impresa italiana rende un servizio ad una società estera e la sola qualificazione soggettiva del committente comporta che il servizio non deve essere assoggettato ad Iva in Italia, ma segue la regola della tassazione nel paese del committente, che se comunitaria applicherà le regole dell inversione contabile. Più difficile è l individuazione della posizione del cliente quando lo stesso è una persona fisica, il quale può agire nell ambito di una attività d impresa (arte / professione) o di privato; nel primo caso sarà fuori campo Iva, in quanto tassata nel paese del committente, mentre nel secondo caso sarà sempre assoggetta ad Iva, in quanto tassate nel paese del prestatore. Per verificare se il soggetto è passivo, in ambito comunitario è possibile interrogare il sistema Vies, mentre per i paesi extracomunitari sarà sempre necessario farsi rilasciare una dichiarazione. Deroghe oggettive Alla regola generale, si affiancano le deroghe di natura oggettiva, per particolari prestazioni di servizi resi a soggetti passivi di imposta (B2B business to business): prestazioni di servizi relativi a beni immobili: il criterio applicabile è quello in cui si trova l immobile art. 7-quater, let. a); [art. 47 direttiva 112/2006/CE]. Sono da comprendere nella stessa identificazione: - le prestazioni rese da periti e da agenti immobiliari; - la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori analoghi (campi vacanze, campeggi); - la cessione di utilizzazione di un bene immobile; - le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione di lavoro edili. prestazioni di trasporto di passeggeri: i criterio sono molteplici, in quanto occorre distinguere la tipologia del trasporto. Se il trasporto è di passeggeri, rileva la distanza percorsa (proporzionale) nel territorio nazionale art. 7-quater, let. b); [art. 48 direttiva 112/2006/CE]. Per i trasporti non intracomunitari di beni, rileva la distanza percorsa nel territorio dello Stato e se resi a soggetti passivi, ricadono nella regola generale del domicilio del committente art. 7-ter; se resi a privati art. 7-sexies, let. b); [art. 49 direttiva 112/2006/CE]. Per i trasporti intracomunitari di beni, se il committente è un soggetto passivo Ue, ricadono nella regola generale del domicilio del committente art. 7-ter; se il committente è un privato o Extra-Ue, rileva il luogo di inizio o partenza del trasporto art. 7-sexies, let. c); [art. 50 direttiva 112/2006/CE]. Servizi di ristorazione e catering: il criterio generale individua la territorialità nel luogo in cui sono materialmente eseguite le prestazioni art. 7-quater, let. c); [art. 55 direttiva 112/2006/CE]. Se tali prestazioni sono rese a bordo di navi, aerei o treni durante il trasporto di passeggeri all interno della comunità, le stesse sono da assoggettare ad imposta se il luogo di partenza del trasporto è situato nello Stato art. 7-quater, let. d); [art. 57 direttiva 112/2006/CE]. locazioni e noleggi di mezzi di trasporto: occorre distinguere tra breve e lungo termine. A lungo termine se reso a soggetto passivo Ue, vale la regola del B2B (domicilio del committente) art. 7-ter; se invece resi a privati o da soggetti passivi stabiliti fuori della comunità, si considerano territorialmente rilevanti in Italia se ivi utilizzati art. 7-sexies, let. e). Differenti le regole per i noleggi e breve termine (30 gg per i mezzi di trasporto e 90 gg per i natanti), dove le prestazioni rese da oggetti residenti si considerano territoriali se utilizzate in Italia o in altri paesi Ue e le prestazioni rese da soggetti Extra-Ue si considerano territoriali se utilizzate in Italia art. 7-quater, let. e); [art. 56 direttiva 112/2006/CE]. Studio Ansaldi s.r.l. - 3 - autore: Ansaldi Giovanni

Servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi e ricreativi, fiere ed esposizioni: si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte art. 7-quinquies; [art. 53 direttiva 112/2006/CE]. Prestazioni di intermediazione: se il committente è soggetto passivo, si applica la regola generale e la territorialità è individuata presso il domicilio del committente art. 7-ter; nel limitato caso in cui il committente è un privato, la territorialità è individuata dal luogo dell operazione intermediata art. 7-sexies, let. a); [art. 46 direttiva 112/2006/CE]. Lavorazioni su beni mobili: si il committente è soggetto passivo, si applica la regola generale e la territorialità è individuata presso il domicilio del committente art. 7-ter. Al contrario nel caso B2C si applica il criterio del luogo di esecuzione della prestazione art. 7-sexies, let. d); [art. 54 direttiva 112/2006/CE]. Deroghe soggettive Vi sono poi ulteriori criteri in deroga (art. 7 sexies e septies) che riguardano solo le prestazioni a soggetti privati (B2C business to consumer): Territorialità delle prestazioni rese tramite mezzi elettronici rese da soggetti Extra-Ue a committenti domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residente, senza domicilio all estero art. 7-sexies, let. f); [art. 58 direttiva 112/2006/CE]. Servizi di telecomunicazione e radiodiffusione quando sono rese a prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità, ovvero Exta-Ue art. 7-sexies, let. f); [art. 59 ter direttiva 112/2006/CE]. Diritti d autore, pubblicità, consulenze, ecc., se resi a committenti non soggetti passivi, domiciliati e residenti fuori dalla Comunità, non rileva la territorialità art. 7-septies; [art. 59 direttiva 112/2006/CE]. RIFERIMENTO TEMPORALE Trattandosi di prestazione di servizi, la regola di riferimento sarà quella del momento di effettuazione dell operazione, vale a dire in generale non quando è ultimata, ma quando avviene il pagamento. Tuttavia, se prima del pagamento viene emessa fattura o si paga in parte il corrispettivo, l operazione si considera effettuata limitatamente all importo pagato o fatturato. Quindi, nel periodo transitorio, per non dover considerate le prestazioni di servizi già eseguite nel 2009 con le nuove regole 2010 occorre fare riferimento alla data di fatturazione. PLAFOND Una conseguenza diretta è la riduzione dei benefici del plafond, infatti i servizi collegati alla movimentazione dei beni all interno della UE, forniti da operatori Italiani a soggetti passivi d imposta comunitari saranno fuori campo Iva e non saranno più conteggiati né per calcolare lo status di esportatore abituale né per determinare l ammontare del plafond disponibile, che consente l acquisto e l importazione di beni e servizi senza pagamento di Iva. Si tratta di: 1) lavorazioni, trasformazioni e riparazioni intracomunitarie; 2) trasporti intracomunitari e relative intermediazioni; 3) prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari e relative intermediazioni. Per compensare la perdita della qualifica di esportatore abituale, dovrebbe essere consentita la possibilità di richiedere il rimborso infrannuale senza attendere la dichiarazione annuale. LAVORAZIONI Anche le lavorazioni su beni mobili materiali (trasformazioni, riparazioni, perfezionamento e manipolazione) sono interessate dalle novità. Dal 2010 le prestazioni fornite a clienti non residenti in Italia, saranno fatturate fuori campo Iva, indipendentemente dal luogo della materiale esecuzione del servizio e dalla circostanza che il bene, al termine della lavorazione, esca dal territorio italiano. SOGGETTI OBBLIGATI Studio Ansaldi s.r.l. - 4 - autore: Ansaldi Giovanni

Sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi in Dogana i soggetti passivi d imposta sul valore aggiunto che scambiano beni o servizi con soggetti passivi d imposta in altro Stato UE ed enti, associazioni o altre organizzazioni non soggette passive che effettuano acquisti di beni comunitari per un ammontare superiore ad euro 10.000 (era 8.263,31 fino al 2009), al netto dell imposta applicata nello stato membro d origine. OPERAZIONI SOGGETTE ALLA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRA É obbligatorio indicare negli elenchi Intrastat le seguenti operazioni rilevanti ai fini Iva: acquisti e cessioni di beni mobili da fornitori e clienti appartenenti a stati membri della UE e titolari di partita Iva nel proprio stato; servizi connessi agli acquisti e alle cessioni di beni mobili da fornitori e clienti appartenenti a stati membri della UE e titolari di partita Iva nel proprio stato; movimenti di merci diversi dagli acquisti e dalle cessioni da e verso soggetti appartenenti a stati membri della UE e titolari di partita Iva nel proprio stato. In questo ultimo caso, l elenco non deve essere compilato ai fini fiscali, ma ai soli fini statistici. Dal 2010 deve contenere, in aggiunta alle merci, sia gli acquisti che le forniture di servizi tra soggetti passivi d imposta stabiliti in due paesi Ue fra quelli fra cui opera l istituto del reverse charge per l assolvimento dell imposta nel paese del committente. MODALITA DI PRESENTAZIONE Fino al 2009 la presentazione dei modelli poteva avvenire presso l Ufficio dell Agenzia delle Dogane competente per territorio nelle seguenti modalità: cartacea manuale - presentando il modello direttamente all Ufficio dell Agenzia delle Dogane competente in formato cartaceo; manuale con floppy disk - presentando il modello direttamente all Ufficio dell Agenzia delle Dogane in formato floppy disk; telematica - presentando l elenco degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie in via telematica all Agenzia delle Dogane tramite il sistema telematico EDI. Dal 2010 la presentazione è obbligatoria in via esclusivamente telematica delle dichiarazioni Intra riferite a periodi decorrenti dal 2010. La prima presentazione telematica dovrebbe partire dal 30 aprile 2010. L adesione al servizio telematico dell Agenzia delle Dogane da parte degli interessati e come accreditarsi al sistema è disponibile sul sito: www.agenziadogane.it TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT Fino al 2009 la presentazione dei modelli all Agenzia delle Dogane doveva avvenire con cadenza mensile, trimestrale o annuale a seconda del volume delle operazioni intracomunitarie effettuate nel corso dell anno, ed entro le seguenti scadenze: mensile - entro il giorno 20 del mese successivo; trimestrale - entro la fine del mese successivo alla fine del trimestre precedente; annuale entro il 31 gennaio dell anno successivo. Dal 2010 è solo più prevista la presentazione mensile e trimestrale, con l eliminazione della scadenza annuale, entro le seguenti scadenze: mensile - entro il giorno 19 del mese successivo; trimestrale - entro il giorno 19 del mese successivo alla fine del trimestre precedente. Per le date definitive, occorre attendere il decreto legislativo attuativo. PERIODICITA PER GLI ACQUISTI E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARI Fino al 2009 avevano l obbligo di presentazione della dichiarazione con cadenza mensile gli operatori che avevano realizzato nell anno precedente un ammontare di acquisti intracomunitari superiore a euro Studio Ansaldi s.r.l. - 5 - autore: Ansaldi Giovanni

180.000,00 mentre la scadenza era annuale per gli operatori che avevano realizzato nell anno precedente un ammontare di acquisti intracomunitari inferiore a euro 180.000,00. Dal 2010 scompare definitivamente la possibilità di presentare i modelli Intrastat annualmente: la nuova periodicità prevede che gli acquisti riepilogativi delle operazioni intracomunitarie siano presentati mensilmente, con la possibilità di presentazione trimestrale se il volume delle operazioni è inferiore a 50.000/100.000 euro (la soglia non è ancora stata definita). ACQUISTI INTRACOMUNITARI Intra 2 Ammontare Periodicità Termine Dati Oltre 50.000 di acquisti Fino a 50.000 di acquisti Mensile Trimestrale Entro il giorno 19 del mese successivo Entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre Fiscali e statistici Fiscali (col da 1 a 7) PERIODICITA DELLE VENDITE E PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE Fino al 2009 avevano l obbligo di presentazione della dichiarazione con cadenza mensile gli operatori che avevano realizzato nell anno precedente un ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a euro 250.000,00 mentre la scadenza era trimestrale per gli operatori che avevano realizzato nell anno precedente un ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a euro 40.000,00 ma inferiore ad euro 250.000,00; annuale per coloro che avevano realizzato nell anno precedente un ammontare di cessioni intracomunitarie inferiore ad euro 40.000,00. Dal 2010 scompare definitivamente la possibilità di presentare i modelli Intrastat annualmente: la nuova periodicità prevede che gli acquisti riepilogativi delle operazioni intracomunitarie siano presentati mensilmente, con la possibilità di presentazione trimestrale se il volume delle operazioni è inferiore a 50.000/100.000 euro (la soglia non è ancora stata definita). CESSIONI INTRACOMUNITARIE Intra 1 Ammontare Periodicità Termine Dati Oltre 50.000 di cessioni Fino a 50.000 di cessioni Mensile Trimestrale Entro il giorno 19 del mese successivo Entro il giorno 19 del mese successivo al trimestre Fiscali e statistici Fiscali (col da 1 a 6) MODIFICA DELLE PERIODICITA Fino al 2009, nel caso di superamento dei parametri in corso d anno l operatore aveva l obbligo di modificare la periodicità di presentazione nel corso dell anno stesso. In particolare qualora nel corso dell anno si superava la soglia per la periodicità di presentazione superiore a quella in corso si doveva cambiare periodicità dal mese/trimestre successivo al trimestre nel quale è stata superata la soglia. Si tenga anche conto che nel primo anno di attività (o nel primo anno in cui inizia l attività degli scambi intracomunitari), la periodicità degli elenchi va rapportata alla previsione degli acquisti e/o delle vendite che si ritiene di realizzare nell anno, salvo poi modificarla in caso di superamento delle soglie, come in precedenza illustrato. Dal 2010 sono previste nuove modalità per il cambio di periodicità nella presentazione dei modelli. DATI DA INDICARE NEI MODELLI Nelle sezioni bis e ter (per le rettifiche) vanno riportati, raggruppati per tipi di operazioni riferite al medesimo soggetto, tutte le cessioni o gli acquisti di beni registrati (o soggetti a registrazione) nel periodo (mese o trimestre) di riferimento. In particolare, per gli acquisti, si ricorda che occorre fare riferimento al periodo di ricevimento della fattura estera che, in ogni caso, non può mai andare oltre il Studio Ansaldi s.r.l. - 6 - autore: Ansaldi Giovanni

mese successivo all effettuazione dell operazione, coincidente con la consegna del bene. Le operazioni per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere comprese negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni, per l ammontare complessivo delle operazioni medesime. Due nuove sezioni quater e quinquies (per le rettifiche) dal 2010 raccolgono le prestazioni di servizio rese (Intra-1) e ricevute (Intra-2). Per questi nuovi modelli oltre ai dati già noti (stato di appartenenza e codice Iva), viene anche richiesto il numero e la data di riferimento della fattura emessa o ricevuta, una nuova classificazione dei servizi (con un codice a sei cifre), la modalità di erogazione del servizio (continuativo o puntuale), informazioni dettagliate riguardo la modalità di pagamento o di incasso del corrispettivo della prestazione (bonifico bancario o con modalità differenti) ed il paese in cui è avvenuto il pagamento. CONTROLLO DELLE PARTITE IVA COMUNITARIE Una delle principali problematiche che ricorrono nel mondo degli scambi intracomunitari deve essere ricercato nella verifica della validità della partita Iva del cliente/fornitore. E possibile controllare la validità di una partita Iva comunitaria verificando che il codice è formalmente valido ed attribuito ad un soggetto passivo d imposta. Si può accedere al servizio fornito dall Agenzia delle Entrate direttamente dal sito: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm Il cedente nazionale deve verificare la validità della partita Iva del cliente comunitario, in quanto nel caso in cui venga accertato che tale codice identificativo è formalmente errato o semplicemente cessato (non più valido) l operazione di cessione non avrebbe più i presupposti della cessione intracomunitaria (articolo 41 della legge 427/93) e il cedente nazionale si espone alla richiesta dell Iva nazionale e alla sanzione da 1 a 2 volte la medesima Iva. Nell ottica degli acquisti intracomunitari il venir meno della partita Iva del fornitore espone l acquirente nazionale ad una sanzione per l errata compilazione del modello Intrastat e alla non corretta compilazione della dichiarazione Iva. Se l acquirente italiano avesse saputo fin da subito che il fornitore era privo di una valida partita Iva avrebbe assolto l imposta emettendo autofattura ex art. 17 DPR 633/72 anziché integrare con l Iva la fattura del fornitore. I PAESI DELL UNIONE EUROPEA Nella tabella che segue sono riepilogati i paesi membri della UE, al fine della corretta individuazione delle operazioni da riepilogare negli elenchi. Codice ISO Stato Membro N.ro caratteri codice Iva AT AUSTRIA 9 BE BELGIO 9 BG BULGARIA 9 ovvero 10 CY CIPRO 9 DK DANIMARCA 8 EE ESTONIA 9 DE GERMANIA 9 EL GRECIA 9 FI FINLANDIA 8 FR FRANCIA 11 GB GRAN BRETAGNA 5 ovvero 9 ovvero 12 IE IRLANDA 8 IT ITALIA 11 LV LETTONIA 9 ovvero 11 LT LITUANIA 9 ovvero 12 LU LUSSEMBURGO 8 Studio Ansaldi s.r.l. - 7 - autore: Ansaldi Giovanni

MT MALTA 8 NL OLANDA 12 PL POLONIA 10 PT PORTOGALLO 9 CZ REPUBBLICA CECA 8 ovvero 9 ovvero 10 SK REPUBBLICA SLOVACCA 9 ovvero 10 RO ROMANIA 10 SI SLOVENIA 8 ES SPAGNA 9 SE SVEZIA 12 HU UNGHERIA 8 SAN MARINO: per quanto riguarda la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni verso la Repubblica di San Marino, il codice ISO da utilizzare è SM e la lunghezza del codice Iva degli acquirenti sammarinesi è di 5 caratteri. SANZIONI Le sanzioni Amministrative, relative alle violazioni dei dati fiscali, sono previste dal D.Lgs. 471/97: VIOLAZIONE Omessa presentazione dell elenco SANZIONE sanzione da euro 516 a euro 1.032 per ciascun elenco sanzione da euro 258 a euro 516 Presentazione tardiva della dichiarazione, ma entro 30 giorni dalla richiesta dell Ufficio Presentazione tardiva della dichiarazione, a seguito di sanzione di euro 103 ravvedimento operoso spontaneo Dichiarazione infedele, incompleta o inesatta sanzione da euro 516 a euro 1032 La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti, anche a seguito di richiesta degli uffici preposti Le sanzioni relative alle violazioni di natura statistica, sono previste dal D.Lgs. 322/89: VIOLAZIONE SANZIONE Omissione o inesattezza dei dati sanzione da euro 516 a euro 5.164 Omissione o inesattezza dei dati, purchè integrati nel sanzione da euro 258 a euro 2.582 termine fissato dall Ufficio Integrazione o correttezza spontanea dei dati nessuna sanzione mancanti o inesatti RAVVEDIMENTO OPEROSO La mancata presentazione dei modelli Intrastat nei termini prescritti comporta la sanzione da 516,00 a 1.032,00 È però possibile ricorrere all istituto del ravvedimento qualora si provveda alla presentazione e al versamento della relativa sanzione ridotta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La sanzione da ravvedimento operoso è conteggiata nella misura di 1/5 del minimo, pari a 103 a norma della lett. b) comma 1 dell art. 13 del D.Lgs. 472/97. Nella pratica il versamento della sanzione avviene con Modello F24, indicando quale codice tributo 8911 e quale anno di riferimento l anno cui si riferisce la violazione; il versamento deve essere contestuale alla presentazione del modello. www.studioansaldi.it Studio Ansaldi srl corso piave 4, Alba (CN) La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati. Studio Ansaldi s.r.l. - 8 - autore: Ansaldi Giovanni