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PROVINCIA DI VERONA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Patto territoriale della Montagna Veronese D.M. n. 2445 del 22.03.2001 Rimodulazione ai sensi della delibera C.I.P.E. del 23/12/2013 PROGETTO PRELIMINARE elaborato: I PROGETTISTI ing. Stefano Brunelli arch. M. Elisabetta Gasparrini arch. Gianluigi Scamperle I COLLABORATORI Servizio progettazione Servizio Sit e Pianificazione IL COORDINATORE D'AREA ing. Elisabetta Pellegrini Data: Scala: Allegato: 6 REV. DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTR. APPROV. data conclusione progetto data consegna progetto al RUP firma del RUP per ricevuta geom. Mauro Michelone

A - RELAZIONE SULL OPERA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO A.1 GENERALITÀ A.1.1 Riferimento Opera Natura dell opera Realizzazione di un percorso montano polivalente, dotato di rete immateriale informativa wi-fi e di attrezzature di appoggio materiali, la più consistente delle quali è l area sosta attrezzata per camper a Conca dei Parpari in comune di Roverè V.se. Localizzazione del cantiere Il progetto consiste nell installazione di 8 hot-spot wi-fi (totem) in località diverse (vedi relazione illustrativa) ma facilmente raggiungibili con viabilità ordinaria, in quanto sono state privilegiate le località che possono offrire un allacciamento elettrico, protezione per il totem, oltre a rappresentare un punto d appoggio per l utenza. Posa di segnaletica verticale, posa di sistemi di protezione per la messa in sicurezza dei percorsi, lavori civili per l adeguamento del fondo stradale o sentieristico. L itinerario è lungo circa 93+21 km e interessa 12 comuni montani o della val d Adige (v. relazione illustrativa). I lavori potrebbero svolgersi mediante allestimento di modesti cantieri puntuali in corrispondenza degli interventi puntuali su descritti. La maggior parte delle opere civili è rappresentata dalla realizzazione dell area sosta camper di Conca dei Parpari in comune di Roverè V.se. Per il dettaglio del progetto si rimanda all esame delle relazioni e degli elaborati planimetrici allegati. Data presunta di inizio lavori Da definire Durata presunta dei lavori (giorni naturali e consecutivi) 180 gg Ammontare presunto dei lavori di progetto 1

469.124,94 oltre a 4.815,30 per oneri della sicurezza. A.1.2 Descrizione dettagliata dell opera da realizzare Confr. Relazione illustrativa e relazione tecnica A.2 FASI LAVORATIVE A.2.1 Fasi lavorative principali dell opera Si veda la relazione tecnica, tuttavia, le lavorazioni principali comprendono: Posa di info-point, sistemazioni di percorsi, posa segnaletica e parapetti di sicurezza (cantieri diffusi); Realizzazione di area sosta attrezzata per 22 camper a Conca dei Parpari (Roverè V.se) (cantiere localizzato); A.2.2 Tipologia dei rischi nelle fasi lavorative principali dell opera I rischi delle lavorazioni nella realizzazione delle fasi su descritte sono i rischi ordinari di intervento in modeste e modestissime opere civili, con movimenti terra, scavi limitati, modesti rilevati, realizzaizone di pavimentazioni, posa di piccole fondazioni puntuali, di platee, realizzazioni di modesti manufatti, piazzola camper service e padiglione a tettoia. A.3 INDIVIDUAZIONE DELL ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI-GIORNO La stima del rapporto uomini giorni é basata su considerazioni economiche. Ipotizzando la percentuale relativa alla mano d opera per questa tipologia di opere (ipotizzato circa 30%) e di conseguenza il relativo costo riconducibile all elemento umano sull intero importo dei lavori, la stima si ottiene, dividendo per il costo giornaliero della mano d opera, il tempo necessario per la realizzazione dei lavori medesimi. Costo incidenza manodopera: Costo lavori x incidenza manodopera = 160.000,00 2

Costo orario squadra tipo composta da 50% operaio specializzato (euro/ora 27,95 ) e 50% operaio qualificato (euro/ora 26,18) media euro/ora 27,065: Costo n. 1 operaio specializzato/qualificato x n. Operai necessari = /h 27,07 x n. 5 Operai specializzati/qualificati = /h 135,33 Costo giornaliero squadra tipo: costo orario squadra tipo x n. ore lavoro giornaliere = /h 135,33 x h 8 = /g 1082,60 giorni lavorati: Costo incidenza manodopera / Costo giornaliero squadra tipo = 160.000,00 : /g 1080 = 150 giorni circa Uomini-Giorno: Giorni lavorati x n. uomini squadra tipo = 150 giorni x 5 uomini = 750 uomini-giorno La stima, così elaborata, individua il valore uomini/giorni (u/g) relativo all opera in oggetto in circa 750 u/g, valore che sarà meglio dettagliato dal piano di sicurezza in sede di progetto esecutivo. Gli uomini/giorno sono l entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. Nel caso in cui dopo l affidamento dei lavori ad un unica impresa, vengano inoltrate richieste di subappalto per alcune lavorazioni particolari, non prevedibili al momento, che comportino quindi la presenza di più imprese e/o lavoratori autonomi nel cantiere, si procederà ai sensi del DLgs 81/2008 e s.m.. All atto dell aggiudicazione la ditta incaricata dovrà comunque redigere le lavorazioni oggetto del predente progetto il POS (Piano Operativo di Sicurezza). A.4 SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A.4.1 Definizioni D.Lgs. 81/2008 3

A.4.1.1 COMMITTENTE: Il soggetto per conto del quale l intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa, relativo alla gestione dell appalto; A.4.1.2 RESPONSABILE DEI LAVORI: Soggetto incaricato, dal committente, per la progettazione o per il controllo dell esecuzione dell opera; tale soggetto può coincidere con il progettista per la fase di progettazione dell opera e con il Direttore dei Lavori per la fase di esecuzione dell opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento. A.4.1.3 LAVORATORE AUTONOMO: Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell opera senza vincoli di subordinazione; A.4.1.4 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE DELL OPERA: (Di seguito denominato coordinatore per la progettazione) Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell esecuzione dei compiti di cui all articolo 91 D.Lgs. 81/08; A.4.1.5 COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA REALIZZAZIONEDELL OPERA: (Di seguito denominato coordinatore per l esecuzione dei lavori) soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 D.Lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle 4

imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato; A.4.1.6 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), del presente decreto legislativo, i cui contenuti sono riportati nell allegato XV. A.4.2 Compiti dei Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/2008 A.4.2.1 OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (ART. 90 D.LGS. N. 81/2008) 1 - nella fase di progettazione dell opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell esecuzione del progetto e nell organizzazione delle operazioni di cantiere (comma 1 art. 90): si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all art. 15 del Decreto Legislativo n. 81/2008; Al fine di permettere la pianificazione dell esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro; 2 - Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell opera, valuta i documenti di cui all articolo 91, comma 1, lettera a) e b) 3 - Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. 4 Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 (D.Lgs. n. 81/2008). 5 Omissis 5

6 Omissis 7 Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 8 Omissis 9 Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un unica impresa: a. Verifica l idoneità tecnico professionale dell impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all allegato XVII (D.Lgs. n. 81/2008). Omissis.; b. Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Omissis.; c. Trasmette all amministrazione competente, prima dell inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all appalto. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell impresa esecutrice dei lavori, l efficacia del titolo abilitativo è sospesa. A.4.2.2 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 91 D.LGS. N. 81/2008) 1 - Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 6

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell allegato XV (D.Lgs. n. 81/2008); b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 2 Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. A.4.2.3 OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI (ART. 92 D.LGS. N. 81/2008) 1 - Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (D.Lgs. n. 81/2008) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 7

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Omissis.; A.4.2.4 OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI (ART. 94 D.LGS. N. 81/2008) 1 - I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. A.4.2.5 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI (ART. 96 D.LGS. N. 81/2008) 1 - I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 8

c) curano la disposizione o l accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 2 - L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all articolo 18, comma 1, lettera DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL ARTICOLO 102 In riferimento a quanto previsto dall art. 102 del D.Lgs. 81/2008; É fatto obbligo al Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano indicare al rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) la possibilità di formulare proposte riguardo il piano stesso I datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al CSE l avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali proposte. 9

DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL ARTICOLO 92, COMMA 1, LETTERA C) In riferimento a quanto previsto dall art. 92 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 81/2008: Obbligo del CSE Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione Si richiama a questo proposito quanto definito nell art. 92 del D.Lgs. 81/2008 che prevede: 1 - Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: g) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 (D.Lgs. n. 81/2008) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; h) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; i) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; j) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; k) segnala al committente o e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 10

risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; l) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Omissis.; 11

B - ELEMENTI CHE VERRANNO SVILUPPATI NEL PIANO DI SICUREZZA DEL PROGETTO ESECUTIVO Si elencano di seguito in via sintetica ed esemplificativa i temi che dovranno essere sviluppati dal successivo piano di sicurezza allegato al progetto esecutivo: MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI (MODALITA', ACCESSI, SEGNALAZIONI, VIABILITA'); PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI PROVENIENTI DALL AMBIENTE ESTERNO Presenza del flusso veicolare, rischi vari per le lavorazioni descritte; PRESENZA NELL AREA DEL CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE Linee interrate,linee aeree Telecom, Linee elettriche aeree, metanodotti; SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO ASSISTENZIALI; SEGNALETICA DI CANTIERE; INDICAZIONI GENERALI MACCHINE; INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE COMUNI; DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I.; SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI; SORVEGLIANZA SANITARIA (ESPOSIZIONI RUMORE ECC.); PROCEDURE DI EMERGENZA (PRONTO SOCCORSO); PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - PROCEDURE DI COORDINAMENTO. 12