La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie

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Transcript:

COMANDO REGIONALE LIGURIA GUARDIA DI FINANZA La Guardia di Finanza nel contrasto alle frodi comunitarie Genova, 23 marzo 2011 1 Col.t.SFP Vincenzo Di Rella Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria Genova

Articolazione intervento missione istituzionale struttura organizzativa pilastri strategia d intervento 2

MISSIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA Finanza Pubblica Economia Sicurezza Servizi a richiesta Difesa Entrate Uscite Mercato dei capitali Mercato dei beni e dei servizi Funzioni di polizia economico-finanziaria Altre funzioni 3

Ruolo di polizia comunitaria evasione risorse proprie Unione Europea frodi in danno Politica Agricola Comune frodi in danno Fondi Strutturali dell Unione Europea e bilancio nazionale 4

Legge 31 marzo 2000, n. 78 Articolo 4 ADEGUAMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI Guardia di Finanza polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell Unione Europea 5

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA D.Lgs. 68/2001, Capo II Compiti di polizia economico finanziaria Art. 2 (Tutela del bilancio) 6 1.Fermi restando i compiti previsti dall articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell Unione europea. 2.A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell Unione europea; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell Unione europea.

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA D.Lgs. 68/2001, Capo II Compiti di polizia economico finanziaria Art. 2 (Tutela del bilancio) 4.Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 7

Dispositivo contrasto frodi comunitarie COMANDO GENERALE II e III Reparto NUCLEO GUARDIA DI FINANZA PRESSO IL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE COMANDO REPARTI SPECIALI COMANDI REGIONALI COMANDI PROVINCIALI NUCLEO SPECIALE ENTRATE NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE NUCLEI DI POLIZIA TRIBUTARIA Gruppi Tutela Spesa Pubblica 8

Dispositivo aeronavale alturiero e costiero COMO VENEZIA TRIESTE XX/X III C.O.A.N. G.E.A. G.A.N. GENOVA IMPERIA ALGHERO ORISTANO III LIVORNO III LA SPEZIA PISA CIVITAVECCHIA CAGLIARI MARINA DI CARRARA III RIMINI LA MADDALENA ANCONA TRAPANI PESCARA XX/X PORTO EMPEDOCLE PRATICA DI MARE NAPOLI PALERMO POZZALLO TERMOLI III TARANTO VIBO VALENTIA III MESSINA CATANIA AUGUSTA BARI GROTTAGLIE OTRANTO CROTONE Stazione Navale di Manovra Sezione Aerea di Manovra 9 Nuclei di Manovra R.O.A.N.

Pilastri strategia d interventod Punti di forza legislazione analisi di rischio partenariato istituzionale 10

POTERI DELLA GUARDIA DI FINANZA D.Lgs. 68/2001, Capo II Compiti di polizia economico finanziaria Art. 2 (Tutela del bilancio) 4.Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 11

LA CONFISCA LEGGE 300/2000: GLI ARTICOLI 322-TER E 640 QUATER C.P. Per le frodi in danno degli interessi finanziari comunitari, in relazione al reato di cui all articolo 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche): la confisca del prezzo o del profitto criminoso deve essere sempre disposta dal giudice, ove sia acclarata la responsabilità dell imputato; laddove non sia possibile operare l ablazione del profitto o del prezzo del reato mediante la confisca tradizionale, come avviene, ad esempio quando l imputato ha occultato i fondi illecitamente percepiti o li ha reimpiegati in altre attività, facendone perdere le tracce, il giudice ordina la confisca per equivalente, che ricade su qualsiasi bene di cui il reo abbia la disponibilità (somme di denaro, titoli e valori mobiliari, valute, beni mobili, immobili ed altre utilità, anche se acquisiti legittimamente) fino al reintegro della somma corrispondente al danno procurato alle casse dello Stato e dell Unione Europea. 12

SEQUESTRO PREVENTIVO L art. 321, comma 2, c.p.p. stabilisce che: «Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca» e poiché gli articoli 322-ter e 640-quater c.p., per i reati di cui agli articoli 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316- ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 640-bis c.p., consentono, qualora la confisca tradizionale non sia possibile, la confisca per equivalente di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, ne discende la possibilità per il giudice di disporre per tali beni il sequestro preventivo per equivalente 13

CONFISCA (E SEQUESTRO) IN CAPO AGLI ENTI D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 Art. 19 Confisca 1. Nei confronti dell ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Art. 53 Sequestro preventivo 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 14

RISULTATI FINANZIAMENTI COMUNITARI 2010 Interventi effettuati n. 959 Persone verbalizzate n. 1.582 Persone denunciate di cui in stato di arresto n. n. 916 40 Finanziamenti indebitamente percepiti/richiesti Mln. 395 15

TIPOLOGIE DI FRODE 16 Le frodi sono violazioni di natura finanziaria a struttura complessa, in quanto quasi mai si presentano come illeciti isolati, bensì sono accompagnate, in via strumentale, da altri reati contro la fede pubblica, tributari, societari, contro la Pubblica Amministrazione e vengono, per tale struttura, perpetrate da soggetti organizzati fra loro, talvolta appartenenti alla criminalità organizzata. Inoltre, molto spesso presentano caratteri transnazionali.

TIPOLOGIE DI FRODE Le violazioni di natura fiscale si pongono in funzione strumentale e propedeutica rispetto all attuazione di sistemi di frode nel campo comunitario: non esiste, se non nelle forme più elementari, una truffa in danno dell Unione Europea che non presupponga irregolarità di carattere tributario. A monte del sistema di frode vi è necessariamente la precostituzione di documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa, ovvero il ricorso ad artifizi o raggiri rilevanti sul piano tributario. 17

TIPOLOGIE DI FRODE dichiarazioni mendaci; mancata realizzazione delle attività finanziate; attività imprenditoriali mai avviate o attuate parzialmente; produzione di documentazione non veritiera sulle attività svolte; acquisto di macchinari usati anziché nuovi ovvero fittizia rappresentazione di acquisti nemmeno effettuati; trasferimento di beni strumentali acquistati con il contributo, prima dei cinque anni dalla data di completamento dell intervento; utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, a fronte di false consulenze scaricate da internet, al fine di rendicontare spese mai sostenute per attività mai svolte. 18

METODOLOGIE DI CONTROLLO L intervento d iniziativa può essere sviluppato attraverso: l esame della documentazione di qualunque genere inerente a domande di finanziamento; il riscontro fisico dell effettività, quantitativa e/o qualitativa, dei beni e/o delle operazioni correlate alla richiesta di contribuzione; la corretta interpretazione e applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale nella fattispecie esaminata. 19

METODOLOGIE DI CONTROLLO In tale quadro, in relazione alle operazioni da controllare, rivestono fondamentale importanza le tipologie d investigazione peculiari dell attività di verifica, tra cui: l analisi dei flussi finanziari e delle modalità dei pagamenti anche attraverso accertamenti bancari; l esame dei documenti contabili ed extra-contabili d interesse (acquisibili previo potere di ricerca); l esecuzione di controlli incrociati nei riguardi di soggetti che, a vario titolo, abbiano intrattenuto rapporti con il beneficiario. 20

21 GRAZIE PER L ATTENZIONE