La trasformazione Normativa di riferimento: Artt. 2498-2500novies c.c. per la disciplina civilistica. Artt. 170 171 Dpr 22/12/1986 n. 917 (Tuir) per la disciplina fiscale.
La trasformazione: norme civili. Si verifica una trasformazione qualora una società, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. La società trasformata, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. In sostanza si ha soltanto una modificazione dell'atto costitutivo, che, però, non importa creazione di un nuovo soggetto di diritto, né successione di una società all'altra. L'eventuale nullità della trasformazione, conseguentemente, comporta la reviviscenza dell'originaria organizzazione sociale e l'imputabilità alla stessa degli atti compiuti dalla società invalidamente trasformata.
La trasformazione: norme civili. La trasformazione è deliberata dall'assemblea straordinaria nelle società di capitali, mentre nelle società di persone è deliberata con la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili. E riconosciuto ai soci assenti o dissenzienti, il diritto di recedere dalla società. Una volta avvenuta la trasformazione il socio ha diritto ad ottenere, nella società trasformata, azioni o quote per un ammontare proporzionale a quello da lui già posseduto secondo l'ultimo bilancio approvato prima della la trasformazione.
La trasformazione: norme civili. Il codice civile ed il TUIR disciplinano due forme di trasformazione: la trasformazione omogenea (evolutiva ed involutiva) la trasformazione eterogenea Per trasformazione omogenea si intende quella avente ad oggetto il passaggio da una società commerciale di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) ad una società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o viceversa, da una società di capitali ad una società di persone. Per trasformazione eterogenea si intende la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, nonché la trasformazione di tali enti, ad eccezione delle sole associazioni non riconosciute, in società di capitali.
La trasformazione: norme civili Effetti della trasformazione L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina e alle forme di pubblicità previste dal codice civile per il tipo di società o ente risultante nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione della trasformanda; pertanto, la trasformazione ha efficacia dalla data dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari predetti (art. 2500 C.C.).
La trasformazione: norme fiscali Art. 170 Tuir: Trasformazione omogenea Neutralità Fiscale Determinazione del reddito Art. 171 Tuir: Trasformazione eterogenea Trattamento delle riserve Da società di capitali In società capitali Art. 5-bis Dpr 322/1998 Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
Neutralità fiscale della trasformazione omogenea Art. 170, primo comma Tuir: La trasformazione della società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. Effetti dell eventuale recepimento dei valori di perizia Plusvalori Intassabili Minusvalori Indeducibili
Determinazione del reddito nella trasformazione omogenea Art. 170, secondo comma Tuir: Evolutiva Involutiva 1 periodo Irpef 1 periodo Ires 2 periodo Ires 2 periodo Irpef Attenzione 1: civilisticamente il bilancio è unico! Attenzione 2: fiscalmente si applica l art. 110 Tuir.
Le riserve pregresse Art. 170,terzo comma Tuir: Trasformazione evolutiva: non sono tassate a due condizioni: 1) Sono iscritte nel bilancio della società trasformata; 2) È indicata la loro origine
Le riserve pregresse Art. 170,quarto e quinto comma Tuir: Trasformazione involutiva: Riserve iscritte con indicazione di origine Riserve iscritte senza indicazione di origine Tassate nel periodo d imposta successivo a quello della trasformazione Tassate nel periodo di imposta in cui sono distribuite o usate per scopi diversi dalla copertura perdite Importante eccezione sono le riserve LIBERE ex art 47, comma 5, Tuir
Trasformazione eterogenea (art. 171 DPR 917/86) La trasformazione eterogenea consiste nella possibilità per le società di capitali di trasformarsi in specifiche tipologie di enti e associazioni di natura non prettamente commerciale e viceversa.
Trasformazione da società di capitale in ente non commerciale (art 171 c.1 DPR 917/86) Comporta l uscita dell ente dal regime del reddito di impresa. La trasformazione comporta il realizzo al valore normale dei beni della società, salvo che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. In pratica, si assoggettano a tassazione i maggiori valori dei beni in capo all'ente a causa della loro destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa. Le riserve costituite prima della trasformazione sono assoggettate a tassazione
trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitale (art 171 c.1 DPR 917/86) Comporta l ingresso dell ente nel regime del reddito di impresa. Nel caso di trasformazione da soggetto non commerciale a società di capitale (es. fondazione) la trasformazione è fiscalmente equiparata ad un conferimento. Ma il conferimento è equiparato ad una cessione, quindi, per la proprietà transitiva, la trasformazione equivale, fiscalmente ad una cessione. Ecco perché le plusvalenze insite nel patrimonio dell ente che si commercializza sono tassate come le plusvalenze dei beni ceduti, quindi, trattate come redditi diversi.
Perizia di Trasformazione Obbligatorietà Criteri di redazione Recepimento dei valori di perizia in bilancio
La perizia di trasformazione è posta a tutela dell effettività del Capitale Sociale. Art. 2500 - ter: il capitale della società risultante dalla trasformazione (di S.P. in S.C.) deve essere determinato sulla base dei VALORI ATTUALI degli ELEMENTI DELL ATTIVO e DEL PASSIVO e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell art. 2343 o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell art. 2465. Si applicano altresì, nel caso di S.p.A. o di S.A.p.A., il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell articolo 2343. Responsabilità del Perito Revisione entro 180 gg Riduzione del capitale se Delta > 1/5 Disciplina dei Conferimenti 15
La perizia di trasformazione : il contenuto Chi conferisce beni in natura o crediti a titolo di capitale in una S.p.A., S.A.p.A. o S.r.L. deve presentare la relazione giurata di un esperto* contenente: a) la descrizione dei beni o dei creditì conferiti; b) i criteri di valutazione adottati; c) l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo. *nelle S.r.L. deve essere un esperto o una società di revisione iscritti nell albo dei revisori contabili; nelle S.p.A. o S.A.p.A. l esperto è designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. L esperto è sottoposto alla responsabilità civile per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi e alla responsabilità penale prevista dall art. 64 C.P.C. La perizia di trasformazione : le finalità E prescritta per attestare l entità del patrimonio della società risultante dalla trasformazione (necessaria nelle evolutive, non necessaria da S.r.L a S.p.A., S.A.p.A e viceversa).. 16
Rappresenta un adempimento critico poiché l operazione si riconnette alla volontà dei soci di modificare il regime delle proprie responsabilità patrimoniali nei confronti dei terzi (è necessaria anche quando il patrimonio è costituito solo da denaro). E stranamente non prescritta dalla legge per la trasformazione eterogenea in società di capitali (art. 2.500 octies) anche se dottrina prevalente la richiede. La perizia di trasformazione : la pubblicità La perizia di trasformazione deve essere allegata all atto di trasformazione e sottoposta a pubblicità nel Registro delle Imprese La perizia di trasformazione : gli effetti Il valore accertato dal perito per ogni elemento patrimoniale rappresenta il limite massimo per l iscrizione delle attività ed il limite minimo per l iscrizione delle passività nella contabilità e, quindi, nei futuri bilanci. Si determina così un limite massimo per il valore del patrimonio netto. 17
La perizia di trasformazione : problematiche valutative Art. 2500-ter: gli ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO devono valutarsi sulla base dei VALORI ATTUALI e non di criteri di funzionamento N.B. La valutazione, non deve tenere conto dell avviamento, poiché l articolo fa riferimento agli ELEMENTI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO. Il legislatore è qui abbastanza esplicito nell indirizzare il criterio di valutazione, per esempio, nell art. 2437 ter c.c. dice che la valutazione deve tener conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali. Infatti, non è coerente rilevare l avviamento, che è iscrivibile solo se acquisito onerosamente prima della trasformazione, previa valutazione della sua utilità futura. Ne consegue che, per evitare artificiosi ampliamenti del P.N., il metodo da utilizzare è quello patrimoniale semplice. L esperto dovrà comunque procedere anche sulla base di metodi reddituali per valutare la congruità del metodo patrimoniale e per accertare l eventuale presenza del Badwill. 18
La perizia di trasformazione : la forma Dovrà contenere una parte descrittiva, in cui si illustrano compiutamente. i. tutti gli elementi dell attivo e del passivo, con finalità anche inventariali ii. le attività di verifica effettuate; iii. i criteri di valutazione adottati; iv. le eventuali difficoltà incontrate. ed una parte quantitativa avente la forma ed il contenuto del bilancio di esercizio (situazione patrimoniale). 19
Caso della società Verdi s.n.c. Si propone il caso della trasformazione della società Verdi s.n.c. nella società Verdi s.r.l.. Partendo dalla situazione patrimoniale della società Verdi s.n.c. redatta al 30/04/09 (data della delibera di trasformazione) e tenendo conto della relazione giurata di stima effettuata dal perito nominato dal tribunale, si proceda a redigere la situazione patrimoniale della nuova società ( Verdi s.r.l.) alla luce degli adeguamenti totali o parziali dei valori risultanti dalla perizia di stima;
Situazione patrimoniale della società Verdi s.n.c. redatta al 30/04/09
Relazione giurata di stima