La nuova legislazione sulla Farmacovigilanza

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Transcript:

La nuova legislazione sulla Farmacovigilanza Responsabilità e compiti dell Azienda Farmaceutica Alessandra Del Porto MSD Italia S.r.l., GdL Farmacovigilanza Farmindustria Auditorium Confindustria Roma, 13 settembre 2012

Riferimenti normativi Direttiva 2010/84/EU Regolamento 1235/2010/EU Regolamento di esecuzione (UE) N. 520/2012 Guideline on Good Pharmacovigilance Pratices (GVP) 2

Responsabilità e compiti dell Azienda Farmaceutica Gestisce un SISTEMA DI FARMACOVIGILANZA equivalente al sistema di farmacovigilanza dell AIFA Valuta tutte le informazioni in modo scientifico, esamina le possibilità di ridurre al minimo e di prevenire i rischi e, ove necessario, adotta le misure opportune Effettua verifiche regolari del proprio sistema di farmacovigilanza Il titolare dell AIC inserisce una nota con le principali deviazioni della verifica nel fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza e, basandosi su tali deviazioni, agisce affinché venga elaborato e implementato un appropriato piano d azione correttivo. Una volta che le azioni correttive sono state pienamente realizzate, la nota può essere rimossa. 3

Disposizioni concernenti il titolare di A.I.C. 1/3 Dispone a titolo stabile e continuativo di una persona adeguatamente qualificata responsabile della farmacovigilanza con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza La persona qualificata risiede e svolge la propria attività nell Unione europea ed è responsabile dell istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza L AIFA può chiedere la nomina di una persona di contatto per le questioni di farmacovigilanza a livello nazionale, la quale riferisce alla persona qualificata responsabile della farmacovigilanza La persona di contatto per le questioni di farmacovigilanza a livello nazionale, o in sua assenza la persona qualificata responsabile della farmacovigilanza, provvede a registrarsi alla rete nazionale di farmacovigilanza 4

Disposizioni concernenti il titolare di A.I.C. 2/3 Mantiene e mette a disposizione su richiesta un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza (PSMF) Attua un sistema di gestione del rischio per ogni medicinale (RMS) - Monitora i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell AIC - Apporta gli aggiornamenti al sistema di gestione del rischio e monitora i dati di farmacovigilanza, onde determinare la presenza di rischi nuovi o il cambiamento degli stessi o del rapporto beneficio/rischio dei medicinali Invia gli PSUR 5

Disposizioni concernenti il titolare di A.I.C. 3/3 Fornisce immediatamente all AIFA tutte le informazioni nuove che implicano modifiche dell AIC - i risultati positivi e negativi degli studi clinici o di altri studi per tutte le indicazioni e per tutti i gruppi di pazienti, presenti o non presenti nell AIC - i dati relativi a usi del medicinale non conformi alle indicazioni contenute nell AIC Aggiorna le informazioni relative al medicinale sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti - include le conclusioni della valutazione e le raccomandazioni rese pubbliche tramite il portale web EMA L AIFA può, in qualsiasi momento, chiedere al titolare dell AIC di trasmettere una copia del fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza Il titolare dell AIC ne trasmette copia entro sette giorni 6

Nuova Normativa Aree di impatto sull Azienda PSMF RMS PSUR PASS Ispezioni Eudravigilance/ Segnalazione di Sospette Reazioni Avverse 7

Azienda e Segnalazione di Sospette Reazioni Avverse Registrare tutte le sospette reazioni avverse verificatesi nell Unione Europea o nei paesi terzi - spontanee (pazienti/operatori sanitari) - studi dopo l autorizzazione Tenere in considerazione qualsiasi segnalazione di sospetta reazione avversa effettuata, per via elettronica o mediante qualsiasi altro mezzo adeguato, da pazienti ed operatori sanitari 8

Azienda e Follow up Istituire procedure per ottenere dati esatti e verificabili ai fini della valutazione scientifica delle segnalazioni di sospetti effetti collaterali negativi Raccogliere informazioni su tali segnalazioni nell ambito del follow up e trasmettere gli aggiornamenti alla banca dati di Eudravigilance 9

Azienda e Segnalazione di Sospette Reazioni Avverse Eudravigilance Dopo le verifiche da parte dell EMA del sistema Eudravigilance, i titolari di A.I.C. dovranno trasmettere in Eudravigilance tutte le segnalazioni di sospette reazioni avverse 10

Azienda e Segnalazione di Sospette Reazioni Avverse Eudravigilance Ad eccezione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse contenute nella rete nazionale di farmacovigilanza, i titolari di A.I.C. trasmettono per via elettronica alla banca dati Eudravigilance informazioni su tutte le sospette reazioni avverse gravi che si verificano nell Unione europea e nei paesi terzi, entro 15 giorni dalla conoscenza dell evento trasmettono per via elettronica alla banca dati Eudravigilance informazioni su tutte le sospette reazioni avverse non gravi che si verificano nell Unione europea entro 90 giorni dalla conoscenza dell evento 11

Segnalazioni da letteratura Per i medicinali contenenti sostanze attive presenti nell elenco di pubblicazioni oggetto di monitoraggio da parte dell EMA, a norma dell articolo 27 del regolamento (CE) n.726/2004, i titolari delle A.I.C. non sono tenuti a trasmettere alla banca dati Eudravigilance le sospette reazioni avverse menzionate nella letteratura medica sopra riportata, ma sono tenuti a monitorare tutta la restante letteratura medica e a trasmettere qualsiasi sospetta reazione avversa 12

Sistema di Qualità del Sistema di FV Regolamento 1235/2010 e Direttiva 2010/84 Basi legali Regolamento 520/2012 Requisiti minimi dei sistemi di qualità per lo svolgimento delle attività di Farmacovigilanza GVP Modulo I PV Systems and their Quality Systems 13

Sistema di Qualità di Farmacovigilanza Novità Consistenza con i principi stabiliti dalle ISO standard 9000 ISO 9000: standard in base al quale un sistema di gestione della qualità può essere implementato efficacemente definisce - come un Azienda conduce i suoi processi - i requisiti per stabilire la capacità di ottemperare alle disposizioni regolatorie e andare incontro alle esigenze del pubblico e valutarne la soddisfazione 14

Sistema di Qualità Reg 520/2012 -Disposizioni generali Sistemi di qualità - Azienda - AC nazionale - EMA stabiliscono e utilizzano per lo svolgimento delle loro attività di FV un sistema di qualità adeguato ed efficace Il sistema di qualità si basa sulla pianificazione, aderenza, controllo, assicurazione e miglioramenti della qualità Indicatori di prestazione - Per monitorare in modo continuo lo svolgimento delle attività di farmacovigilanza - L EMA può pubblicare un elenco degli indicatori di prestazione sulla base di una raccomandazione del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza 15

Sistema di Qualità Reg 520/2012 Requisiti minimi per il titolare di A.I.C. (1/5) Gestione delle risorse umane personale competente, qualificato e addestrato, compresa la QPPV formazione iniziale e continua, documentata organigramma mansionario dei compiti del personale direttivo e di controllo, compresa la QPPV procedure da seguire in caso di urgenza QPPV con autorità sufficiente per influire sul funzionamento del sistema di qualità e delle attività di FV 16

Sistema di Qualità Reg 520/2012 Requisiti minimi per il titolare di A.I.C. (2/5) Gestione della conformità Procedure e processi specifici del sistema di qualità per garantire: il monitoraggio continuo dei dati di farmacovigilanza - minimizzazione e prevenzione dei rischi - adozione di appropriate misure la valutazione scientifica sui rischi dei propri medicinali la trasmissione alla banca dati Eudravigilance di dati precisi e verificabili sulle reazioni avverse gravi e non gravi, in accordo alle tempistiche la qualità, l integrità e la completezza delle informazioni comunicate sui rischi dei medicinali - procedure per evitare doppie comunicazioni - convalida dei segnali 17

Sistema di Qualità Reg 520/2012 Requisiti minimi per il titolare di A.I.C. (3/5) Gestione della conformità una comunicazione efficace con le AC nazionali e l EMA su - nuovi rischi o cambiamenti di rischi esistenti - PSFM - sistemi di gestione e misure di minimizzazione dei rischi - PSUR - azioni preventive e correttive - studi post-autorizzazione l aggiornamento delle informazioni sul prodotto un adeguata comunicazione di informazioni rilevanti in materia di sicurezza agli operatori sanitari e ai pazienti Il titolare di AIC ha la responsabilità di garantire che in relazione alle attività affidate a terzi sia applicato un efficace sistema di qualità 18

Sistema di Qualità Reg 520/2012 Requisiti minimi per il titolare di A.I.C. (4/5) Gestione delle registrazioni e conservazione dei dati registrazione di tutte le informazioni di FV, trattate e conservate in modo da poter essere comunicate, interpretate e verificate accuratamente sistema di gestione delle registrazioni per tutti i documenti utilizzati per le attività di FV che permetta di - reperire tali documenti - rintracciare come e quando sono state esaminate/prese decisioni su questioni di sicurezza tracciabilità e follow-up dei rapporti sulle reazioni avverse conservazioni degli elementi del PSFM per almeno cinque anni (dopo fine formale al sistema descritto nel PSFM) dati di farmacovigilanza e i documenti relativi ai singoli medicinali autorizzati conservati fintanto che il prodotto è autorizzato e almeno per i dieci anni seguenti la scadenza dell A.I.C. 19

Sistema di Qualità Reg 520/2012 Requisiti minimi per il titolare di A.I.C. (5/5) Audit audit periodici basati sui rischi per - assicurare la conformità del sistema di qualità ai requisiti descritti - determinarne l efficacia audit effettuati da persone che non hanno implicazioni o responsabilità dirette nelle questioni/processi oggetto dell audit se necessario, adozione di misure correttive, ivi compreso un audit di follow-up delle carenze - redazione di verbale contenente i risultati ottenuti, inviato alla dirigenza responsabile delle questioni oggetto dell audit - documentazione delle date/risultati degli audit e degli audit di follow up 20

Conclusioni..salvaguardare la salute pubblica, rilevando e valutando le informazioni di sicurezza 21