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Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.603 Categoria Massima: Capital gain Parole chiave: Capital gain, Certificazione delle minusvalenze, Danno patito, Deposito di titoli in amministrazione, Onere probatorio, Ritardo nella consegna Al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio della certificazione delle minusvalenze, contestualmente al trasferimento dei titoli presso altro intermediario, è onere del cliente dimostrare che nell arco temporale intercorrente tra il trasferimento dei titoli presso l altro istituto bancario e la ricezione della certificazione delle minusvalenze, gli siano state addebitate imposte sul capital gain relative a plusvalenze realizzate con operazioni poste in essere per il tramite del nuovo intermediario, imposte che lo stesso cliente non avrebbe pagato se, ricevendo tempestivamente la certificazione suddetta, avesse potuto dedurre le minusvalenze ivi indicate dalle plusvalenze successivamente accumulate. Testo sentenza: IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: - Dott. Giuseppe Marziale (Presidente) - Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d Italia) - Avv. Dario Casa (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore - Estensore) - Prof.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro supplente designato dal C.N.C.U.) nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato Pagina 1 di 5

- il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con reclamo in data 1.10.2009 la ricorrente ha rivolto all intermediario una richiesta di risarcimento danni nella misura di 3.600,00 euro in conseguenza del mancato rilascio della certificazione relativa alle minusvalenze, contestualmente al trasferimento di titoli effettuato l 11.8.2009, facendo presente che: -le sarebbe stato impedito di compiere operazioni con i titoli trasferiti, in particolare con uno di essi, operazioni dalle quali avrebbe tratto rilevanti guadagni; -eventuali transazioni avrebbero prodotto un vantaggio irrisorio a causa della tassazione del 12,5 % e del mancato conteggio delle minusvalenze; -l intermediario non avrebbe provveduto a chiudere il conto deposito titoli contestualmente al loro trasferimento. Con lettera in data 13.10.2009 la banca ha comunicato alla cliente di aver appreso dalla filiale presso la quale la cliente stessa intratteneva rapporto di conto corrente e deposito titoli, che il problema lamentato risultava ormai superato in quanto l 1.10.2009 le era stata consegnata la richiesta certificazione delle minusvalenze, non emessa prima, considerata la movimentazione del deposito titoli avvenuta ad agosto. Con ricorso, sottoscritto anche dal legale della ricorrente e pervenuto il 26.2.2010, l interessata ha chiesto una decisione in merito al suddetto reclamo ed in particolare l accertamento della responsabilità della banca per il mancato rilascio della certificazione delle minusvalenze contestualmente al trasferimento dei titoli presso altro intermediario e la corresponsione di una somma a titolo di risarcimento maggiorata di 88,00 euro, rispetto a quella sopra indicata di 3.600,00 euro, per spese e interessi di chiusura conto. La banca ha replicato con controdeduzioni pervenute il 15.3.2010 deducendo che: -appena conosciuta la volontà della ricorrente manifestata al personale dell agenzia il Pagina 2 di 5

16.9.2009 di venire in possesso della predetta certificazione, la richiesta è stata trasmessa immediatamente all ufficio competente che ha emesso la certificazione in data 25.9.2009 con successiva consegna all interessata l 1.10.2009; -la ricorrente ha presentato in data 10.8.2009 soltanto la domanda di trasferimento titoli evasa il giorno stesso; -la richiesta risarcitoria quantifica un danno potenziale ed appare inverosimile l ipotesi di un mancato guadagno di 3.600 euro su ipotetiche movimentazioni di un capitale modesto nell arco di un solo mese; -la quotazione del titolo cui in particolare si riferisce la ricorrente è ulteriormente migliorata anche dopo la consegna della certificazione in data 1.10.2009; -solo attraverso il suddetto reclamo datato 1.10.2009 è stata conosciuta dalla banca l intenzione della cliente di chiudere il conto deposito titoli; -con lettera in data 8.10.2009 è stato chiesto alla ricorrente il pagamento del saldo debitorio presentato dal conto corrente di corrispondenza ad essa intestato, e, ad avvenuta regolarizzazione con versamento di 86,49 euro si è proceduto contestualmente alla chiusura di detto conto, formalizzata dalla ricorrente il 26.10.2009. L intermediario ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, ove ritenuto ricevibile, apparendo nella richiesta risarcitoria sostanzialmente fondato su materia finanziaria. La ricorrente, con nota del 13.5.2010, sottoscritta anche dal legale, ha replicato osservando che la certificazione delle minusvalenze datata 25.9.2009 non le è stata consegnata l 1.10.2009 in quanto la stessa, nonostante l annotazione, ivi apposta, di avvenuta consegna, non reca la firma dell interessata, e che la banca non le ha mai rilasciato nel corso del rapporto la certificazione delle minusvalenze precedentemente maturate come previsto per legge. Conclude, chiedendo la liquidazione del danno nella misura di 3.688,00 euro, come già quantificata nel ricorso, ovvero nella diversa misura che si riterrà opportuno liquidare, anche in considerazione del danno biologico sofferto. L intermediario ha controreplicato con nota del 18.5.2010, contestando, sulla base di quanto riconosciuto dalla ricorrente nel ricorso del 16.11.2009 all Ombudsman Giurì Bancario, allegato al reclamo, l affermazione secondo cui l 1.10.2009 non le sarebbe stata consegnata la predetta certificazione, e rilevando che nell arco di tre anni, fino alla chiusura del deposito titoli, Pagina 3 di 5

l interessata aveva effettuato solo due operazioni. DIRITTO In via preliminare va esaminata la questione circa la competenza di questo Collegio a decidere in merito alla richiesta risarcitoria oggetto del ricorso, la quale, secondo quanto eccepito dalla resistente nelle controdeduzioni, sarebbe sostanzialmente fondata su materia finanziaria. Al riguardo, va rilevato che detta pretesa risarcitoria è basata su asserite anomalie nell ambito del rapporto inerente ad un contratto di deposito titoli in amministrazione, in particolare sul lamentato ritardo nel rilascio della certificazione delle minusvalenze a seguito del trasferimento dei titoli presso un altro istituto di credito. Poiché sia il rilascio della certificazione che il trasferimento dei titoli sono da considerarsi prestazioni inerenti al deposito di titoli in amministrazione, va sottolineato che questo è espressamente compreso tra i contratti bancari (art. 1838 cod. civ.): si tratta, quindi, di un contratto che ha una causa tipica e non ha come oggetto la prestazione di servizi di investimento e, pertanto, è da ritenersi riconducibile tra le operazioni e i servizi bancari e finanziari di cui al par. 4 della Sezione I delle Disposizioni della Banca d Italia del 18.6.2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. E significativo, in proposito, che le Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari emanate dalla Banca d Italia il 27.7.2009 contemplino il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano. In base alle esposte considerazioni il Collegio ritiene sussistente la propria competenza in ordine alla questione relativa alla richiesta risarcitoria in esame. Ancora in via preliminare, va rilevato che la richiesta di risarcimento di 88 euro per spese e interessi di chiusura conto avanzata per la prima volta nel ricorso, non può che riferirsi a quanto versato dalla ricorrente all atto della chiusura del conto corrente di regolamento delle operazioni compiute sul conto deposito titoli formalizzata il 26.10.2009, mentre nel reclamo datato 1.10.2009 la ricorrente ha lamentato la chiusura del conto titoli sul rilievo che contestualmente al trasferimento del dossier titoli avrebbe dovuto essere chiuso anche il conto su cui erano depositati gli stessi. Da ciò consegue che la richiesta di risarcimento, per 88 euro, introdotta in sede di ricorso è da ritenersi inammissibile, attesa la necessità che l oggetto del ricorso e quello del previo reclamo coincidano (v. Disposizioni della Banca d Italia sull ABF del 18.6.2009, Sez. VI, par. 2 ). Pagina 4 di 5

Va ora esaminata nel merito la richiesta di risarcimento danni che la ricorrente lamenta di aver subito in conseguenza del mancato rilascio della certificazione delle minusvalenze, contestualmente al trasferimento dei titoli. Come emerge dalla documentazione in atti, è incontestato che il trasferimento dei titoli è stato chiesto dall interessata il 10.8.2009 ed è stato effettuato l 11.8.2009, come afferma la ricorrente nel reclamo in data 1.10.2009. La certificazione delle minusvalenze relative al deposito titoli in questione è stata emessa in data 25.9.2009 e consegnata all interessata l 1.10.2009, come riconosciuto dalla ricorrente nel suddetto ricorso all Ombudsman Giurì Bancario del 16.11.2009 sia nella premessa che nell elenco dei documenti allegati ( in via istruttoria si producono: 3) certificazione rilasciata alla sig.ra in data 1.10.2009; ). Ora, al fine di decidere sulla fondatezza della ripetuta richiesta risarcitoria si ritiene che possa prescindersi dall esaminare se la certificazione delle minusvalenze sia stata consegnata con ritardo e se occorresse per il suo rilascio un apposita istanza dell interessata. Infatti, ove pure si ritenga che detta certificazione avrebbe dovuto essere rilasciata tempestivamente, la richiesta di risarcimento in questione non può comunque essere accolta considerato che la ricorrente non ha offerto alcun elemento idoneo a comprovare il danno asseritamente subito e, in particolare, non ha fornito alcuna prova che nell arco temporale intercorrente tra il trasferimento dei titoli presso l altro istituto bancario e la ricezione della certificazione delle minusvalenze le siano state addebitate imposte sul capital gainrelative a plusvalenze realizzate con operazioni poste in essere per il tramite del nuovo intermediario, imposte che la ricorrente non avrebbe pagato se, ricevendo tempestivamente la certificazione suddetta, avesse potuto dedurre le minusvalenze ivi indicate dalle plusvalenze successivamente accumulate. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE Giuseppe Marziale Pagina 5 di 5