Oggetto: Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008).

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Pubblicato il 23 aprile 2009

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CIRCOLARE N. 19/E 21 APRILE 2009 Oggetto: Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008). Premessa La finanziaria per il 2008 ha riformato completamente la deducibilità degli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati, prevedendo un doppio regime di cui uno applicabile ai Soggetti IRES e l altro ai Soggetti IRPEF. In particolare, per i soggetti IRES, il regime di deducibilità fonda il diritto alla deduzione degli interessi passivi sulla coesistenza di interessi attivi e sul risultato operativo lordo (ROL), ovvero il risultato conseguito dalla gestione caratteristica dell impresa. Per i soggetti IRPEF, la deducibilità degli interessi passivi resta correlata al conseguimento di proventi imponibili o esclusi dall imposta. La circolare in 19/E esprime un ampio commento alle nuove disposizioni, affrontando le tematiche specifiche di deducibilità degli interessi ed oneri assimilati nell ambito di entrambi i regimi sopra individuati. Interessi Passivi soggetti IRES Il nuovo articolo 96 del TUIR. Proponiamo l esame del nuovo articolo 96 del TUIR (Interessi Passivi), attraverso l analisi schematica, di derivazione ed ispirazione mutuate dalla stessa circolare in commento, dei seguenti elementi: - Ambito soggettivo di applicazione; - Ambito oggettivo di applicazione: o Interessi passivi e interessi attivi; o Interessi impliciti di natura commerciale; o Contratti di leasing; o Interessi esclusi; o Immobili patrimonio; - Modalità operativa di applicazione della deducibilità. Ambito soggettivo Le disposizioni di cui all articolo 96 del TUIR trovano applicazione nei confronti dei soggetti IRES di cui all articolo 73 comma 1 ed in particolare: - Società di capitali quali SRL, SPA, SAPA, società cooperative e di mutua assicurazione e le società consortili (Residenti);

- Enti pubblici e privati, diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello stato aventi quale oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali (Residenti); - Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato. Si segnala che le nuove disposizioni non propongono come in precedenza alcun riferimento al volume di ricavi (vedi art. 98 del TUIR abrogato). Lo stesso artico 96 al comma 5 individua i soggetti esclusi dall applicazione delle nuove disposizioni, per i quali operano disposizione specifiche di deducibilità degli oneri finanziari, tra i quali, oltre alle banche, le imprese di assicurazione e gli altri operatori finanziari di cui all articolo 1 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.87, vanno segnalate le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività creditizia o finanziaria. La circolare quindi precisa che, le disposizioni di cui all articolo 96, trovano applicazione anche nei confronti di società esercenti l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia o finanziaria, c.d. holding industriali. Ambito Oggettivo Ai sensi del comma 1 dell articolo 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili, in ogni periodo di imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L eventuale parte eccedente risulterà deducibile nella misura del 30% del ROL di competenza di ciascun periodo. Questi dunque i limiti di deducibilità degli interessi passivi ed oneri assimilati: - 1 limite: importo degli interessi attivi e proventi assimilati; - 2 limite: 30% del ROL dell esercizio di competenza. La norma tuttavia prevede una meccanica di rinvio della parte degli interessi passivi non deducibili nel periodo di imposta che, almeno potenzialmente, produce l effetto di realizzare la non assoluta indeducibilità di tali componenti negativi, qualora trovino capienza nei limiti posti dalla stessa norma negli esercizi successivi, senza che tale rinvio sia caratterizzato da limiti temporali. Interessi passivi e attivi - oneri e proventi assimilati Il comma 3 dell articolo 96, definisce l ambito oggettivo di applicazione della norma stabilendo che assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi nonché gli oneri e i proventi assimilati derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall emissione di titoli obbligazionari e titoli similari e da ogni altro rapporto avente natura finanziaria. La circolare precisa che fra gli oneri e proventi assimilati agli interessi attivi e passivi devono essere considerati le seguenti voci: - Gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; - Le commissioni passivi inerenti operazioni di finanziamento ivi comprese le garanzie rilasciate da terzi;

- Ogni altro onere e provente di natura finanziaria. Interessi impliciti di natura commerciale Il comma 3 dell articolo 96 precisa che tra gli interessi passivi non si devono comprendere quelli aventi natura commerciale mentre, tra gli interessi attivi si devono comprendere quelli aventi tale stessa natura. Gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale sono gli interessi impliciti inclusi nelle dilazioni di pagamento praticate in ipotesi di regolazione differita, nel medio-lungo periodo, delle transizioni commerciali. La determinazione di tali interessi impliciti di derivazione commerciale dovrà avvenire in ordine ai corretti principi contabili. In sostanza la norma prevede che gli interessi passivi e gli oneri finanziari derivanti da operazioni commerciali non sono soggetti ad alcuna limitazione di deducibilità. In merito si precisa che il principio contabile 15 prevede che, se un credito avente origine commerciale ha una scadenza a medio-lungo termine che non rappresenta una dilazione di pagamento usuale sul mercato, allora lo stesso sottintende un operazione finanziaria. Ai fini della disposizione in argomento tale principio contabile si ritiene utile per evidenziare eventuali debiti che, pur avendo origine commerciale, a causa della scadenza a medio-lungo termine sottintendono operazioni finanziarie. Pertanto gli interessi passivi impliciti derivanti da operazioni di natura commerciale, al pari degli interessi esplicitati in bilancio, secondo i corretti principi contabili, qualora derivanti da rapporti diversi da quelli aventi una causa finanziaria, sono interamente deducibili se dotati del requisito dell inerenza allo svolgimento delle attività di impresa. Infine si precisa che gli interessi attivi derivanti dai medesimi rapporti assumono rilevanza sempre ai fini dell applicazione delle disposizioni dell articolo 96 (sia se di natura finanziaria che di natura commerciale). Contratti di leasing Ai sensi del comma 7 dell articolo 102 del TUIR gli interessi impliciti desunti dai contratti di leasing sono soggetti alle regole previste dall articolo 96. Per quanto alla determinazione di tali interessi impliciti, la circolare 19/E precisa che i soggetti non IAS/IFRS possono continuare ad utilizzare il criterio di individuazione forfettario degli interessi passivi impliciti dettato ai fini IRAP dall articolo 1 del D.M. 24 aprile 1998. Interessi esclusi Il primo comma dell articolo 96 prevede che le disposizioni dello stesso articolo non si applichino agli interessi compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1 lettera b) dell articolo 110 del TUIR. Tale disposizione prevede che: - In via generale nel costo dei beni (strumentali e non) non si comprendono gli interessi passivi e le spese generali; - Che per i beni materiali ed immateriali strumentali per l esercizio dell impresa si comprendono nel costo (la circolare qui precisa sia di acquisto che di produzione, ma tale conclusione non sembra così

condivisibile) gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo per effetto di disposizioni di legge (tra cui quelle di cui all articolo 2426 comma 1 n. 1) e 3) del c.c.); - Che nel costo degli immobili alla cui produzione è diretta l attività dell impresa (impresa di costruzione e non di vendita di immobili) si comprendono gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Le esclusioni di cui sopra producono che gli interessi passivi, qualora capitalizzati al costo, sono esclusi dalle limitazioni di deducibilità di cui all articolo 96. Si produce un elenco sintetico dei casi di capitalizzazione: - Interessi capitalizzati afferenti la fabbricazione di beni materiali ed immateriali; la capitalizzazione dovrà seguire necessariamente i presupposti normativi in materia di bilancio ed in particolare: o La capitalizzazione degli interessi è procedura condizionata ad una fase di costruzione; o Gli oneri finanziari sono capitalizzabili solo nel caso di produzione, interna o affidata a terzi, dei beni; o Gli oneri finanziari capitalizzabili sono quelli sostenuti per capitali presi a prestito specificamente per l acquisizione dell immobilizzazioni; o Gli oneri finanziari capitalizzabili sono solo quelli riferiti al periodo di costruzione che deve essere inteso come quello che va dall esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l uso (ivi incluso il tempo montaggio e messa a punto se tali tempi sono normali); o Il finanziamento è stato realmente sostenuto e finalizzato per l acquisizione del cespite: in merito si precisa che nella ragione logica degli equilibri finanziari i prestiti a breve periodo sono generalmente destinati ad acquisizioni per investimenti a breve mentre i mezzi propri e i finanziamenti a medio e lungo periodo e con tale sequenza sono destinati a finanziaria prioritariamente le attività immobilizzate; o Il valore del bene non può superare il valore recuperabile tramite l uso; o E opportuno imputare, se inferiori, gli interessi calcolati con i tassi a medio lungo termine e considerare l eventuale eccedenza quali costi d esercizio; questo in particolare nei casi di finanziamenti a breve termine (scoperti di conto); o NOTA INTEGRATIVA: l articolo 2427 n. 8 prevede che nella nota integrativa sia obbligatoriamente indicato l ammontare degli oneri finanziari imputati nell esercizio ai valori iscritti nell attivo dello stato patrimoniale. - Interessi capitalizzati afferenti la fabbricazione dei beni merci; ai sensi del combinato disposto dell articolo 110 e degli articoli 92 e 93 del TUIR il valore delle rimanenze è determinato a partire dal loro valor in bilancio; pertanto anche in questo caso dovremo avere riguardo alle disposizioni civilistiche di capitalizzazione: o la capitalizzazione deve essere limitata alle seguenti condizioni:

- Limitatamente al periodo di fabbricazione; - Sempre per l onere realmente sostenuto; - Il costo delle rimanenze non deve superare il valore di realizzo; - La capitalizzazione deve essere esposta nella nota integrativa; - Non trova applicazione chiaramente per l ipotesi de quo l osservazione circa l equilibrio finanziario/patrimoniale previsto per le immobilizzazioni. A completamento si precisa che non sono capitalizzabili gli interessi passivi afferenti gli acquisti di beni finiti da terzi ma, invece alle condizioni sopra descritte, sono capitalizzabili gli interessi afferenti operazioni di finanziamento volte alla fabbricazione dei beni anche se affidata a terzi. Immobili Patrimonio La finanziaria 2008 ha prodotto un interpretazione autentica all articolo 90 comma 2. Tale norma prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni immobili Patrimonio non sono ammessi in deduzione. La norma di interpretazione ha precisato che tale disposizione non si applica agli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l acquisizione degli immobili (Patrimonio). La circolare qui produce un importante precisazione, affermando che, con il termine Acquisizione il legislatore abbia inteso riferirsi non solo agli interessi passivi sostenuti in relazione ai finanziamenti accessi per l Acquisto degli immobili ma anche agli interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per la costruzione degli stessi. Gli interessi passivi sostenuti per l acquisto o la costruzione degli immobili patrimonio quindi non rientrano nei casi di indeducibilità assoluta di cui al comma 1 dell articolo 90 come invece gli interessi passivi di funzionamento afferenti ad esempio le manutenzioni straordinarie. Precisato quanto sopra, si tratta ora di capire come opera la deducibilità degli interessi passivi su operazioni di finanziamento per l acquisto o la costruzione degli immobili patrimonio. Questa precisazione è doverosa perché l Agenzia delle Entrate sembra escludere l accezione ai fini fiscali della capitalizzazione di tali oneri finanziari nei casi di fabbricazione di immobili Patrimonio. In sostanza avremo che, ai fini civilistici ben potrebbero essere capitalizzati gli interessi afferenti la fabbricazione degli immobili patrimonio (vedi sopra limiti), mentre ai fini Fiscali sembra che in ogni caso tale capitalizzazione sia esclusa. Non si capisce perché l Agenzia delle Entrate abbia esteso la rilevanza della capitalizzazione degli interessi con riferimento alla costificazione delle rimanenze e non l accetti con riferimento ai beni immobili patrimonio. In conclusione secondo le Entrate gli interessi contratti per l acquisizione e la costruzione sono deducibili nei limiti di cui all articolo 96 del TUIR anche se ai fini contabili gli stessi siano stati capitalizzati.

Il periodo transitorio per gli immobili merce Il comma 36 dell articolo della Legge 244/2007 prevede che, per un periodo transitorio, siano integralmente deducibili gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione. L agevolazione della norma è rivolta alle imprese immobiliari per gli immobili destinati alla vendita o alla locazione. La circolare precisa che la disposizione agevolativa trova applicazione, qualora il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili successivamente concessi in locazione. Opportune alcune riflessioni: - Intanto gli interessi potranno essere riferiti sia a finanziamenti per operazioni di acquisto che operazioni di costruzione; - L agevolazione dovrebbe valere per il periodo per il quale l immobile mantiene la destinazione richiesta dalla norma (locazione); - L agevolazione interessa sia gli immobili patrimonio che gli immobili merce acquistati o fatti costruire destinati alla vendita o locazione; - L agevolazione dovrebbe interessare anche gli immobili strumentali alle condizioni richieste dalla norma transitoria. Meccanica operativa di deducibilità L articolo 96 del TUIR prevede che gli interessi passivi siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e per la parte eccedente fino a concorrenza del 30% del ROL. Il comma 2 dell articolo 96 definisce il ROL quale differenza tra il valore della produzione e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dello schema di conto economico di cui all articolo 2425 del c.c.. Nella determinazione del ROL si dovranno escludere i seguenti componenti negativi: - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali; - I canoni di leasing di beni strumentali. Per i primi due anni di applicazione il limite di deducibilità è elevato per un importo pari ad 10.000,00 (per l anno 2008) e ad 5.000,00 (per l anno 2009). La circolare precisa che gli importi incrementativi costituiscono un vera franchigia di deducibilità da applicare come segue: - Deducibilità Interessi passivi progressività: o Interessi attivi; o Parte eccedente:

Franchigia 10.000,00 (per anno 2008) - 5.000,00 (per anno 2009); o Ulteriore parte eccedente: 30% ROL. La circolare inoltre precisa che per i primi due di applicazione eventuali eccedenza dei limiti di deducibilità (Franchigia o 30% del ROL) non sono riportabili in avanti. Riporto del ROL A partire da terzo anno di applicazione (2010), il ROL non utilizzato è riportabile in aumento del ROL negli esercizi successivi. La circolare esprime in merito un importate osservazione. Il contribuente nella dinamica del riporto del ROL non potrà a sua descrizione decidere se utilizzarlo o rinviarlo ad ulteriori esercizi. In sostanza la circolare afferma che il quoziente del ROL, non interamente utilizzato in un esercizio, sarà rinviabile a quelli successivi senza limiti di tempo, ma qualora il contribuente negli esercizi successivi non lo impieghi nella deduzione degli interessi passivi che risultino eccedenti gli attivi, tale quoziente è perso definitivamente. Il riporto del ROL in sostanza risulta consentito solo nelle seguenti ipotesi: - Assenza di interessi passivi netti (di periodo o pregressi) da compensare; - Importo degli interessi passivi netti (di periodo o pregressi) inferiore alla disponibilità del ROL (di periodo o di periodi precedenti). La circolare in merito ribadisce che il ROL riportato in avanti dovrà essere utilizzato in compensazione alla prima occasione utile cioè nel primo esercizio in cui gli interessi passivi risultino superiori a quelli attivi. In estrema pratica, il ROL eccedente riportabile in avanti dovrà essere sommato al ROL del periodo e, insieme a questo, assorbito fino a concorrenza dell importo degli interessi passivi netti. Riporto degli interessi passivi netti indeducibili Il comma 4 dell articolo 96, prevede che gli interessi passivi e gli oneri assimilati che non abbiano trovato deducibilità in un determinato esercizio siano rinviabile in deducibilità agli esercizi successivi senza limiti di tempo. La disposizioni di cui sopra opera già a decorrere dal periodo di imposta 2008. Gli interessi non dedotti in un determinato periodo di imposta potranno essere dedotto nei successivi ma nel limite del 30% del ROL disponibile ed utilizzabile nell esercizio di competenza. Quest ultima è l importante precisazione della circolare 19/E.

Infatti gli interessi passivi rinviati in deduzione non dovranno essere sommati a quelli degli esercizi successivi per poi procedere alla meccanica di deducibilità, ma potranno essere dedotti, quando e nella misura in cui, esperita la procedura di deducibilità per gli oneri finanziari di competenza, risulti ancora disponibile una parte del 30% del ROL di competenza. La precisazione che si debba trattare del ROL di competenza non desta sorprese non potendosi verificare il contestuale rinvio del ROL (da esercizi precedenti) e il rinvio degli interessi passivi. In conclusione gli interessi passivi non dedotti in un determinato esercizio potranno essere dedotti negli esercizi successivi nei limiti della differenza positiva tra il 30% del ROL di competenza di ogni annualità futura e gli interessi passivi netti dell esercizio. La circolare segnala infine che non sono riportabili in avanti gli interessi attivi. L articolo 61 Interessi passivi soggetti no IRES. Per i soggetti no IRES la deducibilità degli interessi passivi è regolata dalle disposizioni di cui all articolo 61 TUIR che in sostanza non prevedono alcuna limitazione se non in presenza di ricavi Esenti. In pratica per i soggetti IRE non trovano applicazione le disposizioni limitative di cui all articolo 96. Per i soggetti IRE la deducibilità degli oneri finanziari è ammessa nella proporzione tra l ammontare di ricavi imponibili o esclusi e l ammontare di ricavi imponibili o esclusi più i ricavi esenti. Pertanto, come sopra detto solo la presenza dei ricavi esenti potrà essere causa di indeducibilità degli interessi passivi (Es. quota plusvalenze intassabili per regime pex). L articolo 61 del TUIR si applica, dunque, a tutti i soggetti IRPEF che conseguono redditi d impresa, ed in particolare a: - imprenditori individuali; - imprese familiari; - imprese coniugali; - società in nome collettivo e società ad esse equiparate; - società in accomandita semplice. Mario Agostinelli