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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia Dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (Estensore) Prof. Avv. Alberto Monti Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato nella seduta del 26 giugno 2012 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO La società ricorrente, nel settembre 2010, si accordava con una società per la vendita di uno stock di abbigliamento per un corrispettivo pattuito in 69.890,00, iva esclusa. Il giorno 19.09.10, la società riceveva un assegno circolare, emesso dall intermediario secondo convenuto, del valore di 83.868,00, impegnandosi a consegnare la merce solo dopo il controllo della regolarità del titolo, svolto dall intermediario negoziatore. La funzionaria della Banca negoziatrice, avendo ottenuto telefonicamente il bene emesso dalla Banca emittente, garantiva all impiegata della società ricorrente la regolarità del titolo. Pertanto, la società autorizzava la consegna della merce. In data 22.09.11, veniva comunicato al rappresentante legale che la negoziazione dell assegno non aveva avuto esito positivo, poiché la Banca emittente aveva dichiarato di non aver mai emesso il titolo. Per questo motivo, il rappresentante legale della ricorrente inoltrava una diffida all intermediario negoziatore chiedendo motivazioni sul punto. In data 30.09.11, la società avvalendosi del proprio avvocato inoltrava una seconda diffida argomentando che a seguito della richiesta di bene fondi o bene emesso dell assegno in questione l intermediario negoziatore si era assunto, con l accettazione, obblighi contrattuali precisi. Pertanto, lo diffidava al risarcimento del danno per un importo pari ad 83.868,00, preavvisando che avrebbe esteso la richiesta anche ai danni conseguenti, qualora non avesse adempiuto entro tre giorni. In data 11.10.11, l intermediario intimato respingeva le pretese della ricorrente sostenendo che il bene emesso telefonico non costituisce atto vincolante e che la negoziazione degli assegni, bancari e circolari, viene effettuata con riserva di verifica e salvo buon fine, secondo le norme che regolano i servizi di incasso. Pag. 2/7

In data 21.10.11, l avvocato inviava diffida anche all Intermediario emittente intimandogli l immediata restituzione dell originale del titolo e la comunicazione dell esatta causale del mancato pagamento. Non ritenendosi soddisfatta, in data 21.11.11, la ricorrente inoltrava formale reclamo agli intermediari. Ad entrambi chiedeva l immediata restituzione dell originale del titolo e la motivazione del mancato pagamento, ritenendo il primo intermediario responsabile della violazione del mandato, conferito per la verifica ed incasso del titolo, dell omessa diligenza nello svolgimento delle attività connesse al mandato e dell omesso adempimento delle richieste risarcitorie già avanzate. Al secondo intermediario invece, imputava la responsabilità del mancato pagamento del titolo, dell omessa diligenza nello svolgimento delle attività connesse alla conservazione del titolo medesimo e dell omesso adempimento degli obblighi di legge inerenti alla circolazione del titolo stesso. In data 12.12.11, l intermediario negoziatore comunicava alla ricorrente che erano stati avviati degli accertamenti al fine di chiarire la vicenda. Non ritenendosi soddisfatta della risposta dell Intermediario negoziatore e non ricevendo risposta dall intermediario emittente, l istante ha presentato ricorso all ABF. Dopo aver riepilogato i fatti già esposti, ha precisato che, a dimostrazione della falsità del titolo di credito, l intermediario negoziatore aveva esibito documentazione proveniente dall emittente relativa allo smarrimento di 300 assegni circolari in matrice ed in bianco, avvenuto nell agosto 2010 e prontamente denunciato. Tuttavia, l assegno del quale si discute, il cui numero è 3201137689-08, non rientra tra quelli menzionati nella denuncia. Si chiarisce, inoltre, che i due intermediari non avrebbero fornito informazioni alla società circa la restituzione del titolo in originale e che, peraltro, il medesimo titolo sembrerebbe mostrare segni di falsificazione, che il funzionario dell intermediario negoziatore avrebbe dovuto rilevare ictu oculi mentre la ricorrente se ne è avveduta solo in data successiva, con la conseguenza che sarebbe stato eventualmente valutato se procedere a sequestro probatorio del titolo onde disporre dello stesso in sede peritale. Ciò posto e considerato, la ricorrente ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del negligente adempimento del mandato conferito all intermediario negoziatore in relazione al bene emesso. Infatti, la clausola di accredito salvo buon fine non esclude che la banca possa dirsi responsabile per omessa o negligente verifica del titolo. Oltre al risarcimento del danno per un importo pari al valore dell assegno, ha chiesto la rifusione delle spese legali per 3.000,00, per una somma complessiva di 72.890,00. Medesima richiesta risarcitoria viene avanzata all intermediario emittente in via extracontrattuale. In data 11.04.12, sono pervenute le controdeduzioni dell intermediario negoziatore che, dopo aver ricostruito i fatti, si è difeso affermando che la funzionaria della Banca ha contattato telefonicamente l intermediario emittente ricevendo conferma della bene emissione del titolo e l ha annotata sulla fotocopia del titolo stesso. Nonostante la denuncia, l intermediario emittente non ha inserito il numero dell assegno nella Centrale dall Allarme Interbancaria nell apposito segmento PASS, cosicché nessuna allerta è comparsa. Il titolo non presentava alterazioni visibili. Durante la seconda telefonata, il funzionario della banca emittente ha precisato che il soggetto, con cui era avvenuta la telefonata precedente, non era dipendente della filiale e che l assegno non era mai stato emesso da esso intermediario. La banca ha operato con la diligenza richiesta. Inoltre, il bene fondi o bene emissione sono prassi bancarie e non sono vincolanti né legittimano l ordinante del titolo a considerarlo pagato anticipatamente rispetto alla decorrenza dei termini previsti dal contratto. In merito alla supposta violazione del mandato, in virtù del contratto di c/c, la banca ha semplicemente fatto da tramite tra il versante e l intermediario emittente, non configurandosi per questo una propria responsabilità; il danno che la ricorrente reclama è ascrivibile ad un comportamento imprudente della stessa, che non avrebbe tenuto conto della mancata decorrenza del termine di non stornabilità degli assegni, Pag. 3/7

fissato in 7 giorni, assumendosi così responsabilità e rischi connessi alla consegna anticipata; la ricorrente è un commerciante di professione, pertanto desta meraviglia il fatto che si sia comportata in modo così poco accorto nei confronti di un soggetto giuridico con sede lontana e non controparte abituale; la ricorrente non avrebbe in alcun modo tentato di recuperare il proprio credito nei confronti della debitrice, piuttosto che nei confronti della scrivente. Per tutti questi motivi, si chiede all ABF di rigettare la richiesta di risarcimento, in quanto il danno patito dalla ricorrente non è ascrivibile a comportamento negligente della Banca negoziatrice. Alle controdeduzioni è allegata copia del contratto di conto corrente e le relative condizioni, della distinta di versamento del 19.09.11 e dell assegno circolare. In data 02.04.12 sono pervenute le controdeduzioni dell Intermediario emittente. La Banca si è difesa come segue: dalle verifiche effettuate, il titolo di credito risulta facente parte di un gruppo di 300 assegni circolari in bianco andati smarriti, nell agosto 2010. Lo smarrimento è stato tempestivamente denunciato ai Carabinieri; non sarebbe stato possibile rilasciare il bene emesso del titolo, poiché la normativa interna prevede che l operatore inserisca preventivamente nel sistema informativo della Banca il numero dell assegno e, una volta ottenuta l autorizzazione dalla procedura, rilasci la dichiarazione, seppur non vincolante di bene emissione. Dal momento che il numero dell assegno era stato alterato, la procedura avrebbe rifiutato l autorizzazione evidenziando l anomalia; il bene emissione, rilasciato da soggetto dichiaratosi dipendente, ma non realmente tale, risulta frutto di intromissione sulle linee telefoniche della Banca, così come denunciato il 22.09.11 al Commissariato; in data 29.12.10 è stato disposto il decreto di sequestro inerente i 300 assegni. Inoltre, lo smarrimento è stato segnalato sul quotidiano Il Solo 24 Ore. Per tutti questi motivi, si chiede all ABF di respingere la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente, non ravvisandosi comportamenti censurabili e/o irregolari da parte dell intermediario stesso. Alle controdeduzioni è allegata copia dell assegno, della denuncia di smarrimento, dei messaggi elettronici inviati all Intermediario che ha negoziato il titolo, dell interrogazione nominativa dei dipendenti, della denuncia di intromissione sulle linee telefoniche, del decreto di sequestro, delle indagini della Polizia Giudiziaria e dell articolo del Sole 24 Ore. DIRITTO Appare opportuno premettere alcuni aspetti dello svolgimento della vicenda rilevanti al fine della decisione. Il 17 agosto del 2010 il legale rappresentante della sede legale dell intermediario emittente dell assegno circolare oggetto di questo procedimento denuncia lo smarrimento, avvenuto in data e luogo imprecisati, di 300 moduli di assegni circolari della banca da lui rappresentata. Il 29 dicembre 2010 viene disposto il sequestro penale dei moduli di assegni circolari smarriti dall intermediario emittente e, nel provvedimento della Procura viene precisato che 15 di quegli assegni sono stati già negoziati. Si deve intendere che sono stati negoziati con successo se gli organi inquirenti non hanno individuato coloro che li hanno utilizzati. Il 19 settembre 2011 perviene alla filiale della banca trattaria la richiesta telefonica di bene emissione di un suo assegno circolare da parte della banca girataria per l incasso alla quale risponde positivamente tale Lubrano, dipendente della banca trattaria, il cui nome viene annotato dalla impiegata della banca negoziatrice. Il 22 settembre 2011 viene inoltrata via fax dalla banca negoziatrice la richiesta di bene emissione contestualmente all invio di fotocopia dell assegno circolare emesso a favore della società ricorrente dell importo di 83.868,00; dal documento non emerge alcun elemento che possa far dubitare della autenticità dell assegno il cui numero di serie, peraltro, non appartiene al pacco di assegni smarrito. Pag. 4/7

Nello stesso giorno il direttore della filiale della banca emittente presenta denuncia ai carabinieri dichiarando che si era verificata una intromissione nella linea telefonica della filiale da parte di una persona estranea alla banca, che aveva confermato alla banca negoziatrice la bene emissione dell assegno consegnato alla società ricorrente. Sulla base dei dati di fatto riportati deve essere stabilito se sia configurabile tra i due intermediari convenuti un concorso di colpe, oppure se la colpa dell inganno subito dal prenditore dell assegno abusivamente compilato debba ricadere su uno soltanto di essi. Sulla diligenza richiesta all intermediario giratario di un assegno circolare per l incasso questo Collegio si è espresso in precedenti decisioni ritenendo che qualora il titolo di credito non presenti anomalie rilevabili ictu oculi, con la particolare diligenza dell accorto banchiere, l intermediario non ha l onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo prima dell accredito del relativo importo al proprio correntista, a meno che ne sia espressamente richiesto dal cliente. In tale ultima ipotesi, se l intermediario adempie l incarico ricevuto dal cliente inviando alla banca emittente una richiesta telefonica di bene emissione del titolo ricevendo una risposta positiva prima che il prenditore dia esecuzione alla sua prestazione a favore di colui che ha consegnato l assegno circolare in pagamento, si deve ritenere che egli abbia eseguito correttamente ed esaustivamente il mandato ricevuto. Invero, la richiesta di bene emissione costituisce una prassi interna tra istituti di credito che, nel caso di assegno circolare - che contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista la somma indicata nel titolo - rappresenta una garanzia immediata che la banca emittente, che con l emissione del titolo ha assunto direttamente l obbligo del pagamento di esso, onorerà il suo impegno e costituisce fonte di un giustificato affidamento per l intermediario richiedente e per il prenditore. Se risulterà in seguito che l assegno era falso l intermediario che ha richiesto ed ottenuto la conferma di bene emissione dall intermediario emittente non potrà essere ritenuto colpevole di negligenza. Nel caso in questione la banca negoziatrice ha richiesto il bene emissione alla banca emittente dell assegno ricevendone risposta positiva ed il prenditore, rassicurato, ha consegnato la merce all acquirente. Qualche giorno dopo la banca negoziatrice ha reiterato la richiesta a mezzo fax trasmettendo la fotocopia dell assegno ed ha ricevuto, questa volta, risposta negativa; ma intanto il prenditore aveva consegnato la merce al falsario. Nella situazione descritta non si ravvisa una ipotesi di colpa nel comportamento dell intermediario negoziatore e la domanda proposta contro di esso non può essere accolta. Diverso discorso deve essere fatto riguardo alla condotta dell intermediario formale emittente dell assegno circolare, il quale era ben consapevole non soltanto che 300 suoi moduli di assegni circolari in bianco erano stati smarriti (o erano stati sottratti da ignoti), ma doveva anche essere informato che almeno 15 di essi erano stati compilati e negoziati da falsari truffatori, come risulta dal provvedimento di sequestro penale emesso dalla Procura di Parma. Appare perciò oltremodo singolare che alla richiesta telefonica della banca girataria per l incasso sia stata data risposta positiva da un dipendente della banca emittente e solo successivamente alla formalizzazione della richiesta a mezzo fax con la quale era stata trasmessa anche copia dell assegno, il direttore della filiale ha ritenuto di dover denunciare una presunta interferenza di estranei nella linea telefonica dell agenzia, negando che la bene emissione fosse stata data da un dipendente della filiale, ripetendo un rituale già seguito in una precedente negoziazione di altro assegno di quelli smarriti. Dalla valutazione complessiva dei fatti risulta evidente un comportamento gravemente colpevole della banca trattaria convenuta. Invero, l intermediario al quale siano stati sottratti o che abbia smarrito un numero rilevante di moduli di assegni circolari, in considerazione della pericolosità della loro prevedibile circolazione illecita, ha l obbligo di dare al fatto una pubblicità tale che consenta di informare la generalità dei possibili prenditori, onde prevenire inganni alla pubblica fede e tutelare i diritti dei terzi. Non è, Pag. 5/7

quindi, sufficiente la denuncia all autorità di polizia né la segnalazione alla Centrale Allarme Interbancario dello smarrimento dei moduli con la relativa intestazione e numeri di serie (che peraltro nel caso in esame è mancata) e neppure la pubblicazione della notizia dello smarrimento su un quotidiano, perché la generalità dei possibili prenditori non può accedere alle informazioni che i suddetti organismi pubblici forniscono esclusivamente nell ambito del circuito interbancario ed inoltre non si può ipotizzare che un cittadino al quale viene consegnato in pagamento un assegno circolare abbia letto in un giorno particolare un determinato giornale, e ne conservi memoria di tutte le notizie per anni. Occorre, invece, che la banca che abbia smarrito un numero così rilevante di moduli di assegni circolari dia al fatto una adeguata pubblicità, anche diretta e dinamica, avvalendosi dei mezzi di comunicazione moderni più diffusi tra il pubblico in modo tale che la notizia possa raggiungere efficacemente chiunque abbia interesse a conoscere l accadimento e premunirsi da possibili frodi. Indipendentemente dall insufficiente o addirittura mancante pubblicità dello smarrimento dei moduli di assegni - dimostrata dal fatto che prima di quello del quale si discute erano stati già negoziati con buon esito per i falsari altri 15 degli assegni smarriti - anche una corretta e veritiera risposta alla richiesta di bene emissione sarebbe stata sufficiente a scongiurare la truffa in danno della società ricorrente. Invece, le modalità con le quali è stata - come in altri casi analoghi - fornita falsamente l assicurazione della bene emissione, denunciano una colpa grave della banca emittente: alla richiesta telefonica un dipendente della banca emittente risponde che l assegno è stato emesso regolarmente; quando la fotocopia dell assegno perviene all intermediario emittente e non è più possibile nascondere la verità, l assegno viene dichiarato falso e non viene pagato dalla banca, ma intanto la transazione regolata con l assegno falso è andata in porto e la truffa si è realizzata. A questo punto, per escludere ogni riferimento alla banca emittente, viene disconosciuta la provenienza della dichiarazione di bene emissione da un dipendente della banca, escogitando una interferenza nella propria linea telefonica da parte di uno sconosciuto estraneo al personale della filiale. Il convincimento che il Collegio ha tratto dal comportamento dell intermediario che a propria giustificazione ripete le motivazioni già date da altra filiale per altri episodi simili, è che vi siano all interno della banca emittente complici dei falsari i quali, con l espediente di dare alla banca richiedente la conferma di bene emissione dell assegno circolare volta per volta messo all incasso, e successivamente smentendo di aver assicurato la bene emissione, consentono ai falsari di realizzare le truffe a danno di terzi, ricorrendo poi a giustificazioni inattendibili (quale l intromissione di estranei nella linea telefonica della filiale) per poter escludere la responsabilità propria e della banca e consentire ai falsari di realizzare il provento dell illecito. Per le ragioni esposte non può essere accolto il ricorso nei confronti dell intermediario negoziatore e deve, invece, essere accolto il ricorso nei confronti della banca emittente dell assegno circolare la quale deve essere dichiarata obbligata a pagare al prenditore l importo dell assegno circolare dichiarato falso. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti del primo intermediario convenuto. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del secondo intermediario convenuto e dispone che quest ultimo corrisponda alla ricorrente la somma di Euro 83.868,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che il secondo intermediario convenuto corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle Pag. 6/7

spese della procedura, e alla ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7