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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 10 09.01.2017 I moltiplicatori catastali A cura di Pirone Pasquale Categoria: Imposte indirette Sottocategoria: Varie I moltiplicatori catastali da utilizzare per la determinazione del valore dell immobile ai fini del calcolo di alcune imposte (, imposta di registro, ecc.) sono stati oggetto di variazione negli anni. Nella presente fiscal si ci sofferma, dunque, su quelli attualmente in vigore e previsti dall art. 52 del Testo Unico riguardante l imposta di registro (TUR). Premessa Per il calcolo della base imponibile su cui calcolare: Imposte di registro; Imposta ipotecaria; Imposta catastale; Imposte sulle successioni e donazioni; IMU e TASI; occorre applicare alla rendita catastale (rivalutata di un certo coefficiente) il c.d. moltiplicatore catastale. In particolare il moltiplicatore da applicare è quello fissato dall art. 52 TUR e che può variare a seconda della tipologia di immobile (fabbricati, terreni, ecc.) oltre che anche, ad esempio, dalla categoria catastale di appartenenza. 1

Per la determinazione del valore catastale su cui poi calcolare la dovuta imposta (es. IMU, imposta ipotecaria, ecc.) occorre dapprima applicare una rivalutazione, la quale è pari: al 5% se trattasi di fabbricati; 25% se trattasi di terreni (NON edificabili). Dunque: Valore catastale imponibile fabbricati = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore Valora catastale imponibile terreni = (reddito dominicale + 25%) x moltiplicatore Per le aree edificabili il valore imponibile è dato da valore venale in comune commercio alla data del 1 gennaio. (Gruppo A e B) In base all attuale normativa, i moltiplicatori catastali da applicare per i fabbricati di cui al gruppo A e B sono i seguenti: GRUPPO A e B Imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni Gruppo A (tranne categoria A/10) 120 (110 se prima casa) 160 Categoria A/10 Gruppo B 60 80 140 140 2

(Gruppo C) Per i fabbricati di cui al gruppo C, invece: GRUPPO C Imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni C/1 40,80 55 C/2, C/6 e C/7 120 (110 se pertinenza prima casa) 160 C/3, C/4 e C/5 120 140 3

(Gruppo D) Per quelli di cui al gruppo D: GRUPPO D Imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni Gruppo D (tranne categoria D/5) 60 65 D/5 60 80 4

(Gruppo E) Infine per il gruppo E: GRUPPO E Imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni Gruppo E 40,80 Esenzione Terreni non edificabili Per i terreni non edificabili, il moltiplicatore è unico. In particolare: Cosa TERRENI Imposte di registro, ipotecaria, catastale, successioni e donazioni Terreni non edificabili 90 135 Fabbricati privi di rendita Il valore catastale dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D non iscritti in catasto, e di conseguenza privi di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, è determinata - alla data d inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di 5

rivalutazione determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992). Nel determinare la base imponibile, al costo di acquisto/costruzione vanno aggiunte le eventuali spese incrementative, al lordo delle quote di ammortamento alla data del 1 gennaio dell anno di tassazione o, se successiva, alla data di acquisizione. Pertanto, il costo complessivo è determinato tenendo conto dei seguenti elementi: costo di acquisto/costruzione; spese incrementative; oneri diretti. La società Cisa srl è proprietaria di un immobile D/1 (acquistato nel 2011) privo di rendita catastale. L immobile è iscritto in bilancio al costo storico di 300.000 euro di cui: 200.000 di costo di acquisto (avvenuto nel 2011); 100.000 di spese incrementative (capitalizzate nel 2013). Valore catastale ai fini IMU (200.000 x coefficiente rivalutazione del 2011) + (100.000 x coefficiente rivalutazione del 2013) I coefficienti di rivalutazione del 2011 e 2013 erano rispettivamente 1,07 e 1,02. Base imponibile IMU = (200.000 x 1,07) + (100.000 x 1,02) = 316.000 Per completezza si riportano i coefficienti di rivalutazione in vigore fino ad oggi: Per l anno 2016 = 1,01 per l'anno 2015 = 1,01; per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 2014 = 1,01; per l'anno 1997 = 1,58; per l'anno 2013 = 1,02; per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 2012 = 1,04; per l'anno 1995 = 1,67; per l'anno 2011 = 1,07; per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 1993 = 1,76; 6

per l'anno 2009 = 1,10; per l'anno 1992 = 1,78; per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 1991 = 1,81; per l'anno 2007 = 1,18; per l'anno 1990 = 1,90; per l'anno 2006 = 1,21; per l'anno 1989 = 1,99; per l'anno 2005 = 1,25; per l'anno 1988 = 2,07; per l'anno 2004 = 1,32; per l'anno 1987= 2,25; per l'anno 2003 = 1,36; per l'anno 1986 = 2,42; per l'anno 2002 = 1,41; per l'anno 1985 = 2,59; per l'anno 2001 = 1,44; per l'anno 1984 = 2,76; per l'anno 2000 = 1,49; per l'anno 1983 = 2,94; per l'anno 1999 = 1,51; per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11. Riferimenti normativi e di prassi Art. 52 TUR. - Riproduzione riservata - 7