DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Prof. Marcello Di Filippo a.a. 2014/2015 Schema del corso 1. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NEL XXI SECOLO A. Nozioni introduttive sul fenomeno internazionale. La categoria delle organizzazioni regionali di integrazione. B. europea: gli aspetti istituzionali, tra disposizioni giuridiche e dinamiche applicative. Il c.d. metodo comunitario, il c.d. metodo intergovernativo e i modelli misti. 2. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ALLA PROVA DEI FATTI: IL CASO DELLE MIGRAZIONI E DELLA DELLE PERSONE
internazionale - nel XX secolo abbiamo assistito a una proliferazione di organizzazioni internazionali, soprattutto dopo la seconda guerra mondiale - esistono alcuni tratti comuni alle tante OI esistenti, e si possono elaborare alcuni criteri per operare delle classificazioni, utili a fini descrittivi
internazionale - deve tuttavia essere tenuto ben presente che ogni OI è una realtà a parte, che richiede ad hoc che non si limiti ad commentare le norme del trattato istitutivo, ma includa alcuni fattori qualitativi: - le dinamiche istituzionali - i rapporti di forza tra Stati membri o tra questi e gli organi comuni - attuazione delle competenze e i valori concretamente perseguiti - della base sociale e degli equilibri interni - il suo protagonismo nei rapporti internazionali
internazionale - Definizione di OI - Entità costituita da due o più soggetti internazionali (solitamente, Stati) per il perseguimento di fini comuni, disciplinata da un accordo internazionale, dotata di almeno un organo che non rappresenta i singoli governi degli Stati membri - N.B. evitare confusione con - Conferenze internazionali o «Gruppi» più o meno stabili (es. G7, G8, G20) - Organizzazioni non governative (ONG / NGO)
internazionale - Principali tipologie di OI - Organizzazioni universali / organizzazioni regionali - Organizzazioni di natura politica (o con ampie competenze) / organizzazioni specializzate (o tematiche) - Organizzazioni intergovernative / organizzazioni sovranazionali o comunitarie
internazionale - istituzionale - Gli organi «costituzionali» e quelli sussidiari - «assembleare» o plenario - Il segretariato - Gli organi a composizione ristretta: organi di natura intergovernativa e organi «tecnici» - Gli organi di natura giudiziaria
- Gli atti delle OI - Aspetti generali e irrilevanza della denominazione ufficiale ai fini della loro esatta qualificazione - Gli atti interni - Gli atti diretti ai membri : gli atti non vincolanti - Gli atti produttivi di effetti giuridici per gli SM - Gli atti produttivi di effetti giuridici per i soggetti privati
- La posizione degli Stati membri - Il principio generale di eguaglianza giuridica e la realtà politica della diversità di peso e di influenza - Le regole speciali sulla composizione e il sistema di voto degli organi intergovernativi e, talora, di organi indipendenti - Le regole sul finanziamento
- Le OI, il rispetto delle regole comuni e la soluzione delle controversie - Vigilanza sul rispetto delle regole ed eventuali poteri ispettivi e sanzionatori - Le organizzazioni internazionali e il regolamento di controversie sorte tra propri membri - La soluzione di controversie tra organizzazioni internazionali e Stati membri - Le controversie tra soggetti privati e SM, e tra soggetti privati e stessa - La soluzione di controversie tra organizzazioni internazionali e Stati non membri
- Una prima valutazione qualitativa delle OI: metodo intergovernativo e modello sovranazionale come estremi di uno spettro di varianti possibili - Alle OI non vengono cedute porzioni di sovranità in maniera irreversibile: piuttosto, vengono trasferite competenze, che saranno poi esercitate secondo le regole comunemente accettate nei trattati istitutivi - Nemmeno le OI più evolute (o sovranazionali) esercitano direttamente un potere di imperio negli Stati: il «monopolio legittimo della violenza» è sempre in capo agli Stati membri
- Metodo intergovernativo - facilita il dialogo permanente tra Stati membri (altrimenti affidato alla diplomazia bilaterale e a incontri multilaterali non strutturati) - ha meccanismi decisionali in cui il singolo Stato membro può unilateralmente opporsi di atti o sottrarsi alla loro applicazione - Gli organi in cui gli SM sono rappresentati esercitano le competenze più significative, mentre gli altri non hanno un apprezzabile margine di azione politica - Il rispetto degli impegni presi da parte degli SM non è affidato a meccanismi obbligatori e capaci di produrre accertamenti vincolanti e imporre sanzioni di qualche tipo - Gli atti adottati (anche quando vincolanti per gli SM) non producono effetti negli ordinamenti statali e quindi non toccano la sfera giuridica dei soggetti privati
- Modello sovranazionale - Terminologia coniata con la CECA e successivamente con le altre Comunità europee - Indica un approccio secondo cui assume il ruolo di decisore in alcune materie, obbligando gli Stati membri a uniformarsi alle scelte assunte - Le regole producono effetti negli ordinamenti statali e sono oggetto di interpretazione uniforme - Il mancato rispetto delle regole adottate da parte di uno SM lo espone a conseguenze tali da rendere contro-producente tale atteggiamento - Gli organi di natura tecnica o non espressi dai governi degli SM esercitano competenze significative o di primissimo piano - Tendenza a superare la regola negli organi di espressione intergovernativa (anche se per alcune decisioni può rimanere)
- Il fenomeno delle OI regionali - Nascono in una determinato «ambiente» regionale, in cui la contiguità geografica può essere intesa in modo alquanto elastico ed è accompagnata da elementi politici di varia rilevanza: - NATO, ASEAN, Lega araba - Possono essere pan-regionali (Unione africana, Consiglio Organizzazione degli Stati americani) o «selettive» (Unione europea, Mercosur, Ecowas, Comunidad Andina) - Possono utilizzare il metodo intergovernativo o ispirarsi (almeno in parte) al modello sovranazionale - Quando hanno come finalità di realizzare una forte cooperazione in campo economico, sociale e politico, vengono qualificate come «organizzazioni di integrazione»