La sfida della continuità Il passaggio generazionale Area Tax & Legal BOCCONI STUDENTS FOR FAMILY BUSINESS
Il 15 febbraio 2011 muore Franco Buzzi, Vice-Presidente della società. Nato nel 1935, amministratore di Buzzi Unicem SpA dalla sua costituzione, nel 1999. Franco Buzzi è stato uno dei principali artefici dello straordinario sviluppo che la nostra azienda ha vissuto negli ultimi 15 anni, guidandola attraverso il passaggio da società privata a società quotata in Borsa e nella successiva espansione internazionale. (Fonte: Sito web Buzzi Unicem SpA) Tematica centrale per il Family Business è il passaggio generazionale: la garanzia di continuità temporale permette non solo la sopravvivenza dell idea imprenditoriale, ma anche lo sviluppo della stessa e la proliferazione di nuove iniziative. Appaiono cruciali, in particolare, i momenti in cui vengono a mancare figure con forte capacità di leadership, innovazione e solida conoscenza del settore di appartenenza della società. Si richiede il passaggio di testimone, non solo dal punto di vista sostanziale ma anche legale grazie ad un attenta pianificazione preventiva. Il presente report ha lo scopo di evidenziare i principali metodi per affrontare il passaggio generazionale, analizzando alcuni punti di forza e di debolezza degli stessi; la presente elaborazione trova ispirazione da due recenti eventi della storia di Buzzi Unicem SpA. Si parlerà perciò di operazioni di riorganizzazione societaria, relative ai beni ovvero di donazioni e successioni tra familiari. Nel 2011 venne a mancare Franco Buzzi, Vice-Presidente e figura cruciale nello sviluppo di Buzzi Unicem SpA, gruppo multiregionale internazionale, specializzato nella produzione di cemento, calcestruzzo preconfezionato ed aggregati naturali. È oggi Vice-Presidente Veronica Buzzi, che sarà presente il giorno giovedì 13 aprile 2016 all evento Family & Governance: A Woman Challenge? organizzato da Bocconi Students for Family Business, in collaborazione con Women in Business. Ulteriore momento di passaggio fu nel 2014, quando il cambiamento fu più graduale: proprio in quell anno si provvide a sostituire l ora ex-presidente Sandro Buzzi; questi rimane presidente d onore ma non siede più nel CdA. È oggi Presidente Esecutivo Enrico Buzzi. Risulta dunque cruciale comprendere quale metodo adottare per favorire il passaggio generazionale. La compresenza di più generazioni all interno del CdA può essere uno strumento fondamentale ed è una pratica suggerita per favorire la transizione graduale ed evitare rotture. È questa la strada scelta da Unicem, nel cui CdA siedono soggetti appartenenti a due o più generazioni differenti. Quando si parla di passaggio generazionale, il caso più comune che ci si può trovare ad affrontare è quello relativo alla successione, ovvero alla donazione: in questi casi il passaggio generazionale rischia di essere una rottura ed è proprio per evitare ciò che serve garantire un adeguata gestione del cambiamento, con l appoggio di consulenti esterni. 2
Le fattispecie legali e fiscali da considerarsi sono successioni e donazioni con oggetto le partecipazioni, l azienda o rami d azienda; queste comportano il pagamento della relativa imposta, secondo aliquote previste dal D.L. n. 262/2006 e di seguito elencate: Trasferimento Aliquota Franchigia Al coniuge o ai parenti in linea retta 4% 1.000.000 A fratelli e sorelle 6% 100.000 Ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta 6% Nessuna Altri beneficiari 8% Nessuna All erede in handicap grave spetta una franchigia di 1.500.000, con aliquota dipendente dal grado di parentela. Il soggetto passivo dell imposta è il beneficiario o l erede; per esemplificare l applicazione, si seguito si riporta un esempio. In caso di donazione a favore del coniuge, questi sarà tenuto a versare un imposta da calcolarsi come qui descritto. Si consideri un bene il cui valore sia 1.200.000; dovendo applicare l imposta al 4% all imponibile nettato della franchigia, l imposta da pagare sarà (1.200.000 1.000.000) * 4% = 8.000. Il decreto legge ha dunque introdotto norme di favore per il passaggio di beni all interno della famiglia, favorendo anche la continuità dell attività di impresa. Con riguardo al Family Business occorre però fare un ulteriore precisazione, poiché il trasferimento di partecipazioni e aziende gode di esenzione, come da introduzione del 2013 con la Circolare n. 18/E del 29.05.2013 dell Agenzia delle Entrate. Questa è applicabile a successioni e donazione ed anche alle società di persone, sempre che sussistano i requisiti di seguito definiti. Essa dichiara che: Sono, quindi, esenti dall imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile. Per riepilogare, dunque, la norma richiede che: A. I trasferimenti vengano posti in essere tramite trust, successioni, donazioni, atto a titolo gratuito o patti di famiglia; B. I trasferimenti non abbiano avere ad oggetto titoli che non permettano di attuare il passaggio generazionale, quali i titoli obbligazionari; 3
C. Le società di capitali dispongano di più del 50% delle quote o azioni della società: in altre parole si fa riferimento ai soli pacchetti di controllo; D. Il beneficiario deve garantire la prosecuzione dell esercizio dell attività di impresa o deve mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa devono, in ogni caso, rendere apposita dichiarazione nell atto di donazione circa la loro volontà al riguardo. Si tratta di una norma di particolare favore, ma non applicabile in caso di mancanza di uno dei predetti requisiti; occorre inoltre sottolineare che in caso di cessazione di uno dei requisiti, l agevolazione decadrebbe e ciò porterebbe al pagamento dell imposta - in misura ordinaria - ma anche di sanzione amministrativa ed interessi di mora decorrenti dalla data in cui l imposta avrebbe dovuto essere pagata. Serve perciò che l applicazione avvenga in modo consapevole, garantendo la continuazione almeno nei 5 anni successivi. La Circolare summenzionata fa espresso riferimento a trust e patti di famiglia, che sono strumenti legali appositamente pensati per garantire il passaggio generazionale. Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor) e trustee, poiché il primo affida una serie di beni al secondo, affinché questi li gestisca nell interesse del disponente stesso. Il trust è dunque caratterizzato da una dual ownership: l una ai fini dell amministrazione in capo al trustee e l altra ai fini del godimento in capo al beneficiario. Lo strumento del trust è usato per realizzare le volontà dell imprenditore disponente di devolvere i suoi beni ad eredi non direttamente contemplati dalla legge. Il disponente trasferisce beni o diritti a favore del trustee il quale li amministra, con i diritti e poteri di un vero e proprio proprietario, nell interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito. Inoltre non è possibile porre in essere un trust qualora vengano violati i diritti dei creditori e ledere i soggetti legittimari, come disposto dalla Convenzione all art. 15. Detto strumento, largamente presente nei paesi di Common Law, è meno diffuso in Italia; richiede la forma di atto pubblico, con obbligo di registrazione presso il Registro delle imprese e vi sono quindi costi correlati quali spese per il notaio ed imposta di registro. Conseguenza fondamentale del trust è la segregazione patrimoniale: la divisione dal resto del patrimonio rende detta parte non aggredibile in caso di fallimento. In caso di successivo trasferimento dei beni serve applicare aliquota per donazioni del 4%, ovvero l imposta ipotecaria e catastale del 3% in caso di trasferimento di beni immobili. Ulteriore costo è poi quello relativo alla remunerazione, che deve essere garantita al trustee per la gestione. Relativamente agli aspetti fiscali, il trust è considerato un soggetto passivo IRES e in quanto tale avrà l obbligo di redigere una propria dichiarazione dei redditi, liquidando l eventuale imposta. Il trust, istituto poco diffuso e poco conosciuto in Italia, ha lo scopo 4
principale di difendere il patrimonio familiare e garantire la separazione in sede di eredità ed è un efficace strumento, come dimostra l impiego diffuso nei paesi di Common Law. Il patto di famiglia, secondo l art 768-bis del codice civile è descritto come un contratto con cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda ad uno o più discendenti oppure, in tutto o solo parzialmente, partecipazioni societarie. La Legge 14 febbraio 2006 n. 55 che lo disciplina si è resa necessaria in quanto la disciplina delle successioni in Italia appariva rigida nell'applicazione, oltre che inadeguata nel momento in cui ci fosse la necessità per l'imprenditore di trasferire un'azienda ai propri discendenti. Tale esigenza risulta essere frequente nel tessuto economico italiano, in gran parte costituito da aziende familiari. La normativa ha agevolato il ricambio generazionale nell'azienda, dapprima fortemente limitato dal generale divieto di patti successori di cui all'art. 458 del codice civile. Tale ultimo articolo è stato modificato per disciplinare la deroga parziale a tale divieto. Il patto di famiglia è atto inter vivos, con effetti traslativi immediati dell'azienda, la cui particolare disciplina si discosta sensibilmente dalle regole generali successorie. A pena di nullità, il contratto deve essere stipulato come atto pubblico, allo scopo di assicurare un consenso tendenzialmente più informato di tutti i partecipanti. I partecipanti al patto, oltre all'imprenditore disponente, devono necessariamente essere il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari (ovvero il coniuge, i figli e, in assenza di essi, gli ascendenti. I fratelli non fanno parte della categoria dei legittimari) se, al momento della stipula del patto, si aprisse la successione dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ossia tutti coloro che al momento della sottoscrizione del patto sarebbero legittimari rispetto all'imprenditore, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima ovvero in natura. Il patto di famiglia può essere sciolto per mutuo consenso ovvero mediante recesso, se la facoltà di recedere viene espressamente prevista nel patto stesso. La dichiarazione di recesso è destinata alle controparti contrattuali e deve essere certificata da notaio. Grazie a questa nuova normativa si pone la parola fine al divieto di individuare in anticipo gli accordi tra gli eredi. In precedenza era disposto che è nulla ogni convenzione cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta. L'oggetto della deroga è limitato solo ed esclusivamente alle aziende e alle quote societarie. È quindi diventato legittimo assegnare ad un solo erede la continuazione dell'attività dell'impresa mediante il patto di famiglia, senza dover ripartire equamente il patrimonio dell'imprenditore. Di conseguenza viene agevolato il trapasso generazionale sia nelle imprese individuali, sia nelle società a ristretta base sociale di carattere familiare. 5
Risulta chiaro che, il maggior limite di questo strumento, è la necessità di consenso di tutti i soggetti che devono essere liquidati perché non inclusi nel patto. Superata preventivamente questo ostacolo, il patto di famiglia può essere, come il trust, un efficace strumento per il passaggio generazionale, che garantisce la continuità e la scelta degli eredi più adatti alla continuazione dell attività imprenditoriale. Le cessioni di partecipazioni, di azienda o rami di azienda sono strumenti tra loro simili e che generano una tendenziale rottura. La cessione di partecipazioni a favore dei successori è metodo di circolazione alternativo alla cessione dell azienda e più rapido di questo. Chiaramente ciò implica anche una riorganizzazione societaria, con concentrazione o dispersione del controllo. In merito serve ricordare che il legislatore fiscale ha previsto un regime di favore fiscale per colui che cedesse partecipazioni strategiche (di collegamento o di controllo), allo scopo di favorire continuità: la participation exemption permette infatti di assoggettare la plusvalenza emersa dalla cessione ad una detassazione del 95% per i soggetti IRES e del 50,28% per gli imprenditori individuali e società commerciale di persone. Chiaramente, per garantire la simmetria, alla ridotta tassazione si affianca la totale indeducibilità delle minusvalenze per i soggetti IRES ed al 50,28% per imprenditori individuali e società commerciale di persone. L adesione a detto regime è possibile se si verificano contemporaneamente i requisiti previsti dalla normativa: 1. Detenzione della partecipazione da almeno 12 mesi; 2. Iscrizione nel primo bilancio sotto la voce delle immobilizzazioni finanziarie. Non valgono successiva riclassificazioni delle partecipazioni; 3. La società partecipata non deve risiedere in un paese a fiscalità privilegiata - i cosiddetti paesi black-list; 4. La società partecipata deve svolgere un attività commerciale; si escludono dunque le società immobiliari di mero godimento. Risulta chiaro che detta agevolazione riguarda le partecipazioni strategiche e dunque direttamente anche il Family Business, senza particolari limitazioni se non la decadenza a causa della cessazione di uno dei requisiti. Il valore di acquisto sarà dunque il valore fiscalmente riconosciuto per il successore. Alternativa valida è, infine, la cessione di azienda ex art 58 c.1 TUIR; nel caso di corrispettivo monetario, il cedente subirà l imposizione della plusvalenza secondo regime ordinario (artt. 58 e 86 del TUIR), differito in quote costanti per massimo 5 anni (in caso di beni detenuti da almeno 3 anni), ovvero tassazione separata (art 17 c.2 TUIR) in caso di cessione da parte di persona fisica di un azienda detenuta da almeno 5 anni. Per evitare l imposizione della plusvalenza è necessario che il corrispettivo della cessione sia composto da beni ammortizzabili e a condizione che il conferimento avvenga in continuità di valori fiscali. La successiva eventuale vendita del singolo bene porterà alla 6
tassazione della plusvalenza confrontando corrispettivo e valore fiscalmente riconosciuto. Nel caso invece di conferimento di azienda in neutralità fiscale (art 176 TUIR) e successiva cessione delle partecipazioni con regime di participation exemption il legislatore ha espressamente dichiarato la non elusività dell operazione. Dunque il conferimento ad una newco dell azienda e la successiva cessione delle partecipazioni è uno strumento assimilabile alla cessione di azienda, seppur in modo indiretto; questo consente di beneficiare del regime pex, riducendo l imposizione. Gli strumenti utilizzabili per il passaggio generazionale sono svariati e serve scegliere, nell ambito societario, il più consono alla propria realtà, anche mediante l aiuto di consulenti esterni esperti. La continuità dell azienda è cruciale e rappresenta una sfida per il Family Business: è cruciale la gestione del cambiamento, per evitare rotture dannose. 7