Locazioni brevi D.L.50/2017

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Locazioni brevi D.L.50/2017 Regole chiare e 21% per tutti per le locazioni di breve durata, riguardanti in particolar modo il settore turistico. Studio Polli Tel. 3339031308 Fax 057252324 Via Giuseppe Verdi 246 d 51015 Monsummano Terme -Pistoia www.cedolaresecca.net Info(at)studiopolli.it

Sommario Sommario In sintesi 1 Definizione di locazione breve 2 Regime fiscale 3 Nuovi adempimenti per gli intermediari 4 Decorrenza delle disposizioni 5 Informazioni di contatto 6 Lo studio 7

Pag. 01 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Con l articolo 4 D.L. 50/2017 il legislatore ha apportato alcune modifiche in relazione ai contratti di locazione di breve durata, che sono, nella maggior parte die casi, utilizzati nel settore turistico. In sintesi Nell ambito della c.d. Manovra correttiva prevista dal D.L. n. 50 del 2017, il Governo ha introdotto uno specifico regime fiscale da applicarsi ai redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili abitativi da parte di persone fisiche che agiscono in qualità di privati. In particolare lo stesso Decreto legge all articolo 4 dispone che tra le locazioni produttive di reddito fondiario debbano essere comprese anche quelle che includono, oltre all affitto dell immobile, la pulizia dello stesso e la fornitura della biancheria. Contestualmente, sono previsti nuovi adempimenti a carico degli intermediari che intervengono nella gestione o nella stipula di tali contratti di locazione. In particolare: gli intermediari che mettono in contatto host e guest (locatore e locatario), anche tramite l utilizzo di portali online, hanno l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite; gli intermediari che incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione in esame hanno l obbligo di operare una ritenuta del 21%.

Pag. 02 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Definizione di locazione breve L art. 4 del Decreto Legge n. 50/2017 precisa per la prima vola - la definizione di locazione breve dalla quale, da un punto di vista fiscale, scaturisce un reddito fondiario assoggettabile a tassazione ordinaria IRPEF ovvero, al ricorrere dei requisiti normativamente richiesti, all imposta sostitutiva denominata cedolare secca. Il comma 1 del citato art. 4 dispone infatti che: si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell esercizio di attività d impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. Rispetto a quanto era prima previsto, quindi: è confermato che ci troviamo di fronte a una locazione breve qualora la durata dell affitto di affitto non supera i 30 giorni. Per questa tipologia di locazione si ricorda che: non sussiste l obbligo di registrazione del contratto; nell ipotesi in cui, nel corso dello stesso anno, siano stipulati più contratti con lo stesso guest, il limite di 30 giorni va controllato con riferimento alla durata complessiva delle locazioni intervenute nell anno; è ampliato il concetto di locazione breve in quanto le disposizioni normative consentono che nel contratto, l host (locatore), oltre a mettere a disposizione l immobile, può fornire anche la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Questa ampliata definizione di locazione breve risulta particolarmente significativa in quanto, in primo luogo, va a colmare un vuoto legislativo e in secondo luogo essa specifica che anche in presenza dei suddetti servizi accessori il reddito conseguito dal locatore deve essere considerato come reddito fondiario senza determinare, in capo al locatore stesso, il conseguimento di un reddito d impresa. Tuttavia giova qui ricordare che la disponibilità e l utilizza di più unità immobiliari può configurare l esercizio abituale di un attività professionale rilevante ai fini IVA con conseguente obbligo, per il locatore, a richiedere la partita IVA. In merito a questo aspetto, il Dossier sul DL n. 50/2017 predisposto dal Servizio studi di Camera e Senato evidenzia se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si esclude tale tipologia contrattuale [locazione breve] e si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell esercizio d impresa.

Pag. 03 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Il D.L. 50/2017 riguarda esclusivamente i contratti stipulati da persone fisiche che agiscono in qualità di privati, sia direttamente che tramite un intermediario (agenzie immobiliari ovvero portali online come, ad esempio, Airbnb, Booking, Homeaway ecc.).

Pag. 04 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Regime fiscale Il comma 2 dell art. 4 del D.L. 50/2017 dispone che: a decorrere dal 1 giugno 2017, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire da tale data si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l aliquota del 21 per cento in caso di opzione. In base a quanto sopra disposto, il locatore ha la possibilità di: assoggettare alla tassazione ordinaria IRPEF i redditi in esame; esercitare l opzione per la cedolare secca, nella misura del 21%. Inoltre il comma 3 del citato art. 4, dispone che tale scelta è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da: contratti di sublocazione; contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario; aventi ad oggetto il godimento dell immobile a favore di terzi, al ricorrere delle condizioni sopra riportate. Queste disposizioni costituiscono una novità assoluta in quanto fino ad ora la cedolare secca era riservata esclusivamente al proprietario o usufruttuario dell immobile, nel D.L. n. 50/2017 viene ampliata la possibilità di esercitare l opzione per la cedolare secca anche al locatario ed anche al comodatario dell immobile. Descrizione IRPEF Cedolare secca LOCAZIONE BREVE DAL PROPRIETARIO LOCAZIONE BREVE DAL COMODATARIO SI SI SI in alternativa SI in alternativa LOCAZIONE BREVE DAL LOCATARIO SI SI in alternativa

Pag. 05 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Nuovi adempimenti per gli intermediari I commi 4 e 5 dell art. 4 del D.L. 50/2017 prevedono inoltre una serie di nuovi adempimenti che gli intermediari che intervengono nella stipula o nella gestione dei contratti di locazione breve dovranno rispettare a decorrere dal 1 giugno 2017. In particolare, i soggetti esercenti l attività di intermediazione immobiliare, anche tramite la gestione di portali online (ad esempio, Airbnb, Booking) che: mettono in contatto le persone (guest) in ricerca di un immobile con persone (host) che hanno unità immobiliari da affittare, hanno l obbligo di trasmettere all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite a decorrere dall 1.6.2017. Lo stesso Decreto Legge introduce una sanzione non indifferente in caso di omessa o incompleta oppure anche infedele comunicazione dei dati, vale a dire: da 250 a 2.000 di cui all art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97. Questa sanzione potrà essere ridotta da 125 a 1.000 se la trasmissione dei dati relativi ai contratti è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione errata viene corretta; incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve hanno l obbligo di operare una ritenuta alla fonte del 21%. Tale ritenuta può essere considerata in due modalità: a titolo di imposta sostitutiva nell ipotesi in cui il locatore (host) eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l opzione per la cedolare secca, che ha appunto una percentuale ordinaria del 21%, esaurendo in tal modo la propria obbligazione tributaria; a titolo di acconto sulle imposte nell ipotesi in cui il locatore intenda assoggettare a tassazione ordinaria IRPEF i redditi derivanti dai contratti di locazione breve. Chiaramente l intermediario immobiliare che ha agito in qualità di sostituto di imposta ha l obbligo di: Il locatore, in sede di dichiarazione dei redditi, ha la possibilità di applicare il regime della cedolare secca a titolo definitivo oppure il regime di tassazione IRPEF a titolo di acconto. versare quanto trattenuto con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo; consegnare al locatore la certificazione della ritenuta effettuata. Lo stesso D.L. 50/2017 prevede, infine, che l Agenzia delle Entrate possa stipulare nei prossimi mesi specifiche convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire una collaborazione per il monitoraggio dei contratti di locazione conclusi tramite tali portali.

Pag. 06 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Decorrenza delle disposizioni Il comma 2 dell art. 4 del D.L. n. 50/2017 fa riferimento alla data di stipula del contratto per chiarire la decorrenza delle disposizioni, più precisamente la decorrenza viene stabilita al 1 giugno 2017. Conseguentemente le stesse disposizioni non trovano applicazione con riferimento ai contratti di locazione breve stipulati fino al 31.5.2017, anche se relativi a locazioni effettuate dal guest nei mesi di luglio / agosto / settembre ecc. (basta pensare, ad esempio, alle locazioni settimanali prenotate entro il mese di maggio 2017 per le vacanze estive). L Agenzia delle Entrate dovrà emanare, entro 90 giorni, le disposizioni attuative delle novità contenute nel D.L. n. 50/2017, ossia entro il tempo necessario affinché detto D.L. sia approvato e trasformato in legge definitiva.

Pag. 07 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Contatti Giuseppe Polli Dottore commercialista Tel. 333 9031308 Info(at)studiopolli.it

Pag. 08 Locazioni brevi D.L. n. 50/2017 Informazioni sullo studio Studio Polli Via Giuseppe Verdi 246 d 51015 Monsummano Terme -Pistoia Tel. 3339031308 Fax 057252324 www.cedolaresecca.net