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composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore] Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio e Confartigianato nella seduta del 08/11/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente, beneficiario di un assegno di 10.067,75 tratto su un conto corrente presso la banca resistente, lamenta la mancata levata del protesto del titolo e chiede alla banca trattaria il risarcimento del danno subito, che viene quantificato in complessivi 16.573,14, comprensivi dell importo facciale dell assegno, interessi e spese legali per 5.957,08. A sostegno della propria domanda il ricorrente espone quanto segue: 1. di aver versato presso la propria banca un assegno dell importo facciale di 10.067,75; 2. il titolo risultava privo di provvista e, pertanto, rimaneva impagato; 3. che la Banca negoziatrice ometteva, in spregio alla diligenza professionale e in palese violazione degli obblighi di legge, di avviare le pratiche per la levata di protesto; Pag. 2/7

4. di avere chiesto spiegazioni all intermediario per il tramite di un legale; 5. a tale richiesta di delucidazioni, la Banca rispondeva affermando che: "... per ciò che concerne la contestazione attinente al mancato protesto dell'assegno 11. 0411830972 di 10.067,75, siamo a rilevare che in relazione al suddetto titolo non sussistono obbligati in via di regresso che imporrebbero alla Banca l'esercizio dell'azione di protesto del titolo. Le formalità del protesto sono, infatti, richieste al solo fine di salvaguardare al creditore la possibilità dell azione cartolare verso i precedenti obbligati, mentre non sono necessarie per l'esercizio dell azione di regresso verso il traente. Ai sensi dell art. 45 L.A. il portatore conserva, infatti, fino alla scadenza del termine di prescrizione l'azione cambiaria verso il traente "; 6. che, se è indubitabile che il richiamato art. 45 richieda la formalità del protesto al solo fine di legittimare le azioni cartolari di regresso contro gli ulteriori giranti, la mancata levata del protesto non parrebbe, prima facie, di per sé tale da pregiudicare l'esercizio dell'azione cartolare da parte del resistente contro il traente insolvente, è altresì vero che tale considerazione non esaurisce la materia litigiosa. Infatti, è principio ugualmente certo che la funzione del protesto non è solo quello di impedire la decadenza delle azioni di regresso eventualmente esperibili, ma anche di essere levato, del tutto legittimamente, al solo scopo di far attestare, in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato "ex titulo"; 7. che tale funzione è stata coerentemente riaffermata anche dall'arbitro (Collegio di Milano: decisioni 2781/2011 e 431/2012 e ancor più di recente Collegio Roma dec. 3780 del 12.11.2012), il quale pone giustamente l'accento sull'efficacia coercitiva del protesto connessa al regime di pubblicità che è ad esso proprio e sulle conseguenze, in caso di mancata levata del protesto, di non poter usufruire di tale efficacia e poter esclusivamente disporre dell' azione esecutiva nei confronti dell emittente; 8. che, anche se fosse stata effettuata la segnalazione del debitore insolvente in CAI, non è certo se la sua funzione coercitiva possa ritenersi equivalente a quella del protesto. Infatti, se la segnalazione in CAI assolve una funzione anch'essa coercitiva al sollecito pagamento del titolo, tuttavia, mentre la segnalazione in CAI risulta accessibile ai soli soggetti direttamente interessati e al restante sistema bancario, l'iscrizione del protesto nel RIP, conferisce all'atto una visibilità maggiore, potenzialmente estesa all'intera collettività, risultando il protesto un atto pubblico ed Pag. 3/7

accessibile a chicchessia tramite il predetto registro. Quindi, l'omessa levata di protesto non può considerarsi equivalentemente sostituita dalla segnalazione in CAI, in ragione della "quantitativamente" minore forza coercitiva scaturente da quest'ultima ; 9. che siffatta omissione da parte della Banca, priva, ineludibilmente, il prenditore del titolo di una maggiore probabilità, di una maggiore chance di poter recuperare rapidamente e con minore dispendio di energie e oneri economici il credito portato dal titolo. Alla luce di quanto precede il ricorrente chiede che l Arbitro accerti la violazione dei doveri gravanti sulla banca resistente e, per l effetto, la condanni a risarcire i danni provocati dalla omessa levata del protesto. La banca resistente, dal canto suo, si difende eccependo quanto segue. Con riguardo alla mancata levata del protesto, l intermediario rileva che: 1. al momento della presentazione del titolo per il pagamento, ha provveduto a fornire all'istituto negoziatore esito di mancato pagamento con causale «mancanza di autorizzazione - assegno tratto su c/c di SRL senza la spendita del nome della stessa società. Conseguentemente, la Banca provvedeva ad effettuare gli adempimenti previsti dalla L. 15.12.1990 n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) e, in particolare: ha inserito presso la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) una revoca di sistema, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 della L. 15.12.1990, n. 386, riferita al soggetto firmatario del titolo, con efficacia dal 06.09.2010 al 05.03.2011; ha inviato al Prefetto di Grosseto l'informativa prevista dall' 8 bis della L. 15.12.1990 n. 386; 2. per quanto concerne, poi, gli adempimenti afferenti la mancata levata del protesto, la banca, avendo rilevato l'assenza di obbligati di regresso (in ragione del fatto che l'assegno è stato emesso all'ordine del ricorrente e corredato della clausola "non trasferibile", come si evince dalla copia del titolo), non ha ritenuto strettamente necessario, sotto il profilo giuridico, provvedere agli adempimenti di levata del protesto in quanto il portatore del titolo ha comunque mantenuto, a prescindere dalla levata del protesto, la possibilità di esperire l'azione nei confronti del traente, secondo quanto previsto dall'art. 45, 2 comma, della L.A.; Pag. 4/7

3. l Arbitro Bancario ha più volte esaminato questioni analoghe alla presente, affermando che "la funzione propria del protesto, ossia quella dì garantire la esercitabilità dell' azione di regresso contro i precedenti prenditori giranti l'assegno, non è messa in discussione dalla mancanza di tale formalità nelle ipotesi in cui - come nel caso di specie - il presentatore dell'assegno è anche primo prenditore del medesimo titolo. Pertanto, il ricorrente conserva comunque i suoi diritti contro il traente, nei confronti del quale può esercitare comunque l'azione di regresso, in aggiunta all'azione causale (v. decisione 186 del 19.01.2012 del Collegio ABF di Roma). Inoltre, come rilevato dallo stesso Collegio in tale decisione, la funzione "persuasiva" del protesto è comunque svolta dalla iscrizione del nominativo del traente nella CAI; 4. analogo orientamento è stato espresso dal Collegio di Napoli dell' ABF il quale ha precisato che «la mancata levata del protesto dell' assegno non importa decadenza dall' azione di regresso contro il traente, nei cui confronti il portatore dell'assegno mantiene integri, a norma del secondo comma dell art. 45 del R.D. 21.12.1933 n. 1736, i suoi diritti. L'espressione "mantiene i suoi diritti" è giustificata dal rilievo che le formalità della presentazione nel termine del protesto sono richieste per salvaguardare al debitore escusso la possibilità dell'azione cartolare verso i precedenti obbligati, mentre non sono necessarie per l'azione di regresso verso il traente che non ha azione di regresso verso alcuno (v. decisione Collegio di Napoli n. 1391 del 03.04.2012 e, negli stessi termini, sent. Cassazione ill. 2090 del 04.05.1978, nonché le decisioni del Collegio di Napoli n. 670/2010 e n. 289/2011»; 5. inoltre, la decisione n. 1863 dell'08.04.2013 del Collegio ha altresì statuito che non sembra... che da tale rilievo (ossia dalla contestazione della mancata levata del protesto, ndr) possano farsi discendere le conseguenze giuridiche invocate dalla ricorrente atteso, da un lato, che l'assegno di cui si discute recava la clausola "non trasferibile" e non vi erano altri obbligati al di fuori del traente, sicché la mancata levata del protesto non può aver prodotto effetti pregiudizievoli per quanto concerne l esperibilità dell azione di regresso nei confronti di quest'ultimo ; 6. l'avvio della procedura di segnalazione in CAI prevista dalla vigente normativa, con conseguente attivazione della revoca di sistema a danno del traente inadempiente costituisce strumento sanzionatorio di per sé idoneo a garantire l'effettività della tutela del portatore del titolo anche a prescindere dalla levata del protesto, così come recentemente statuito anche dal Collegio di Coordinamento dell' ABF (Dec. Pag. 5/7

2567 del 10.05.2013). Il Collegio in particolare ha affermato che «deve escludersi che l'omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell' assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede». Con riguardo, poi, alla richiesta di risarcimento del danno conseguente alla mancata levata del protesto, la banca resistente rileva che: 1. manca la dimostrazione del danno causato al ricorrente posto che, tra l'altro, lo stesso non ha dedotto, né documentato, quali sarebbero state le conseguenze del mancato protesto del titolo in termini di disagio economico; 2. il ricorrente non ha riferito nel dettaglio circa le iniziative di recupero poste in essere nei confronti del proprio debitore e dei relativi esiti. In proposito, l'interessato riferisce come sia "pendente" una procedura esecutiva (delle cui spese lo stesso si riserva di chiedere il pagamento alla Banca). Pertanto, poiché è in corso una procedura di recupero del credito, il ricorrente potrebbe ottenere in via esecutiva il recupero del proprio credito nei confronti del debitore cartolare. Per quanto concerne, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali, la banca osserva che tali spese, oltre a non essere documentate, non sarebbero state necessarie attesa la possibilità di rivolgersi all ABF anche senza la intermediazione di un professionista iscritto nel relativo albo professionale. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la banca chiede che il ricorso venga respinto. DIRITTO Il ricorso è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti. A tal fine giova in primo luogo osservare come la circostanza, allegata dalla banca, secondo la quale l assegno di cui si controverte sarebbe stato oggetto di segnalazione sia in CAI che al Prefetto ai sensi della vigente normativa che regola il mancato pagamento di quei titoli non risulta smentita né dalle affermazioni del ricorrente né dalla documentazione in atti, sicché deve considerarsi in questa sede provata. Del pari non controversa fra le parti è la circostanza che l assegno de quo recava la clausola non trasferibile e che non vi erano obbligati di regresso verso i quali fosse necessario levare il protesto al fine di conservare integre le azioni del portatore insoddisfatto del titolo. Pag. 6/7

Da tali circostanze di fatto discendono importanti conseguenze ai fini della presente controversia. Infatti, per un verso, deve ritenersi che la mancata levata del protesto da parte della banca resistente non abbia pregiudicato le azioni cartolari esperibili dal portatore del titolo, stante l assenza di altri obbligati di regresso. Per altro verso, assume rilievo decisivo la circostanza che la banca trattaria abbia attivato tutte le procedure previste dalla normativa in materia di assegno per sanzionare il mancato pagamento (o comunque l irregolare utilizzo) del titolo da parte del traente e, segnatamente, la segnalazione in CAI prevista dall art. 9, l. n. 386/1990. Tale segnalazione e la revoca di sistema che da essa consegue nei confronti del soggetto che abbia emesso un assegno irregolare sono infatti considerate da questo Collegio rimedi sufficienti a garantire gli interessi del portatore del titolo anche sotto il profilo delle sue chance di ottenere successivamente il pagamento dell assegno, finendo così per svolgere di fatto una funzione alternativa a quella della levata del protesto. Il che ha indotto il Collegio di Coordinamento dell ABF ad escludere che, in presenza della segnalazione in CAI, la mancata levata del protesto possa dar luogo ad un comportamento negligente della banca suscettibile di produrre un danno risarcibile in favore del portatore insoddisfatto del titolo. Ne consegue che, con riferimento al caso che occupa, non si ravvisano elementi per contestare nei confronti della resistente un inadempimento ai doveri che su di essa gravano in qualità di banca trattaria, avendo quest ultima provveduto ad azionare le procedure previste dalla normativa vigente in caso di irregolare utilizzo dell assegno da parte del suo cliente; sicché nessun danno può essere ad essa addebitato per non aver levato protesto in relazione al titolo di cui si controverte in questa sede. Risultano di conseguenza assorbite, e devono essere rigettate, tutte le altre questioni avanzate dal ricorrente in tema di quantificazione del danno subito. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 7/7