Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 20 12.03.2015 Reati fiscali: non rileva la notifica della cartella Per la sottrazione fraudolenta è sufficiente che l imposta sia stata iscritta a ruolo Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Reati tributari Affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, l alienazione simulata, volta a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva, deve essere successiva all iscrizione a ruolo del debito verso l Erario, in quanto l iscrizione a ruolo costituisce il primo atto della procedura di riscossione. Per la consumazione del reato, quindi, non è necessario che sia stata notificata al contribuente una cartella di pagamento, perché la procedura di riscossione può dirsi avviata già con l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata. È quanto si apprende dalla sentenza n. 5918, pubblicata il 10 febbraio 2015, dalla Corte di Cassazione Sezione Terza Penale. Premessa Ai sensi dell articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000, salvo che il fatto costituisca più grave reato: è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto oppure di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo SUPERIORE a euro 50 mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; 1
alla stessa pena soggiace chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare INFERIORE a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo SUPERIORE a euro 50 mila; la pena è aumentata - da 1 a 6anni - per coloro che pongono in essere le predette condotte superando la soglia di punibilità di 200 mila euro. Ai fini della configurabilità del reato è necessario: a) sotto il profilo psicologico, il dolo specifico, consistente nella volontà di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario; b) sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta atta a vanificare l esito dell esecuzione tributaria coattiva (è sufficiente la realizzazione di qualsiasi atto o fatto fraudolento indubbiamente volto, al di là dell esito, del tutto irrilevante nella struttura di mero pericolo della fattispecie di reato in questione, a rendere più difficile all Erario l aggressione dei beni del debitore). Ebbene, con la sentenza in rassegna la Cassazione ha ritenuto configurabile il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, quando l alienazione simulata, per rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva, sia stata successiva all iscrizione a ruolo del debito verso l Erario, in quanto l iscrizione a ruolo costituisce il primo atto della procedura di riscossione. Per la consumazione del reato, quindi, non è necessario che sia stata notificata al contribuente una cartella di pagamento, perché la procedura di riscossione può dirsi avviata già con l'iscrizione a ruolo dell'imposta non versata. Il caso Un cinquantasettenne abruzzese ha presentato istanza per il dissequestro di un immobile, nell ambito di un indagine per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento dell imposte ex art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta osservando che dalle indagini preliminari era emerso che l istante, nell imminenza della notificazione di una cartella esattoriale, aveva simultaneamente alienato alla moglie due beni immobili di rilevante valore al fine di sottrarli all azione esecutiva del fisco. Una volta approdata nelle aule del Palazzaccio, la questione si è risolta ancora una volta a favore della pubblica accusa. 2
I rilievi della Corte Quanto al fumus commissi delicti (ossia alla probabilità della responsabilità del ricorrente per il reato ipotizzato in sede di indagine), i giudici con l ermellino hanno escluso che il Tribunale sia incorso nella lamentata violazione di legge (art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973), poiché il primo atto del procedimento di riscossione delle imposte non è, come vorrebbe il ricorrente, la notificazione della cartella di pagamento ma l iscrizione a ruolo dell imposta non versata. Sul punto in sentenza si legge: anche a voler seguire il ragionamento dell'indagato, secondo il quale il reato si realizzerebbe solamente laddove la apparente e fraudolenta dispersione della garanzia patrimoniale sia intervenuta successivamente all'inizio della attività di riscossione da parte del concessionario, come rileva lo stesso ricorrente, la cessione immobiliare alla moglie è intervenuta due giorni prima della notificazione nei suoi confronti di una cartella di pagamento, mentre l'attività volta alla riscossione del tributo già era iniziata precedentemente con la iscrizione a ruolo della imposta non versata, essendo questo il primo atto della procedura di riscossione. Con riferimento, poi, alla presunta violazione dell'art. 52, lettera g), del D.L. n. 69 del 2013, convertito con Legge n. 98 del 2013, il supremo collegio afferma che la disposizione richiamata riguarda la pignorabilità civile dei beni e non la loro assoggettabilità a sequestro preventivo strumentale alla confisca per equivalente, che è misura a contenuto lato sensu sanzionatorio avente le caratteristiche della misura di sicurezza patrimoniale conseguente alla avvenuta condanna in sede penale. In ogni caso, il ricorrente ha chiesto il sequestro di un'autorimessa e non di una casa d'abitazione. In conclusione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di mille euro, in favore della Cassa delle Ammende. Cass. sez. III pen., sentenza n. 5918 del 2015 Alienazione simulata di beni immobili da parte di un contribuente in favore della consorte nell'imminenza Comportamento della notifica di una cartella di pagamento (che nella ipotizzato specie recava un importo inferiore all'intero carico dall accusa tributario dovuto dal contribuente, collocandosi sotto la soglia di rilevanza penale, 50 mila euro). Affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al Il principio pagamento delle imposte ex art. 11 D.Lgs. n. 74/2000, non è necessario che sia stata notificata al contribuente una cartella di pagamento, perché la procedura di riscossione può dirsi avviata già con l'iscrizione a ruolo 3
dell'imposta non versata. In altre parole, il reato si configura se l alienazione simulata, volta a rendere in tutto o in parte inefficace la riscossione coattiva, è avvenuta successivamente all iscrizione a ruolo del debito verso l Erario, in quanto l iscrizione a ruolo costituisce il primo atto della procedura di riscossione. La responsabilità del professionista Come detto in premessa, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si configura quale reato di pericolo che si perfeziona nel momento in cui sono posti in essere gli atti simulati o fraudolenti, non essendo necessario il verificarsi di un danno effettivo per l'erario, consistente nella mancata riscossione. È quindi sufficiente la mera idoneità della condotta, valutata ex ante, dunque nel momento in cui sono compiuti gli atti, a frustrare la procedura di riscossione; mentre l'elemento psicologico è costituito dal dolo specifico, rappresentato dal fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e IVA, nonché dei correlati interessi e sanzioni. Il reato dovrebbe potersi invece escludere in caso di mancato pagamento dell IRAP, non trattandosi di un'imposta sui redditi in senso tecnico (da ultimo, Cass. n. 4906 del 2015). Quanto al dolo specifico, è di particolare interesse la sentenza n. 39079/2013 della Corte di Cassazione, concernente il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente disposto sui beni di un dottore commercialista. Secondo la citata sentenza, il dolo specifico richiesto dalla legge affinché si configuri il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è insito nella sicura conoscenza che il dottore commercialista ha della materia fiscale. Le competenze proprie dei commercialisti devono indurli ad acquisire informazioni e documentazione utile a comprendere quale sia l'effettiva posizione dei clienti nei confronti dell'erario laddove si trovino a prestare assistenza nell'effettuazione di atti dispositivi o operazioni straordinarie, talora molto articolate e complesse. Un eventualmente imputazione per concorso nel reato ex art. 110 C.p.c. potrebbe sempre essere in agguato. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha individuato spesso la responsabilità penale dei commercialisti - e dei 4
consulenti d azienda in genere nell illecito tributario, a titolo di concorso con il cliente (soprattutto per i reati di cui agli articoli 2 e 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000). A tal fine si rende necessaria la prova della partecipazione consapevole del professionista alla condotta illecita del cliente; prova che la pubblica accusa potrebbe fornire anche facendo leva sulle conoscenze economiche e giuridiche proprie di chi presta consulenza fiscale. - Riproduzione riservata - 5