Luigi Sica (Commercialista in Torino - membro del Gruppo di lavoro Contenzioso tributario dell ODCEC Torino) La riforma delle sanzioni tributarie non penali 1
Le nuove sanzioni amministrative Omessa dichiarazione art. 15, D.L.gs. 158/201 5 Presentazione della dichiarazione omessa entro il termine DR successiva ma prima dell inizio di un attività di controllo e/o di accertamento: Sanzione ridotta al 50%, quindi : dal 60% al 120% imposte dovute (invece delle ordinarie 120%/240%); se non sono dovute imposte: sanzione fissa da 150 a 500 2
Le nuove sanzioni amministrative Dichiarazione tardiva Il punto attuale/non cambia nulla: RAVVEDIBILE ENTRO 90 giorni; si applica la lett. c), art. 13, D.Lgs. 472/1997; dichiarazione tardiva: Sanzione fissa 258: 10 = 25,80; imposte non versate: Sanzione base 30%: 8 = 3,75% (se si regolarizza prima c'è la possibilità di effettuare ravvedimento sprint o breve). 3
Le nuove sanzioni amministrative COMPILAZIONE DEL MOD. F24: occorre indicare: codice tributo 8911 e anno di riferimento 2015 (anno in cui si è commessa la violazione di tardiva presentazione). La sanzione ridotta si applica per ciascuna "dichiarazione" (redditi/iva/irap) a prescindere dalla presentazione in forma unificata delle stesse (C.M. 54/2002). 4
Infedele dichiarazione art. 15, D.Lgs. 158/2015 Sanzione Base: dal 90% al 180% (oggi 100%-200%); aumento 50% (135%) in caso di falso, operazione inesistente, frode, riduzione a 1/3 (30%) se la maggiore imposta accertata è < 3% imposta dichiarata (soglia 30.000) o nel caso di errore nella competenza; nessun danno per Erario ------ SANZIONE 250 5
Infedele dichiarazione art. 15, D.Lgs. 158/2015 Art. 7, D.Lgs. 472/1997 "Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà". Applicabile anche alle violazioni dichiarative? Se sl:./entro 30 ottobre ravvedo pagando 1/1 o di 125 (50% di 250};./nei successivi ed entro il 29.12 1/1 o di 250. 6
Infedele dichiarazione art. 15, D.Lgs. 158/2015 Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purche' il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. 7
Infedele dichiarazione art. 15, D.Lgs. 158/2015 Se non vi è alcun danno per l'erario, la sanzione è pari a euro 250. DOMANDA: RAVVEDIMENTO APPLICABILE SU MISURA RIDOTTA? 8
Studi di settore art. 15, D.Lgs. 158/2015 Soppressa la sanzione amministrativa maggiorata nel caso di ierrori significativi. Chi omette di presentare il modello studi anche a seguito di specifico invito delle Entrate (art. 8, co. 1, ultimo periodo del D.Lgs. 471/1997) sanzione fissa in misura massima ( 2.065); nel caso di omessa presentazione del modello e dall'elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione variabile è maggiorata del 50%; 9
Studi di settore art. 15, D.Lgs. 158/2015 se il modello studi è presentato con dati non corretti o è indicata una causa di esclusione o di inapplicabilità non sussistente e dall'elaborazione dello studio emerge un maggior reddito accertabile superiore al 10% rispetto al dichiarato, la sanzione per infedele dichiarazione è maggiorata del 10%. 10
Studi di settore art. 15, D.Lgs. 158/2015 Riforma delle sanzioni PERMANE il rischio dell'induttivo puro (art. 39, co. 2, D.P.R. 600/1973). I presupposti che legittimano l'utilizzo dell'accertamento induttivo da parte dell Ufficio: omessa presentazione del modello studi di settore; omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione de li studi di settore; indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. 11
Decorrenza nuove sanzioni DDL di Stabilità 2016 ( art. 11, co.11 ); anticipa la decorrenza della riforma delle sanzioni all'1/01/2016. Dubbio: si applica il favor rei dell'art. 3, D.Lgs. 472/1997? 12
Le altre novità Sanzioni CU (precompilata). Tetto massimo; credito compensato «inesistente» se manca il presupposto costitutivo. Le indebite compensazioni liquidabili con il controllo automatizzato sono sanzionabili al 30%. 13
Reverse charge Operazioni erroneamente fatturate (applicazione dell'inversione contabile, quando doveva essere indicata l'imposta e viceversa) = (sanzione fissa pari a 250 anziché quella proporzionale del 3%). 14
Reverse charge Operazioni erroneamente fatturate (applicazione dell'inversione contabile, quando doveva essere indicata l'imposta e viceversa) = (sanzione fissa pari a 250 anziché quella proporzionale del 3%). 15