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Anno 2015 N.RF284 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO MOD. 770/2015 - RAVVEDIMENTO DELLE VIOLAZIONI ENTRO IL 21/12 RIFERIMENTI L. 190/2014; DLGS. N. 472/97; DLGS. N. 471/97; INFOFISCO N. 180/2015 CIRCOLARE DEL 01/12/2015 Sintesi: entro il prossimo 21/12/2015 (90 giorni successivi al 21/09) è possibile sanare le violazioni relative la mancata presentazione del modello 770/2015, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 21/09/2015 (così prorogato dal DPCM 28/07/2015); a tal fine è necessario provvedere al versamento della sanzione ridotta di.25. Analogamente sarà possibile sanare, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2016), i modelli regolarmente presentati ma contenenti errori formali o sostanziali. Inoltre, per evitare la sanzione da.516 a.5.164, è possibile ricorrere al ravvedimento anche per le violazioni commesse dall intermediario. Le violazioni al mod. 770/2015 Ordinario/Semplificato, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 21/09/2015 (proroga del DPCM 28/07/2015 in GU n. 175/2015), possono essere sanate mediante il ravvedimento operoso, al pari di quanto chiarito per le violazioni ad Unico (v. Info Fisco 283/2015). In relazione a tale istituto, a seguito novità apportate dalla Finanziaria 2015 (v. Info Fisco 006/2015): a) la regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, è consentita anche qualora siano iniziati accessi/ispezioni/verifiche o la violazione sia già stata constatata. Cause ostative: sono causa ostativa al ravvedimento la notifica di un avviso di accertamento/liquidazione o di ogni altro atto avente natura impositiva nonché di avvisi bonari e, come precisato dalla CM 6/2015, di avvisi di recupero dei crediti d imposta e di avvisi di irrogazione delle sanzioni. a) sono state maggiormente articolate le soglie temporali e la misura del relativo abbattimento delle sanzioni. Dichiarazione omessa: relativamente alla violazione di omessa presentazione della dichiarazione non è stata introdotta alcuna modifica, per cui: il termine per il ravvedimento rimane fissato entro 90 giorni dalla scadenza è dovuta la sanzione ridotta a 1/10 del minimo (indipendentemente dall imposta a debito ). NOVITÀ - RIFORMA DEL SANZIONATORIO Il recente DLgs.158/2015 ha rivisitato il sistema sanzionatorio tributario sia in ambito penale che amministrativo, dando attuazione alle disposizioni della cd delega fiscale (L. 23/2014). Tra le numerose modifiche si segnalano quelle relative alle sanzioni per l omessa presentazione della dichiarazione, dichiarazione infedele ed omesso versamento di ritenute. La nuova disciplina entra in vigore a decorrere dal 01/01/2017 per le sanzioni amministrative e dallo scorso 22/10/2015 per quelle penali. Riguardo le sanzioni amministrative, nell ambito del Ddl Legge di stabilità 2016 è stato previsto di anticipare al 01/01/2016 l entrata in vigore di dette sanzioni. In tal caso, considerata l operatività del favor rei (art. 3 DLgs. 472/97) in relazione sia alla individuazione della sanzione irrogabile che alla abolizione della condotta sanzionabile, le novità previste per la dichiarazione omessa/infedele : non hanno effetto sul ravvedimento del 770/2015, posto che lo stesso va effettuato entro il 21/12/2015 con applicazione della sanzione vigente per le altre violazioni al mod. 770/2015: sono applicabili, in linea generale, sanzioni meno onerose rispetto a quelle attualmente vigenti.

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 2 / 10 770/2015 TARDIVO NEI 90 GIORNI E considerata tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello; pertanto con riferimento al 770/2015: termine ordinario (prorogato) : 21/09/2015 termine con i 90 gg: 21/12/2015 Si applica la sanzione fissa da. 258 a. 2.065 (art. 2 c.3 DLgs.471/97) a prescindere: dalla presenza di ritenute non effettuate e/o non versate dal numero di percepenti omessi. Resta ferma l applicazione delle sanzioni relative eventuali violazioni riguardanti il versamento di ritenute. RAVVEDIMENTO OPEROSO Entro il prossimo 21/12/2015 il contribuente può sanare la violazione: presentando la dichiarazione (non va barrata la casella integrativa o correttiva nei termini ) versando, contestualmente, una sanzione ridotta di. 25 (1/10 di 258) MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre: - utilizzare il codice tributo 8911 - indicare, quale periodo di riferimento, l anno della violazione (ossia il 2015 ) 8911 2015 25 00 Nota: resta il contribuente può, eventualmente: - pagare la sanzione di. 5 (. 51/9) per ogni non indicato nella dichiarazione - versare le ritenute fiscali e i relativi interessi; - pagare le sanzioni ridotte relative alla mancata applicazione nonché al mancato versamento della ritenuta. Laddove entro il 21/12/2015 si provveda al versamento dei soli. 25 per la dichiarazione tardiva, il ravvedimento è comunque valido, anche se a seguito di liquidazione, saranno contestate le sanzioni da mancata applicazione/versamento delle ritenute fiscali. OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO RITENUTE Qualora non risultano versate le ritenute indicate nel 770/2015 tardivo trova applicazione anche la sanzione, pari al 30%, prevista per l omesso/insufficiente versamento. AVVISI BONARI: la predetta sanzione del 30% è ridotta: - controllo automatico (art.36-bis, DPR 600/73): al 10% (1/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione - controllo formale (art.36-ter, DPR 600/73): al 20% (2/3) qualora le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dalla comunicazione Al riguardo si rammenta che è sanabile, entro il termine di presentazione del 770/2016 (ossia, il 31/07/2016), la violazione relativa alle ritenute (operate in dicembre 2014) da versare in gennaio 2015.

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 3 / 10 Nota: ai fini del ravvedimento si rammenta che: - per la Cassazione (sent. nn.12661/2011 e 14298/2012) la regolarizzazione dell omesso/tardivo versamento si perfeziona solo con l integrale pagamento della sanzione ridotta e degli interessi ; pertanto, in caso di errata determinazione dell importo (anche se di tenue entità) il ravvedimento diventa inefficace, con conseguente applicazione, da parte dell Ufficio, della sanzione in misura piena - la contestuale effettuazione degli adempimenti ai fini della regolarizzazione (rimozione violazione, versamento sanzione ridotta ed interessi) va intesa nel senso che devono essere conclusi entro il termine stabilito per il ravvedimento e non che siano effettuati necessariamente lo stesso giorno (CM 180/98). VIOLAZIONE RAVVEDIMENTO TARDIVA presentata entro il 21/12/2015 da 258 a 2.065 30% sulle ritenute non versate 25 (1/10 di 258) NOVITÀ SANZIONI PENALI - OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE L art.7 del Dlgs 158/2015 nel modificare l'art.10-bis del DLgs.74/2000 stabilisce la reclusione da 6 mesi a 2 anni, per chiunque omette il versamento, entro i termini di presentazione del 770: delle ritenute dovute in base alla dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti se di ammontare superiore a 150.000 (anziché 50 mila euro) per ciascun periodo d imposta. Con il riferimento alle ritenute dovute, viene chiarita la portata del reato in quanto, le omissioni : - non devono più risultare necessariamente dalla certificazione rilasciata ai vari sostituiti - essendo sufficiente che siano dovute in base alla dichiarazione. 770/2015 OMESSO/INFEDELE OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. 770/2015 Qualora il modello 770/2015: viene presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni (ossia dopo il 21/12/2015) non viene presentato la dichiarazione è considerata omessa e non più sanabile mediante ravvedimento. In tal caso, l Ufficio distingue tra le seguenti sanzioni: Ritenute non versate (in tutto o in parte) Ritenute versate È prevista una sanzione dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 258. Secondo la CM 23/99 tale sanzione è applicabile anche qualora solo una delle ritenute risulti non versata alla data della violazione. È prevista una sanzione da 258 a 2.065 nel caso in cui, ancorché non dichiarate, le ritenute siano state versate. In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di. 51 per ogni. Le suddette sanzioni sono tra di loro alternative; basta che il sostituto non abbia versato 1 sola ritenuta nel momento in cui si perfeziona l omissione dichiarativa, per consentire l applicazione della sanzione dal 120% al 240% dell ammontare delle ritenute non versate (CM 23/99) Nota: tale regime sanzionatorio si applica anche nel caso in cui la dichiarazione: - sia redatta su modelli non conformi a quelli approvati dalle Entrate - non risulta sottoscritta ovvero è sottoscritta da un soggetto privo della rappresentanza legale o negoziale, qualora la violazione non è sanata entro 30 giorni dalla richiesta dell'ufficio.

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 4 / 10 VIOLAZIONE RAVVEDIMENTO OMESSA presentata dopo il 21/12/2015 Ritenute non versate Ritenute versate dal 120% al 240% dell importo non versato con un minimo di. 258 51 per ogni Non ammesso da.258 a. 2065 51 per ogni MODELLO 770/2015 INFEDELE È considerata "infedele" la dichiarazione nella quale l'ammontare di compensi, interessi ed altre somme dichiarate è inferiore rispetto a quanto accertato dall'ufficio. In tal caso il contribuente deve versare: RITENUTE NON VERSATE RITENUTE VERSATE una sanzione dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate, con un minimo di 258 una sanzione da.258 a 2.065 se le ritenute sono state versate entro il 21/09/2015 (termine dichiarazione originaria) In aggiunta è, altresì, applicabile una sanzione di. 51 per ogni. RAVVEDIMENTO OPEROSO E possibile sanare il 770/2015 infedele : presentando il 770 integrativo entro la dichiarazione dell' anno successivo (31/07/2016) versando: le ritenute non versate interessi calcolati a giorni (non anche la sanzione per tardivo versamento, posto che il ravvedimento non si perfezionerebbe) le sanzioni ridotte secondo le seguenti distinzioni: Se ritenute versate Se ritenute non versate sanzione di. 28 (1/9 di 258). 5 (1/9 di 51) per ogni sanzione pari all 11,11% (1/9 di 100%) delle ritenute omesse. 5 (1/9 di 51) per ogni Regolarizzazione entro il 21/12/2015 (*) (90 gg dal 21/09/2015) (*) Per le sanzioni applicabili in relazione ad altri termine di regolarizzazione si rinvia alla tabella in calce al documento Nota: si rammenta che gli interessi legali vanno indicati cumulativamente con le ritenute (RM 109/2007) NOVITÀ SANZIONI Il DLgs.158/2015 ha apportato alcune modifiche all art.2 DLgs.471/97 che disciplina le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d imposta. Il legislatore è intervenuto sul quantum della sanzione, introducendo un principio di proporzionalità della stessa in base all eventuale ritardo nell adempimento.

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 5 / 10 FATTISPECIE OMESSA PRESENTAZIONE INFEDELE SOSTITUTO D'IMPOSTA dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, minimo. 250. dal 60% al 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di. 200, se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto: entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa l anno successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento sono riproposte le graduazioni dell infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette: oltre a una riduzione della sanzione base (dal 90% al 180% rispetto alla misura vigente che va dal 100% al 200%) si prevede l aggravante dell aumento della metà della sanzione base in relazione al comportamento del sostituto che realizzi la violazione mediante l utilizzo di documentazione falsa, artifici o raggiri, condotte fraudolente. è prevista la riduzione di 1/3 della sanzione nel caso in cui l ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di.30.000. RITENUTE NON DICHIARATE MA VERSATE: è applicabile una sanzione da.250 a.2.000 (conversione in euro di attuale disposizione) laddove le ritenute: - relative ai compensi, interessi ed altre somme - benché non dichiarate, sono state versate interamente. Inoltre, è stata inserita una disposizione secondo cui, se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa l anno successivo: si applica una sanzione da.150 a.500 e, viene ridotta del 50% la sanzione (pari a 50 euro) prevista per ogni non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata. DEFINIZIONE: per ritenute non versate si intende la differenza tra l ammontare (art. 2 c. 4-bis): - delle ritenute accertate - delle ritenute liquidabili in base alla dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73) Tale intervento è volto ad evitare che la base di commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione nei confronti dei sostituti possa comprendere anche le maggiori imposte liquidabili a seguito di controlli fiscali, per i quali resta applicabile la sanzione dell art. 13, D.lgs.471/97. OMESSA PRESENTAZIONE DEL MOD. 770 SANZIONI PENALI Il DLgs.158/2015 inserisce nell ambito dell art.5, D.Lgs.74/2000, il comma 1-bis, stabilendo che: è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di evadere le imposte: omette la presentazione, essendovi obbligato, del modello 770 quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 6 / 10 770/2015 INESATTO O IRREGOLARE Determinate violazioni che, di per sé, non integrano l infedeltà della dichiarazione, possono dare luogo all inesattezza della stessa e portare all applicazione delle sanzioni dell art. 8 DLgs.471/97. In tal caso, occorre distinguere tra violazioni: MERAMENTE FORMALI FORMALI che non arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio che arrecano pregiudizio all attività di controllo dell Ufficio VIOLAZIONI MERAMENTE FORMALI In presenza di violazioni meramente formali: non si applica alcuna sanzione non è necessario utilizzare il ravvedimento operoso Art.6 c. 5-bis DLgs.472/97: non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell imposta e sul versamento del tributo. Qualora si intenda, comunque, sanare la violazione prima dell inizio delle attività di controllo, è sufficiente presentare il 770 integrativo. VIOLAZIONI FORMALI Si tratta delle violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell imposta ma che ostacolano l attività di controllo dell Ufficio. In particolare, ciò si rileva nei seguenti casi: Modello non conforme Dati contribuente Altri elementi Conservazione atti e documenti dichiarazione non redatta in conformità al mod. 770 approvato dalle Entrate omessa o errata/incompleta indicazione dei dati relativi l individuazione del contribuente o del suo rappresentante omessa/errata indicazione di ogni altro elemento prescritto per l eseguire i controlli (es.: mancata compilazione di un quadro descrittivo ) mancata conservazione di atti e documenti ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all Ufficio richiedente. : in tali ipotesi è applicabile la sanzione da 258 a 2.065 (art. 8, c. 1, DLgs 471/97) RAVVEDIMENTO OPEROSO Il contribuente può sanare le suddette violazioni: presentando la dichiarazione integrativo entro la dichiarazione dell'anno successivo (31/07/2016) versando la sanzione ridotta, come segue: TERMINE REGOLARIZZAZIONE Entro 90 giorni dal termine per la presentazione del 770. 28 (1/9 di 258) dal 91 giorno al termine di presentazione del 770 relativo l anno in cui è commessa la violazione. 32 (1/8 di 258) entro il termine di presentazione del 770 relativo l anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 36 (1/7 di 258) oltre il termine di presentazione del 770 relativo all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 43 (1/6 di 258) se la sanatoria avviene dopo la constatazione nel PVC. 51 (1/5 di 258)

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 7 / 10 OMESSA/INCOMPLETA INDICAZIONE DATI Qualora nella dichiarazione siano omessi o riportati in maniera incompleta i dati e gli elementi necessari per (art. 4, DPR 322/98): l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, delle ritenute/contributi/premi l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello, esclusi quelli che l'agenzia delle Entrate, l'inps e l'inail sono in grado di acquisire direttamente è applicabile la sanzione da. 516 a 4.131. RAVVEDIMENTO OPEROSO E possibile sanare l irregolarità: presentando la dichiarazione integrativa versando la sanzione ridotta come segue: TERMINE REGOLARIZZAZIONE Entro 90 giorni dal termine per la presentazione del 770. 57 (1/9 di 516) dal 91 giorno al termine di presentazione del 770 relativo all anno in cui è stata commessa la violazione. 64 (1/8 di 516) entro il termine di presentazione del 770 relativo all anno successivo a quello in cui è commessa la violazione. 74 (1/7 di 516) oltre il termine di presentazione del 770 relativo all anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. 86 (1/6 di 516) se la sanatoria avviene dopo la constatazione nel PVC. 103 (1/5 di 516) RAVVEDIMENTO OPEROSO E CUMULO GIURIDICO In caso di ripetute violazioni, è opportuno ponderare bene la fattispecie, in quanto in sede di ravvedimento il contribuente non può, in via autonoma, applicare il cumulo giuridico (art.12, DLgs. 472/97), che presuppone valutazioni discrezionali riservate all Agenzia delle Entrate (CM 28/2011) Nota: in caso di violazioni dei sostituti, è possibile affermare che la cd sanzione unica : - opera con per l applicazione nonché dichiarazione delle ritenute fiscali. La sanzione sarebbe quella prevista per la violazione più grave (infedele/omessa dichiarazione) aumentata da 1/4 al doppio, ulteriormente aumentata dalla metà al triplo se le violazioni riguardano diverse annualità - non opera nelle violazioni riguardanti i versamenti delle ritenute (Cass. sent. n. 450/2002) Tale norma, però, va applicata dagli uffici nel momento in cui viene emesso l atto impositivo, e, sebbene con alcune particolarità, opera anche in caso di definizione dell accertamento. Nota: secondo l art. 12 c.8 DLgs.472/97, la sanzione unica opera in caso di acquiescenza, definizione agevolata, mediazione e conciliazione giudiziale (CM 10/2015). Di contro, nell accertamento con adesione il cumulo opera limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d imposta. Pertanto, in talune situazioni, il contribuente potrebbe valutare l opportunità di sanare tramite ravvedimento solo l omesso versamento delle ritenute, definendo tramite uno degli istituti deflativi le restanti violazioni (applicazione della ritenuta e omessa/infedele dichiarazione del sostituto d imposta).

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 8 / 10 Se il sostituto d imposta ha omesso di eseguire 20 ritenute a titolo di IRPEF, per l importo di. 2.000 ciascuna, e sono stati omessi i relativi versamenti, le sanzioni per l omessa ritenuta sarebbero di.400 per ciascuna violazione (20% di 2.000). Esempio1 In sede di accertamento, essa potrebbe variare da. 500 a.800 (da ¼ fino al doppio) mentre con il ravvedimento, ipotizzando l applicazione dell art. 13 c.1 lett. b) con la riduzione a 1/8, il contribuente pagherebbe un totale di. 1.000 (. 400 / 8 = 50 20). Diversamente, se ci fossero 2 omesse ritenute per la stessa imposta sul medesimo anno, una per.2.000 e l altra per 15.000, il ravvedimento potrebbe essere conveniente. Le sanzioni sarebbero, in questo caso, di. 400 (20% di 2.000) e. 3.000 (20% di 15.000). In sede di accertamento, la sanzione unica andrebbe da. 3.750 ad. 6.000 (violazione più grave da ¼ al doppio) mentre in sede di ravvedimento il contribuente pagherebbe un massimo di. 425 (400 3.000 = 3.400 / 8). INTERMEDIARIO: OMESSA O TARDIVA TRASMISSIONE TELEMATICA Oltre alle sanzioni comminate al contribuente è, altresì, prevista una specifica sanzione in capo all intermediario che non trasmette ovvero trasmette in ritardo le dichiarazioni. In particolare, secondo la CM 11/2008 la trasmissione telematica si considera: OMESSA TARDIVA se non è stata effettuata ovvero non è andata a buon fine se è stata effettuata: oltre il termine di presentazione della dichiarazione, nonostante l impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine. Con riferimento al 770/2015, si ricade in tale fattispecie se l impegno è stato assunto entro il 21/09 e la dichiarazione è stata trasmessa successivamente. oltre 1 mese dall assunzione dell impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni. Con riferimento al 770/2015, si ricade in tale caso se l impegno è stato assunto, ad esempio, il 27/10/2015 e la dichiarazione non è trasmessa entro il 27/11/2015. Per tali violazioni è applicabile una sanzione da 516 a 5.164 (art. 7-bis, DLgs.241/97) Inoltre, si rammenta che la sanzione per tardivo/omesso invio viene irrogata (CM 11/08) : al soggetto abilitato alla trasmissione telematica, sia esso persona fisica o giuridica (come in caso di CAF imprese o dipendenti o di una società di servizi) al professionista che ha assunto l incarico qualora la dichiarazione sia trasmessa da uno studio associato. Nota: le violazioni che interessano l intermediario sono distinte da quelle commessa dal contribuente. RAVVEDIMENTO OPEROSO Anche per le violazioni commesse dall intermediario è possibile ricorrere al ravvedimento operoso; ciò fermo restando che non siano iniziate attività di controllo da parte dell Ufficio. In particolare, condizione necessaria per potersi avvalere di tale istituto è che la dichiarazione possa ancora essere validamente presentata.

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 9 / 10 Art.7 c. 7 DPR 322/98: sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Pertanto, per sanare l omessa trasmissione telematica del modello l intermediario deve: presentare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza (entro il 21/12/2015) versare la sanzione ridotta pari a 52 (1/10 di 516) MODELLO F24: ai fini della compilazione occorre: - utilizzare il codice tributo 8924 - indicare, quale periodo di riferimento, l anno in cui si è realizzata la violazione/ritardo (cioè il 2015 ) 8924 2015 52 00 Esempio2 Esempio3 In data 03/09/2015 un professionista: ha assunto l impegno alla trasmissione telematica del 770/2015 di una Sas ma non ha provveduto all invio dello stesso entro il 21/09/2015. Considerato che le relative ritenute sono state regolarmente versate, ai fini del ravvedimento sarà necessario: - inviare il 770/2015 entro il 21/12/2015 indicando 03/09/2015 quale data di impegno alla trasmissione telematica - versare la sanzione di.52 (cod. trib. 8924 ) per sanare la violazione dell intermediario - versare la sanzione di.25 (cod. trib. 8911 ) per sanare la violazione del contribuente In data 17/10/2015 un professionista ha assunto l impegno alla trasmissione telematica del 770/2015 di una ditta individuale. Se l intermediario invia la dichiarazione entro il 17/11/2015, indicando nel frontespizio del modello il 17/10/2015 quale data di impegno - lo stesso non commette alcuna violazione e pertanto non è sanzionabile - per il contribuente, la dichiarazione è considerata valida ma tardiva (in quanto trasmessa entro 90 gg dalla scadenza) pertanto, questi dovrà sanare la violazione entro il 21/12/2015, mediante ravvedimento, versando la sanzione di 25 (1/10 di 258).

Redazione Fiscale Info Fisco 284/2015 Pag. 10 / 10 PRONTUARIO SANZIONI VIGENTI VIOLAZIONE TARDIVA OMESSA INESATTA/IRREGOLARE: violazioni meramente formali VIOLAZIONE INFEDELE: compensi non dichiarati con ritenute non versate INFEDELE: compensi non dichiarati con ritenute versate da 258 a 2.065 30% sulle ritenute non versate dal 120 al 240% delle ritenute non versate (min.. 258). 51 per ciascun da 258 a 2.065 in presenza di ritenute versate 51 per ogni non dichiarato Dal 100 al 200% delle ritenute non versate (min. di. 258). 51 per ciascun non dichiarato da 258 a 2.065 se ritenute versate. 51 per ciascun non dichiarato nessuna sanzione TERMINE Entro il 21/12/2015 (entro 90 giorni da presentazione 770) RAVVEDIMENTO RIDOTTA. 25 (1/10 di. 258). 5 per ciascun Non ammesso Si può sanare la posizione prima di un controllo mediante 770 integrativo RAVVEDIMENTO entro 90gg entro 1 anno entro 2 anno oltre 2 anno 11,11% 5 per ciascun non dichiarato.28. 5 per ciascun non dichiarato 12,5%.6 per ciascun.32. 6 per ciascun 14,29%.7 per ciascun.36. 7 per ciascun 16,67%.8 per ciascun.43. 8 per ciascun INESATTA / IRREGOLARE (violazioni formali) da 258 a 2.065 28 32 36 43 da 516 a 4.131 se non indicati gli elementi dell art. 4,DPR 322/98 57 64 74 86