Periodico informativo n. 29/2011. CCNL Commercio Ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011

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Transcript:

Periodico informativo n. 29/2011 CCNL Commercio Ipotesi di accordo del 26 febbraio 2011 Gentile cliente, è nostra cura informarla che il 26 febbraio 2011 è stata siglata un ipotesi di accordo relativamente al CCNL terziario - confcommercio per la parte normativa ed economica, scaduto il 31 dicembre 2010. Mediante tale accordo il CCNL sarà in vigore dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 e salvo le decorrenze che avranno i singoli istituti del CCNL, che approfondiremo prossimamente, le modifiche decorrono dal 26 febbraio e gli importi degli arretrati verranno corrisposti ai lavoratori in forza a tale data con la retribuzione del mese di marzo 2011. Premessa La presente a completamento dell informativa precedente, nella quale erano stati comunicati solo gli aumenti temporali retributivi previsti dall accordo; con la presente s intende rendervi un quadro più ampio delle novità introdotte dall accordo nel C.C.N.L. dei dipendenti del settore Terziario Distribuzione Servizi per la parte normativa, oltre che economica, in riferimento anche al comunicato n. 8 della Confcommercio. Decorrenza e durata Il Contratto con decorrenza dal 1 gennaio 2011 durerà fino al 31 dicembre 2013.

Retribuzione Ricordiamo brevemente che le parti hanno definito i nuovi aumenti retributivi con decorrenza 1 gennaio 2011, 1 settembre 2011, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 aprile 2013 ed infine il 1 ottobre 2013. Pertanto gli importi degli aumenti previsti dall accordo; gli arretrati dovranno essere corrisposti ai lavoratori in forza alla data del 26 febbraio 2011. A decorrere dalle scadenze sopra indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili: LIVELLI Decorrenz Decorrenz Decorrenz Decorrenz Decorrenza Decorrenza Total 1/1/2011 1/9/2011 1/4/2012 1/10/2012 1/4/2013 1/10/2013 Quadro 17,36 22,57 26,04 27,78 27,78 27,78 149,31 I 15,64 20,33 23,46 25,02 25,02 25,02 134,49 II 13,53 17,59 20,29 21,64 21,64 21,64 116,33 III 11,56 15,03 17,34 18,50 18,50 18,50 99,43 IV 10,00 13,00 15,00 16,00 16,00 16,00 86,00 V 9,03 11,75 13,55 14,45 14,45 14,45 77,68 VI 8,10 10,54 12,17 12,98 12,98 12,98 69,75 VII 6,94 9,03 10,42 11,10 11,10 11,10 59,69 Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza al 26.02.2011con la retribuzione del mese di marzo, corrispondendo i seguenti importi a seconda del livello: LIVELLI Arretrati Marzo 2011 Quadro 34,72 I 32,28 II 27,06 III 23,12 IV 20,00 V 18,06 VI 16,20 VII 13,88

Trattamento economico di malattia (art. 176) L accordo ha introdotto rilevanti novità al trattamento economico di malattia, specificatamente al periodo di carenza, ed al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto dal primo comma dell art. 175, l integrazione per i primi 3 giorni di malattia verrà corrisposta: - al 100% per i primi due eventi di malattia; - al 50% per il terzo ed il quarto evento; - mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento. Non sono computabili, ai soli fini dell applicazione di questa disciplina gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: - ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi; - evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; - sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all art. 181, terzo comma, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale. Aspettativa non retribuita per malattia (nuovo art. 181 bis) E stato introdotto un nuovo articolo, il 181 bis, il quale prevede che confermato quanto previsto dall art. 181, per i lavoratori affetti da patologie gravi di cui al 3 comma, i primi 60 giorni del periodo di cui al comma 1 del medesimo art. 181, saranno indennizzati nella misura prevista al n. 3 lett. B dell art. 176, cioè al 100% per i giorni dal 21 in poi della retribuzione giornaliera. Incrementi di produttività L accordo, relativamente agli incrementi di produttività, stabilisce che le parti convengono che l applicazione dei seguenti istituti da luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa: lavoro straordinario, lavoro supplementare, compensi per clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno,

lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il nor male orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento, ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l innovazione ed efficienza organizzativa. Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all art. 1, comma 47 della legge 220/2010, in materia di imposta sostitutiva del 10%. Permessi retribuiti (art. 146) Per quanto riguarda i permessi retribuiti, l accordo introduce una correlazione tra l anzianità di servizio ed il loro monte ore. Infatti indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente alla data di sottoscrizione del accordo di rinnovo, fermo restando il godimento di 32 ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui al comma 3 e 4 verranno riconosciute in misura pari: al 50% decorsi due anni dall assunzione; al 100% decorsi quattro anni dall assunzione. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato e contratti di inserimento, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro.

Pertanto per gli assunti dal 26 febbraio 2011 spetteranno: dimensione anzianità di servizio Decorrenza anzianità di servizio Decorrenza anzianità di servizio Decorrenza azienda fino a 2 anni da 2 a 4 anni più di 4 anni fino a 15 dipendenti 32 32 + 28 32 + 56 più di 15 dipendenti 32 32 + 36 32 + 72 Periodo di prova (art. 106) Dal 1 marzo 2011 la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti: Quadri e Primo Livello Secondo e Terzo Livello 6 mesi 60 giorni Quarto e Quinto Livello 45 60 giorni Sesto e Settimo Livello 30 45 giorni Lavoro a part time (art. 72) Sono state date più possibilità agli studenti e/o lavoratori occupati a parziale presso altro datore di lavoro; infatti per questi soggetti potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica (la novità è l aggiunta della giornata di domenica e l aver eliminato la tipologia indeterminato per il tempo parziale). Lavoro domenicale (art. 141) Viste le continue problematiche l accordo prevede che, ferma restando l applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul lavoro domenicale, le aziende, al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle modalità organizzative, hanno facoltà di

organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell attività lavorativa nella misura complessiva pari alla delle domeniche di apertura originariamente previste dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello territoriale. Inoltre, sempre fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati nell ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori anche con orario di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a partire dal 1 gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all art. 193, per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica. Normativa provvedimenti disciplinari (art. 227) L accordo prevede adesso che l eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni. Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato. Dimissioni (art. 241) In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all art. 236. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di

ciascun mese: a) fino a cinque anni di servizio compiuti: Quadri e I Livello Il e III Livello IV e V Livello VI e VII Livello 45 giorni di calendario 20 giorni di calendario 15 giorni di calendario 10 giorni di calendario b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti: Quadri e I Livello Il e III Livello IV e V Livello VI e VII Livello 60 giorni di calendario 30 giorni di calendario 20 giorni di calendario 15 giorni di calendario c) oltre i dieci anni di servizio compiuti: Quadri e I Livello Il e III Livello IV e V Livello VI e VII Livello 90 giorni di calendario 45 giorni di calendario 30 giorni di calendario 15 giorni di calendario. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all importo della retribuzione di fatto di cui all art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13" e 14" mensilità. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro. p. Se.t.am. Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna, 23 marzo 2011