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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) TINA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore LUCCHINI GUASTALLA EMANUELE Nella seduta del 24/06/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Il Ricorrente chiede di accertare la natura usuraria del tasso applicato al contratto di mutuo, di quantificare le somme corrisposte contra legem e di disporne la restituzione. Più precisamente, con reclamo del 19/09/2013 il Ricorrente chiedeva di conoscere il punto di vista dell Istituto in merito alla discrepanza rilevata tra il tasso soglia e il tasso applicato al contratto di mutuo e, nel caso essa fosse fondata, chiedeva la restituzione degli interessi pagati sin dalla stipula. In particolare affermava che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013 e da verifiche effettuate, il tasso globale applicato al momento della stipula risultava essere presumibilmente superiore al tasso soglia pari a 6,69%: il calcolatore online messo a disposizione da un associazione di consumatori indicava che il tasso globale del mutuo [poteva] superare il valore del 13%. Riceveva riscontro con nota del 07/10/2013, con la quale l Intermediario attribuiva l onere della prova in capo al Ricorrente ed eccepiva la mancanza dei decreti ministeriali, nonché l assenza della quantificazione delle somme eventualmente da restituire. Con nota del 22/10/2013 il Ricorrente rilevava che i decreti ministeriali erano pubblicato sul sito della Banca d Italia ed accessibili; a titolo di collaborazione ne indicava il link. Sulla Pag. 2/6

quantificazione delle somme, osservava che la convenuta poteva agevolmente ricavarla dalla consultazione della propria documentazione; a titolo di collaborazione indicava la somma totale degli interessi pagati pari a 60.700,00. Con nota del 31/10/2013 l Intermediario chiedeva la trasmissione dei conteggi che giustificavano la richiesta di restituzione degli interessi. Con il successivo ricorso il Ricorrente ha chiesto di accertare la natura usuraria del tasso applicato al contratto di mutuo, di quantificare le somme corrisposte contra legem e di disporne la restituzione. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate il 14/01/2014, l Intermediario ha eccepito anzitutto l improcedibilità del ricorso a causa della genericità della domanda, volta a sollecitare lo svolgimento di un attività di tipo consulenziale, estranea agli scopi e alle funzioni del Collegio. L Intermediario ha poi osservato che l onere della prova gravava in capo all attore. Nel caso si specie, al fine di poter proceder ad una declaratoria di nullità degli interessi ex art. 1815 c.c., l asserito superamento del tasso soglia non andava dedotto in maniera generica, ma mediante una comparazione del tasso praticato col tasso soglia e la produzione dei decreti ministeriali; al contrario, il ricorso era privo di tale produzione, nonché della quantificazione delle somme. Con riferimento alla tipologia di contratto stipulato precisava che: il contratto di risparmio edilizio (1 fase di accumulo) era un piano di risparmio finalizzato all ottenimento di un mutuo a tasso basso e fisso, chiamato mutuo di assegnazione (2 fase); al fine di poter disporre immediatamente delle somme necessarie per l acquisto della casa, veniva prefinanziata la fase di risparmio (1 fase) attraverso un secondo prodotto, chiamato mutuo immediato; per la durata del prefinanziamento il cliente pagava solo quote di interessi mensili fino alla maturazione del diritto al mutuo; era un finanziamento senza ammortamento; in sostituzione dell ammortamento, in linea capitale, il cliente effettuava, per tutta la durata del prefinanziamento, i versamenti sul conto di risparmio edilizio. Il contratto di mutuo immediato era censito dalla Banca d Italia (per disposizione della stessa Banca d Italia) come crediti per cassa Rischi autoliquidanti in C.R. (Centrale Rischi) i cui tassi d interesse vengono confrontati ai fini dell antiusura con quelli relativi a crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche. Nel 3 trimestre 2009 il tasso soglia per tale categorie di operazioni era pari al 14,295%, il tasso applicato al mutuo immediato (prefinanziamento) era abbondantemente al di sotto della soglia. Con riferimento agli interessi di mora, rinviava al comunicato della Banca d Italia ove era stato precisato che tali interessi erano esclusi dal calcolo del TEG. L Intermediario ha chiesto, in via preliminare, di accertare l improcedibilità del ricorso e, nel merito, di respingere l istanza. DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Il Ricorrente è titolare di un contratto di mutuo fondiario di 270.000,00, garantito da ipoteca, stipulato in data 10/07/2009. Il contratto si inserisce nella particolare struttura, di diritto tedesco, del contratto di risparmio edilizio, così articolato: - 1 fase di accumulo= piano di risparmio (contratto di risparmio edilizio) finalizzato all ottenimento di un mutuo a tasso basso e fisso, chiamato mutuo di assegnazione; Pag. 3/6

- 2 fase= mutuo di assegnazione; - al fine di poter disporre immediatamente delle somme necessarie per l acquisto della casa, la 1 fase di risparmio viene prefinanziata attraverso il cd. mutuo immediato; - durante il prefinanziamento il cliente paga solo quote di interessi mensili fino alla maturazione del diritto al mutuo e, in sostituzione dell ammortamento in linea capitale, effettua i versamenti sul conto di risparmio edilizio. Nonostante la formula utilizzata, che pare indicare la sussistenza di due mutui, quello immediato e quello di assegnazione, il contratto ha ad oggetto un solo mutuo caratterizzato da una fase di pre-ammortamento e da una di ammortamento, con modifica del tasso d interesse applicato. La fase del mutuo immediato corrisponde al pre-ammortamento: mensilmente il cliente paga le quote di interessi (5,44% sulla somma mutuata). A seguito dell assegnazione del contratto di risparmio edilizio paga la quota capitale con la diminuzione del tasso d interesse applicato sull importo residuo. Stante tale particolare struttura si rileva un periodo di pre-ammortamento particolarmente lungo e contrattualmente stabilito in 15 anni: Durante tale periodo la quota mensile di interessi che il Ricorrente è tenuto a pagare è pari a 1.224,00, per un totale di 220.320,00 in 15 anni, a fronte di un capitale mutuato di 270.000,00. Si riporta l evidenza del documento di sintesi relativo al TEG: Stante la particolare struttura del contratto in oggetto, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia si pone la preliminare questione della sua qualificazione: - considerando la distinzione tra la fase di pre-ammortamento e quella di ammortamento, il contratto potrebbe essere ricondotto nella categoria Altri finanziamenti nella quale rientrano i finanziamenti aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito (cfr. Istruzioni per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge sull usura, sezione I, lettera B). Per tale categoria di operazioni il tasso soglia riferito al 3 trimestre 2009 era pari al 14,295%; considerando il contratto nel suo complesso potrebbe essere ricondotto nella categoria Mutui con garanzia ipotecaria, il tasso soglia per tale categoria nel 3 trimestre 2009 era pari al 6,69%: Il Ricorrente allega evidenza del calcolatore online utilizzato per il calcolo del TEG, risultato pari al 13,20%. Pag. 4/6

In proposito si osserva che: - le spese d istruttoria e la polizza vita corrispondono a quanto indicato in contratto; - le spese di gestione pratica non trovano corrispondenza; - il tasso di mora (2% in più del tasso debitore) viene sommato al TAN, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013; - nel trimestre di riferimento gli oneri assicurativi non erano inclusi nella rilevazione dei TEGM. Il Ricorrente confronta il TEG così calcolato con il tasso soglia relativo ai contratti di mutuo ipotecari a tasso fisso per il 3 trimestre 2009, pari al 6,69%: Il Ricorrente non quantifica l importo da rimborsare, demandando tale onere al Collegio e limitandosi ad indicare la somma totale degli interessi pagati pari a 60.700,00. L intermediario contesta l asserito superamento del tasso soglia, a tal fine confronta il TEG/ISC indicato in contratto si evince il tasso 5,840% [ ] a cui sommare il tasso di mora (2,00 punti percentuali [ ]) la cui somma valutata ai fini del tasso soglia del periodo (14,295%) [ ] non risulta come tasso usuraio. In proposito si evidenza che l Intermediario confronta il TEG con il tasso soglia del 3 trimestre 2009 riferito ai crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche, poiché la tipologia di mutuo in oggetto è censito dalla Banca d Italia (per disposizione della stessa Banca d Italia) come crediti per cassa Rischi autoliquidanti in C.R. (Centrale Rischi) i cui tassi d interesse vengono confrontati ai fini dell antiusura con quelli relativi a crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche - Confrontando il TEG indicato in contratto (5,840%) con il tasso soglia per i mutui ipotecari a tasso fisso (6,69%) non si rileva il superamento dello stesso. Ciò chiarito e venendo all esame del merito della presente controversia, deve rilevarsi come già accaduto in altre occasioni (cfr., ad esempio, la pronuncia n. 1894 del 10/04/2013, nonché la pronuncia n. 2972 del 12/09/2012) che, sulla base della documentazione agli atti del presente procedimento, non si riescono ad evincere gli elementi informativi necessari e sufficienti per valutare appieno le istanze formulate nel ricorso; ora, considerando che questo Collegio ha più volte ribadito che non può essere legittimamente demandato all ABF lo svolgimento di un attività di tipo consulenziale, quale Pag. 5/6

nella specie la verifica della correttezza di conteggi o la loro rielaborazione, in quanto del tutto estranea agli scopi ed alle funzioni di questo Collegio, si ritiene di non poter esaminare la domanda formulata nel ricorso all origine del presente procedimento. Ad abundantiam, pare utile osservare che la doglianza dell attore non sarebbe comunque fondata nel merito; il calcolo effettuato, infatti, al fine di dimostrare il superamento del tasso soglia non appare effettuato con i corretti parametri e, per le ragioni più sopra ampiamente illustrate, il tasso contrattuale convenuto tra le parti appare rispettoso dei limiti di legge. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6