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IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Avv. Mauro Orlandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Nicola Rondinone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Avv. Andrea Tina Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 22 gennaio 2013, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorso riguarda la richiesta di risarcimento danni derivante dalla modalità con cui è stata gestita una operazione mobiliare. Più specificamente, il ricorrente sostiene: «l intermediario ha fornito un informazione incompleta dell offerta pubblica di vendita di azioni [...]. [...] Nell ottobre del 2010 la banca [...] mi informò che la società [...] offriva in vendita azioni [...] per lotti da 2.000 azioni, che se tenute per 12 mesi davano diritto ad un azione gratis ogni 20 possedute. Aderii all offerta prenotando lotti da 2.000 azioni per complessive 20.000 azioni. Mi vennero assegnate per acquisto in data 3 e 4 novembre 2010. Pagati euro 32.000 prelevati dal conto corrente entro il 5 novembre 2010 al prezzo di euro 1,60. [...] Se l intermediario, nel lontano ottobre 2010, mi avesse dato l informazione completa dell offerta lotti da 2.000 azioni e lotto da 20.000 azioni avrei senza dubbio scelto un lotto da 20.000 azioni, invece di tanti lotti da 2.000 azioni pari a 20.000»; il ricorrente ha «tenuto le 20.000 azioni acquistate entro il 5 novembre 2010 per i 12 mesi richiesti dall offerta di vendita». Il ricorrente ha evidenziato che, in occasione dell offerta, la banca ha messo «in visione un libro non un prospetto informativo». Il reclamo, consegnato a mano il 6 dicembre 2011 dal ricorrente e reiterato in data 27 dicembre 2011, ha avuto riscontro dall intermediario con lettera del 14 marzo 2012. Con ricorso protocollato il 17 aprile 2012 il ricorrente ha formulato la seguente domanda: Pag. 2/6

Con le proprie controdeduzioni, pervenute, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, il 5 luglio 2012, l intermediario ha eccepito «l improcedibilità [...] [del] ricorso a motivo dell incompetenza per materia di codesto spettabile Collegio». Nel merito la banca ha specificato «che copia del prospetto informativo relativo all offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie [...], a disposizione della clientela interessata presso ogni filiale della scrivente, prevedeva due diverse modalità di adesione: acquisto di lotti minimi da 2.000 azioni ciascuno ovvero acquisto di lotti maggiorati da 20.000 azioni ciascuno. Detto prospetto prevedeva inoltre un bonus share di n.1 azione ogni 20 possedute in caso di mantenimento ininterrotto delle azioni assegnate in offerta pubblica per un periodo di 12 mesi, secondo il seguente criterio: agli assegnatari del lotto minimo in relazione ad un massimo di n.3 lotti minimi; agli assegnatari del lotto maggiorato in relazione ad un massimo di n.2 lotti maggiorati. [...] Il [ricorrente], il giorno 18/10/2010 ha acquistato n. 3 lotti minimi per un totale di 6.000 azioni. Il medesimo ha poi proceduto in data 29/10/2010, [...] ultimo giorno utile per l adesione, all acquisto di altri n. 2 lotti minimi per un totale di 4.000 azioni e quindi successivamente, nella stessa giornata, di ulteriori n. 5 lotti minimi per un totale di 10.000 azioni. L adesione all offerta pubblica di vendita si è realizzata pertanto in tre differenti e successive tranches, il che ha comportato l assegnazione al ricorrente di un bonus share di n. 300 azioni, ossia 1 azione ogni 20, in relazione ad un massimo di n. 3 lotti minimi. Tenuto conto di quanto indicato nel prospetto informativo che [...] era stato messo a disposizione del cliente in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento, tenuto altresì conto delle informazioni fornite al ricorrente dagli operatori della filiale di pertinenza, è comprovato che tale modalità di adesione fu frutto di scelta autonoma e consapevole da parte del [ricorrente]». Le controdeduzioni della convenuta così concludono: Inoltre, viene specificato: «le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate da Banca d Italia, all articolo 4 delle disposizioni di carattere generale, rubricato ambito di applicazione oggettivo, prevedono che all Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. [Testo Unico Bancario, D.LGS. n.385/1993] ai sensi dell articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [Testo Unico Finanza]. Detto articolo del Testo Unico della Finanza esclude l applicazione del titolo VI Pag. 3/6

del Testo Unico Bancario ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell articolo 25 bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. Orbene, la vicenda oggetto di contestazione ricade indubitabilmente nell ambito della disciplina dei servizi e delle attività di investimento come definiti dal Testo Unico Finanza, trattandosi nella fattispecie di assegnazione gratuita di azioni a seguito di adesione, da parte del cliente, ad offerta pubblica di vendita di azioni [...], operazione, si ribadisce, attinente i servizi e le attività di investimento, materia non di competenza di codesto spettabile Collegio». Sono state inviate osservazioni alle controdeduzioni con raccomandata A.R. dal ricorrente, cui sono seguite controrepliche pervenute via PEC dall intermediario in data 6 settembre e 5 novembre 2012. In sede di replica il ricorrente ha sostenuto: «presso la filiale [dell intermediario] non era messo a disposizione del cliente il prospetto informativo, infatti l operatore a domanda rispose che avrebbe dovuto dare un libro da consultare. [...] In merito alla duplice offerta di azioni [...] di lotti da 2.000 azioni e di 20.000 azioni, l operatore della filiale [...] propose il lotto da 2.000 azioni come unica offerta limitandone il numero d acquisto. Acquistai tre lotti il massimo, in seguito, i miei riflessi di ultra-novantenne sono un poco rallentati, decisi di rischiare: acquistai altri lotti per raggiungere le 20.000 azioni. Logicamente se avessi saputo dell offerta di lotti da 2.000 azioni avrei acquistato un unico lotto da 20.000 azioni (infatti acquistai 10 lotti da 2.000 azioni pari a 20.000 azioni). [...] Da tutto quanto sopra detto risulta evidente la responsabilità della banca del grave danno recatomi dandomi informazioni incomplete e fuorvianti». Il resistente ha eccepito l irritualità delle repliche del ricorrente, sostenendo che il «procedimento innanzi all Arbitro Bancario Finanziario [...] non consente l invio di ulteriori repliche alle controdeduzioni dell intermediario». Inoltre, richiama quanto esposto con le controdeduzioni e osserva: «il prospetto informativo dell offerta [...] era a disposizione del cliente [...]. Ribadiamo ancora che l adesione all offerta da parte del [ricorrente] si è realizzata in tre tempi diversi, e che in ogni singola circostanza il [ricorrente], persona molt[o] esperta in materia di strumenti finanziari, indicava precisamente e direttamente, in piena autonomia e discrezionalità, l importo che voleva di volta in volta investire nelle azioni oggetto di contestazione. Evidenziamo altresì che la successione nel tempo dei 3 acquisti effettuati dal [ricorrente] è indice di una strategia di investimento maturata progressivamente [...], come peraltro lo stesso ammette, laddove riferisce: in seguito decisi di rischiare: acquistai altri lotti per raggiungere le 20.000 azioni. Alla luce di ciò nulla può essere imputato alla scrivente banca, avendo la medesima agito in piena legittimità e trasparenza». DIRITTO La controversia in esame concerne un rapporto di deposito di titoli in amministrazione, in relazione al quale il ricorrente ha contestato l inadempimento della convenuta ai propri obblighi informativi con specifico riferimento ad operazioni relative ad un offerta pubblica di vendita di azioni. Ciò chiarito e come già questo Collegio ha avuto modo di sottolineare in altre occasioni, il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma. Pag. 4/6

Le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d Italia del 29.7.09, infatti, contemplano il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano. Tale contratto, peraltro, riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione di servizi d investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro che il TUF chiama contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento con cui l intermediario assume l obbligo di attivarsi per conto e nell interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli. Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il criterio della prevalenza delle finalità (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d Italia del 29.7.09, utilizzato per l individuazione della disciplina di trasparenza quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF applicabile al prodotto composto. La citata disciplina (sez.1, punto 1.1.) dispone che secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del T.U.F., le disposizioni [di trasparenza della Banca d Italia] non si applicano ai servizi e alle attività di investimento né al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e servizi che siano componenti di prodotti finanziari, sottoposti alla disciplina della trasparenza prevista dal medesimo T.U.F., salvo che si tratti di operazioni di credito al consumo disciplinate ai sensi del titolo VI, capo II, del T.U. Conseguentemente, le presenti disposizioni: non si applicano ai servizi e alle attività di investimento come definiti dal T.U.F. e al collocamento di prodotti finanziari aventi finalità di investimento, quali, ad esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di deposito, contratti derivati, pronti contro termine; in caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante non sia di investimento si applicano: - all intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. (ad esempio, finalità di finanziamento, di gestione della liquidità, ecc.); - alle sole componenti riconducibili a servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del T.U. negli altri casi. In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si applicano le disposizioni del T.U.F. sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole componenti, a meno che queste non costituiscano un operazione di credito al consumo (alle quali si applica quanto previsto dalle presenti disposizioni). Ciò chiarito, deve ora rilevarsi che la doglianza avanzata dal ricorrente si riferisce ad un ipotesi di insufficiente e/o omessa informazione che gli ha impedito di effettuare una scelta di investimento realmente consapevole. Orbene, è a questo punto evidente che la doglianza avanzata dal ricorrente ricade in un ambito totalmente estraneo alla competenza dell ABF, prendendo in considerazione aspetti che riguardano gli (eventuali) obblighi informativi gravanti sull intermediario finalizzati a porre in grado il risparmiatore di compiere scelte di investimento pienamente consapevoli e che, dunque, in definitiva, devono essere ricondotti alla prestazione di servizi di investimento e non a quella dei servizi bancari. Le osservazioni che precedono non possono che condurre a concludere nel senso dell incompetenza di questo Collegio. Pag. 5/6

Come è noto, infatti, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d Italia il 18 giugno 2009 prevedono espressamente che «all Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (Sez. I, par. 4). Quest ultima norma, e cioè, l art. 23, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sancisce espressamente che Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario. P.Q.M. Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6