Collegio di Milano. - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia



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Collegio di Milano composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi Membro designato dalla Banca d Italia - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d Italia - dott. Dario Purcaro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Emilio Girino Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) nella seduta del 10 giugno 2010 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario; la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica. FATTO Il ricorrente, qualificatosi espressamente, su richiesta della Segreteria Tecnica, quale artigiano libero professionista dunque come non consumatore, con reclamo del 30.11.09 indirizzato all intermediario resistente lamentava una variazione peggiorativa delle condizioni di conto corrente in essere con la predetta banca. In particolare, un incremento delle spese trimestrali passate da Euro 5,00 a Euro 15,00, una riduzione del monte spese omaggio passato da 28 a 10 euro, l introduzione di una nuova commissione per bonifici on line pari a 1 euro ad operazione. Lamentava in particolare il ricorrente che siffatte variazioni sarebbero state introdotte dalla banca senza alcuna preventiva comunicazione chiedendo quindi il ripristino delle condizioni precedenti ed il rimborso delle spese non dovute per come risultanti dalle contabilizzazioni a partire dal 30.9.2009. In riscontro al ricorso, la banca, in data 4.1.10, osservava che le modifiche sarebbero state introdotte nel rispetto della disciplina di cui all art. 118 TUB, rammentando al medesimo la facoltà di recedere dal contratto nel termine di legge. Con ricorso pervenuto il 9/2/2010, il cliente richiama i fatti sopra riportati dando atto altresì che la filiale della banca, all uopo interpellata dal ricorrente, avrebbe altresì riferito che, ricadendo il conto corrente in questione in una convenzione stipulata fra la banca stessa e la FNAARC (associazione di categoria cui appartiene il ricorrente), le modifica delle condizioni sarebbe stata di competenza del predetto ente associativo. In sede di ricorso, alle doglianze sopra menzionate, il ricorrente adduce altresì ulteriori condizioni modificate Pag. 2/6

(nella specie Penale per utilizzo scoperto di conto pari a Euro 30,00 e Spese per la chiusura conto avvenuta in data 31/12, in particolare i costi per il rinnovo della carta di credito disdetta fuori tempo massimo ), sostenendone l inefficacia per le stesse ragioni dianzi enunciate e richiedendone parimenti il rimborso. Il 18.3.10 la Banca depositava le sue controdeduzioni, con le quali, rilevate la pregiudiziale relativa alle ulteriori domande di rimborso relativamente al II e al IV TRIMESTRE 2009 rispetto a quanto già lamentato in sede di reclamo, osservava che la cennata penale di Euro 30,00 era una condizione prevista dalla già richiamata convenzione, che non erano state applicate spese di chiusura del rapporto e che i costi per il rinnovo della carta non erano stati applicati dalla convenuta ma dalla società emittente la carta a motivo che la stessa non è stata disdettata e consegnata dal cliente entro il termine fissato di 60 giorni precedenti la scadenza. La banca confermava, nel merito, la posizione comunicata per le vie brevi al ricorrente, ossia che i rapporti erano regolati da una convenzione con FNAARC e che, in base alla citata convenzione, le proposte di variazione contrattuale erano state comunicate solamente alla citata associazione. Secondo la convenuta era onere di FNAARC informare i propri iscritti dell intervenuta modifica della convenzione. La banca difendeva il proprio operato in quanto legittimo ed in quanto la modifica peggiorativa alle condizioni economiche apportata ai rapporti intestasti al ricorrente, in quanto attuata in esecuzione della convenzione di riferimento, non [può] essere ritenuta unilaterale. Concludeva per il rigetto del ricorso. In seguito ad una prima delibazione, effettuata nella seduta del 11.5.2010, il Collegio disponeva la sospensione del procedimento ex Sez. Vi, 3, alinea 3 Reg. ABF, per acquisire copia del contratto di corrente sul quale avrebbe inciso la sopradescritta variazione e che non risultava prodotto in atti da nessuna delle parti. In evasione alla predetta richiesta, la banca trasmetteva alla Segreteria Tecnica i contratti di conto corrente sottoscritti dal ricorrente in data 23.10.2003 e 13.1.2004 nonché copia delle condizioni generali applicabili al rapporto. DIRITTO In via preliminare, il Collegio è chiamato a verificare l ammissibilità del ricorso alla luce delle Disp. Banca d Italia 18.6.09 Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve Regolamento ABF ) Sez. VI, 2, 1 alinea, a mente del quale «Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo». Risulta infatti evidente che il ricorso depositato contiene la richiesta di invalidazione di sei modifiche unilaterali (spese trimestrali, spese omaggio, commissione per bonifici, penale per scoperto, costi di chiusura conto e costi per rinnovo carta di credito), allorquando il reclamo contiene doglianze riferite a tre sole condizioni (le prime tre dianzi menzionate). Ritiene il Collegio che l eccezione formulata dalla banca in merito all inammissibilità delle richieste dedotte per la prima volta solo in sede di reclamo sia fondata e meriti accoglimento. Nell interpretazione delle domande dedotte in ricorso, questo Arbitro ha già espresso orientamento nel senso di delibare caso per caso la liceità dell integrazione del ricorso rispetto alle doglianze dedotte in reclamo. Tuttavia, deve ritenersi principio pacifico la circostanza per cui, ove un motivo di doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, l oggetto del ricorso non possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto in reclamo e del cui ulteriore verificarsi il ricorrente abbia appreso successivamente alla proposizione del ricorso, circostanza nella specie non verificabile (cfr., in relazione all analogo e contiguo Pag. 3/6

tema dell integrazione del ricorso, la Decisione ABF del ric. n. 477229/09). Risulta, nel caso di specie, che le doglianze del ricorrente sono tutte riferibili alla stessa asserita modifica unilaterale, il che esclude qualsiasi margine di estensibilità dell oggetto del ricorso, rispetto a quello del reclamo, non trattandosi, per l appunto, di eventi conoscibili dal ricorrente successivamente alla proposizione del reclamo. Ne consegue che, ad ogni fine (anche dispositivo) della presente decisione, il giudizio del Collegio sarà circoscritto alle sole doglianze che avevano costituto oggetto dell infruttuoso reclamo, vale a dire le sopra richiamate clausole afferenti all incremento delle spese trimestrali passate da Euro 5,00 a Euro 15,00, alla riduzione del monte spese omaggio passato da 28 a 10 euro e all introduzione di una nuova commissione per bonifici on line pari a 1 euro ad operazione. Nel merito, il Collegio ritiene pacifica la circostanza per la quale le modifiche controverse (ricondotte nel perimetro del contendere come sopra circoscritto), nonostante le contrarie dichiarazioni rese dalla banca in sede di riscontro al reclamo, non siano state comunicate al cliente secondo la procedura prevista dall art. 118 TUB. Per vero, le affermazioni del ricorrente circa le indicazioni resegli per le vie brevi risultano essere state confermate dalle controdeduzioni della banca. Quest ultima ribadisce infatti che le modifiche apportate alle condizioni del conto corrente non possono qualificarsi come variazioni unilaterali, atteso che le medesime deriverebbero dalla rinegoziazione della convenzione corrente fra la banca medesima e FNAARC (associazione di categoria degli agenti), con conseguente automatica applicazione di tali condizioni ai singoli rapporti di conto corrente stipulati nell alveo di tale convezione. Con che, deduce la Banca, le variazioni per cui è lite non potrebbero considerarsi quali modifiche unilaterali bensì quali variazioni negoziate: tanto condurrebbe vuoi all esclusione dell obbligo di osservanza della procedura di comunicazione individuale di cui all art. 118 TUB vuoi all accollo del relativo onere di comunicazione in capo all associazione stipulante. La prospettazione della Banca parrebbe con ciò desumere l esplicazione di un automatica efficacia delle condizioni della convenzione associativa (condizioni negoziate e dunque non unilaterali) sulle pattuizioni regolanti il contratto di conto corrente individuale stipulato dal cliente e assoggettato alla predetta convenzione. Ad avviso del Collegio, il suddetto automatismo applicativo non può sic et simpliciter inferirsi dalla ritenuta circostanza per cui la convenzione sia applicabile agli iscritti in forza della sola appartenenza dei medesimi alla categoria rappresentata dall associazione stipulante. Nella specie, infatti, non si è presenza di un contratto collettivo di tipo lavoristico o agenziale dotato di un efficacia integrativa ex lege delle pattuizioni individuali, bensì di una stipulazione di natura squisitamente privatistica in forza della quale il fornitore di un servizio (nella specie banca) assume nei confronti dell associazione (dell associazione, non degli iscritti) l impegno a praticare determinate condizioni ai soggetti appartenenti alla stessa, non diversamente da quanto accade per le numerose e consimili convenzioni commerciali stipulate da fornitori di varia natura con enti anche non rappresentativi di categorie professionali. A siffatto genere di stipulazioni l iscritto all associazione resta del tutto estraneo sino a quando non ponga in essere con il fornitore del servizio uno specifico accordo che richiami l applicazione della convenzione o in altro inequivoco modo vi rinvii. Tale richiamo opera infatti, per esplicita volontà dei contraenti, un rinvio recettizio al contenuto della convenzione la quale a quale punto, e solo a quel punto, acquista efficacia integrativa delle pattuizioni negoziali individuali con ogni conseguenza sul piano dell efficacia altresì delle modifiche attuate nella stessa forma del regolamento convenzionale. Pag. 4/6

Nel caso sottoposto al Collegio siffatto richiamo non appare rinvenibile. La documentazione trasmessa dalla banca, a seguito della richiesta di integrazione disposta d ufficio dal Collegio, consta infatti di due contratti di conto corrente e di un documento riportante le norme generali che regolano i predetti contratti. Ora, né i primi due documenti né il terzo, pur risultando regolarmente sottoscritti dal ricorrente, recano alcun riferimento, né diretto né indiretto, alla convenzione FNAARC. Neppure viene menzionata la qualifica del ricorrente quale membro della predetta associazione e nessun riferimento, neppure di natura prettamente commerciale (un logo dell associazione o un co-branding ad esempio, pur con ogni dubbio circa la sufficienza di un siffatto riferimento ai fini in discorso), viene riprodotto sul documento. Dal che non può dimostrarsi accertata alcuna volontà di recepire il dettato convenzionale nel regolamento pattizio del contratto individuale. Ne consegue che le modifiche della convenzione fra banca ed ente associativo, data l estraneità del ricorrente al titolo convenzionale per mancato richiamo o rinvio nel contratto individuale, non possono ritenersi per ciò solo applicabili a quest ultimo. Siffatte modifiche rappresentano, per l iscritto che sia rimasto terzo rispetto all accordo nel senso dianzi chiarito, una modifica di carattere unilaterale che la banca è titolata ad applicare solo al ricorrere dei presupposti (giustificato motivo) e nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all art. 118 TUB. Obblighi che, peraltro, gli artt. 13 di entrambi i contratti individuali di conto corrente sopra menzionato espressamente menzionano disponendo che la banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, osservando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Né riveste maggior pregio il rilievo della banca per il quale la comunicazione dell intervenuta variazione sarebbe gravata in capo all ente associativo. Siffatta proposizione (oltre a porsi in contraddizione con l assunto per il quale la modifica, in quanto concordata, non rivestirebbe carattere unilaterale e dunque non abbisognerebbe di comunicazione alcuna) non appare condivisibile per due ragioni. In primo luogo, l onere di comunicazione della variazione grava direttamente in capo alla banca (per come del resto dai citt. artt. 13 delle condizioni individuali) e non appare in alcun modo delegabile a soggetti terzi. In secondo luogo, dell accollo di siffatto onere informativo in capo all associazione non v è traccia né nei contratti individuali (che non contengono alcuna deroga all obbligo informativo nel caso di conti ricadenti nell alveo di una convenzione) né nel testo stesso della convenzione prodotta in atti dalla banca. Il ricorso merita pertanto accoglimento (nei limiti dianzi indicati) con conseguente obbligo per la banca di procedere al rimborso delle somme addebitate al cliente pari alla differenza fra l ammontare risultante dall applicazione delle condizioni modificate e di quello derivante dall applicazione delle condizioni anteriori alla modifica. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l intermediario restituisca al ricorrente le somme addebitate in seguito all inefficace variazione delle condizioni contrattuali in corso. Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE Pag. 5/6

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