I REDDITI DI CAPITALE Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 1
REDDITI DI CAPITALE Fondamento normativo - artt. 44-48 TUIR - artt. 26-27-ter D.P.R. n. 600/73 Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 2
REDDITI DI CAPITALE a) tassazione al lordo (no deduzioni costi di produzione) (art. 45, co. 1) Regole generali b) principio di cassa (art. 45, co. 2) c) attrazione al reddito d impresa dei proventi percepiti nell ambito di attività commerciali o da società di capitali o enti commerciali (art. 48, co. 1) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 3
REDDITI DI CAPITALE FONTE Impiego del capitale L art. 44 Tuir fornisce una elencazione casistica di tali redditi. Si tratta principalmente di: interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti (lett. a) e b) utili da partecipazione (lett. e) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 4
REDDITI DI CAPITALE Esclusione Guadagni incerti e aleatori I guadagni aleatori e incerti sono proventi derivanti da rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto (art. 44, co. 1, lett. h), cioè proventi correlati al mero decorso del tempo durante il quale il capitale è impiegato, ad eccezione di quelli che derivano da rapporti aleatori. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 5
REDDITI DI CAPITALE - proventi da obbligazioni; Ipotesi - interessi da depositi, c/c, e, in generale, da altri rapporti di finanziamento; - proventi da partecipazioni in fondi comuni di investimento - utili da partecipazioni in società di capitali ed altri soggetti passivi IRES Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 6
REDDITI DI CAPITALE Proventi da obbligazioni Interessi ed altri frutti derivanti da titoli obbligazionari o similari (art. 44, co. 1, lett. b), nonché le rendite perpetue di cui all art. 44, co. 2, lett. c), Tuir) Se emessi da soggetti diversi da società quotate vi è obbligo di ritenuta (art. 26, co. 1, D.p.r. n. 600/1973): - del 27% se di durata < a 18 mesi; - del 12,5% se di durata a 18 mesi Ai sensi dell art. 2, co. 24, D.L. n. 138/2011, a decorrere dal 1 gennaio 2012 la ritenuta è del 20%. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 7
REDDITI DI CAPITALE Interessi e altri proventi da rapporti di finanziamento (continua) Sugli interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni (e titoli similari) emessi da società quotate, banche e anti risultanti da trasformazioni di enti pubblici, percepiti da persone fisiche, s.s., enti non commericiali e soggetti esenti da IRES si applica un imposta sostitutiva del 20% (D.Lgs. n. 239/1996) L imposta è del 12,5% per i titoli di Stato (D.L. n.138/2011) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 8
REDDITI DI CAPITALE Interessi e altri proventi da rapporti di finanziamento (segue) Interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e c/c (ritenuta a titolo d imposta del 20% ex art. 26, co. 2, D.P.R. n. 600/73) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 9
REDDITI DI CAPITALE Proventi da fondi comuni di investimento I proventi derivanti dalla gestione, nell interesse collettivo di più soggetti, di masse patrimoniali (art. 44, co. 1, lett. g), Tuir) percepiti dai partecipanti al fondo d investimento scontano una ritenuta a titolo d imposta del 20%, sull incremento di valore della propria quota risultante dai prospetti periodici. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 10
REDDITI DI CAPITALE Proventi da partecipazioni in società (continua) Sono redditi di capitale ai sensi dell art. 44, co. 1, lett. e) - gli utili da partecipazioni al capitale o al patrimonio di società di capitali ed enti soggetti ad IRES derivanti da azioni o titoli similari alle azioni ex art. 47, co. 2, lett. a) Non è considerato reddito la restituzione dei conferimenti versati dai soci Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 11
REDDITI DI CAPITALE Non costituiscono utili i proventi percepiti a seguito di: - ripartizione delle riserve formate da apporti dei soci (art. 47, co. 5) - recesso, riduzione del capitale, liquidazione della società (la partecipazione è annullata) (art. 47, co. 7) Non costituiscono utili le azioni ricevute in caso di aumento gratuito del capitale (art. 44, co. 6) Proventi da partecipazioni in società (segue) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 12
REDDITI DI CAPITALE Proventi da partecipazioni in società (segue) A decorrere dal 1 gennaio 2004, abbandonato il regime del credito d imposta (inteso a eliminare il fenomeno della doppia imposizione sui dividendi), la tassazione degli utili da partecipazione dipende dalla misura della partecipazione posseduta: - partecipazioni qualificate: concorrono a formare il reddito imponibile limitatamente al 49,72%; - partecipazioni non qualificate: soggette a ritenuta a titolo di imposta del 20% Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 13
REDDITI DI CAPITALE Proventi da partecipazioni in società (segue) Partecipazioni qualificate (art. 67, co. 1, lett. c) e art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/73) Società quotata le partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 5% Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 14
REDDITI DI CAPITALE Proventi da partecipazioni in società (segue) Partecipazioni non qualificate (art. 67, co. 1, lett. c) e art. 27, co. 1, D.P.R. n. 600/73) Società non quotata partecipazioni che rappresentano una percentuale dei diritti di voto superiore al 20% o una partecipazione al capitale o patrimonio superiore al 25% Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 15
UTILI DA PARTECIPAZIONE Società A distribuisce 100 a B p.f. residente Socio percettore: imprenditore Socio percettore: non imprenditore (reddito d impresa) Esente il 50,28% (solo 49,72 è tassato) Partecipazione qualificata (reddito di capitale) Partecipazione non qualificata Esente il 50,28% (solo 49,72 è tassato) Imposta sostitutiva 20% Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 16
REDDITI DI CAPITALE Per i redditi di capitale, oltre al regime ordinario, altri regimi fiscali possibili sono: il regime del risparmio gestito il regime del risparmio amministrato Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 17
REDDITI DI CAPITALE Risparmio gestito Consiste nell affidamento di una massa patrimoniale (somme di denaro o beni non relativi all impresa) in gestione a un intermediario finanziario abilitato (banche, SIM, società fiduciarie e altri soggetti abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 415/96). Fino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale e diversi venivano tassati mediante applicazione di un imposta sostitutiva del 12,5% relativa al risultato netto della gestione maturato nel periodo di imposta. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 18
REDDITI DI CAPITALE Risparmio gestito Fondi comuni di investimento: Il regime del risparmio gestito è applicabile su opzione del contribuente. I proventi da partecipazione a questi fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 19
REDDITI DI CAPITALE Risparmio gestito (segue) Fondi comuni di investimento: Dal 1 luglio 2011 la tassazione dei redditi del fondo non avviene più secondo il principio di maturazione, bensì al momento della percezione dei proventi da parte dei partecipanti e del disinvestimento delle quote o azioni possedute. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 20
REDDITI DI CAPITALE Risparmio amministrato Anche il regime del risparmio amministrato è un regime applicabile su opzione del contribuente, a condizione che i titoli siano in custodia o in amministrazione presso determinati soggetti abilitati. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 21
REDDITI DI CAPITALE Risparmio amministrato I soggetti abilitati a tenere i titoli in amministrazione o custodia, per conto del contribuente, sono banche, SIM, società fiduciarie di cui alla L. n. 39/1966, società di gestione del risparmio, Poste Italiane e gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 22
REDDITI DI CAPITALE Risparmio amministrato Il regime consiste nell applicazione dell imposta sostitutiva con aliquota del 12,5% (ora 20%) su ciascuna plusvalenza realizzata. L imposta è liquidata dai soggetti abilitati, pertanto il contribuente mantiene l anonimato non essendo tenuto a indicare tali operazioni in dichiarazione dei redditi. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 23
L IMPOSIZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 24
UTILI DA PARTECIPAZIONE (artt. 56, 59, 89 TUIR) (reddito d impresa - utili da partecipazioni in società) a) Partecipazioni in società di persone residenti UTILI b) Partecipazioni in società di capitali residenti e non c) Partecipazioni in società di capitali e persone residenti in paradisi fiscali Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 25
UTILI DA PARTECIPAZIONE A) Principio di trasparenza (art. 5) B) Dal regime di imputazione al regime di esenzione (artt. 5-73) C) Disposizioni in materia di imprese estere controllate e collegate (artt. 167 168) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 26
UTILI DA PARTECIPAZIONE A) Principio di trasparenza (art. 5, co. 1, TUIR) I redditi delle società di persone residenti nel territorio dello stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dal fatto che siano o meno percepiti e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 27
UTILI DA PARTECIPAZIONE A) Principio di trasparenza (segue) (art. 5, co. 2, TUIR) Le quote di partecipazione agli utili delle società di persone si presumono proporzionali al valore dei conferimenti, salvo diverso accordo risultante da atto formale. Se il valore dei conferimento non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 28
UTILI DA PARTECIPAZIONE B) Dal regime di imputazione al regime di esenzione (artt. 5-73) Quali sono le ragioni della svolta, in materia di tassazione del reddito d impresa prodotto dalle società di capitali residenti nel territorio dello Stato? Sia la relazione governativa al disegno di legge, poi divenuta legge-delega n. 80/2003, sia la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo poi divenuto D.Lgs. n. 344/2003 sottolineano 3 ragioni di fondo. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 29
UTILI DA PARTECIPAZIONE a) Armonizzazione del sistema fiscale italiano con quelli europei più efficienti che già da tempo adottano il metodo dell esenzione. b) Omogeneizzazione della tassazione dei dividendi nazionali con quelli comunitari. c) Anacronismo del metodo dell'imputazione in un economia globalizzata, in cui i gruppi di imprese si articolano a livello internazionale. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 30
UTILI DA PARTECIPAZIONE Dall imputation system al regime di esenzione. Il D. Lgs. n. 344/2003 scardina il preesistente sistema di coordinamento tra fiscalità della società e fiscalità dei soci, conducendo ad una oggettivazione della tassazione societaria. Esso segna il passaggio dall imputation system, ossia dalla tassazione societaria (intesa come tassazione in acconto rispetto alla tassazione finale della ricchezza prodotta dall impresa da prelevare in capo ai soci) al c.d. exemption system, che implica la tassazione definitiva del reddito in capo alla società che lo produce, con la conseguente detassazione, parziale o totale, degli utili distribuiti. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 31
UTILI DA PARTECIPAZIONE Il regime impositivo per gli utili da partecipazione in società o enti soggetti ad IRES (art. 44): Percipiente soggetto IRES (art. 73, co. 1, lett. a) e b)): Esenzione (inizialmente del 100% ora solo per il 95% dell ammontare), ferma restando la concorrenza integrale dei dividendi distribuiti da CFC (art. 89) Percipiente impresa individuale e società di persone Concorrenza alla formazione del reddito imponibile per 49,72% degli utili distribuiti (art. 59 e D.M. 2 aprile 2008) il Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 32
UTILI DA PARTECIPAZIONE La PEX (Partecipation Exemption) è stata introdotta per sostituire il credito d imposta sui dividendi (con lo scopo comune di evitare un fenomeno di doppia imposizione). Se applicato fra imprese, il credito d imposta creava infatti discriminazioni per i non residenti, non compatibilmente col quadro dell U.E. La PEX non presenta, invece, controindicazioni di sorta visto che dà luogo alla pura e semplice esenzione del dividendo, se ricevuto da imprese, indipendentemente da altre caratteristiche del socio. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 33
UTILI DA PARTECIPAZIONE Criterio di individuazione della residenza delle società e degli enti: Si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggiore parte del periodo d imposta, hanno nel territorio dello Stato (artt. 5, co. 3, lett. d) ed e); art. 73, co. 3): la sede legale oppure la sede dell amministrazione oppure l oggetto principale Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 34
UTILI DA PARTECIPAZIONE Il sistema della participation exemption, in tema di plusvalenze, originariamente tipico dei paesi del Benelux, si è progressivamente esteso. Questo sistema si ricollega alla disciplina comunitaria dei dividendi transfrontalieri (Direttiva "madre-figlia"), che dal 1990 ha previsto, accanto al metodo del credito d'imposta, il regime di esenzione, divenuto prevalente tra gli Stati membri. Nel tempo la disciplina "madre-figlia" si è intrecciata con i regimi nazionali di participation exemption, estesi anche ai dividendi interni. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 35
UTILI DA PARTECIPAZIONE In ragione delle facoltà rimesse dalla Direttiva alle legislazioni nazionali, si è alimentata una corsa competitiva tra ordinamenti che si è espressa in un affievolimento delle condizioni applicative della disciplina (soglia partecipativa, periodo minimo di detenzione). Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 36
UTILI DA PARTECIPAZIONE 1. DIVIDENDI IN USCITA : DA un soggetto residente in Italia (Stato fonte) AD un soggetto non residente (Stato del percettore) 2. DIVIDENDI IN ENTRATA : DA un soggetto non residente (Stato fonte) AD un soggetto residente in Italia (Stato del percettore) 3. DIVIDENDI COMUNITARI : (Dir. n. 90/435/CEE): DA società FIGLIA residente UE AD società MADRE residente UE (con partecipazione 25%) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 37
UTILI DA PARTECIPAZIONE TRE LIVELLI DI NORME: 1) Norme interne Stato della fonte Stato della residenza 2) Norme convenzionali (art. 10 Convenzione Mod. OCSE) 3) Norme comunitarie Recepite nello Stato della fonte Recepite nello Stato della residenza Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 38
UTILI DA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA APPLICABILE: Dividendi Madre-figlia : Direttiva (o regime convenzionale più favorevole (art. 27-bis, D.P.R. n. 600/73) + Norme interne Dividendi in entrata e in uscita : Convenzione + Norme interne Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 39
UTILI DA PARTECIPAZIONE PRINCIPIO DI TASSAZIONE: Art. 10 Modello OCSE (Potestà impositiva concorrente) : Tassazione nello Stato di residenza + Facoltà di ritenuta nello Stato della Fonte (con clausola effettivo beneficiario ) La ritenuta convenzionale è di norma più favorevole di quella interna, in quanto varia tra il 5% e il 15% Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 40
UTILI DA PARTECIPAZIONE NOZIONE SOVRANAZIONALE DI DIVIDENDO [Convenzione (art. 10) + rinvio a norma nazionale (art. 44, co. 1, lett. e) ed f) TUIR)] Redditi derivanti da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili e i redditi da altre quote sociali assoggettati allo stesso regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legge dello Stato della fonte. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 41
UTILI DA PARTECIPAZIONE 1. DIVIDENDI IN USCITA : (normativa interna) A norma dell art. 27, co. 3, D.P.R. n. 600/73 ai dividendi corrisposti a soggetti non residenti si applica la ritenuta alla fonte a titolo d imposta del 27% (20% a partire dal 1 gennaio 2012). In tali ipotesi soggetto passivo è il sostituto. Rimborso max. 4/9 (ora ¼) ai non residenti che dimostrino di aver pagato l imposta all estero in via definitiva. Se il beneficiario è residente in un Paese UE o SEE (che consente un adeguato scambio di informazioni) la ritenuta è dell 1,375% (art. 27, co. 3-ter) (ma a tali soggetti non spetta il diritto al rimborso della ritenuta) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 42
UTILI DA PARTECIPAZIONE (segue) DIVIDENDI IN USCITA : (norma convenzionale) Art. 10.2-4, Convenzione OCSE. Tassazione anche nello Stato della fonte: - art. 27, D.P.R. n. 600/73 - art. 27-bis, D.P.R. n. 600/73 (Dividendi Madre-figlia ) La ritenuta in uscita non si applica se il socio non residente ha una S.O. nello Stato della fonte. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 43
UTILI DA PARTECIPAZIONE 2. DIVIDENDI IN ENTRATA : (artt. 47, 59 e 89 TUIR; art. 27, D.P.R. n. 600/1973) I dividendi di fonte estera distribuiti a soggetti residenti: - concorrono a formare il reddito complessivo per il 49,72% del loro ammontare (se relativi a partecipazioni qualificate); - sono soggetti a ritenuta alla fonte del 20% (se relativi a partecipazioni non qualificate). Possibile regime pex nell ipotesi ex art. 89, co. 3 Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 44
UTILI DA PARTECIPAZIONE 3. DIVIDENDI MADRE-FIGLIA : In presenza di particolari requisiti soggettivi ed oggettivi (previsti dall art. 27-bis, co. 1, D.P.R. n. 600/73) l applicazione di questa disciplina permette di eliminare le ritenute in uscita (o di chiedere il rimborso di quella eventualmente operata dalla Società che effettua la distribuzione) ed escludere la tassazione nello Stato di residenza del socio. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 45
UTILI DA PARTECIPAZIONE (segue) DIVIDENDI MADRE-FIGLIA : Condizioni soggettive: a) Residenza di Madre e Figlia in Stato membro UE (secondo il diritto interno) b) Appartenenza ai tipi societari previsti dalla Direttiva: Condizioni oggettive: a) % di partecipazione diretta: 25% dal 1 gennaio 2005 15% dal 1 gennaio 2007 10% dal 1 gennaio 2009 b) holding period: possesso ininterrotto di almeno un anno. c) Soggezione della società beneficiaria, nello Stato di residenza, a tassazione ordinaria del reddito Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 46
UTILI DA PARTECIPAZIONE C) Disposizioni in materia di imprese estere controllate e collegate (artt. 167 168 TUIR) - Nozione di Paradiso Fiscale - Paesi in White List - Paesi in Black list Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 47
UTILI DA PARTECIPAZIONE Nozione di Paradiso Fiscale * Stato o territorio avente un regime fiscale privilegiato, ossia nel quale il livello di tassazione è inferiore di almeno il 30% del livello di tassazione medio applicato in Italia. *Ministero dell Economia e delle Finanze, D.M. 21 novembre 2001 Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 48
UTILI DA PARTECIPAZIONE Paesi in Black list e tassazione per trasparenza Gli artt. 167 e 168 TUIR prevedono che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo o è collegato ad un'impresa, una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, indipendentemente dalla percezione, ai soggetti residenti (in Italia), in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 49
UTILI DA PARTECIPAZIONE Paesi in White list Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha provveduto all approvazione di un altro decreto, contenente la lista dei Paesi dove la tassazione non è ritenuta privilegiata e che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con la nostra Amministrazione Finanziaria. Per tali territori non si applica la tassazione per trasparenza. Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 50
REDDITI DIVERSI Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 51
REDDITI DIVERSI art. 67 TUIR Fondamento normativo categoria residuale principio di tipicità Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 52
REDDITI DIVERSI FONTE plusvalenze altre ipotesi immobiliari da cessione di partecipazioni - premi e vincite; - proventi occasionali; -redditi non determinati catastalmente e redditi di immobili siti all estero - redditi derivanti dall assunzione di di obblighi di fare, non fare e permettere (art. 67, co. 1, lett. h) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 53
REDDITI DIVERSI Plusvalenze immobiliari Sono tassabili (art. 67, co. 1, lett. a), Tuir) le plusvalenze conseguite mediante lottizzazione di terreni e di terreni edificabili. Non sono tassabili le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di immobili adibiti ad abitazione principale del cedente (o di un suo familiare), detenuti da più di 5 anni Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 54
REDDITI DIVERSI Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate Entrano in B.I. per il 49,72% Plusvalenze su partecipazioni non qualificate Imposta sostitutiva del 20% (art. 5, L. 461/97 e art. 2 D.L. 138/11) Risparmio amministrato Risparmio gestito Gestione individuale di portafoglio (con ritenuta del 20% sul risultato di portafoglio) Custodia e amministrazione attraverso intermediario autorizzato Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 55
REDDITI DIVERSI La disciplina in tema di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni è caratterizzata, dunque, dal parallelismo con quella relativa all imposizione sugli utili. Qui, però, rilevano i costi di produzione e le perdite derivanti da operazioni su beni plusvalenti (i.e.: le minusvalenze realizzate sono deducibili dalle plusvalenze realizzate) Prof. Mario Miscali - Diritto Tributario - 2012 56