BENESSERE E SALUTE DEGLI ANIMALI APPARTENENTI ALLE SPECIE SELVATICHE AUTOCTONE A VITA LIBERA REALTA IN AMBIENTE URBANO ED EXTRA-URBANO

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1 DIPARTIMENTO DELLA SANITA PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Ufficio VI- benessere animale BENESSERE E SALUTE DEGLI ANIMALI APPARTENENTI ALLE SPECIE SELVATICHE AUTOCTONE A VITA LIBERA REALTA IN AMBIENTE URBANO ED EXTRA-URBANO Dr.ssa Cristina Zacchia dirigente veterinario Arcidosso, 22 novembre 2013

2 Finalità della presentazione 1) Attività dell Uff VI del Ministero della Salute a tutela degli animali selvatici 2) Realtà lupo cani : norme e storia 3) Ragionare e progettare soluzioni

3 1) Attività dell uff VI sui selvatici attività istituzionale di indirizzo e coordinamento L.157/92 : rilascio pareri sulle modifiche delle leggi regionali Maltrattamento Trasporto Centri recupero ispezioni negli zoo con Min Ambiente e delle Politiche Agricole detenzione animali pericolosi per la salute e l incolumità pubblica recepimento e implementazione normativa nazionale ed europea ecc

4 2) Problemi lupo cani Norme e storia ( = memoria = conoscenza) Inquadramento giuridico dei lupi Inquadramento giuridico dei cani Inquadramento giuridico degli ibridi Fenomeno di accoppiamento lupa X cane e della sopravvivenza degli animali nati

5 Stato giuridico del prodotto: lupo X cane Per la Commissione Europea Ufficio Biodiversità, Natura 2000: - ibridi non sono protetti - Ibridi = Problema da affrontare prontamente per la conservazione del lupo

6 Norme e storia ( = memoria = conoscenza) Le norme sul lupo risalgono a esigenze di carattere venatorio o di controllo delle specie nocive e sono evolute nel tempo fino alla salvaguardia diretta della singola specie e, dopo 20 anni, all individuazione del lupo anche nelle nuove leggi speciali di protezione della fauna selvatica, nate in recepimento di direttive comunitarie. Le norme sul cane sono nate, invece, prevalentemente sulla prevenzione delle zoonosi trasmissibili dal cane all uomo a tutela, quindi, della salute pubblica. Cane come animale da noi scelto e selezionato, simpatrico per eccellenza, che, in termini sanitari, ha permesso l adattamento e l evoluzione di agenti patogeni, nonché terreno fertile per la costituzione di cicli vitali diretti e indiretti con ospiti, intermedi o definitivo, umani parassita - cane. Oggi si osservano anche tante aggressioni dovute alla sua caratteristica innata di predatore. Sono state quindi sviluppate parallele regole sulla corretta detenzione dei cani e sul rispetto dell animale che, comunque, non possono divergere da quelle con obiettivo di tutela della salute e dell incolumità pubblica, che permangono. Oggi ci sono, inoltre, alcune norme generali trasversali di tutela degli animali che riguardano tutte le specie, domestiche e selvatiche.

7 NORME sanitarie Reg pol veterinaria DPR 320/54 : Malattie infettive e diffusive degli animali soggette a provvedimenti sanitari Le malattie degli animali per le quali si applicano le disposizioni del presente regolamento sono quelle a carattere infettivo e diffusivo.. 5) rabbia; 38) idatidosi (echinococcosi); 39) leptospirosi animali; Qualunque caso, anche sospetto, deve essere immediatamente denunciata per iscritto o verbalmente al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia: i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo;

8 l art. 83 seppur formalmente ai soli fini di prevenzione della rabbia, prevede che il Sindaco debba prescrivere tra l altro (...) c) l obbligo di museruola per i cani non condotti a guinzaglio quando si trovino nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico (quindi il guinzaglio oppure la museruola) ; d) l obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola - i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; - i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, - nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio

9 LEGGE 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. 1 Principi generali Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

10 Art. 2 Trattamento dei cani e di altri animali di affezione 5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonche' i cani presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili. 6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili comunali) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria (morsicati-morsicatori e interventi in merito alla rabbia), possono essere soppressi in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

11 Art. 3 Competenze delle regioni Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.

12 Art. 4 Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

13 NORME selvatici L.157/92 L.189/06 Art 727 bis CP 150/92 REG 1/2005 D MIN AMB 469/2001 Dlgs 633/96 Ordinanza 10 febbraio 2012 esche o di bocconi avvelenati ecc

14 Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

15 Art. 1 - (Fauna selvatica) 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell interesse della comunità nazionale ed internazionale.

16 Art. 2 - (Oggetto della tutela) Tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Ciò indica, come principio generale, che tutte le specie animali suddette sono protette tutto l anno tranne quelle previste nel calendario venatorio, nei modi, nei luoghi e con i mezzi consentiti, da parte di persone abilitate.

17 INOLTRE Sono, PARTICOLAREMNTE PROTETTE, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a) mammiferi: upo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), TUTTE LE SPECIE DI CETACEI (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

18 b) UCCELLI: NIDI E UOVA ANATIDI,CICOGNE, PELLICANI, PICCHI, GRACCHI, GABBIANI, ALTRE SPECIE ACQUATICHE ECC. TUTTE LE SPECIE DI RAPACI DIURNI (Accipitriformes e Falconiformes), TUTTE LE SPECIE DI RAPACI NOTTURNI (Strigiformes),

19 ART Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà. CRAS

20 Art (Piani faunisticovenatori) 1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria FINALIZZATA: per quanto attiene alle SPECIE CARNIVORE, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le ALTRE SPECIE, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

21 Art (Controllo della fauna selvatica) a incremento del numero 1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

22 Art (Controllo della fauna selvatica) a decremento del numero 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l utilizzo di metodi ecologici su parere dell Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l Istituto verifichi l inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento.

23 Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

24 Art 1 Modifiche al codice penale 1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

25 Art Abbandono di animali sostituito da - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito... chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

26 Art. 3. Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale Art. 19-ter. - Leggi speciali in materia di animali Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi PREVISTI dalle LEGGI SPECIALI in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali..

27 Articolo 727 Bis Codice penale Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta é punito con l ARRESTO da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro,.., salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

28 LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione Washington nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di MAMMIFERI E RETTILI che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

29 Art 6.comma 1 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Tale norma riconosce il rischio di elevata pericolosità, di carattere pubblico, insito nella detenzione di esemplari di queste specie da parte di un cittadino. Inoltre limita e norma le strutture che potrebbero farlo.

30 ART 6 comma 6 Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: - a) GIARDINI ZOOLOGICI, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica ORA DAL DLGS 73/ b) circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica - c) Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione

31 DM 19/04/96 Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione (es. Ordine CARNIVORA Famiglia Canidae tutti i generi (lupi) Ordine ARTIODACTYLA Famiglia Bovidae tutti i generi ( bufali) Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici. ( Non in quanto non pericolose, ma per permettere la detenzione e l allevamento da parte di cittadini che, nonostante la pericolosità oggettiva di ogni animale, risponderanno della loro gestione)( es. cani, bovini domestici ecc)

32 DANNI in ambiente rurale Danno lupi. Danno cani (= specie aliene ) Predazione bestiame domestico e non (quest ultima riconosciuta dalla L157/92 come attività di contenimento naturale delle prede selvatiche). Disturbo fauna selvatica Predazione di fauna selvatica Predazione bestiame domestico Competizione con altri predatori Predazione-incolumità persone Veicolo di agenti patogeni ad altri animali e a uomo (tra zone rurali e urbane) Creazione ibridi con perdite genetiche ma anche introduzione di predisposizione a malattie genetiche congenite e non. (displasie, del metagolismo, occhi, ecc) Persecuzioni verso lupo

33 Danno ibridi = lupi perdita parte del patrimonio genetico del lupo eventuale introgressione se vanno in dispersione maggiori possibilità di riaccoppiarsi con cani Persecuzioni verso lupo CACCIA, BRACCONAGGIO E ESCHE AVVELENATE = non sono selettivi e modificano i gruppi sociali con possibili ripercussioni sulla fecondità delle femmine ( rischio di aumento del numero di cuccioli di lupo e/o ibridi sul territorio).

34 COSTI SOCIALI Danno LUPI e IBRIDI - Regioni / Province - Parchi - Az Faunistico Venatorie e ATC ( secondo le varie leggi regionali in applicazione della L.157/92). Danno CANI (alla zootecnia) L. 281 Regioni Costo cani canili L. 281 Comuni singoli o associati: con contributi Regioni

35 Giurisprudenza sulla responsabilità: i danni da incidenti stradali causati dai cani non di proprietà attribuiti al Sindaco Lo stesso dicasi per morsicature da cani senza proprietario ed eventi infausti collegati. Questo per le attribuzioni al Sindaco di massima autorità territoriale in materia di sanità e di incolumità pubblica.

36 Ibrido = problema? Se l evento lupa X cane è casuale e sporadico Se il caso è condizionato da alta probabilità di incontrare cani Forse no Si. In quanto diventa un evento maggiormente probabile, più frequente che, sommato a fenomeni di introgressione nella popolazone di lupi, renderebbe possibile l espressione di caratteri genetici negativi anche di carattere recessivo. Nel lungo termine potrebbe portare all evidenziazione di due calori/anno =cani.

37 3) Ragionare e progettare soluzioni a norma di legge Premesso che l esistenza di ibridi è data prevalentemente: dalla disponibilità sul territorio dei cani maschi. Dal fatto che la lupa va in calore i primi mesi dell anno; Una buona pianificazione delle azioni preventive dovrebbe prevedere la valutazione e la gestione dei rischi che portano all'incontro tra lupi e cani liberi sul territorio. Il tutto attuando le norme sulla conservazione delle specie autoctone, attraverso azioni tese prioritariamente a tutela della salute e dell incolumità pubblica.

38 SOLUZIONI Applicare le norme vigenti: di gestione dei cani di proprietà (guinzaglio museruola ecc) di prelievo dei cani liberi dal territorio di protezione dei lupi di protezione delle specie selvatiche a vita libera di tutela della salute e dell incolumità pubblica di rimborso dei danni (anche in base all importanza genetica del danno, es. razze domestiche in estinzione)

39 SOLUZIONI Aumentare le adozioni dei cani dei canili da parte di cittadini e di associazioni di protezione degli animali. Determinare il DNA dei cani di proprietà (pelo)( non solo da lavoro) Distinguere il DNA dei canidi predatori (dalla saliva lasciata sul morso e individuazione del colpevole con diretta attribuzione dei danni alle autorità o persone responsabili ( lupi - ibridi- cani di proprietà, cani pastore o altre specie animali selvatiche). Programmi-spot di educazione ambientale e civica attraverso i media. Eventuali piano pascolo con regolamentazione per diminuire il rischio accoppiamenti cane X lupa nel periodo di calore. Ripristino delle usanze di guardiania. Allevatore coadiuvato dai cani che lo avvisano della presenza del predatore

40 Priorità assoluta : 1) intervento nelle AREE PROTETTE e nei Comuni con avvistamenti di cani liberi in ambiente rurale (agrosilvopastorale) ( L.157/92: per protezione nelle aree protette si intende il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole). 2)Coinvolgimento ufficiale del Ministero della Salute nella valutazione dei progetti LIFE che trattano anche della salute e del benessere degli animali appartenenti a specie selvatiche, ancor più se trattasi controllo di malattie a carattere zoonosico.

41 GRAZIE PER ATTENZIONE

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