CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL DELL IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE DI VIA MILANO REZZATO. ANNI

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1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL DELL IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE DI VIA MILANO REZZATO. ANNI Art. 1 Oggetto e durata Art. 2 Accettazione dell incarico di gestione Art. 3 Carta dei servizi per gli utenti Art. 4 Oneri dell Amministrazione Art. 5. Obblighi del Gestore Art. 6 Adempimenti del Gestore Art. 7 Migliorie all impianto sportivo Art. 8 Personale Art. 9 Responsabilità e assicurazioni Art. 10 Accesso all impianto sportivo Art. 11 Tariffe di accesso e uso Art. 12 Corrispettivo a base d asta e proventi Art. 13 Garanzia definitiva Art. 14 Verbale di restituzione Art. 15 Pubblicità commerciale Art. 16 Cessione e subaffidamento Art. 17 Risoluzione della convenzione Art. 18 Penali Art. 19 Recesso Art. 20 Foro competente Art. 21 Disposizioni finali 1

2 Vista la Delibera di Giunta comunale n. 129 del 08/11/2016 avente per oggetto: Approvazione della Convenzione per la gestione dell impianto sportivo Stadio comunale sito in via Milano - anni PREMESSO CHE: con determina a contrarre n 54 del 11/11/2016 del Responsabile del servizio è stata approvata la procedura di gara con avviso di preinformazione pubblica per l affidamento della gestione dell impianto sportivo Stadio comunale sito in via Milano, Rezzato Provincia di Brescia, (d'ora in poi impianto sportivo ), CIG DCA; con determina n... del., è stata giudicata la gara e sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della l.r. 27/2006 finalizzata all affidamento della gestione di cui trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposto il conferimento del corrispondente incarico alla associazione/ società. Tutto ciò premesso l'anno addì. del mese di con la presente scrittura privata il Comune di Rezzato, cod. fiscale n. C.F rappresentata dal responsabile dell Ufficio.., signor. nato a. il., cod. fiscale domiciliato per la sua funzione presso la sede dell ente in.., Via n e l Associazione/società, cod fiscale n., con sede in.., via.n..., rappresentata dal suo legale rappresentante Sig., nato a. il. cod. fiscale n..., stipulano e convengono quanto segue: Art. 1- Oggetto e durata 1. Il Comune di Rezzato di seguito denominato "Amministrazione, concede alla Associazione/società.. di, di seguito definita Gestore, la gestione dell impianto sportivo sito in via Milano, dati catastali: - Sez. NCT, foglio 11, particella 2, sub. 1, cat. D/6 - Sez. NCT, foglio 11, particella 2, sub. 2, cat. A/2, classe 3, vani 7 composto da: piano terra: - n. 1 sala riunioni - servizi igienici per il pubblico - n. 6 spogliatoi con servizi igienici - n. 4 stanze deposito - ingresso e accessori primo piano: - n. 1 sala riunioni - n. 1 servizi igienici - n. 1 appartamento custodia Esterno: 2

3 - terreno da gioco a 11 in erba - pista di atletica - tribune per il pubblico - stanze ufficio - area esterna di pertinenza con alberi e aiuole - attrezzature ed impianti (elettrici, idraulici) e centrale termica e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi nell impianto sportivo. 2. La presente convenzione ha una durata di anni 4 (quattro) decorrenti dal al L Amministrazione comunale si riserva, a propria totale discrezione, la facoltà di rinnovare l affidamento in convenzione, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori quattro anni fino al La presente convenzione può essere rinnovata per ulteriori anni 4 (quattro) fino al , ai sensi dell art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/2016. A tale scopo si precisa che: - il valore del rinnovo della Convenzione è già inserito nel valore stimato massimo del contratto iniziale; - nell eventuale rinnovo non sarà modificato il contenuto contrattuale iniziale tra le parti; - verrà stipulato un nuovo contratto avente lo stesso contenuto del contratto originario. 4. La presente convenzione può essere prorogata, ai sensi dell art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Art. 2 Accettazione dell incarico di gestione Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al disciplinare/bando di selezione (allegato A), e nel rispetto della presente convenzione (allegato 2) e del programma di gestione proposto dallo stesso Gestore nell ambito della selezione pubblica citata in premessa. Art. 3 Carta dei servizi per gli utenti Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il Gestore provvede alla stesura della Carta dei servizi per gli utenti da sottoporre per l approvazione all amministrazione. Nella Carta dei servizi per gli utenti dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, le modalità di autocontrollo, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all utenza per la verifica e la comunicazione del gradimento, dei suggerimenti e dei reclami, in coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso Gestore nell ambito della richiamata selezione pubblica. La carta dei servizi proposta dal Gestore può essere soggetta a revisione annuale se subentrano modifiche, previa approvazione da parte dell Amministrazione. Deve essere esposta a cura del Gestore all ingresso dell impianto sportivo in apposita locandina. Art. 4 Oneri dell Amministrazione 1. L Amministrazione assume in proprio tutte le spese relative alla manutenzione straordinaria delle attrezzature e dell impianto concesso in uso, purché non conseguenti a cattivo o negligente uso o manutenzione dell impianto sportivo da parte del Gestore. In tale caso verrà dato corso alle procedure di rito per ottenere il risarcimento. 3

4 2. In caso di interventi manutentivi da eseguirsi sulla struttura e non compatibili con l uso della stessa, previa preventiva comunicazione da inviare con congruo anticipo, peraltro legato al verificarsi delle necessità che impongono gli interventi, il Gestore dovrà mettere a disposizione l impianto sportivo senza pretendere risarcimenti a qualsiasi titolo. 3. Il Gestore può proporre all Amministrazione l assunzione a proprio carico di tutti gli oneri economici e tecnici per la realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione secondo quanto definito nell art. 7 della presente convenzione. 4. Sono a carico dell Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo: a) sistemazione delle coperture e delle lattonerie; b) verniciatura generale di recinzioni e cancellate, tinteggiatura generale esterna ed interna, ad eccezione degli spogliatoi e dei servizi; c) modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali; d) sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.); e) sostituzione delle lampade delle torri faro; f) controllo e verifica periodica degli estintori antincendio; g) nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, terreno di gioco, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni; h) impianto e potatura straordinaria di essenze arboree (se presenti); i) seminazione stagionale erba campo da calcio; Il pagamento dei consumi idrici, elettrici, del gas metano necessari al funzionamento dell impianto sportivo è a carico dell Amministrazione. Art. 5. Obblighi del Gestore 1. Il Gestore si obbliga: a) a sottoscrivere entro il termine fissato dal Amministrazione il verbale di stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature e accessori; b) a non svolgere nell impianto sportivo e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell Amministrazione; c) ad assumere la custodia e la sorveglianza dell impianto sportivo e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti; d) a segnalare immediatamente all Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; e) a tenere indenne l Amministrazione da qualunque azione che possa essere ad essa intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione; 4

5 f) ad applicare le tariffe stabilite dalla Giunta comunale; g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed agli impianti; h) a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell area dell impianto sportivo, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci/attrezzature, limitatamente al tempo per ciò necessario; i) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento dell impianto sportivo oggetto della presente convenzione; l) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi; m) a limitare l accesso all impianto sportivo ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento; In caso di manifestazioni aperte al pubblico, il Gestore si impegna a non consentire l accesso del pubblico alle tribune in misura superiore a quanto indicato per l uso della struttura ed a adempiere a tutto quanto previsto dalla legge in materia di pubblici spettacoli. n) manutenere a proprie spese le attrezzature e materiali per il primo soccorso (defibrillatore e altri materiali); o) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile; p) a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia dell impianto sportivo; q) a garantire adeguato riscaldamento e acqua calda negli spogliatoi e docce, evitando tuttavia lo spreco di energia, riscaldamento e acqua; r) a realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell utenza, ed a promuovere l allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola; s) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l utilizzazione degli stessi; t) a ottenere tutte le approvazioni necessarie ai sensi della normativa vigente per effettuare i lavori e tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni ecc.) eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività inerenti la gestione; u) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo. DUVRI L Amministrazione, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 (ex Legge del 03/08/2007 n. 123), Autorità dei Lavori Pubblici n. 3/2008, predisporrà l apposito documento DUVRI. 5

6 5.1 Gestione della sicurezza Per tutta la durata della concessione il Gestore è considerato ai sensi dell art.19 del D.M titolare dell impianto sportivo e nella gestione dovrà rispettare la normativa vigente in materia (D.M , D.Lgs.81/2008, D.Lgs.106/2009 ecc.), sia in materia di prevenzione incendi, di primo soccorso e di emergenza in generale. A titolo indicativo e non esaustivo, il Gestore dovrà farsi carico di: a) nominare il Responsabile della sicurezza dell impianto sportivo; b) predisporre il Piano di gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire al sicurezza delle persone in caso di emergenza. Prima dell inizio dell esecuzione del servizio il Gestore dovrà consegnare all Amministrazione il piano di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008; c) effettuare i controlli necessari a prevenire gli incendi; d) istruire e formare il personale addetto alla struttura, ivi comprese esercitazioni sull uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza; e) garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; f) garantire la manutenzione e l efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio; g) mantenere efficiente la cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, reintegrare il materiale utilizzato, adoperarsi in caso di infortunio perché quanto necessario sia facilmente reperibile nonché manutenere a proprie spese le attrezzature e materiali per il primo soccorso (defibrillatore e altri materiali). Art. 6 Adempimenti del Gestore E a carico del Gestore la gestione complessiva dell impianto sportivo e di tutte le aree scoperte e coperte di pertinenza, garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza e l igienicità della struttura e dei relativi servizi, restando pertanto responsabile degli eventuali danni a terzi, sia per l imperfetta esecuzione della gestione, sia per l impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienico-sanitari necessari, sia per difetto di sicurezza del complesso sportivo. Il Gestore è tenuto a provvedere: 1. Custodia e gestione della struttura Apertura, chiusura e sorveglianza degli accessi, nonché la custodia del complesso sportivo e la vigilanza sull utilizzo delle strutture, in particolare il Gestore provvede a: - attività di custodia e gestione della struttura; - apertura e chiusura stadio, spogliatoi, magazzini, infermeria e locali segreteria; - controllo degli ingressi autorizzati al campo, presenza durante le manifestazioni sportive ed eventi; - controllo del regolare utilizzo delle strutture da parte degli utenti; - controllo del funzionamento, accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione; - segnalazioni all'ufficio tecnico dei disservizi e dei guasti; - assistenza e supporto in pista alle scuole per le fasi distrettuali dei campionati studenteschi e delle prove interne di alcuni licei cittadini; 6

7 - gestione dell'utilizzo della pista, del campo, degli spogliatoi per iniziative sportive istituzionali e promozionali; - assistenza e coordinamento dell'attività di precampionato (squadre calcio). 2. Attività di manutenzione ordinaria a) alle operazioni giornaliere di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria, consistenti: pulizia e disinfezione dei locali adibiti ad attività (spogliatoi, bagni e tribune) con l ausilio di idonei prodotti per l igiene; pulizia del viale d'ingresso, del campo di gioco e della pista di atletica; verifica accensione dell impianto termico e accensione illuminazione; b) alle seguenti operazioni settimanali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria: segnatura (quando necessario) delle linee del campo da calcio; pulizia degli ingressi e di tutti i locali accessori; pulizia tribune in caso di utilizzo del pubblico; conferimento sacchi e bidoni della raccolta differenziata dei rifiuti; verifica e riordino di tutte le attrezzature; b1) per le aree interne ed esterne: campo da calcio: sfalci periodici e conferimento erba (25/30 volta all anno secondo le necessità), irrigazione del campo da calcio (secondo le necessità), avviamento programmazione e controllo impianto d'irrigazione con posizionamento getti orientabili in campo, tracciatura settimanale del campo, sistemazione buche, rullatura, controllo ed eventuale sostituzione reti porte, controllo taglio e tracciatura campo prima di ogni partita; pulizia dei viali di accesso; taglio erba, pulizia e cura delle aiuole, pulizia e sfalci periodici delle parti inerbite a contorno del campo sportivo; pista atletica: soffiatura, pulizia corsie, cordoli, tombini e spazi antistanti le tribune, manutenzione buche salti in estensione (sabbia e estirpazione erbacce); irrigazione campo da calcio e aree verdi; svuotamento dei cestini raccogli rifiuti e conferimento dei rifiuti secondo le modalità della raccolta differenziata; c) alle seguenti operazioni mensili di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria: lavaggio e pulizia delle superfici vetrate, rimozione delle ragnatele; verifica corretto funzionamento degli impianti termo-sanitari; controllo e sostituzione delle lampade, (con lampade a LED/basso consumo), prese e spine deteriorate; controllo e verifica dell efficienza delle docce, turche, lavandini, rubinetterie nonché delle relative condotte con spurghi e disinfezioni accurate; c1) per le aree interne ed esterne: cura delle aiuole e aree verdi; rifacimento delle tinteggiature interne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti con particolare riferimento agli spogliatoi e servizi igienici; pulizie generali; 7

8 riparazione piccole apparecchiature manomesse e di infissi lesionati; modifiche agli impianti (previo nulla-osta comunale); d) alle seguenti operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, pulizia e manutenzione ordinaria: campo da calcio: organizzazione, preparazione interventi manutentivi sul campo, interventi saltuari mirati alla cura del manto erboso nei periodi di inattività calcistica e di precampionato, verifica del corretto funzionamento dell'impianto d'irrigazione pulizia generale, disinfezione periodica e disinfestazione, quando necessaria, dei servizi e locali annessi; pista di atletica: verifica, manutenzione e riparazione attrezzatura per atletica leggera (ad es. ostacoli e pedane) potature ordinarie alberature bordo pista e all'ingresso; ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne ove deteriorate e/o in punti particolarmente esposti; sostituzione dei vetri e degli infissi per rotture; sostituzione di attrezzature deteriorate (esempio: reti porte, bandierine, reti di recinzione); fornitura di generi per il funzionamento, manutenzione, gestione degli impianti quali disinfettanti, cloro, lubrificanti, detergenti, accessori igienici, suppellettili, ecc.; d1) per gli impianti elettrici: sostituzione di lampadine (con lampade a LED/basso consumo) e prese o spine deterioratesi; riparazione delle apparecchiature manomesse o lesionate per l uso; controllo periodico delle linee esterne e dei quadri comando e loro mantenimento a norma di legge; d2) per l impianto igienico-sanitario: pulizia periodica, spurgo e disinfezione di tutte le apparecchiature esistenti (lavandini, turche, ecc.) nonché delle relative condotte; sostituzione di tutte le suppellettili deteriorate e/o asportate nel corso della gestione e mantenimento in perfetto stato delle altre; sostituzione di filtri e guarnizioni delle apparecchiature, soffioni o sifoni nelle docce e nei pavimenti degli spogliatoi. 3. L accensione e spegnimento dell impianto luci (torri faro, spogliatoi, etc ) e dell impianto termico deve essere effettuata LIMITATAMENTE al tempo necessario per l espletamento del servizio. Al termine degli allenamenti e delle partite l impianto luci delle torri faro deve essere tempestivamente spento, entro e non oltre i 5 (cinque) minuti previsti per la fine dell allenamento o comunque entro 5 (cinque) minuti dall uscita di tutti gli atleti dal terreno di gioco. Se da verifiche del personale dell Amministrazione risultasse un utilizzo oltre a quanto sopra indicato, l Amministrazione applicherà le penali indicate nella presente convenzione. 4. Il Gestore è tenuto a provvedere ai fini della gestione all acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività. Al gestore compete l acquisto del materiale (gesso) per la segnatura del terreno di gioco. 5. Il Gestore è tenuto a dotarsi dell attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi. 6. La pulizia e la manutenzione degli impianti dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive e dovranno essere utilizzati saponi, disinfettanti, carta igienica, salviette, salviettine di carta monouso, delle scope, spugne, stracci e ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari. 8

9 7. E fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti (compresi i contenitori ed i locali tutti) senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta dell Ufficio tecnico comunale. 8. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo. Art. 7 Migliorie all impianto sportivo Il Gestore può proporre all Amministrazione l assunzione a proprio carico di tutte le spese, della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l utilizzo dell impianto sportivo. L Amministrazione comunale, con apposita delibera di Giunta, potrà autorizzare i suddetti lavori. Le opere assunte a proprio carico dal Gestore dovranno essere realizzate nel rispetto di tutte le normative vigenti. Le eventuali opere realizzate dal Gestore diventano di proprietà del Comune. Art. 8 Personale 1. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. 2. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, l Amministrazione procederà ai sensi l art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni. 3. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento. 4. Il Gestore è tenuto a consegnare al responsabile del servizio del Amministrazione l elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni, ed a sostituire il personale giudicato inidoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione. Art. 9 Responsabilità e assicurazioni 1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza dell impianto sportivo durante l apertura al pubblico dell impianto. 2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione e solleva il Comune di Rezzato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. A tale scopo il Gestore stipula, con oneri a proprio carico: una polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale per sinistro e per anno non inferiore a ,00 (tremilioni), validità non inferiore alla durata della Concessione. Inoltre il Gestore dovrà fornire una copertura ricorso terzi da incendio con massimale non inferiore a ,00 (unmilione). In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Gestore potrà dimostrare l esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata. In tal caso, il 9

10 Gestore dovrà produrre un appendice alla stessa che dovrà contemplare nel novero dei terzi utenti dell impianto sportivo, nonché il Comune di Rezzato. Le polizze assicurative devono prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Rezzato da parte dell assicuratore. Copia della polizza, specificata o come appendice alla polizza esistente, conforme all originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all Amministrazione comunale entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata della Concessione. Tutti i danni eventualmente subiti da terzi, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice del Concessionario, a causa di qualsiasi motivo imputabile al Concessionario, saranno da ascrivere al Concessionario. L Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a terzi e al personale del Concessionario durante l esecuzione dei servizi. Copia di detti contratti assicurativi dovrà essere depositata presso l Ufficio Sport del Comune di Rezzato, prima della sottoscrizione della convenzione. Art. 10 Accesso all impianto sportivo 1. L accesso all impianto sportivo è riservato in via prioritaria alle Associazioni/società sportive e ai privati cittadini residenti nel Comune di Rezzato. 2. A salvaguardia della finalità del pubblico interesse e delle finalità sportive locali, il Gestore deve garantire: - alla prima squadra agonistica di calcio rezzatese A.C. Rezzato la possibilità di utilizzare l impianto oggetto della presente convenzione per allenamenti e partite secondo il calendario ufficiale della Federazione di riferimento. - alla squadra del San Carlo di Rezzato di effettuare le partite di campionato; - alla società/associazione di atletica rezzatese G.S. Rezzato di utilizzare quotidianamente la pista di atletica. - Alla squadra Magnetica torri di Rezzato, per le partite del campionato amatori limitatamente alle buone condizioni del terreno di gioco. 3. Per tutte le squadre di cui al par. 2, la valutazione delle condizioni e tenuta del campo di gioco e l autorizzazione o diniego all utilizzo competono al Gestore. A tutte le società sportive sopra indicate dovrà essere garantita la possibilità di utilizzare gli spogliatoi, servizi igienici, tribune e attrezzature necessarie già in dotazione per l espletamento dell avvenimento sportivo. 4. A partire dalla sottoscrizione della presente convenzione, nella predisposizione del calendario di utilizzo degli impianti, il Gestore è tenuto a dare assoluta priorità alla assegnazione del monte ore riservato alle Associazioni/Società rezzatesi, tenuto conto delle modalità di utilizzo dell ultimo anno di attività e delle diverse e/o ulteriori modifiche richieste dalle medesime Società. 5. Al fine di mantenere il campo da calcio in erba in buone condizioni in previsione delle partite ufficiali del fine settimana, l uso del terreno di gioco potrà eventualmente essere autorizzato dal Gestore, in base allo stato del campo, per eventuali allenamenti delle squadre di calcio rezzatesi, solo nelle giornate di martedì o il mercoledì e non più di un allenamento a settimana. 6. Il Gestore ha l obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per la redazione di un calendario che tenga conto delle esigenze della cittadinanza e delle società sportive che la rappresentano. Tale calendario di utilizzo degli impianti dovrà essere trasmesso entro il 30 settembre all Amministrazione comunale che si riserva la facoltà di contestarlo qualora non venga rispettata l attribuzione del monte ore di 10

11 cui al precedente punto 2 o le modalità di cui al punto 3. Nel caso il Gestore non ottemperi alle indicazioni dell Amministrazione si procede ad applicare quanto previsto ai successivi artt. 17 e L Amministrazione si riserva l accesso incondizionato e gratuito all uso della pista di atletica: a) per i bambini frequentanti l Istituto comprensivo e il CDD - Centro diurno disabili di Rezzato nell ambito delle normali attività didattiche e i centri estivi comunali; b) per attività sportive e ricreative organizzate direttamente dal Comune o organizzate dall Istituto comprensivo di Rezzato, con il patrocinio comunale; l Amministrazione o l Istituto comprensivo daranno un preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse. Per le attività di cui al presente comma il Gestore dovrà comunque provvedere ai servizi previsti dalla presente convenzione (apertura, custodia, pulizia), senza maggiori costi e senza nulla chiedere all Amministrazione, all Istituto comprensivo o al CDD Centro diurno disabili di Rezzato. 8. Gli impianti dovranno restare aperti tutto l anno, ad eccezione: delle giornate festive dove non sono previste delle partite o gare, in un periodo estivo e in altre giornate da concordare con l Amministrazione. Gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell uso scolastico e sportivo degli impianti e potranno variare dalle ore 7,00 alle ore 24,00 di ogni giorno. Tali orari verranno concordati tra l Amministrazione e il Gestore sulla base degli usi e delle frequenze agli impianti. Art. 11 Tariffe di accesso e uso 1. Il Gestore provvede alla riscossione dei corrispettivi di accesso corrispondenti alle tariffe tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo. L Amministrazione ha individuato nelle associazioni sportive maggiormente radicate nel territorio, perché fondate e sviluppate nel tessuto cittadino da lungo tempo, i soggetti attuatori dei propri indirizzi in merito alle politiche in favore dello sport. Pertanto nei confronti di tali associazioni/società sportive, che accolgono numerosi giovani atleti residenti, sono da praticarsi tariffe agevolate. 2. Le tariffe orarie che il gestore dovrà praticare per l'utilizzo dell impianto sportivo a partire dall anno 2017 sono quelle stabilite dalla Delibera di Giunta comunale. Le tariffe orarie, al netto di IVA (se dovuta), sono da corrispondere al Gestore da parte delle Associazioni/Società sportive/privati utilizzatori dell Impianto sportivo. Le tariffe dovranno essere comprensive dell uso delle docce, degli spogliatoi, degli armadietti guardaroba e degli altri servizi comuni a disposizione dell utenza. 3. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un rendiconto contenente: - costi sostenuti per la manutenzione ordinaria effettuata; - numero di dipendenti, incaricati, volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione e relativi costi sostenuti (costo del personale); - utilizzazione degli impianti da parte degli utenti (calendario annuale di utilizzo e numero complessivo di ore utilizzate da ciascuna società/associazione sportiva) e relativi introiti (affitto campo); - numero di attività o manifestazioni svolte in proprio o da terzi e relativi introiti derivanti; La gestione e gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti per assistere a partite di calcio o altre manifestazioni, rimangono nella disponibilità delle società che organizzano i suddetti eventi. 11

12 Art. 12 Corrispettivo a base d asta e proventi 1. Per la gestione dell impianto l Amministrazione si impegna a versare al Gestore la somma risultante dall offerta a ribasso della base d asta di euro ,00 (centosessantottomila) più IVA dovuta per legge per il quadriennio , già compresa l eventuale rinnovo per ulteriori 4 anni fino al L offerta è quella presentata attraverso la Piattaforma Sintel, quale corrispettivo per l esercizio delle attività oggetto della presente convenzione. 2. L'erogazione del corrispettivo da parte dell'amministrazione al Gestore sarà effettuata annualmente dividendola equamente negli anni di durata della convenzione. La fattura potrà essere semestrale o annuale e sarà liquidata a seguito dell approvazione del bilancio annuale del Comune. 3. Il pagamento del corrispettivo avrà luogo a seguito di presentazione di fattura elettronica. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento e protocollo della stessa, previa verifica della regolarità del servizio pattuito, da parte del Responsabile del Settore che procederà alla successiva liquidazione. La fatturazione andrà inviata in forma elettronica (DM n. 55/2013, art. 25 del Dlgs n. 66/2014) e dovrà essere intestata a: COMUNE DI REZZATO Ufficio sport - Piazza Vantini, REZZATO (BS) - C.F.: Il codice univoco dell ufficio del Comune di Rezzato destinatario delle fatture elettroniche è GAXFVI. 4. Spettano al Gestore i proventi derivanti dall applicazione delle tariffe di cui al precedente articolo. Tali proventi sono funzionali anche alla realizzazione di specifici investimenti, nell ambito delle manutenzioni ordinarie, per il miglioramento strutturale e funzionale degli impianti e delle strutture ad essi correlate a servizio degli atleti fruitori e del pubblico. Art. 13 Garanzia definitiva Ai sensi dell art. 103 del DLgs 50/2016, a garanzia della corretta esecuzione della presente convenzione e del mantenimento in condizioni di integrità dell Impianto sportivo, delle attrezzature, impianti ed accessori, salvo il normale deperimento d uso, il Gestore prima della stipula del contratto, dovrà costituire, pena la risoluzione del contratto, una Garanzia definitiva pari al 10% dell importo contrattuale, a garanzia degli impegni assunti, con le modalità richieste dall'amministrazione. Per ribassi superiori al 10% del valore a base d asta si applicano le norme del succitato art La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa fideiussoria deve prevedere: a) espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, b) la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, secondo comma, del codice civile, c) la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Stazione appaltante (comma 4). La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell affidamento e l aggiudicazione dell appalto o concessione al concorrente che segue nella graduatoria. I beni mobili ed immobili oggetto della presente convenzione dovranno essere riconsegnati allo scadere della convenzione, nello stato in cui si trovavano all atto della consegna, salvo il normale deterioramento d uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall uso dovranno senz altro essere risarciti dal Gestore all Amministrazione, al quale è riservata la facoltà rivalersi sulla garanzia definitiva. Art. 14 Verbale di restituzione All atto della riconsegna all Amministrazione dell Impianto sportivo e dei beni mobili costituenti l impianto stesso oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Gestore ed in 12

13 contraddittorio con il responsabile del Comune processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. Art. 15 Pubblicità commerciale Il Gestore è autorizzato ad effettuare in forma visiva la pubblicità commerciale all interno dell impianto oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti. I proventi della pubblicità per tutta la durata della convenzione spettano al Gestore. Il Gestore può autorizzare a terzi l installazione temporanea di pubblicità relative ad eventi sportivi; Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali. L installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all autorizzazione dell Amministrazione. Le strutture pubblicitarie non devono in alcun modo limitare la visione da parte degli spettatori e/o atleti del terreno di gioco e della segnaletica di sicurezza o di servizio (uscite di sicurezza, indicazione defibrillatore, antincendio, servizi igienici, etc ). Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del Gestore l onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. Il Gestore è responsabile della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni possono derivare a terzi, sollevando l Amministrazione da ogni responsabilità. Art. 16 Cessione e subaffidamento E vietata la cessione non autorizzata di attività oggetto della presente convenzione. Nel rispetto dell art. 105 del DLgs. 50/2016, è ammesso previa specifica autorizzazione da parte del Amministrazione il subaffidamento di talune attività oggetto della presente convenzione, che richiedano capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali specifiche, a condizione che: a) Il Gestore provveda al deposito del contratto di subaffidamento presso l Amministrazione prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; b) che il subaffidatario sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l esecuzione dell attività oggetto del subaffidamento; c) che nei confronti del subaffidatario non sia stato emesso alcun provvedimento in applicazione dei motivi di esclusione previsti dall art 80 del DLgs. 50/2016. Art. 17 Risoluzione della convenzione Oltre alle cause di risoluzione di cui all art del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: a) sospensione non autorizzata delle attività per più di 3 giorni consecutivi o 8 giorni totali non consecutivi nel corso dell anno; b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato; e) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte dell Amministrazione; g) scioglimento o cessazione della società o Associazione sportiva; 13

14 h) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione; i) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; l) mancata prestazione e presentazione delle polizze di garanzia definitiva e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti. Art. 18 Penali 1. Oltre i casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l Amministrazione comminerà al Gestore il pagamento delle seguenti penali cumulabili: a) di 100,00 euro, per ogni giorno di mancata effettuazione delle attività; b) di 80,00 euro al giorno per la mancata apertura o anticipata chiusura in orario serale; c) di 30,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, anche informale, del responsabile dell Amministrazione nell esecuzione di intervento posto a carico dell Associazione ai sensi della presente convenzione; d) di 50,00 euro, per ogni infrazione all obbligo di adeguato riscaldamento dell aria e acqua negli spogliatoi e nei servizi igienici (salvo guasti non dipendenti dalla volontà del Gestore); e) di 100,00 euro, per ogni infrazione all obbligo di effettuare l accensione e spegnimento dell impianto luci (torri faro, spogliatoi, etc ) limitatamente al tempo necessario per l espletamento del servizio, come definito nell art. 6 comma 2 della presente convenzione; f) di 50,00 euro, per ogni evento denotante comportamento scorretto nei confronti degli utenti o degli ospiti; g) di 150,00 euro se le strutture pubblicitarie limitano la visione da parte degli spettatori e/o atleti del terreno di gioco e della segnaletica di sicurezza o di servizio come definito nell art. 14 della presente convenzione; h) di 150,00 euro se le uscite di sicurezza e ogni altro strumento atto alla sicurezza è reso inaccessibile, o ne viene limitata la funzionalità, con materiali od oggetti che ostacolo l uso; i) da 50,00 a 300,00 euro secondo la gravità dell infrazione, per ogni altra inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua decadenza; 2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell Amministrazione; 3. L Amministrazione ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, i lavori ordinari necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto Gestore, appositamente diffidato, non vi ottemperi nel termine assegnatogli; 4. E facoltà dell Amministrazione di valersi della garanzia definitiva ed assicurative di cui alla presente convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al Gestore e per il pagamento delle penali. Il Gestore dovrà reintegrare la garanzia definitiva. Art. 19 Recesso 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del DLgs. 159/2011, la stazione appaltante, ai sensi dell art. 109 del DLgs. 50/2016, può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti. 14

15 2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Gestore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. Art. 20 Foro competente Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Brescia Art. 21 Disposizioni finali Ai sensi dell art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro mediante corrispondenza secondo l uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. Tutte le spese contrattuali e spese di esecuzione del servizio e quant altro previsto nel presente capitolato ed allegati, tutto incluso e nulla escluso sono a carico del Gestore. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Gestore Il Legale rappresentante della Società/ Associazione sportiva.. (firma digitale art 23ter d.lgs. 82/2005 s.m.i.) Per l Amministrazione Il Responsabile del Servizio. (firma digitale art 23ter d.lgs. 82/2005 s.m.i.) 15

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