Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N Splafonamento IVA: regolarizzazione A cura di Gioacchino De Pasquale Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni intracomunitarie L importo entro il quale gli esportatori abituali possono effettuare acquisti senza addebito dell IVA viene denominato plafond. I soggetti, che nell anno solare precedente, ovvero negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d affari (senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni, di cui all art. 21, comma 6-bis, D.P.R. n. 633/72) possono acquistare beni e servizi senza IVA, cioè con l applicazione della non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72. Scopo delle disposizioni sugli acquisti in sospensione d imposta, è quello di evitare il formarsi di un eccessivo credito IVA, che finirebbe con il penalizzare, in modo particolare, le imprese con notevoli esportazioni/cessioni intracomunitarie e l Erario, che si troverebbe costretto a rimborsare ingenti crediti IVA. I fornitori di esportatori abituali o di operatori intracomunitari, emettendo fatture senza addebito d imposta, possono, a loro volta, trovarsi in notevole credito di IVA. Essi, tuttavia, non possono avvalersi delle medesime disposizioni previste per i propri clienti. Il recupero di tale credito può avvenire in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, oppure chiedendo il rimborso, ai sensi dell art. 30, D.P.R. n. 633/1972. Può accadere che gli acquisti effettuati senza pagamento dell IVA, superino il limite disponibile, costituito dal plafond. Tale fattispecie è anche chiamata splafonamento. Può essere regolarizzata in 3 modi: attraverso la variazione di sola IVA, l emissione di autofattura o in liquidazione IVA periodica. 1

2 Il plafond disponibile Il quadro VC della dichiarazione IVA annuale è dedicato agli esportatori abituali, soggetti che nell anno precedente o, nel caso di utilizzo del metodo mensile, nei dodici mesi precedenti, hanno: effettuato, fatturato e registrato più del 10% di operazioni in esportazione o altre operazioni assimilate. I dati richiesti nella compilazione del quadro VC sono quelli previsti dall art.10 del D.P.R. n.435/01. Già dal 2002 non è teoricamente più previsto l obbligo per gli esportatori abituali che si avvalgono del plafond di annotare mensilmente, in apposito prospetto nel registro IVA vendite (registro corrispettivi o registro delle dichiarazioni d intento), i dati relativi all andamento del plafond poiché tali dati vanno indicati nel citato quadro VC (C.M. n.6/02). Non va tuttavia dimenticato che, per espressa previsione dello stesso regolamento, gli esportatori abituali dovranno fornire agli organi dell'amministrazione, se ne faranno eventuale richiesta (fino al secondo mese precedente a quello della richiesta): l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie utilizzabili all'inizio di ciascun mese; l ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati in ciascun mese senza pagamento dell imposta. È bene, pertanto, che i vecchi prospetti, ancorché non necessariamente annotati nei registri, vengano comunque conservati. Nel quadro VC trovano collocazione le informazioni necessarie all Amministrazione Finanziaria al fine di verificare se il contribuente ha correttamente utilizzato il plafond spettante. Il quadro si compone di sei colonne nelle quali vanno indicati, per ciascun mese, nei righi da VC1 a VC12, i seguenti dati: colonna 1: ammontare del plafond utilizzato per acquisti in Italia e per acquisti intracomunitari; colonna 2: ammontare del plafond utilizzato per importazioni di beni; 2

3 Nelle ipotesi di trasferimento del beneficio di utilizzo del plafond, ad esempio affitto d azienda o cessione d azienda, le colonne 1 e 2, devono essere compilate dal soggetto subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto. colonna 3: volume d affari, suddiviso per ogni mese, relativo all anno d imposta 2015; A partire dall anno d imposta 2013 la colonna deve essere compilata indicando l ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall articolo 21, comma 6- bis. Tali operazioni, infatti, concorrono alla determinazione del volume d affari ma non devono essere considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale (art. 20, D.P.R. 633/1972). colonna 4: ammontare delle cessioni all esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente nello stesso periodo d imposta 2014; Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nell anno 2015 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo seguito mentre i dati di cui alle colonne 5 e 6 devono essere indicati solo dai contribuenti che nel corso dell anno 2015 hanno effettuato acquisti e importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni agevolate realizzate nei 12 mesi precedenti, e ciò anche ai fini del riscontro mensile della sussistenza, nel corso del 2014, dello status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese. colonna 5: volume d affari suddiviso per ogni mese dell anno 2014; colonna 6: ammontare delle cessioni all esportazione; operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc., effettuate mensilmente, sempre nell anno Nel rigo VC14 va indicata la disponibilità del plafond al 1 gennaio 2015 ovvero alla data del trasferimento del beneficio di utilizzo nelle ipotesi, ad esempio, di affitto o cessione d azienda. 3

4 Plafond disponibile al 1 Gennaio 2015 Tale ammontare ha una validità annuale per coloro che utilizzano il plafond solare, che ovviamente diminuisce con l effettuazione dei singoli acquisti nel corso dello stesso anno ed una validità per il solo mese di gennaio 2014 per i contribuenti che utilizzano il plafond mensile, atteso il particolare calcolo che tale metodologia comporta. Creazione plafond disponibile L ammontare del plafond dipende dall ammontare complessivo delle operazioni non imponibili registrate: nell anno solare precedente (plafond fisso); o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile). Il riferimento alle operazioni registrate, al fine di individuare le operazioni che concorrono a formare il plafond, è lo stesso utilizzato anche per qualificare l operatore come esportatore abituale. Il comma 2, art. 2, L. n. 28/1997 ha, infatti, fatto coincidere le due regole. Ne consegue che, ai fini della determinazione del plafond, vanno prese in considerazione anche le fatture di acconto, che pur non essendo ancora esportazioni, sono comunque operazioni registrate. Ai fini della costituzione del plafond e dei benefici fiscali dati dagli acquisti in sospensione d imposta, nell ipotesi di esportazione, è comunque necessario comprovare con idonea documentazione l effettività dell operazione e l uscita dei beni dal territorio dell Unione Europea. Infatti, in mancanza di tale prova, gli importi delle operazioni, riducono del corrispondente ammontare la disponibilità del plafond. 4

5 Utilizzo del plafond L acquisto in sospensione d imposta incide sul plafond non con riferimento al momento di registrazione della fattura o bolletta doganale, ma secondo le ordinarie regole, previste dal D.P.R. n. 633/1972, che individuano, come di seguito, il momento impositivo dell operazione: acquisti di beni - consegna o spedizione (art. 6, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); acquisti di servizi - pagamento del corrispettivo (art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972); importazioni - data di accettazione della bolletta doganale (art. 36, comma 2, D.P.R. n. 43/1973); acquisti intracomunitari - data dell inizio del trasporto o spedizione dei beni all acquirente (art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993). Di conseguenza, nell utilizzo del plafond vanno considerati anche gli acquisti: per i quali non è ancora pervenuta la fattura di acquisto; per i quali il cedente emette fattura differita, tenendo conto della data di emissione del documento di trasporto. Splafonamento e regolarizzazione Può accadere che gli acquisti effettuati senza pagamento dell IVA, superino il limite disponibile, costituito dal plafond. Tale fattispecie è anche chiamata splafonamento. Lo splafonamento è sanzionato dall art. 7, co. 4, D.Lgs.471/1997. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 (DAL 100 AL 200% DELL IMPOSTA EVASA) chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 5

6 In base alla citata disposizione normativa, lo splafonamento è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell imposta evasa. Se lo sconfinamento dipende da mancata esportazione da parte del cessionario o del commissionario entro i 90 giorni dall acquisto, secondo le disposizioni di legge, la sanzione è ridotta alla metà, mentre non è applicata se l imposta viene versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l esportazione, previa regolarizzazione della fattura. La regolarizzazione Il contribuente può regolarizzare la propria posizione, secondo le modalità descritte dalla Circolare dell Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 50 (e dalla Circolare n. 12/2010, punto 3.7) e cioè: 1. richiedendo al cedente o prestatore, di effettuare la variazione in aumento dell Iva non addebitata in fattura. È a carico dell acquirente l obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni. Qualora la violazione non sia stata ancora constatata o accertata, il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all art. 13, D.Lgs. n. 472/1997; 2. emettendo un autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ogni fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l ammontare eccedente il plafond e l imposta che avrebbe dovuto essere applicata. L esportatore deve, quindi: provvedere al versamento dell imposta oltre agli interessi e alle sanzioni nella misura ridotta, ai sensi dell art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, utilizzando il Mod. F24, indicando per l imposta, il codice tributo del periodo in cui erroneamente è stato effettuato l acquisto eccedente il plafond senza applicazione dell IVA (ad esempio per mese di settembre si indica 6009), per interessi, il codice tributo 1991 Interessi su ravvedimento IVA - Art. 13 D.Lgs. n. 472/1997, Ris. n. 109/E del 22/05/2007 e infine, per le sanzioni, il codice tributo 8904 Sanzione pecuniaria IVA ravvedimento operoso ; annotare l autofattura nel registro degli acquisti; presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate; 3. in sede di liquidazione periodica, contabilizzando la maggiore imposta derivante dall autofattura emessa e gli interessi dell IVA a debito. L esportatore dovrà comunque: effettuare il versamento della sanzione ridotta; annotare l autofattura nel registro degli acquisti; presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio delle Entrate. 6

7 È opportuno, infine, che l esportatore comunichi ai propri fornitori che gli eventuali successivi acquisti dovranno essere assoggettati ad IVA. In assenza di regolarizzazione spontanea, l'ufficio potrebbe recuperare l'imposta attraverso la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione. La detrazione dell imposta A prescindere dalla modalità con la quale avviene la regolarizzazione, il contribuente può detrarre le somme corrisposte, anche se la regolarizzazione avviene in conseguenza di provvedimento impositivo. Nel punto 3.3. della C.M. 35/E/2013, l Amministrazione Finanziaria ha chiarito che all esportatore abituale cui sia stata contestata l effettuazione di acquisti senza pagamento dell imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell articolo 8, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, oltre il limite del plafond disponibile, possa a seguito del pagamento dell IVA accertata, esercitare il diritto alla detrazione. Inoltre, la tutela del principio di neutralità del tributo impone che la facoltà di detrarre l IVA pagata in sede di accertamento, sia riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, in deroga alle comuni regole di funzionamento del tributo, sia debitore d imposta il cessionario/committente in luogo del cedente/prestatore. L esportatore abituale cui sia stato contestato lo splafonamento potrà esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il medesimo ha provveduto al pagamento dell imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. - Riproduzione riservata - 7

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