Anno 2016 N.RF035 PLAFOND - COMPILAZIONE DEL QUADRO VI E VC

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1 Anno 2016 N.RF035 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 10 OGGETTO PLAFOND - COMPILAZIONE DEL QUADRO VI E VC RIFERIMENTI ISTRUZIONI MODELLO IVA 2016; Dlgs.175/2014; PROVV. ENTRATE 12/12/2014 CIRCOLARE DEL 16/02/2016 Sintesi: a decorrere dal 12/02/2015 gli obblighi connessi all utilizzo delle dichiarazioni d intento è stato posto a carico dell esportatore abituale, al quale spetta di comunicare: - telematicamente all Agenzia Entrate: i dati delle dichiarazioni d intento emesse - al fornitore/dogana: la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa. Per contro, il fornitore può effettuare cessioni/prestazioni senza applicazione dell IVA solo dopo aver ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica, nonché aver riscontrato, sul sito dell Agenzia, l avvenuta presentazione da parte dell esportatore abituale. Ai fini della dichiarazione annuale Iva: il fornitore: è tenuto a riepilogare i dati delle dichiarazioni d intento ricevute; a tal fine è stato introdotto il nuovo quadro VI, destinato all indicazione della partita IVA dell esportatore e del numero di protocollo telematico/progressivo della dichiarazione d intento ricevute; l esportatore abituale: deve compilare l apposito quadro VC della dichiarazione, destinato a riepilogare le informazioni rilevanti ai fini della verifica sia dello status di esportatore abituale (soggetto che ha posto in essere esportazioni per più del 10% del volume d affari) che del plafond (maturato ed utilizzato); tale quadro non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno. Con il DLgs.175/2014 (che ha modificato l art. 1 c. 1 lett. c) DL 746/83), a decorrere dal 2015 gli adempimenti in materia di dichiarazioni d intento sono stati ribaltati in capo all esportatore abituale. Tale modifica normativa esplica i suoi effetti, dal punto di vista dichiarativo, con l introduzione del nuovo quadro VI, la cui compilazione necessita particolare attenzione in relazione alle dichiarazioni d intento ricevute nel cd. periodo transitorio, dal 01/01/2015 all 11/02/2015. DICHIARAZIONI D INTENTO - DISPOSIZIONI GENERALI Come noto, per effetto del DLgs.175/2014, ricade sull esportatore abituale l obbligo di comunicare al Fisco le dichiarazioni d intento emesse; in particolare: ESPORTATORE ABITUALE FORNITORE trasmette telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento emesse invia al fornitore/dogana la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. può effettuare la cessione/prestazione senza applicazione dell IVA solo dopo: - aver ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica consegnategli dall esportatore abituale - aver effettuato il riscontro telematico dell avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia da parte dell esportatore abituale DECORRENZA: detti adempimenti sono applicabili dalle operazioni effettuate dal 01/01/2015. Tuttavia, l Agenzia (provv.12/12/2014) ha previsto un periodo transitorio fino all 11/02/2015 e, pertanto, le nuove modalità sono obbligatorie a decorrere dal 12/02/2015.

2 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 2 / 10 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE D INTENTO La dichiarazione d intento può essere emessa dall esportatore abituale: per ogni singola operazione (ossia ordine di acquisto o bolletta d importazione) per gli acquisti effettuati dalla data della richiesta fino ad una specifica data (che non può mai, comunque, essere successiva al 31 dicembre dell anno di riferimento) con riferimento ad un determinato importo massimo. Al riguardo va precisato che: ogni operatore deve comunicare al fornitore (o alla dogana in caso di importazione), prima dell effettuazione delle operazioni, la volontà di acquistare beni e/o prestazioni di servizi in a) sospensione d imposta compilando e consegnando la cd. dichiarazione di intento ; questa dichiarazione ha validità per l anno solare di riferimento b) la dichiarazione d intento si considera presentata nel giorno in cui l Agenzia riceve i dati se il fornitore non ha ancora ricevuto la dichiarazione d intento, egli è tenuto a emettere la fattura con c) Iva e, a sua volta, il cessionario/committente ha diritto a esercitare la detrazione (CM 8/2009). OBBLIGHI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI Gli esportatori abituali sono tenuti a: trasmettere telematicamente alle Entrate i dati delle dichiarazioni d intento emesse, mediante l'apposito software messo a disposizione sul sito dell'agenzia delle Entrate; inviare o consegnare la dichiarazione di intento al proprio fornitore, unitamente alla ricevuta telematica rilasciata dall'agenzia delle Entrate a seguito della trasmissione della dichiarazione. La dichiarazione d intento: deve rispettare la protocollazione dell anno di riferimento del plafond anche se emessa alla fin dell anno precedente (RM n /1985 e CM 8/D/2003): Data di emissione Periodo di validità PROTOCOLLO il 15/12/2015 operazioni da eseguire entro il 31/12/2015 xxx/2015 il 20/12/2015 per le operazioni dal 01/01 al 31/12/2016 gen-16 il 2/01/2016 per le operazioni dal 2/01/2016 al 31/12/2016 xxx/2016 va annotata nell apposito registro entro 15 giorni dall emissione. OBBLIGHI DEL FORNITORE I fornitori di esportatori abituali, possono effettuare cessioni/prestazioni senza IVA, solo dopo aver: a) b) ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta di presentazione all Agenzia delle Entrate, consegnategli dall esportatore abituale verificato l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni di intento alle Entrate da parte dell esportatore abituale; verifica che avviene, telematicamente, con le modalità previste dall'agenzia RISCONTRO TELEMATICO I fornitori riscontrano telematicamente l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni di intento da parte degli esportatori abituali secondo le seguenti 2 modalità (CM 31/2014): sul sito Internet delle Entrate, mediante un'apposita funzione a libero accesso accedendo al proprio cassetto fiscale, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel/Fisconline

3 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 3 / 10 RISCONTRO TELEMATICO: la verifica della presentazione della dichiarazione d intento avviene nell apposita sezione nel sito web dell'agenzia, inserendo: - numero di protocollo di invio telematico, numero progressivo attribuito dall esportatore e anno di riferimento - il codice fiscale del dichiarante. DICHIARAZIONE IVA ANNUALE I fornitori degli esportatori abituali sono poi tenuti a riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati delle dichiarazioni d intento ricevute. Dal punto di vista dichiarativo, quindi, il nuovo modello Iva ha introdotto il quadro VI, nel quale devono proprio essere indicate tali informazioni relative all esportatore abituale e alla dichiarazione d intento. REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO Restano fermi in capo ai fornitori: la tenuta e l'aggiornamento del registro delle dichiarazioni di intento ricevute (art. 39 Dpr 633/72) l indicazione nell ambito delle fatture emesse: - del regime di non imponibilità IVA - gli estremi della relativa dichiarazione d intento. Il fornitore deve attribuire una propria numerazione che inizia ogni anno con riferimento all anno del plafond; pertanto le dichiarazioni ricevute: a) nel mese di dicembre 2015 e riferite ad operazioni del 2016: vanno protocollate con la nuova numerazione 2016 non vanno inserite nel quadro VI del mod. Iva 2016 (andranno indicate nel mod. Iva 2017) b) nel mese di dicembre 2014 e riferite ad operazioni del 2015: sono state protocollate con la numerazione 2015 vanno indicate nel quadro VI del mod. Iva DICHIARAZIONI PRESENTATE IN DOGANA Dal 25/05/2015 (chiarimenti della RM 38/2015) gli esportatori abituali possono presentare in Dogana: anche un unica dichiarazione d intento relativa a più importazioni comunicando l importo del plafond che intendono utilizzare per la specifica importazione.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 4 / 10 DECORRENZA Il Provv. n /2014 ha previsto un periodo transitorio; per le dichiarazioni consegnate/inviate secondo le vecchie modalità con effetto: fino all 11/02/2015: permetteva di effettuare la trasmissione telematica con le vecchie modalità con effetti successivi all11/02/2015: l esportatore doveva procedere secondo le nuove modalità. DICHIARAZIONI DI INTENTI E REGIME SANZIONATORIO VIOLAZIONI DEL FORNITORE Laddove il fornitore effettui operazioni non imponibili IVA prima di aver: ricevuto la dichiarazione di intento dall'esportatore abituale; verificato l'invio della dichiarazione di intento all'agenzia da parte dell'esportatore abituale è punito con una sanzione da. 250 ad (per effetto del DLgs.158/2015, in luogo di quella proporzionale dal 100% al 200%, se l'eventuale atto ricevuto non è divenuto definitivo). VIOLAZIONI DELL'ESPORTATORE ABITUALE È punito con la sanzione (art. 7 c. 4 D.Lgs.471/97): dal 100% al 200% dell'imposta chi, in mancanza dei presupposti richiesti, dichiara al fornitore/dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o importare merci e servizi senza applicazione dell'iva, o ne fruisce oltre il limite consentito. Della sanzione (e dell'imposta) risponde solo il cessionario (esportatore abituale), in quanto non è onere del cedente verificare l'attendibilità della dichiarazione d'intenti. LA COMPILAZIONE DEL NUOVO QUADRO VI L art.1 c.1 lett. c) del DL. 746/1983 (come mod. dall art. 20 DLgs.175/2014) prevede che debbano essere riepilogati nella dichiarazione annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute. Pertanto, i fornitori degli esportatori abituali indicano i dati delle dichiarazioni d intento relative all anno 2015, nel nuovo quadro VI del modello Iva DATI RELATIVI AL CESSIONARIO O COMMITTENTE Nei righi da VI1 a VI6 sono richiesti i seguenti dati: Numero partita IVA dell esportatore abituale N. protocollo attribuito dalle Entrate alla dichiarazione d intento trasmessa in via telematica dall esportatore abituale In mancanza : va indicato il n progressivo assegnato dall esportatore Operazioni straordinarie: vanno adottate le medesime modalità di compilazione

5 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 5 / 10 Ove i righi non fossero sufficienti, vanno utilizzati altri quadri VI indicando il relativo numero nel campo Mod. N. (senza che sia modificato il numero dei moduli da indicare sul frontespizio). Nel quadro VI del mod. IVA 2016 non vanno ricomprese le dichiarazioni d intento ricevute entro la fine del 2015 relative ad operazioni da effettuare nel 2016 (saranno riportate nel mod. IVA 2017). La Roma sas ha ricevuto le seguenti dichiarazioni d intento: Esempio2 fino all 11/02/2015 dal 12/02/2015 n. 20 attribuito dall esportatore abituale Alfa (P. Iva ) n. 10 attribuito dall esportatore abituale Beta (P. Iva ) n.14 attribuito dall esportatore abituale Rossi (P. Iva , protocollo telematico ) n.18 attribuito dall esportatore abituale Verde (P. Iva , protocollo telematico ) Nel quadro VI per le dichiarazioni d intento ricevute fino al 12/02/2015 va riportato il relativo numero progressivo mentre per quelle ricevute dopo tale data dovrà essere indicato il relativo numero protocollo di invio telematico. Il quadro va così compilato: Può non essere compilato in quanto è fornito il protocollo d invio L ammontare delle fatture emesse senza IVA a seguito del ricevimento delle dichiarazioni d intento va riportato nel quadro VE a rigo VE Esempio2 La Caio srl, esportatrice abituale, ha inviato dichiarazione di intento alla Verdi sas indicando la volontà di effettuare acquisti senza IVA dal 1/03/2015 al 31/12/2015. Successivamente, la Srl - ha trasmesso telematicamente la dichiarazione d intento - ha inviato alla Verdi la medesima dichiarazione d intento e la relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall Agenzia Entrate. La Sas, riscontrato l invio telematico sul sito dell Agenzia, ha effettuato nel corso del 2015 una cessione senza IVA per un importo pari ad In sede di dichiarazione IVA 2016, la Verdi sas indica: l importo relativo alla cessione nel rigo VE31: 5.000

6 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 6 / 10 nel quadro VI i dati della Caio Srl: IL QUADRO VC PER GLI ESPORTATORI ABITUALI Gli esportatori abituali compilano l apposito quadro VC al fine di comunicare i dati: a) rilevanti ai fini della verifica dello status di esportatore abituale b) relativi al plafond maturazione ed utilizzo. DETERMINAZIONE E UTILIZZO DEL PLAFOND Per esportatori abituali si intendono i contribuenti che: - nell anno solare precedente (plafond fisso) - oppure negli ultimi 12 mesi (plafond mobile) hanno registrato esportazioni/operazioni assimilate superiori al 10% del volume d affari. Note: il metodo adottato ha valore per l'intero anno solare e la sua gestione deve avvenire su base annua. Per la formazione del plafond: a) le cessioni/operazioni assimilate concorrono in base al principio della registrazione, considerando anche gli acconti e le fatture anticipate b) per le esportazioni l effettiva uscita dei beni dall UE va effettuata tramite documentazione doganale; per le cessioni intraue va provato il trasporto/consegna in altro paese UE (tramite CMR o altro). OPERAZIONI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL PLAFOND Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) Art. 8 lett. a) Dpr 633/72 Cessioni di beni effettuate a soggetti non residenti che provvedono all' esportazione Art. 8 lett. b) Dpr 633/72 entro 90 giorni dalla consegna Cessioni di beni prelevati da un deposito IVA, con trasporto/spedizione fuori dall UE Art. 50-bis c. 4 DL 331/93 Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione Art. 8-bis c. 1 DPR 633/72 Servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali Art. 9 c. 1 DPR 633/72 Cessioni e prestazioni a residenti a S. Marino e nella Città del Vaticano Art. 71 c. 1 DPR 633/72 Altre operazioni non imponibili Art. 72 DPR 633/72 Cessioni intra-ue di beni (comprese operazioni triangolari) Art. 41 DL 331/93 Cessioni intra-ue di oro industriale ed argento puro Art. 41 DL 331/93 Triangolazioni UE promosse da soggetti passivi di altro Stato UE Art. 41 DL 331/93 Esempio: IT vende a FR ma, su incarico di quest ultima, consegna a DE Triangolazioni UE promosse da soggetti passivi nazionali Art. 41 DL 331/93 Esempio: DE vende a IT ma consegna a FR su incarico della ditta italiana Triangolazioni nazionali (Esempio: IT1 cede beni ad IT2, con consegna ad operatore UE) Art. 58 c. 1 DL 331/93 Cessioni intraue di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto/spedizione in altro Art. 50-bis c. 4 lett. f) DL paese UE 331/93 Margini delle operazioni non imponibili riguardanti i beni usati Art. 37 c. 1 DL n. 41/95 Cessioni/prestazioni ad esportatori abituali: non concorrono alla formazione del plafond, concorrendo solo tra le operazioni che danno diritto al rimborso/compensazione infrannuale.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 7 / 10 METODI DI CALCOLO DEL PLAFOND Come anticipato gli acquisti/importazioni senza IVA possono essere effettuati nel limite del plafond disponibile che può essere determinato utilizzando uno dei 2 metodi di seguito specificati. Fisso (o solare) Mobile (o mensile) operazioni registrate nell anno solare precedente (per il plafond 2016 va fatto riferimento alle operazioni registrate nel 2015) Operazioni registrate nei 12 mesi precedenti (più di 12 mesi dall inizio dell attività) All inizio di ogni mese, va verificato: che le operazioni che concorrono alla formazione del plafond, registrate nei 12 mesi precedenti, superino il 10% del volume d affari riferito al medesimo periodo; l ammontare del plafond a disposizione (differenza tra esportazioni registrate nei 12 mesi precedenti e acquisti senza IVA effettuati nello stesso periodo). Nota: si rammenta che non è consentito in corso d anno passare da un metodo a un altro (RM n /86). È possibile, invece, cambiare metodo da un anno solare all altro purché si operi in tal senso fin dall inizio dell anno (si noti, al riguardo, che, dal 2015, la nuova comunicazione delle dichiarazioni d intento, al quadro A, chiede già l indicazione preventiva del metodo scelto per il calcolo del plafond). UTILIZZO DEL PLAFOND Il meccanismo del plafond è utilizzabile per effettuare, senza IVA, acquisti o importazioni di: beni di qualsiasi natura, esclusi fabbricati e aree fabbricabili (anche acquisiti in leasing o appalto) servizi di qualsiasi natura, anche se non inerenti l attività di esportazione. Il plafond non può essere utilizzato per gli acquisti con IVA indetraibile/parzialmente detraibile; in quest'ultimo caso il plafond va utilizzato limitatamente alla quota di IVA detraibile. PRO RATA: i contribuenti che si avvalgono del pro rata di detrazione (art. 19-bis, DPR 633/72) hanno l'obbligo "di decurtare del corrispondente ammontare la parte di plafond utilizzabile" (C.M.145/98) UTILIZZO: il plafond è utilizzato tenendo presente il momento di effettuazione dell operazione. Operazione Momento di utilizzo Acquisto di beni consegna o spedizione (art. 6, c. 1 DPR 633/72) Acquisto di servizi pagamento del corrispettivo (art. 6 c. 3, DPR 633/72) Importazione accettazione della bolletta doganale (art. 36, c. 2, DPR 43/73) Acquisto intra-ue inizio del trasporto / spedizione (art. 39, c. 1, DL 331/93) Di conseguenza, nell utilizzo del plafond vanno considerati anche gli acquisti per i quali: non è ancora pervenuta la fattura di acquisto; il cedente emette fattura differita, tenendo conto della data del documento di trasporto Nota: ai fini del calcolo del plafond, il totale del rigo VE30 và depurato degli importi delle seguenti operazioni: - esportazioni gratuite di beni oggetto dell attività (a prescindere dal valore) o di beni non oggetto dell attività di costo unitario >.50 (per quanto vadano fatturate come operazioni non imponibili ex art. 8 Dpr 633/72, sono operazioni prive di corrispettivo e, quindi, non creano plafond) - variazioni in diminuzione non documentate ai fini Iva riguardanti operazioni che concorrono al plafond.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 8 / 10 SUPERAMENTO DEL PLAFOND ASPETTI SANZIONATORI Può accadere che gli acquisti effettuati senza IVA, da fornitori ai quali è stata regolarmente inviata la dichiarazione d intento, superino il limite disponibile, costituito dal plafond. Lo splafonamento è punito con una sanzione: dal 100% al 200% dell imposta evasa (art. 7 c.4 DLgs.471/97) Cessione a importatore estero: in caso di mancata esportazione da parte dell acquirente, la sanzione: in generale, è ridotta al 50% non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione (90 gg), previa regolarizzazione della fattura. L esportatore abituale può regolarizzare la propria posizione, secondo 3 procedure alternative: 1) 2) 3) richiedendo al cedente/prestatore di effettuare una variazione in aumento dell IVA non addebitata in fattura (nota di addebito dell IVA emessa dal fornitore). È a carico dell acquirente l obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni. emettendo un autofattura, in duplice esemplare, contenente gli estremi identificativi di ogni fornitore, il numero progressivo di protocollo delle fatture ricevute, l ammontare eccedente il plafond e l imposta che avrebbe dovuto essere applicata. L esportatore deve, quindi: versare imposta + interessi + sanzione in misura ridotta annotare l autofattura nel registro degli acquisti presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio locale dell Agenzia delle Entrate. Come precisato dalla CM 50/2002 e confermato dalla CM 12/2010, la regolarizzazione dello splafonamento va evidenziata nella dichiarazione IVA nel seguente modo: - l imposta regolarizzata va indicata a rigo VE24 come variazione in aumento dell IVA a debito; - il versamento dell imposta va indicato a rigo VL29, campo 1; - l autofattura (imponibile e imposta) va riportata nel quadro VF. Di conseguenza, la fattura del fornitore (o la bolla doganale) emessa come non imponibile non va indicata nel rigo VF12; in sede di liquidazione periodica, contabilizzando la maggiore imposta derivante dall autofattura emessa e gli interessi dell IVA a debito. L esportatore dovrà comunque: effettuare il versamento della sanzione ridotta annotare l autofattura nel registro degli acquisti presentare un esemplare dell autofattura all Ufficio delle Entrate. RAVVEDIMENTO: la violazione può essere sanata mediante ravvedimento. In tal caso sanzione applicabile è pari a: SANZIONE REGOLARIZZAZIONE 11,1111% (1/9 del minimo) entro 90 giorni successivi alla commissione della violazione 12,5% (1/8 del minimo) 14,2857% (1/7 del minimo) 16,6667% (1/6 del minimo) 20% (1/5 del minimo) dopo la consegna del PVC entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale la violazione è stata commessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione

9 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 9 / 10 LA COMPILAZIONE DEL QUADRO VC Utilizzi In base al momento di effettuazione degli acquisti o importazioni. Il totale potrebbe divergere da quanto indicato in VF12 Col: 3 e 4: vanno compilate dai contribuenti che hanno utilizzato nel 2015 il plafond, indipendentemente dal metodo utilizzato Col. 5 e 6: i dati vanno indicati dai contribuenti che nel 2015 hanno effettuato acquisti/importazioni con utilizzo di un plafond rapportato alle operazioni realizzate nei 12 mesi precedenti Indicare il metodo adottato nel 2015 per determinazione plafond plafond disponibile al 01/01/2015 ACQUISTI/IMPORTAZIONI SENZA IVA Per ciascun mese, nei righi da VC1 a VC12,occorre riportare: Col. 1 e 2 3 e 4 5 e 6 INDICAZIONE gli importi mensili del plafond utilizzato per acquisti all interno dello Stato e/o intra-ue (colonna 1) e per le importazioni di beni (colonna 2). Momento utilizzo plafond: non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi. Trasferimento utilizzo plafond: nel caso dell affitto d azienda o cessione d azienda, le colonne 1 e 2 vanno compilate dal soggetto subentrante a partire dalla data di utilizzo del plafond ricevuto. il volume d affari 2015, suddiviso per ogni mese, relativo all anno d imposta 2015 (colonna 3); si evidenzia che la col.3 va compilata indicando l ammontare mensile delle operazioni effettuate con esclusione di quelle individuate dall art. 21, co.6-bis. Tali operazioni, infatti, concorrono al volume d affari ma non vanno considerate ai fini della verifica dello status di esportatore abituale. Inoltre, nel volume di affari rientrano l ammontare mensile delle operazioni rilevanti ex artt. da 7 a 7-septies. ammontare mensile delle esportazioni, cessioni intra-ue, operazioni assimilate, servizi internazionali, prestazioni di servizi intracomunitari, ecc. (colonna 4). Le colonne 3 e 4 devono essere compilate da tutti i contribuenti che hanno utilizzato nel 2015 il plafond, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato (annuale o mensile).. il volume d affari 2014, suddiviso per ogni mese; vanno escluse le operazioni di cui all art. 21, c. 6-bis in quanto non considerate per la verifica dello status di esportatore abituale (col. 5) l ammontare delle cessioni all esportazione e operazioni assimilate, dei servizi internazionali, delle cessioni intracomunitarie, ecc., sempre effettuate nel Dette colonne vanno compilate dai soggetti che nel 2015 hanno utilizzato il plafond mensile, al fine di verificare lo status di esportatore agevolato, nonché della disponibilità del plafond in ciascun mese.

10 Redazione Fiscale Info Fisco 035/2016 Pag. 10 / 10 PLAFOND DISPONIBILE AL 01/01/2015 METODO ADOTTATO Il tipo di metodo utilizzato dal contribuente per la determinazione del plafond per il 2015 dev essere specificato barrando una delle caselle 2 (solare) o 3 (mensile) di cui al rigo VC14. Nel rigo va indicato il plafond disponibile al 01/01/2015 (campo 1) ovvero alla data del trasferimento del beneficio di utilizzo nell ipotesi, ad esempio, di affitto o cessione d azienda. Nota: per il soggetto che utilizza: il metodo solare : tale importo ha una validità annuale e rappresenta l ammontare che può essere complessivamente utilizzato nel periodo di riferimento il metodo mensile : la validità è limitata al solo mese di gennaio Infatti, ai fini della determinazione del plafond spettante per il mese successivo (febbraio) è necessario ridurre tale ammontare delle esportazioni effettuate il dodicesimo mese precedente e degli utilizzi dello stesso nel mese di gennaio ed aumentarlo delle esportazioni registrate in tale ultimo mese. La Rossi Srl ha registrato, nel 2014, esportazioni ed assimilati per un ammontare pari a , realizzando un volume d affari di Esempio3 Godendo dello status di esportatore abituare ( / =19%) e disponendo, per il 2015, di un plafond di , nel corso di tale anno ha effettuato acquisti in sospensione d imposta per un importo complessivo di ( ). Nel 2015 sono state registrate esportazioni per un importo complessivo pari a Il volume d affari realizzato ammonta a X Nel 2015 il plafond non è stato utilizzato per ( ). Tale importo residuo non può comunque essere riportato al Al fine di poter acquistare e/o importare senza applicazione dell imposta anche nel 2016, è necessario verificare la sussistenza della condizione di esportatore abituale. Poiché le esportazioni registrate nel 2015 sono state superiori al 10% del volume d affari realizzato, il soggetto potrà effettuare, anche nel 2016, acquisti e importazioni senza IVA. Il plafond disponibile risulterà pari a , corrispondente all ammontare delle esportazioni registrate nel 2015.

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