Arch. Francesco Ranalli Appunti: I SISTEMI DI PUBLICITA IMMOBILIARE Università degli Studi G. d Annunzio Dipartimento di Architettura

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Arch. Francesco Ranalli Appunti: I SISTEMI DI PUBLICITA IMMOBILIARE Università degli Studi G. d Annunzio Dipartimento di Architettura"

Transcript

1 1 I sistemi di pubblicità immobiliare II sistema latino di pubblicità immobiliare, cosiddetto della trascrizione, consente di rendere noti ai terzi gli atti di trasferimento e di costituzione di diritti reali sugli immobili, al fine della loro opponibilità. L'istituto della trascrizione rappresenta una forma di pubblicità dichiarativa, che presuppone l'esistenza di un titolo da rendere pubblico, senza sanarne gli eventuali vizi. Si tratta di un sistema su base personale, facente capo ai soggetti che hanno referenziato diritti reali su immobili. Tale forma di pubblicità non si concreta in un obbligo dal punto di vista sostanziale, ma in un onere, il cui adempimento consente di conseguire determinati effetti e di dirimere i conflitti fra più acquirenti di un bene da uno stesso venditore. La richiesta di trascrizione viene invece qualificata come obbligo dal punto di vista fiscale, obbligo per la cui inosservanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa. Viene qualificato altresì come obbligo, per il notaio o il pubblico ufficiale rogante o autenticante, il dovere di curare l'esecuzione della trascrizione nel più breve tempo possibile, obbligo cui è connesso l'eventuale risarcimento del danno in caso di ritardo. A tale forma di pubblicità dichiarativa si affianca una forma di pubblicità costitutiva, l'iscrizione, volta a consentire, sulla base di un titolo idoneo, l'iscrizione di un'ipoteca. Nel sistema tedesco il trasferimento della proprietà di un bene immobile si realizza con la stipulazione di un titolo idoneo e la sua iscrizione nel libro fondiario. Tale particolare modo di acquisto (modus adquirendi), svolge una funzione costitutiva dei diritti reali negoziati che solo a seguito della iscrizione, possono considerarsi esistenti. II rigore formale del sistema è garantito da un giudice fondiario. Questi controlla la legalità dell'iscrizione, l'iscrivibilità del diritto, la capacità delle parti e la continuità delle iscrizioni. Particolare interesse assume l'istituto della prenotazione. Colui che ha stipulato un contratto d'acquisto, può tutelare il proprio credito all'alienazione, ottenendo l'assenso del venditore ad iscrivere la prenotazione. Altro istituto tipico del sistema tedesco è il debito fondiario, che consente allo stesso proprietario di iscrivere debiti a suo nome sul proprio immobile. Soggetto passivo del debito fondiario non è il proprietario dell'immobile, ma l'immobile stesso. Il sistema tedesco realizza un vero e proprio "Stato Civile degli immobili". Il sistema austriaco dell'intavolazione, al pari di quello tedesco, conserva la distinzione fra titolo e modo d'acquisto (titulus e modus adquirendi) ed ha natura costitutiva. Per l'acquisto di un diritto reale su un immobile, oltre ad un titolo idoneo, occorre l'iscrizione nel libro fondiario. Per ottenere l'intavolazione la parte presenta al giudice tavolare l'atto autentico e la domanda di iscrizione. Il giudice tavolare, esaminata la validità formale e sostanziale del titolo, la regolarità della domanda, la capacità delle parti, la continuità rispetto alla precedente iscrizione, ordina l'esecuzione dell'iscrizione, che viene notificata agli interessati per eventuali impugnazioni. L'intavolazione però risente dei vizi del contratto e delle vicende giuridiche sostanziali. Per estinguere o limitare diritti reali è prevista analoga, contraria procedura: l'estavolazione.

2 2 Altri importanti istituti del sistema austriaco sono: la prenotazione, iscrizione anticipata, condizionata al verificarsi di requisiti o elementi mancanti, e l'annotazione, mediante la quale si rendono pubbliche quelle situazioni soggettive (quali ad esempio l'età, l'interdizione) ed oggettive (quali ad esempio il sequestro immobiliare), che condizionano il diritto di disporre. Il sistema tavolare italiano, è attualmente in vigore, per effetto del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nelle nostre province ex austro-ungariche. In tale sistema, il titolo recante trasferimento o costituzione di diritti reali produce effetti obbligatori, mentre l'iscrizione nel libro fondiario rappresenta il modo d'acquisto, il momento costitutivo, che determina l'effetto traslativo del diritto reale. L'intavolazione però, non svolge un'azione sanante degli eventuali vizi dell'atto. II conflitto fra più acquirenti dello stesso bene è risolto, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'iscrivente, a favore del soggetto che per primo ha intavolato il bene. La procedura di intavolazione viene inquadrata nell'ambito della volontaria giurisdizione. Il giudice tavolare decide, senza sentire le parti, con decreto non modificabile nè revocabile. Il sistema di pubblicità immobiliare vigente Principi generali La trascrizione è stata qualificata come lo strumento per realizzare la pubblicità dei negozi riferiti ad immobili. Per comprendere quest'affermazione occorre soffermarsi su alcuni principi generali contenuti in questi articoli del codice civile: Articolo 1376: "Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di proprietà... ovvero il trasferimento di altro diritto, la proprietà o il diritto si trasferiscono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato" (principio del consenso). Articolo 1350: "Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili...". Articolo 1321: "II contratto è l'accordo di due o più parti per costituire modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". Se Tizio vende a Caio un immobile con accordo scritto, il bene - tra le parti - si intende trasferito da Tizio a Caio. Ma che cosa succede se Tizio successivamente cede lo stesso bene a Sempronio? Dovrebbe essere preferito Caio, dal momento che Tizio, al momento della seconda vendita non era più proprietario del bene che, pertanto, non avrebbe potuto vendere. In realtà l'ordinamento giuridico vigente risolve il problema del conflitto tra più acquirenti dello stesso bene - dal medesimo cedente - con due distinti criteri. Per i beni mobili vale il principio del "possesso vale titolo" stabilito dall'art del c.c.: "Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore". Per i beni immobili il conflitto viene risolto in base alla trascrizione: fra due acquisti dallo stesso venditore, di un medesimo immobile è preferito quello che sia trascritto per primo, anche se di stipula successiva all'altro (principio della tutela dell'affidamento dei terzi) La trascrizione è una forma di pubblicità dichiarativa, su base personale, volta a rendere pubblico, conoscibile, il trasferimento del diritto che si è già attuato per effetto del consenso legittimamente manifestato. La trascrizione peraltro non sana gli eventuali vizi di cui il negozio giuridico trascritto sia

3 3 eventualmente affetto. Se la vendita è nulla o annullabile, non basterà da sola la trascrizione a rendere valido il negozio: esso resta nullo o annullabile. Solo eccezionalmente la trascrizione ha efficacia costitutiva; in tali casi, l'esecuzione della formalità è essenziale per il compimento della fattispecie negoziale. Ne riconosciamo importanti esempi nell'usucapione decennale prevista dall'art c.c. e nell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale prevista dall'art bis c.c. In tali ipotesi, perché l'usucapione si compia, occorre oltre al possesso in buona fede e al decorso di un certo periodo di tempo, anche la trascrizione del titolo d'acquisto. Efficacia costitutiva della trascrizione si rinviene anche nel pignoramento immobiliare e nel sequestro conservativo. In entrambi i casi la trascrizione ne rappresenta elemento costitutivo, senza il quale non possono avere efficacia i suddetti provvedimenti esecutivi e cautelari. Solo eccezionalmente la trascrizione produce un'efficacia cosiddetta "sanante" (art c.c.): il terzo, trascrivendo il proprio titolo d'acquisto, viene a salvarsi dagli effetti delle domande non ancora trascritte, dirette a far caducare il proprio titolo. In taluni casi la trascrizione degrada invece fino alla funzione di mera notizia e non svolge alcuna influenza sulla circolazione dei beni, ne è requisito di opponibilità. Nell'ambito della pubblicità notizia opera l'art. 484 c.c., che prevede la trascrizione della dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario. L'art c.c. prevede la trascrizione delle sentenze di acquisto per usucapione, e di estinzione per prescrizione, di diritti reali; tale trascrizione è sprovvista di una qualsiasi efficacia. L'acquisto e l'estinzione del diritto sono perfettamente opponibili ai terzi anche in mancanza di trascrizione. La trascrizione L'art c.c. elenca una serie di atti, contratti, provvedimenti transazioni e sentenze, relativi a beni immobili, che "Si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione" Atti soggetti a trascrizione. Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [812, 1197, 1470, 1543 c. 2, 1552, 2247, 2556]; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [978 ss.] su beni immobili, il diritto di superficie [952 ss.], i diritti del concedente e dell'enfiteuta [957 ss.]; 2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale ; 3) i contratti che costituiscono la comunione [1100 ss.] dei diritti menzionati nei numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [1027 ss.], il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione [1021 ss.]; 5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [1070, 1104, 1350 n. 5];

4 4 6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari [574, 586, 590 c.p.c.], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [2889, 2896]; 7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [971]; 8) i contratti di locazione [1571 ss., 2923] di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni; 9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni; 10) i contratti di società [2247 ss.] e di associazione [14 ss., 2549 ss.] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata [231 trans.]; 11) gli atti di costituzione dei consorzi [862 ss., 2602 ss.] che hanno l'effetto indicato dal numero precedente [231 trans.]; 12) i contratti di anticresi [1960 ss.; 231 trans.]; 12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (2); 13) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti; 14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [938, 1032, 17062, 2932]. L'art c.c. stabilisce che "Si deve del pari rendere pubblico... ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643". Trascrivere vuol dire ricopiare. In senso tecnico si trascrive la nota di trascrizione (art c.c.):eseguendo la formalità si da pubblicità immobiliare al mutamento giuridico intervenuto sulla base del titolo idoneo alla trascrizione. Per gli atti soggetti a trascrizione ai sensi degli artt e 2645 c.c. vale il principio dell'opponibilità stabilito nell'art. 2644, per il quale tali atti "non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto anteriormente. Tale principio, come già accennato, rappresenta una forte limitazione al "principio consensualistico" dell'acquisto sulla base del consenso, contenuto nell'art c.c. Nel conflitto tra due aventi causa dallo stesso cedente, l'art da preferenza a chi trascrive per primo. Altro importante principio è quello della continuità delle trascrizioni, contenuto nell'articolo 2650 del c.c. "Nei casi in cui... un atto di acquisto è soggetto a trascrizione - ai sensi degli artt e 2645 c.c. - le successive trascrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto" (art. 2650, comma 1, c.c.). "Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro rispettivo ordine, salvo il disposto dell'art. 2644" (art. 2650, comma 2, c.c.). Esempio: Tizio vende a Caio un immobile senza eseguire la trascrizione; Caio cede lo stesso bene a Sempronio, trascrivendo. Se a questo punto viene trascritta la prima vendita, nessun problema. Si saldano gli anelli della catena nel rispettivo ordine, per cui Tizio ha ceduto a Caio, che a sua volta ha ceduto a Sempronio il bene immobile oggetto dei titoli debitamente trascritti.

5 5 Se invece Tizio cede lo stesso bene anche a Mevio e la relativa trascrizione viene eseguita dopo la trascrizione da Caio a Sempronio, ma prima della trascrizione della vendita da Tizio a Caio, è Mevio ad essere preferito e non ha alcun effetto ne l'acquisto di Caio, ne il successivo acquisto di Sempronio. Per essere sicuri di acquistare da venditore legittimato, non ci si accontenterà di ricercare nei registri immobiliari se non esistano trascrizioni a carico del proprio autore immediato, ma si dovrà risalire ai precedenti titoli di proprietà. La trascrizione delle divisioni (atti di natura dichiarativa) che hanno per oggetto beni immobili è disposta dall'art c.c.. La natura giuridica dell'atto di divisione e la collocazione dell'art successiva rispetto a quella degli artt e 2645, escludono l'applicabilità del principio dell'opponibilità (art 2644 c.c.) alla trascrizione delle divisioni. Alla trascrizione degli atti di divisione si collega un effetto connesso al potere di disposizione dei condividenti. A seguito della divisione, infatti il potere di disposizione accentrato nei comproprietari. si fraziona e si divide fra i singoli. Questo mutamento deve essere reso pubblico col mezzo della trascrizione, al fine di collegare a ciascun condividente i successivi atti di disposizione. Altra funzione assolta dalla trascrizione è quella di consentire ai terzi di conoscere se a carico di un determinato soggetto sia stata trascritta una domanda giudiziale volta a contestare la titolarità di diritti reali relativi ad immobili. La domanda in sé, anche se trascritta, non opera alcun effetto sostanziale, dovendosi comunque attendere la relativa sentenza. Gli effetti della sentenza, tuttavia, risaliranno alla data di trascrizione della domanda. L'acquisto dell'eredità è disciplinato dall'art. 459 c.c.: "L'eredità... si acquista con l accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione". "II legato si acquista senza bisogno di accettazione, salvo facoltà di rinunziare" (art. 649, comma 1, c.c.) Inoltre l'art stabilisce che si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità, tacita o espressa, e l'acquisto di legato relativi a diritti reali su beni immobili. Alla trascrizione di tali atti non si applica nè il principio dell'opponibilità, contenuto nell'art c.c., nè quello contenuto nell'art c.c. della continuità delle trascrizioni. II decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997 n. 30, ha introdotto, tra l'altro, l'art bis del codice civile, che ha espressamente previsto la trascrivibilità di taluni contratti preliminari, disciplinandone modalità ed effetti. La Corte di Cassazione, del resto, aveva affermato - in via d'interpretazione estensiva - la possibilità di trascrivere vendite obbligatorie, atti per i quali non si è ancora verificato l'effetto traslativo, e le vendite di cosa futura(2), contratti ad effetto traslativo differito nel tempo. Il contratto preliminare (Compromesso) è l'accordo con cui le parti si obbligano a stipulare un altro distinto contratto, di contenuto predeterminato, detto contratto definitivo. Norme di riferimento per l'introduzione della trascrizione del contratto preliminare sono state quelle degli artt e L'art recita: "Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell'art. 2643, le domande giudiziali indicate ai numeri seguenti agli effetti per ciascuna di esse previsti:...; 2) le domande dirette ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre. La trascrizione della sentenza che accoglie le domande prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il

6 6 convenuto dopo la trascrizione della domanda". L'art prevede "Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso" La trascrizione del preliminare determina i seguenti effetti: a) inopponibilità. nei confronti del promissario acquirente, delle formalità "pregiudizievoli" iscritte o trascritte contro il promittente alienante dopo la trascrizione del preliminare, b) i crediti del promissario acquirente sono assistiti da privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare medesimo. L'iscrizione L'iscrizione è una forma di pubblicità costitutiva Con l'iscrizione si accende l'ipoteca. Il secondo comma dell'art c.c.. stabilisce che "l'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari", l'art c.c. specifica che l'ipoteca si iscrive nell'ufficio del registro immobiliare del luogo in cui si trova l'immobile. La natura di diritto reale di tale istituto è attualmente riconosciuta dalla dottrina dominante, che definisce l'ipoteca un diritto reale di garanzia, che attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca è un diritto reale su cosa altrui e si distingue dai diritti reali di godimento, che limitano il potere di godimento del proprietario, trattandosi di diritto di garanzia, che limita il potere di disposizione. L'ipoteca presenta due elementi tipici dei diritti reali: l'opponibilità a tutti (c.d. assolutezza) e il diritto di sequela (la garanzia segue il bene anche se questo viene venduto ad altri). Gli effetti dell'ipoteca sono delineati dal 1 comma dell'art 2808 c.c,: "l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione". Specifici requisiti dell'ipoteca sono: la specialità e l'indivisibilità. Il requisito della specialità è espressamente stabilito nel 1 comma dell'art. 2809: "L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata di denaro". L'altro requisito dell'ipoteca, quello della indivisibilità, è delineato dall'art 2809, 2 comma, c.c.: "Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte". L'ipoteca può avere per oggetto i beni del debitore o di un terzo, cosiddetto terzo datore d'ipoteca (art. 2808, comma 2, c.c.). In particolare possono essere oggetto d'ipoteca i beni immobili con le loro pertinenze e determinati diritti reali di godimento sugli stessi: l'usufrutto, il diritto di superfìcie, il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico Possono essere ipotecate anche quote di un bene o di un diritto reale indiviso. L'ipoteca, in relazione al titolo che le dà origine, può essere legale quando deriva dalla legge, giudiziale quando trova la sua fonte in una sentenza o in un altro provvedimento cui la legge riconosca tale effetto, e volontaria quando trae origine dalla volontà del concedente. L'ipoteca legale è prevista dall'art 2817 c.c. a favore:

7 7 - dell'alienante, sopra gli immobili alienati, per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di alienazione; - del condividente (del coerede e dei soci), per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo. Caratteristica comune di tali ipoteche legali si rinviene nell obbligo di iscrizione d'ufficio da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari (a meno che sia presentato atto autentico dal quale risulti l'adempimento degli obblighi o che contenga la rinunzia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente). Altra caratteristica comune è stabilita nel 3 comma dall'art c.c. Dette ipoteche legali, se iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo d'acquisto o della divisione, prevalgono sulle formalità eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio. Ai sensi dell'art c.c. "L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data L'effetto cessa se l iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine" (perenzione dell'ipoteca in mancanza della rinnovazione). L'annotazione Le formalità di iscrizione o di trascrizione possono subire variazioni per effetto di nuove convenzioni fra le parti o di provvedimenti giudiziari. Queste variazioni vengono fatte risultare a margine delle iscrizioni o delle trascrizioni stesse mediante formalità accessorie: le annotazioni. L'art c.c. stabilisce che le annotazioni si eseguono secondo le norme stabilite per la trascrizione, in quanto applicabili. L'annotazione non si chiede in base ad una nota ma in base ad una domanda. Si tratta di una formalità che, se eseguita indebitamente, investe tutta la responsabilità del Conservatore. Particolare rilevanza assume la formalità di cancellazione. Per le iscrizioni la cancellazione estingue l'ipoteca ed ha luogo di regola quando il credito è estinto o quando il creditore rinunzia all'ipoteca (art c.c.). La cancellazione può essere consentita dal creditore oppure può essere ordinata dal giudice: in questo caso la cancellazione non può essere effettuata se la sentenza non è passata in giudicato. Le trascrizioni, salvo poche eccezioni (domande giudiziali, pignoramenti, sequestri). non possono essere cancellate; è ammessa l'annotazione di inefficacia, parziale o totale.

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata

CODICE CIVILE. Libro Sesto Della tutela dei diritti. Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti. Capo II Dell'esecuzione forzata CODICE CIVILE Libro Sesto Della tutela dei diritti Titolo IV Della tutela giurisdizionale dei diritti Capo II Dell'esecuzione forzata Sezione I Dell'espropriazione 1 - Disposizioni generali Art. 2910.

Dettagli

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO CODICE CIVILE - LIBRO SESTO/TITOLO IV TITOLO IV DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2907 ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE Alla tutela giurisdizionale

Dettagli

REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985

REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985 REGIONE PIEMONTE ISTITUZIONE PRIVILEGIO EX ART. 4 C. 5 L. 49/1985 INDICE-SOMMARIO 1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO. 2. LE GARANZIE PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO. 2.1 Privilegi 2.2 Garanzie reali 3. LE GARANZIE

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N.. 7 /2009 Trrentto,, 29 dicembrre 2009 Oggetto: Legge 18 giugno 2009, n. 69. Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss.

RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. 1 RAPPRESE TA ZA (diretta) Artt. 1387 ss. Regola: coincidenza tra soggetto (parte) in senso formale (autore dell atto) e soggetto (parte) in senso sostanziale (sulla sfera giuridica del quale si producono

Dettagli

14 Marzo 1918 N. 11. Art. 1. - Devono essere obbligatoriamente resi pubblici col mezzo della trascrizione:

14 Marzo 1918 N. 11. Art. 1. - Devono essere obbligatoriamente resi pubblici col mezzo della trascrizione: LEGGE SULLE TRASCRIZIONI(1) 14 Marzo 1918 N. 11 Art. 1. - Devono essere obbligatoriamente resi pubblici col mezzo della trascrizione: 1 - gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso,

Dettagli

ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG

ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG 20.12.2002) (Pubblicato nel supplemento straordinario alla G.U. - 4^ s.s. del 28.03.2003)

Dettagli

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO. Prof. Raffaele Tuccillo. Anno accademico 2014/2015 II semestre Pubblicità e diritti reali di garanzia

DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO. Prof. Raffaele Tuccillo. Anno accademico 2014/2015 II semestre Pubblicità e diritti reali di garanzia DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Prof. Raffaele Tuccillo Anno accademico 2014/2015 II semestre Pubblicità e diritti reali di garanzia Pubblicità La PUBBLICITÀ è il sistema predisposto dal legislatore per

Dettagli

Legge 347/1990 IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE. Ipotecaria si paga se c è trascrizione o annotazione nei RR II

Legge 347/1990 IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE. Ipotecaria si paga se c è trascrizione o annotazione nei RR II IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE Legge 347/1990 Ipotecaria si paga se c è trascrizione o annotazione nei RR II (ma fissa se non c è trasferimento, o iva, prima casa..) Catastale -> se c è voltura Es Servitù

Dettagli

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 221 /E del 30 novembre 2000 by www.finanzaefisco.it OGGETTO: Trattamento tributario degli atti di costituzione del fondo patrimoniale. L argomento oggetto

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO

Indice analitico. Capitolo I. Sezione Prima IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 491 Prefazione... p. 9 Capitolo I IL TITOLO ESECUTIVO ED IL PRECETTO 1. Premessa...» 11 2. Il titolo esecutivo, definizione e funzione (art. 474 c.p.c.)...» 11 2.1 Contenuto del titolo esecutivo...» 12

Dettagli

MODELLO S6 Iscrizione nel Registro Imprese di atto di trasferimento di quote sociali di s.r.l. (L. n. 310/1993) Avvertenze Generali Si raccomanda di indicare nell apposito spazio, in alto sulla 1ª pagina,

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che:

sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: 114 sumere, come peraltro confermato dalla giurisprudenza, che: Dottrina «sarebbe valida un accettazione beneficiata senza successivo inventario, che potrebbe essere formato dal minore entro un anno dalla

Dettagli

LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA IMMOBILIARE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E DI SUCCESSIONE NECESSARIA

LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA IMMOBILIARE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E DI SUCCESSIONE NECESSARIA (Allegato 1) LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE GIURIDICA IMMOBILIARE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E DI SUCCESSIONE NECESSARIA 1 RELAZIONE Tra gli obiettivi di ogni sistema di

Dettagli

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014

LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 INFORMATIVA N. 229 18 SETTEMBRE 2013 IMPOSTE INDIRETTE LA NUOVA IMPOSTA DI REGISTRO PER I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DAL 2014 Art. 10, D.Lgs. n. 23/2011 Art. 26, DL n. 104/2013 Nell ambito del Decreto c.d.

Dettagli

IL VERBALE DI ACCORDO O DI FALLITA CONCILIAZIONE NELLA MEDIAZIONE CIVILE Claudia Fava

IL VERBALE DI ACCORDO O DI FALLITA CONCILIAZIONE NELLA MEDIAZIONE CIVILE Claudia Fava IL VERBALE DI ACCORDO O DI FALLITA CONCILIAZIONE NELLA MEDIAZIONE CIVILE Claudia Fava Diritto e processo.com A partire dallo scorso 21 marzo 2011, il tentativo di trovare un accordo amichevole tra le parti

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

TABELLA DEGLI ATTI SOGGETTA A TRASCRIZIONE ATTI TRA VIVI 100 Atto tra vivi 101 Affrancazione 102 Anticresi 103 Assegnazione a socio di cooperativa

TABELLA DEGLI ATTI SOGGETTA A TRASCRIZIONE ATTI TRA VIVI 100 Atto tra vivi 101 Affrancazione 102 Anticresi 103 Assegnazione a socio di cooperativa TABELLA DEGLI ATTI SOGGETTA A TRASCRIZIONE ATTI TRA VIVI 100 Atto tra vivi 101 Affrancazione 102 Anticresi 103 Assegnazione a socio di cooperativa edilizia 104 Assegnazione a socio per scioglimento di

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI

IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI IL CONTRATTO RENT TO BUY : ANALISI ED APPROFONDIMENTO DEGLI ASPETTI CIVILI E FISCALI a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale L'articolo 23 del decreto legge n. 133-2014,in vigore dal 13 settembre 2014

Dettagli

Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno. - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo;

Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno. - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo; Dr.ssa Marina Pesarin, Notaio in Livorno - Vendita con ipoteca legale o fidejussione a garanzia del saldo prezzo; - Vendita con riserva di proprietà e con condizione di adempimento/indempimento (cd: buy

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

LE CLAUSOLE DELL ATTO DI SURROGAZIONE

LE CLAUSOLE DELL ATTO DI SURROGAZIONE LE CLAUSOLE DELL ATTO DI SURROGAZIONE di Angelo Busani,, notaio in Milano FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO Venezia, 17 novembre 2007 CLAUSOLE ATTO DI SURROGA - 1 LE NORME Codice civile Art. 1202 Art.

Dettagli

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali

Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali Caratteri delle azioni come partecipazioni sociali Indivisibilità = necessaria unità e non frazionabilità dei diritti inerenti all azione effetti sul rapporto tra i comproprietari e la società (per i rapporti

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO LIBRO FONDIARIO CIRCOLARE N..4/ 2007 Trreennt too,, 55 ffeebbbbrraai ioo 22000077 Oggetto: D.L. 31 gennaio 2007, n.7, c.d. decreto Bersani ( convertito con Legge 2.04.2007

Dettagli

Indice PARTE PRIMA LA TRASCRIZIONE. Capitolo I Cenni generali sulla pubblicità. 1.1. Nozione e concetti generali... 3 1.2. Tipi di pubblicità...

Indice PARTE PRIMA LA TRASCRIZIONE. Capitolo I Cenni generali sulla pubblicità. 1.1. Nozione e concetti generali... 3 1.2. Tipi di pubblicità... PARTE PRIMA LA TRASCRIZIONE Cenni generali sulla pubblicità 1.1. Nozione e concetti generali... 3 1.2. Tipi di pubblicità... 4 I Principi generali e natura della trascrizione 2.1. Nozione e cenni storici....

Dettagli

Allegato 1 -Tabella degli atti soggetti a trascrizione

Allegato 1 -Tabella degli atti soggetti a trascrizione Allegato 1 -Tabella degli atti soggetti a trascrizione Atti tra vivi Atto tra vivi 100 Accordo di mediazione che accerta l'usucapione 168 Affrancazione 101 Anticresi 102 Assegnazione a associato 172 Assegnazione

Dettagli

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa www.auge.it SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA

Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa www.auge.it SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa www.auge.it SCUOLA NAZIONALE DI PROCEDURA 1 ART. 26, II C., C.P.C. FORO DELL ESECUZIONE FORZATA II c. Per l esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e

Dettagli

DISCIPLINA DELL AZIENDA

DISCIPLINA DELL AZIENDA Prefazione alla seconda edizione....................... VII Prefazione alla prima edizione........................ IX Avvertenze................................ XIII PARTE PRIMA DISCIPLINA DELL AZIENDA

Dettagli

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Informativa per la clientela di studio N. 08 del 15.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

TOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.)

FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) FONDO PATRIMONIALE (artt. 167-171 C.C.) COSTITUZIONE AMMINISTRAZIONE EFFICACIA OPPONIBILITA REVOCATORIA CESSAZIONE REGIME FISCALE DOTT.SSA ALESSANDRA DE LEONARDIS OBIETTIVI DEL FONDO CONCETTO DI FAMIGLIA

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Art. 2901 - Condizioni

Art. 2901 - Condizioni Art. 2901 - Condizioni [I]. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio

Dettagli

RUGGERO VIGO IMPRESA E PUBBLICITA IMMOBILIARE

RUGGERO VIGO IMPRESA E PUBBLICITA IMMOBILIARE RUGGERO VIGO IMPRESA E PUBBLICITA IMMOBILIARE MILANO - DOTT. A. GIUFFRE EDITORE - 2001 INDICE CAPITOLO I LE FORMALITÄ PUBBLICITARIE RELATIVE ALL'IMPRESA COMMERCIALE. LA PUBBLICITÄ IMMOBILIARE DELLA CIRCOLAZIONE

Dettagli

Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Amministrazione, finanza e marketing - Turismo Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca DIRITTO CIVILE CLASSE 3 INDIRIZZO AFM UdA n. 1 Titolo: INTRODUZIONE AL DIRITTO CIVILE Conoscere il diverso ambito di applicazione del diritto pubblico e nel diritto privato. Distinguere il diritto soggettivo

Dettagli

www.ufficialegiudiziario.eu 1

www.ufficialegiudiziario.eu 1 PROVVEDIMENTI CIRCA I MOBILI ESTRANEI ALL ESECUZIONE PER RILASCIO D IMMOBILE Art. 609 CPC (Provvedimenti circa i mobili estranei all esecuzione) [I] Quando nell immobile si trovano beni mobili che non

Dettagli

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri

A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri Corso di formazione Le successioni mortis causa! "#$%&$' A tutela dei creditori del de cuius A tutela dei creditori del debitore chiamato A tutela degli uni e/o degli altri 1) actio interrogatoria 2) impugnazione

Dettagli

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del 13.2.2013.

COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione a Corte di appello di Roma, sezione quarta, sentenza del 13.2.2013. Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 ----------------------------------------------- COMUNIONE: LA RAPPRESENTANZA RECIPROCA CON LEGITTIMAZIONE SOSTITUTIVA Annotazione

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

QUIZ DIRITTO CIVILE. 1) Quale fra i seguenti è un diritto imprescrittibile?

QUIZ DIRITTO CIVILE. 1) Quale fra i seguenti è un diritto imprescrittibile? QUIZ DIRITTO CIVILE 1) Quale fra i seguenti è un diritto imprescrittibile? A [*] La proprietà B [ ] L usufrutto; C [ ] Il pegno. 2) A quale distanza minima devono essere tenute le costruzioni su fondi

Dettagli

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RIFORMA DEL PROCESSO ESECUTIVO D.L.132/2014 Con l entrata in vigore della riforma del processo esecutivo ex D.L. 132/2014, limitatamente agli aspetti pratici e in attesa di

Dettagli

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere.

C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. MUTUI FONDIARI: Risoluzione del contratto. C.C. Sentenza N. 204449 del 18/5/05. Divieto di anatocismo alle rate a scadere. Premessa. L anatocismo viene praticato oltre che sui conti correnti anche sui

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6

C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012

Dettagli

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II) DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II) CODICE CIVILE Artt. 14-42 CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni Art. 14. Atto costitutivo Art. 15.Revoca dell atto costitutivo della

Dettagli

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo.

Si segnalano di seguito alcune questioni di specifico interesse rinviando, per gli altri contenuti della circolare, al relativo testo. Segnalazione novità prassi interpretative DALL AGENZIA DELLE ENTRATE ALCUNI CHIARIMENTI SULLA DETRAZIONE DEGLI INTERESSI PER MUTUI E SULLA DETRAZIONE D IMPOSTA DEL 36% PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Dettagli

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale

Aspetti fiscali del fondo patrimoniale Aspetti fiscali del fondo patrimoniale GLI ASPETTI FISCALI DEL FONDO PATRIMONIALE IMPOSTA DI DONAZIONE E REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI IMPOSIZIONE DIRETTA Come concetto generale FONDO PATRIMONIALE è

Dettagli

TABELLA C. ONORARIO (in percentuale di quello indicato agli artt. 3, 4) ATTO

TABELLA C. ONORARIO (in percentuale di quello indicato agli artt. 3, 4) ATTO TABELLA C ATTO ACCETTAZIONE DI PROPOSTE CONTRATTUALI (COMPRESA LA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA IRREVOCABILE E LA ACCETTAZIONE DI DONAZIONE NON CONTESTUALE). AFFITTO ONORARIO (in percentuale di quello indicato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a

Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a Titolo esecutivo Il nuovo testo dell art. 474 c.p.c., nel configurare la vis compulsiva solo a determinati atti, pone un importante aggiunta, oltre a una limitazione rispetto al testo previgente. Conferma

Dettagli

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI...

Editrice PROPRETARIO EX ART. 2929-BIS C.C. (DOPO IL D.L. 83/2015) Formula annotata di Giulio SPINA TRIBUNALE DI... Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE CONTRO IL TERZO PROPRETARIO

Dettagli

Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore giudiziario.

Indice dei quesiti di diritto Civile per la preselezione informatica del concorso a 350 posti di uditore giudiziario. 2100 Se é perito un edificio che era stato assicurato contro tale evento dall'usufruttuario ed il nudo proprietario intende ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l'usufruttuario può opporsi?

Dettagli

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86)

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) 1 L imposta di registro appartiene alla famiglia delle imposte indirette. DEFINIZIONE: le

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

FAC SIMILE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:

FAC SIMILE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra: FAC SIMILE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA Con la presente scrittura privata, a valersi fra le parti a tutti gli effetti di legge fra:., nato il. a.., residente in.., via.. n. cod. fisc.... promittente

Dettagli

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI

FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI TUTELA PATRIMONIALE FONDO, TRUST, VINCOLO DI DESTINAZIONE NOTAIO EMANUELE DE MICHELI Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ. Fonti normative FONDO PATRIMONIALE: artt. 167 ss. cod. civ.

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA Il Fondo patrimoniale: profili di (in)utilità? Tutela del patrimonio: disamina dei diversi strumenti a disposizione e criteri di scelta Data 02/07/2015 FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA Negozio di destinazione(costituente)

Dettagli

LICENZA D USO di SOFTWARE

LICENZA D USO di SOFTWARE LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Fiscal Flash N. 252. La notizia in breve. 30. 09.2013 Iva ordinaria: da domani aliquota al 22%

Fiscal Flash N. 252. La notizia in breve. 30. 09.2013 Iva ordinaria: da domani aliquota al 22% Fiscal Flash La notizia in breve N. 252 30. 09.2013 Iva ordinaria: da domani aliquota al 22% Categoria: Iva Sottocategoria: Aliquote applicabili Da domani l'aliquota Iva ordinaria passa dal 21 al 22 per

Dettagli

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c.

SOCIETÀ DI PERSONE. Società semplice (s.s.) Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2251-2290 c.c. 2291-2312 c.c. SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice

Dettagli

ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG

ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG 20.12.2002) (Pubblicato nel supplemento straordinario alla G.U. - 4^ s.s. del 28.03.2003)

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello

Dettagli

TORINO 05/10/2010 LA CUSTODIA : adempimenti fiscali. Rag. Marisa Calvigioni

TORINO 05/10/2010 LA CUSTODIA : adempimenti fiscali. Rag. Marisa Calvigioni TORINO 05/10/2010 LA CUSTODIA : adempimenti fiscali Rag. Marisa Calvigioni . SALUTI DALLA Commissione nazionale di studio Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria CUSTODE CUSTODIA: ART.559

Dettagli

G.U. 18 giugno 2007, n. 139

G.U. 18 giugno 2007, n. 139 Decreto dell Agenzia del territorio 14 giugno 2007 Nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'agenzia del territorio e IL DIRETTORE dell'agenzia del territorio

Dettagli

Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia

Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di. compravendita di quote di uno specifico immobile facente. parte di una comproprietà più ampia Un mistero tavolare: l intavolazione dell atto di compravendita di quote di uno specifico immobile facente parte di una comproprietà più ampia Secondo la prassi degli uffici tavolari, l acquisto di una

Dettagli

Fiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale 10.02.2014 R.M. 94/E/2013

Fiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale 10.02.2014 R.M. 94/E/2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 45 10.02.2014 Invio dei beni in deposito extra - UE R.M. 94/E/2013 Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni extracomunitarie Con la R.M. 94/E/2013,

Dettagli

Cos è un consorzio. Aspetti Generali

Cos è un consorzio. Aspetti Generali Cos è un consorzio Cos è un consorzio Aspetti Generali I consorzi stabili sono una particolare categoria di consorzi ex art. 2602 Codice Civile, ai quali si applica la disciplina generale dettata dallo

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Dettagli

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014

LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO. Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014 LE NOVITA DEL PROCESSO ESECUTIVO Il Decreto Legge 132/2014 convertito con modifiche dalla legge 162/2014 Le principali novità Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione (art. 518 co.6)

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del

Dettagli

Factoring Tour: Bari

Factoring Tour: Bari Factoring Tour: Bari Il factoring: la gestione professionale dei crediti al servizio dell impresa LA CESSIONE DEI CREDITI IVA E NOVITA IN TEMA DI REVOCATORIA FALLIMENTARE Intervento di Massimo Lupi, avvocato

Dettagli

FITTIZIA ABOLIZIONE DICHIARAZIONE I.C.I. D.L. 223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani) Art. 37 commi 53 e 54

FITTIZIA ABOLIZIONE DICHIARAZIONE I.C.I. D.L. 223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani) Art. 37 commi 53 e 54 FITTIZIA ABOLIZIONE DICHIARAZIONE I.C.I. D.L. 223/2006 (cosiddetto Decreto Bersani) Art. 37 commi 53 e 54 A decorrere dall anno d imposta 2007 è soppresso l obbligo di presentazione della dichiarazione

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

L. 28 novembre 1965, n. 1329 (1). Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (2) (3).

L. 28 novembre 1965, n. 1329 (1). Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (2) (3). L. 28 novembre 1965, n. 1329 (1). Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1965, n. 311. (2) Vedi, anche, l'art. 12, L. 7 agosto 1997,

Dettagli

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015

Diritto Commerciale I. Lezione del 04/11/2015 Diritto Commerciale I Lezione del 04/11/2015 Artt. 2555-2562 c.c. -La definizione codicistica sottolinea il carattere di strumentalità dell azienda, intesa come complesso organizzato di beni, per l esercizio

Dettagli

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA

OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis

Dettagli

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio.

OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel quinquennio. RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 ottobre 2003 OGGETTO: Istanza d interpello - Imposta di registro Decadenza dell agevolazione c.d. prima casa per trasferimento nel

Dettagli

VENDITA DI AUTORIMESSE DA PARTE DI SOGGETTI IVA

VENDITA DI AUTORIMESSE DA PARTE DI SOGGETTI IVA !!"#$$#%&!!"$#$! '()*+, -%."%$/$ #! 0$! VENDITA DI AUTORIMESSE DA PARTE DI SOGGETTI IVA La disciplina fiscale della cessione di autorimesse da parte di soggetti IVA ha subìto notevoli modifiche per effetto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI

LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia

Dettagli

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss

ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO. Stima delle successioni ereditarie. Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10. Prof. Romano Oss ITG A. POZZO LEZIONI DI ESTIMO Stima delle successioni ereditarie Classi 5^ LB-LC-SA Anno scolastico 2009/10 Prof. Romano Oss Si ha successione quando uno o più soggetti (successori o aventi causa) subentrano

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CREDITI EDILIZI E REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CREDITI EDILIZI E REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA PROVINCIA DI VERONA Piano degli Interventi Art. 18 della Legge Regionale 11/2004 Norme per il governo del territorio REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CREDITI EDILIZI E REGISTRO

Dettagli

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE A cura della dott.ssa Giuseppina Luciana Barreca La fase introduttiva del processo Contenuto e forma dell atto di pignoramento Art. 492 cod. proc. civ. Corte di Cassazione n.

Dettagli

Documento informatico e firme elettroniche

Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico e firme elettroniche Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Le firme elettroniche Il documento

Dettagli