GIORGIO FLORIDIA RISARCIMENTO DEL DANNO E REVERSIONE DEGLI UTILI NELLA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "GIORGIO FLORIDIA RISARCIMENTO DEL DANNO E REVERSIONE DEGLI UTILI NELLA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE"

Transcript

1 STUDIO LEGALE FLORIDIA degli avv.ti prof. Giorgio Floridia e Raffaella Floridia Via Freguglia n Milano Tel Fax info@studiolegalefloridia.it GIORGIO FLORIDIA RISARCIMENTO DEL DANNO E REVERSIONE DEGLI UTILI NELLA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE Relazione tenuta al Salone della Proprietà Industriale del 24 settembre 2012 FLORIDIA.DOC P. I.V.A. E C.F.:

2 2 La relazione affronta il problema centrale dell'enforcement in materia di proprietà industriale. In primo luogo il rapporto fra il diritto speciale e diritto privato generale che consente di individuare il c.d. "vantaggio competitivo" come lo scopo essenziale dell'attribuzione risarcitoria. Subito dopo viene fatta un'analisi puntuale della genesi dell'art. 125 C.P.I. e della novità che ha introdotto nel nostro ordinamento: e cioè della c.d. reversione degli utili che si pone in alternativa rispetto al tradizionale lucro cessante. La relazione si conclude con un accenno all'elemento psicologico come presupposto sia del lucro cessante che della reversione degli utili. 1.- Il diritto della concorrenza come diritto "secondo". L'accoglimento incondizionato della proposta metodologia formulata da ASCARELLI fin dagli anni '50 ha fatto sì che il diritto della concorrenza si sia consolidato come diritto speciale intorno a due serie di norme: quelle poste a tutela della proprietà intellettuale - comprensiva della proprietà industriale in senso stretto - e quelle poste a disciplina della concorrenza nella duplice configurazione della disciplina della concorrenza sleale e della disciplina antitrust. La validità della proposta metodologica formulata originariamente da ASCARELLI è stata confermata nei cinquant'anni successivi nei quali l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ha sempre tenuto presente, ed anzi progressivamente enfatizzato, la relazione funzionale che intercorre fra la tutela della proprietà intellettuale e la tutela del mercato concorrenziale che costituisce l'obiettivo diretto delle norme antitrust e quello mediato delle norme sulla concorrenza sleale. Ancora di recente, avuto riguardo alla proprietà intellettuale e alla disciplina antitrust, è stato ribadito che è proprio la "multiforme convergenza teleologica sui profili effettuali sostanzialmente affini che fonda propriamente il sistema del diritto industriale. E che giustifica, sul piano interpretativo, il riferimento (anche) della disciplina speciale della proprietà intellettuale al principio generale della libertà di concorrenza, stella polare dell'intero sistema" (GHIDINI). Ovviamente non è certo sufficiente la generica indicazione della funzione concorrenziale della proprietà intellettuale come modello di riferimento diretto a segnare i principi fondamentali che governa il diritto della concorrenza e che ne determina la natura di diritto speciale. E' ovvio infatti che la coerenza funzionale degli istituti del diritto concorrenziale non impedisce lo sviluppo di una molteplicità di concetti interpretativi dotati, ciascuno, di una propria specificità e che sono anzi il risultato di un'evoluzione che, pur rimanendo interna al sistema, si caratterizza di volta in volta in

3 3 base ad una propria storia spesso affascinante perché rivelatrice dei profondi mutamenti che intervengono nella stessa realtà del mercato. Si pensi - ad esempio - all'evoluzione della funzione distintiva del marchio passata dalla tutela in senso stretto del diritto alla differenziazione nel mercato alla tutela ben più ampia del marchio come strumento di marketing capace di incorporare importanti valori di avviamento, e perciò alla tutela contro l'agganciamento ed il parassitismo. Si pensi all'evoluzione della disciplina dei disegni e dei modelli passata dalla tutela dell'innovazione nel campo dell'estetica dei prodotti industriali alla tutela delle forme che presentino il requisito del carattere individuale e cioè che siano idonee a rappresentare l'individualità dell'autore. Il diritto della concorrenza evolve - dunque - anche profondamente all'interno dei singoli istituti che lo compongono ma, al contempo, senza che alcune ne contesti il riferimento al vincolo per così dire esterno ed inderogabile che riconduce al rispetto del principio generale della libertà di concorrenza: vincolo che peraltro taluno si preoccupa di difendere esplicitamente (GHIDINI) mentre molti altri presuppongono come implicito e coessenziale al sistema stesso. La straordinaria ricchezza delle regole e dei principi che fanno del diritto industriale un diritto speciale, certamente fra i più dotati di coerenza interna e di preordinazione funzionale rispetto all'attuazione dell'economia di mercato, non conduce di certo ad una totale autosufficienza perché esso è e rimane un diritto "secondo" da ricondurre pur sempre al "primo" costituito dalla generale disciplina dei rapporti privatistici. Non per nulla la storia delle origini del diritto industriale è segnata dall'abbandono, dopo un momento di incertezza, di tutti gli elementi pubblicistici che ne avrebbero potuto orientare la configurazione verso un risultato misto e, conseguentemente, ambiguo. La natura del diritto industriale come diritto "secondo" è causa ed effetto del fatto che, fino ad un certo momento, si sia avuta una totale assenza di norme che disciplinassero la pretesa risarcitoria azionabile in funzione del compimento di atti lesivi di ciascun diritto di proprietà intellettuale. Le norme contenute nelle leggi speciali che erano in vigore prima dell'emanazione del Codice della Proprietà Industriale erano sempre e soltanto norme di rinvio che legittimavano l'interprete a ricavare la disciplina della pretesa risarcitoria dal

4 4 diritto "primo": una sorta di rinvio "formale" in forza del quale di tanto si estendeva sotto il profilo sostanziale e processuale il diritto al risarcimento nella materia del diritto industriale di quanto questo diritto poteva essere fatto valere nell'ambito del diritto civile considerato come "primo". E' bene fin da ora precisare che il rinvio alle norme del diritto civile, così come il rinvio al diritto processuale, considerati come diritti "primi" rispetto al diritto industriale considerato come diritto "secondo", si è configurato - e si configura ancora adesso in buona parte - come frutto di una scelta precisa del legislatore nella quale è insita una valutazione il cui rilievo metodologico sembra inderogabile: i diritti soggettivi di proprietà intellettuale sono tutelati, quanto all'individuazione delle fattispecie lesive, dal diritto speciale ed invece, quanto alle conseguenze risarcitorie dal diritto generale e nei limiti di questo. Il fortissimo processo di omologazione del diritto industriale al quale ha dato impulso l'accordo TRIPs non si estende al governo della sanzione risarcitoria che è, e rimane, strettamente ancorato al diritto civile primario di riferimento. Naturalmente anche questo assetto poteva cambiare ed è cambiato per effetto della Direttiva "Enforcement" che, per la prima volta, persegue lo scopo di armonizzare anche la parte sanzionatoria del diritto industriale. 2.- Il vantaggio competitivo come risultato di attribuzione. Gli istituti della proprietà intellettuale ed industriale conferiscono a chi ne beneficia in qualità di titolare un vantaggio competitivo calibrato in termini temporali e di intensità in modo da garantire al meglio anche obiettivi di interesse generale: l'innovazione tecnologica con riguardo ai brevetti per invenzione e per modello, che condiziona i modi di esercizio, il contenuto e la durata del diritto esclusivo; l'innovazione estetica della produzione industriale che, prima della Riforma del 2001, subordinava la tutela ad uno "speciale ornamento" e che ora, con il requisito del carattere individuale, abbassa il gradiente di originalità e tutela prevalentemente l'interesse imprenditoriale alla propria individualità con riguardo ai disegni e modelli; la differenziazione sul mercato e la remunerazione degli investimenti pubblicitari per quanto riguarda il marchio e gli altri segni distintivi oggetto di una tutela progressivamente sempre più complessa, dopo la teorizzazione rigorosa di VANZETTI che faceva della funzione distintiva l'unica funzione giuridicamente rilevante mentre è ora una delle funzioni accanto alla funzione evocativa e

5 5 pubblicitaria; la promozione culturale ed il soddisfacimento delle esigenze del tempo libero per quanto riguarda il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno non più soltanto a contenuto artistico ma anche utilitaristico. La garanzia del conseguimento degli obiettivi di interesse generale dipende dai limiti della protezione ma non influisce sulla struttura dominicale del diritto e sul momento della sua attribuzione, dato che il vantaggio competitivo che costituisce il contenuto dell'attribuzione opera sempre e soltanto in funzione della esclusività dell'utilizzazione economica della creazione intellettuale che diviene, per ciò stesso, bene immateriale. Orbene, i cultori del diritto primario, e cioè del diritto civile generale, hanno già avuto modo di porre la netta distinzione tra "la funzione attributiva dei diritti sui beni e quella conservativa degli stessi" (PLAIA ed M. BARCELLONA) e questa distinzione porta - direi automaticamente - a considerare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale come abusiva utilizzazione di una risorsa i cui risultati spettano sempre e soltanto al titolare. Il concetto unificante di tutto il diritto della concorrenza è divenuto quello di "vantaggio competitivo" del quale il titolare del diritto di proprietà intellettuale ed industriale deve poter beneficiare con l'attribuzione di tutti i risultati che si sarebbero avuti se quel vantaggio non fosse stato ridotto per effetto dell'illecito posto in essere. Dal punto di vista della qualificazione del conflitto, come conflitto attributivo, non vi è differenza di rilievo fra la contraffazione di un brevetto e l'imitazione servile di un prodotto altrui, perché, in entrambi i casi, quel prodotto che a posteriori ha costituito oggetto della contraffazione oppure dell'imitazione servile è una risorsa la cui utilizzazione, nella misura in cui attribuisce un vantaggio competitivo, spetta unicamente al titolare del diritto leso. Non diversamente - checché se ne dica con preoccupazione (GHIDINI) - un insegnamento tecnologico descritto e rivendicato in un brevetto ed il know-how mantenuto in regime di segretezza costituiscono entrambi una risorsa riservata al titolare in termini di vantaggio competitivo, sia che la tutela provenga da un titolo di proprietà industriale oppure da un divieto di sleale concorrenza oppure infine da un divieto di diritto antitrust. Ogniqualvolta il danno sia effetto di un conflitto di attribuzione, la liquidazione può certamente avvenire anche in deroga ai limiti della tradizionale funzione

6 6 compensativa in forza della quale, in linea di principio, chi agisce per il risarcimento non può venire a trovarsi in una posizione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se l'illecito non fosse stato commesso. Questo principio non può porsi come limite esterno al sistema delle azioni risarcitorie esperibili nel diritto industriale, ed è incompatibile con l'attribuzione normativa, a titolo di proprietà intellettuale ed industriale, di una risorsa la cui utilizzazione esclusiva spetta al titolare, sicché l'illecito di contraffazione e di abusiva utilizzazione non può non esporre chi lo compie alla conseguenza di restituire tutte le utilità che ha tratto dall'abuso e più in generale dall'altrui risorsa competitiva. La giurisprudenza ha già ufficializzato questa conclusione tutte le volte che applica il criterio del pagamento a favore del soggetto leso dei profitti ottenuti dal contraffattore con un orientamento che, almeno in linea teorica, si pone a fianco di quello seguito da altro e prevalente filone giurisprudenziale secondo il quale spetta al soggetto leso il giusto prezzo del consenso e cioè il compenso che il titolare del diritto avrebbe potuto pretendere se il contraffattore avesse preventivamente chiesto il suo consenso, e che si contrappone al criterio per cui è risarcibile unicamente il danno derivante dalla diminuzione del profitto netto o lordo del titolare del diritto. La categoria civilistica del conflitto di attribuzione, ponendosi a monte della tutela, accredita il principio del trasferimento in capo al titolare del diritto leso di tutte le utilità che il soggetto responsabile della lesione ha ricavato dall'utilizzazione abusiva del bene immateriale. 3.- La genesi dell'art. 125 C.P.I.. Nonostante da sempre nella valutazione dei criteri ermeneutici si dia la prevalenza a quello dell'interpretazione sistematica rispetto alla ricostruzione del significato storico attribuibile alle norme, così da contrapporre una "voluntas legis" ad una "volunta legislatoris", è essenziale attribuire la doverosa rilevanza al significato storico soprattutto quando - come nella specie - esso inevitabilmente si pone all'origine di un importante processo di revisione sistematica. L'art. 125 C.P.I. presenta tutte le caratteristiche necessarie per giustificare - ed anzi imporre - un'attenta ricostruzione della "voluntas legislatoris" come premessa di una corretta ricostruzione della "voluntas legis".

7 7 E' bene precisare che, nel quadro di riferimento rilevante ai fini della ricostruzione del significato storico dell'art. 125, devono essere ricomprese anche le considerazioni illustrate nei primi due paragrafi di questa relazione perché esse rispecchiano le posizioni assunte da chi - come me - si è poi trovato a gestire la redazione del Codice della Proprietà Industriale ed in particolare della norma dell'art. 125 C.P.I.. Conflitto attributivo e vantaggio competitivo sono dunque i concetti che hanno ispirato la redazione dell'art. 125 C.P.I. (v. FLORIDIA, Proprietà intellettuale, illecito concorrenziale e risarcimento, relazione tenuta al Convegno SISPI il 21 marzo Sempre volendo risalire alla matrice della norma dell'art. 125 C.P.I. non si può trascurare l'ispirazione concretamente tratta da una dottrina che "in tempi non sospetti" aveva dedicato una specifica riflessione al rapporto fra risarcimento ed arricchimento con riguardo alla proprietà industriale (v. CASTRONOVO, La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento, lezione tenuta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'università di Palermo il 24 gennaio 2002, poi pubblicata in Il Diritto Industriale, n. 1/2003, pagg. 7 ss.). Questa dottrina ha avuto un'influenza determinante nella stesura dell'art. 125 C.P.I. per ragioni inerenti alla sua collocazione cronologica perché, se è vero che dopo la comparsa dell'art. 125 C.P.I. i contributi relativi ai rapporti fra risarcimento ed arricchimento nella proprietà industriale si sono moltiplicati, è vero pure che spetta al contributo di CASTRONOVO il merito dell'apertura di una pista interpretativa che postulava il superamento del "tabu" secondo il quale la tutela della proprietà industriale non poteva estendersi oltre la funzione compensativa del risarcimento del danno. CASTRONOVO, dunque per primo, ha offerto alla Commissione Ministeriale incaricata della redazione del Codice una riflessione alla quale la Commissione non poteva essere insensibile perché, essendo stata chiamata a "riassettare" la disciplina della proprietà industriale non avrebbe potuto non porsi il problema dell'insufficienza della tutela risarcitoria, lamentata con insistenza soprattutto dagli operatori stranieri. Ed invero, stando alla disciplina codificata, non si dubitava che sostanzialmente l'unica prospettiva praticabile fosse quella risarcitoria ma neppure era dubitabile che "facendo riferimento alla dinamica concreta del conflitto non sempre la responsabilità civile appare risposta soddisfacente: perché quello

8 8 che va regolato non è sempre e soltanto questione di danni" (v. CASTRONOVO, op. loc. cit.). Interpretando il principio di sussidiarietà non come alternativa in astratto fra azione di risarcimento ed azione di arricchimento sembrò a CASTRONOVO che fosse configurabile il "cumulo tra responsabilità ed arricchimento, ciascuno per l'oggetto che propriamente lo riguarda: il danno per l'una e l'incremento patrimoniale per l'altro". Il raccordo de iure condito fra il diritto "primo" ed il diritto "secondo" condusse giustamente al risultato di assegnare alla responsabilità il risarcimento del danno ingiusto ed all'azione di arricchimento di provvedere a regolare l'incremento patrimoniale conseguito dall'agente: incremento la cui restituzione postula che sia "senza causa" e cioè che non sia ascrivibile all'opera autonomamente svolta dal contraffattore e che si configuri come effetto puro e semplice dell'appartenenza del diritto. Orbene, questa teorizzazione fu recepita dalla Commissione Ministeriale che si propose di attuarla normativamente con la facilitazione che si ha quando si opera de iure condendo. 4.- Le revisioni del testo dell'art. 125 C.P.I.. All'indomani dell'emanazione del Codice è sembrato utile fornire agli interpreti del "riassetto" le chiavi di lettura delle innovazioni normative più importanti (v. FLORIDIA, Il riassetto della proprietà industriale, Milano, Giuffrè, 2006). Questa iniziativa editoriale si è rivelata particolarmente efficace proprio in relazione all'art. 125 C.P.I. che non si è limitato a riprendere le anteriori norme poste nelle leggi speciali a disciplina del risarcimento del danno ma ha integrato tale disciplina facendo espresso riferimento all'azione di arricchimento senza causa. Nella prima stesura la norma era così formulata: "1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze. 2. Il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati in violazione del diritto". Questa formulazione è stata "pensata" in funzione della distinzione dogmaticamente ineccepibile ed operativamente intuitiva, alla quale si è accennato, fra

9 9 l'azione di risarcimento del danno e l'azione di arricchimento senza causa. Le due azioni per lo più non si ritengono oggi cumulabili perché vengono considerate alternative in ragione della sussidiarietà della seconda rispetto alla prima, interpretata però nel senso che non possa farsi luogo all'azione di arricchimento senza causa quando la fattispecie è astrattamente suscettibile di beneficiare del rimedio risarcitorio. Sulla base di questo principio - applicato meccanicamente - si tendeva a ritenere che non si potesse ricorrere all'azione di arricchimento senza causa neppure quando il rimedio risarcitorio si fosse dimostrato inadatto a soddisfare le ragioni del titolare del diritto leso. Nella relazione al Codice, a commento della norma testé riferita, si faceva l'esempio del titolare del brevetto farmaceutico in titolarità di una piccola impresa produttiva e commerciale che fosse stato contraffatto da una grande impresa multinazionale, per sottolineare che, in tal caso, rimanendo strettamente aderenti al criterio del lucro cessante, ben difficilmente l'impresa "piccola" avrebbe potuto ottenere un adeguato soddisfacimento dell'interesse connesso alla violazione del suo diritto. Sulla base di queste premesse, nella formulazione originaria la norma dell'art. 125 distingueva nettamente la domanda di risarcimento del danno collocata al primo comma con l'aggiunta che "il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze" e la domanda di arricchimento senza causa collocata nel secondo comma con una formulazione che, da un lato, faceva riferimento alla c.d. reversione degli utili realizzati in violazione del diritto e, dall'altro lato, comportava il superamento del divieto di cumulo e del principio di sussidiarietà disponendo che il titolare del diritto leso "può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili". Nel passaggio al Consiglio dei Ministri dello schema di Decreto Legislativo la formulazione della norma fu modificata con la seguente: "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto". Gli utili realizzati in violazione del diritto che erano oggetto di restituzione sono divenuti indice puro e semplice della determinazione del lucro cessante. La norma scaturita dal concerto interministeriale e poi licenziata sulla

10 10 Gazzetta Ufficiale con la rubrica "Risarcimento del danno" era del seguente testuale tenore. "1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano". Questa versione non è piaciuta alla Commissione Ministeriale tant'è vero che l'estensore della relazione finale commentò la prima parte della norma sottolineando che essa rispecchiava l'opinione pacifica della dottrina e della consolidata giurisprudenza secondo la quale la sanzione del risarcimento del danno, nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà industriale, segue le stesse regole della responsabilità extracontrattuale ma per soggiungere subito appresso che: "Nella seconda parte della norma (la Commissione) aveva ritenuto di colmare una vistosa lacuna segnalata dalla dottrina e dalla giurisprudenza disponendo esplicitamente che il titolare del diritto di proprietà industriale può altresì chiedere che gli vengano attribuiti gli utili realizzati dal contraffattore. La reversione degli utili così disposta peraltro sarebbe stata riconducibile nell'ambito delle norme civilistiche sull'arricchimento senza causa e non in quello delle norme sul risarcimento del danno come sanzione della responsabilità extracontrattuale". La Commissione si rammaricò che nella fase del concerto, la seconda parte dell'art. 125 del Codice fosse stata sostituita con la seguente: "Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto". Ciò che non si era potuto realizzare emanando il Codice della Proprietà Industriale si è potuto realizzare un anno dopo quando con il D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140, è stata data attuazione alla Direttiva c.d. "Enforcement" 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. E' stato in questa occasione che la Commissione incardinata nel Ministero delle Politiche Comunitarie (e non in quello dello Sviluppo Economico) - opportunamente sensibilizzata da chi aveva fatto parte dell'altra Commissione - volle ritornare alla stesura iniziale allo scopo espressamente dichiarato

11 11 nella relazione di fare in modo che la norma considerasse "le misure del risarcimento del danno e della reversione degli utili come operativamente e concettualmente distinte essendo peraltro riconducibili rispettivamente al profilo della reintegrazione del patrimonio leso ed a quello - ben diverso - dell'arricchimento senza causa" e con la precisazione che "il nuovo testo dell'art. 125 costituisce attuazione dell'art. 13 della Direttiva la quale dà rilevanza ad entrambi i profili". L'accidentato percorso - dunque - ha fatto sì che, sotto il profilo del rapporto fra risarcimento ed arricchimento, la stesura finale della norma coincidesse con quella iniziale e, arricchita dalla necessità di rispecchiare l'articolazione delle misure imposte dalla Direttiva Enforcement, oggi, sotto la rubrica "Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione" dispone espressamente: "1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione. 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento". 5.- Le indicazioni interpretative dei lavori preparatori. Stando a ciò che è avvenuto nel passaggio fra la stesura scaturita dal concerto interministeriale e quella scaturita dall'attuazione della Direttiva Enforcement, non c'è dubbio che è stata accantonata la soluzione polarizzata unicamente sulla tutela compensativa. A tanto conduce la lettura coordinata del primo e del terzo comma della norma, tenendo conto che "i benefici realizzati dall'autore della violazione" menzionati nel primo comma come elemento di cui tenere conto ai fini della quantificazione del

12 12 danno risarcibile, sono cosa ben diversa rispetto agli "utili realizzati dall'autore della violazione" dei quali è espressamente detto che "il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione". Allo stesso risultato conduce la rubrica della norma che contrappone il risarcimento del danno alla restituzione dei profitti. Confermare la funzione risarcitoria della restituzione degli utili è una contraddizione in termini perché - come si è detto - vi sono casi in cui agli utili dell'autore della violazione non corrisponde il mancato guadagno del titolare del diritto, e perciò una correlazione quantitativa risulta fenomenologicamente impraticabile. Non c'è dubbio che - come è stato detto (PARDOLESI) - "mentre gli strumenti rimediali nostrani sono tradizionalmente finalizzati a rimuovere il pregiudizio che si è verificato nel patrimonio del titolare del diritto protetto, la retroversione dei profitti è diretta a rimuovere l'arricchimento illecito che si è realizzato nel patrimonio dell'infringer". Cercare di ricondurre ad unità i due profili non pare logicamente plausibile. Nel considerare il rapporto fra danno oggetto di risarcimento ed arricchimento come oggetto di restituzione, allo scopo di mantenere la demarcazione fra le due azioni, occorre sottolineare che si rimane nella logica restitutoria della seconda anche nel caso in cui - come si è detto - non vi è una correlazione materialmente intesa fra il mancato guadagno del titolare del diritto ed il profitto del responsabile della violazione. Anche quando il titolare del diritto non abbia conseguito i profitti realizzati dall'autore della violazione ed anche quando neppure sia in grado di conseguirli, resta il fatto che i profitti formano oggetto di restituzione perché non rilevano in quanto tali, ma in quanto siano "concretizzazione" del vantaggio competitivo che è risorsa appartenente al titolare del diritto. Con l'azione di restituzione dei profitti giunge a compimento la tutela reale della proprietà industriale perché la restituzione non è preordinata direttamente soltanto a produrre un effetto deterrente bensì a garantire al titolare del diritto leso il pacifico godimento del vantaggio competitivo che gli deriva dal diritto esclusivo. I profitti devono essere restituiti ma non certo necessariamente nell'entità

13 13 che risulta dai registri dell'autore della violazione perché il risultato contabile può porsi in correlazione non soltanto con il vantaggio competitivo derivante dal diritto esclusivo violato bensì anche con molti o pochi altri fattori che non hanno nulla a che vedere con il vantaggio competitivo suddetto. Per esemplificare, è evidente che la contraffazione di un brevetto che abbia per oggetto un farmaco unico ed insostituibile ai fini della terapia, dà luogo a profitti interamente restituibili proprio perché sono tutti espressione del vantaggio competitivo indebitamente sfruttato dal contraffattore. Tutt'altra la situazione che si verifica quando la violazione abbia per oggetto il diritto di marchio e non sia costituita dall'abusiva apposizione del marchio sugli stessi prodotti commercializzati dal titolare bensì dall'utilizzazione del marchio stesso su prodotti affini; oppure quando il marchio contraffatto goda di rinomanza e sia abusivamente utilizzato in un'operazione di merchandising, di guisa che non via sia neppure una relazione di affinità fra i prodotti contraddistinti dal contraffattore e quelli del titolare. Se in questa situazione il contraffattore dovesse restituire tutti gli utili sarebbe certamente legittima la preoccupazione di chi (VANZETTI) paventa una sproporzione inaccettabile fra ciò che il contraffattore guadagna legittimamente e può conseguentemente trattenere e ciò che invece sarebbe costretto a restituire. Il successo di una complessa operazione di merchandising è solo in parte imputabile alla rinomanza del marchio perché sono molte le operazioni che influiscono su tale successo e non certo tutte riconducibili allo sfruttamento della rinomanza. Si tratta allora - ovviamente - di accertare il nesso di causalità che intercorre fra il fatturato (e conseguentemente l'utile) di chi abbia condotto abusivamente l'operazione di merchandising ed il vantaggio competitivo derivante dalla rinomanza del marchio. Concettualmente, l'accertamento del nesso di causalità fra arricchimento e sfruttamento abusivo della risorsa immateriale non è diverso da quello che è pur sempre necessario accertare e che intercorre fra mancato guadagno e sfruttamento abusivo della stessa risorsa perché, in entrambi i casi, si tratta pur sempre di stabilire come la violazione del diritto si riflette negativamente sul patrimonio del danneggiato oppure positivamente sul patrimonio del danneggiante. 6.- L'elemento psicologico. Fra l'azione di risarcimento e l'azione di arricchimento esperibili in

14 14 funzione della violazione di un diritto di proprietà industriale intercorre - apparentemente - un'importante differenza sotto il profilo dell'elemento psicologico. Il risarcimento del danno postula che il danneggiante sia quanto meno in colpa mentre la restituzione è dovuta sulla base oggettiva della violazione del diritto. Ma questa differenza è stata sostanzialmente annullata dall'orientamento che, parificando la colpa all'ignoranza colpevole di ledere l'altrui diritto di proprietà industriale, giunge alla conclusione che l'ignoranza è sempre colpevole perché è ingiustificata a fronte del sistema di pubblicità legale che concerne la brevettazione e la registrazione dei diritti di proprietà industriale. Ove la finzione secondo la quale l'ignoranza di ledere l'altrui diritto di proprietà industriale sia sempre colpevole venisse meno, dando luogo ad un accertamento della colpevolezza non ricondotto in astratto alla rilevanza del sistema legale di pubblicità dei titoli di proprietà industriale, allora l'azione di arricchimento acquisterebbe un ruolo particolarmente significativo perché consentirebbe al titolare del diritto di recuperare gli utili anche da parte di chi non fosse stato consapevole di commettere un illecito. Nella norma dell'art. 125 C.P.I. alcun elemento psicologico è previsto ai fini della retroversione degli utili e perciò questa è dovuta anche nel caso in cui lo sfruttamento dell'altrui risorsa immateriale sia avvenuto incolpevolmente. Si tratta allora di stabilire se questa soluzione sia compatibile con l'art. 13 della direttiva Enforcement (Direttiva n. 48/04/CE del 29 aprile 2004) il quale distingue fra violazione colpevole ed incolpevole del diritto di proprietà industriale: per quanto concerne la prima il n. 1 dell'art. 13 della direttiva legittima il risarcimento dei danni nella misura adeguata al ristoro del pregiudizio effettivo risentito a causa della violazione. Per quanto concerne invece la seconda - e cioè la violazione incolpevole - il n. 2 dell'art. 13 prevede che l'autorità Giudiziaria disponga il recupero dei profitti. Queste disposizioni sono perfettamente rispecchiate rispettivamente nel primo e nel terzo comma dell'art. 125 C.P.I. se è vero che nel primo comma i benefici realizzati per effetto di una violazione colpevole del diritto sono considerati allo scopo di determinare il danno effettivo, mentre nel terzo i profitti realizzati per effetto di una violazione incolpevole sono suscettibili di reversione. Fatta salva la conformità della norma nazionale alla norma comunitaria resta da chiedersi se questa non sia illogica nel momento in cui sanziona con la reversione un comportamento incolpevole rispetto ad uno colpevole. Sennonché la illogicità è

15 15 subordinata alla configurazione della retroversione come misura più grave rispetto a quella del risarcimento. Questa differente valutazione della gravità dell'una rispetto all'altra misura non è però giustificata perché - a ben vedere - la colpevole lesione dell'altrui diritto di proprietà industriale espone l'autore dell'illecito ad un obbligo di risarcimento la cui entità può essere anche di molto superiore agli utili che Egli abbia conseguito quanto meno perché comprensiva del danno emergente e comunque non limitata a tali utili che, in quanto tali, non possono eccedere la misura del proprio arricchimento senza causa. Calcolare il lucro cessante significa basare il risarcimento su di un giudizio ipotetico relativo all'entità delle vendite che il titolare del diritto non ha potuto effettuare o non ha potuto effettuare con i margini di profitto che sarebbero stati legittimamente attesi senza la violazione, mentre calcolare gli utili da restituire è operazione saldamente ancorata alla realtà storica ed alla capacità di gestione della propria azienda da parte dell'autore della violazione. Proprio in considerazione della finalità puramente restitutoria della reversione degli utili può ben accadere che non vi sia da restituire alcunché se utili non sono stati prodotti, mentre non può accadere che non vi sia danno risarcibile derivante dalla violazione colpevole del diritto. In altri termini le misure del risarcimento e della retroversione sono diverse perché la prima espone ad un rischio sicuramente superiore rispetto alla seconda, della quale si può dire che non incide negativamente sul patrimonio dell'autore della violazione nel senso del depauperamento ma unicamente nel senso del mancato arricchimento.

16 16 BIBLIOGRAFIA: BARBIERATO DANIELA Risarcimento del danno e funzione deterrente, in Resp. civ. e prev., 2009, 05, 1176 BARBUTO MARIO Il risarcimento dei danni da contraffazione di brevetto e la restituzione degli utili, in Dir. Ind., 2007 BICHI ROBERTO La liquidazione del danno da contraffazione e le prospettive riconosciute dall'art. 125 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, in Riv. Dir. Ind., 2005, pag. 390 CASABURI GEREMIA Il processo industrialistico rinovellato. Dal Codice della Proprietà Industriale al D.Lg. n. 140 del 2006, in Giur. merito, 2007, 04, 938 CASTRONOVO CARLO La violazione della proprietà intellettuale come lesione del potere di disposizione. Dal danno all'arricchimento, in Il Diritto Industriale n. 1/2003, pag. 7 DI CATALDO VINCENZO Compensazione e deterrenza nel risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà intellettuale, in Giur. comm., 2008, 02, 198 DI SABATINO EMIDIA Proprietà intellettuale, risarcimento del danno e restituzione del profitto, La Responsabilità Civile, maggio 2009, pag. 442 FLORIDIA GIORGIO Il risarcimento dei danni nella proprietà intellettuale e nel diritto antitrust, in Il Diritto Industriale, 2011, n. 4 FLORIDIA GIORGIO Proprietà intellettuale, illecito concorrenziale e risarcimento, Relazione tenuta al convegno organizzato dalla SISPI con il titolo "Il risarcimento del danno da illecito concorrenziale e da lesione della proprietà intellettuale", Castel Gandolfo, 21 marzo 2003 FRANZOSI MARIO Il risarcimento del danno da lesione di diritti di proprietà industriale, in Il Diritto Industriale, n. 3/2006, pag. 205

17 17 GUERNELLI MICHELE La retroversione degli utili fra rischio di overcompensation ed esigenza di colmare il lucro cessante, in Il Diritto Industriale n. 3/2011, pag. 213 MUSSO ALBERTO La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?, in Dir. informatica 2010, 06, 795 NICOLUSSI ANDREA Proprietà intellettuale e arricchimento ingiustificato: la restituzione degli utili nell'art. 45 TRIPs, in Europa e diritto privato, 2002, pag NIVARRA LUCA L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale dopo la Direttiva 2004/48/CE, in Riv. Dir. Ind., 2005, 01, 33 PARDOLESI PAOLO La retroversione degli utili nel nuovo Codice dei diritti di proprietà industriale, in Il Diritto Industriale n. 1/2005, pag. 37 PARDOLESI PAOLO Un'innovazione in cerca d'identità: il nuovo art. 125 C.P.I., in Corr. Giur. n. 11/2006, pag RENOLDI ANGELO Il risarcimento dei danni nella forma dei profitti persi: teoria e prassi, in Il Diritto Industriale n. 4/2006, pag. 306 SIRENA PIETRO La restituzione dell'arricchimento e il risarcimento del danno, in Riv. Dir. Civ., 2009, p. 65 ss. SPOLIDORO MARCO SAVERIO Il risarcimento del danno nel Codice della Proprietà Industriale. Appunti sull'art. 125 C.P.I., in Dir. Ind., 2009 VANZETTI ADRIANO La "restituzione" degli utili di cui all'art. 125, n. 3, C.P.I. nel diritto dei marchi, in Il Diritto Industriale n. 4/2006, pag. 323

CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 23/04/13 1

CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 23/04/13 1 CASO PRATICO SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI IP - Avv. Marina Lanfranconi Avv. Mauro Santo 1 industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI Risarcimento del danno e restituzione dei profitti

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli)

I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) I beni culturali : autorizzazioni, sanzioni e sanatoria (Avvocato Walter Fumagalli) Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo modifica senza aver ottenuto preventivamente

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione

Dettagli

LE ALTRE CATEGORIE DEL DANNO INGIUSTO Consuela Cigalotti DANNO INGIUSTO Secondo la definizione del codice civile è da considerarsi danno ingiusto,, il danno prodotto non iure,, ( comportamento non giustificato

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa

Fiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef

CIRCOLARE N. 56/E. OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef CIRCOLARE N. 56/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell Irpef 2 INDICE PREMESSA

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione.

1. Il licenziamento collettivo prima della modifica dell art.24 della L.223/91: nozione e ambito di applicazione. DOTT. SABRINA PAGANI - PARTNER AVV. ROBERTO RESPINTI - PARTNER Milano, 4 Dicembre 2014 Licenziamenti collettivi e Dirigenti: novità in vigore dal 25.11.2014. (Legge 30 Ottobre 2014 n. 161 che estende l

Dettagli

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO

WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO WP 169 RESPONSABILE ED INCARICATO Prendendo spunto dalle definizioni di cui alla direttiva 94/46/CE, con parere 1/2010 (WP 169) il Gruppo di Lavoro art. 29 si è soffermato sui concetti di Responsabile

Dettagli

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO

LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO PROF. ANGELO SCALA Indice 1 LE SINGOLE AZIONI CIVILI: L AZIONE DI ACCERTAMENTO ---------------------------------------------- 3 Per il proficuo studio

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè

Dettagli

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI

6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI 6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

GIORGIO FLORIDIA IL RISARCIMENTO DEI DANNI NELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E NEL DIRITTO ANTITRUST

GIORGIO FLORIDIA IL RISARCIMENTO DEI DANNI NELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE E NEL DIRITTO ANTITRUST STUDIO LEGALE FLORIDIA degli avv.ti prof. Giorgio Floridia e Raffaella Floridia Via Freguglia n. 10-20122 Milano Tel. 0039-02 - 55 19 30 79 Fax 0039-02 - 55 19 00 22 e-mail: info@studiolegalefloridia.it

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In

Dettagli

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore

Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore Svalutazione delle immobilizzazioni materiali per perdite di valore di Paolo Moretti Le perdite di valore per le immobilizzazioni materiali, disciplinate dallo IAS 16 «Immobili, impianti e macchinari»,

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti. Direzione Area Contabile Servizio Affari Fiscali Viale Gallipoli 49-73100 Lecce Tel. 0832/293392 - Fax. 0832/293042 Lecce, lì 18 luglio 2003 Prot. 15971 Ai Direttori dei Centri di Spesa Ai Responsabili

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it

Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,

Dettagli

Newsletter. Notiziario settimanale 2-8 settembre 2002. Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi

Newsletter. Notiziario settimanale 2-8 settembre 2002. Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi Newsletter Notiziario settimanale Banche e finanziarie: maggiore privacy sui prestiti non concessi Sistemi informatici: Ocse, promuovere una cultura della sicurezza 1 Newsletter 2002 BANCHE E FINANZIARIE

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato PROTOCOLLO DI INTESA TRA l AUTORITA PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO L Autorità per le garanzie

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA

Strategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...

Dettagli

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 190/E QUESITO RISOLUZIONE N. 190/E Roma, 08 maggio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 10, comma 1, nn. 2) e 9), D.P.R. n. 633 del 1972. Esenzioni IVA. Regime dell Intermediazione nell ambito

Dettagli

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015)

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it 1 Premessa La redazione del bilancio da parte degli amministratori rappresenta un attività di valutazione, ma soprattutto di

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE

INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE BRUNO INZITARI INADEMPIMENTO NEL MUTUO: INTERESSI SULLE RATE INSOLUTE 1. Nelle operazioni di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento, la restituzione del debito si realizza attraverso il pagamento

Dettagli

Il principio di buona fede nei contratti di franchising

Il principio di buona fede nei contratti di franchising Il principio di buona fede nei contratti di franchising In questo articolo verrà analizzato il principio di buona fede applicato ai contratti di franchising, anche grazie all analisi della giurisprudenza

Dettagli

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI.

I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. I GRUPPI TRANSFRONTALIERI. 1. Premessa. Per effetto della globalizzazione dei mercati è sempre più frequente la creazione di gruppi transfrontalieri, di gruppi cioè in cui le diverse imprese sono localizzate

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

IL SISTEMA INFORMATIVO

IL SISTEMA INFORMATIVO LEZIONE 15 DAL MODELLO DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO AL MODELLO CONTABILE RIPRESA DEL CONCETTO DI SISTEMA AZIENDALE = COMPLESSO DI ELEMENTI MATERIALI E NO CHE DIPENDONO RECIPROCAMENTE GLI UNI DAGLI ALTRI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 52 /E

RISOLUZIONE N. 52 /E RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura

Dettagli

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Lez. 2. I principi contabili

Lez. 2. I principi contabili Lez. 2 I principi contabili Il riconoscimento al bilancio del ruolo di strumento informativo a 360 impone al redattore del bilancio l obbligo di tenere un comportamento corretto......ma i redattori avvertivano

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti

Approfondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,

Dettagli

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti.

Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. ARPA EMILIA-ROMAGNA Controlli pubblici e certificazioni ambientali. Rapporti tra due istituti distinti. Sicurezza sul lavoro e certificazioni ambientali: lo scenario delle responsabilità Bologna 16 ottobre

Dettagli

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO

Le istituzioni politiche dell Unione europea. Le funzioni delle istituzioni politiche CONSIGLIO EUROPEO Le istituzioni politiche dell Unione europea Le funzioni delle istituzioni politiche Riflettono il loro carattere rappresentativo delle istanze che coesistono nell UE Il centro nevralgico dell Unione europea

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

Web, televisione, pubblicità: diritti, tutele, risarcimenti

Web, televisione, pubblicità: diritti, tutele, risarcimenti Web, televisione, pubblicità: diritti, tutele, risarcimenti Milano 5 dicembre 2011 Il risarcimento del danno da comunicazione scorretta: profili tendenze Cesare de Sapia Risarcimento del danno norme del

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa

Fiscal News N. 108. Natura contabile finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 10.04.2014. Premessa Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 108 10.04.2014 Natura contabile finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Nell'ambito delle problematiche di

Dettagli

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo LA N ORMATIVA IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 183/2014 E DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 23/2015 Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo previste dalla legge n.

Dettagli

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente. RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di

Dettagli

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015

SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015 NOTA OPERATIVA SPLIT PAYMENT: IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2015 Legge di Stabilità 2015 Premessa - Dallo scorso 1 Gennaio è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. split payment, il quale prevede per

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE DELIBERAZIONE DELLA 2 L. 196/97 Art. 17. Approvazione del Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM). LA VISTO il documento istruttorio

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo

Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo Modifiche alla disciplina del Credito al Consumo 1 Premessa Le modifiche in materia di Credito al Consumo sono volte: ad ampliare l ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Testo Unico Bancario

Dettagli

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012

Premessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012 RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio

Dettagli

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche

ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI Consiglio Regionale Marche Partita Iva: vantaggi e svantaggi L apertura della partita iva consente di diventare liberi professionisti, con conseguenti vantaggi e svantaggi. Lavorare come liberi professionisti, consente di poter

Dettagli

Ai gentili Clienti Loro sedi

Ai gentili Clienti Loro sedi Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: L ASSOGGETTABILITÀ AD IRAP DI PROFESSIONISTI, AGENTI DI COMMERCIO, PROMOTORI FINANZIARI E PICCOLI IMPRENDITORI SCELTE NELLA PROSSIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione.

L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) Le schede. Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione. Le schede Osservatorio sull Analisi d Impatto della Regolazione Eleonora Morfuni L AIR nell Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF) S 10/2012 gennaio 2012 Le schede ** Indice 1. L influsso

Dettagli