PROVINCIA DI PRATO. Proposta di Determina N. 11 del 13/01/2012

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1 Proposta di Determina N. 11 del 13/01/2012 Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regioni ed autonomie locali. Costituzione definitiva del fondo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttivita' anno IL DIRETTORE Visto il D.Lgs. n. 267 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare, l art.107 concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza; Visto il decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 30 del , con cui alla sottoscritta è stato conferito l incarico di direzione dell Area Risorse Umane e Finanziarie a far data dal ; Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 331 del avente ad oggetto Provvedimenti per la gestione nel periodo dell esercizio provvisorio ; Richiamato il D.Lgs. n. 267 del 2000 recante Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali ed in particolare: - l art. 151, comma 1, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell interno, d intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della program mazione economica, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze ; - l art. 163, comma 1, il quale stabilisce che nelle more dell approvazione del bilancio di previsione da parte dell organo regionale di controllo, l organo consiliare dell ente delibera l esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi ; - l art. 163, comma 2, ove non sia deliberato il bilancio di previsione è consentito esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all ente ;

2 Richiamato, altresì, il decreto del con cui il Ministero dell Interno, d intesa con il Ministero dell Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato- Città ed Autonomie Locali, ha differito al il termine per la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; Vista la Determinazione Dirigenziale n del 18 aprile 2011 avente ad oggetto Atto di organizzazione interna del Servizio Gestione Risorse Umane e del Servizio Organizzazione e Formazione ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 della L. 241/1990 ; Dato atto: - che le risorse finanziarie destinate all incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (c.d. risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli Enti secondo le modalità definite nell art. 31 Disciplina delle risorse decentrate del CCNL siglato il , che le suddivide in: - risorse stabili (art.31, comma 2, CCNL ) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti CCNL e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo; - risorse variabili che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art.31, comma 3, CCNL ) da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con particolare attenzione agli incentivi per la produttività; - risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano all incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente; - che l importo delle risorse certe, stabili, continuative viene quantificato, senza margine di discrezionalità, in un unico importo che resta confermato anche per gli anni successivi salvo integrazioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell art.15, comma 5, del C.C.N.L. dell , limitatamente agli effetti derivanti dall incremento delle dotazioni organiche; - che il Decreto Legislativo 150 del ha recato nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparen za delle Pubbliche Amministrazioni; Visto il CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali del , art.17, in materia di utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produ ttività; Richiamati i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto "Regioni e Autono mie Locali" ed in particolare: - il CCNL 22 gennaio 2004 che detta la nuova disciplina per la determinazione delle risorse decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

3 - il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 9 maggio 2006 che ha consentito agli enti virtuosi di incrementare tanto le risorse con carattere di continuità e di stabilità quanto le risorse variabili. - il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 11 aprile 2008 che ha nuovamente permesso agli enti virtuosi di incrementare le risorse del fondo; il CCNL del personale del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 31 luglio 2009 che ha previsto l eventuale incremento delle risorse decentrate variabili, nel rispetto del limite massimo indicato, in rapporto non solo all effettivo rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, ma anche della complessiva situazione economico- finanziaria e della capacità di spesa del singolo ente; Dato atto che la disciplina contrattuale (art 4, comma 1) prevede come condizione assolutamente necessaria degli incrementi, il possesso da parte degli stessi di specifici pre - requisiti: a) il rispetto del Patto di stabilità interno per il triennio ; b) il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento della spesa di personale (art.1, comma 557, della legge n. 296/2006 per gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno e comma 562 del medesimo art.1 per gli Enti fuori del Patto, e successive modificazioni ed integrazioni); c) l attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell Amministrazione; Considerato che il D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, all art.9, comma 2bis, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ; Vista la Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011, avente ad oggetto le modalità di applicazione dell art.9 del D.L. n. 78/2010, che al paragrafo 3), occupandosi del vincolo al non superamento della quota del fondo per l anno 2010, invita a costituire il fondo in questione facendo riferimento alle risorse come determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, concludendo poi in questo modo: Il fondo così costituito per ciascuno degli anni , nel caso superi il valore del fondo determinato per l anno 2010, va, quindi, ricondotto a tale importo ; Preso atto che la costituzione del fondo non può che seguire le regole previste dal C.C.N.L. degli Enti Locali, e tra queste anche quella che prevede l acquisizione alla parte stabile del fondo delle somme corrispondenti al recupero della R.I.A. e degli assegni ad personam del personale cessato (art.4, comma 2, C.C.N.L ), considerato che l obbligo di rispettare il limite basato sul fondo anno 2010 può essere osservato con una corrispon den te riduzione sulla componen te variabile;

4 Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 290 del 7 dicembre 2011 con la quale è stata approvata la metodologia concernente le modalità di applicazione dell art.9 del D.L. n. 78/2010 per gli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della costituzione del Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipenden te per l anno 2011; Dato atto che con deliberazione GP n. 291 del l'organo esecutivo dell'ente ha attribuito provvisoriamente alla parte variabile del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l anno 2011 la somma massima di ,00= per effetto dell applicazione dell art.15, comma 2, del CCNL e la somma massima di ,53= per effetto dell applicazione dell art.15, comma 5, del CCNL , importo quest'ultimo sul quale potranno incidere la variazioni derivanti dalle riduzioni del personale in servizio; Ricordato che per effetto di tale loro natura, le suddette risorse non potranno, in alcun modo, essere utilizzate per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio aventi natura di stabilità (indennità di comparto; retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa; progressione economica orizzontale; ecc.); Richiamata la deliberazione n. 519 del della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Toscana, che, rispondendo ai seguenti quesiti posti dal Comune di Sesto Fiorentino: In riferimento alla norma di cui all art. 9, comm a 2bis della L. 122/ 2010, chiede: 4. in caso di decurtazione del fondo della contrattazione decentrata in proporzione alla riduzione del personale in servizio in applicazione della norma di cui all art. 9, comma 2bis della L. 122/2010, la decurtazione va operata in maniera indifferente per le risorse stabili e quelle variabili? 5. ai fini della medesima norma, l importo del fondo 2010 deve essere depurato degli eventuali residui del fondo 2009? chiarisce che la decurtazione del fondo va calcolata in base al modello prefigurato dal Ministero dell Economia e delle Finanze con circolare n. 12 del 15 aprile 2011 sull intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte fissa e parte variabile e che l importo posto a base del computo della riduzione (fondo dell anno 2010) si riferisce tassativamente alle risorse stanziate per l anno 2010 e dovrà dunque intendersi depurato dalle eventuali aggiunte derivanti dagli anni pregressi. In tal senso si esprime anche altra sezione (Puglia con deliberazione n. 58/2011) sostenendo che i residui 2009, dunque, non potranno essere computati nel calcolo del tetto 2010 ; Dato atto che le scelte fino ad oggi operate dalla Provincia di Prato in punto di costituzione del fondo 2011 appaiono, pertanto, coerenti con le indicazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana; Considerato che a conclusione dell anno 2011, a seguito della definitiva contabilizzazione della movimentazione del personale nel periodo 1 gennaio dicembre 2011, si può calcolare l importo esatto della decurtazione da

5 apportare al fondo ai sensi dell art. 9, comma 2bis, e, quindi, procedere alla costituzione definitiva del fondo stesso; Dato atto che nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011 si sono verificate le movimentazioni di personale riepilogate riportate nell'allegato A) con la conseguen za che la decurtazione da apportare al fondo è pari al 4,63% ; Dato atto che: - per effetto dell applicazione del limite imposto sull importo complessivo del fondo 2011 dall art.9, comma 2- bis, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, l importo massimo del fondo per l anno 2011 (risorse stabili e risorse variabili) dovendo rispettare il tetto imposto dalla norma, viene calcolato in ,49 = ; - le risorse variabili nell'importo massimo di ,60 = saranno destinate prioritariamente al finanziamento dell incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa e all erogazione di compensi strettamente collegati all effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, nonché al riconoscimento e valorizzazione della professionalità e del merito e saranno rese disponibili solo a conclusione del processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati attesi da parte dei competenti organi interni, nel rispetto delle norme contenute nei Contratti Nazionali (art.37 del CCNL , art.4, comma 8, e 5 del CCNL ) e nella legislazione vigente; Richiamata la determinazione dirigenziale n del con la quale sono state impegnate provvisoriamente le risorse del fondo per l incentivazione del personale provinciale per l anno 2011, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente, destinate al finanziamento degli istituti della contrattazione decentrata integrativa; Ritenuto di procedere alla definitiva costituzione del fondo delle risorse destinate all incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2011 nell importo di ,49=, di cui ,89= risorse stabili ed ,60= risorse variabili, rinviando a successivo atto la destinazione delle stesse (Allegato B); Considerato che le OO.SS. sono state convocate in data per condividere una proposta dell Amministrazione in punto di utilizzo, rinviando ad incontri successivi la destinazione di dettaglio del fondo; Ritenuto di procedere all'impegno di spesa delle risorse necessarie ad alimentare il fondo 2011 in attesa della definitiva destinazione includendo le somme derivanti dall'applicazione dell art.15, comma 2, del CCNL e dell art.15, comma 5, del CCNL , nelle more della relativa destinazione nell'esercizio corrente; Dato atto che la sottoscrizione dell accordo sarà subordinata a comunicazione da parte del Collegio dei Revisori che ne attesti l esito positivo con conseguente rilascio della certificazione ;

6 Dato atto altresì che il presente provvedimento verrà sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art.151, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; DETERMINA Di costituire definitivamente, ai sensi della metodologia approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 290 del 7 dicembre 2011 il fondo delle risorse destinate all incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2011, nell importo di ,49=, di cui ,89= risorse stabili ed ,60 = risorse variabili (Allegato B). Di rideterminare gli impegni già assunti in via provvisoria con determinazione dirigenziale n del per le risorse del fondo dell incentivazione del personale provinciale per l anno 2011, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico ente, destinate al finanziamento degli istituti della contrattazione decentrata integrativa, come segue: RISORSE STABILI pari a , ,61= progressioni economiche consolidate - già previsti nei vari centri di costo quale voce retributiva ; ,28= indennità di comparto - sul Cap. 312/01 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (per ,72 sull imp. 11/559 per 4.309,56 sull imp. 11/560) ; ,80= Fondo indennità di posizione e risultato alle p.o già riconosciute articolato come segue: per ,28= indennità risultato posizioni organizzative e Alte Professionalità già riconosciute sul Cap. 312/01 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (imp. 11/1661); per ,52= n. 8 indennità di posizione organizzativa già impegnate ed erogata sui centri di costo; ,20= quali risorse stabili con eventuale destinazione al finanziamento di istituti variabili in sede di contrattazione decentrata integrativa, sul Cap. 312/01 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (imp. 11/1662) ; RISORSE VARIABILI pari a ,60 = ,00= - indennità di disagio e reperibilità - già previsti nei vari centri di costo a titolo di indennità per turno, reperibilità per 2.000,00= sul cap. 307/3 imp. 11/717 per ,05= sul cap. 1710/03, imp. 11/687, per ,95= sul cap. 1110,/3 imp. 11/688, per 1.500,00= sul cap. 2910/3 imp. 11/689;

7 ,60 = risorse da destinarsi in sede di accordo annuale utilizzo Cap. 312 /1 Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (imp. 11/1663) con conseguente economia pari a 1.670,73 =; Di dare atto che a seguito della destinazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2011, si procederà alla corretta articolazione in sub impegni delle necessità finanziarie, procedendo alla determinazione delle eventuali economie di spesa. Di disporre l invio di copia del presente atto alla R.S.U. della Provincia di Prato e alle Organizza zioni Sindacali, ai sensi dell art.7 del CCNL del Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge. IL DIRETTORE (Dott.ssa Rossella Bonciolini)

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