OGM: da sfida commerciale a scontro culturale tra USA e UE

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1 OGM: da sfida commerciale a scontro culturale tra USA e UE Un nuovo caso, legato all evoluzione e allo sfruttamento delle biotecnologie, rischia di pregiudicare seriamente le relazioni commerciali tra Stati Uniti ed Unione Europea: la questione dell ingresso nel mercato comunitario di organismi geneticamente modificati (OGM) 1, che la UE sta tentando di regolamentare. Preoccupati per le conseguenze che tale posizione determina sulle loro esportazioni, il 13 maggio 2003 gli USA hanno richiesto all Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) una consultazione affinché si pronunciasse contro la moratoria di fatto della UE nei confronti delle importazioni di alcuni prodotti agricoli geneticamente modificati. Gli Stati Uniti accusano infatti la UE di strumentalizzare la salute dei consumatori per proteggere la lobby agricola europea. Il ricorso presentato all OMC potrebbe però avere anche una funzione preventiva, diretta a dissuadere gli europei dal prorogare ulteriormente la moratoria. L ingresso di OGM nel territorio comunitario deve infatti essere approvato seguendo un procedimento complesso ed in evoluzione, in risposta ai timori dei consumatori europei sulle conseguenze per la salute e l ambiente tuttora non chiare o sufficientemente conosciute dei prodotti transgenici. L Unione Europea rifiuta l approccio che vorrebbe trattare la materia relativa allo sviluppo e alla diffusione degli OGM dal solo punto di vista commerciale, considerando invece il trattamento di questo tema una questione dagli aspetti molteplici e interconnessi, dalla portata globale, e con forti ripercussioni sociali, etiche e politiche oltre che economiche. Interessante è anche la questione relativa alla diffusione degli OGM nei paesi emergenti. Gli Stati Uniti evidenziano nella ricerca biogenetica la possibilità di elaborare sementi immuni da parassiti e malattie, o piante resistenti alla siccità, e di migliorare così la produttività dei raccolti. Alcuni ambientalisti vedono come positiva anche la possibilità di eliminare l uso di pesticidi, concimi chimici e altre sostanze inquinanti. Tuttavia, i PVS restano ancora molto diffidenti nei confronti degli OGM, al punto da aver addirittura rifiutato gli aiuti alimentari transgenici statunitensi 2. Gli Stati Uniti criticano fortemente la UE per aver contribuito, con il suo atteggiamento di cautela, ad aumentare i timori dei PVS verso gli OGM, peggiorando in tal modo la posizione delle popolazioni dei paesi più poveri. Va tuttavia ricordato che le multinazionali americane, che promuovono gli OGM, vendono i loro brevetti a prezzi inaccessibili per i PVS meno avanzati. L attrito sugli OGM, nato da una controversia di natura commerciale, rischia quindi di costituire un terreno di scontro anche culturale tra l Unione Europea e gli Stati Uniti, evidenziando la distanza delle loro rispettive posizioni in tema di sfruttamento delle biotecnologie, di tutela ambientale e di difesa dei consumatori. Redatto da Cristina Gioffré (c.gioffre@ice.it) Le opinioni espresse in questo lavoro non riflettono necessariamente l opinione dell Istituzione di appartenenza. 1 Gli OGM sono organismi il cui codice genetico è stato alterato in maniera artificiale, con risultati che non potrebbero essere raggiunti con una selezione o manipolazione naturale (innesti, incroci, ecc.). A differenza delle tecniche tradizionali di miglioramento delle varietà vegetali, infatti, l ingegneria genetica permette di giungere alla creazione di un organismo nuovo, risultato dall inserimento del suo patrimonio genetico di uno o più geni appartenenti ad un altro organismo vivente (virus, batterio, vegetale o animale). 2 Gli Stati Uniti si sono impegnati a fornire ai PVS, tra il mese di settembre 2002 e il marzo di quest anno, tonnellate di mais come aiuto alimentare. Poiché il mais proveniente dagli USA può facilmente contenere OGM (non essendo seguite pratiche di isolamento degli Ogm dagli analoghi prodotti tradizionali), alcuni paesi africani si sono rifiutati di accettare tali aiuti alimentari. E questo per una serie di motivi, legati a timori per la salute e per l ambiente, al rischio di diffusione di transgeni nella propria produzione di mais e alla ripercussione che tale diffusione avrebbe sul commercio regionale e internazionale, oltre che a considerazioni relative ai diritti di proprietà intellettuale. giugno

2 La perdita di quote di mercato degli Stati Uniti Gli Stati Uniti sono allarmati per le conseguenze che lo stallo nell approvazione di OGM nella UE e la crescente diffidenza verso i prodotti transgenici provocano sulle loro esportazioni agricole 3, e in particolare quelle di mais, di cui gli USA sono i principali produttori ed esportatori, e il cui 20% della produzione è destinato ai mercati esteri. Il rifiuto di mais transgenico da parte di un crescente numero di paesi importatori costituisce una minaccia per tutta l esportazione di mais statunitense. Questo perché, malgrado la produzione di mais geneticamente modificato (GM) rappresenti circa il 35% del totale, solo una minima parte (1-2%) viene distinto e separato da quello tradizionale. Dunque, quasi il 98% del mais esportato dagli USA potrebbe contenere varietà di OGM, molte delle quali non ancora approvate nei mercati di diversi paesi importatori. Poiché gli Stati Uniti si rifiutano di adottare misure per distinguere e controllare la diffusione di mais transgenico, in quanto comporterebbe un aggravio di costi, tutta l esportazione di questo prodotto ne viene condizionata e paesi emergenti come l Argentina hanno iniziato a competere più da vicino con gli USA. Dal 1997, infatti, le importazioni della UE di mais statunitense sono state via via sostituite dalle importazioni provenienti dall Argentina, anche perché i produttori argentini di mais transgenico coltivano ed esportano delle varietà approvate dalla UE, diversamente da quanto accade negli Stati Uniti. Le varietà di soia geneticamente modificate coltivate negli USA rientrano invece tra quelle approvate dalla UE, per cui il calo delle esportazioni statunitensi della fine degli anni 90 comunque meno rilevante di quello verificatosi per il mais non sarebbe da attribuire alla diffidenza dei consumatori comunitari. MAIS - Produzione e flussi commerciali Media (milioni di tonnellate) USA UE Argentina Cina Messico MONDO Produzione ,3 16, ,3 591 Importazioni - 21, ,9 - Esportazioni 47,1-10,7 5,6 - - Consumo interno 189,9 38,9 5,4 116,9 23,3 - Fonte: United States Department of Agriculture, Economic Research Service Importazioni di mais e di soia nella UE (tonnellate) MAIS SOIA Stati Uniti Argentina Stati Uniti Argentina Brasile Fonte: Eurostat 3 Gli OGM rappresentano per gli USA circa il 35% dei raccolti di mais, il 71% nel cotone e il 75% nella soia ed è in progetto anche la futura coltivazione di grano geneticamente modificato. giugno

3 Gli interessi dei colossi della biotecnologia 4 sono anche rivolti ai diritti di proprietà intellettuale che verrebbero esercitati sulle sementi transgeniche. 5 I semi geneticamente modificati non solo sono di per sé più costosi di quelli tradizionali, ma, in quanto brevettati, sono di proprietà delle industrie biotecnologiche. Ciò significa che un coltivatore che ne facesse uso non potrebbe accantonare una parte delle sementi per il raccolto successivo, ma verrebbe costretto, di anno in anno, a corrispondere un compenso in virtù dei diritti di proprietà intellettuale che tali multinazionali vanterebbero sulle caratteristiche delle colture geneticamente modificate. E dunque evidente che vi sono forti interessi a spingere la diffusione di tali invenzioni biotecnologiche a livello globale. Le ragioni della diffidenza verso gli OGM I sostenitori degli OGM affermano che la loro pericolosità non è mai stata dimostrata. Tuttavia, gli scienziati sono divisi su questo aspetto, perché se è vero che finora non sono stati riscontrati effetti nocivi su chi consuma OGM, è anche vero che la sperimentazione è relativamente recente e non può escludere ripercussioni negative nel medio-lungo periodo. Non sono al momento prevedibili, ad esempio, gli effetti che gli OGM potrebbero avere su insetti, uccelli e altri animali che si nutrissero di tali sementi, né tutte le conseguenze di una dispersione accidentale di OGM nell ambiente. La UE ha quindi scelto di ricorrere al Principio di precauzione, ovvero di non autorizzare OGM finché il rischio per i consumatori non sarà ragionevolmente escluso. Questo principio si è imposto in Europa con il caso della mucca pazza, che ha determinato una nuova e diffusa sensibilità nei consumatori europei sulla qualità e la sicurezza degli alimenti. In seguito a quella esperienza, l opinione pubblica europea è abbastanza diffidente verso ciò che viene da alcuni chiamato Frankenstein-food. Tra i principali e prevedibili rischi che potrebbero affrontare i consumatori di OGM, si citano le allergie relative a geni di sostanze di cui di è persa traccia nel prodotto manipolato, e la resistenza agli antibiotici. 6 Un primo caso relativo ai rischi allergici legati al consumo di cibi GM è quello relativo ad una varietà di soia prodotta dalla società Pioneer con un gene derivante dalla noce brasiliana, che ha una forte potenzialità allergenica. Ci si è accorti che le persone allergiche alla noce brasiliana, ma non alla soia, manifestavano reazioni allergiche con questa soia manipolata e la sua commercializzazione è stata bloccata in extremis 7. L esigenza di appropriate procedure per l approvazione e di regole per la commercializzazione è stata poi rafforzata da un problema verificatosi negli Stati Uniti con il caso Starlink : nel 2000, del mais transgenico non approvato per l alimentazione umana è entrato a far parte, in grandi entità, della catena distributiva alimentare interna e più di 300 marche sono state ritirate dal mercato. 8 4 Monsanto, Novartis, Aventis e Bio, per citarne alcuni. 5 Le grandi aziende farmaceutiche e agroindustriali statunitensi detengono la maggior parte dei brevetti in questo campo; altri appartengono a gruppi privati francesi che continuano la ricerca malgrado il divieto della UE. 6 Le proteine geneticamente modificate, entrando a far parte della catena alimentare, potrebbero produrre nuove forme allergiche o risultare addirittura tossiche. Inoltre, i rischi di allergie aumentano se il gene trapiantato proviene da organismi finora mai utilizzati nell alimentazione. Relativamente alla resistenza agli antibiotico, si può invece ricordare il caso del mais transgenico prodotto dalla Novartis in cui era stato introdotto un gene resistente ad un antibiotico comune: l ampicillina. 7 J. A. Nordlee et al. Identification of a brasil-nut allergen in transgenic soybean, The New England Journal of Medicine, 1996 vol. 334 ( ) 8 Il mais Starlink è una linea geneticamente modificata dalla multinazionale Aventis per produrre una tossina insetticida. Entra in commercio nel 1998 ma viene autorizzato solo per usi industriali e nei mangimi - e non per il consumo umano - con una serie di raccomandazioni per evitare conseguenze indesiderate, derivanti da un uso improprio di tale prodotto. Nell agosto del 2000 si scoprono campioni di alimenti contaminati da mais Starlink. Dopo una serie di test, nel novembre del 2000 un panel composto da esperti internazionali conclude che il mais Starlink è un potenziale allergene alimentare e che la proteina da esso prodotta (Cry9C) potrebbe provocare allergie. Il 29 novembre un articolo di Reuters riporta che 44 americani hanno avuto gravi problemi di salute dopo aver mangiato alimenti contenenti Starlink. (Cfr. giugno

4 Un ulteriore, serio problema che accresce la diffidenza nei confronti degli OGM è quello dell elevato rischio di contaminazione accidentale, derivante dalla proliferazione di terreni coltivati con sementi geneticamente modificate, la cui dispersione nell ambiente non è controllabile dai produttori agricoli 9. Si stima che l area destinata alle colture transgeniche nel mondo sia aumentata per il sesto anno consecutivo ad un tasso sostenuto (superiore al 10% annuo) per raggiungere nel 2002 quasi 59 milioni di ettari. La produzione di sementi GM sarebbe concentrata per oltre il 90% in quattro paesi: gli USA anzitutto, seguiti da Argentina, Canada e Cina. 10 La posizione dei Paesi in via di sviluppo La teoria degli Stati Uniti secondo la quale la diffusione massiccia di OGM nei PVS potrebbe offrire un contributo determinante alla lotta contro la fame nei paesi più poveri non sembra poggiare su argomentazioni convincenti. Oltre alla già citata questione del pagamento dei diritti di proprietà intellettuale che ridurrebbe il vantaggio economico del ricorso agli OGM restano ancora da dimostrare, da un lato, i benefici che ne deriverebbero ai PVS e, dall altro, l assenza di rischio per la salute dell uomo e per l ambiente. Le piante da coltivazione GM di maggiore interesse per i PVS, ed in particolare per quelli più poveri quelle che tollerano la siccità o i terreni acidi sono ancora in fase di studio e di sperimentazione nei laboratori. Inoltre, la ricerca indirizzata allo sviluppo di piante resistenti ai parassiti non ricopre un ruolo di prim ordine, interessando solo il 17% del totale. Le piante transgeniche disponibili a livello commerciale sono soprattutto quelle che tollerano sostanze erbicide (75%), di cui i piccoli coltivatori nei PVS fanno scarso uso, e quindi più utili per le coltivazioni estensive dei paesi avanzati. Molto importante è anche la questione ambientale sollevata dalla massiccia diffusione di piantagioni contenenti geni modificati, che potrebbe contaminare le colture tradizionali. La dispersione accidentale di semi transgenici è una preoccupazione avvertita con forza dai PVS che in alcuni casi ha portato addirittura a disporre il divieto di transito di OGM nel territorio nazionale. Molti paesi in via di sviluppo, anche dell Africa, hanno inoltre chiesto a paesi donatori che offrivano aiuti alimentari di evitare la fornitura di OGM. 11 In risposta all accusa rivoltagli dagli Stati Uniti di condizionare i PVS, la Commissione UE ha sostenuto il legittimo diritto dei governi dei PVS di stabilire il proprio livello di protezione e di prendere le decisioni che ritengono più adeguate per tutelare il loro territorio e prevenire una diffusione accidentale di semi transgenici. Relativamente agli aiuti alimentari, ha poi sottolineato come la politica degli USA sia diretta a fornire aiuti in natura, utilizzando a tal fine la sovrapproduzione agricola, mentre sarebbe più opportuno sostenere la produzione locale. La Commissione ha quindi chiesto al World Food Programme di acquistare solo mais tradizionale (non OGM) per la distribuzione di aiuti alimentari. Ciò al fine di ovviare a problemi come il rifiuto degli aiuti alimentari, il costo delle lavorazioni necessarie ad evitare la dispersione accidentale di OGM, e problemi di transito degli OGM nei territori dei PVS che non li accettano. 9 Cfr. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, in 10 Tra i paesi hanno introdotto produzioni agricole geneticamente modificate, nel 2002 si attestano ai primi 4 posti: gli Stati Uniti con 39 milioni di ettari; l Argentina con 13,5; il Canada con 3,5 e la Cina con 2,1. Seguono il Sud Africa con ettari e l Australia con (cfr E interessante, a tale proposito, ricordare il caso dello Zambia che ha disposto un divieto di importazione di OGM. In seguito a tale decisione, gli USA hanno sponsorizzato un viaggio di scienziati dello Zambia negli Stati Uniti e in Europa affinché preso atto anche delle valutazioni favorevoli delle Commissioni Scientifiche UE potessero dissipare i loro forti dubbi sulla nocività degli OGM. Malgrado ciò, gli scienziati dello Zambia si sono ancora pronunciati contro l introduzione di mais transgenico. Altri paesi Zimbabwe, Malawi, Mozambico hanno successivamente accettato il mais GM, ma a patto che venisse macinato: tale processo, impedendo la dispersione di OGM nell ambiente, eviterebbe una delle principali preoccupazioni di molti paesi africani, alla quale era legato l iniziale divieto di ingresso per il mais transgenico. Gli USA si sono però rifiutati di sostenere i costi di questa lavorazione. giugno

5 Il quadro normativo internazionale per gli OGM Gli accordi internazionali che riguardano gli OGM quali gli accordi OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e sulle barriere tecniche agli scambi, o il Protocollo di Cartagena associato alla Convenzione sulla biodiversità riconoscono il diritto dei paesi firmatari di adottare le misure ritenute più adeguate per proteggere la salute umana e degli animali. L accordo internazionale più significativo, in risposta alla sfida della regolamentazione globale degli OGM, è il Protocollo UNEP 12 sulla Biosicurezza alla Convenzione sulla diversità biologica, che si pone l obiettivo di stabilire regole comuni - e vincolanti - al fine di assicurare la protezione della biodiversità e la tutela della salute su scala mondiale. 13 Questo Protocollo individua i principi internazionali in base ai quali regolare il trasferimento, la manipolazione e l utilizzo di organismi modificati viventi (Living Modified Organisms, LMOs). Crea inoltre le basi per una applicazione ecocompatibile delle biotecnologie, nell ottica di uno sviluppo sostenibile. Firmato da più di cento paesi e ratificato dalla metà di questi 14, il Protocollo entrerà in vigore l 11 settembre Gli Stati Uniti, in quanto estranei alla Conferenza sulla Biodiversità, non sono tra i firmatari del Protocollo, ma hanno comunque partecipato alla sua negoziazione. All entrata in vigore del Protocollo alcune disposizioni saranno immediatamente applicate: i paesi che esportano LMOs dovranno preventivamente darne notifica al paese importatore (firmatario del Protocollo); tutte le spedizioni contenenti LMOs e dirette alla loro introduzione nell ambiente a livello internazionale, devono essere chiaramente identificate come tali nella relativa documentazione di trasporto, specificando identità e caratteristiche dei LMOs compresi in ogni spedizione; i paesi firmatari del Protocollo dovranno adempiere ad una serie di obblighi sulla trasparenza e sullo scambio delle informazioni, utilizzando a tal fine la Biosafety Clearing House 15. Se gli USA seguissero le disposizioni del Protocollo, ogni volta che i prodotti contengono (o rischiano di contenere) OGM, sarebbero obbligati a specificalo Poiché gli esportatori USA si rifiutano di operare una separazione tra prodotti agricoli tradizionali e transgenici, l elevata probabilità di riscontrare la presenza di OGM non autorizzati nel proprio paese scoraggia gli importatori di prodotti agricoli. Le esportazioni statunitensi in particolare di mais e di soia affrontano dunque difficoltà sui mercati internazionali. La diffidenza dei consumatori sta influendo anche sulla domanda dell industria alimentare e dei mangimi, che sempre più si rivolge a forniture che non contengono mais e soia transgenici. Gli Stati Uniti hanno perciò un forte interesse alla deregolamentazione degli scambi di OGM e a contrastare le politiche per l etichettatura di alimenti e mangimi transgenici, mentre l Unione Europea ha sviluppato un quadro normativo il più ampio possibile per gli OGM, gli alimenti e mangimi transgenici (incluse le disposizioni sulla tracciabilità e l etichettatura). Malgrado le resistenze degli USA, altri paesi stanno prendendo a riferimento la normativa comunitaria per sviluppare la propria, adottando un approccio simile a quello della UE nel regolamentare gli scambi di OGM. 12 United Nations Environmental Programme 13 Il Protocollo stabilisce un Advanced Informed Agreement (AIA) per assistere i paesi firmatari nella applicazione delle sue disposizioni e per assicurare che i paesi abbiano le informazioni necessarie a prendere decisioni con cognizione di causa, nel momento in cui si trovassero nelle condizioni di importare OGM o farli transitare nel loro territorio. Informazioni più dettagliate sul Protocollo sono disponibili in rete: 14 Hanno finora ratificato il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza 50 paesi: la UE nell agosto 2002 ed un gruppo consistente di paesi (41) solo a gennaio di quest anno. 15 La Biosafety Clearing House è un meccanismo di scambio di dati ed informazioni relativi agli OGM destinati alla lavorazione e all alimentazione (consumo umano o mangimi per animali). Attraverso questo meccanismo che si avvale della rete internet si può accedere anche alle informazioni sulle normative nazionali. giugno

6 La legislazione comunitaria L approvazione e l immissione sul mercato comunitario di OGM richiede una preventiva e attenta valutazione scientifica dei loro futuri effetti sull ambiente e delle conseguenze per la salute umana, animale e delle piante. Introdotta nei primi anni 90, anche con l intento di creare un mercato unificato per le biotecnologie, la legislazione comunitaria del settore ha subìto nel corso del decennio estensioni e sviluppi. 16 In base alle disposizioni comunitarie, le società che intendono commercializzare OGM all interno della UE devono prima presentare una richiesta ad uno Stato Membro, comprendente una completa valutazione del rischio ambientale. Tale valutazione viene inoltrata alla Commissione Europea che la diffonde agli altri Stati membri. In caso di obiezione, la Commissione chiede un parere ad una Commissione Scientifica (è prevista la futura creazione della European Food Safety Authority) per poi prendere una decisione in merito. Finora è stata autorizzata l introduzione e la commercializzazione nel territorio della UE di 18 OGM, di cui 15 piante geneticamente modificate e 3 vaccini. Inoltre, 13 derivati da OGM sono stati autorizzati per l uso alimentare. Dal mese di ottobre del 1998, tuttavia, non è stato più autorizzato l ingresso di nuovi OGM, e molte delle richieste presentate dalle società biotech rimangono ancora sospese 17. E proprio in relazione a questo risultato che gli Stati Uniti si riferiscono alla posizione della UE in termini di moratoria, accusando l Unione Europea di protezionismo. La UE sostiene invece che il proprio sistema non è guidato da considerazioni economiche, ma ha basi scientifiche, e che la mancata autorizzazione all ingresso di nuovi OGM è dovuta alla necessità di completare la regolamentazione europea del settore per affrontare le sfide poste dalle nuove tecnologie di modificazione genetica. Va in proposito ricordato che in alcuni casi, anche quando è stata accordata l approvazione da parte della UE, alcuni Stati membri hanno invocato l art. 16 della Direttiva 20/220/EEC (la cosiddetta clausola di salvaguardia ) per vietare in via temporanea l introduzione nei loro mercati interni di mais e altri prodotti geneticamente modificati 18. Dispersione di OGM nell ambiente La diffusione di OGM nell ambiente è regolamentata dalla Direttiva 2001/18/EC, entrata in vigore nell ottobre Questa direttiva determina l avvio di un processo di approvazione per fasi successive, basato sulla valutazione - caso per caso - del rischio esistente per la salute delle persone e per l ambiente, derivante da OGM o prodotti contenenti OGM (compresi i micro-organismi) che possono essere rilasciati nell ambiente o immessi nel mercato comunitario. Cibi transgenici Le regole per l autorizzazione ed etichettatura di cibi nuovi compresi quelli costituiti da OGM, che li contengono, o che ne rappresentano dei derivati sono stabilite dal Regolamento (EC) 258/97 Novel Foods and Novel Food Ingredients, del 27 gennaio La procedura ordinaria per l autorizzazione viene avviata con una valutazione della richiesta di commercializzare un prodotto alimentare geneticamente modificato, avanzata dallo Stato membro in cui tale prodotto verrà inizialmente immesso sul mercato. In caso di 16 La principale legislazione in base alla quale sono stati autorizzati nella UE l introduzione e la commercializzazione degli OGM è stata la Direttiva 90/220/EEC (entrata in vigore nell ottobre 1991), poi sostituita a partire dall ottobre 2002 dalla Direttiva 2001/18/EC. 17 Sono stati recentemente introdotti nel mercato comunitario, in seguito all approvazione UE, due oli di semi di cotone per uso alimentare. Diverse nuove richieste di commercializzazione di OGM sono ad uno stadio avanzato di valutazione e, secondo la Commissione Europea, potrebbero essere erogate nei prossimi mesi. 18 Nove importanti casi in cui è stato fatto ricorso all art. 16 hanno coinvolto Austria, Lussemburgo, Francia, Grecia, Germania, Regno Unito: in tutti questi casi, tuttavia, la Scientific Commission on Plants ha ritenuto, in base alle informazioni fornite dagli Stati membri, non giustificati tali divieti. giugno

7 parere favorevole, questo Stato membro informa gli altri paesi comunitari attraverso la Commissione e, se non ci sono obiezioni da parte degli altri paesi nei confronti di tale richiesta, allora lo Stato membro che l ha avanzata può autorizzare la commercializzazione del prodotto nell intera UE. Se invece ci sono obiezioni da parte di altri Stati membri, è richiesta una decisione a livello comunitario: la Commissione europea consulta la Commissione Scientifica in merito alle questioni relative alla salute pubblica, e dopo aver ricevuto un parere favorevole dalla Regulatory Committee, composta da rappresentanti degli Stati membri adotta una decisione. Quale deroga alla procedura di autorizzazione completa, la Novel Food Regulation prevede anche una procedura semplificata per gli alimenti derivanti da OGM, ma che non contengono più traccia di OGM si possono considerare sostanzialmente equivalenti agli altri alimenti relativamente a composizione, valore nutrizionale, metabolismo, utilizzazione prevista e livello ammesso di sostanze indesiderate. In questi casi, infatti, le società devono soltanto notificare alla Commissione l introduzione di un prodotto sul mercato, insieme ad una giustificazione scientifica sulla equivalenza del prodotto al corrispettivo tradizionale, o ad un parere favorevole dello stesso tipo rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. Prima dell entrata in vigore della Novel Food Regulation, è stata autorizzata l introduzione nel mercato comunitario in base alla Direttiva 90/220/EEC di due piante geneticamente modificate per uso alimentare: una varietà di soia e una di mais. Nessun altro OGM è stato finora approvato con la procedura completa della Novel Food Regulation, e sono circa una decina i prodotti la cui approvazione è ancora sospesa. Tuttavia, molti prodotti sono stati notificati alla Commissione come equivalenti (ovvero sostanzialmente assimilabili) ai prodotti tradizionali: è questo il caso di due oli di seme di cotone transgenico per uso alimentare, la cui introduzione è stata recentemente approvata seguendo la procedura semplificata, in quanto non sarebbero distinguibili dai loro corrispondenti oli tradizionali. 19 Attualmente la UE sta portando a termine il processo di adozione di una normativa sulla tracciabilità e l etichettatura, in risposta alle esigenze di conoscenza e corretta informazione sugli OGM, e alla necessità di agevolare la libertà di scelta tra prodotti agricoli nuovi e tradizionali. Gli OGM nella nostra alimentazione: norme sulla tracciabilità ed etichettatura L Unione Europea riconosce il diritto all informazione dei consumatori e considera la tracciabilità 20 del prodotto e l etichettatura come strumenti per operare una scelta consapevole. Dal 1997 è obbligatorio specificare, nella descrizione del prodotto riportata sull etichetta, la presenza di OGM in quanto tali o come componenti 21. Inoltre, a partire dal 17 ottobre 2002 la Direttiva 2001/18/EC dispone che gli Stati membri prendano tutte le necessarie misure per assicurare l etichettatura di OGM in tutte le fasi della commercializzazione. Tuttavia, i requisiti per l etichettatura di cibi derivanti da OGM ma che non ne contengono più traccia sono impostati in base al concetto di equivalenza La lista delle notifiche di questo tipo viene pubblicata una volta all anno, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 20 La tracciabilità può essere definita come l abilità di rintracciare prodotti (o sue componenti) attraverso le linee produttive e distributive. 21 Cfr. Novel Food Regulation, Regolamento (EC) 258/97. Inoltre, il Regolamento del Consiglio (EC) 1139/98 fissa le disposizioni per l etichettatura di cibi ed ingredienti alimentari derivanti da una varietà di mais e da una varietà di soia, basate sulla presenza di DNA o proteine ottenuti con modificazioni genetiche. Questo criterio costituisce un modello per la definizione di regole applicabili all etichettatura di tutti gli alimenti o gli ingredienti alimentari derivanti da OGM. 22 Ciò significa che se una caratteristica o proprietà (composizione, valore nutrizionale, utilizzazione finale) rende un cibo o un ingrediente alimentare non più assimilabile ad un esistente corrispettivo, deve essere etichettato giugno

8 Il problema della presenza accidentale di materiale geneticamente modificato nel cibo tradizionale viene affrontato 23 introducendo una soglia di tolleranza dell 1%, al di sotto della quale non è obbligatorio riportare in etichetta l informazione sulla presenza di tracce di OGM. Va tuttavia sottolineato che, per poter ricorrere a questa opportunità, occorre dimostrare di aver preso tutte le misure necessarie ad evitare la presenza deliberata di OGM. Devono inoltre essere etichettati gli aromi e gli additivi 24, nonché le varietà di sementi geneticamente modificate 25. Attualmente, però, non vi sono specifiche disposizioni comunitarie sulla etichettatura di mangimi prodotti da OGM 26. I mangimi transgenici non dovrebbero determinare conseguenze per gli animali che se ne cibano, tuttavia molti studiosi affermano che non si hanno ancora elementi sufficienti per prevedere gli effetti di più lungo termine degli OGM. In questi casi, quindi, la descrizione in etichetta che specifichi che il prodotto non contiene OGM non è obbligatoria, ma può essere fornita volontariamente. Non esiste infatti per i prodotti finali di derivazione animale la carne, il latte o le uova l obbligo di specificare se questi provengono da animali nutriti o meno con OGM. E questa informazione non si può avere neanche analizzando i prodotti finali. Al consumatore sensibile a questo tipo di rischio resta solo la possibilità di informarsi per fare scelte consapevoli, nei casi in cui le aziende dell agroalimentare decidessero, autonomamente, di seguire questa politica di trasparenza. Le proposte normative della UE Le proposte legislative in ambito UE tendono a rendere ancora più trasparente il processo di introduzione sul mercato e di commercializzazione degli OGM, in modo tale da assicurare ai consumatori una più esatta informazione e consentire loro di operare le opportune scelte. Gli strumenti che dovrebbero permettere il raggiungimento di questo risultato, anche attraverso un controllo più stringente in tutte le diverse fasi della commercializzazione di tali prodotti, sono due proposte della Commissione: - una per un Regolamento sulla tracciabilità ed etichettatura di OGM e prodotti derivati 27 ; - ed una per un Regolamento su alimenti e mangimi geneticamente modificati 28. Attraverso queste nuove disposizioni, la Commissione intende costituire un complemento alla esistente regolamentazione comunitaria (in particolare relativamente alle esportazioni di OGM), allineandosi alle previsioni del Protocollo sulla Biosicurezza. La proposta sulla tracciabilità, più in dettaglio, si pone l obiettivo di controllare e verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle etichette, e di effettuare un monitoraggio mirato dei potenziali effetti sull ambiente, anche in funzione di un eventuale ritiro dal mercato di OGM o di prodotti che li contengono in caso di imprevisto rischio per la salute o per l ambiente. indicando il metodo attraverso il quale tale caratteristica è stata ottenuta (ad esempio, con la modificazione genetica). 23 Regolamento (EC) 49/ Regolamento (EC) 50/2000 adottato dalla Commissione nel gennaio La Direttiva del Consiglio 98/95/EEC dispone che sia specificato in etichetta che si tratta di varietà GM. 26 I mangimi a base di soia sono usati soprattutto negli allevamenti avicoli e di suini, nonché in itticoltura, mentre i bovini consumano soprattutto le proteine estratte dal mais. In Europa esistono buone quantità di mais non transgenico; quello OGM, delle varietà accettate dalla UE, viene importato anche dall Argentina. Il problema si pone semmai per la soia che la UE anche a seguito dei limiti alla produzione imposti da un trattato internazionale con gli Stati Uniti deve importare (l Italia ne consumerebbe 3 milioni di tonnellate l anno). 27 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning traceability and labelling of genetically modified food and feed produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC : documento COM (2001) 182 final, del 25 luglio (in 28 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on genetically modified food and feed : documento Com (2001) 425 final del 25 luglio (in giugno

9 Finora, il criterio di base per l attuale sistema di etichettatura è basato sulla possibilità di rintracciare o meno DNA o proteine geneticamente modificati negli alimenti finali. Ciò significa, in pratica, che beni alimentari estremamente sofisticati prodotti con materiale transgenico (quali sono, ad esempio, gli oli raffinati) al momento non devono essere obbligatoriamente etichettati. Le proposte estendono invece le attuali disposizioni in tema di etichettatura a tutti gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi transgenici a prescindere dalla possibilità di rilevare la presenza di tracce di OGM per consentire ai consumatori di esercitare una piena libertà di scelta. E difficile stimare i costi esatti dell introduzione di questo criterio specificamente per gli OGM e i prodotti derivati, anche se la trasmissione e la conservazione delle informazioni specificate nella proposta sulla tracciabilità potrebbero essere in buona parte incorporate negli esistenti sistemi di transazione, e come tali non comporterebbero significativi costi aggiuntivi. 29 La proposta non riguarda però prodotti che non sono da considerarsi ingredienti. Non si applica quindi l obbligo di etichettatura, per evidenziare la presenza di OGM, ai prodotti come la carne, il latte e le uova derivanti da animali nutriti con OGM o trattati con prodotti medicinali geneticamente modificati. Riferimenti bibliografici Direttiva 2001/18/EC (in GUCE L 106, , p. 1) UE (MEMO/02/160 Rev.) Questions and answers on the regulation of GMOs in the EU, Bruxelles 4 marzo 2003 ( Comunicato stampa UE European Commission regrets US decision to file WTO case on GMOs as misguided and unnecessary del 13 maggio 2003 ( Comunicato stampa UE Sanitary, Phytosanitay and biotechnology trade issues: WTO case on GMOs del 17 giugno 2003 ( European Union Fact Sheet Biotech- Genetically Modified Organisms ( Greenpeace, Rischi legati al consumo di alimenti geneticamente modificati ( Antonio Cianciullo, Pensano ai brevetti, non alla sicurezza, La Repubblica on line, 25 novembre 2002 Paola Emilia Cicerone Il pollo Ogm è servito, L Espresso, 12 giugno 2003 Letizia Gabaglio, Circondati dai semi modificati, L Espresso, 12 giugno 2003 Franco Papitto, Intervista a Pascal Lamy: Molti paesi non si fidano e la legge non è ancora pronta, La Repubblica, 15 maggio 2003 Federico Rampini, Dollari, lobby e genetica il nuovo fronte del commercio, La Repubblica, 15 maggio 2003 Jeremy Rifkin, Guerra Transgenica, L Espresso, 12 giugno Informazioni relative ai fornitori, ai clienti, ai prezzi e alle date delle transazioni, così come sulla natura, fonte, contenuti e quantità dei prodotti sono già disponibili per la maggior parte delle transazioni operate, e sono rilevate ad esempio per motivi fiscali. giugno

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