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1 Prot. Teramo, 23 aprile 2014 Area: III Servizio: Diritto Annuale - ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - ALL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TERAMO - ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI TERAMO LORO SEDI Si informa che l'agenzia delle Entrate in data 2 agosto 2013, ha diramato la Circolare n. 27/E che ha fornito, tra gli altri, nuovi orientamenti operativi relativi all'efficacia dell'istituto del ravvedimento operoso in presenza di versamenti carenti e del calcolo della maggiorazione nel cosiddetto termine lungo. Naturalmente la Circolare citata limita la sua applicazione alle imposte dello Stato (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA) anche se fornisce principi orientativi per gli ulteriori tributi versati con le stesse scadenze e le stesse modalità delle imposte statali ( in particolare il diritto annuale). Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n del 22/10/2013 ha esplicitamente previsto la casistica applicabile al diritto annuale compatibile con la normativa specifica (Decreto 27 gennaio 2005, n. 54). In particolare sono state riviste le indicazioni operative fornite con la circolare n. 3587/C del 20/6/2005. Il Ministero ha preso atto che alcune interpretazioni contenute nella circolare del 2005 tenevano conto del contesto normativo e della prassi del periodo e, pertanto, non sono più in linea con quelle adottate dall'agenzia delle Entrate con la circolare dell'agosto 2013; ciò lo ha spinto ad uniformare il proprio orientamento con quello dettato dall'agenzia delle Entrate. Nella nota citata il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni per consentire l'applicazione della circolare dell'agenzia delle Entrate al diritto annuale delle Camere di Commercio a decorrere dai ruoli resi esecutivi dopo l'emanazione della nota del Ministero stesso che, per la Camera di Commercio di Teramo, corrisponde al diritto annuale dovuto per l'anno Per quanto riguarda i ruoli già resi esecutivi ma le cui relative cartelle di pagamento non siano ancora definitive (quindi per la Camera di Commercio di Teramo si tratta del ruolo emesso nell'anno 2013 per il diritto annuale 2010), questa Camera di Commercio sta procedendo in autotutela o su istanza del contribuente ad un rideterminazione delle sanzioni dovute o alla concessione dello sgravio all'agente della Riscossione. Sulla base dei principi contenuti nella Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 agosto 2013 e della successiva nota del Ministero dello Sviluppo Economico n del 22/10/2013 si evidenziano le principali modifiche al sistema sanzionatorio:

2 1) Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione: Ferma restando l'applicazione della sanzione sulla parte del diritto omesso nei casi di versamenti ritardati e/o incompleti effettuati entro il termine di pagamento ordinario previsto dalla legge, precedentemente il termine ordinario era stato limitato, dalla circolare 3587/C del Ministero dello Sviluppo Economico, alla prima scadenza, ossia a quella del 16 giugno. Tale termine era oltremodo utilizzato anche ai fini del ravvedimento operoso con la naturale conseguenza che il ravvedimento breve (entro trenta giorni) si soprapponeva al secondo termine di versamento (quello effettuato con la maggiorazione dello 0,4%). Con la Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 27/2013 e la successiva nota interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico la dizione termine ordinario è adottata per entrambe le scadenze (sia quella del 16 giugno che quella scadente nei successivi trenta giorni). Di conseguenza i versamenti parziali e/o incompleti effettuati entro la scadenza saranno assoggettati a sanzione del 30% limitatamente a quanto non versato. Come corollario a tale principio anche i versamenti effettuati tra le due scadenze senza la maggiorazione dello 0,4% saranno assimilati all'omesso versamento parziale e non più al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione sarà rapportata alla frazione dell'importo non versato (30% di quanto non versato e non più 10% del dovuto) non rileva se l'impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione, o se ha eseguito un versamento complessivamente insufficiente perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo) il versamento nel suo complesso è considerato insufficiente. 2) Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti. Una importante modifica intervenuta nella procedura di ravvedimento è quella relativa all'interpretazione del termine contestuale ; in particolare il Ministero, con la Circolare 3587/C aveva precisato che il termine contestuale facesse ritenere necessario il versamento di quanto dovuto per diritto, sanzione ed interessi in un unica soluzione o meglio con un unico F24 nel medesimo giorno. Di conseguenza ove il contribuente si fosse accorto, entro il termine utile per il ravvedimento, di avere commesso degli errori di calcolo nel ravvedimento non gli era consentito di provvedere alla correzione con l'applicazione delle aliquote ridotte previste dall'istituto del ravvedimento operoso. Uniformandosi all'orientamento dettato dall'agenzia delle Entrate sarà possibile, quindi, ritenere perfezionato il ravvedimento anche solo parzialmente, limitatamente cioè all'importo versato e procedere, ove ne sussistano ancora le condizioni, ad un ulteriore ravvedimento integrativo del precedente. Nell'ipotesi di accertamento da parte dell'ente, questo dovrà avvenire solo per la parte mancante cioè sulla differenza non regolarizzata. Di conseguenza, ove l'impresa effettui un versamento complessivo di diritto annuale, sanzione ed interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non dovessero essere commisurate al diritto annuale, la camera di commercio provvederà a ritenere perfezionato il pagamento del diritto annuale proporzionato al quantum complessivo versato dal contribuente; ossia si provvederà a riproporzionare correttamente quanto complessivamente versato sanzionando esclusivamente il diritto annuale mancante. Naturalmente affinché la camera di commercio possa procedere a tale operazione è necessario che il contribuente abbia manifestato l'intenzione di procedere al ravvedimento

3 attraverso l'imputazione, nel modello F24, di parte del versamento all'assolvimento delle sanzioni con evidente indicazione dello specifico codice tributo (cod. 3852). Al fine di rendere esplicite le indicazioni contenute nella Circolare n.27/e dell'agenzia delle Entrate e nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n del 22/10/2013 si forniscono alcuni esempi pratici : Il caso in esame è il seguente: anno 2011 scadenza ordinaria (s.o.) 16/6, scadenza lunga (M.) 16/7 Diritto Annuale dovuto 400,00 dovuto maggiorato 401,6. caso 1.1 Ravvedimento breve su omesso versamento parziale, versamento nel periodo lungo (M.) s.o M. r.b. Diritto 100,4 Ravv.breve diritto 301,2 Sanzione 11,30 interessi yy,y ravvedimento breve entro il 16/8: diritto = 301,2 (401,6-100,4) sanzione 3,75% di 301,2= 11,30 interessi dal 16/7/aa su 301,2 caso 1.2 Ravvedimento breve su omesso versamento parziale, versamento entro s.o. s.o. r.b. Diritto 100,4 r.b. diritto 299,6 sanzione 11,24 interessi yy,y Ravvedimento breve entro il 16/07: diritto 299,6 (400,00-100,4) sanzione 3,75% di 299,6 = 11,24 interessi dal 16/06/aa su 299,6 caso 1.3 Ravvedimento lungo su omesso versamento parziale, versamento nel periodo M r.b. r. l. Diritto 100,4 r.l. diritto 301,2 sanzione 18,07 interessi yy,y Ravvedimento lungo entro 16/07/00+1: diritto 301,2 (401,6-100,4) sanzione 6% di 301,2 = 18,07 interessi dal 16/07/aa su 301,2 caso 1.4 ravvedimento lungo su omesso versamento parziale, versamento entro s.o. s.o. r.b. r.l. = s.o. + 1 anno diritto 100,4 r.l. diritto 299,6 sanzione 17,98 interessi yy,y Ravvedimento lungo entro il 16/06/aa+1: diritto 299,60 (400,00 100,4) sanzione 6% di 299,6 = 17,98 interessi dal 16/06/aa su 299,6

4 caso 1.5 ravvedimento lungo su omesso versamento parziale, versamento entro s.o. s.o. r.b. r. l.= s.o. + 1 anno r.l. diritto 400 sanzione 24 interessi yy,y Ravvedimento lungo entro 16/06/aa+1: diritto 400,00 sanzione 6% di 400 = 24 interessi dal 16/06/aa su 400,00 (caso già operativo prima della circolare in oggetto). caso 1.6 sanzione per omesso versamento parziale, versamento nel periodo M s. o. M diritto 100,4 Diritto mancante = (401,6 100,4) = 301,2 sanzione 30% di 301,2 interessi dal 16/07/aa su 301,2 caso 1.7 sanzione per omesso versamento parziale, versamento prima s.o. e versamento nel periodo M s.o. diritto 40 diritto 60,4 M Diritto mancante = (400,00 40) = 360,00 + 0,4%= 361,44 60,4 = 301,04 sanzione 30% di 301,04 = 90, 31 interessi dal 16/07 su 301,04 Il versamento prima della s.o. è stato sottratto dal dovuto, il risultato è stato maggiorato dello 0,4% caso 1.8 sanzione per omesso versamento parziale, versamento entro s.o. diritto 100,4 Diritto mancante = ( ,4)= 299,60 sanzione 30% di 299,60 = 89,88 interessi dal 16/06 su 299,60

5 caso 1.9 sanzione per omesso versamento parziale, un versamento nel periodo M e uno successivo diritto 100,4 diritto 299 Diritto mancante = (401,6 (100, ))= 2,20 sanzione 30% su = (401,6 100,4) = 30% di 301,2 = 90,36 interessi dal 16/07 su 301,20 N.B. non è stato possibile applicare i principi della regolarizzazione del ravvedimento operoso perché nel versamento effettuato dopo il periodo M non sono stati valorizzati importi per sanzioni ed interessi. caso 2.1 sanzione su ravvedimento breve insufficiente, versamento nel periodo M, 201,2 ravveduti correttamente r.b. diritto 100,4 diritto 201,2 Sanzione 7,55 interessi 0,14 Diritto mancante= (401,6 - ( 100, ,2))= 100,00 sanzione 30% di 100 = 30,00 interessi dal 16/07/aa su 100,00 caso 2.2 sanzione su ravvedimento breve insufficiente, versamento nel periodo M r.b. r.l. = M +1 anno diritto 100,4 diritto 200,00 sanzione 8,89 (data 2/8/2011) Il versamento complessivo del 2/8/2011 viene suddiviso sui codici tributi corretti applicando la sanzione del r.b. (3,75%) : si utilizza la seguente proporzione 100 : ( ,75 + (17gg*1,5/365)) = X : 208,89 si ottiene la parte di diritto proporzionale alla sanzione ed agli interessi = 201,2 (cod. 3850) a cui si applica la sanzione del 3,75% = 7,55 (cod. 3852) e gli interessi calcolati per 17 gg (dal 16/7 al 2/8) al tasso legale del 1,5% = 0,14 (cod. 3852) diritto mancante = (401,6 (100, ,2) = 100,00 sanzione 30% di 100 = 30 interessi dal 16/07/aa su 100

6 caso 2.3 sanzione su ravvedimento lungo insufficiente, versamento nel periodo M r.b. r.l = M + 1 anno Diritto 100,4 diritto 301,2 sanzione 11,24 Interessi 0,26 (data 5/9/2011) Il versamento complessivo del 5/9/2011 viene suddiviso sui codici tributi corretti applicando la sanzione del r.l. (6%) : si utilizza la seguente proporzione 100 : ( (51gg*1,5/365)) = X : 312,70 si ottiene la parte di diritto proporzionale alla sanzione ed agli interessi = 294,42 (cod. 3850) a cui si applica la sanzione del 6% = 17,66 (cod. 3852) e gli interessi calcolati per 51 gg (dal 16/7 al 5/9) al tasso legale del 1,5% = 0,62 (cod. 3852) diritto mancante = (401,6 (100,4+294,42) = 6,78 sanzione 30% di 6,78 = 2,03 interessi dal 16/07/aa su 6,78 caso 3.1 tardato versamento, un versamento nel periodo M e uno successivo diritto 100,4 diritto 301,2 Diritto mancante = (401,6 (100, ,2))= 0 301,20 = 90,36 interessi dal 16/07 su 301,20 sanzione 30% di (401,6 100,4)= 30% di caso 3.2 tardato versamento, un versamento entro s.o. e uno successivo diritto 100,4 diritto 299,6 Diritto mancante = (400,00 (100, ,6))= 0 sanzione 30% di ( ,4)= 30% di 299,6 interessi dal 16/06 su 299,6 caso 3.3 tardivo versamento sede nuova iscritta dovuto 104 s.o. diritto 104 r.b. Sanzione 10% di 104 = 10,4 diritto 0 interessi dal 16/06 su 104 N.B. : è l'unico caso rimasto di sanzione per tardivo versamento (10%) e non per omesso versamento parziale (30% del mancante). IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Giampiero Sardi)

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