Circolare Studio Prot. N 15/14 del 12/09/2014. MD/mc Monza, lì 12/09/2014

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1 Circolare Studio Prot. N 15/14 del 12/09/2014 MD/mc Monza, lì 12/09/2014 A Tutti i C l i e n t i Loro Sedi Oggetto: Novità del c.d. Decreto competitivitá Riferimenti: DL N. 91, convertito nella L N. 116 Il DL n. 91/2014 (c.d. decreto competitività ), pubblicato sulla G.U n. 144, è stato convertito, con modificazioni, nella L n. 116, in vigore dal Il decreto contiene novità in materia di agevolazioni, tra cui l introduzione di un credito d imposta per i titolari di reddito d impresa che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali, modifiche alla disciplina ACE e la riduzione delle tariffe incentivanti per il fotovoltaico, nonchè novità in materia di diritto societario, tra le quali si segnalano, in particolare, le modifiche in materia di capitale sociale di Spa e di controlli nelle srl. NOVITÀ IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI È previsto il riconoscimento di un credito d imposta per i titolari di reddito d impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato. Il beneficio fiscale in esame non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva. Ambito soggettivo L agevolazione interessa tutti i soggetti titolari di reddito d impresa residenti nel territorio dello Stato. Possono fruire dell agevolazione anche le imprese costituite nel periodo agevolato ( ). L agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. I titolari di attività industriali a rischio di rilevanti incidenti sul lavoro connessi con determinate sostanze pericolose ex D.lgs. 334/99 (modificato dal Dlgs 238/2005) possono fruire dell agevolazione solo se è documentato l adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste. Credito d imposta per nuovi investimenti in impianti e macchinari Art. 18 co. 1-9 Ambito oggettivo I nuovi investimenti in beni strumentali che danno diritto al credito d imposta sono esclusivamente quelli compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione. Sono esclusi gli investimenti: di importo unitario inferiore a ,00 euro; aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati; relativi a immobili strumentali o autovetture. Ambito temporale Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal fino al Per l acquisto di beni mobili rileva la data di consegna o spedizione dei beni ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Determinazione dell agevolazione L agevolazione consiste in un credito d imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti ( per gli investimenti effettuati nel periodo d imposta 2014, per gli investimenti effettuati nel periodo d imposta 2015). È prevista la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l investimento è stato maggiore. Per le imprese in attività al (data di entrata in vigore del decreto) che hanno iniziato l attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini

2 del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto. Possono usufruire dell agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il , beneficiando dell agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d imposta. Fruizione del credito d imposta Il credito d imposta in esame: è ripartito in tre quote annuali di pari importo (1/3 in ciascun anno); è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell art. 17 del D.lgs. 241/97. La prima quota del credito d imposta è utilizzabile dal 1 gennaio del secondo periodo d imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l investimento; pertanto, in caso di investimenti effettuati nel 2014 ( ), la prima quota è utilizzabile dall Revoca È prevista la revoca del credito d imposta: se l imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all acquisto; nel caso in cui i beni oggetto d investimento siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta in cui è stato effettuato l investimento (termine previsto per l accertamento dall art. 43 del DPR 600/73). Per ulteriori dettagli si rimanda alla Circolare di Studio n. 13 del 06/08/2014. Nuova Sabatini : Accesso agevolato al fondo garanzia PMI Art. 18 co. 9-bis Modifiche alla disciplina ACE Art. 19 A seguito delle modifiche apportate, in sede di conversione in legge del DL 91/2014, all'art. 2 del DL 69/2013, relativo alla "Nuova Sabatini", viene previsto che, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio per beneficiare della garanzia dello Stato nell'ambito della "Nuova Sabatini" è demandata direttamente alla banca erogatrice del finanziamento, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con successivo decreto ministeriale. Viene prevista la possibilità, a decorrere dal periodo d imposta in corso al (2014, per i soggetti solari ), di fruire di un credito d imposta commisurato all eccedenza di rendimento nozionale, calcolato sul valore incrementale del patrimonio netto, non utilizzato nel periodo d imposta per incapienza del reddito complessivo netto, in luogo del riporto dell eccedenza stessa negli anni successivi. Tale credito d imposta è utilizzabile: in cinque quote annuali di pari importo; in diminuzione dell IRAP dovuta in ciascun esercizio. Le modifiche apportate dal DL 91/2014 si affiancano a quelle previste dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), la quale ha stabilito che l aliquota del rendimento nozionale dell ACE è pari al 4% per il 2014, al 4,5% per il 2015 e al 4,75% per il 2016.

3 Nuova modalità di erogazione delle tariffe incentivanti Vengono ridefinite le modalità con cui il GSE provvede all erogazione delle tariffe incentivanti a decorrere dal secondo semestre 2014, prevedendo: la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto; un conguaglio riconosciuto entro il 30 giugno dell anno successivo, a fronte delle misure sulla produzione effettiva. Le modalità operative saranno definite dal GSE e approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo economico. Tariffe incentivanti relative all elettricità prodotta da impianti fotovoltaici - Rimodulazione Art. 26 Riduzione delle tariffe incentivanti A decorrere dall , la tariffa incentivante per l energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw è rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle seguenti opzioni: la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 al DL 91/2014; fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura; le percentuali di rimodulazione saranno stabilite con successivo decreto attuativo; fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto al (data di entrata in vigore del DL 91/2014), per la durata residua del periodo di incentivazione. In particolare, l'incentivo è ridotto in misura pari: al 6% per gli impianti aventi potenza nominale superiore a 200 kw e fino a 500 kw, al 7% per gli impianti da 500 kw a 900 kw, all'8% per quelli superiori a 900 kw. L opzione prescelta deve essere comunicata al GSE entro il ; in assenza di comunicazione da parte dell operatore, il GSE applica la terza opzione sopra riportata. ULTERIORI NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO Operazioni effettuate senza relazione giurata di stima Art. 20 co. 4 e 5 Offerta di opzione Art. 20 co. 6 Capitale sociale Spa Art. 20 co. 6 Si estende il novero delle operazioni societarie per le quali era obbligatoria la relazione di stima e che ora possono invece essere perfezionate utilizzando una valutazione secondo le modalità alternative previste dall art ter c.c.. Le operazioni interessate dalle semplificazioni sono: l acquisto (autorizzato dall'assemblea ordinaria) da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società stessa nel Registro delle imprese (art bis c.c.); la trasformazione di società di persone in Spa (art ter co. 2 c.c.). L offerta di azioni in opzione ai soci (art c.c.) deve essere, oltre che depositata nel Registro delle imprese per la relativa iscrizione, resa nota contestualmente al suddetto deposito con avviso pubblicato sul sito Internet della società. La pubblicazione sul sito Internet deve avvenire con modalità atte a garantire la sicurezza del sito stesso, l autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione (in assenza, del sito Internet o dei ricordati requisiti, l offerta deve essere depositata presso la sede della società). Il termine per l esercizio dell opzione viene ridotto da 30 a 15 giorni dalla pubblicazione dell offerta. Viene ridotto da ,00 a ,00 euro il capitale sociale minimo necessario per la costituzione di una Spa.

4 Controlli nelle srl Art. 20 co. 8 Azioni a voto plurimo Art. 20 co. 8-bis e 8-ter Iscrizione immediata nel Registro delle imprese È abrogato il secondo comma dell art c.c. che imponeva la nomina dell organo di controllo o del revisore nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le Spa. Ne consegue che la nomina dell organo di controllo o del revisore nelle srl resta legata esclusivamente al superamento dei parametri che obbligano la società alla redazione del bilancio in forma ordinaria ( attivo SP > 4,4 milioni di euro, ricavi CE > 8,8 milioni di euro, n. dipendenti 50), al fatto che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli altra società tenuta alla revisione legale dei conti (art co. 3 c.c.). Pertanto, nei casi in cui la presenza dell organo di controllo non sia più obbligatoria, occorre valutare il mantenimento di tale organo (anche monocratico) al fine di disporre di un bilancio sottoposto a revisione. Gli statuti delle Spa non quotate possono prevedere azioni a voto plurimo (massimo tre per ciascuna azione). Il voto plurimo (due o tre) per ciascuna azione non quotata non deve sussistere necessariamente per ogni assemblea o per qualsiasi oggetto. Esso, infatti, può essere: previsto per particolari argomenti; subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Quando l iscrizione al Registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il Conservatore del registro procede all iscrizione immediata dell atto. La novità in esame non si applica alle Spa. L iscrizione immediata sarà operativa dall Art. 20 co. 7-bis ALTRE NOVITÀ Obbligazioni e cambiali finanziarie Il DL 91/2014 convertito prevede: la soppressione della ritenuta (pari al 26%, dall ) sugli interessi delle obbligazioni e titoli similari, nonché delle cambiali finanziarie, non quotati: - detenuti da investitori qualificati; - corrisposti a OICR istituiti in Italia o in uno Stato membro dell Unione europea, il cui patrimonio è investito in misura superiore al 50% in tali titoli e le cui quote sono detenute esclusivamente da investitori qualificati; la soppressione della ritenuta prevista dall art. 26 co. 5 del DPR 600/73 sugli interessi dei finanziamenti a medio lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi, imprese di assicurazione ed OICR che non fanno ricorso alla leva finanziaria comunitari. Misure agevolative per il credito alle imprese Artt. 21 e 22 Credito a medio-lungo termine Le agevolazioni fiscali previste dall art. 15 del DPR 601/73 per le operazioni di credito a mediolungo termine (esenzione dall imposta di registro, dall imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e dalle tasse sulle concessioni governative) sono estese: alle successive cessioni dei crediti relative a tali finanziamenti (e non solo più alla prima cessione del credito); alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale è superiore a 18 mesi poste in essere da società di cartolarizzazione, nonché da imprese di assicurazione ed OICR comunitari. Proroga per la concessione della garanzia dello Stato I creditori della Pubbliche Amministrazioni (PA) che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2013 non ancora certificati alla data del , possono presentare istanza di certificazione sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti verso le PA gestita dal MEF entro il , al fine dell ottenimento della garanzia dello Stato che opererà al momento della cessione pro-soluto del credito ad una banca o ad altro intermediario finanziario autorizzato.

5 Prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo in bianco Art. 22 co. 7 È stato abrogato l art. 11, comma 3 quater, L. 9/2014, norma che impattava sul concordato in bianco. La disposizione soppressa subordinava la prededucibilità dei crediti sorti in occasione o funzione della procedura di concordato aperta ai sensi di quest ultima disposizione fallimentare all osservanza di due condizioni: - il deposito del piano, la proposta e la documentazione di cui all art. 161, commi 2 e 3, L. fall., entro il termine, eventualmente prorogato, fissato dal giudice; - l apertura della procedura a norma dell art. 163 L. fall., senza soluzione di continuità rispetto alla presentazione della domanda di concordato preventivo in bianco. Pertanto ora risultano prededucibili i crediti sorti per effetto degli atti legittimamente posti in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso con riserva e fino alla data di ammissione alla procedura di concordato. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali Saluti. Studio De Alexandris

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