Fiscalità delle operazioni di raccolta (2) Luigi Belluzzo 11/9/2013

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1 Fiscalità delle operazioni di raccolta (2) Luigi Belluzzo 11/9/2013

2 Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 3 Debt

3 Strumenti finanziari Strumenti finanziari a disposizione dell impresa ai fini di finanziamento dopo la riforma: azioni; diverse categorie di azioni; strumenti partecipativi (compresi quelli dei patrimoni destinati); obbligazioni; strumenti ibridi. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 4 3

4 Strumenti finanziari Capitale di rischio Zona grigia Capitale di debito azioni - categorie di azioni - strumenti partecipativi - strumenti ibridi Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 4 obbligazioni

5 Strumenti finanziari Sono assimilati alle azioni gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell emittente o del dato affare assimilazione che opera anche laddove lo strumento non abbia portato ad un incremento patrimoniale (es. strumento emesso ex art. 2346, co. 6, c.c., a fronte di un apporto di opere o servizi). Strumenti finanziari assimilati alle azioni e persone fisiche Mancanza di partecipazione Regime qualificato Partecipazione al patrimonio Importanza della percentuale Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 5

6 I finanziamenti La tassazione dei proventi da finanziamento Il trattamento fiscale in capo al percettore può essere schematizzato in funzione della classificazione della remunerazione tra le due seguenti categorie reddituali: Reddito di capitale Ritenuta definitiva (20%) Reddito d impresa Tassazione Irpef o Ires *dal 1 gennaio 2012 (D.L. 138/2011) Tassazione sempre integrale, anche a fronte di remunerazioni miste, indeducibili in capo all emittente ex art. 109 del Tuir per la quota correlata ai propri risultati economici. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 6

7 Finanziamenti e versamenti in c/capitale Art. 46 Tuir Presunzione di fruttuosità delle somme versate dai soci, salvo corretta identificazione anche a bilancio. - Finanziamento soci infruttifero - Finanziamento soci fruttifero - Versamento c/copertura perdite - Versamento c/futuro aumento capitale - Versamento c/aumento capitale Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 7

8 Rinunzia a finanziamenti Art. 88 Tuir non si considerano sopravvenienze attive i versamenti dei soci, in denaro o in natura, fatti a fondo perduto o in conto capitale o attraverso la rinuncia dei crediti. Per la Società: non sono sopravvenienze attive e non sono qualificabili componenti positivi di reddito (Ris. 152/E/02). Per i Soci: l importo si aggiunge al costo fiscale della partecipazione (art. 94 Tuir per Ires e 101, co.7, per Irpef). Vi sono particolarità per il caso della rinuncia per ripristino capitalizzazione societaria a causa di perdite (Ris. 90/E/05). Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 8

9 Obbligazioni Art c.c. - il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale può essere subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; - tempi ed entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche legati all andamento della società Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 9

10 Obbligazioni Attenuazione della tutela degli obbligazionisti: - viene generalizzata la possibilità di emettere prestiti subordinati (si assottiglia la distinzione tra capitale di debito e capitale di rischio); - il rendimento del prestito può essere in tutto o in parte ancorato ai risultati economici dell impresa; - deve essere specificata la modalità di rimborso e la data; mancato riconoscimento civilistico delle obbligazioni irredimibili. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 10

11 Obbligazioni 2411, terzo comma, c.c. La disciplina (civilistica) delle obbligazioni si applica a tutti gli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionino tempi ed entità del rimborso del capitale all andamento economico della società strumenti ibridi Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 12

12 Disciplina fiscale delle obbligazioni Percettore persona fisica Ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva del 20%(dal 1 gennaio 2012, si veda D.L. 138/2011); Percettore società di capitali: Il provento concorre per intero a formare il reddito di impresa soggetto ad IRES, subendo in alcuni casi una ritenuta a titolo di acconto. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 12

13 Obbligazioni e Fisco Il precedente trattamento premiale del 12,5% per le obbligazioni era subordinato alla circostanza che il titolo avesse una scadenza non inferiore ai 18 mesi. Dal 1 gennaio 2012 è venuto meno questo discrimen temporale, e tutte le obbligazioni sono soggette all aliquota del 20%). Operazioni di raccolta (1) 25

14 CORPORATE BOND: Novità Decreto Sviluppo (art. 32 del D.L n. 83 del 22 giugno 2012) Per effetto delle recenti novità introdotte dal Decreto Sviluppo anche le PMI possono emettere Corporate Bond senza i limiti e gli svantaggi fiscali prima previsti. Allineamento del regime fiscale delle obbligazioni emesse da società non quotate a quello più favorevole delle quotate. Le società non quotate possono: Emettere obbligazioni oltre i limiti previsti dall art c.c. (valore del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili); Nel caso di sottoscrittori non residenti possibilità di avvalersi dell esenzione dall applicazione della ritenuta del 20% sugli interessi (ex D.lgs. 239/96), qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati; Dedurre gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni secondo le stesse regole valevoli per le società quotate (ex art. 96 del Tuir) qualora i titoli siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano neppure indirettamente soci della società emittente; 14

15 CORPORATE BOND: Novità Decreto Sviluppo (art. 32 del D.L n. 83 del 22 giugno 2012) NOTA BENE: se l impresa emittente è una PMI secondo i parametri della raccomandazione n.361/2003/ce (fatturato INFERIORE a 50 milioni di euro/numero dipendenti inferiore a 250 unità) l emissione di bond deve avvenire con il supporto di uno SPONSOR (banca, SGR, SICAV ecc.) che funga da market maker il quale sarà tenuto a: Mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiori ad una certa percentuale (dal 5% al 2%) a seconda del valore complessivo dell emissione; Segnalare se l ammontare delle obbligazioni in circolazione è superiore al totale dell attivo corrente; classificare l emittente in base alla qualità creditizia. Inoltre l ultimo bilancio approvato rispetto al momento dell emissione deve essere certificato da un revisore legale. 15

16 Disciplina fiscale dei titoli atipici A. Percettore persona fisica Ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%; B. Percettore società di capitali Il provento concorre a formare il reddito di impresa soggetto ad IRES, scontando sempre una ritenuta a titolo di acconto del 20%. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 16

17 Interessi ATTIVI PASSIVI Sono considerati reddito d impresa e come tali sono imponibili Rappresentano un costo per l impresa e come tale dovrebbero essere dedotti: è però necessario fare riferimento a norme in tema di deducibilità degli interessi passivi (ex art. 96 TUIR, così come modificato dalla Finanziaria 2008). Inoltre è necessario considerare le previsioni in tema di deducibilità costi e, non ultimo, le norme relative ai prezzi di trasferimento. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 17

18 Mutuo vs Leasing Articolo 1813 Codice civile - Nozione Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. Il mutuatario iscrive: - a Conto Economico gli oneri finanziari (voce C17); - nel passivo dello Stato Patrimoniale il debito. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 18

19 Leasing Contratti di locazione finanziaria Leasing operativo Leasing finanziario il concedente, produttore del bene, consente al locatario il godimento del bene dietro pagamento di un canone correlato all utilizzo del bene stesso, senza possibilità di un opzione finale di acquisto rapporto trilaterale: il locatario indica al concedente un particolare bene, da acquistare sul mercato. L utilizzatore corrisponde un canone prestabilito e ha la facoltà di riscattare il bene al termine. I rischi ed i benefici connessi alla proprietà sono trasferiti all utilizzatore Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 19

20 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI Normativa e prassi per i soggetti IRPEF agli imprenditori individuali e società di persone si applica l art. 61 TUIR (criterio dell inerenza all esercizio di impresa nei limiti del pro rata generale di deducibilità dato dal seguente rapporto); Redditi d impresa Altri redditi Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 20

21 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI Normativa e prassi per i soggetti IRES alle società di capitali e agli enti commerciali (salvo i casi espressamente esenti) si applica oggi l art. 96 TUIR. L Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla materia; i principali provvedimenti sono i seguenti: - Ris. n. 268/E del 3 luglio 2008 (tassatività dell elenco dei soggetti cui non si applica l art. 96 TUIR, commi 1-4) - Circ. n. 19/E del 21 aprile 2009 (deducibilità degli interessi passivi per i soggetti c.d. non industriali ex comma 5-bis dell art. 96; rapporto con disciplina del consolidato nazionale; riporto degli interessi passivi in caso di fusioni/scissioni); - Circ. n. 37/E del 22 luglio 2009 (deducibilità degli interessi passivi per le holding; ulteriori precisazioni di quanto contenuto nella Circ.n. 19). - Ris n. 42/E del 12 aprile 2011: riporto delle eccedenze di interessi passivi indeducibili nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale.

22 Deducibilità degli interessi passivi (per i soggetti IRES) A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2007 è stata abrogata la Thin Capitalization (che era stata introdotta nel 2003 allo scopo di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese rispetto all attività d impresa esercitata), di cui al vecchio art. 98 TUIR, e il meccanismo del pro rata patrimoniale, di cui all art. 97 TUIR. La nuova normativa dell art. 96 del Tuir prevede, dall esercizio 2008, un nuovo meccanismo di deducibilità degli interessi passivi (e gli oneri assimilati) per i soggetti Ires, che diventano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l eccedenza, nei limiti del 30% di un nuovo indicatore di bilancio denominato Rol (risultato operativo lordo). Per risultato operativo lordo deve intendersi la differenza tra il valore e i costi di produzione di cui alle lettere a) e b) dell art c.c., con esclusione delle voci relative all ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 22

23 Sottocapitalizzazione e Fisco Nuovo Art. 96 TUIR Interessi Passivi > Interessi Passivi Interessi Attivi L eccedenza è deducibile nell esercizio stesso nel limite del 30% del ROL (V. della produzione- costo della produzione + B8 + B10). NOTA BENE gli interessi passivi che non trovano capienza possono essere dedotti negli esercizi successivi senza alcun limite di riportabilità; Dall esercizio 2010, la parte di ROL eventualmente inutilizzata può essere portata ad incremento del ROL degli esercizi successivi. 23

24 Presupposto soggettivo L articolo 96 in esame si applica ai soggetti passivi dell IRES di cui all articolo 73 del TUIR, ossia a: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società consortili, residenti nel territorio dello Stato; enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello Stato; società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Il comma 5 dell articolo 96 esclude, tuttavia, dall ambito di applicazione della disciplina limitativa (c.d. ordinaria, commi 1-4) in esame i seguenti soggetti: le banche; gli altri soggetti finanziari indicati nell articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ossia: (I) le società di gestione (legge 23 marzo 1983, n. 77); (II) le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo;. (III) le società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; (IV) i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al Titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (articoli da 106 a 114 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 TUB); (V) le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico bancario; le imprese di assicurazione; le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 24

25 Presupposto oggettivo -gli interessi passivi sono innanzitutto deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi. - assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria (...). Per quanto riguarda l individuazione degli oneri e proventi assimilati rispettivamente agli interessi passivi e attivi, occorre fare riferimento ai fini della norma in esame ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 25

26 Interessi passivi Assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri ed i proventi assimilati, derivanti da: contratti di mutuo; contratti di locazione finanziaria (anche se non contabilizzati distintamente in bilancio, quindi, per le società che redigono il bilancio secondo il codice civile, è necessario individuare la quota di interessi passivi compresi nel canone); emissione di obbligazioni e titoli similari; ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli interessi attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 26

27 Regole ordinarie di indeducibilità Il comma 6 del medesimo art. 96 del Tuir dispone che Resta ferma l applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste... dalle seguenti norme: a) art. 90, comma 2, del Tuir (spese ed altri componenti negativi relativi ad immobili non strumentali e beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa); b) commi 7 e 10 dell art. 110 del Tuir (rapporti con soggetti residenti in Stati a regimi fiscali privilegiati); c) articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari... ; d) articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 23 24

28 Decorrenza del nuovo regime fase transitoria Art. 1 co L. 244/2007 (Finanziaria 2008) 1) Periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007: entrata in vigore e bonus di Euro; 2) Secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007: bonus Euro. I bonus sono esauriti: dall anno fiscale 2010 si azzera la soglia fissa di deducibilità! Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 25

29 Soggetti IRES - ESCLUSIONI (art. 96, comma 5 e 5-bis) le banche e gli altri soggetti finanziari di cui all art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia e finanziaria; le imprese di assicurazione; le società capogruppo di gruppi bancari ed assicurativi; NOTA: A questi soggetti c.d. non industriali (comprese le holding) si riconosce la possibilità di dedurre il 96% dell ammontare degli interessi passivi!!! Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 25 26

30 Soggetti IRES - ESCLUSIONI (art. 96, comma 5 e 5-bis) le società consortili per l esecuzione di lavori pubblici; le società di progetto (project financing); le società costituite per la realizzazione e l esercizio di interporti; le società il cui capitale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che costruiscono e gestiscono impianti per la fornitura di acque, energia, teleriscaldamento e per impianti per lo smaltimento e la depurazione. NOTA: Per questi soggetti non vi è alcuna limitazione: deducibilità INTEGRALE al 100%!!! Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 25 26

31 DEDUCIBILITA PER IMPRESE INDUSTRIALI Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 27

32 Deduzione eccedenza Fino al 30% del ROL: DEDUCIBILE SUBITO (l'importo veniva maggiorato di Euro nel 2008 e Euro nel 2009: deduzione c.d. forfetaria) Eccedenza del 30% del ROL non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza: a decorrere dal terzo periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, riportabile senza limiti di tempo nei successivi periodi d imposta oppure nell'esercizio stesso utilizzando vecchio ROL inutilizzato Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 28

33 Rapporto tra riporto a nuovo delle perdite e riporto delle eccedenze del ROL Premessa: il riporto delle eccedenze del Rol non è soggetta ad un termine decadenziale, mentre, fino all entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 98/2011 (si veda il nuovo art. 84 TUIR), le perdite relative ad esercizi precedenti non potevano essere riportate avanti oltre il quinquiennio. L art. 96 non stabilisce alcun ordine di priorità nell utilizzare le perdite o le eccedenze del Rol, nel caso in cui in un dato esercizio fiscale sussistano entrambe. Nella circolare n. 19/E del 2009, si afferma che l eccedenza del Rol dal 2010 va utilizzata immediatamente nel primo periodo d imposta successivo a quello in cui gli interessi passivi sono risultati superiori al 30% del Rol di periodo il comportamento ritenuto più corretto dall Agenzia delle Entrate è pertanto quello di utilizzare prioritamente l eccedenza del Rol e poi, eventualmente, il riporto a nuovo della perdita. In ragione del nuovo regime fiscale delle perdite ex art. 84 TUIR, non sussiste più il rischio del c.d. refreshing delle perdite, posto che queste ora non sono più soggette ad un limite temporale di scadenza. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 29

34 ESEMPIO (1) Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 34

35 Ec ESEMPIO (2) HP: Int. Passivi: Dei mi rimangono 1000 che non posso dedurre ma riportare agli esercizi successivi. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 35

36 Holding e applicazione dell art. 96 TUIR la disciplina ordinaria (holding industriali ), contenuta nei primi quattro commi dell articolo 96, in base alla quale l ammontare degli interessi passivi ed oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria possono essere dedotti ai fini IRES fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L eventuale eccedenza di interessi passivi può essere dedotta nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (R.O.L.) così come definito dal comma 2 della medesima disposizione; l ulteriore eccedenza può essere riportata - senza limiti temporali negli esercizi successivi semprechè sia inferiore al 30 per cento del R.O.L. di competenza; la disciplina speciale (holding non industriali ), prevista dal comma 5-bis dell articolo 96 per le banche, gli altri soggetti finanziari indicati nell articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le imprese di assicurazione e le società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi, in base alla quale gli interessi passivi e gli oneri assimilati che originano da rapporti aventi causa finanziaria sono deducibili ai fini IRES nei limiti del 96 per cento del loro ammontare, a nulla rilevando l ammontare degli interessi attivi e senza dover effettuare il calcolo del 30 per cento del R.O.L. dell impresa. NOTA: allo scopo di fornire un criterio per valutare la esclusività o prevalenza dell attività di assunzione di partecipazioni in società c.d. industriali, la Circolare n. 19/E del 2009 ha precisato che l esercizio prevalente dell attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio ecceda il 50 per cento del totale dell attivo patrimoniale. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 36

37 Holding e applicazione dell art. 96 TUIR Il valore contabile delle partecipazioni in società industriali è SUPERIORE al 50% del totale dell ATTIVO Sì NO Regola generale (30% del ROL) Regola speciale (Deducibilità forfetaria del 96%) Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 37

38 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI E CONSOLIDATO NAZIONALE Nell ambito di un consolidato fiscale nazionale, l eventuale eccedenza di interessi passivi indeducibili generatisi in capo ad un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito di gruppo? Sì, ma solo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti presentino per lo stesso periodo d imposta quote di R.O.L. non utilizzate. Le sole holding c.d. industriali (quelle a cui si applica l art. 96 TUIR) possono assorbire i propri interessi passivi indeducibili attraverso il Rol delle proprie partecipate, superando il limite rappresentato dal fatto che i proventi della gestione caratteristica di una holding (plusvalenze e dividendi) non rilevano ai fini della determinazione del R.O.L. (Ris. N. 68/E del 23 giugno 2011). Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 38

39 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI E CONSOLIDATO NAZIONALE Ris n. 42/E del 12 aprile 2011: riporto delle eccedenze di interessi passivi indeducibili nelle operazioni di fusione e scissione che coinvolgono società che hanno optato per il regime del consolidato fiscale nazionale L Agenzia delle Entrate ritiene pienamente operanti le disposizioni limitative in materia di riporto degli interessi passivi indeducibili, contenute nell art. 172 comma 7 del Tuir nell ipotesi di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono società che partecipano al regime del consolidato fiscale nazionale e che non interrompono la tassazione di gruppo Tale conclusione esclude pertanto che si possano applicare alle eccedenze di interessi passivi generate dalle società partecipanti al operazione di aggregazione le medesime conclusioni raggiunte dalla Circ. 9/E del 2010 per le perdite fiscali (sostanziale disapplicazione dei limiti di al riporto delle perdite ex art. 172 comma 7 Tuir). Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 39

40 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI E CONSOLIDATO NAZIONALE Disposizioni limitative in materia di riporto delle perdite fiscali e degli interessi passivi indeducibili, contenute nell art. 172 comma 7 del Tuir: RATIO: verificare la vitalità economica delle società che partecipano all operazione di aggregazione. I limiti alla riportabilità delle perdite fiscali (e interessi passivi indedubili) sono i seguenti: Le perdite delle società partecipanti all operazione possono essere portate in diminuzione del reddito della risultante per la parte del loro ammontare che NON ECCEDE il rispettivo patrimonio netto. Il riporto delle perdite è ammesso semprechè dal conto economico della società le cui perdite sono riportabili, relativo all esercizio precedente a quello dell operazione, risulti un ammontare di ricavi dell attività caratteristica e di costi per il personale superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 40

41 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI E CONSOLIDATO NAZIONALE (sintesi) Limiti al riporto in caso di fusioni o di scissioni che non interrompono la tassazione di gruppo Perdite fiscali Interessi passivi Se prodotte in costanza di consolidato NO ai limiti ex art. 172 co. 7 Tuir (Circ. 9/E del 9 marzo 2010) Se ANTE opzione del consolidato Sì ai limiti ex art. 172 co.7 Tuir Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 41 Si applicano SEMPRE i limiti ex art. 172 co. 7 Tuir (Ris. 42/E del 12 aprile 2011)

42 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI IRES vs SOGGETTI PASSIVI IRPEF SOGGETTI PASSIVI IRES SOGGETTI PASSIVI IRPEF Disciplina Art. 96 Tuir Disciplina Art. 61 Tuir Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 42

43 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI IRES vs SOGGETTI PASSIVI IRPEF ESEMPIO: società ALFA (snc/srl) con due soci persone fisiche al 50% cadauno con aliquota IRPEF pari al 43%. Ricavi= ; Costi Operativi= (di cui costi del lavoro); ROL= ; Ammortamenti= ; O.F.= ; R.A.I.= DIFFERENTE IMPATTO FISCALE A SECONDA CHE ALFA sia un soggetto passivo IRES anziché IRPEF ALFA Srl ALFA Snc Reddito ante imposte (=) (=) IRES (-) (a) 0 IRAP (b) (-) Reddito imponibile per i soci Irpef sui dividendi o sui redditi da partecipazione (=) (=) (c) (d) Reddito disponibile CONTINUA Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 43

44 DEDUCIBILITÁ DEGLI INTERESSI PASSIVI SOGGETTI PASSIVI IRES vs SOGGETTI PASSIVI IRPEF CONTINUA a) = 27.5% * ( quota interessi non deducibile ); gli interessi passivi sono infatti deducibili solo fino a concorrenza dell importo di *30%= ; b) IRAP= 3.9% * ( )= ; c) 9.159= 43% * ( * 49.72%); d) = * 43%. DIFFERENZE DI TRATTAMENTO A CONFRONTO: ALFA Srl Limitazione della deducibilità (30% del ROL) ALFA Snc Nessuna limitazione quantitativa MA ATTENZIONE a soddisfare criterio generale della INERENZA (vedasi art. 61 Tuir) Ciò significa che se la società si indebita al solo scopo di permettere ai soci di prelevare somme non corrispondenti a veri guadagni, gli interessi passivi sostenuti non sono inerenti all attività svolta e quindi saranno dichiarati indeducibili. Copyright Belluzzo&Associati Luigi Belluzzo 44

45 Copyright + Disclaimer Tutti i testi e documenti sono di proprietà di Luigi Belluzzo. Molte slide sono direttamente riferibili al testo Guida alla Pianificazione Patrimoniale di Luigi Belluzzo, pubblicato da Il Sole 24 Ore, 2010 (II ed.). Il contenuto delle presenti slide è meramente didattico e nessun investimento o decisione con effetti giuridici potrà essere preso sulla base delle informazioni qui contenute. Si consiglia di richiedere sempre un parere circostanziato. Per ogni ulteriore informazione o segnalazione l autore è disponibile e contattabile luigi.belluzzo@belluzzo.net Queste slide sono state rese disponibili il 3 settembre 2013.

46 PER APPROFONDIRE Luigi Belluzzo Guida alla pianificazione patrimoniale ed. Il Sole 24 ore 46

47 Belluzzo&Partners Stradone San Fermo, Verona T F Via Cordusio Milano T F luigi.belluzzo@belluzzo.net studio@belluzzo.net 38, Craven Street WC2N 5NG London T F Lo studio ha corrispondenti nelle principali piazze finanziarie del mondo, tra cui: New York, Singapore, Hong Kong, San Paolo, Mexico City, Dublin, Paris, Lussemburgo, Prague, Warsaw, Moscow, Bucarest, Bejing.

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