I rifiuti nel settore alimentare. Regolamento (CE) 1069/2009

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1 GENOVA 02 luglio 2014 I rifiuti nel settore alimentare. Regolamento (CE) 1069/2009 Ugo Baldi - Regione Piemonte

2 .c era una volta.

3 I nuovi Regolamenti CE/1069 e UE/142 l obiettivo del Legislatore qual era?.semplificazione o complicazione.?

4 PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 lo o smaltimento di tutti i sottoprodotti di origine animale non è un opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l ambiente l l utilizzo sicuro di un ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini

5 SMALTIMENTO O UTILIZZO SICURO Rendering Incenerimento Compostaggio Petfood Bio-gas

6 PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia l applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno ridotti al minimo rivedere le regole generali in modo che siano proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali

7 PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 ai sensi del Reg. 1774/2002 la Commissione era tenuta a presentare al Parlamento europeo una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per garantirne il rispetto la relazione è stata presentata il 21 ottobre 2005 e ha sottolineato che i principi del Reg.1774/2002 dovevano essere mantenuti la relazione ha messo in evidenza i settori in cui si ritenevano necessari modifiche al Reg. 1774/2002: - applicabilità delle norme ai prodotti finiti (punto finale), - relazione con altri atti legislativi comunitari - classificazione di determinati materiali

8 PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 i risultati di una serie di sopralluoghi effettuati dagli ispettori FVO negli Stati membri sostengono la necessità di apportare miglioramenti per quanto riguarda: - la tracciabilità del flusso dei sottoprodotti, - l efficacia e l armonizzazione dei controlli ufficiali Le disposizioni del nuovo Regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi

9 PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 TRACCIABILITA La tracciabilità deve essere garantita non solo dagli operatori che generano, raccolgono o trasportano sottoprodotti di origine animale, ma anche dagli operatori che smaltiscono tali sottoprodotti o i loro derivati mediante incenerimento, coincenerimento o deposito in discarica.

10 CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI SOTTOPRODOTTI A NORMA DI LEGGE prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria sull igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio, in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano SOTTOPRODOTTI PER SCELTA prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano, ma destinati ad altri usi

11 CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI SOTTOPRODOTTI Tra i sottoprodotti per scelta ricadono anche i motivi commerciali: - prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria; - materie prime per la produzione di prodotti di origine animale. in ogni caso, la decisione di un operatore, è irreversibile e devono essere destinati a fini diversi dall alimentazione umana

12 Decisione dell operatore Campo di applicazione Pacchetto igiene Irreversibile Campo di applicazione Reg. 1069/09 Prodotti di origine animale o materia prima idonea al consumo umano SOA «per legge» SOA «per scelta» Starting point Tracciabilità normativa alimenti Tracciabilità normativa SOA 12

13 IL PROBLEMA DELLA SELVAGGINA CACCIATA Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro Tali prassi per l attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori Le norme comunitarie imputano la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori (Reg. 853/2004)

14 IL PROBLEMA DELLA SELVAGGINA CACCIATA ai sottoprodotti derivati da selvaggina cacciata si applica il Regolamento solo nella misura in cui la legislazione sull igiene alimentare si applica all immissione sul mercato di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione Il Regolamento deve applicarsi anche ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti

15 ALCUNE NUOVE ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE - sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina fornita, in deroga al Reg. 853/2004, direttamente dal cacciatore al consumatore o al dettagliante - latte crudo e prodotti derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell azienda di origine - conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni - il materiale proveniente da navi officina, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare - escrementi e urina diversi dallo stallatico nonché il guano non mineralizzato

16 ALCUNE NUOVE DEFINIZIONI.. - «prodotti derivati»: prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione di sottoprodotti di origine animale - «carcassa»: il corpo di un animale dopo il macello e la toelettatura (mutuata dal Reg. CE/853/2004) - «operatore»: le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori - «fanghi di centrifugazione o di separazione»: materiale raccolto come sottoprodotto dopo la depurazione del latte crudo e la separazione del latte scremato e della panna dal latte crudo

17 Il tetto Cascata dei controlli ufficiali FVO - MINISTERO - REGIONE - ASL Le mura Obblighi degli operatori : Registrazione / Riconoscimento Tracciabilità autocontrollo / HACCP La porta Regole per import / export Fondamenta La finestra Regole per l immissione in commercio Campo di applicazione Categorizzazione dei SOA Metodi di smaltimento ed uso 17

18 PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 La responsabilità primaria per lo svolgimento di operazioni nel rispetto del Regolamento deve spettare agli operatori l interesse pubblico a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali impone che venga istituito un sistema di raccolta e smaltimento al fine di garantire l impiego sicuro o lo smaltimento sicuro dei sottoprodotti che non possono essere utilizzati o che non sono utilizzati per motivi economici

19 PRESUPPOSTI DEL REG. CE/1069/2009 I sistemi in vigore che garantiscono la rintracciabilità dei prodotti che circolano esclusivamente a livello nazionale mediante altri mezzi dovrebbero continuare a funzionare se forniscono informazioni equivalenti (potrebbe valere anche per i documenti commerciali) È opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei purché garantiscano la piena rintracciabilità

20 STARTING POINT È importante determinare il punto di partenza nel ciclo di vita dei sottoprodotti a partire dal quale devono applicarsi le prescrizioni del Regolamento Non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che rientrano nell ambito di applicazione del Regolamento 1069, essi li identificano e provvedono affinché siano trattati in conformità del Regolamento (punto di partenza)

21 STARTING POINT Una volta che un prodotto è diventato un sottoprodotto di origine animale, esso non deve rientrare nella catena alimentare circostanze particolari per la manipolazione di talune materie prime, come le pelli, trattate in stabilimenti integrati sia nella catena alimentare e sia nella catena dei sottoprodotti (misure da attuare per prevenire la cross contamination)

22 Produzione di SOA (Starting point) Allevamento Mattatoio Alimenti Cat 1 Cat 1 PRODUZIONE DI SOA Cat 2 Cat 2 CONTENITORI DEDICATI Cat 3 Cat 3 22

23 END POINT Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, è opportuno determinare un punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti che non hanno più diretta pertinenza per la sicurezza della catena dei mangimi I prodotti che hanno raggiunto tale punto sono esenti dai controlli ufficiali previsti dal Regolamento oltre tale punto finale devono poter essere immessi sul mercato senza restrizioni ed essere manipolati e trasportati da operatori che non sono stati riconosciuti o registrati

24 END POINT deve essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati elencati all articolo articolo 33, che hanno I prodotti derivati elencati raggiunto la fase della fabbricazione regolamentata dalla legislazione comunitaria indicata in tale articolo, sono considerati come prodotti che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione, oltre il quale non sono più soggetti alle prescrizioni del Regolamento

25 PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL ARTICOLO 33 a) prodotti cosmetici (direttiva 76/768/CEE) b) dispositivi medici impiantabili attivi (dir. 90/385/CE) c) dispositivi medici (direttiva 93/42/CEE e 2003/32/CE) d) dispositivi medico-diagnostici diagnostici in vitro (D (Dir.98/79/CE) e) medicinali veterinari (direttiva 2001/82/CE) f) medicinali per l uomo (direttiva 2001/83/CE)

26 PRODOTTI DERIVATI ELENCATI ALL ARTICOLO 33 Le direttive specifiche disciplinano già il materiale di origine animale a partire dal quale si possono fabbricare i prodotti derivati in questione e impongono il rispetto di determinate condizioni volte a garantire la tutela della salute pubblica e degli animali Ad esempio: la direttiva 76/768/CEE esclude i materiali di categoria 1 e di categoria 2 dalla composizione dei prodotti cosmetici ed obbliga i fabbricanti ad applicare buone prassi di fabbricazione. la direttiva 2003/32/CE stabilisce modalità specifiche relative ai dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale

27 END POINT il Reg. CE/142/2011 prevede esenzioni analoghe per i prodotti oleochimici (non appena è disponibile una valutazione della capacità dei processi oleochimici di attenuare i potenziali rischi per la salute inerenti ai grassi animali trasformati di qualsiasi categoria) e per i prodotti finali risultanti dalla produzione di biodiesel In ogni caso deve essere possibile modificare tale punto finale, in particolare quando si tratta di rischi che si sono appena manifestati o che potrebbero manifestarsi

28 END POINT MANGIMI Poiché le condizioni previste dal Reg. CE/183/2005 prevedono una riduzione equivalente dei rischi potenziali: i mangimi composti derivati da sottoprodotti di origine animale non devono essere sottoposti alle prescrizioni del regolamento CE/1069/09 concernenti l'immagazzinaggio e il trasporto.

29 PRODOTTI DERIVATI DI CUI AGLI ARTICOLI 35 e 36 prodotti derivati che non entrano nella catena dei mangimi o non sono applicati sui terreni adibiti a pascolo per animali d allevamento o dai quali terreni provengono piante erbacee utilizzate come mangime: a) prodotti per usi tecnici b) pelli trattate per la produzione di pellami c) lana trasformata per l industria tessile d) prodotti a base di ossa per la fabbricazione di colle e) materiale trasformato destinato al petfood

30 La condizione è che gli operatori garantiscano il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali attraverso: - la provenienza sicura (art. 37) - il trattamento sicuro (art 38), qualora la provenienza sicura non garantisca un contenimento sufficiente; oppure - verificando che i prodotti siano impiegati esclusivamente per usi finali sicuri (art 39), qualora il trattamento sicuro non garantisca un sufficiente contenimento dei rischi

31 Esempio di filera con end point Intestini suini mucose End point Eparina Produttore di SOA (mattatoio) manipolazione / Trattamento SOA Riconosciuto Industria farmaceutica Stoccaggio Immissione in commercio Registrato Tracciabilità normativa SOA Tracciabilità normativa farmaco 31

32 RICONOSCIMENTO Le operazioni relative a sottoprodotti di origine animale che presentano un livello di rischio considerevole per la salute pubblica e degli animali devono essere svolte solo negli stabilimenti o negli impianti preventivamente riconosciuti per tali operazioni dall autorità competente Tale condizione si applica in particolare a stabilimenti di trasformazione e ad altri stabilimenti di manipolazione o magazzinaggio di sottoprodotti direttamente o indirettamente pertinenti per la sicurezza della catena dei mangimi

33 Riconoscimento impianti (art. 24) (1/2) Trasformazione, che opera secondo i metodi di trasformazione dall 1 al 7 o con metodi alternativi Incenerimento e coincenerimento, diversi da quelli riconosciuti ai sensi delle direttiva 2000/76/CE Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati Produzione di alimenti per animali da compagnia Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti Compostaggio e biogas Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale a seguito della raccolta mediante le seguenti operazioni: Selezione Taglio Refrigerazione Congelamento Salatura (Asportazione delle pelli e del materiale specifico a rischio)

34 Riconoscimento impianti (art. 24) (2/2) Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex transito) Magazzinaggio di prodotti derivati se destinati ad essere: smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento; usati come combustibile; usati come mangimi eccetto gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. 183/2005; usati come fertilizzanti organici o ammendanti (farine tal quali), escluso il magazzinaggio in un luogo di diretta applicazione.

35 Riconoscimento impianti (art. 44) Procedura domanda: definita dalle Regioni o PA ISTANZA ISPEZIONE PREVENTIVA ASL o REGIONE REQUISITI relativi all infrastruttura e alle attrezzature necessarie ad assicurare le procedure operative previste (art.27, a) RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO Max 3 mesi ISPEZIONE ASL o REGIONE Max 3 mesi (3 +3) RICONOSCIMENTO DEFINITIVO TUTTI I REQUISITI pertinenti fissati a norma art.27 (es. convalida trattamento, se imp.trasformazione)

36 Riconoscimento impianti L operatore può iniziare l attività successivamente al riconoscimento condizionato Se produce mangimi per animali da compagnia, l operatore si deve anche registrare ai sensi dell art.9, comma 2 del Reg. (CE) n.183/2005 La procedura e la modulistica sono definite dalle Regioni e PA L impianto deve essere inserito nell elenco nazionale del Ministero della Salute (SINTESIS) a cura delle Regioni o P.A. e riceve un numero ufficiale di identificazione. Nella medesima strutture, eventuali attività autorizzate ai sensi del d.lvo 152/2006 (norma ambientale) devono essere separate completamente e in via permanente dall attività soggetta a riconoscimento.

37 Riconoscimento impianti L atto di riconoscimento (emanato da Regione/PA o ASL) deve riportare almeno: L attività La tipologia di prodotto generato (master list) La categoria di sottoprodotto manipolato, lavorato, utilizzato Il numero di riconoscimento Inoltre, se l attività riguarda più di una categoria di sottoprodotti precisare se la lavorazione è: permanente temporanea (emergenze epidemiche, altro..)

38 Riconoscimento impianti Altra documentazione utile ai fini del riconoscimento o delle variazioni istanza di voltura o cambio ragione sociale parere del Servizio Veterinario dichiarazione sostitutiva Camera Commercio e requisiti tecnici istanza variazioni significative variazione titolarità dichiarazione sostitutiva cessazione totale o parziale attività comunicazione alla Regione di sospensione, cessazione o revoca

39 RICONOSCIMENTO Può essere permessa la manipolazione di sottoprodotti di origine animale di più di una categoria nello stesso stabilimento o impianto, a patto che venga impedita la contaminazione crociata

40 REGISTRAZIONE il riconoscimento non è necessario per gli stabilimenti di trasformazione o manipolazione di determinati materiali sicuri, quali i prodotti trasformati in modo da non rappresentare più rischi per la salute pubblica o degli animali Tali impianti devono essere registrati in modo da consentire di controllare in modo ufficiale i flussi di materiale e garantirne la tracciabilità

41 Registrazione impianti/attività (art.23) qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell articolo 24 del regolamento (CE)1069/2009, o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o del regolamento (CE) 853/2004 tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a registrazione

42 Trasporto Oleochimico Registrazione impianti/attività (art. 23) solo qualora l attività consista unicamente nel trasporto di SOA e p.d. e non sia anche associata ad altre attività inerenti i SOA o gli alimenti, per le quali l operatore sia già registrato/riconosciuto Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall alimentazione degli animali (art. 36), (ex impianti tecnici), ad esempio: concerie attività di tassidermia lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale

43 Registrazione impianti/attività (art. 23) Uso di sottoprodotti per l alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali, art. 18) Centri di raccolta, (definiti all Allegato I, punto 53 del Reg. UE n. 142/2011 ) Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici) Immissione in commercio (intermediari e commercianti) SOLA AUTORIZZAZIONE ASL per l impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 14 punto 2 delle Linee Guida)

44 Registrazione impianti/attività (art. 23) Notifica di: Apertura Variazione titolarità (ragione sociale) o attività Cessazione attività Dove: ASL, oppure Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune sede dell attività o dove l operatore risiede (se attività senza stabilimento, es. trasporto), secondo modalità stabilite dalle Regioni Requisiti : dichiarazione di rispettare i requisiti minimi del R.1069/2009 e R.142/2011 relazione tecnica descrittiva dell attività planimetria dei locali 1:100 (datate e firmate dall operatore titolare o legale rappresentante)

45 Registrazione impianti/attività (art.23) L operatore può iniziare l attività successivamente all avvenuta notifica Se i SOA o i p.d. sono materie prime per mangimi, l operatore si deve anche registrare ai sensi dell art.9, comma 2 del Reg. (CE) n.183/2005 L impianto deve essere inserito nell elenco nazionale del Ministero della Salute (SINTESIS) a cura delle Regioni o P.A. e riceve un numero ufficiale di identificazione La veridicità di quanto dichiarato dall operatore verrà controllata dall ASL nell ambito del controllo ufficiale. In caso di dichiarazioni mendaci: sanzione penale art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e eventuale sospensione dell attività

46 STABILIMENTI GIA RICONOSCIUTI O REGISTRATI AI SENSI 853 E 852 i riconoscimenti o le registrazioni rilasciati in base alla legislazione comunitaria in campo alimentare tengono già conto degli obiettivi del reg.1069 NON SONO SOGGETTI AD ULTERIORE REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. CE/1069/2009 tali stabilimenti sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Regolamento 1069 e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertarne la conformità alle prescrizioni del Regolamento 1069

47 Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento Incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133, attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti. Discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, attuazione direttiva 1999/31 relativa alle discariche di rifiuti; Impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull igiene alimentare. Detti impianti sono soggetti a controlli ufficiali in quanto tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento. Qualora, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti (ad esempio l incenerimento), tali attività devono essere riconosciute o registrate.

48 Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento Impianti di biogas e compostaggio: annessi all azienda agricola, qualora utilizzino stallatico proprio, comprendente anche gli effluenti di allevamento, o da impianti consortili non annessi ad allevamenti, che introducono rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 o miscele di tali rifiuti con: stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti dal processo di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all articolo 10, lett,. f) del regolamento 1069/2009 trasformati conformemente all articolo 2, paragrafo 1, lett. m) del Regolamento (CE) 852/2004, annessi alle aziende lattiero-casearie, nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto

49 Esclusioni dalla registrazione o dal riconoscimento Attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento (registrazione o riconoscimento) Immissione sul mercato e distribuzione all utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.

50 Contenitori dislocati sul territorio Per particolari esigenze le Regioni/PA possono autorizzare, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, uno o più contenitori refrigerati dislocati sul territorio, in un area dedicata individuata dall autorità comunale competente. Le Regioni detengono un anagrafe locale di tali contenitori. Detti contenitori devono essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati. Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'asl territorialmente competente. Il responsabile gestionale: detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009. applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

51 Definizioni ORIGINE SCONOSCIUTA Sottoprodotti di O.A. RIFIUTI DI CUCINA DA TRAGITTI INTERNAZIONALI Categoria 1 Rischio elevato TSE DIOSSINE RESIDUI DA IMPIANTI DI CATEGORIA 1 RESIDUI MISCUGLI CON materialii DI CATEGORIA 51 1

52 Definizioni Residui da impianti di Cat 2 Sottoprodotti di O.A. Prodotti importati da Paesi Terzi non conformi con i requisiti UE Categoria 2 Rischio relativo Stallatico e contenuto del tubo digerente Miscugli con materialii di Cat 2 residui di farmaci veterinari e contaminanti Animali morti ma non macellati compresi gli animali abbattuti nell ambito di epizoozie 52

53 Definizioni Sottoprodotti di O.A. Parti di animali macellati sangue cuoio e pelli Prodotti alimentari Categoria 3 Rischio basso Pesci e prodotti ittici rifiuti di cucina Uova-Ovoprodotti Latte 53 crudo

54 CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI la classificazione automatica di taluni sottoprodotti di origine animale come materiale di categoria 2 limita drasticamente le loro possibilità d impiego, senza essere necessariamente commisurata ai rischi connessi. di conseguenza tali sottoprodotti di origine animale dovrebbero essere riclassificati come materiale di categoria 3, in modo da consentirne l uso in determinati mangimi. per altri sottoprodotti di origine animale non elencati in nessuna delle tre categorie, la categorizzazione automatica come materiale di categoria 2 dovrebbe essere mantenuta per motivi di cautela.

55 CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 principali novità b) le carcasse e le parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti al macello per il consumo umano dopo un esame ante mortem: - respinti in quanto non idonei al consumo umano in virtù della legislazione comunitaria, ma che non mostrano segni di malattie trasmissibili all uomo o agli animali; - teste di pollame - pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche; - setole di suini, piume;

56 CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 principali novità c) sottoprodotti di pollame e lagomorfi macellati in un azienda agricola ai sensi dell articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del Regolamento (CE) n. 853/2004 (deroghe) d) sangue di animali che non presentavano sintomi clinici di malattie trasmissibili all uomo o agli animali attraverso il sangue, dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem e). omissis fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte f). omissis o difetti di condizionamento

57 CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 principali novità g) alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti h) sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all uomo o agli animali attraverso tali prodotti k) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni (senza tessuti e carni sono fuori dal campo di applicazione)

58 CLASSIFICAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI CATEGORIA 3 principali novità k) pulcini di un giorno m) animali e loro parti, degli ordini Rodentia e Lagomorpha, eccetto i materiali di categoria 1 (esperimento, compagnia, circo, zoo, selvatici sospetti di malattia) e categoria 2 o) tessuto adiposo di animali che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all uomo o agli animali attraverso tale materiale, ottenuto da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un esame ante mortem

59 Raccolta sul luogo di produzione I SOA devono essere: asportati quotidianamente dal luogo di produzione, oppure immagazzinati mediante l impiego del freddo I contenitori per la raccolta sul luogo dei produzione devono essere identificati con striscia inamovibile: alta almeno 15 cm e larga in modo che sia evidente colorata in: nero (categoria 1) giallo (categoria 2) verde (categoria 3) Sono fatte salve le disposizioni previste per il MSR

60 Raccolta sul luogo di produzione Le carcasse degli animali morti in allevamento devono: essere asportate nel più breve tempo possibile (24 h), oppure immagazzinate mediante l impiego del freddo, oppure conservate in modo da non creare rischi per la salute pubblica, animale, ambientale, né molestie olfattive

61 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili, oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna. Dopo lo scarico, presso l impianto di destinazione: gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti a lavaggio e disinfezione. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione possono essere effettuate anche presso altre strutture od impianti indicati dall operatore.

62 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Il lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore devono essere attestati dal titolare dell impianto di destinazione, o suo delegato, mediante la compilazione dell allegato 4 o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) con l indicazione di data, ora e luogo. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto.

63 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative I contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di SOA e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario

64 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) eccetto che per: prodotti derivati, solidi o liquidi, di tutte le categorie purché confezionati prodotti derivati, solidi o liquidi, trasportati sfusi, ottenuti da materiali di cat. 3 (ad es. grassi animali e idrolizzati proteici), purché prima del carico e successivamente allo scarico automezzi e contenitori siano sottoposti a lavaggio e disinfezione

65 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario dell ASL competente, possono consentire il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria, previa: specifica autorizzazione in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati

66 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Trasporto sul medesimo automezzo o contenitore di sottoprodotti o di prodotti derivati di diversa categoria, in tempi diversi se : a) Nulla Osta dell ASL competente b) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi devono essere identificati c) procedure scritte riguardo l effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l altro.

67 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Il trasporto di SOA destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata (allegato VIII, capo I, sezione 2 del regolamento (UE) 142/2011), salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida per adeguamento dei mezzi di trasporto

68 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento, o verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari, a scopo diagnostico o didattico contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati, il contenitore può essere trasportato direttamente dall utente con proprio mezzo. animali soggetti a test: prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico, da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE

69 Trasporto sottoprodotti - indicazioni operative Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) il trasporto di SOA mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, è consentito per : a) sottoprodotti di cui all art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;

70 b) sottoprodotti di cui all art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all art.33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione, alle seguenti condizioni (nota prot P- 11/11/2010): a. consegnate non alla rinfusa, b. trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano, c. mantenenti le caratteristiche dell idoneità al consumo umano durante il trasporto, d. adeguatamente imballate

71 c) latte o siero di latte di cat. 3 destinato ad allevamenti per l alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (UE) 142/2011: è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 alle aziende agricole utilizzatrici, purché il siero mantenga le caratteristiche dell idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell automezzo durante il trasporto, mediante l apposizione di una targa (etichetta) come riportato al punto 3 dell art. 7.

72 Veicoli e contenitori - comunicazioni Ogni impresa che trasporta SOA e prodotti derivati, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa) l elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.

73 Veicoli e contenitori - comunicazioni Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di SOA e prodotti derivati non possono essere destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all art.5, comma 6 dell Intesa (prodotti derivati ) Animali vivi Alimenti Mangimi Rifiuti

74 Veicoli e contenitori - comunicazioni La comunicazione deve contenere almeno: modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni; la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore la sede presso cui è detenuto il registro delle partite, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio la categoria di SOA e prodotti derivati trasportati l indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori

75 Veicoli e contenitori - comunicazioni veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di SOA (art. 5 punto 14 delle linee guida: resi, soa per pet-food o art.33, siero per alim. Animale) obbligo di comunicazione

76 Veicoli e contenitori - comunicazioni veicoli o contenitori già autorizzati ai sensi della precedente disciplina (Reg 1774/2002), se l autorizzazione era valida al , non sono soggetti a obbligo di comunicazione obbligo di comunicazione

77 Veicoli e contenitori - identificazione c/o Servizio Veterinario della ASL deve essere presente un registro dei veicoli o contenitori adibiti al trasporto di SOA o prodotti derivati, codice di identificazione, sulla base dell'ordine di registrazione. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto

78 Veicoli e contenitori - identificazione I veicoli e i contenitori riutilizzabili per il trasporto dei SOA e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante: indicazione di Regione e ASL di competenza codice di identificazione ASL categoria dei sottoprodotti di origine animale diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (Categoria e diciture possono essere indicate in un etichetta separata rispetto a quella che identifica il mezzo)

79 Veicoli e contenitori - identificazione veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l ASL competente

80 Veicoli e contenitori trasporto sottoprodotti - Identificazione Targa inamovibile, di metallo o altro materiale idoneo, riportante la seguente dicitura: REGIONE.. A.S.L.. Aut. n.. (Reg. CE n 1069/09)

81 Veicoli e contenitori - identificazione MATERIALI di CATEGORIA 1 DESTINATI solo allo SMALTIMENTO REGIONE. ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09) MATERIALI DERIVATI di CATEGORIA 1 DESTINATI solo allo SMALTIMENTO REGIONE.. ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09)

82 Veicoli e contenitori - identificazione MATERIALI di CATEGORIA 2 NON DESTINATI al CONSUMO ANIMALE REGIONE.. ASL. Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09) MATERIALI DERIVATI di CATEGORIA 2 NON DESTINATI al CONSUMO ANIMALE REGIONE ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09)

83 Veicoli e contenitori - identificazione MATERIALI di CATEGORIA 3 NON DESTINATI al CONSUMO UMANO REGIONE.. ASL.. Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09) MATERIALI DERIVATI di CATEGORIA 3 NON DESTINATI al CONSUMO UMANO REGIONE. ASL Cod. ident.. (Reg. Ce n 1069/09)

84 Veicoli e contenitori - identificazione La targa di cui sopra deve essere: verde per i materiali di categoria 3 giallo per i materiali di categoria 2 nero per i materiali di categoria 1 Dimensione della targa: Veicoli/contenitori riutilizzabili non inferiore a 50cm x 35cm negli altri casi non inferiore a 20cm per lato. L altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 5 cm.

85 Veicoli e contenitori - identificazione E possibile utilizzare targhe rimovibili per il trasporto, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, di differenti categorie di sottoprodotti purché si informi il servizio veterinario dell'asl competente e siano prodotte procedure scritte di lavaggio e disinfezione. Dell utilizzo di targhe rimovibili e della suddetta procedura deve essere fatta menzione nella comunicazione del veicolo o del contenitore presentata alla ASL

86 Veicoli e contenitori - identificazione Mezzi senza obbligo di identificazione, per il trasporto di: materiali di categoria 3 degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del reg (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all Allegato VIII, capo II del regolamento UE/142/2011. mangimi composti (art.4 del regolamento (CE) 767/2009) fabbricati da SOA o da prodotti derivati; fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg o 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.

87 Documento commerciale (DDT) Durante il trasporto, anche sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011. )

88 Documento commerciale (DDT) Le Regioni e le Province autonome, per esigenze locali e nell ambito del proprio territorio, possono autorizzare l utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 3). Tale scelta è stata estesa anche ai materiali di Cat. 1 e 2. Sul documento commerciale, in alternativa alla descrizione delle singole specie animali, è possibile indicare la dicitura multi specie che ne vincola i successivi utilizzi conformemente al regolamento (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

89 Documento commerciale (DDT) Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale.

90 Documento commerciale (DDT) Il DDT deve essere redatto in almeno tre esemplari: 1.Originale: deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario 2.Copia: al produttore 3.Copia: al trasportatore Se il trasporto è effettuato dal destinatario, questi dovrà conservare anche la copia del DDT prevista per il trasportatore.

91 Documento commerciale (DDT) Il DDT deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011). Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.

92 Documento commerciale (DDT) Il DDT non è necessario nei seguenti casi: spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale; prodotti lattiero-caseari restituiti di cui all articolo 5, comma 14 della presente Intesa, purché sulla bolla di reso vengano indicati come SOA mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.

93 Documento commerciale (DDT) Nel caso in cui i SOA ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal Regolamento (CE) 767/2009 (All.V o Reg. 242/2010).

94 Documento commerciale (DDT) Un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, può effettuare la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio e, al momento del conferimento all impianto di destinazione, compilare un unico DDT cumulativo rappresentante la sommatoria (in termini di peso) dei DDT rilasciati ai produttori/speditori. In questo caso l intermediario riporta sul DDT cumulativo tutte le informazioni richieste, compresa l origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a riportare sul registro, di cui all art. 22 del Regolamento, tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciati ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione.

95 Rintracciabilità - registri Le persone che spediscono, trasportano e ricevono SOA e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto.

96 Rintracciabilità - registri DIFFERENZE (vs 1774) Registri non più vidimati; Non obbligo di stampa ogni 90 giorni, ma a richiesta degli Organi di Controllo; DEROGHE UGUALI AL 1774

97 ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI Lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati deve essere effettuato nel rispetto della legislazione ambientale relativa alle discariche e all incenerimento dei rifiuti L incenerimento deve essere effettuato nel rispetto della direttiva 2000/76/CE, sull incenerimento dei rifiuti. per quanto riguarda l autorizzazione ed il funzionamento, i valori limite di emissione nell atmosfera, allo scarico delle acque reflue e dei residui, al controllo e al monitoraggio nonché alle prescrizioni di misurazione

98 ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI I residui delle operazioni di incenerimento o coincenerimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati vanno riciclati o smaltiti conformemente alla legislazione europea sull'ambiente. Tale normativa consente, tra l altro: l'uso del fosforo contenuto nelle ceneri per i fertilizzanti; la consegna delle ceneri della cremazione di animali domestici ai proprietari degli animali.

99 ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI I prodotti di origine animale o gli alimenti contenenti tali prodotti vanno smaltiti in una discarica solo se sono stati trattati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento CE/852/2004 in modo da ridurre i potenziali rischi per la salute.

100 TRATTAMENTO AI SENSI DEL REG. CE/852/04. qualsiasi azione che provochi una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti

101 SMALTIMENTO NELLE ACQUE REFLUE È vietato lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati nel flusso delle acque reflue, poiché tale flusso non è sottoposto a prescrizioni tali da garantire un controllo appropriato dei rischi per la salute pubblica e animale. Prevedere misure appropriate per prevenire rischi inaccettabili dovuti allo smaltimento accidentale di sottoprodotti di origine animale liquidi provenienti, ad esempio, dalla pulizia dei pavimenti e dai macchinari di trasformazione.

102 ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI L uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati come combustibile nel processo di combustione deve essere riconosciuto e non deve essere considerato come un operazione di smaltimento dei rifiuti

103 ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI Nell'interesse della coerenza della legislazione europea, i processi volti a trasformare sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati in biogas o in compost devono essere conformi alle norme sanitarie del Regolamento 1069/2009, nonché alle misure di tutela ambientale di cui alla Dir. 2008/98/CE DOPPIO REGIME AUTORIZZATIVO

104 Trasformazione in impianti di compost e biogas Materiale categoria 2 Impianto di trasformazione di categoria 2 Materiale categoria 3 (metodo 1 + colorazione) Stallatico Contenuto t.d. Latte/colostro Uova/ovoprodotti Impianto Biogas/compostaggio riconosciuto

105 ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI I fertilizzanti fabbricati a partire da sottoprodotti di origine animale possono compromettere la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi Se sono fabbricati a partire da farine di carne e ossa derivate da materiali di categoria 2 o da proteine animali trasformate, deve essere aggiunto un componente, ad esempio una sostanza inorganica o non digeribile, al fine di impedirne l uso diretto quali mangimi Tale miscela non è necessaria se la composizione o la confezione dei prodotti, in particolare se destinati a essere utilizzati dal consumatore finale, impedisce l uso improprio del prodotto come mangime

106 Immissione sul mercato di fertilizzanti organici ed ammendanti : Proteine animali trasformate (PAT) e farine di carne ed ossa (MBM) derivate da SOA Cat 2 Categorizzazione Raccolta Stoccaggio trasformazione Trattamento Stoccaggio Uso Categoria 2 o 3 Riconoscimento Riconocimento HACCP Riconoscimento Registrazione Trasformazione Metodi Standard Restrizione d uso Mixing e Marking Trasporto TEMPI DI SOSPENSIONE > 21 GIORNI Registrazione Documento Commerciale e/o Certificato sanitario Tracciabilità / Autocontrollo CONTROLLI UFFICIALI Inclusi i controlli per invii ad altri Stati Membri 106

107 ELIMINAZIONE, SMALTIMENTO E UTILIZZI La promozione della scienza e della ricerca e di attività artistiche può richiedere l uso di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati di tutte le categorie, talvolta in quantità inferiori a quelle trattate negli scambi commerciali Al fine di agevolare l uso di tali sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati, l autorità competente ha la possibilità di stabilire le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso

108 DEROGHE PARTICOLARI art. 18 Impieghi speciali nei mangimi vengono riproposte le possibilità ex art. 23 del Reg L A.C. può consentire l utilizzo di materiali di Cat. 2 e Cat. 3 tal quale, per alimentare: animali da circo, da giardino zoologico, da pelliccia, selvatici, rettili e uccelli da preda, cani nei canili autorizzati, cani e gatti in asili, vermi per esche da pesca L A.C. può consentire l utilizzo di taluni materiali di Cat. 1 per alimentare: animali da giardini zoologico, uccelli necrofagi di specie in via di estinzione contenute in un elenco specifico

109 POSSIBILITA DI SMALTIMENTO IN DEROGA LO STATO MEMBRO PUO ADOTTARLE O MENO Zone isolate: le cui dimensioni in uno Stato membro devono essere limitate, in modo da garantire il rispetto dell obbligo generale di disporre di un adeguato sistema di smaltimento (SCELTA REGIONALE) Zone irrangiungibili o che rappresentano un rischio per la sicurezza del personale adibito alla raccolta Smaltimento di piccole quantità di sottoprodotti che non rappresentano un rischio per la salute pubblica e degli animali, in modo diverso dalle modalità previste

110 Deroghe art. 19 Reg CE n.1069/2009 zone isolate Nelle zone isolate è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici che si sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3; Le modalità di smaltimento sono effettuate conformemente alla sezione 2, capo III dell Allegato VI del Regolamento 142/2011.

111 Deroghe art. 19 Reg CE n.1069/2009 Caratteristiche: zone isolate (art. 19, par. 1, lett. b) non è presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale; sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi;

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