[Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Pietro Sirena Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv Maddalena Rabitti Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 16/05/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Il ricorrente ha affermato che: - il 15 dicembre 2011, avrebbe presentato alla banca resistente una domanda di mutuo, il quale sarebbe stato finalizzato ad acquistare da una fondazione assistenziale l immobile che il ricorrente conduceva a uso abitativo; tale domanda avrebbe previsto che al contratto di mutuo fossero applicate le condizioni economiche previste dall accordo a tal fine concluso tra la banca resistente e la suddetta fondazione assistenziale (in particolare per quanto riguarda il tasso d interesse, fisso e calcolato applicando lo spread dell 1,10% all IRS a quindici anni risultante alla data del rogito); - il 27 gennaio 2012, la domanda di mutuo sarebbe stata accettata dalla banca resistente, la quale avrebbe poi oralmente confermato l applicazione delle suddette Pag. 2/8
2 condizioni economiche; il giorno della stipulazione del contratto di mutuo e di quello di compravendita, ossia il 24 maggio 2012, - il ricorrente avrebbe improvvisamente appreso che sarebbero state applicate invece condizioni economiche peggiorative, e in particolare uno spread del 2,20%; - ciò gli avrebbe impedito di stipulare i suddetti contratti; al fine di motivare tale peggioramento delle condizioni economiche del mutuo, la banca resistente avrebbe fatto oralmente riferimento a una nuova convenzione con la fondazione assistenziale di cui si è detto, la quale avrebbe sostituito quella precedente a far tempo dal febbraio del 2012; - tale nuova convenzione sarebbe stata tuttavia conclusa soltanto dopo che la proposta di mutuo del ricorrente era già stata accettata dalla banca resistente e in ogni caso non sarebbe mai stata portata a conoscenza del ricorrente, né da quest ultimo accettata; il comportamento della banca resistente avrebbe precluso al ricorrente di richiedere il finanziamento a un altra banca, cagionandogli così un grave danno; - non avendo potuto comprare l immobile di cui si è detto, il ricorrente lo condurrebbe tuttora in locazione. Ciò posto, il ricorrente ha chiesto che sia accertata l illegittimità del comportamento tenuto dalla banca resistente; siano applicate al finanziamento le condizioni economiche contenute nel precedente accordo tra la medesima banca e la fondazione assistenziale proprietaria dell immobile. La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -il 9 febbraio 2012, sarebbe stata conclusa una nuova convenzione con la fondazione assistenziale proprietaria e venditrice dell immobile condotto in locazione dal ricorrente; - tale nuova convenzione sarebbe applicabile ai mutui stipulati posteriormente al giorno della sua conclusione, ossia il 9 febbraio 2012; - la suddetta fondazione assistenziale ne avrebbe dato notizia ai propri locatari mediante un blog e un opuscolo informativo, cosicché il ricorrente non avrebbe potuto non esserne a conoscenza; - al punto 6 della domanda di mutuo presentata dal ricorrente sarebbe espressamente precisato che: «il mutuo verrà rimborsato alle condizioni e modalità che saranno convenute con la Banca [ ] in conformità delle vigenti disposizioni di legge e statutarie al momento della stipulazione del contratto di mutuo». Dando seguito alla richiesta di integrazione documentale da parte di questo Arbitro, la banca resistente ha altresì precisato che: Pag. 3/8
3 - l 11 dicembre 2012, avrebbe stipulato il contratto di mutuo con il ricorrente, segnalando pertanto nella Centrale dei Rischi e nei sistemi di informazione creditizia che l accordato era divenuto operativo. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia respinto, perché infondato. DIRITTO Si deve premettere che, fermi restando i divieti posti dalla legge (segnatamente per quanto riguarda l usura), la determinazione del tasso d interesse, e più in generale delle condizioni economiche di un contratto di finanziamento, rientra nella libertà privata delle banche e non è pertanto suscettibile di alcun sindacato di merito da parte di questo Arbitro. Ciò non toglie che, secondo quanto prescrive l art c.c., nella fase delle trattative e della formazione del contratto la banca debba pur sempre comportarsi secondo buona fede nei confronti dei propri clienti. In particolare, quando una delle parti abbia fatto ragionevolmente affidamento sulle condizioni economiche secondo le quali sarà (eventualmente) concluso il futuro contratto, la buona fede impone all altra di non contestare o mutare ingiustificatamente tali condizioni al momento in cui tale contratto sarà stipulato. Un affidamento particolarmente meritevole di essere tutelato dall ordinamento giuridico sussiste nel caso in cui nella fase precontrattuale una parte abbia accettato l offerta dell altra: sebbene il contratto non si sia ancora concluso, è allora evidente che in mancanza di un giustificato motivo le condizioni economiche che hanno fatto parte di tale offerta non potranno essere successivamente contestate o mutate da una delle parti, e in particolare da quella che le ha accettate, senza che sia violato il dovere di buona fede di cui all art c.c. Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che, il 27 gennaio 2012, la banca resistente abbia accettato la domanda di mutuo presentata dal ricorrente il 15 dicembre 2012, la quale prevedeva l applicazione delle condizioni economiche previste nell accordo-quadro tra la banca resistente e la fondazione assistenziale di cui si è detto. È altresì pacifico tra le parti che, al momento in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto di mutuo con il ricorrente (ossia, il 24 maggio 2012), la banca resistente volesse applicare un tasso degli interessi corrispettivi che si basava su uno spread più che raddoppiato rispetto a tali Pag. 4/8
4 condizioni, motivando verbalmente tale pretesa in base al nuovo accordo-quadro che aveva nel frattempo concluso con la suddetta fondazione assistenziale. La banca resistente si è principalmente difesa (a p. 1 delle controdeduzioni) affermando che al punto 6 della domanda di mutuo presentata dal ricorrente sarebbe espressamente precisato che: «il mutuo verrà rimborsato alle condizioni e modalità che saranno convenute con la Banca [ ] in conformità delle vigenti disposizioni di legge e statutarie al momento della stipulazione del contratto di mutuo». Tale assunto difensivo è tuttavia irrilevante ai fini del presente giudizio. Si deve rilevare, infatti, che nel caso di specie non si è verificato alcun mutamento delle «vigenti disposizioni di legge e statutarie», trattandosi invece di una variazione unilaterale delle condizioni economiche applicabili al contratto di mutuo rispetto all intesa precontrattuale tra le parti. È pertanto evidente che la suddetta clausola della domanda di mutuo non è pertinente al caso di specie e, in ogni caso, non è idonea a escludere l applicazione dell art c.c. La banca resistente ha altresì obiettato (a p. 1 delle controdeduzioni) che la fondazione assistenziale di cui si tratta avrebbe dato notizia del nuovo accordo ai locatari dei propri immobili mediante un blog (all. 2 alle controdeduzioni) e un opuscolo informativo. Anche tale fatto è tuttavia irrilevante ai fini del giudizio. Indipendentemente dall eventuale pubblicità che la fondazione assistenziale di cui si tratta abbia dato al nuovo accordo con la banca resistente, quest ultima aveva infatti il dovere di informare il ricorrente dell intervenuto mutamento delle condizioni economiche che avevano costituito oggetto di intesa precontrattuale tra le parti, ai sensi dell art c.c. Il giorno della stipulazione del contratto di mutuo e di quello di compravendita (ossia, il 24 maggio 2012), la banca resistente ha viceversa messo il ricorrente di fronte al fatto compiuto di uno spread più che raddoppiato, tenendo così un comportamento gravemente scorretto e irriguardoso nei suoi confronti. Ove tale informazione fosse stata data con un congruo preavviso al ricorrente, egli avrebbe potuto attivarsi al fine di reperire un alternativa sul mercato creditizio, contattando altri imprenditori bancari e finanziari eventualmente disposti a concedergli il mutuo di cui si tratta a condizioni più vantaggiose (e segnatamente pari a quelle originariamente promessegli dalla banca resistente). Accertato pertanto che la banca resistente ha violato il dovere di buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto, e che essa è pertanto incorsa nella responsabilità precontrattuale di cui all art c.c., questo Arbitro ritiene che la Pag. 5/8
5 domanda proposta dal ricorrente debba essere interpretata come avente a oggetto il risarcimento del danno per equivalente che egli ha subìto. A tale proposito, si deve premettere che: «La violazione dei doveri d informazione del cliente e di corretta esecuzione delle informazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti» (Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n , e già Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n ). In tali ipotesi, «il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto» (Cass. civ., sez. un., 19 dicembre 2007, n , e già Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2005, n ). Applicando al caso di specie i suddetti principî di diritto e premesso che nel frattempo (ossia, l 11 dicembre 2012) il contratto di mutuo è stato stipulato tra le parti, questo Arbitro ritiene che il «maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede» sia costituito dalla differenza tra gli interessi che il ricorrente è obbligato a pagare in base al tasso fisso preveduto dal nuovo accordo-quadro tra la banca resistente e la fondazione assistenziale di cui si è detto (spread=2,20%) e quelli che avrebbe dovuto pagare in base al tasso fisso preveduto dal precedente accordo-quadro (spread=1,10%). Questo Arbitro ritiene tuttavia che, ai sensi dell art c.c., il risarcimento del danno in forma specifica sia costituito dalla condanna del danneggiante a un facere materiale, laddove nel caso di specie si tratterebbe di condannare la banca resistente a rettificare o comunque a modificare le condizioni economiche del contratto che nel frattempo (ossia, l 11 dicembre 2012) ha stipulato con il ricorrente. In tal modo, sarebbe tuttavia violata la libertà di autonomia privata della banca resistente, posto che l intesa precontrattuale con il ricorrente non solo non l ha propriamente obbligata a stipulare il suddetto contratto, ma neppure ad applicare determinate condizioni economiche. Senza che ciò implichi una violazione del principio della domanda di parte di cui all art. 112 c.p.c., questo Arbitro ritiene tuttavia che la domanda del ricorrente possa essere accolta a titolo di risarcimento del danno per equivalente (in tal senso, v., ad es., Pag. 6/8
6 Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1982, n. 2710, secondo cui: «L attribuzione al danneggiato del risarcimento per equivalente, invece della richiesta reintegrazione in forma specifica, non viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito nell art. 112 c.p.c., in quanto il risarcimento per equivalente, che il giudice del merito può disporre anche d ufficio, nell esercizio del suo potere discrezionale, costituisce un minus rispetto alla reintegrazione in forma specifica e ne rappresenta il sostitutivo legale sussidiario mediante prestazione dell eadem res debita, sicché la relativa richiesta è implicita nella domanda giudiziale di reintegrazione in forma specifica»). Poiché il danno risarcibile è costituito dal differenziale tra gli interessi di cui si è detto, esso si produce pro quota al giorno della scadenza di ciascuna delle rate del contratto di mutuo che è stato nel frattempo (ossia, l 11 dicembre 2012) stipulato tra le parti. A ciò consegue che tale danno è risarcibile in un unica soluzione esclusivamente per quanto riguarda le rate di mutuo già scadute; per quanto riguarda quelle future, esso è risarcibile invece pro quota alla scadenza di ciascuna di esse. Pertanto, in accoglimento del ricorso, questo Arbitro condanna la banca resistente a pagare in unica soluzione una somma pari alla differenza tra gli interessi che il ricorrente ha pagato in base al tasso fisso preveduto dal nuovo accordo-quadro tra la banca resistente e la fondazione assistenziale di cui si è detto (spread=2,20%) e quelli che avrebbe pagato in base al tasso fisso preveduto dal precedente accordo-quadro (spread=1,10%). Questo Arbitro condanna altresì la banca resistente a pagare alla scadenza di ciascuna rata futura del contratto di mutuo stipulato con il ricorrente una somma pari alla differenza tra gli interessi che il ricorrente è obbligato a pagare a in base al tasso fisso preveduto dal nuovo accordo-quadro tra la banca resistente e la fondazione assistenziale di cui si è detto (spread=2,20%) e quelli che avrebbe dovuto pagare in base al tasso fisso preveduto dal precedente accordo-quadro (spread=1,10%). Sarebbe auspicabile che la banca resistente prendesse in considerazione l eventualità di modificare unilateralmente in tal senso le condizioni economiche del contratto, al fine di semplificare il rapporto con il ricorrente e di dare più compiuta attuazione a quanto deciso da questo Arbitro. Pag. 7/8
7 P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8
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