Roma, 05/02/2009 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

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1 istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Direzione Centrale Previdenza Ufficio I Normativa Direzione Centrale Ragioneria e Finanza Area Tributi Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione Roma, 05/02/2009 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati Agli Enti di Patronato Ai CAF Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali NOTA OPERATIVA N. 04 Ai Direttori Regionali Agli Uffici Autonomi di Trento e Bolzano Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali OGGETTO: A) Conguaglio fiscale anno 2008: rilascio certificazione fiscale; B) Applicazione delle addizionali regionale e comunale all IRPEF. A) CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2008: RILASCIO CERTIFICAZIONE FISCALE Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 11 novembre 2008 è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica CUD 2009, concernente l attestazione dell ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell anno 2008 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate. La certificazione in questione è stata pubblicata sul sito internet dell Agenzia delle entrate, ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 1

2 244, il quale ha previsto che dal 1 gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale. Al riguardo, si ricorda che l art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che il sostituto d imposta ha l obbligo di recuperare e versare in unica soluzione i debiti di imposta emersi in sede di conguaglio di fine anno effettuati nei confronti del personale cui eroga pensioni. Tale adempimento, infatti, costituisce il presupposto della esattezza e della definitività dell imposta come trattenuta nella certificazione fiscale (CUD). In base al medesimo art. 23, inoltre, il debito d imposta risultante dal conguaglio fiscale di fine anno - da completare entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi - deve essere recuperato mediante ritenuta dell intero ammontare sulla rata di pensione del mese in cui il conguaglio stesso viene eseguito (per l Inpdap febbraio 2009). In caso di incapienza il contribuente può richiedere che l eventuale parte eccedente sia trattenuta sulle successive rate di pensione con l applicazione dell interesse dello 0,50% mensile. Delineato il quadro normativo che disciplina la materia in questione, si illustra la procedura seguita per effettuare il conguaglio fiscale relativo all anno 2008, in considerazione: delle modificazioni introdotte dall art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l anno 2008) all art. 23, comma 2, lett. a) del richiamato D.P.R. n. 600/1973, in materia di detrazioni per i familiari; che, sulla medesima rata di febbraio 2009, si procederà all applicazione delle risultanze delle elaborazioni segnalate dall INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dell art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n La dichiarazione obbligatoria di spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia, da presentarsi annualmente, diventa essenziale per beneficiare delle detrazioni e il debito fiscale scaturito per l anno 2008 in un rilevante numero di posizioni pensionistiche, per non spettanza delle detrazioni o per non presentazione della suddetta dichiarazione, se fosse stato recuperato tout court secondo la vigente normativa, avrebbe comportato un rilevante disagio economico per gli interessati, in quanto avrebbe potuto essere integralmente azzerato l importo della rata di pensione nel mese di febbraio (solo due euro) o per più mesi a partire dal medesimo mese di febbraio o recuperata una ragguardevole parte di essa. In considerazione, pertanto, della eccezionalità della situazione determinatasi l Istituto, al fine di limitare il disagio economico nei confronti degli interessati, ha 2

3 condiviso con l Agenzia delle Entrate una particolare procedura che viene di seguito illustrata: 1) ai pensionati che saranno oggetto di un conguaglio fiscale negativo, dalla rata di febbraio c.a. sarà assicurato il pagamento di un importo mensile netto di 458,20, corrispondente al trattamento minimo Inps; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale. Sulle rate a partire dal mese di marzo sarà calcolato l interesse di legge nella misura dello 0,50% mensile. 2) ai titolari di pensione il cui importo mensile (al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali) è inferiore ad 500,00 mensili, il debito fiscale sarà recuperato garantendo il pagamento della pensione con la trattenuta di un quinto. Tale procedura sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito stesso e, a decorrere dalla rata di marzo, sarà calcolato l interesse di legge nella misura dello 0,50% mensile. Agli interessati sarà inviata apposita lettera esplicativa (ALLEGATO 1), unitamente al cedolino di febbraio, nella quale è specificato che, in mancanza di una espressa domanda di revoca della rateizzazione, la rateizzazione stessa si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali. E appena il caso di precisare che la rateizzazione che, si ribadisce, inizierà a partire dal mese di marzo, terminerà entro il mese di dicembre Ove il debito non sia stato interamente recuperato entro il mese di dicembre c.a., l Istituto comunicherà all interessato l obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (sostanzialmente in caso di decesso del titolare), il residuo debito sarà comunicato agli eredi che devono provvedere al saldo entro il medesimo termine del 15 gennaio All atto del decesso del pensionato, sarà immediatamente interrotto il versamento dell importo relativo alle rateizzazioni residue. In tale caso la struttura informatica segnalerà alla sede di riferimento tale circostanza affinchè la stessa comunichi agli interessati la necessità di provvedere al saldo del debito residuo. Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti pensionistici erogati dall INPDAP, il recupero del debito per conguaglio fiscale sarà effettuato sulla partita di pensione principale e, a seguire, sulla secondaria. Il procedimento sopra descritto troverà esatta corrispondenza nel CUD 2009 rilasciato agli interessati: in tale certificazione, dopo aver indicato al punto 5) le ritenute totali dovute nell anno da parte del contribuente, al punto 60) sarà indicato l importo del debito residuo da conguaglio fiscale escluso quanto trattenuto sulla rata 3

4 di febbraio. Tale somma, per le mensilità necessarie, sarà ritenuta a partire dal mese di marzo sulla pensione e versata dall Inpdap (salvo i casi particolari di interruzione sopra indicati). L importo indicato al punto 60) del CUD non terrà conto degli interessi calcolati sulle somme ancora dovute. Nelle annotazioni (cod. AW) della certificazione sarà, infatti, specificato che su tali somme indicate nel punto 60) sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile. La certificazione sarà inviata in duplice copia, unitamente ad una copia delle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL nel corrente mese di febbraio. Si comunica altresì che in caso di conguaglio fiscale di segno positivo, il Centro di Calcolo delle Pensioni, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio IRPEF 2008, rimborserà direttamente l importo complessivo risultante a credito dei pensionati sulla rata di febbraio 2009, qualora le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF (con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali) non siano di importo superiore a Nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF, risultino invece di importo superiore a 1.500,00, l importo complessivo derivante dal conguaglio dovrà essere interamente disposto dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP, tramite la procedura informatica, ovviamente previa verifica delle risultanze contabili. Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all IRPEF, saranno evidenziate sui certificati unici (CUD) e potranno essere consultate in Intranet attraverso l applicazione informatica Strumenti/Prestazioni pensionistiche/esito conguaglio fiscale, con l avvertenza che le partite di pensione eventualmente non comprese nelle lavorazioni, ovvero che dovessero risultare non correttamente elaborate, dovranno essere regolarizzate a cura delle sedi medesime, le quali avranno altresì cura di integrare i dati presenti in banca dati. Per completezza, si ricorda che tra i redditi da conguagliare devono essere ricompresi anche quelli corrisposti entro il 12 gennaio dell anno successivo, a condizione che siano riferiti all anno precedente. A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che a norma dell art. 23, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pensionato non può richiedere all Ente erogatore della pensione di tener conto, ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, per rapporti intrattenuti con soggetti terzi, nel corso dell anno reddituale. Con circolare n. 238 del 22 dicembre 2000, infatti, l Agenzia delle Entrate ha precisato che le indennità e i compensi corrisposti da terzi ai sensi dell'articolo 50 (ex-47), comma 1, lettera b), del TUIR devono essere conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente, conformemente a quanto stabilito per tutte le tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 4

5 individuate nel citato articolo 50 (ex-47) del TUIR. Conseguentemente, i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al sostituito (pensionato) la certificazione unica CUD dei redditi erogati nel periodo d'imposta entro i termini ordinari previsti dall'articolo 7-bis del D.P.R. n. 600/1973. Nell eventualità che comunque si debba procedere a conguagliare somme provenienti da terzi, sarà cura dei responsabili degli Uffici preposti al conguaglio fiscale di sensibilizzare i soggetti che comunicano somme e valori in genere (ad esempio fringe benefit) da aggiungere agli emolumenti corrisposti dall INPDAP, a rispettare nell invio delle comunicazioni il termine tassativo del 12 gennaio, al fine di permettere all Istituto di procedere alle operazioni di conguaglio di fine anno. In caso di ritardata comunicazione, per espressa previsione normativa, gli importi delle indennità e dei compensi a carico di terzi comunicati al sostituto dopo il 12 di gennaio dell'anno successivo devono essere conguagliati unitamente alle retribuzioni del periodo d'imposta successivo (cfr. Circolare Ministero Finanze 326/97, punto 3.5) ovvero la comunicazione andrà effettuata dal soggetto erogatore direttamente al sostituito che procederà a completare la propria situazione reddituale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni (dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone fisiche e/o Modello 730). Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui la sede abbia la necessità di comprendere nel CUD INPDAP anche emolumenti corrisposti da terzi e già assoggettati a tassazione ordinaria, è obbligatorio fornire i dati relativi alle informazioni richieste dalla dichiarazione del sostituto d imposta (INPDAP) - Modello 770, come già indicato dalla Direzione Centrale Ragioneria e Finanze a pag. 6 della Nota Operativa n. 1 Area Tributi, prot. 3012/P.E. in data 15 gennaio Tali informazioni vengono acquisite nel modello 770 utilizzando l apposita maschera contenuta nell applicativo CUD di Gestione Fisco. In nessun caso possono essere compresi nel CUD rilasciato dall INPDAP emolumenti corrisposti al pensionato da altri soggetti e su cui è stata applicata la tassazione separata. Il calcolo delle detrazioni previste dall art. 13 del TUIR (detrazioni per lavoro dipendente o assimilati) è rapportato a giorni, mentre le detrazioni per i familiari a carico (art. 12 del TUIR) sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Ricordato che le detrazioni spettano a prescindere dall età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma comunque restando la sussistenza della condizione del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico (attualmente pari a 2.840,51), per quanto riguarda il riconoscimento della 5

6 detrazione per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti si rinvia alle direttive impartite con nota operativa n. 29 del 21 settembre Con nota operativa n. 3 del 23 gennaio 2008, sono state inoltre illustrate le modificazioni introdotte agli artt. 12 e 13 del ripetuto TUIR dall art. 1, commi 11 e 15, della legge finanziaria 2008 concernenti, rispettivamente, il riconoscimento ai percettori di assegni periodici delle detrazioni previste per i titolari di redditi da pensione e l ulteriore detrazione per le famiglie numerose che rilevano per il periodo d imposta al 31 dicembre 2007: quanto precisato nella richiamata nota operativa deve intendersi qui confermato. B) APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL IRPEF Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni normative, alle note operative n. 26 del 23/12/2004 e n. 44 del 21/12/2005, relativamente ai criteri applicativi si sottolinea che le addizionali regionale e comunale sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l IRPEF. Ciò posto, si fa presente che il comma 7 dell art. 40 del decreto-legge, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha sostituito il comma 4 dell articolo 1 del Dlgs n. 360/1998 (concernente l addizionale comunale all IRPEF), disponendo che Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l anno di riferimento. Il successivo comma 8 del medesimo riferito articolo ha aggiunto, in fine, il seguente periodo all articolo 50, comma 3, del Dlgs n. 446/1997 (inerente l addizionale regionale all IRPEF) Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l addizionale. Ne consegue che le Regioni possono applicare retroattivamente l aliquota più bassa ogni qualvolta le aliquote adottate siano inferiori rispetto a quelle precedentemente deliberate, con conseguente riduzione della pressione fiscale. Si riportano le misure delle aliquote relative all addizionale regionale all IRPEF da applicare sui redditi prodotti nell anno 2008 e si ricorda che, come a suo tempo precisato dall Ufficio Tributi di questo Istituto, l obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 e/o Modello Unico) sussiste per il contribuente anche nell ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all Irpef, ancorché dovute, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore (o superiore) a quella dovuta da parte del sostituto d imposta. 6

7 Inoltre, per il sostituito che abbia situazioni personali non conosciute dal sostituto, rimane sempre la possibilità di ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO Persone Fisiche) al fine di ottenere l applicazione delle aliquote più favorevoli: Abruzzo (L.R. 12/12/2006, n. 44) Basilicata e Bolzano Calabria (L art. 52 della L.R. n. 15 del 13/6/08 ha abrogato l art. 25 della L.R. n. 9 in data 11/5/07 che stabiliva aliquote differenziate dell addizionale regionale.pertanto, sui redditi prodotti nell anno 2008 soggetti all IRPEF si applica l aliquota unica già prevista dall art. 1, comma 1, della L.R. 7/8/2002, n. 30) 1,40% per qualunque reddito 0,90% per qualunque reddito 1,40% per qualunque reddito Campania Emilia-Romagna (L.R. 20/12/2006, n. 19) Friuli-Venezia Giulia, Lazio (Delib. G.R. n. 748 del ) Liguria (L.R. 28/42008, n. 9, come modificata dalla L.R. n. 42 in data 24/11/2008) 1,40% per qualunque reddito 1,10% fino a ,00 di reddito 1,20% da ,00 a ,00 di reddito 1,30% da ,00 a ,00 di reddito 1,40% superiore a ,00. N.B. Una volta individuata la fascia di reddito di appartenenza,l aliquota si applica sull intero importo imponibile e non per scaglioni come l Irpef. 0,90% per qualunque reddito 1,40% per qualunque reddito 0,90% per reddito imponibile fino a ,00. 1,40 % per reddito imponibile superiore a ,00. N.B. Per i soggetti aventi un reddito imponibile compreso fra ,01 e ,77, l imposta determinata è ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra 7

8 25.126,77 ed il reddito imponibile del soggetto. A norma dello articolo 4 L.R. n. 42/2008, dal periodo d imposta in corso al 1 gennaio 2008, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l addizionale regionale è fissata nella misura dello 0,90% su tutto il reddito imponibile. Lombardia (L.R. 28/12/2007, n. 35) Marche (L.R. 11 ottobre 2005,n. 24) Molise (L.R. 28/12/2006, n. 42) 0,90% fino a 10329,14 0,90% da ,15 a ,71 1,30% da ,72 a ,41 1,40% da ,42 a ,68 1,40% oltre ,68 0,90% fino a ,00 1,20% oltre ,00 e fino ,00 1,40% oltre ,00 1,40% per qualunque reddito Piemonte 0,90% per reddito fino a ,00 (L.R. 30/12/2008, n. 35) 1,20% per redditi superiori a ,00 fino a ,00 1,40% per redditi superiori a ,00 Puglia 0,90 % fino a ,00 (Delib. G.R. 18/12/2007, n. 2204) 1,40% oltre ,00 Sardegna Sicilia Toscana Trento 0,90% per qualunque reddito 1,40% per qualunque reddito 0,90% per qualunque reddito 0,90% per qualunque reddito Umbria 0,90% per redditi fino a ,00 1,10% per redditi superiori a ,00. Per i redditi superiori a ,00 l aliquota del 1,10% si applica sull intero ammontare di reddito e non solo sulla parte che eccede ,00. Valle d Aosta 0,90% per qualunque reddito 8

9 Veneto (L.R. 21/12/2007, n. 36) 0,90% per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a ,00. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, superiore ad ,00, l aliquota dell addizionale regionale è stabilita nella misura dell 1,40 per cento. Per questi ultimi soggetti, aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF, compreso tra ,00 e ,00, l aliquota dell addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l ammontare di ,00 e il reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell addizionale regionale IRPEF non superiore ad ,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tre figli, l aliquota stessa resta fissata nella percentuale dello 0,9%. Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9% si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad ,00. Nei casi della specie, la soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di ,00 per 9

10 ogni figlio a carico oltre il terzo. L aliquota dell addizionale regionale è parimenti stabilita nella percentuale dello 0,9% per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a ,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell articolo 12 del richiamato d.p.r. n. 917/1986, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non superiore a ,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a ,00. Per completezza, si fa presente che, ai fini che qui interessano, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n Per effetto del combinato disposto dell art. 50, comma 4, del decreto legislativo n.446/97, dell art. 6, comma 12, della legge n. 448/99 e dell art. 1, comma 4, lettera r) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, il sostituto d imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del richiamato TUIR approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, determina le addizionali regionali e comunali all IRPEF in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene le stesse a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui la detta operazione è compiuta in un numero di rate che è pari ad un massimo di 11 per l addizionale regionale ed il saldo dell addizionale comunale e un massimo di 9 per l acconto dell addizionale comunale (per l anno 2009 sono state previste in generale 10 rate in virtù di un attenuamento mensile, come già esposto per il conguaglio annuale, del peso fiscale sulla pensione). Premesso quanto sopra, circa gli adempimenti che saranno effettuati dal Centro Calcolo Pensioni dell Istituto, ai fini della determinazione e del successivo recupero delle addizionali, che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma, non sono dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, si forniscono le seguenti indicazioni che valgono anche per il recupero dell addizionale comunale. 10

11 Si ricorda che dall anno 2007 (comma 142 dell articolo unico della legge finanziaria 2007 cfr. nota operativa n. 14 del ) l addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell anno al quale si riferisce l addizionale stessa: al riguardo, si informa che con circolare n. 37 del il Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni ha stabilito le modalità per il versamento diretto ai Comuni dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche. Le variazioni del domicilio hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate. Ne consegue che il domicilio fiscale al 1 gennaio 2008 individua l addizionale comunale, dovuta in acconto ed a saldo, relativa all anno 2008; il domicilio fiscale al 31 dicembre 2008 disciplina l addizionale regionale all IRPEF; il domicilio fiscale al 1 gennaio 2009 riguarderà l addizionale comunale concernente l anno 2009, sia in acconto che a saldo. Le addizionali saranno determinate all atto delle operazioni del conguaglio fiscale relativo all anno 2008, tenendo conto anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il pensionato abbia chiesto di conguagliare. L importo delle addizionali così determinato sarà indicato sulla certificazione unica. Si informa che in sede di rilascio delle certificazioni fiscali (CUD 2009) saranno applicate le aliquote dell addizionale comunale istituite ovvero modificate con delibera dai relativi Comuni, e pubblicate sul sito (l efficacia della deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione nel predetto sito internet), come stabilito dal decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell Interno (Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002, n. 130 serie generale). Tenuto conto che le operazioni di conguaglio saranno effettuate sulla rata di pensione di febbraio, ne consegue che il recupero sarà effettuato in via generale in 10 rate, vale a dire dallo stesso mese di febbraio a quello di novembre. Con l occasione, si precisa quanto segue: 1) l importo della singola addizionale, qualora inferiore a 10,00, sarà recuperato in unica soluzione; 2) il recupero delle addizionali sarà operato anche sulle partite di pensione per le quali non è stato effettuato il conguaglio fiscale; 3) le ritenute applicate a titolo di addizionale regionale e comunale saranno contraddistinte, rispettivamente, dal codice AD e AC ; il codice ritenuta AB identifica la ritenuta operata a titolo di acconto addizionale comunale. 11

12 Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il rimborso dell importo delle addizionali trattenuto, le sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di effettuare dette segnalazioni in banca dati mediante la scelta n. 9 del menù Segnalazioni varie giusta nota del 6/6/2000 prot. n. 146 della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni Area applicativa Uff. II ; in alternativa, mediante la maschera 100, utilizzando il codice AD ovvero AC ovvero AB. Si ritiene opportuno richiamare l attenzione degli Uffici in ordine alla corretta compilazione della suindicata maschera 100, nel senso che la somma da rimborsare deve essere moltiplicata per 12, atteso che i settori della più volte richiamata maschera 100 sono in stretta relazione tra di loro. Esempio: la sede INPDAP deve rimborsare l importo di 16 per addizionale regionale all IRPEF, trattenuta e non dovuta: Tipo Dal Al Tred./ISA Tassazione Assegno Importo Revoca OK Dal AD N 192,00 Annulla Qualora le sedi provinciali e territoriali dovessero disporre la ritenuta per il recupero delle addizionali in questione, si ricorda che dovranno essere utilizzati i codici AD, AC e AB. Si segnala infine che è stato istituito il nuovo codice ritenuta R5 (interessi per rateizzazione conguaglio fiscale) che identifica in GPP le ritenute applicate e/o storicizzate per rateizzazione del debito risultante per incapienza dopo la rata di febbraio IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE Dott.ssa Cristina Deidda Dr. Giuseppe Beato Dr. Costanzo Gala f.to Dott.ssa Deidda f.to Dr. Beato f.to Dr. Gala 12

13 AVVISO Gentile signora/e, con la rata di pensione di febbraio 2009 questo Istituto deve per legge effettuare il conguaglio fiscale, cioè determinare con esattezza la differenza tra quanto le è stato prelevato nel corso del 2008 in via provvisoria e quanto invece è dovuto in base alle sue dichiarazioni fiscali o alle sue mancate dichiarazioni. Da questa operazione è risultato un debito a suo carico che l Inpdap dovrebbe recuperare integralmente già dalla rata di febbraio. Per evitare questa soluzione che potrebbe creare una condizione di forte disagio, le viene garantito il pagamento della pensione con la trattenuta di un quinto. Esempio: su una pensione di 400 euro al mese vengono tolti 80 euro e messi in pagamento 320 euro. Questa procedura sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale. Sulle rate a partire da marzo sarà calcolato l interesse di legge nella misura dello 0,50% mensile. Nel caso in cui con la rata di dicembre 2009 non fosse completamente azzerato il debito, lei dovrà entro il 15 gennaio 2010 pagare direttamente la residua somma con le modalità che saranno in tempo utile indicate con un apposita comunicazione di questi uffici. Con l accettazione anche tacita di questa lettera lei autorizza il recupero del debito secondo l indicato piano di ammortamento. Se intende versare rate mensili di importo più elevato per ridurre il periodo della rateizzazione, la preghiamo di darne comunicazione scritta alla sede Inpdap che paga la pensione. In questo caso gli uffici modificheranno, secondo le sue indicazioni, l importo mensile da trattenere nei mesi successivi. L importo totale del debito residuo da conguaglio fiscale (escluso quanto trattenuto a febbraio) lo troverà indicato nel punto 60 del CUD 2009 che le sarà inviato separatamente. Per ogni ulteriore chiarimento può rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) delle sedi INPDAP ed al Call Center Pronto Inpd@p al numero

14 AVVISO Gentile signora/e, con la rata di pensione di febbraio 2009 questo Istituto deve per legge effettuare il conguaglio fiscale, cioè determinare con esattezza la differenza tra quanto le è stato prelevato nel corso del 2008 in via provvisoria e quanto invece è dovuto in base alle sue dichiarazioni fiscali o alle sue mancate dichiarazioni. Da questa operazione è risultato un debito a suo carico che l Inpdap dovrebbe recuperare integralmente già dalla rata di febbraio. Per evitare questa soluzione che potrebbe creare una condizione di forte disagio, le viene garantito il pagamento di un importo mensile netto di 458,20 euro, pari alla pensione minima Inps. Questa procedura sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale. Sulle rate a partire da marzo sarà calcolato l interesse di legge nella misura dello 0,50% mensile. Nel caso in cui con la rata di dicembre 2009 non fosse completamente azzerato il debito, lei dovrà entro il 15 gennaio 2010 pagare direttamente la residua somma con le modalità che saranno in tempo utile indicate con un apposita comunicazione di questi uffici. Con l accettazione anche tacita di questa lettera lei autorizza il recupero del debito secondo l indicato piano di ammortamento. Se intende versare rate mensili di importo più elevato per ridurre il periodo della rateizzazione, la preghiamo di darne comunicazione scritta alla sede Inpdap che paga la pensione. In questo caso gli uffici modificheranno, secondo le sue indicazioni, l importo mensile da trattenere nei mesi successivi. L importo totale del debito residuo da conguaglio fiscale (escluso quanto trattenuto a febbraio) lo troverà indicato nel punto 60 del CUD 2009 che le sarà inviato separatamente. Per ogni ulteriore chiarimento può rivolgersi agli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) delle sedi INPDAP ed al Call Center Pronto Inpd@p al numero

15 HINWEIS Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Mit der Pension vom Monat Februar 2009 muss das Inpdap von Gesetzes wegen den Steuerausgleich vornehmen. Das heisst, es muss die Differenz zwischen dem Betrag, der Ihnen im Laufe des Jahres 2008 vorläufig abgezogen worden ist und jenem, welcher aufgrund Ihrer steuerlichen Erklärungen oder der fehlenden Erklärungen tatsächlich geschuldet ist, festgestellt werden. Aufgrund dieser Operation hat sich zu Ihren Lasten eine Schuld ergeben, welche bereits zur Gänze im Februar einbehalten werden müsste. Um Ihnen aber mögliche Unannehmlichkeiten zu ersparen, wird Ihnen nur ein Fünftel der Pension einbehalten. Beispiel: bei einer monatlichen Pension von 400 Euro, werden 80 Euro einbehalten und 320 Euro ausbezahlt. Dies wird auch in den nächsten Monaten wiederholt, bis die Steuerschuld behoben ist. Ab März wird der gesetzlicher Zinssatz im Ausmaß von 0,5% angewandt. Sollte im Dezember 2009 die Schuld noch nicht völlig abgetragen sein, müssen Sie den restlichen Betrag innerhalb 15. Jänner 2010 direkt gemäß den Modalitäten, welche Ihnen rechtzeitig von diesem Amt mitgeteilt werden, begleichen. Mit der, auch stillschweigenden, Annahme dieses Schreibens erteilen Sie die Ermächtigung, die Schuld laut Tilgungsplan abzuzahlen. Sollten Sie die Absicht haben, höhere Monatsraten zu bezahlen, damit die Schuld eher beglichen ist, so ersuchen wir Sie, dies der Landesstelle des Inpdap, welche Ihre Pension verwaltet, schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall wird aufgrund Ihrer Angaben der monatliche Betrag, der einzubehalten ist, abgeändert. Den Schuldbetrag, welcher vom Steuerausgleich herrührt, (ohne den im Februar einbehaltenen Betrag), können Sie der Zeile 60 des Mod. CUD 2009 entnehmen, welches Ihnen getrennt zugeschickt wird. Für weitere Informationen können Sie sich an das INPDAP wenden oder an das Call Center Pronto über die gebührenfreie Nummer

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17 HINWEIS Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, Mit der Pension vom Monat Februar 2009 muss das Inpdap von Gesetzes wegen den Steuerausgleich vornehmen. Das heisst, es muss die Differenz zwischen dem Betrag, der Ihnen im Laufe des Jahres 2008 vorläufig abgezogen worden ist und jenem, welcher aufgrund Ihrer steuerlichen Erklärungen oder der fehlenden Erklärungen tatsächlich geschuldet ist, festgestellt werden. Aufgrund dieser Operation hat sich zu Ihren Lasten eine Schuld ergeben, welche bereits zur Gänze im Februar einbehalten werden müsste. Um Ihnen aber mögliche Unannehmlichkeiten zu ersparen, wird Ihnen in jedem Fall ein Mindestbetrag in der Höhe von 458,20 Euro ausbezahlt, welcher der Mindestpension des Inps entspricht. Dies wird auch in den nächsten Monaten wiederholt, bis die Steuerschuld behoben ist. Ab März wird der gesetzlicher Zinssatz im Ausmaß von 0,5% angewandt. Sollte im Dezember 2009 die Schuld noch nicht völlig abgetragen sein, müssen Sie den restlichen Betrag innerhalb 15. Jänner 2010 direkt gemäß den Modalitäten, welche Ihnen rechtzeitig von diesem Amt mitgeteilt werden, begleichen. Mit der, auch stillschweigenden, Annahme dieses Schreibens erteilen Sie die Ermächtigung, die Schuld laut Tilgungsplan abzuzahlen. Sollten Sie die Absicht haben, höhere Monatsraten zu bezahlen, damit die Schuld eher beglichen ist, so ersuchen wir Sie, dies der Landesstelle des Inpdap, welche Ihre Pension verwaltet, schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall wird aufgrund Ihrer Angaben der monatliche Betrag, der einzubehalten ist, abgeändert. Den Schuldbetrag, welcher vom Steuerausgleich herrührt, (ohne den im Februar einbehaltenen Betrag), können Sie der Zeile 60 des Mod. CUD 2009 entnehmen, welches Ihnen getrennt zugeschickt wird. Für weitere Informationen können Sie sich an das INPDAP wenden oder an das Call Center Pronto über die gebührenfreie Nummer

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