PACCHETTO IGIENE. 853, 854 e 882 emanati nell anno 2004.

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1 PACCHETTO IGIENE L Unione Europea ha da sempre attribuito molta importanza all attività legislativa diretta a regolamentare la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, con l obiettivo primario di tutelare la salute dei consumatori, garantendo la produzione e commercializzazione di alimenti sicuri ossia privi di contaminanti di natura fisica, chimica o biologica nocivi per l uomo. Con il pacchetto igiene l Ue ha voluto completare il processo di rivisitazione della legislazione europea iniziato con la promulgazione del Reg. Ce n. 178/2002 il quale infatti stabilisce i principi generali della sicurezza alimentare, istituendo l obbligo della rintracciabilità per tutti gli alimenti ed i mangimi; quindi con l emanazione di altri regolamenti che costituiscono il cosiddetto pacchetto igiene. L'importanza che l Unione europea ha voluto dare a questi principi è tale che il legislatore comunitario ha inserito il tema della sicurezza alimentare all interno delle norme relative all ecocondizionalità. Infatti, il regolamento Ce n. 178/2002 è stato inserito quale criterio di gestione obbligatorio (CGO) che soddisfa il campo della condizionalità in materia di sanità pubblica ed è quindi vincolante ai fini del pagamento del premio unico aziendale. Vicende come l'influenza aviaria, la mucca pazza, il vino al metanolo, mozzarelle blu hanno contribuito notevolmente a creare un clima di incertezza e diffidenza nel consumatore al punto di rendere necessaria una regolamentazione di tutte quelle attività e settori particolarmente predisposti alle alterazioni, adulterazioni, contraffazioni e sofisticazioni alimentari. Le prime valutazioni sul tema della sicurezza alimentare risalgono all anno 1997 con il Libro verde della Commissione sui principi generali della legislazione in materia alimentare dell Unione Europea e hanno trovato la formulazione condivisa nel Libro Bianco sulla sicurezza alimentare Del Tali documenti fondamentali hanno ispirato l impianto normativo comunitario in materia di sicurezza alimentare a partire dal Regolamento (CE) n. 178/2002 che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera ed evolve fino all entrata in vigore del cosiddetto "Pacchetto Igiene" il 1 gennaio 2006 che modifica completamente le regole comunitarie sull'igiene e il controllo ufficiale degli alimenti. Attraverso il pacchetto igiene tutti gli Stati Membri hanno gli stessi criteri riguardo l igiene della produzione degli alimenti e quindi i controlli di natura sanitaria vengono effettuati secondo i medesimi standard su tutto il territorio della Comunità Europea. La normativa denominata pacchetto igiene è costituita essenzialmente dai quattro regolamenti comunitari 852, 1 853, 854 e 882 emanati nell anno 2004.

2 L Unione Europea armonizza con questi regolamenti la vasta mole di direttive, regolamenti e raccomandazioni precedentemente emessi. Lo scopo evidente è insito nell intenzione di semplificare i concetti sulla sicurezza alimentare dell intera filiera produttiva, implementando così la strategia legislativa del progetto dalla terra alla tavola. REG. CE N 852/04 norme sull igiene dei prodotti alimentari" Norme sulla produzione primaria, i manuali di corretta prassi igienica e l istituzione dell Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Il Regolamento stabilisce i requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria; analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari; rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE; REG. CE N 853/04 "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" Sono esclusi gli alimenti di origine vegetale e gli alimenti misti. Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico. Il Regolamento tra l altro prevede che: gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle autorità azionali competenti (salvo che si tratti di stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata); i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/04; REG. CE N 854/04 "norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animali destinati al consumo umano" Questo Regolamento completa la regolamentazione dell igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti. Il Regolamento stabilisce i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti; l obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l assistenza richiesta nell esecuzione del controllo. I controlli sono basati sui principi del sistema HACCP. Compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche; 2

3 REG. CE N 882/04 "relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali" Questo Regolamento integra quanto previsto in tema di controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati. Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli. REGOLAMENTI CONNESSI Gli atti seguenti completano la normativa comunitaria sull'igiene dei prodotti alimentari: il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali di legislazione alimentare. Tale regolamento stabilisce le procedure relative alla sicurezza degli alimenti e istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare; il Regolamento (CE) n. 882/2004 che riorganizza i controlli ufficiali dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, in modo da integrare i controlli a tutte le fasi della produzione e in tutti i settori; 3

4 la Direttiva 2002/99/CE che stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale e le restrizioni applicabili ai prodotti provenienti da regioni o paesi terzi, sottoposti a restrizioni di polizia sanitaria. ATTI COLLEGATI Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari [Gazzetta ufficiale L 338 del ]. Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che stabilisce le misure di applicazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione dei controlli ufficiali a norma dei regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 [Gazzetta ufficiale L 338 del ]. 4

5 Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.178/2002/ce Il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n.178/2002/ce, è il vero caposaldo della sicurezza alimentare. Infatti, al fine di garantire un livello elevato di tutela della vita e della salute umana dei consumatori, tale regolamento identifica come fondamenta del sistema: Analisi del rischio (adozione dei principi HACCP valutazione gestione comunicazione), Responsabilizzazione primaria degli operatori, Rintracciabilità. Il Regolamento 178/2002/CE vieta l immissione sul mercato di alimenti non sicuri, stabilendo le basi per l applicazione del principio di precauzione, e si preoccupa di far si che l utilizzatore del mangime o di un alimento sia correttamente informato sull'origine e tipologia dei prodotti e che l Autorità Sanitaria di controllo abbia la possibilità di avere le informazioni necessarie in caso di eventuale rischio sanitario al fine di permettere l'attuazione delle procedure di ritiro (il prodotto non ha ancora raggiunto l utilizzatore finale) ed eventualmente il richiamo (il prodotto ha raggiunto l utilizzatore finale) del mangime o dell alimento ove non fossero state già poste in essere dalla stessa ditta produttrice per quanto di competenza. Infatti nel caso in cui venga riscontrato un rischio per il consumatore o per gli animali e l operatore della filiera non sia in grado di rintracciare il prodotto che ha determinato il rischio sanitario, si renderà necessario allargare l azione di ritiro del prodotto fino a comprendere nell azione tutti i prodotti potenzialmente a rischio con aumento delle ripercussioni commerciali. Lo strumento attraverso il quale il legislatore comunitario ha inteso rendere possibile tali obiettivi è, appunto, la rintracciabilità definita come "la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento attraverso tute le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", il cui obbligo e modalità generali di attuazione è divenuto operativo a partire già dal 1 gennaio COSA STABILISCE IL PACCHETTO IGIENE Il pacchetto igiene stabilisce alcuni principi sia per i prodotti alimentari che per gli alimenti per animali: La tutela della salute dei consumatori, La responsabilità della sicurezza alimentare grava principalmente sulle aziende produttrici, non sugli enti pubblici preposti ai controlli ufficiali. La gestione delle proprie responsabilità 5

6 è un processo che comporta per gli operatori del settore, relativamente alla sfera di propria competenza, l adozione di un sistema di registrazione e documentazione e di verifica, per le quali è prevedibile e possibile che si venga chiamati a rispondere, Il controllo ufficiale igienico-sanitario degli alimenti, precedentemente concentrato principalmente sul prodotto finito, ora è distribuito lungo tutta la filiera e le garanzie date dal produttore sono parte determinante del sistema sicurezza; esso verifica il raggiungimento degli obiettivi, non garantisce la qualità dei prodotti ed è basato su attività di audit (ascolto) e sull analisi del rischio, L applicazione del concetto di flessibilità nell obbligo della conservazione di documenti onde evitare oneri inutili per le imprese molto piccole e nel permettere di continuare ad utilizzare metodi tradizionali in produzione: flessibilità che non deve compromettere gli obiettivi di igiene alimentare, L obiettivo della realizzazione della libera circolazione degli alimenti nella UE, Esso si applica alla filiera dei prodotti di origine animale e vegetale e degli alimenti destinati agli animali, compresa la produzione primaria, intesa come tutte le fasi della produzione, dell allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto (fieno), la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato, alla preparazione, alla conservazione e alla manipolazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato, alle forniture di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore, Un sistema di registrazione (anagrafe) o riconoscimento, laddove previsto, di tutte le imprese della filiera da parte dell Autorità Sanitaria, che sostituisce quello dell autorizzazione sanitaria. 6

7 Si tratta di novità rilevanti, che attengono nuovi obblighi a carico degli operatori che sono chiamati a dar seguito, in particolare, ai seguenti adempimenti: Non devono immettere sul mercato alimenti o mangimi non sicuri (sicurezza); Sono responsabili della sicurezza degli alimenti e mangimi che producono, trasportano, conservano o vendono (responsabilità); Devono essere in grado di identificare rapidamente ogni soggetto, lungo l intera filiera, dal quale ricevono o al quale consegnano alimenti (tracciabilità); Devono informare immediatamente le Autorità competenti qualora abbiano motivo di ritenere che gli alimenti o i mangimi non sono sicuri (trasparenza); Devono ritirare immediatamente dal mercato gli alimenti o i mangimi qualora abbiano motivo di ritenere che non sono sicuri (urgenza); Devono identificare e rivedere regolarmente i punti critici dei loro procedimenti e devono provvedere ad effettuare controlli su di essi (prevenzione); Infine, devono collaborare con le Autorità competenti nelle azioni intese a ridurre i rischi (cooperazione). 7

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