Anno 2013 N.RF049. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2013 N.RF049 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO FATTURA UE DAL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E DI EMISSIONE RIFERIMENTI ART. 6 E ART. 21 DPR 633/72 - L. 228/2012. CIRCOLARE DEL 11/03/2013 Sintesi: in relazione agli obblighi di fatturazione a decorrere dal 2013 si riepilogano: - le indicazioni obbligatorie in relazione al regime Iva attribuito all'operazione, - il momento di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio), - il momento in cui è emessa la fattura, con particolare riferimento alle operazioni effettuate con soggetti UE ed extraue. L'art. 1 commi L. 288/2012 (cd. "Legge di stabilità 2013") ha modificato sia l'art. 6 Dpr 633/72 (momento di effettuazione delle operazioni) che l'art. 21 Dpr 633/72 (fatturazione). FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI Le nuove norme richiedono che, in determinati casi in cui la fattura non è soggetto ad Iva sia riportata una specifica annotazione sintetica in luogo dell'articolo di legge (non più obbligatorio). Art. 21 c. 6 Dpr 633/72: "La fattura (...) per le tipologie di operazioni sottoelencate contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis, 9 e 38 quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine beni usati», «regime del margine oggetti d'arte» o «regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74 ter, con l'annotazione «regime del margine agenzie di viaggio.»" Servizi a soggetti UE ed extraue: in presenza di committente: soggetto passivo UE: l'acquirente va notiziato che l'operazione è soggetta al reverse charge soggetto extraue (privato o soggetto passivo): va esclusivamente indicato che l'operazione non rileva ai fini Iva in Italia. Esempio: società cede un immobile a Parigi (la fattura dovrà chiarire l'ubicazione dell'immobile): - fino al 2012: doveva indicare operazione "esclusa da Iva ex art. 7-bis Dpr 633/72" - dal 2103: è sufficiente indicare "operazione non soggetta". ALTRE IPOTESI: si ritiene che il concetto non possa essere esteso al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 21 c. 6 (che si ritiene vadano considerate tassative) e dunque vi sia ancora l'obbligo di indicare l'articolo di legge che comporta la mancata applicazione dell'iva nei casi residuali. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Esempi: minimi: il contribuente continua ad indicare "operazione esclusa da Iva art. 1 c. 100 L. 244/07". Iva ad esigibilità differita: si continua ad indicare "Regime di Iva per cassa art. 32-bis del DL 83/2012" cessioni di beni custoditi in depositi Iva: operazione non soggetta art. 50-bis DL 331/93 esportatori abituali: il fornitore deve continuare indicare gli estremi della lettera di intenti. Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it

2 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 2 / 11 CESSIONI INTRA-UE DI BENI Il riformulato 46 c. 2 del DL 331/93 prevede che, per le cessioni intracomunitarie di beni, la fattura deve indicare, in luogo dell imposta: che si tratta di operazione non imponibile con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. N.B.: per quanto attiene agli acquisti intracomunitari, v. sotto. OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE Le fatture emesse dal cedente/prestatore di servizi in ambito nazionale emesse senza addebito dell IVA perché soggette al meccanismo del reverse charge (art. 17 c. 5 Dpr 633/72) devono contenere: l annotazione inversione contabile l eventuale indicazione della norma di riferimento. In pratica, si tratta: Operazioni in Reverse charge Normativa subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a), DPR 633/72 cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a bis), DPR 633/72 cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5, DPR 633/72 cessioni di rottami e altri materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8, DPR 633/72 cessioni di telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c), DPR 633/72 altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7, DPR 633/72 ACQUISTI - AUTOFATTURE EMESSE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE Le autofatture emesse dal cessionario/committente "in virtù di un obbligo proprio" (reverse charge) devono recare l annotazione auto-fatturazione (art. 21 c. 6-ter Dpr 633/72). Resta fermo che, in caso di auto-fatturazione, il cessionario/committente deve emettere la fattura in unico esemplare ovvero, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. Autofatture Normativa acquisti di beni e/o servizi presso cedenti/prestatori extraue art. 17 c. 2 DPR 633/72 acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano e da San Marino art. 71 c. 2 DPR 633/72 estrazione dei beni dai depositi IVA art. 50 bis c. 6 DL 331/93 compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio art. 74 c.1 lett. e) DPR 633/72 provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari art. 74 ter c.8 DPR 633/72 acquisti di prodotti agricoli e ittici dai produttori agricoli in regime di esonero art. 34 c. 6 DPR 633/72 passaggi interni di beni/servizi tra attività separate art. 36 c. 5 DPR 633/72 cessioni gratuite e dell autoconsumo art. 2 c. 2 n. 4 5 DPR 633/72 acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali privi di partita IVA art. 1, L. 311/2004 Prestazioni di servizio rese da soggetti non residenti: nel caso di prestazioni servizio rese: da soggetti passivi extraue: si deve emettere autofattura indicando "autofatturazione" da soggetti passivi UE: occorre procedere all'integrazione della fattura (art. 47 DL 331/93).

3 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 3 / 11 OPERAZ. CON L'ESTERO OPERAZ. NAZIONALI OPERAZ. ESTERO OPERAZ. NAZIONALI PROSPETTO RIEPILOGATIVO OPERAZIONE DICITURA FACOLTATIVA OBBLIGATORIA FATTURE EMESSE esportazioni artt. 8 Dpr 633/72 cessioni assimilate alle esportazioni artt. 8 bis Dpr 633/72 servizi internazionali artt. 9 Dpr 633/72 operazione non cessioni a viaggiatori extraue artt. 38 quater Dpr imponibile 633 cessioni intraue artt. 41 DL 331/91 cessioni di beni in transito, allo stato estero o Iva art. 7 bis Dpr custoditi in luoghi soggetti a vigilanza doganale 633/72 operazione non soggetta servizi generici resi a UE inversione contabile art. 7 ter Dpr 633/72 soggetti passivi ExtraUE operazione non soggetta altri servizi (non generici) a sogg. passivi UE (1) art. da 7 quater a 7 inversione contabile esclusi Iva resi: a privati UE (2) quinquies operazione non soggetta altri servizi esclusi da Iva resi a soggetti extraue (3) art. da 7 quater a 7 septies Dpr 633/72 operazione non soggetta operazioni esenti di cui all'art. 10 (tranne n. 6) art 10 dpr 633/72 operazione esente regime del margine beni regime del Beni usati, oggetti d'arte o da art. 36 DL 41/1995 usati/oggetti d'arte margine antiquariato/collezione /oggetti da collezione regime del margine operazioni delle agenzie di viaggio e turismo art. 74 ter Dpr 633 agenzie viaggi Reverse charge subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a), cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a bis) cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5 cessioni di rottami e materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8 inversione contabile cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c) altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7 autoconsumo art. 2 n. 4 e 5 Dpr 633 autofatturazione FATTURE RICEVUTE prestazioni di servizi rese da soggetto extraue art. 17 c. 2 Dpr 633 autofatturazione prestazioni di servizi rese da soggetto UE art. 17 c. 2 Dpr 633 acquisti intraue di beni art. 47 DL 331/93 (Integraz. della fattura) subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a), cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a bis) (Integrazione della cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5 fattura) cessioni di rottami e altri materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8 cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c) altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7

4 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 4 / 11 (1) e (2) E' il caso della costruzione di un immobile in territorio austriaco: per l'italia l'operazione è non soggetta ex art. 7 quater; per l'austria l'operazione: va auto fatturata se il committente è un soggetto passivo (1); va fatturata con Iva austriaca, previa apertura di una partita Iva, se il committente è un soggetto privato (2). (3) E' il caso della costruzione di un immobile in Croazia: il trattamento è del tutto analogo a quello dei casi (1) e (2); tuttavia sarà sufficiente indicare che per l'italia si tratta di "operazione non soggetta" ad Iva. PRESTAZIONI RESE A SOGG. PASSIVO UE MARIO ROSSI Commercialista Studio in Via Grasselli n. 10 Parcella n Roma (RM) Del 15/02/2013 Iscritto all'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Roma al n 532 Numero di Spett.le A. G. SCHON identificazione Rue de la Paris, 50 nel Paese UE PAR P. IVA: FR Patrocinio causa vs. XYZ Gmbh - ricorso introduttivo 2.000,00 Dicitura obbligatoria PRESTAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTO PASSIVO UE Inversione contabile Operazione esclusa da Iva ex art. 7-ter Dpr 633/72 INVOICE SOFTWAREHOUSE Google Ireland Ltd ID Customer: Gordon House Barrow Street Dublin 3 Invoice number: VAT Number: IE V Date: 21/02/2013 Bill to: FANTASY Verdi Carlo P.zza Dante n Trento (TN) ITALY Dicitura facoltativa Competenze 2.000,00 Acconti pagati - Totale imponibile 2.000,00 Iva - Totale fattura 2.000,00 Ritenuta d'acconto - Netto a pagare 2.000,00 VAT Number IT Integrazione a cura del committente ID Description Unit Price (.) Q.ty Line Total P101 Software xyz 400, ,00 P102 Upgrade software kw 100, ,00 SUBTOTAL 500,00 Shipping/handling Integrazione della fattura TOTAL 500,00 Prot. Acquisti: 121 PAID 500,00 Prot. Vendite: 86 Imponibile 500,00 TOTAL DUE Aliq. Iva 21% Iva 105,00 Tot. Doc. 605,00

5 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 5 / 11 MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA L'art. 21 c. 4 Dpr 633/72 dispone che la fattura: va emessa al momento della cd. "effettuazione" dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/72 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE L'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione (detto anche "momento impositivo") è fondamentale al fine di verificare il momento in cui: scatta sempre l'obbligo di emissione di fattura si rende in generale esigibile l'iva, salvo deroghe. In ambito Iva: in generale: il momento di effettuazione dell operazione coincide con il momento di esigibilità dell imposta: una volta effettuata l'operazione, va emessa la fattura e si rende immediatamente dovuta l'iva in essa evidenziata (da tale momento, peraltro, scatta la detraibilità dell'iva per la controparte) in deroga: in applicazione del regime cd. "Iva per cassa", l esigibilità dell imposta avviene in un momento successivo (coincidente con l'incasso) rispetto a quello di effettuazione dell operazione. L art. 6 Dpr 633/72 individua le regole generali e le deroghe al momento di effettuazione dell operazione; in generale per le operazioni costituite da: A) cessione di beni: si considerano effettuate nel momento: beni immobili: della stipula del contratto di compravendita (rogito notarile) beni mobili: della consegna o spedizione B) prestazioni di servizi: si considerano effettuati all'atto del pagamento del corrispettivo. BENI IMMOBILI BENI MOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE OPERAZIONI TAB. 1 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: REGOLE GENERALI l operazione si considera effettuata al momento della stipula del contratto l operazione si considera effettuata al momento della consegna o spedizione anche se è apposta una clausola di riserva della proprietà (cd. vendita "a rate") o si tratti di locazione con clausola di trasferimento vincolante per le parti (cd. "riscatto obbligatorio") l operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo Il momento di effettuazione dell operazione coincide con l emissione della fattura (limitatamente all importo fatturato) se avviene: prima del momento in cui la cessione del bene/prestazione servizio risulta effettuata quando risulta pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo

6 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 6 / 11 CLAUSOLE SOSPENSIVE O CONDIZIONALI ESPROPRI SOMMINISTRA ZIONI COMMISSION. DI VENDITA AUTOCONSUMO E/O ASSEGNAZIONI AI SOCI COOPERATIVE TAB. 2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: DEROGHE Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente Cessioni con consegna ripartita Cessione di beni con prezzo da determinare Cessioni di beni inerenti contratti estimatori Cessioni di beni per atto di pubblica utilità Cessioni periodiche o continuative di beni Passaggi di beni Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'impresa Assegnazioni in proprietà di unità abitative ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa l operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di 1 anno dalla consegna o spedizione l operazione si considera effettuata all atto dell ultima consegna l operazione si considera effettuata entro il mese successivo a quello in cui gli elementi diventano noti l operazione si considera effettuata all'atto della rivendita a terzi (per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque decorso di 1 anno) l operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI (art. 6 c. 6 dpr 633/72) Servizi generici (art. 7 ter) resi da soggetto UE/extra UE a soggetto italiano Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7 quater e 7 quinquies rese da un soggetto italiano ad un soggetto UE o extra UE Servizi generici (art. 7 ter) resi da soggetto italiano a soggetto UE/extra UE Prestazioni di servizi di cui agli artt.7 quater (su beni immobili) e 7 quinquies (servizi culturali, artistici, scientifici, ecc.) Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7 quater e 7 quinquies resi da soggetto UE/extra UE a soggetto italiano l operazione si considera effettuata all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario l operazione si considera effettuata all'atto del prelievo dei beni l operazione si considera effettuata alla data del rogito notarile (assemblea straordinaria di assegnazione) l operazione si considera effettuata: in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite: in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi in un periodo > 1 anno solare: - al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione) Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento del pagamento stesso. si applicano le regole nazionali (momento di effettuazione rimane quello del pagamento o della fatturazione anticipata)

7 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 7 / 11 MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Come visto, la fattura deve essere in generale emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione; tuttavia questa regola subisce numerose deroghe. OPERAZIONI IN AMBITO NAZIONALE CESSIONI NAZIONALI DI BENI In caso di vendita di merci o di prodotti finiti: a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento della consegna o spedizione b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata (cd. "accompagnatoria"): entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) mediante 1 solo documento col dettaglio delle cessioni effettuate in un mese solare verso il medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (consegna/spedizione dei beni) registrazione: va fatta con riferimento al mese di consegna/spedizione dei beni (art. 23 c. 1 Dpr 633/72) PRESTAZIONI DI SERVIZI NAZIONALI In caso di prestazioni di servizi resi: a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento del pagamento del corrispettivo b) momento di emissione della fattura: il prestatore può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione fattura differita: se le prestazioni sono individuabili attraverso "idonea documentazione" mediante 1 solo documento recante il dettaglio delle prestazioni rese in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (cioè dell'incasso). registrazione: va fatta con riferimento al mese di incasso (art. 23 c. 1 Dpr 633/72). Assegno bancario o bonifico (bancario o postale): l'incasso (e dunque il momento di emissione della fattura) deve considerarsi effettuato nel rispetto dei seguenti principi: Assegno Bonifico rileva il momento in cui avviene la consegna dell assegno (e non al successivo versamento in C/C o incasso allo sportello) occorre far riferimento al momento in viene comunicato l accreditamento sul c/c bancario (RM 134/94) Si ponga il caso di un professionista che ha effettuato una consulenza, il cui cliente abbia pagato la parcella con bonifico bancario in data 15 gennaio (data di detraibilità dell'iva). Esempio1 La somma viene accreditata sul C/C del professionista con valuta 21/01 e la relativa contabile perviene allo stesso in data 24 gennaio. In tal caso, il professionista emetterà fattura con data 24 gennaio in quanto occorre far riferimento al momento della comunicazione di accreditamento.

8 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 8 / 11 IDONEA DOCUMENTAZIONE: i documenti dovranno certificare l'esecuzione delle prestazioni (anche parziali). È opportuno che si tratti (in analogia con quanto avviene con il DDT): di documenti intestati al prestatore (es: avvisi di fattura) debitamente trasmessi/consegnati alla controparte. Al tal fine, si pensi ai cd rapportini spesso adoperati dalle società che effettuano gli interventi di manutenzione (di software, agli impianti, ecc.) nell ambito dei relativi interventi. Nota: andrà chiarito se sarà sufficiente la documentazione di terzi (es: commercialista patrocina un cliente in Commissione tributaria; per documentare il deposito presso la Segreteria della CTP, dovrebbe essere sufficiente la nota di deposito o la ricevuta della raccomandata A/R). EMISSIONE DELLA FATTURA "DIFFERITA" CESSIONE DI BENI MOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI FATTURA ACCOMPAGNAT. CONSEGNA / SPEDIZIONE CON DDT 15 DEL MESE SUCCESSIVO (REGISTRAZ. CON RIF. AL MEDE DELLA CONSEGNA) FATTURA IMMEDIATA AL PAGAMENTO PRESTAZIONI CON IDONEO DOCUMENTO 15 DEL MESE SUCCESSIVO (REGISTRAZ. CON RIF. AL MESE DEL PAGAMENTO) CESSIONE TRIANGOLARE DI BENI La fattura differita può essere emessa anche per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 c. 4 lett. b) Dpr 633/72); in tal caso, la fattura va emessa: entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni (cd vendita triangolare" o "con consegna a terzi ) registrazione: va fatta con riferimento al mese di emissione (il debito per Iva viene effettivamente differito di un mese rispetto a quello della consegna/spedizione). Nota: la facoltà in esame è esclusa nelle operazioni quadrangolari, siccome ammessa esclusivamente in riferimento alle operazioni in cui intervengono tre soggetti (RM 78/2002) ACCONTI Secondo l art.6 Dpr 633/72, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi stipula del contratto: in caso di beni immobili consegna o spedizione: in caso di beni mobili (per le prestazioni di servizio già rileva il momento del pagamento) risulta pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento.

9 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 9 / 11 OPERAZIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE CESSIONI INTRA-UE Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura è emessa con le stesse disposizioni delle cessioni nazionali: a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dall'italia (salvo clausole sospensive/condizionali) b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di inizio del trasporto/spedizione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'inizio del trasporto/spedizione registrazione: va fatta con riferimento al mese dell'inizio del trasporto/spedizione. ACQUISTI INTRA-UE - L'INTEGRAZIONE Per gli acquisti intracomunitari debitore dell'imposta è l'acquirente, tramite il meccanismo della integrazione della fattura UE (art. 47 DL 331/93). Ciò comporta che l'acquisto (per quanto operazione "passiva") deve rispettare alcuni principi richiesti per le vendite (operazioni attive). In relazione agli acquisti intracomunitari di beni, dal 2013 viene modificato il momento di effettuazione dell'operazione (armonizzato a quello delle cessioni intraue): a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dal Paese UE (salvo clausole sospensive/condizionali) b) momento di registrazione della fattura UE integrata: le fatture, previamente integrate, vanno annotate distintamente (cioè con apposita dicitura) nel registro delle fatture emesse: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente Nota: la norma non dispone espressamente un termine entro cui va effettuata l'integrazione (che non deve coincidere con il momento di effettuazione dell'acquisto intraue), mentre prevede i termini per la registrazione della fattura (previamente integrata). Esempio2 la Alfa Srl effettua un acquisto dalla Gamma Gmbh tedesca; la merce, scortata dalla fattura, parte il 28/02/2013 tramite vettore, il quale effettua delle fermate intermedie in Austria, giungendo in Italia solo il 10/03/2013. Il momento in cui si considera effettuato l'acquisto ai fini Iva è il 28 febbraio, ma in tale data non sarà obbligatorio integrare la fattura di acquisto. Al contrario, la fattura (previa integrazione dell'iva) va annotata (nel registro acquisti e vendite) entro il 15/04/2013 (cioè entro il 15 del mese successivo a quello in cui il vettore consegna la fattura alla società). ULTERIORI NOVITÀ E CONFERME 1) MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA UE: se il committente di un acquisto intraue: non abbia ricevuto la relativa fattura entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione: deve emettere fattura in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore: deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

10 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 10 / 11 2) ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE: Acconti UE Fatture anticipate gli acconti incassati o pagati in relazione a cessioni o acquisti di beni intracomunitari non sono più soggetti all obbligo di fatturazione qualora si emettono fatture anticipate relative alla cessione o all acquisto intracomunitario di beni esse diventano prova dell effettuazione dell operazione e rendono l imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile PRESTAZIONE SERVIZI Il comma 4 dell art. 21 risulta essere significativamente revisionato nella parte in cui permette l emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi: 1) "generiche" escluse da Iva (ex art. 7-ter): rese da un operatore italiano (prestatore) a soggetti passivi stabiliti in altro paese UE (committente) - art. 21 c. 4 lett. c) Dpr 633/72 - rese da un operatore UE o extraue (prestatore) a soggetti passivi nazionali (committente) - art. 21 c. 4 lett. d) Dpr 633/72-2) ex artt. 7-sexies e 7-septies: rese da un soggetto passivo residente (prestatore) ad un soggetto passivo UE o extraue (committente) momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraue) sono emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per tutti gli altri servizi si applicano le regole ordinarie; pertanto per le prestazioni di servizio: 3) ex artt. 7-sexies: rese da un soggetto passivo UE/extraUE (prestatore) ad un soggetto privato residente (committente) (N.B.: l'art. 7-septies prevede che il committente sia extraue) 4) ex artt. 7-quater (servizi su immobili) e 7-quinquies (prestazioni artistiche, culturali, sportive, ecc.) rese o ricevute a/da soggetti passivi residenti o meno momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraue) sono emesse o al momento di effettuazione dell'operazione che rimane quello del pagamento con la possibilità di emettere entro il 15 del mese successivo a sé servizi sono individuabili tramite idonea documentazione (novità 2013).

11 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 11 / 11 OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI ART. PRESTATORE COMMITT. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE EMISSIONE FATTURA art. 7 ter UE/extra UE italiano l operazione si considera effettuata: art.7 sexies e 7 septies art. 7 ter art.7 quater e 7 quinquies art.7 sexies italiano italiano italiano, UE o extraue UE/extra UE soggetto UE o extra UE soggetto UE o extra UE italiano, UE o extraue italiano in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite: in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi in un periodo > 1 anno solare: - al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione) Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento del pagamento stesso. si applicano le regole nazionali (momento di effettuazione rimane quello del pagamento o della fatturazione anticipata) 15 del mese successivo a quello di effettuazione al pagamento (anche parziale) al 15 del mese successivo al pagamento se esiste idonea documentazione Giornata di studio BILANCIO ESERCIZIO 2012 E ULTIME NOVITA FISCALI VICENZA - ALFA FIERA HOTEL - Uscita Autostrada Vicenza Ovest - Mercoledì 20 marzo 2013 TREVISO - PARK HOTEL VILLA FIORITA - Monastier (TV) - Giovedì 21 marzo 2013

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