Anno 2013 N.RF049. La Nuova Redazione Fiscale
|
|
- Mariano Benvenuto Roberti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Anno 2013 N.RF049 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 11 OGGETTO FATTURA UE DAL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E DI EMISSIONE RIFERIMENTI ART. 6 E ART. 21 DPR 633/72 - L. 228/2012. CIRCOLARE DEL 11/03/2013 Sintesi: in relazione agli obblighi di fatturazione a decorrere dal 2013 si riepilogano: - le indicazioni obbligatorie in relazione al regime Iva attribuito all'operazione, - il momento di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizio), - il momento in cui è emessa la fattura, con particolare riferimento alle operazioni effettuate con soggetti UE ed extraue. L'art. 1 commi L. 288/2012 (cd. "Legge di stabilità 2013") ha modificato sia l'art. 6 Dpr 633/72 (momento di effettuazione delle operazioni) che l'art. 21 Dpr 633/72 (fatturazione). FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI Le nuove norme richiedono che, in determinati casi in cui la fattura non è soggetto ad Iva sia riportata una specifica annotazione sintetica in luogo dell'articolo di legge (non più obbligatorio). Art. 21 c. 6 Dpr 633/72: "La fattura (...) per le tipologie di operazioni sottoelencate contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 bis comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8 bis, 9 e 38 quater, con l'annotazione «operazione non imponibile»; c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»; d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine beni usati», «regime del margine oggetti d'arte» o «regime del margine oggetti di antiquariato o da collezione»; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74 ter, con l'annotazione «regime del margine agenzie di viaggio.»" Servizi a soggetti UE ed extraue: in presenza di committente: soggetto passivo UE: l'acquirente va notiziato che l'operazione è soggetta al reverse charge soggetto extraue (privato o soggetto passivo): va esclusivamente indicato che l'operazione non rileva ai fini Iva in Italia. Esempio: società cede un immobile a Parigi (la fattura dovrà chiarire l'ubicazione dell'immobile): - fino al 2012: doveva indicare operazione "esclusa da Iva ex art. 7-bis Dpr 633/72" - dal 2103: è sufficiente indicare "operazione non soggetta". ALTRE IPOTESI: si ritiene che il concetto non possa essere esteso al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 21 c. 6 (che si ritiene vadano considerate tassative) e dunque vi sia ancora l'obbligo di indicare l'articolo di legge che comporta la mancata applicazione dell'iva nei casi residuali. Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - Esempi: minimi: il contribuente continua ad indicare "operazione esclusa da Iva art. 1 c. 100 L. 244/07". Iva ad esigibilità differita: si continua ad indicare "Regime di Iva per cassa art. 32-bis del DL 83/2012" cessioni di beni custoditi in depositi Iva: operazione non soggetta art. 50-bis DL 331/93 esportatori abituali: il fornitore deve continuare indicare gli estremi della lettera di intenti. Tel. 0464/ Fax 0464/ info@redazionefiscale.it
2 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 2 / 11 CESSIONI INTRA-UE DI BENI Il riformulato 46 c. 2 del DL 331/93 prevede che, per le cessioni intracomunitarie di beni, la fattura deve indicare, in luogo dell imposta: che si tratta di operazione non imponibile con l eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale. N.B.: per quanto attiene agli acquisti intracomunitari, v. sotto. OPERAZIONI IN REVERSE CHARGE Le fatture emesse dal cedente/prestatore di servizi in ambito nazionale emesse senza addebito dell IVA perché soggette al meccanismo del reverse charge (art. 17 c. 5 Dpr 633/72) devono contenere: l annotazione inversione contabile l eventuale indicazione della norma di riferimento. In pratica, si tratta: Operazioni in Reverse charge Normativa subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a), DPR 633/72 cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a bis), DPR 633/72 cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5, DPR 633/72 cessioni di rottami e altri materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8, DPR 633/72 cessioni di telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c), DPR 633/72 altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7, DPR 633/72 ACQUISTI - AUTOFATTURE EMESSE DAL CESSIONARIO/COMMITTENTE Le autofatture emesse dal cessionario/committente "in virtù di un obbligo proprio" (reverse charge) devono recare l annotazione auto-fatturazione (art. 21 c. 6-ter Dpr 633/72). Resta fermo che, in caso di auto-fatturazione, il cessionario/committente deve emettere la fattura in unico esemplare ovvero, assicurarsi che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. Autofatture Normativa acquisti di beni e/o servizi presso cedenti/prestatori extraue art. 17 c. 2 DPR 633/72 acquisti di beni provenienti dalla Città del Vaticano e da San Marino art. 71 c. 2 DPR 633/72 estrazione dei beni dai depositi IVA art. 50 bis c. 6 DL 331/93 compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio art. 74 c.1 lett. e) DPR 633/72 provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio agli intermediari art. 74 ter c.8 DPR 633/72 acquisti di prodotti agricoli e ittici dai produttori agricoli in regime di esonero art. 34 c. 6 DPR 633/72 passaggi interni di beni/servizi tra attività separate art. 36 c. 5 DPR 633/72 cessioni gratuite e dell autoconsumo art. 2 c. 2 n. 4 5 DPR 633/72 acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali privi di partita IVA art. 1, L. 311/2004 Prestazioni di servizio rese da soggetti non residenti: nel caso di prestazioni servizio rese: da soggetti passivi extraue: si deve emettere autofattura indicando "autofatturazione" da soggetti passivi UE: occorre procedere all'integrazione della fattura (art. 47 DL 331/93).
3 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 3 / 11 OPERAZ. CON L'ESTERO OPERAZ. NAZIONALI OPERAZ. ESTERO OPERAZ. NAZIONALI PROSPETTO RIEPILOGATIVO OPERAZIONE DICITURA FACOLTATIVA OBBLIGATORIA FATTURE EMESSE esportazioni artt. 8 Dpr 633/72 cessioni assimilate alle esportazioni artt. 8 bis Dpr 633/72 servizi internazionali artt. 9 Dpr 633/72 operazione non cessioni a viaggiatori extraue artt. 38 quater Dpr imponibile 633 cessioni intraue artt. 41 DL 331/91 cessioni di beni in transito, allo stato estero o Iva art. 7 bis Dpr custoditi in luoghi soggetti a vigilanza doganale 633/72 operazione non soggetta servizi generici resi a UE inversione contabile art. 7 ter Dpr 633/72 soggetti passivi ExtraUE operazione non soggetta altri servizi (non generici) a sogg. passivi UE (1) art. da 7 quater a 7 inversione contabile esclusi Iva resi: a privati UE (2) quinquies operazione non soggetta altri servizi esclusi da Iva resi a soggetti extraue (3) art. da 7 quater a 7 septies Dpr 633/72 operazione non soggetta operazioni esenti di cui all'art. 10 (tranne n. 6) art 10 dpr 633/72 operazione esente regime del margine beni regime del Beni usati, oggetti d'arte o da art. 36 DL 41/1995 usati/oggetti d'arte margine antiquariato/collezione /oggetti da collezione regime del margine operazioni delle agenzie di viaggio e turismo art. 74 ter Dpr 633 agenzie viaggi Reverse charge subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a), cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a bis) cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5 cessioni di rottami e materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8 inversione contabile cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c) altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7 autoconsumo art. 2 n. 4 e 5 Dpr 633 autofatturazione FATTURE RICEVUTE prestazioni di servizi rese da soggetto extraue art. 17 c. 2 Dpr 633 autofatturazione prestazioni di servizi rese da soggetto UE art. 17 c. 2 Dpr 633 acquisti intraue di beni art. 47 DL 331/93 (Integraz. della fattura) subappalti edili art. 17 c. 6 lett. a), cessioni di fabbricati (abitativi e strumentali) imponibili per opzione art. 17 c. 6 lett. a bis) (Integrazione della cessioni imponibili di oro da investimento art. 17 c. 5 fattura) cessioni di rottami e altri materiali di recupero art. 74 c. 7 e 8 cessioni telefonini e dispositivi a circuito integrato art. 17 c. 6 lett. b) e c) altre operazioni individuate con DM art. 17 c. 7
4 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 4 / 11 (1) e (2) E' il caso della costruzione di un immobile in territorio austriaco: per l'italia l'operazione è non soggetta ex art. 7 quater; per l'austria l'operazione: va auto fatturata se il committente è un soggetto passivo (1); va fatturata con Iva austriaca, previa apertura di una partita Iva, se il committente è un soggetto privato (2). (3) E' il caso della costruzione di un immobile in Croazia: il trattamento è del tutto analogo a quello dei casi (1) e (2); tuttavia sarà sufficiente indicare che per l'italia si tratta di "operazione non soggetta" ad Iva. PRESTAZIONI RESE A SOGG. PASSIVO UE MARIO ROSSI Commercialista Studio in Via Grasselli n. 10 Parcella n Roma (RM) Del 15/02/2013 Iscritto all'ordine dei Commercialisti ed esperti contabili di Roma al n 532 Numero di Spett.le A. G. SCHON identificazione Rue de la Paris, 50 nel Paese UE PAR P. IVA: FR Patrocinio causa vs. XYZ Gmbh - ricorso introduttivo 2.000,00 Dicitura obbligatoria PRESTAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTO PASSIVO UE Inversione contabile Operazione esclusa da Iva ex art. 7-ter Dpr 633/72 INVOICE SOFTWAREHOUSE Google Ireland Ltd ID Customer: Gordon House Barrow Street Dublin 3 Invoice number: VAT Number: IE V Date: 21/02/2013 Bill to: FANTASY Verdi Carlo P.zza Dante n Trento (TN) ITALY Dicitura facoltativa Competenze 2.000,00 Acconti pagati - Totale imponibile 2.000,00 Iva - Totale fattura 2.000,00 Ritenuta d'acconto - Netto a pagare 2.000,00 VAT Number IT Integrazione a cura del committente ID Description Unit Price (.) Q.ty Line Total P101 Software xyz 400, ,00 P102 Upgrade software kw 100, ,00 SUBTOTAL 500,00 Shipping/handling Integrazione della fattura TOTAL 500,00 Prot. Acquisti: 121 PAID 500,00 Prot. Vendite: 86 Imponibile 500,00 TOTAL DUE Aliq. Iva 21% Iva 105,00 Tot. Doc. 605,00
5 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 5 / 11 MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA L'art. 21 c. 4 Dpr 633/72 dispone che la fattura: va emessa al momento della cd. "effettuazione" dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6 Dpr 633/72 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE L'individuazione del momento di effettuazione dell'operazione (detto anche "momento impositivo") è fondamentale al fine di verificare il momento in cui: scatta sempre l'obbligo di emissione di fattura si rende in generale esigibile l'iva, salvo deroghe. In ambito Iva: in generale: il momento di effettuazione dell operazione coincide con il momento di esigibilità dell imposta: una volta effettuata l'operazione, va emessa la fattura e si rende immediatamente dovuta l'iva in essa evidenziata (da tale momento, peraltro, scatta la detraibilità dell'iva per la controparte) in deroga: in applicazione del regime cd. "Iva per cassa", l esigibilità dell imposta avviene in un momento successivo (coincidente con l'incasso) rispetto a quello di effettuazione dell operazione. L art. 6 Dpr 633/72 individua le regole generali e le deroghe al momento di effettuazione dell operazione; in generale per le operazioni costituite da: A) cessione di beni: si considerano effettuate nel momento: beni immobili: della stipula del contratto di compravendita (rogito notarile) beni mobili: della consegna o spedizione B) prestazioni di servizi: si considerano effettuati all'atto del pagamento del corrispettivo. BENI IMMOBILI BENI MOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI ALTRE OPERAZIONI TAB. 1 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: REGOLE GENERALI l operazione si considera effettuata al momento della stipula del contratto l operazione si considera effettuata al momento della consegna o spedizione anche se è apposta una clausola di riserva della proprietà (cd. vendita "a rate") o si tratti di locazione con clausola di trasferimento vincolante per le parti (cd. "riscatto obbligatorio") l operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del corrispettivo Il momento di effettuazione dell operazione coincide con l emissione della fattura (limitatamente all importo fatturato) se avviene: prima del momento in cui la cessione del bene/prestazione servizio risulta effettuata quando risulta pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo
6 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 6 / 11 CLAUSOLE SOSPENSIVE O CONDIZIONALI ESPROPRI SOMMINISTRA ZIONI COMMISSION. DI VENDITA AUTOCONSUMO E/O ASSEGNAZIONI AI SOCI COOPERATIVE TAB. 2 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE / EMISSIONE FATTURA: DEROGHE Cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente Cessioni con consegna ripartita Cessione di beni con prezzo da determinare Cessioni di beni inerenti contratti estimatori Cessioni di beni per atto di pubblica utilità Cessioni periodiche o continuative di beni Passaggi di beni Destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore o ad altre finalità estranee all'impresa Assegnazioni in proprietà di unità abitative ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa l operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di 1 anno dalla consegna o spedizione l operazione si considera effettuata all atto dell ultima consegna l operazione si considera effettuata entro il mese successivo a quello in cui gli elementi diventano noti l operazione si considera effettuata all'atto della rivendita a terzi (per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque decorso di 1 anno) l operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI (art. 6 c. 6 dpr 633/72) Servizi generici (art. 7 ter) resi da soggetto UE/extra UE a soggetto italiano Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7 quater e 7 quinquies rese da un soggetto italiano ad un soggetto UE o extra UE Servizi generici (art. 7 ter) resi da soggetto italiano a soggetto UE/extra UE Prestazioni di servizi di cui agli artt.7 quater (su beni immobili) e 7 quinquies (servizi culturali, artistici, scientifici, ecc.) Servizi diversi da quelli di cui agli artt.7 quater e 7 quinquies resi da soggetto UE/extra UE a soggetto italiano l operazione si considera effettuata all'atto della vendita dei beni da parte del commissionario l operazione si considera effettuata all'atto del prelievo dei beni l operazione si considera effettuata alla data del rogito notarile (assemblea straordinaria di assegnazione) l operazione si considera effettuata: in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite: in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi in un periodo > 1 anno solare: - al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione) Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento del pagamento stesso. si applicano le regole nazionali (momento di effettuazione rimane quello del pagamento o della fatturazione anticipata)
7 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 7 / 11 MOMENTO DI EMISSIONE DELLA FATTURA Come visto, la fattura deve essere in generale emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione; tuttavia questa regola subisce numerose deroghe. OPERAZIONI IN AMBITO NAZIONALE CESSIONI NAZIONALI DI BENI In caso di vendita di merci o di prodotti finiti: a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento della consegna o spedizione b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata (cd. "accompagnatoria"): entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) mediante 1 solo documento col dettaglio delle cessioni effettuate in un mese solare verso il medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (consegna/spedizione dei beni) registrazione: va fatta con riferimento al mese di consegna/spedizione dei beni (art. 23 c. 1 Dpr 633/72) PRESTAZIONI DI SERVIZI NAZIONALI In caso di prestazioni di servizi resi: a) momento di effettuazione dell'operazione: è dato dal momento del pagamento del corrispettivo b) momento di emissione della fattura: il prestatore può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di effettuazione dell'operazione fattura differita: se le prestazioni sono individuabili attraverso "idonea documentazione" mediante 1 solo documento recante il dettaglio delle prestazioni rese in un mese solare nei confronti del medesimo soggetto entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (cioè dell'incasso). registrazione: va fatta con riferimento al mese di incasso (art. 23 c. 1 Dpr 633/72). Assegno bancario o bonifico (bancario o postale): l'incasso (e dunque il momento di emissione della fattura) deve considerarsi effettuato nel rispetto dei seguenti principi: Assegno Bonifico rileva il momento in cui avviene la consegna dell assegno (e non al successivo versamento in C/C o incasso allo sportello) occorre far riferimento al momento in viene comunicato l accreditamento sul c/c bancario (RM 134/94) Si ponga il caso di un professionista che ha effettuato una consulenza, il cui cliente abbia pagato la parcella con bonifico bancario in data 15 gennaio (data di detraibilità dell'iva). Esempio1 La somma viene accreditata sul C/C del professionista con valuta 21/01 e la relativa contabile perviene allo stesso in data 24 gennaio. In tal caso, il professionista emetterà fattura con data 24 gennaio in quanto occorre far riferimento al momento della comunicazione di accreditamento.
8 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 8 / 11 IDONEA DOCUMENTAZIONE: i documenti dovranno certificare l'esecuzione delle prestazioni (anche parziali). È opportuno che si tratti (in analogia con quanto avviene con il DDT): di documenti intestati al prestatore (es: avvisi di fattura) debitamente trasmessi/consegnati alla controparte. Al tal fine, si pensi ai cd rapportini spesso adoperati dalle società che effettuano gli interventi di manutenzione (di software, agli impianti, ecc.) nell ambito dei relativi interventi. Nota: andrà chiarito se sarà sufficiente la documentazione di terzi (es: commercialista patrocina un cliente in Commissione tributaria; per documentare il deposito presso la Segreteria della CTP, dovrebbe essere sufficiente la nota di deposito o la ricevuta della raccomandata A/R). EMISSIONE DELLA FATTURA "DIFFERITA" CESSIONE DI BENI MOBILI PRESTAZIONI DI SERVIZI FATTURA ACCOMPAGNAT. CONSEGNA / SPEDIZIONE CON DDT 15 DEL MESE SUCCESSIVO (REGISTRAZ. CON RIF. AL MEDE DELLA CONSEGNA) FATTURA IMMEDIATA AL PAGAMENTO PRESTAZIONI CON IDONEO DOCUMENTO 15 DEL MESE SUCCESSIVO (REGISTRAZ. CON RIF. AL MESE DEL PAGAMENTO) CESSIONE TRIANGOLARE DI BENI La fattura differita può essere emessa anche per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21 c. 4 lett. b) Dpr 633/72); in tal caso, la fattura va emessa: entro il mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni (cd vendita triangolare" o "con consegna a terzi ) registrazione: va fatta con riferimento al mese di emissione (il debito per Iva viene effettivamente differito di un mese rispetto a quello della consegna/spedizione). Nota: la facoltà in esame è esclusa nelle operazioni quadrangolari, siccome ammessa esclusivamente in riferimento alle operazioni in cui intervengono tre soggetti (RM 78/2002) ACCONTI Secondo l art.6 Dpr 633/72, se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi stipula del contratto: in caso di beni immobili consegna o spedizione: in caso di beni mobili (per le prestazioni di servizio già rileva il momento del pagamento) risulta pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato alla data del pagamento.
9 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 9 / 11 OPERAZIONI IN AMBITO INTERNAZIONALE CESSIONI INTRA-UE Per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura è emessa con le stesse disposizioni delle cessioni nazionali: a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dall'italia (salvo clausole sospensive/condizionali) b) momento di emissione della fattura: il cedente può emettere: fattura immediata: entro lo stesso giorno di inizio del trasporto/spedizione fattura differita: se la consegna/spedizione risulta da DDT (o da altro documento idoneo) entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'inizio del trasporto/spedizione registrazione: va fatta con riferimento al mese dell'inizio del trasporto/spedizione. ACQUISTI INTRA-UE - L'INTEGRAZIONE Per gli acquisti intracomunitari debitore dell'imposta è l'acquirente, tramite il meccanismo della integrazione della fattura UE (art. 47 DL 331/93). Ciò comporta che l'acquisto (per quanto operazione "passiva") deve rispettare alcuni principi richiesti per le vendite (operazioni attive). In relazione agli acquisti intracomunitari di beni, dal 2013 viene modificato il momento di effettuazione dell'operazione (armonizzato a quello delle cessioni intraue): a) momento di effettuazione dell'operazione: momento dell'inizio del trasporto/spedizione dal Paese UE (salvo clausole sospensive/condizionali) b) momento di registrazione della fattura UE integrata: le fatture, previamente integrate, vanno annotate distintamente (cioè con apposita dicitura) nel registro delle fatture emesse: entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente Nota: la norma non dispone espressamente un termine entro cui va effettuata l'integrazione (che non deve coincidere con il momento di effettuazione dell'acquisto intraue), mentre prevede i termini per la registrazione della fattura (previamente integrata). Esempio2 la Alfa Srl effettua un acquisto dalla Gamma Gmbh tedesca; la merce, scortata dalla fattura, parte il 28/02/2013 tramite vettore, il quale effettua delle fermate intermedie in Austria, giungendo in Italia solo il 10/03/2013. Il momento in cui si considera effettuato l'acquisto ai fini Iva è il 28 febbraio, ma in tale data non sarà obbligatorio integrare la fattura di acquisto. Al contrario, la fattura (previa integrazione dell'iva) va annotata (nel registro acquisti e vendite) entro il 15/04/2013 (cioè entro il 15 del mese successivo a quello in cui il vettore consegna la fattura alla società). ULTERIORI NOVITÀ E CONFERME 1) MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA UE: se il committente di un acquisto intraue: non abbia ricevuto la relativa fattura entro il 2 mese successivo a quello di effettuazione dell operazione: deve emettere fattura in unico esemplare, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell operazione ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore: deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
10 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 10 / 11 2) ACCONTI E FATTURE ANTICIPATE: Acconti UE Fatture anticipate gli acconti incassati o pagati in relazione a cessioni o acquisti di beni intracomunitari non sono più soggetti all obbligo di fatturazione qualora si emettono fatture anticipate relative alla cessione o all acquisto intracomunitario di beni esse diventano prova dell effettuazione dell operazione e rendono l imposta, da quello stesso momento, immediatamente esigibile PRESTAZIONE SERVIZI Il comma 4 dell art. 21 risulta essere significativamente revisionato nella parte in cui permette l emissione della fattura differita anche per le prestazioni di servizi: 1) "generiche" escluse da Iva (ex art. 7-ter): rese da un operatore italiano (prestatore) a soggetti passivi stabiliti in altro paese UE (committente) - art. 21 c. 4 lett. c) Dpr 633/72 - rese da un operatore UE o extraue (prestatore) a soggetti passivi nazionali (committente) - art. 21 c. 4 lett. d) Dpr 633/72-2) ex artt. 7-sexies e 7-septies: rese da un soggetto passivo residente (prestatore) ad un soggetto passivo UE o extraue (committente) momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraue) sono emesse entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per tutti gli altri servizi si applicano le regole ordinarie; pertanto per le prestazioni di servizio: 3) ex artt. 7-sexies: rese da un soggetto passivo UE/extraUE (prestatore) ad un soggetto privato residente (committente) (N.B.: l'art. 7-septies prevede che il committente sia extraue) 4) ex artt. 7-quater (servizi su immobili) e 7-quinquies (prestazioni artistiche, culturali, sportive, ecc.) rese o ricevute a/da soggetti passivi residenti o meno momento di emissione della fattura: la fattura (se il prestatore è residente) l'autofattura (emessa dal committente se il prestatore è UE o extraue) sono emesse o al momento di effettuazione dell'operazione che rimane quello del pagamento con la possibilità di emettere entro il 15 del mese successivo a sé servizi sono individuabili tramite idonea documentazione (novità 2013).
11 Redazione Fiscale Info Fisco 049/2013 Pag. 11 / 11 OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERI ART. PRESTATORE COMMITT. MOMENTO DI EFFETTUAZIONE EMISSIONE FATTURA art. 7 ter UE/extra UE italiano l operazione si considera effettuata: art.7 sexies e 7 septies art. 7 ter art.7 quater e 7 quinquies art.7 sexies italiano italiano italiano, UE o extraue UE/extra UE soggetto UE o extra UE soggetto UE o extra UE italiano, UE o extraue italiano in generale: nel momento in cui le prestazioni sono ultimate se di carattere periodico o continuativo: ove eseguite: in 1 anno solare: alla maturazione dei corrispettivi in un periodo > 1 anno solare: - al termine di ciascun anno solare (fino ad ultimazione) Pagamento anticipato (anche parziale): in ogni caso, al momento del pagamento stesso. si applicano le regole nazionali (momento di effettuazione rimane quello del pagamento o della fatturazione anticipata) 15 del mese successivo a quello di effettuazione al pagamento (anche parziale) al 15 del mese successivo al pagamento se esiste idonea documentazione Giornata di studio BILANCIO ESERCIZIO 2012 E ULTIME NOVITA FISCALI VICENZA - ALFA FIERA HOTEL - Uscita Autostrada Vicenza Ovest - Mercoledì 20 marzo 2013 TREVISO - PARK HOTEL VILLA FIORITA - Monastier (TV) - Giovedì 21 marzo 2013
LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013. Esemplificando, le novità possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: Contenuto.
LA NUOVA FATTURA DAL 01 GENNAIO 2013 La legge 24/12/2012 n. 228, pubblicata nella G.U. 29/12/2012 N. 312, supplemento ordinario n. 212 (legge di stabilità), ha recepito nell ordinamento nazionale le misure
DettagliLORO SEDI. Oggetto: DAL 1 OTTOBRE 2013 PASSA AL 22% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA
Sondrio, 1 ottobre 2013 A tutti i Sigg. Clienti LORO SEDI CIRCOLARE N. 5/2013 Oggetto: DAL 1 OTTOBRE 2013 PASSA AL 22% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA L articolo 40, comma 1-ter, del decreto legge del 6 luglio
DettagliAUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL
Egregi CLIENTI - Loro SEDI Treviso, 1 ottobre 2013. CIRCOLARE N. 10 / 2013. AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Dall 1/10/2013 l aliquota IVA ordinaria passa dal 21% al 22%. Come da Comunicato stampa
DettagliCircolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi
Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/
DettagliOGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA
OGGETTO: DAL 17 SETTEMBRE 2011 PASSA AL 21% L ALIQUOTA IVA ORDINARIA Con la pubblicazione in G.U. del 16 settembre 2011 della legge di conversione n.148 del 14/09/11 del D.L. n.138/11 - c.d. Manovra bis
DettagliNOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012
Milano, 2 gennaio 2013 NOVITA 2013 - IVA Legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.12, GU 29.12.12), in cui è stato trasfuso l art. 1 del DL 216/2012 EMISSIONE FATTURE La legge di stabilità ha modificato
DettagliINFORMATIVA N. 1/2013. LEGGE DI STABILITA 2013 Novità in materia di fatturazione
STUDIO RENZO GORINI DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE COMO 8.1.2013 22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 TEL. 031.27.20.13 E mail: segreteria@studiogorini.it FAX 031.27.33.84 INFORMATIVA N. 1/2013 LEGGE
DettagliOggetto: NOVITA IVA 2013
Bassano del Grappa, 04 Marzo 2013 Circolare n. 07/2013 Oggetto: NOVITA IVA 2013 Con l intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Legge di Stabilità 2013 ha introdotto dal 1 gennaio
DettagliCircolare n. 1. del 4 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione
Circolare n. 1 del 4 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di fatturazione INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuovi obblighi di fatturazione... 2 2.1 Operazioni nei confronti di soggetti passivi
DettagliRiferimenti: Art. 6, DPR n. 633/72 Art. 8, commi 2, lett. a) e g) e 5, Legge n. 217/2011
Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Fabio Salvagno Dott. Francesca Parravicini Padova, 26 marzo 2012
DettagliNovità in tema di fatturazione dall 1.01.2013
Ai Gentili Clienti Novità in tema di fatturazione dall 1.01.2013 1 La L. 24.12.2012, n. 228 (legge di Stabilità 2013) ha introdotto novità in materia di fatturazione da applicare su tutte le operazioni
DettagliLegge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione
Legge di stabilità 2013 Novità in materia di fatturazione Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) introduce numerose novità in materia
DettagliOggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE INVERSIONE CONTABILE
Dott. Danilo Cortesi A tutti i Clienti Loro sedi Ravenna, 11/02/2013 Circolare informativa n. 5/2013 Oggetto: OPERAZIONI CON L ESTERO - MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE
DettagliMAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners
MAURIZIO MARTINI ENZO DRAPELLI partners ragionieri commercialisti economisti d impresa valdagno (vi) via l. festari,15 tel. 0445/406758/408999 - fax 0445/408485 dueville (vi) - via g. rossi, 26 tel. 0444/591846
DettagliA seguito della modifica dell art. 21 c.2 del DPR 633/1972, dal 1 gennaio 2013 sarà obbligatorio indicare sempre in fattura:
Trento, 08/01/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: fatturazione, novità dal 1 gennaio 2013 - AGGIORNATO Gentile Cliente, dal 1 gennaio 2013 ci saranno importanti novità sul fronte della fatturazione,
DettagliRISOLUZIONE N. 21/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza
Dettaglisemp mp ilf i i f cat ca a
È il documento fondamentale per la certificazione delle operazioni commerciali e generalmente deve essere emessa dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio. Ha lo scopo
DettagliLA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell IVA
e le altre modifiche alla disciplina dell IVA Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) a cura di Franco Ricca 1 Nazionalità della fattura
DettagliLE OPERAZIONI CON I PAESI UE. Dott.ssa Nadia Gentina
Dott.ssa Nadia Gentina SERVIZI GENERICI SERVIZI «SPOT» Ultimazione servizio: la ricezione della può considerarsi prova dell avvenuta ultimazione, salvo prova contraria (circ. 35/E/2012); acconto: è rilevante;
DettagliLe novità IVA 2013 la Direttiva 2010/45/UE
O C S E 1 Le novità IVA 2013 la Direttiva 2010/45/UE Francesco Campanile Dirigente Ministero Economia e Finanze Revisore dei conti CNSD Dottore commercialista Docente di Diritto Tributario internazionale
DettagliRecenti novità in materia di IVA
S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Recenti novità in materia di IVA Legge di stabilità: le novità introdotte a seguito del recepimento della Direttiva 13 luglio 2010 n. 2010/45/UE Stefano Maffi
DettagliALIQUOTA IVA ORDINARIA AL
Numero circolare 7 Data 30/09/2011 Abstract: Rif.to normativo: ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 21% Decorrenza: dal 17.09.2011 Soggetti interessati: O Dal 17.09.2011, data di entrata in vigore della legge di
DettagliFiscal Flash N. 252. La notizia in breve. 30. 09.2013 Iva ordinaria: da domani aliquota al 22%
Fiscal Flash La notizia in breve N. 252 30. 09.2013 Iva ordinaria: da domani aliquota al 22% Categoria: Iva Sottocategoria: Aliquote applicabili Da domani l'aliquota Iva ordinaria passa dal 21 al 22 per
DettagliPadova, 21 settembre 2011. Spett.li Signori Clienti. Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 12/2011 DAL 17.9.2011 L ALIQUOTA IVA ORDINARIA È PARI AL 21%
Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Dott. Fabio Salvagno Dott. Francesca Parravicini Dott. Luisa Stritoni Dott. Marzio Bucciol Padova,
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliDAL 1 OTTOBRE 2013 L ALIQUOTA IVA ORDINARIA PASSA AL 22%
DAL 1 OTTOBRE 2013 L ALIQUOTA IVA ORDINARIA PASSA AL 22% In conseguenza del mancato ulteriore rinvio dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'iva e per effetto dell'art.11, co.1, lett. a), D.L. n.76/13
DettagliLE NOVITA IVA 2013. Studio Del Nevo srl
LE NOVITA IVA 2013 Studio Del Nevo srl FONTE NORMATIVA Recepimento della Direttiva 2010/45/UE Obiettivi: Standardizzare ed uniformare i 27 Paesi della UE in ambito fiscale Ridurre i costi amministrativi
DettagliAumento aliquota IVA dal 21% al 22% Prime disposizioni attuative
Aumento aliquota IVA dal 21% al 22% Prime disposizioni attuative Aumento aliquota ordinaria IVA dal 21% al 22% Dal 1 ottobre 2013, entra in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%,
DettagliNetwork for Value. A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi. Informatore n 1 del 11 gennaio 2013. Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013
A tutti i Sig.ri Clienti Loro Sedi Informatore n 1 del 11 gennaio 2013 Oggetto: NOVITA IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 PREMESSA Al fine di recepire il contenuto della direttiva 2010/45/UE, la L. 24.12.2012
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 146 del 01 Ottobre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi 1 Ottobre 2013, aumento dell IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi Gentile cliente, con la presente informativa intendiamo
Dettagligeneratore" dell imposta).
OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL OPERAZIONE E TERMINI DI EMISSIONE/REGISTRAZIONE DELLE FATTURE Con l intento di uniformare gli adempimenti in ambito comunitario, la Legge di Stabilità
DettagliCIRCOLARE N. 2 ATTENZIONE, ALTRE NOVITA SULLE FATTURE FATTURE IVA DA RINUMERARE
CIRCOLARE N. 2 ATTENZIONE, ALTRE NOVITA SULLE FATTURE FATTURE IVA DA RINUMERARE Altro elemento che deve essere contenuto nella fattura è il numero di partita Iva del cliente o del committente; in caso
DettagliDi seguito in sintesi le novità introdotte in materia di fatturazione e relativi adempimenti:
Consulenza aziendale consulenza settore turismo elaborazione dati contabili formazione del personale Roma, 12 Gennaio 2013 CIRCOLARE INFORMATIVA N 2 /2013 OGGETTO: LEGGE DI STABILITÀ 2013 NOVITÀ IN MATERIA
DettagliPadova, 30 Settembre 2013. Spett.li Signori Clienti. Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA n. 11/2013 L AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22%
Dott. Francesco Ferri de Lazara Dott. Enrico Grigolin Avv. Filippo Lo Presti Avv. Vincenza Valeria Cicero Avv. Marianovella Gianfreda Dott. Giulia Zanardi Dott. Luca Lombardo Padova, 30 Settembre 2013
DettagliFATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ
Circolare informativa per la clientela n. 3/2013 del 31 gennaio 2013 FATTURAZIONE e REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI EFFETTUATE dal 1 GENNAIO 2013 NOVITÀ In questa Circolare 1. Normativa Iva nazionale Novità
DettagliAUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22%
Numero circolare 2/2013 Data 8/10/2013 Redattore Davide David AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Abstract: Rif.to normativi: Dal 1.10.2013 l aliquota IVA ordinaria è aumentata dal 21% al 22%. La nuova
DettagliFATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE
Ravenna, 3 Gennaio 2013 Circolare n. 1/13 OGGETTO: NOVITA IVA DAL 1 GENNAIO 2013 Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012 è stata pubblicata la Finanziaria 2013 (Legge n. 228 del 24/12/2012), c.d.
DettagliAutofattura. Breve premessa contabile/normativa.
Pagina 1 di 8 Autofattura Breve premessa contabile/normativa. Negli adempimenti connessi ad una transazione rilevante ai fini dell applicazione dell IVA può accadere che colui che riveste il ruolo di soggetto
DettagliOggetto: Circolare n. 1/2013 del 17 gennaio 2013
DOTT. ANDREA ALBERGHINI DOTT. ALFREDO ODDONE DOTT. FEDERICO BENNI DOTT. DARIO CURTI DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI DOTT. PIETRO BUFANO Bologna, 17 gennaio 2013 Oggetto: Circolare n. 1/2013 del 17 gennaio
DettagliCOMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico.
INFORMATIVA N. 3 / 2014 Ai gentili Clienti dello Studio COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA ; Scadenza 28.02.2014 Verifica, predisposizione e invio telematico. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ; Verifica e predisposizione
DettagliCIRCOLARE 36/E 21.06.2010
CIRCOLARE 36/E 21.06.2010 SIMONE DEL NEVO 24.06.2010 Studio Del Nevo I CHIARIMENTI Assumono rilevanza intrastat solo le prestazioni di servizio generiche disciplinate dall articolo 7 ter DPR 633/72: CICLO
DettagliInformativa per la clientela
Informativa per la clientela Informativa n. 34 del 9 settembre 2011 Conversione del DL 13.8.2011 n. 138 - Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% INDICE 1 Premessa... 2 2 Aumento dell aliquota
DettagliLE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA
INFORMATIVA N. 075 19 MARZO 2013 IVA LE NUOVE REGOLE PER GLI ACQUISTI/CESSIONI UE E LA PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA Art. 1, commi da 324 a 330, Legge n. 228/2012 DM 22.2.2010 Artt. 39, 46, 47 e 50, DL
DettagliLa nuova disciplina dell IVA per cassa si applica alle operazioni effettuate dall 1.12.2012.
Circolare n. 2/2013 Versamento dell IVA dopo la riscossione del corrispettivo (c.d. IVA per cassa ) - Nuova disciplina - Esercizio, durata e revoca dell opzione 1 Premessa Come anticipato nella circolare
DettagliLegge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012
CIRCOLARE A.F. N. 40 del 16 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Legge comunitaria 2010: le novità in ambito Iva dal 17 marzo 2012 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla delle novità
DettagliRegime Iva per cassa: opportunità a criticità operative
ART. 32-BIS 1. per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti
Dettagli1 Ottobre 2013, aumento dell IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi
1 Ottobre 2013, aumento dell IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi Dal 1 ottobre 2013 entra in vigore l aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il
DettagliInformative e news per la clientela di studio
Informative e news per la clientela di studio AUMENTO ALIQUOTA IVA ORDINARIA AL 22% Si informa che, in conseguenza del mancato rinvio dell IVA annunciato dal governo italiano nelle settimane precedenti,
DettagliComunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014
Comunicazione e dichiarazione IVA/2015 ANNO 2014 Raccolta dati e richiesta documentazione Oggetto: Richiesta dati e documentazione per la predisposizione della Comunicazione e dichiarazione annuale IVA/2015
DettagliS E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE
Bergamo, marzo 2015 CIRCOLARE N. 15/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) per l anno 2014 dovrà essere presentata entro
DettagliIVA. Liquidazioni Periodiche e Versamenti. Art. 27 del D.P.R. 633/72
IVA Liquidazioni Periodiche e Versamenti Art. 27 del D.P.R. 633/72 Periodicità delle liquidazioni Mensile Trimestrale per opzione Limiti Prestazioni di servizi: 309.874,14 Altre attività: 516.456,90 L
DettagliIL CONTENUTO DELLA NUOVA FATTURA
PREMESSA La Legge di stabilità 2013 (L. 228 del 24/12/2012, pubblicata in G. U. il 29/12/2012) ha modificato la disciplina IVA introducendo nuove regole in merito al contenuto della nuova fattura, alla
DettagliCOSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND
Circolare N. 51 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 10 luglio 2009 COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL PLAFOND Al sussistere di determinate condizioni, i soggetti che operano abitualmente con l estero
DettagliTERRITORIALITA IVA e INTRASTAT AGENZIE VIAGGIO
Emilia Romagna e Marche TERRITORIALITA IVA e INTRASTAT AGENZIE VIAGGIO A cura di. Anna Rag.Pancaldi TERRITORIALITA IVA DECRETO LEGISLATIVO 11 Febbraio 2010 N.18 ( pubblicato il 19/02/2010) RIFORMULAZIONE
DettagliStudio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini
Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini Scali Olandesi n. 18 57125 LIVORNO Rag. Marco Migli - Commercialista Tel. 0586-891762 Rag. Michele Cinini - Commercialista Fax 0586-882512 Rag.
DettagliC i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6
C i r c o l a r e d e l 1 3 a p r i l e 2 0 1 2 P a g. 1 di 6 Circolare numero 10/2012 Oggetto Contenuto Legge Comunitaria 2010 (L. 15.12.2011 n. 217) - Novità in materia di IVA La L. 15.12.2011 n. 217
DettagliControllare la corrispondenza dei modelli INTRA con le operazioni registrate e compilare i seguenti campi: Prestaz. servizi non soggette.
MOD. COGE10 19.01.2016 SOCIETA'/IMPRESA: RESPONSABILE INCARICATO DELLO STUDIO: ANNO N.PRATICA XBOOK IMPORTANTE Convalida x comp. Allegare al presente fascicolo o completare i dati richiesti Cliente Studio
DettagliSPAZIANI & LONGO ASSOCIATI
Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere
DettagliN. 10 15.03.2016. Le Operazioni con San Marino
1. Le Operazioni con San Marino N. 10 15.03.2016 Le Operazioni con San Marino Trattamento IVA operazioni con soggetti sammarinesi Disciplina monitoraggio e trattamento ai fini delle imposte sui redditi
DettagliG P P N D R 7 1 P 1 4 L 7 2 7 S
G P P N D R P L S MODELLO IVA 0 Periodo d imposta 0 QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni
DettagliSTUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI
STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 19 dicembre 2012 NOVITÀ IVA IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013 DECRETO LEGGE 216/2012 ( SALVA INFRAZIONI ) Si segnalano le novità in materia di iva che entreranno
DettagliCirc_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn
Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture
DettagliNOVITA IVA 2013 DL 179 del 20 ottobre 2012 Legge 288/2012 artt. 324-335. pagina 1 di 30
NOVITA IVA 2013 DL 179 del 20 ottobre 2012 Legge 288/2012 artt. 324-335 pagina 1 di 30 DPR 633/72 Art. 4 7 10 13 16 17 Argomento Enti pubblici e pubblica autorità (adeguamento sentenze Corte UE) D.L. 179/2012
DettagliStudio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti
Roma, 10/01/2015 Spett.le Cliente Studio Tributario - Commerciale Fabrizio Masciotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma Tel 06/41614250 fax 06/41614219
DettagliPACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008)
PACCHETTO IVA 2008 (Vat package 2008) Dir. 2008/8 Servizi Dir. 2008/9 Rimborsi non residenti Dir. 2008/117 Intrastat Entrata in vigore: 1 gennaio 2010 ( in progress 1 gennaio 2011 2013 e 2015 per alcuni
DettagliSTUDIO COLACURCIO Via Vedana n. 49 00142 Roma Tel. 06 59 60 21 66
Roma, 16 settembre 2011 Conversione del DL 13.8.2011 n. 138 - Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21% INDICE 1 Premessa... 2 2 Aumento dell aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%... 2 2.1 Momento
DettagliIVA INTRACOMUNITARIA
IVA INTRACOMUNITARIA D.L. 30 Agosto 1993, n. 331 Convertito dalla Legge 29 Ottobre 1993, n. 427 Dlgs. 11 Febbraio 2010, n. 18 G.U. 19 Febbraio 2010, n. 41 25 ottobre 2010 L ACQUISTO INTRACOMUNITARIO Gli
DettagliS E A V TERMINI DI PRESENTAZIONE SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI
Bergamo, marzo 2014 CIRCOLARE N. 9/Consulenza aziendale OGGETTO: Elenco clienti-fornitori La comunicazione dell elenco clienti-fornitori (c.d. spesometro ) costituisce un adempimento da considerarsi a
DettagliStudio Dott. Begni & Associati news 03 / 2015
Oggetto: LO SPLIT PAYMENT E LE FATTURE EMESSE AGLI ENTI PUBBLICI DALL 01.01.2015 Nell ambito della Finanziaria 2015 è contenuto un nuovo metodo antievasione per il versamento dell IVA all Erario, in base
DettagliNews per i Clienti dello studio
del 01 Ottobre 2013 News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi 1 Ottobre 2013, aumento dell IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi Gentile cliente, con la presente informativa intendiamo
DettagliStudio Commercialisti Associati
Revisore Contabile AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI Circolare Studio N. 1 / 2013 del 10/01/2013 Oggetto: le novità inerenti l I.V.A. e la fatturazione a decorrere dal 01/01/2013 Numerose sono le novità in
Dettagli2. LE NOVITA DELLA LEGGE NR. 228 DEL 24 DICEMBRE 2012 (LEGGE DI STABILITA )
02 2013 09 Gennaio 1. PAGAMENTI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI 2. LE NOVITA DELLA LEGGE NR. 228 DEL 24 DICEMBRE 2012 (LEGGE DI STABILITA ) 3. NOVITA DEL DECRETO CRESCITA BIS 1. PAGAMENTI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
DettagliMilano, 30 Marzo 2010
Milano, 30 Marzo 2010 Circolare 2/2010 Gentile cliente, trasmettiamo la seguente circolare riguardo alle nuove regole dei modelli intracee da presentare a partire dal 01 Gennaio 2010. A) NOVITÀ NELL INVIO
DettagliIVA: novità, con decorrenza 1 gennaio 2013, in materia di fatturazione e di operazioni intracomunitarie
ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 42 31 DICEMBRE 2012 IVA: novità, con decorrenza 1 gennaio 2013, in materia di fatturazione
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliNuove regole di fatturazione
Ufficio Studi Nuove regole di fatturazione Dal 1 gennaio 2013 sono in vigore in Italia le nuove regole di fatturazione previste nella Direttiva 2010/45/UE del Consiglio UE del 13/7/2010, così come introdotte
DettagliOBBLIGHI FATTURAZIONE, CONTENUTO, MODALITA,TERMINI DELLA FATTURAZIONE
Circolare n. 14 - pagina 1 di 11 Circolare n. 14 del 20 dicembre 2012 A tutti i Clienti Loro sedi Nuove disposizioni in materia di fatturazione Riferimenti normativi: Decreto Legge n. 216 del 11 dicembre
DettagliFatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole
Fatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole Con la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 24.12.2012) il legislatore ha recepito il contenuto della direttiva n. 2006/112/UE in materia di
DettagliRiunione Clienti. in programma presso lo Studio Corno, a Lissone, il giorno. lunedì 28 gennaio p.v. alle ore 17.
Lissone, 8 gennaio 2013 Circolare n 1 / 2013 Ai signori clienti loro sedi Oggetto: Legge di stabilità 2013 Gentile Cliente, il Parlamento ha approvato il testo della Legge di Stabilità 2013 con la Legge
DettagliRIPRODUZIONE VIETATA
AVVOCATI E COMMERCIALISTI ASSOCIATI Bari Bologna Brescia Cagliari Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino http://www.lslex.com Circolare Monotematica Novità fatturazione 2013 Data: 11 gennaio 2013 Indice
DettagliNovità in materia di Iva
Dr. Anton Pichler Dr. Walter Steinmair Dr. Helmuth Knoll Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio I-39100 Bozen Bolzano T 0471.306.411 F 0471.976.462 E info@interconsult.bz.it I www.interconsult.bz.it
DettagliLE NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE
Periodico quindicinale FE n. 18 29 dicembre 2012 ABSTRACT LE NUOVE REGOLE PER LA FATTURAZIONE Con la Direttiva 2010/45/UE, la Commissione Europea ha inteso semplificare le procedure di fatturazione e conservazione
DettagliFiscal News N. 45. Invio dei beni in deposito extra - UE. La circolare di aggiornamento professionale 10.02.2014 R.M. 94/E/2013
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 45 10.02.2014 Invio dei beni in deposito extra - UE R.M. 94/E/2013 Categoria: IVA Sottocategoria: Operazioni extracomunitarie Con la R.M. 94/E/2013,
DettagliDichiarazione annuale Iva 2012 per anno 2011 - Modello richesta dati
Dichiarazione annuale Iva 2012 per anno 2011 - Modello richesta dati Cliente N.ro Informazioni generali o Copia prospetto riepilogativo "dichiarazione Iva annuale per anno 2011" stampata da Vs. computer.
DettagliIL RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE
INFORMATIVA N. 088 02 APRILE 2013 IVA IL RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE Artt. 30 e 38-bis, DPR n. 633/72 Provvedimento Agenzia Entrate 20.3.2012 I soggetti in possesso di specifici requisiti possono
DettagliI.V.A. CHIARIMENTI NOVITA NORMATIVE E TABELLE SINOTTICHE DI FACILE CONSULATAZIONE
A tutti i Signori Clienti loro sedi Saronno, 07 Febbraio 2013 I.V.A. CHIARIMENTI NOVITA NORMATIVE E TABELLE SINOTTICHE DI FACILE CONSULATAZIONE Argomento nr. 1) OPERAZIONI CON L ESTERO: MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
DettagliConversione del DL n. 138/2011 - AUMENTO DELL ALIQUOTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%
Dott. MARIO BAMPO Dott. GIANCARLO DE BONA Dott. ALESSANDRO BAMPO Dott. FEDERICA MONTI Dott. SABRINA TORMEN Dott. MATTEO MERLIN Dott. MASSIMO COMIS Belluno, lì 15 settembre 2011 Circolare n.16-2011 AI GENTILI
DettagliDott. Rag. MORATELLI Pietro
Spett.li clienti Loro sedi Bolzano, 17/10/2013 OGGETTO: Invio Spesometro 2012 A pag. 6 Comunicazioni Importanti per i Clienti della Società INFOSERVICE DATI SRL L art. 21 del D.L. n. 78/2010 (poi modificato
DettagliSPESOMETRO ANNO 2013
Tipologia: FISCO Protocollo: 2005414 Data: 28.03.2014 Oggetto: spesometro anno 2013 SPESOMETRO ANNO 2013 Gentile Associato, come noto, l art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto l obbligo
DettagliModello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 33 30.01.2014 Modello Iva 2014: cessione di immobili con reverse charge Categoria: Iva Sottocategoria: Dichiarazione L art. 17, comma 6, lett.
DettagliDal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc
Periodico informativo n. 38/2011 Dal 1 aprile reverse charge su cellulari e pc Gentile cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che a partire dal 1 aprile
DettagliOPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE A seguito dell ingresso di Romania e Bulgaria nell Unione europea a decorrere dall 1.1.2007, le operazioni poste in essere con operatori residenti in tali Stati sono qualificate
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 146 del 01 Ottobre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi 1 Ottobre 2013, aumento dell IVA dal 21% al 22%: aspetti operativi Gentile cliente, con la presente informativa intendiamo
DettagliIVA: Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E
Prot. 94/2013 Milano, 23-05-2013 Circolare n. 50/2013 AREA: Circolari, Fiscale IVA: Chiarimenti Circolare dell'agenzia delle Entrate del 3 maggio 2013, n. 12/E L Agenzia delle Entrate fornisce i primi
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliFatturazione: dal 01.01.2013 cambiano le regole
COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it Informativa
DettagliOGGETTO: Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione industriale
RISOLUZIONE N. 92/E Roma, 12 dicembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Regime IVA delle cessioni di beni di oro usato destinati al processo di affinazione e trasformazione
DettagliSTUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI
STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: NUOVE MODALITA DI FATTURAZIONE 1. Premesse, riferimenti normativi e decorrenza Il cosiddetto Decreto Salva infrazioni (D.L. 216/2012),
DettagliNuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it
Nuove regole per la territorialità dei servizi Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it NORMATIVA COMUNITARIA direttiva 2008/8/CE: territorialitàdei servizi; intrastat
Dettagli