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1 Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Appendice al Programma nazionale Alcol Panoramica delle misure Berna, 26 ottobre 2007

2 Impressum Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) Editore: Ufficio federale della sanità pubblica Maggiori informazioni: UFSP, Sezione alcol e tabacco, 3003 Berna Direzione del Programma nazione Alcol: Anne Lévy Telefono +41 (0) , telefax +41 (0) alkohol@bag.admin.ch La presente pubblicazione è disponibile in tedesco e francese nel sito dell UFSP

3 Indice 1 Introduzione 3 2 Strategia e misure del PNA Protezione e promozione della salute, individuazione precoce Terapia e integrazione sociale Riduzione dei danni per l individuo e per la società Regolazione del mercato e tutela della gioventù Informazione e relazioni pubbliche Collaborazione istituzionale Ricerca e statistica Applicazione del diritto, direttive internazionali Risorse, finanziamento Controllo della qualità, formazione e perfezionamento 22 Elenco delle abbreviazioni 24 Allegato I: Elenco delle misure 26 Allegato II: Esempi che fanno scuola nel contesto svizzero della prevenzione 28 Appendice al PNA I

4 1 Introduzione Premessa Contenuti Orientamenti strategici Misure proposte Verifica della fattibilità Al Consiglio federale verranno sottoposti per decisione la vision, gli obiettivi e la strategia del Programma nazionale Alcol ma non le misure oggetto del presente documento. Queste verranno sottoposte ad un'analisi di fattibilità realizzata in collaborazione con gli attori che partecipano all attuazione del programma e attuate tenendo conto dei settori di responsabilità dei vari servizi e istituzioni competenti. La presente appendice completa il rapporto sul Programma nazionale Alcol (PNA) e propone una serie di misure raccolte in sede di elaborazione del PNA. Le misure, che si articolano in base alle aree di intervento definite dal PNA, sono al contempo integrate nella strategia corrispondente. Il consumo problematico di alcol pone il mondo politico di fronte a problematiche complesse. Si potrà promuovere un consumo di alcol a basso rischio solo combinando varie misure nelle diverse aree di intervento. Il successo del PNA dipenderà dalla capacità della Confederazione e dei Cantoni di far confluire gli obiettivi fondamentali del Programma nazionale in un pacchetto di misure efficace. Oltre al principio della sussidiarietà, si dovrà tener conto del fatto che le misure si inquadrano in ambiti di responsabilità diversi. La strategia indica l orientamento dei cambiamenti attesi in ogni area di intervento e fissa il quadro d azione del PNA e della futura politica nazionale sull alcol. Gli orientamenti strategici sono estrapolati dal confronto sistematico tra gli obiettivi prefissati e la situazione effettiva (analisi situazione effettiva/situazione attesa) e coprono un orizzonte temporale di medio termine. Partendo da un centinaio di proposte, nella fase di elaborazione partecipativa del Programma sono state sviluppate 34 misure utili al raggiungimento degli obiettivi nelle aree di intervento descritte. La realizzazione delle misure compete a vari attori. Le 34 misure proposte poggiano sullo stato attuale delle conoscenze, sulle raccomandazioni dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e sulle esperienze positive maturate in Svizzera e all estero. Esse serviranno come base decisionale per stabilire quali proposte vanno considerate, in che forma e su quale orizzonte temporale, tenendo conto della situazione (internazionale, nazionale e cantonale). Per quanto attiene alla regolazione del mercto, sarà prioritaria l applicazione efficiente della legislazione in vigore (ad es. sull età minima o sul tasso massimo di alcolemia). In caso di nuove misure, bisognerà far capo a progetti pilota o a esperienze condotte in Svizzera o all estero per verificare l efficacia e la fattibilità delle misure e prendere una decisione in merito. 2 Appendice al PNA

5 Responsabilità e partner Attuazione a tappe Nel PNA le misure sono descritte solo in modo sommario. Gli attori incaricati di elaborarle e concretizzarle dovranno approfondirle singolarmente tenendo conto degli sviluppi nazionali e internazionali e ottenere dai servizi competenti le autorizzazioni necessarie alla loro realizzazione. Per ogni misura, gli enti o i servizi responsabili dell attuazione e quelli che vi dovranno partecipare sono indicati alla voce «Responsabilità» e «Partner». Il PNA verrà concretizzato e attuato a tappe. L attuazione si articolerà nelle quattro fasi riportate qui di seguito: I. Pianificazione di dettaglio (fino a primavera 2008) Sviluppo di proposte di misure (verifica della fattibilità), creazione della struttura di attuazione del PNA, creazione della segreteria della direzione di progetto, pianificazione dettagliata dell attuazione e del finanziamento, preparazione della comunicazione di supporto, intensificazione dei contatti con i servizi responsabili in merito ai preparativi per l attuazione, pianificazione della valutazione del programma. II. Lancio (fino a primavera 2009) Continuazione e intensificazione degli sforzi e delle iniziative adottati (ad es. esecuzione della normativa vigente), avvio delle prime importanti misure (ad es. misure rilevanti ai fini dell attuazione di altre misure previste o pronte per essere implementate), messa a punto della gestione di progetto, avvio della comunicazione di supporto. III. Consolidamento (fino a primavera 2010) Consolidamento del pacchetto di misure, avvio di altre misure, scambio sulle prime esperienze, creazione del sistema di controllo dell attuazione, messa a punto della gestione della comunicazione e dell issue management, preparazione di un bilancio intermedio. IV. Adeguamento (entro fine 2012) Valutazione del programma e pianificazione degli obiettivi e delle iniziative per il periodo successivo al Direzione strategica Alla direzione strategica, nella quale saranno rappresentati l Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), la Regia federale degli alcol (RFA), la Commissione federale sull alcolismo (CFA) e la Conferenza svizzera dei direttori e delle direttrici cantonali della sanità (CDS), spetterà il compito di pianificare gli ulteriori provvedimenti e di attuare il programma. L UFSP sarà in particolare responsabile delle attività di coordinamento e di comunicazione. Appendice al PNA

6 2 Strategia e misure del PNA Aree di intervento del PNA Il Programma nazionale Alcol (PNA) definisce complessivamente 10 aree di intervento per la politica sull alcol. Qui di seguito vengono illustrate la strategia e le misure del PNA in base alle singole aree di intervento. Ai01 Protezione e promozione della salute, individuazione precoce Ai03 Riduzione dei danni per l individuo e per la società Ai02 Ai04 Terapia e integrazione sociale Regolazione del mercato e tutela della gioventù Ai05 Informazione e relazioni pubbliche Ai06 Collaborazione istituzionale Ai07 Ricerca e statistica Ai08 Applicazione del diritto, direttive internazionali Ai09 Risorse, finanziamento Ai10 Controllo della qualità, formazione e perfezionamento Illustrazione 1: Le 10 aree di intervento (Ai) del Programma nazionale Alcol 2.1 Protezione e promozione della salute, individuazione precoce Oggetto Orientamenti strategici Misure proposte Questa area di intervento comprende tutti gli sforzi e le iniziative volti a concretizzare su scala nazionale una prevenzione strutturale per quanto possibile efficace nel settore dell alcol (inclusa l individuazione precoce) e a vincolare la prevenzione alcologica alla promozione della salute e alla prevenzione delle dipendenze. In questa area di intervento la strategia del PNA si prefigge i seguenti traguardi: L individuazione precoce dei rischi individuali correlati al consumo di alcol va rafforzata nei vari ambiti della vita sociale e l intervento tempestivo va promosso. Occorre sensibilizzare le persone di riferimento, gli operatori sanitari e gli specialisti e porli in condizione di procedere all individuazione precoce e adottare gli interventi adeguati. L individuazione e gli interventi precoci vanno maggiormente orientati ai modelli specifici di consumo e ai gruppi target corrispondenti. Nell area di intervento «Protezione e promozione della salute, individuazione precoce» il PNA prevede le seguenti misure: 4 Appendice al PNA

7 M Programma d azione per la riduzione dei problemi alcolcorrelati sul posto di lavoro Con un intervento concertato sotto la direzione della SECO si intende sensibilizzare maggiormente il mondo del lavoro nei confronti dell alcol e delle problematiche correlate. Le a- ziende dovrebbero utilizzare di più gli strumenti e le offerte disponibili. È necessario sostenere i diretti interessati nella gestione dei problemi alcolcorrelati. L accento è posto sulle capacità dei responsabili del personale e della formazione di reagire tempestivamente e in modo adeguato ai problemi di alcol dei collaboratori e delle persone in formazione. Esempio: Segreteria di Stato all economia SECO SUVA, Promozione Salute Svizzera, CFSL, UFTT, upi, Unione padronale svizzera, USS, ISPA, Croce Blu, uffici cantonali di prevenzione 1.1 «Alcol sul posto di lavoro» (cfr. allegato II) M Prevenzione dell alcolismo tra gli adolescenti nelle scuole Bisogna sviluppare ulteriormente la prevenzione nelle scuole nell ambito della rete svizzera «Educazione + salute» gestita dall Istituto svizzero di prevenzione dell alcolismo e altre tossicomanie e armonizzarla con gli sforzi di prevenzione contro il tabagismo e il consumo di droghe illegali. Si tratterà di elaborare e distribuire strumenti di lavoro pratici destinati alle scuole (livello primario e secondario I e II) e alla formazione pedagogica sul tema della prevenzione alcologica durante l adolescenza. Occorre migliorare in modo mirato l'individuazione precoce dei ragazzi dediti a un consumo di alcol problematico e promuovere l adozione di interventi adeguati. Esempio: Istituto svizzero di prevenzione dell alcolismo e altre tossicomanie ISPA UFSP, CDPE, servizi cantonali specializzati, Croce Blu, LCH, SNGS, scuole 1.3 «Famiglia e scuola unite nell interesse dei bambini» (cfr. allegato II) M Prevenzione nel contesto extrascolastico Le organizzazioni competenti sono chiamate a rafforzare gli sforzi nel campo della prevenzione all attenzione dei responsabili di gruppi giovanili e società sportive come pure degli operatori attivi sul fronte del lavoro socio-educativo con i giovani. Si elaboreranno e distribuiranno linee guida per promuovere il consumo a basso rischio da parte dei giovani. Linee guida, istruzioni di supporto e progetti pilota serviranno in particolare a integrare attivamente i giovani e i loro coetanei nella prevenzione dell alcolismo e di altre dipendenze (approccio peer to peer). In ambito sportivo si intensificherà la prevenzione nell ambito del progetto etico «cool and clean». Esempi: Federazione svizzera delle associazioni giovanili FSAG DOJ/AFAJ, UFSPO (G+S), Swiss Olympic (cool and clean), associazioni cantonali contro le dipendenze, Croce Blu, ISPA 1.2 «Lo sport non esclude la dipendenza» e 1.5 «Prevenzione del binge drinking nei gruppi giovanili» (cfr. allegato II) Commento È data particolare enfasi all individuazione e all intervento precoci individuali e orientati al problema. In sede di prevenzione comportamentale vanno rafforzati rispetto alle tradizionali campagne di informazione e di sensibilizzazione ad ampio raggio. Per disporre delle risorse necessarie a questo riorientamento, bisogna raggruppare le risorse destinate alla prevenzione globale sfruttando le sinergie (cfr. M 05.03). Appendice al PNA

8 2.2 Terapia e integrazione sociale Oggetto Orientamenti strategici Questa area di intervento comprende tutti gli sforzi profusi in particolare nel settore socio-sanitario pubblico per avviare i soggetti a rischio e le persone alcoldipendenti a un trattamento adeguato e permettere loro di condurre una vita il più possibile autonoma e socialmente integrata. Gli orientamenti prioritari in questa area di intervento sono: Le terapie ambulatoriali e stazionarie vanno differenziate in base alla situazione individuale, al contesto sociale e al grado di adesione al trattamento, ossia vanno adeguate ai bisogni specifici dei soggetti interessati in funzione dell età, del sesso e dell origine. Occorre verificare e se necessario adeguare l offerta di strutture terapeutiche dal punto di vista dello scopo, dei bisogni e dell efficacia; la pianificazione e il coordinamento dell offerta nazionale vanno rafforzati. Per garantire il successo terapeutico occorre migliorare l integrazione sociale delle persone alcoldipendenti o con un comportamento di consumo problematico. In particolare occorre evitare la loro esclusione dal mondo del lavoro. Le assicurazioni malattia e invalidità riconoscono che l alcoldipendenza è una malattia. La copertura assicurativa delle terapie corrispondenti e in particolare l assistenza post-trattamento sono garantite sul piano giuridico. Misure proposte Nell area di intervento «Terapia e integrazione sociale» il PNA prevede le seguenti misure: M Ottimizzazione delle offerte di cura per le persone che hanno problemi di alcol Occorre verificare se l offerta terapeutica attuale (cure ambulatoriali/stazionarie, autoaiuto) copre il fabbisogno nonché elaborare e applicare eventuali soluzioni di ottimizzazione. Si intende creare un offerta differenziata, specifica per i vari gruppi target, garantire un accesso intercantonale e rafforzare il case management per i vari trattamenti (ad es. cure stazionarie assistenza post-trattamento medico di famiglia). La misura è volta a incrementare il successo terapeutico e assistenziale. Esempio: infodrog UFSP, CDS, CDOS, Fachverband Sucht, GREA, Croce Blu, cliniche specializzate, ISPM, istituti di ricerca, FMH, SSAM, KHM, Santésuisse 2.1 «Ridurre il consumo senza ricadute» (cfr. allegato II) 6 Appendice al PNA

9 M Portale internet per la ricerca di terapie adeguate Per agevolare la ricerca delle cure più adatte nel caso specifico, Infodrog la centrale svizzera di coordinamento delle dipendenze creerà e gestirà un indice online di tutte le offerte ambulatoriali e stazionarie di assistenza, consulenza e terapia. A tal fine verranno utilizzati gli strumenti informativi e orientativi esistenti. Al sistema informativo dovranno poter accedere sia gli specialisti, sia i diretti interessati (parola chiave: e-health). La piattaforma non dovrà limitarsi alla cura di persone che hanno problemi di alcol, bensì avere un impostazione aperta alle diverse sostanze nell interesse di una politica integrata contro le dipendenze. infodrog CDS, CDOS, Fachverband Sucht, GREA, cliniche specializzate, FMH, SSAM, KHM, COROMA, FOSUMOS M Qualifica degli esperti per interventi rapidi Commento Bisogna rivedere e sviluppare in funzione dei vari gruppi target le tecniche di consulenza esistenti nel campo dell intervento rapido. Le qualifiche del personale specializzato attivo in ambito medico, terapeutico o sociale vanno migliorate per mezzo di manuali e corsi di perfezionamento (già esistenti o se necessario rielaborati) sul tema degli interventi rapidi destinati alle persone che hanno problemi di alcol. Il perfezionamento pone l'accento in particolare sulle competenze personali nella conduzione di colloqui motivanti come pure su una visione che inglobi tutte le sostanze. Con brevi sedute di consulenza si potrà incoraggiare un maggior numero di persone che presentano un consumo problematico a modificare concretamente il proprio comportamento o a chiedere un aiuto medico-terapeutico. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP FMH, SSAM, KHM, infodrog, istituti di ricerca, DOJ/AFAJ, FORDD, CFD, associazioni professionali In questa area gli interventi prioritari per il periodo si focalizzano sulla differenziazione delle offerte consulenziali e terapeutiche in funzione del bisogno e sull intensificazione degli interventi a breve termine. Una sfida politica particolare è rappresentata dalla maggiore libertà di circolazione intercantonale (garanzia di copertura dei costi). Con il rafforzamento mirato degli strumenti «individuazione precoce» e «intervento breve» si presta maggiore attenzione alle fasi iniziali dello sviluppo di un consumo problematico e dell alcoldipendenza. In tal modo, viene dato un importante contributo all integrazione sociale e alla prevenzione dell esclusione dei soggetti interessati. 2.3 Riduzione dei danni per l individuo e per la società Oggetto Questa area di intervento comprende tutte le iniziative, complementari alla prevenzione strutturale e alle offerte terapeutiche, volte a ridurre le conseguenze nocive del consumo di alcol (ad es. infortuni, incidenti, aumento della propensione alla violenza) e a proteggere la collettività e i soggetti interessati dagli effetti collaterali indesiderati. Appendice al PNA

10 Orientamenti strategici Misure proposte M In questa area sono prioritari i seguenti assi di intervento: I rischi correlati all alcol vanno minimizzati in particolare nel traffico stradale e sul posto di lavoro grazie ad esempio al costante adeguamento degli strumenti esistenti e all applicazione coerente della normativa vigente (LCStr, LL). Gli organizzatori di eventi di massa (sportivi, culturali, altri) devono contribuire maggiormente a ridurre i danni causati dall alcol (infortuni, episodi di violenza); nell ambito delle attività sportive e del tempo libero il consumo di alcol inadeguato alla situazione va ridotto in modo mirato. È necessario predisporre offerte di aiuto a bassa soglia per i famigliari delle persone che hanno problemi di alcol (in particolare per i bambini e i giovani) al fine di proteggerli dalla violenza psichica e fisica. Bisogna proteggere la popolazione dalle ripercussioni negative legate alle scene aperte e tutelarla dai pericoli legati al consumo di alcol nell ambito di manifestazioni di massa Nell area di intervento «Riduzione dei danni per l individuo e per la società» il PNA prevede le seguenti misure: Misure contro l alcol per una maggiore sicurezza sulle strade («Via sicura») L Ufficio federale delle strade (USTRA) beneficerà di un sostegno attivo nell ambito dell applicazione delle misure specifiche contro l alcol contemplate dal suo programma «Via sicura». In tal modo si mira a ridurre gli incidenti stradali riconducibili all alcol, ad abituare i giovani conducenti a non bere prima di mettersi al volante e si incentiva l individuazione e l intervento precoce nei confronti degli utenti della strada che risultano per la prima volta positivi ai test di alcolemia. Ufficio federale delle strade USTRA autorità cantonali di polizia, uffici cantonali della circolazione, upi, UFSP M Tutela della gioventù nelle manifestazioni pubbliche soggette a permesso In alcuni Cantoni, gli organizzatori di manifestazioni pubbliche soggette all obbligo di permesso sono tenuti a presentare un piano per la tutela della gioventù adeguato al tipo di manifestazione. Un idea che piace anche agli altri Cantoni. Gli organizzatori trovano online gli strumenti necessari all allestimento di un piano semplice (schede/moduli). Tra i possibili elementi figurano l offerta di bevande analcoliche con i relativi prezzi, misure di controllo dell età, indicazioni sui contenitori utilizzati e altre misure di sicurezza. L obiettivo è una migliore tutela della gioventù, la riduzione preventiva di effetti collaterali e l aumento del senso soggettivo di sicurezza. Esempio: Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS ISPA, CDCD, FSFP, corpi di polizia commerciale, RADIX, DOJ/AFAJ, Croce Blu, CDCGP, CDEP 3.2 «Permessi per manifestazioni e tutela dei giovani» (cfr. allegato II) 8 Appendice al PNA

11 M Aiuto efficace per i bambini e i giovani che vivono in famiglie con problemi di alcol Si tratterà di colmare le lacune nell offerta e nell informazione destinate ai bambini e ai giovani che vivono in famiglie con problemi di alcol. In Svizzera tutti i bambini e i giovani interessati riceveranno un appoggio adattato alla loro età per superare il carico psico-sociale cui sono esposti. Il personale dei servizi competenti in materia di prevenzione dell alcolismo e di altre dipendenze, dei servizi sociali e le autorità tutorie saranno sensibilizzati nei confronti di questo problema e dispongono della necessaria formazione. Le offerte verranno pubblicate in funzione dei gruppi target a cui si rivolgono. Con questa misura si intende incoraggiare i bambini e i giovani che vivono in un contesto familiare compromesso dall alcol a far capo maggiormente e con più tempestività alle offerte di consulenza disponibili. Esempio: Istituto svizzero di prevenzione dell alcolismo e altre tossicomanie ISPA CDOS, FMH, Società svizzera di pediatria, IOGT, infodrog, CFD, AA, AI-Anon, servizi sociali comunali 3.3 «Crescere in una famiglia con problemi di alcol» (cfr. allegato II) M Sensibilizzazione del personale specializzato verso i danni causati dall alcol durante la gravidanza Personale specializzato informerà sistematicamente le donne interessate e i loro partner sulle conseguenze negative del consumo di alcol per il feto e il neonato. Qualora individua un consumo problematico o una dipendenza, proporrà alla donna e/o al partner le offerte terapeutiche più idonee. Ginecologi, medici di famiglia, levatrici e consultori verranno sensibilizzati su questi aspetti. Con questa misura si intende migliorare le conoscenze sugli effetti dannosi del consumo di alcol anche di quello combinato con altre sostanze (tabacco, farmaci) durante la gravidanza e l allattamento al fine di proteggere i bambini più piccoli da conseguenze dannose. Federazione dei medici svizzeri FMH UFSP, ISPA, Croce Blu, Federazione svizzera delle levatrici, KHM, consultori per genitori M Gestione di centri di accoglienza a bassa soglia per alcoldipendenti Sul modello proposto da alcune città e servizi specializzati, verranno creati luoghi di incontro per alcoldipendenti. Uomini e donne con problemi di alcol potranno trascorrere la giornata e consumare bevande alcoliche in centri assistiti. L offerta verrà completata da punti di incontro senz alcol. L offerta consulenziale includerà strutture sanitarie, una prima assistenza medicosociale e altri aiuti importanti per la vita quotidiana. Se necessario, verranno fornite informazioni sulle offerte terapeutiche più adatte. I centri e l assistenza a bassa soglia permettono di migliorare lo stato di salute delle persone dipendenti dall'alcol e prevenire la creazione di scene aperte. Esempio: infodrog Unione delle città svizzere, consultori locali contro le dipendenze, Croce Blu, Fachverband Sucht, GREA 3.1 «Centri di accoglienza per alcoldipendenti» (cfr. allegato II) Appendice al PNA

12 M Accordi su base volontaria per disciplinare la vendita e il consumo di bevande alcoliche durante le partite nazionali e internazionali di calcio e disco su ghiaccio Commento Si mira ad adottare disposizioni analoghe alle direttive dell UEFA e conformi alla Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (RS ), cui la Svizzera ha aderito. La vendita e il consumo di bevande alcoliche durante le partite di importanza nazionale e internazionale negli stadi e nelle immediate vicinanze verranno disciplinati su base volontaria in collaborazione con la Federazione svizzera di hockey su ghiaccio (FSHG) e l Associazione svizzera di football (ASF). Il regolamento, convenuto su base contrattuale, dovrebbe trovare applicazione almeno per gli incontri internazionali di calcio e disco su ghiaccio giocati in Svizzera come pure per gli incontri nazionali tra club delle due massime leghe. Questa iniziativa dovrebbe permettere di arginare le aggressioni e gli atti di violenza e creare un contesto più sicuro per tutti gli spettatori, segnatamente per le famiglie, i bambini e i giovani. Esempio: Ufficio federale della sanità pubblica UFSP FSHG, ASF, GastroSuisse, FaCH, UFSPO 4.5 «Stadi senz alcol» (cfr. allegato II) Nel settore della riduzione dei danni il PNA prevede sei misure di diversa rilevanza. La priorità è data alla protezione dei famigliari (in particolare bambini e giovani), al miglioramento della sicurezza negli spazi pubblici e all ulteriore riduzione degli incidenti stradali causati dall alcol. Questi sforzi combinati forniscono un contributo importante alle tematiche politiche correlate quali la tutela della gioventù, lo sport, la prevenzione degli infortuni e della violenza. 2.4 Regolazione del mercato e tutela della gioventù Oggetto Orientamenti strategici Questa area di intervento comprende tutti gli sforzi e le iniziative degli enti pubblici volti a ostacolare l accesso e la disponibilità di bevande alcoliche mediante una regolazione differenziata del mercato e volti ad arginare il consumo di alcol tra i bambini e i giovani. La regolazione del mercato contempla anche la promozione dell immagine delle bevande analcoliche e la limitazione della pubblicità sull alcol. Nell ambito della regolazione del mercato e della tutela della gioventù, nei prossimi anni la politica svizzera sull alcol seguirà i seguenti orientamenti: Occorre prevenire prioritariamente il consumo di alcol tra i bambini e gli adolescenti (meno di 16 anni) e arginare il consumo di alcol problematico dei giovani tra i 16 e i 25 anni. È necessario considerare l eventualità di limitare la disponibilità 24 ore su 24 di bevande alcoliche per arginare le forme di consumo problematiche. Tra queste limitazioni vi sono anche interventi sul prezzo e sulla tassazione delle bevande alcoliche. In occasione di manifestazioni di massa occorre migliorare la sicurezza e il senso di agio delle persone per mezzo di prescrizioni finalizzate alla regolazione del mercato (ad es. limitazioni o divieti di servire alcol negli 10 Appendice al PNA

13 stadi). Va considerata l'eventualità di limitare la sponsorizzazione da parte dell industria dell alcol alle manifestazioni sportive e la pubblicità sull alcol in ambito sportivo. Bisogna fare in modo che i commercianti al dettaglio, il settore della gastronomia e i produttori di bevande si impegnino volontariamente a rendere più invitanti le bevande analcoliche e a migliorarne l immagine, tra l altro praticando prezzi più convenienti. Le birre senz alcol devono distinguersi chiaramente da quelle alcoliche in particolare nella presentazione, nell imballaggio e nella pubblicità. Le bevande alcoliche devono essere dichiarate espressamente come tali; in particolare gli alcolpop vanno distinti dai soft drink. Misure proposte Nell area di intervento «Regolazione del mercato e tutela della gioventù» il PNA prevede le seguenti misure: M Restrizioni della pubblicità per le bevande alcoliche nell'ambito di manifestazioni sportive Nel quadro della revisione della legge sulle derrate alimentari attualmente in corso, si esaminerà in che modo si può limitare la pubblicità audiovisiva per le bevande alcoliche diffusa dai media. In questa categoria rientra la pubblicità lungo campo, sulle maglie e su altri accessori, diffusa su altoparlanti o sui tabelloni, ma non la menzione dello sponsor o altre forme di pubblicità meno visibili. La misura mira a dissociare lo sport dal consumo di alcol ed è in linea con le restrizioni previste per la vendita di bevande alcoliche durante le grandi manifestazioni sportive (cfr. M 03.06). Ufficio federale della sanità pubblica UFSP RFA, Swiss Olympic, UFSPO M Restrizione della vendita di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio tra le e le 7.00 Il Cantone di Ginevra ha limitato la vendita da asporto di bevande alcoliche tra le e le Altri Cantoni hanno intenzione di introdurre misure analoghe. La restrizione vale anche per i negozi nelle stazioni di servizio, nelle stazioni, i chioschi e qualsiasi forma di vendita da asporto, indipendentemente dai regolamenti che disciplinano gli orari di apertura. Limitando la disponibilità di bevande alcoliche si vuole contrastare in particolare il consumo eccessivo spontaneo tra i giovani. Esempio: Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS UFSP, CFA, GastroSuisse, CDEP, CDCGP, GREA, Fachverband Sucht 4.2 «Niente alcol nei distributori di benzina» (cfr. allegato II) Appendice al PNA

14 M Promozione della vendita di bibite senz alcol a prezzi contenuti Nella maggior parte dei Cantoni la legge prevede che gli esercenti devono offrire almeno una bevanda analcolica ad un prezzo inferiore di quello della bevanda alcolica più economica. I Cantoni intendono intensificare il controllo dell'esecuzione della legge ed estenderne il campo d applicazione. L'obiettivo è di obbligare gli esercenti a mettere a disposizione della clientela almeno tre bibite analcoliche (soft drink) e 1 acqua minerale ad un prezzo inferiore di quello della bevanda alcolica più conveniente. Queste disposizioni dovrebbero applicarsi anche alle manifestazioni pubbliche soggette ad autorizzazione (cfr. M 03.02). La misura ha lo scopo di incentivare il consumo di bibite senz alcol, in particolare tra i giovani. Esempi: Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità CDS UFSP, CFA, GastroSuisse, polizie commerciali cantonali, CDEP, CDCGP 4.3 «Il prezzo determina il consumo» e 1.4 «Bar senz alcol affittasi» (cfr. allegato II) M Differenziazione più marcata tra birre alcoliche e birre analcoliche Nell ambito della revisione della legge sulle derrate alimentari attualmente in corso, l UFSP esaminerà in che modo, migliorando le disposizioni di legge, sarà possibile differenziare in modo più marcato le birre alcoliche da quelle senz alcol a livello di nome, marchio, presentazione, immagine grafica, imballaggio, pubblicità e altre caratteristiche. L obiettivo è di evitare che la pubblicità per la birra senz alcol invogli a consumare birra che ne contiene. Di conseguenza la birra senz alcol non dovrà più essere venduta e pubblicizzata in base alla stessa immagine e allo stesso design di quelli per una birra alcolica (cfr. al proposito la legge Evin adottata in Francia). Ufficio federale della sanità pubblica UFSP RFA, DGD M Maggiore considerazione degli obiettivi di politica sanitaria nella tassazione delle bevande alcoliche Un gruppo di lavoro dell Amministrazione, composto da rappresentanti degli Uffici federali competenti, esaminerà in che modo è possibile tener maggiormente conto degli aspetti di politica sanitaria e di prevenzione nella tassazione delle bevande alcoliche (ad eccezione del vino). L obiettivo è di evidenziare le opzioni di tassazione e il rispettivo contributo in termini di prevenzione dei problemi alcolcorrelati. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP RFA, DGD, UFAG, SECO, Ufficio dell integrazione DFAE/DFE Commento Esempio: 4.4 «Imposta speciale sugli alcopop» (cfr. allegato II) La tutela della gioventù deve focalizzarsi sull applicazione più coerente della normativa vigente. Nel quadro del PNA vanno adottati strumenti di regolazione del mercato soprattutto se servono alla tutela della gioventù e alla prevenzione della violenza. Prima di adottare eventuali misure occorre e- saminare più approfonditamente la tematica di una tassazione delle bevande alcoliche coerente o maggiormente orientata a considerazioni di politica sanitaria. 12 Appendice al PNA

15 2.5 Informazione e relazioni pubbliche Oggetto Orientamenti strategici Una politica sull alcol efficace dev essere accompagnata da attività di informazione e di relazioni pubbliche adatte ai gruppi target. Questa area di intervento comprende tutte le azioni di comunicazione esterna volte a sensibilizzare la popolazione a un rapporto responsabile e a basso rischio con l alcol e a migliorare l accettazione da parte della società, della politica e del mondo economico di una politica di prevenzione dell alcoldipendenza. Nei prossimi anni questa area di intervento si concentrerà in particolare sui seguenti orientamenti strategici: La popolazione dev essere informata costantemente e in modo mirato sui rischi sanitari e sui danni socio-economici legati al consumo di alcol e deve conoscere le raccomandazioni comportamentali per un consumo privo di rischi. È necessario sensibilizzare la popolazione in particolare sulle misure di prevenzione strutturale approfittando del consenso esistente sulle prescrizioni attualmente in vigore (ad es. tutela della gioventù e traffico stradale). Occorre attribuire maggiore importanza alla politica sull alcol nella società, nella politica, nell amministrazione e nell economia, creando tra l altro coalizioni mirate tra le cerchie interessate ad una prevenzione incisiva dell alcoldipendenza. Il lavoro di relazioni pubbliche deve garantire che le offerte di assistenza e sostegno alle persone con problemi di alcol siano conosciute e che tutti i gruppi di popolazione abbiano accesso alle informazioni e alle offerte di aiuto. L attività di relazioni pubbliche deve tra l altro incoraggiare la popolazione e le autorità a sostenere le persone alcodipendenti. Misure proposte Nell area di intervento «Informazione e relazioni pubbliche» il PNA prevede le seguenti misure: M Realizzazione di una campagna mediatica di prevenzione dei problemi correlati all alcol Come per la campagna in corso «Che ci cavi?», l attuazione del PNA sarà accompagnata da una campagna di prevenzione. Sulla base di una strategia specifica e utilizzando una combinazione di canali mediatici si vogliono influenzare positivamente le conoscenze e i comportamenti della popolazione in materia di consumo di alcol, preparando al meglio il terreno in vista dell attuazione delle misure del PNA. Si veicolerà in particolare il messaggio secondo cui i problemi legati all alcol non sono un tabù e le persone toccate vengono aiutate a individuare e risolvere il loro problema. L attuazione di questa misura verrà coordinata con le attività e le campagne lanciate da altri attori (upi ecc.). Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Swiss Olympic, upi, Fondo di sicurezza stradale Appendice al PNA

16 M Presenza costante dei principi e degli obiettivi del PNA nei media In base a un piano di comunicazione verrà garantita la presenza costante nei media dei temi di politica in materia di alcol. In primo piano vi saranno la tutela della gioventù, la violenza, gli incidenti e lo sport. Il lavoro di relazioni pubbliche supporta la campagna di prevenzione (M 05.01) e altre misure quali il monitoraggio dell alcol (M 07.02), e viceversa. L obiettivo è di instaurare una stretta collaborazione con gli addetti alla comunicazione dei servizi e delle istituzioni che partecipano all attuazione del PNA. Esempio: Commissione federale sull alcolismo CFA UFSP, RFA, upi, ISPA, Fachverband Sucht, GREA 1.6 «Contro il tabù dei problemi alcolcorrelati» (cfr. allegato II) M Coordinamento nazionale della produzione e della diffusione di materiale informativo destinato alla prevenzione dei problemi alcolcorrelati La produzione di materiale informativo a carattere generale o destinato a specifici gruppi target per la prevenzione dei problemi alcolcorrelati va coordinata da un unico servizio per tutta la Svizzera. Ciò permette di elaborare, aggiornare e sviluppare materiale di base in tutte le lingue necessarie in collaborazione con altri organismi specializzati e facilita l inserimento degli indirizzi cantonali o regionali rilevanti (ad es. antenne). La diffusione del materiale verrà assicurata dai centri cantonali di accoglienza e dai consultori. L obiettivo di questa misura è di sfruttare le sinergie, permettere ai vari attori di conseguire risparmi e garantire la qualità del materiale informativo destinato alla prevenzione dei problemi alcolcorrelati. Istituto svizzero di prevenzione dell alcolismo e altre tossicomanie ISPA RFA, Croce Blu, consultori cantonali/comunali contro le dipendenze Commento Le tre misure proposte rientrano negli strumenti fondamentali che affiancano il PNA e sono elementi fondamentali della pianificazione dell attuazione. Creando migliori sinergie nell elaborazione del materiale informativo per la prevenzione si dovrebbero liberare risorse per lo sviluppo e l attuazione del PNA. 2.6 Collaborazione istituzionale Oggetto Orientamenti strategici Questa area di intervento comprende tutti gli sforzi e le iniziative volti a migliorare la collaborazione degli attori coinvolti, a sfruttare in modo ottimale le sinergie esistenti e ad assicurare il trasferimento di conoscenze. La collaborazione tra i vari attori poggia sui seguenti orientamenti strategici: La Confederazione (sotto la responsabilità dell UFSP) deve promuovere il coordinamento, lo scambio di esperienze, il controllo della qualità e lo sfruttamento delle sinergie tra i diversi attori del settore, appoggiandosi alle reti di scambio già operative I Cantoni promuovono programmi adeguati per l attuazione della politica sull alcol e creano strutture sostenibili per la collaborazione degli attori. A tal fine, si avvalgono delle esperienze acquisite dai Cantoni già attivi in questo campo. 14 Appendice al PNA

17 Gli operatori del settore della prevenzione partecipano alla formulazione della politica sull alcol e si impegnano ad impostare le loro attività in questo senso. Occorre ottimizzare il mandato, la composizione e il funzionamento della Commissione federale sull alcolismo (CFA) come pure la sua integrazione nella politica federale in materia di alcol. Misure proposte Nell area di intervento «Collaborazione istituzionale» il PNA prevede le seguenti misure: M Creazione di un gruppo di accompagnamento al Programma nazionale Alcol Come per la fase di elaborazione, anche per l'attuazione del PNA verrà creato un «gruppo di accompagnamento PNA». Il gruppo, composto da rappresentanti dei servizi responsabili delle singole misure, garantirà lo scambio di informazioni e di esperienze tra gli attori partecipanti e la Direzione di programma. In occasione di incontri regolari il gruppo di accompagnamento verificherà lo stato di attuazione del programma e consiglierà la Direzione in merito al seguito dei lavori. Parallelamente, seguirà la politica in materia di alcol e formulerà raccomandazioni per il suo sviluppo. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Attori e partner importanti per l attuazione del PNA M Organizzazione di incontri annuali tra i Cantoni e l UFSP su temi di politica in materia di alcol Le giornate dedicate ai piani d'azione cantonali sul consumo di alcolici verranno mantenute. Rappresentano infatti per i Cantoni una piattaforma di discussione e di verifica delle misure di loro competenza. D altro canto, permettono ai rappresentanti cantonali attivi prevalentemente nel settore della prevenzione, della salute, della giustizia e della polizia di condividere le proprie esperienze anche con gli Uffici federali. Questi incontri, che si svolgono almeno una volta all anno, sono uno strumento di coordinamento per l attuazione del PNA e servono al trasferimento di conoscenze tra la Confederazione e i Cantoni. Commissione federale sull alcolismo CFA Cantoni, RFA, UFSP Commento Con le due misure proposte si mira a recuperare determinate strutture partecipative che derivano dal processo di elaborazione del PNA. D altro canto, è necessario mantenere gli incontri regolari tra i rappresentanti dei Cantoni e della Confederazione uno strumento politico che ha dato buoni risultati. Appendice al PNA

18 2.7 Ricerca e statistica Oggetto Orientamenti strategici Misure proposte M Questa area di intervento comprende gli sforzi e le iniziative intesi a rilevare sistematicamente i dati necessari alla valutazione del PNA, ad interpretarli e a comunicarli agli attori interessati. Gli orientamenti strategici futuri per questa area di intervento sono essenzialmente i seguenti: Occorre stabilire una strategia di ricerca sull alcol in collaborazione con gli enti e le istituzioni competenti; a tal fine è necessario individuare le lacune in sede di ricerca nonché definire e coordinare le priorità di indagine. Le istituzioni di ricerca devono orientare maggiormente la loro attività all aspetto operativo, elaborando e comunicando i risultati in funzione dei gruppi target. La ricerca deve tener maggiormente conto delle informazioni raccolte a livello di prassi. La futura politica sull alcol dovrà basarsi su un sistema di monitoraggio nazionale (osservazione sistematica dei comportamenti di consumo, sensibilizzazione della società, verifica dell efficacia degli strumenti politici ecc.); il rilevamento e l uso dei dati vanno orientati alla prassi. La collaborazione con le istituzioni internazionali di ricerca sull alcol va rafforzata e va studiata maggiormente la trasponibilità dei risultati delle indagini internazionali alla Svizzera. Il rilevamento dei dati sul consumo nazionale di alcol deve essere imperniato maggiormente alla comparabilità con gli standard internazionali. Nell area di intervento «Ricerca e statistica» il PNA prevede le seguenti misure: Elaborazione e attuazione di una strategia nazionale di ricerca sull alcol In collaborazione con i principali istituti di ricerca si tratterà di definire e implementare una strategia nazionale di ricerca sull alcol. Grazie ad un analisi della situazione verranno definiti gli interventi necessari nel settore della ricerca e della statistica come pure le priorità corrispondenti. La strategia indicherà inoltre i canali adeguati allo scambio di conoscenze tra gli istituti di ricerca e tra la ricerca e la prassi. La strategia di ricerca servirà infine da base decisionale per il finanziamento di progetti di ricerca da parte della Confederazione. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP associazioni contro le dipendenze, ONG attive nel campo della prevenzione, organizzazioni sanitarie, SSA/FSRA, istituti di ricerca, upi 16 Appendice al PNA

19 M Introduzione e gestione di un sistema di monitoraggio sull alcol I dati relativi all alcol verranno rilevati ad intervalli regolari e in modo sistematico (consumo, mercato dell alcol, atteggiamento della popolazione ecc.). I dati da rilevare saranno armonizzati con le finalità tematiche del PNA e potranno essere confrontati con quelli europei. Il monitoraggio fornirà informazioni costanti sulle nuove tendenze e sui nuovi sviluppi nel settore e fornirà indicazioni sul grado di raggiungimento degli obiettivi, sull accoglienza riservata al PNA e sulla sua efficacia. Questa misura è finalizzata al coordinamento con il monitoraggio su altre sostanze psicoattive e lo sfruttamento ottimale delle sinergie. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP ISPA, RFA, istituti di ricerca Commento In questa area di intervento la strategia di ricerca, in fase di elaborazione, deve favorire l allocazione funzionale ai bisogni dei fondi pubblici destinati alla ricerca sull alcol. Il monitoraggio permette agli attori di individuare meglio le nuove tendenze e facilita l adozione di misure dall esito promettente. 2.8 Applicazione del diritto, direttive internazionali Oggetto Orientamenti strategici Misure proposte Questa area di intervento comprende tutti gli sforzi intrapresi affinché la normativa vigente dia effettivamente i frutti sperati anche a livello di convivenza sociale. In questa area rientrano anche le iniziative volte a orientare la politica svizzera sull alcol agli standard internazionali e ad influenzare il più possibile questi ultimi. In questa vasta area di intervento gli orientamenti strategici per i prossimi anni sono essenzialmente i seguenti: La politica in materia di alcol deve attribuire la massima importanza all applicazione coerente del diritto vigente, sfruttando ad esempio maggiormente le possibilità di sanzione esistenti. Questo vale in particolare per la tutela della gioventù. L applicabilità e l efficacia a livello sanitario delle basi legali e delle direttive internazionali in materia di alcol vanno verificate regolarmente; se del caso, si apporteranno i correttivi necessari. Gli attori della politica svizzera sull alcol devono essere costantemente informati sulle modifiche di legge e sulle nuove normative. Occorre seguire attentamente i nuovi sviluppi nell ambito della politica sull alcol, l evoluzione del mercato, la legislazione e la giurisprudenza a livello internazionale e verificare le possibili implicazioni per la Svizzera. La Svizzera deve attuare in tempi brevi le raccomandazioni internazionali dell OMS e dell UE e impegnarsi attivamente per l ulteriore sviluppo degli standard internazionali. Nell area di intervento «Applicazione del diritto, direttive internazionali» il PNA prevede le seguenti misure: Appendice al PNA

20 M Introduzione di direttive sull obbligo di presentare un documento d identità per l acquisto di bevande alcoliche Le associazioni di categoria della ristorazione e del commercio al dettaglio vogliono introdurre a titolo generale le disposizioni che alcune aziende hanno già adottato e pubblicheranno delle direttive sull obbligo di presentare un documento d identità per l acquisto di bevande alcoliche. In tutti i punti di vendita il personale sarà tenuto ad applicare le direttive e, in caso di dubbio, potrà verificare l età degli acquirenti chiedendo un documento d identità. Questa misura è correlata all intensificazione dei controlli sulla vendita di bevande alcoliche (cfr. M 08.02) e mira tra l altro a proteggere in modo proattivo il personale da eventuali infrazioni e dalle sanzioni che ne derivano. Swiss Retail Federation GastroSuisse, hotelleriesuisse, USAM, Stiftung für Konsumentenschutz, RFA, Unione petrolifera svizzera M Controllo sistematico dell applicazione delle prescrizioni per la tutela della gioventù e sanzioni in caso di infrazione I Cantoni intendono generalizzare la pratica dei test d acquisto. Su incarico delle autorità di giustizia o polizia cantonali o comunali, in alcuni Cantoni vengono già condotti regolarmente test d acquisto senza preavviso negli esercizi pubblici e nel commercio al dettaglio per verificare se le disposizioni della legge sulle derrate alimentari e della legge sull alcol vengono sempre applicate. In caso di infrazione, i Cantoni adottano sanzioni (ammonimento, multa o ritiro della licenza). La Confederazione metterà a disposizione dei Cantoni e dei Comuni linee guida ad hoc allo scopo di migliorare l applicazione delle disposizioni relative alla consegna di alcol ai bambini e ai giovani. Esempio: Konferenz der städtischen Polizeidirektorinnen und direktoren Cantoni (polizia, chimici cantonali), FSFP, direttori dei servizi di polizia delle città, UFSP, RFA, RADIX 4.1 «Commercianti alla prova» (cfr. allegato II) M Sito Internet per garantire il contatto con le autorità di esecuzione della legislazione in materia di alcol Analogamente all attuale sistema adottato dalla Regia federale degli alcol per l applicare la legislazione in materia di alcol, l elenco delle autorità di sorveglianza nazionali e cantonali figurerà su un sito Internet che conterrà una serie di link utili. L obiettivo di questa misura è di fare in modo che le disposizioni vigenti siano applicate con più facilità e coerenza. I visitatori otterranno informazioni sulla competenza geografica e materiale di ciascuna autorità nonché consigli sulla procedura da seguire. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP RFA, CDCGP 18 Appendice al PNA

21 M Formazione sulla consegna di bevande alcoliche ai giovani e alle persone ubriache destinata al personale di servizio e di vendita Le aziende interessate intendono sviluppare le offerte formative già esistenti destinate al personale di servizio e di vendita. Nel quadro della formazione di base e continua verranno trasmesse le conoscenze necessarie in materia di tutela della gioventù e le competenze pratiche per gestire le persone in stato di ebbrezza. Il personale imparerà ad applicare le disposizioni in materia o a non servire alcol alle persone che hanno già bevuto troppo. Si tratta in particolare di attirare l attenzione sull atteggiamento da adottare nei confronti dei conducenti che consumano alcol. Swiss Retail Federation GastroSuisse, hotelleriesuisse, USAM, Unione petrolifera svizzera, ISPA, RADIX, UFTT, Stiftung für Konsumentenschutz M Recepimento delle raccomandazioni dell OMS nella politica svizzera sull alcol La Svizzera continuerà ad impegnarsi attivamente per attuare la risoluzione dell Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sui problemi di sanità pubblica derivanti da un consumo nocivo di alcol (WHA 58.26) e parteciperà attraverso il PNA all implementazione del «Quadro della politica sull alcol nella Regione Europea dell OMS». Inoltre, la Svizzera terrà conto di altre strategie dell OMS che sono strettamente correlate alla politica sull alcol, come il Piano d azione sulla salute mentale, e parteciperà attivamente a livello dell OMS e della regione europea di pertinenza. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP M Monitoraggio della politica europea sull alcol e armonizzazione della legislazione svizzera La Svizzera continuerà ad assicurare il monitoraggio e l osservazione sistematici delle iniziative adottate dall Unione europea nel campo della prevenzione dei problemi alcolcorrelati e armonizzerà per quanto possibile la sua politica alle disposizioni dell UE (tra l altro alla strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol). La Svizzera parteciperà allo scambio di informazioni e di esperienze a livello europeo e approfitterà delle relazioni che intrattiene con l UE per tematizzare le questioni attinenti alla salute e alla politica sull alcol. Questo vale anche per il dossier relativo all acquis communautaire nel settore della salute. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP RFA, SECO, Ufficio dell integrazione DFAE/DFE Commento Per quanto concerne l applicazione del diritto, l accento va posto sull esecuzione più efficace delle disposizioni accettate e valide su territorio nazionale relative all età minima prevista per il consumo di alcolici. In quest area rientrano anche l armonizzazione della politica svizzera sull alcol con le direttive internazionali, in particolare con quelle dell OMS e dell UE, come pure la collaborazione allo sviluppo di standard internazionali. Anche la politica sull alcol attribuisce un importanza crescente agli approcci di intervento transfrontalieri. Appendice al PNA

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