Le principali novità dei principi contabili OIC

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1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI COMO KPMG S.p.A. Le principali novità dei principi contabili OIC Como, 5 marzo 2015 Elisabetta C Forni Stefano Lenoci Umberto Scaccabarozzi

2 Introduzione Ruolo e funzioni dell'organismo Italiano di Contabilità In data 20 agosto 2014 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del Decreto Legge 91/2014, che riconosce il ruolo e le funzioni dell'oic integrando il D.Lgs. 38/2005 con gli artt. 9-bis e 9-ter. La legge riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'oic in ambito nazionale ed internazionale quale "standard setter". L'Organismo Italiano di Contabilità: a) emana i principi contabili nazionali b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa. 1

3 Introduzione Le tappe del progetto Maggio 2010 L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) avvia una pubblica consultazione finalizzata a raccogliere elementi per la revisione e aggiornamento dei Principi contabili nazionali. Il progetto si è reso necessario per tenere in debito conto gli sviluppi verificatisi nella materia contabile nel periodo di tempo trascorso dall'ultima revisione dei Principi, sviluppi conseguenti all'evoluzione normativa nonché all'evolversi della prassi contabile nazionale e per tener conto degli sviluppi dottrinali e dell'evoluzione della regolamentazione contabile internazionale. Dicembre Gennaio 2014 Pubblicazioni in più fasi delle bozze dei nuovi principi contabili sottoposti a pubblica consultazione. Aprile 2014 Approvazione da parte degli organi OIC del testo definitivo dei nuovi Principi Contabili Nazionali ed invio alle Autorità per commenti. I nuovi principi contabili sono stati pubblicati in data 5 agosto I nuovi OIC si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014, ad eccezione degli OIC 15, OIC 20 ed OIC 21 per cui è consentita un'applicazione anticipata. 2

4 Introduzione Principi ispiratori del progetto "Si è cercata una maggiore semplificazione rispetto ai precedenti principi eliminando ove possibile le opzioni contabili (si veda ad esempio la non eliminazione dei crediti ceduti pro-solvendo), anche ai fini di una maggiore comparabilità tra i bilanci". "Si è tenuto conto in alcuni casi di quanto previsto dai principi contabili internazionali (es. svalutazione per perdite durevoli di valore, perdite su lavori in corso a riduzione dell'attivo) ma rimanendo ancorati al Codice Civile (prevalenza dell'iscrizione al costo e non al fair value, parziale recepimento del principio di sostanza sulla forma (es. effetti del leasing finanziario ancora da indicare solo in nota integrativa), presentazione del rendiconto finanziario non obbligatoria, ecc.)". Si è tenuto conto del fatto che all'origine i principi contabili erano stati calibrati pensando anche alle esigenze degli user delle società quotate. Ora che le quotate applicano gli IAS/IFRS vi è una maggiore attenzione in alcune fattispecie per le piccole e medie società (si veda ad esempio l'approccio semplificato dell'oic 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore"). 3

5 Introduzione Format Il format utilizzato è simile a quelli più diffusi a livello internazionale. L'indice è generalmente strutturato con l'obiettivo di rendere più semplice la lettura e facilitare gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessari. Il nuovo format, la numerazione dei paragrafi e la sequenza di esposizione (che segue il "flusso" della voce di bilancio dalla rilevazione iniziale all'esposizione in Nota Integrativa) rendono più facile, logica e immediata la lettura e la consultazione dei principi. 4

6 Introduzione Esempio format Finalità del principio Ambito di applicazione Definizioni Classificazione e contenuto delle voci Rilevazione iniziale Valutazione e rilevazioni successive Eventuali sezioni contenenti fattispecie particolari Nota Integrativa Appendici contenenti esempi e riferimenti normativi 5

7 Introduzione Questioni aperte (1/2) Aggiornamento principio contabile OIC 11 (Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati) Trattamento degli strumenti finanziari derivati Documento applicativo sul bilancio consolidato 6

8 Introduzione Questioni aperte (2/2) Recepimento Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea il 29 giugno 2013 e attesa nel recepimento nazionale italiano entro il 20 luglio 2015 a valere sui bilanci Verranno introdotte modifiche nel Codice Civile dall'art e seguenti. La Direttiva, che andrà a sostituire la IV e VII Direttiva, ha tra i suoi obiettivi la riduzione degli oneri amministrativi legati all'informativa, in particolare per le piccole e medie aziende. Si inserisce in un'ottica di semplificazione che mira a fornire agli interessati un'informativa di bilancio diversificata in base alle dimensioni delle imprese (distinzione tra micro, piccole, medie, grandi imprese e gruppi piccoli, medi, grandi). Presenza di opzioni di trattamento contabile che dovranno essere confermate o meno nel recepimento da parte degli Stati membri. 7

9 Introduzione Il sito KPMG 8

10 Introduzione Il sito Assirevi 9

11 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

12 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore L'OIC ha elaborato un documento separato per la disciplina delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le indicazioni contenute nel nuovo principio sostituiscono quelle contenute negli OIC 16 (nella sua versione rivista del 13 luglio 2005) e 24 (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005). Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC. Valore equo (fair value) Valore d'uso Introduce e adatta le definizioni e gli aspetti applicativi ai principi IFRS. Il documento propone, sulla base delle dimensioni della società, due modelli per la determinazione del valore d'uso: 1. attualizzazione dei flussi di cassa attesi 2. capacità di ammortamento. 11

13 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Indicatori di potenziali perdite di valore Diminuzione significativa del valore di mercato (maggiore del previsto) Variazioni significative (o previsionali) con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico normativo in cui si opera o nel mercato in cui la società opera Aumento dei tassi di interesse di mercato o di rendimento degli investimenti Valore contabile delle attività nette è superiore al loro valore equo stimato della società L'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente Si sono verificati o si verificheranno cambiamenti con effetto negativo sulla società Dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico dell'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto 12

14 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore VALORE RECUPERABILE: è il maggiore tra VALORE D'USO e VALORE EQUO (fair value) al netto dei costi di vendita. VALORE D'USO: è il valore attuale dei flussi di cassa attesi di un'attività o di una CGU approccio benchmark (IFRS/DCF) approccio semplificato (capacità di ammortamento) VALORE EQUO: è l'ammontare ottenibile della vendita di un'attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di transazione IFRS 13 13

15 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Unità Generatrice Flussi di cassa (UGC): il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale appartiene (quindi della UGC) 14

16 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore La determinazione del "Valore d'uso" comprende le seguenti fasi - stimare i flussi finanziari in entrata e uscita, inclusa la dismissione finale - applicare un tasso di attualizzazione ai flussi stimati Applicazione della tecnica del Discounted Cash Flow (DCF) Nella definizione di "Valore equo" (fair value) l'oic 9 stabilisce una gerarchia per la sua determinazione 1. Prezzo pattuito in un accordo vincolante stabilito in una libera transazione 2. Prezzo di mercato in un mercato attivo 3. Determinato sulla base delle migliori informazioni disponibili per determinare l'ammontare che la società potrebbe ottenere in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili 4. Risultato di recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno dello stesso settore industriale 15

17 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Appendice B: Albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore Esiste un indicatore di perdita? Sì Il Valore Equo è superiore al Valore Netto Contabile? No Sì Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche Non si procede ad effettuare ulteriori verifiche No Il Valore d'uso è superiore al Valore Netto Contabile? Sì No Si svaluta Non si svaluta 16

18 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Approccio semplificato Opzione Società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio d'esercizio due dei tre seguenti limiti: A chi è rivolto? numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250 totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni L'approccio semplificato non è applicabile ai fini della redazione del bilancio consolidato. 17

19 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Approccio semplificato Capacità di ammortamento E' costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico dell'esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. EBDA dedotti oneri e proventi straordinari 18

20 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Assunzioni fondamentali del modello Approccio semplificato 1 L'unità generatrice di flussi di cassa, nelle società di minori dimensioni, tende a coincidere con l'intera società. 2 I flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa. 26. Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/ugc, tende a fornire risultati simili all'approccio benchmark [ ]. Qualora la condizione di cui alla lettera a) non sia soddisfatta si raccomanda comunque di effettuare la verifica della recuperabilità dei cespiti ai sensi del paragrafo La verifica è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso. Tuttavia, nel caso in cui la società presenti una struttura produttiva segmentata in rami d'azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d'azienda individuati. 19

21 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Esempio Appendici OIC Approccio semplificato Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al dell'esercizio 0: cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni. I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0. L'aliquota fiscale, per semplicità, si assume pari allo 0%. 20

22 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 tot ricavi costi variabili costi fissi oneri finanziari capacità d'ammortamento Informativa in ammortamenti A ammortamenti B Nota ammortamento avviamento Integrativa totale ammortamenti risultato netto

23 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

24 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Nell'attuale versione è stata stralciata la precedente sezione dedicata al rendiconto finanziario (ricollocata nell'oic 10). Incorporato il precedente "Documento Interpretativo n. 1" dell'oic 12 "Classificazione dei costi e ricavi nel conto economico". E' stata dedicata una sezione al bilancio in forma abbreviata. Eliminate e modificate alcune delle precedenti appendici e introdotte di nuove: Appendice A: testo delle norme del Codice Civile. Appendice B: semplificazione previste per il bilancio in forma abbreviata. Appendice H: motivazioni delle scelte operate nel nuovo principio. 23

25 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Sezione Stato Patrimoniale: alcune precisazioni Aggiunta una precisazione per i criteri di classificazione: se un elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema, l'iscrizione dell'elemento è effettuato nella voce che il redattore del bilancio ritiene essere più rilevante rispetto alle esigenze conoscitive degli utilizzatori. Chiarita la logica di classificazione dei crediti nell'attivo (ripetuta nell'oic 15): i crediti di origine finanziaria si iscrivono nelle immobilizzazioni finanziarie a prescindere dalla loro scadenza. Quelli di natura commerciale si iscrivono nell'attivo circolante (se esigibili oltre si indicano separatamente). 24

26 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Conto Economico: alcune precisazioni Chiarito in modo coerente il concetto di "elemento straordinario" del conto economico (eventi accidentali ed infrequenti, operazioni infrequenti che sono estranee all'attività ordinaria della società). Precisato che gli sconti cassa sono di natura finanziaria e si rilevano nella voce C del conto economico. E' stato precisato che in caso di capitalizzazione di oneri finanziari gli stessi sono iscritti in A4 e in C17 (non si compensano né è possibile la capitalizzazione diretta). 25

27 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Schemi di stato patrimoniale e di conto economico Accantonamento dei fondi rischi PRIMA: I fondi rischi, con l'eccezione dei fondi rettificativi dell'attivo ed in alcuni casi dei fondi per imposte, sono accantonati nella voce B12 del conto economico (ma diversa nota 6 a interpretativo 1). NOVITA': La classificazione dell'accantonamento dipende dalla natura. 77. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi. Gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti prioritariamente fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. 26

28 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Nota integrativa Ordine di esposizione PRIMA: Non previsto. NOVITA': E' stato specificato che le informazioni nella nota integrativa sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello SP e nel CE Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 27

29 OIC 10 Rendiconto finanziario

30 OIC 10 Rendiconto finanziario Ambito di applicazione e struttura Redazione del rendiconto finanziario PRIMA: Sebbene la sua mancata presentazione non venga considerata, in via generale, allo stato attuale, come violazione del principio della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, tale mancanza, tuttavia, in considerazione della rilevanza delle informazioni di carattere finanziario fornite e della sua diffusione sia su base nazionale che internazionale si assume limitata soltanto alle aziende amministrativamente meno dotate, a causa delle minori dimensioni. NOVITA': Si raccomanda la redazione del rendiconto finanziario. 8. L'articolo 2423, comma 2, codice civile prevede che il bilancio [ ] deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società [ ]. Il codice civile, tuttavia, non prevede espressamente la redazione del rendiconto finanziario come schema di bilancio obbligatorio. 9. Il presente principio raccomanda la redazione del rendiconto finanziario tenuto conto della sua rilevanza informativa. 29

31 OIC 10 Rendiconto finanziario Ambito di applicazione e struttura Risorsa finanziaria presa a riferimento PRIMA: Come risorsa finanziaria per la redazione del rendiconto si fa riferimento alle disponibilità liquide ed al capitale circolante netto. NOVITA': Come risorsa finanziaria per la redazione del rendiconto si fa riferimento esclusivamente alle disponibilità liquide (scoperti di c/c e debiti a breve verso banche vanno nell'attività di finanziamento), eliminando così il riferimento al capitale circolante netto, poco utilizzato nella prassi e non previsto nei principi contabili internazionali. 1. [ ] La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. 10. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell'ammontare delle disponibilità liquide. 30

32 OIC 10 Rendiconto finanziario Ambito di applicazione e struttura Informazioni comparative PRIMA: Aspetto non trattato. NOVITA': Il nuovo principio prevede la redazione del rendiconto finanziario in forma comparativa. 21. Per ogni flusso finanziario presentato nel rendiconto è indicato l'importo del flusso corrispondente dell'esercizio precedente. Se i flussi non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente sono adattati; la non comparabilità e l'adattamento, o l'impossibilità di questo, sono segnalati e commentati in calce al rendiconto finanziario. 31

33 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Interessi e dividendi PRIMA: Si indica che gli interessi e i dividendi pagati e ricevuti, data la natura delle operazioni da cui scaturiscono, possono essere considerati come flussi dell'attività di finanziamento, e gli interessi e i dividendi incassati possono essere considerati flussi derivanti da operazioni di investimento. In alternativa, tutti questi flussi possono essere esposti come flussi della gestione reddituale. NOVITA': Si prevede che il pagamento e l'incasso di interessi siano esposti separatamente tra i flussi della gestione reddituale, salvo quando non siano direttamente attribuibili ad attività di investimento o finanziamento. Si prevede che l'incasso di dividendi sia esposto nella gestione reddituale, mentre il pagamento di dividendi va presentato nell'attività di finanziamento. 43. Gli interessi pagati e incassati sono presentati distintamente tra i flussi finanziari della gestione reddituale, salvo particolari casi in cui essi si riferiscono direttamente ad investimenti (attività di investimento) o a finanziamenti (attività di finanziamento). 44. I dividendi incassati e pagati sono presentati distintamente, rispettivamente, nella gestione reddituale e nell'attività di finanziamento. 32

34 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Acquisizione/cessione di partecipazioni o di rami d'azienda PRIMA: L'OIC 17 indica che in caso di significative acquisizioni/cessioni di partecipazioni, nei flussi della attività di investimento vanno indicate, oltre all'ammontare pagato, le voci più significative delle attività acquisite e delle passività assunte della partecipata. NOVITA': Si indica che nel rendiconto finanziario consolidato il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione/cessione di una società controllata è presentato separatamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite/cedute come parte dell'operazione. In caso di acquisto/cessione di società controllate vengono inoltre richieste ulteriori disclosure. 40. Il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. [ ] 41. La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute. Lo stesso approccio va seguito anche nel rendiconto finanziario al bilancio d'esercizio nel caso di acquisizione o cessione di rami d'azienda (rif. par. 51). 33

35 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Flussi finanziari in valuta PRIMA: Fattispecie non trattata espressamente. NOVITA': Si indica che i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono esposti applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio in essere al momento in cui avviene il flusso finanziario. Inoltre, si chiarisce che l'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide in valuta estera è presentato separatamente dai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento. 47. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera sono iscritti nel bilancio della società in euro, applicando all'ammontare in valuta estera il tasso di cambio tra l'euro e la valuta estera al momento in cui avviene il flusso finanziario. 48. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari; l'utile (o perdita) dell'esercizio è, dunque, rettificato per tener conto di queste operazioni che non hanno natura monetaria. 49. L'effetto delle variazioni dei cambi sulle disponibilità liquide possedute in valuta estera è presentato in modo distinto rispetto ai flussi finanziari della gestione reddituale, dell'attività di investimento e di finanziamento. 34

36 OIC 10 Rendiconto finanziario Casi particolari di flussi finanziari Operazioni non monetarie PRIMA: Era prevista l'indicazione delle operazioni di investimento o di finanziamento che non danno luogo a movimenti finanziari in calce al rendiconto finanziario, in forma tabellare. NOVITA': tali operazioni sono escluse dal rendiconto finanziario, senza obbligo di informativa aggiuntiva. 52. Le operazioni di investimento o di finanziamento che non richiedono l impiego di disponibilità liquide non sono presentate nel rendiconto finanziario. Alcuni esempi di operazioni non monetarie sono: i) l emissione di azioni per l acquisizione di una società controllata; ii) la conversione di debiti in capitale; iii) la permuta di attività. 35

37 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto) 200X+1 200X Utile (perdita) dell esercizio Imposte sul reddito Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi) (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 1. Utile (perdita) dell esercizio prima d imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto Accantonamenti ai fondi Ammortamenti delle immobilizzazioni Svalutazioni per perdite durevoli di valore Altre rettifiche per elementi non monetari 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 36

38 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue) Variazioni del capitale circolante netto Decremento/(incremento) delle rimanenze Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi Altre variazioni del capitale circolante netto 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 200X+1 200X Altre rettifiche Interessi incassati/(pagati) (Imposte sul reddito pagate) Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi) Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 37

39 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue) B. Flussi finanziari derivanti dall attività d investimento Immobilizzazioni materiali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni immateriali (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti) Prezzo di realizzo disinvestimenti Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide Flusso finanziario dell attività di investimento (B) 200X+1 200X 38

40 Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario APPENDICE A - Schemi riferimento per la redazione del rendiconto finanziario Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto (segue) C. Flussi finanziari derivanti dall attività di finanziamento 200X+1 200X Mezzi di terzi Incremento (decremento) debiti a breve verso banche Accensione finanziamenti Rimborso finanziamenti Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento Cessione (acquisto) di azioni proprie Dividendi (e acconti su dividendi) pagati Flusso finanziario dell attività di finanziamento (C) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X+1 Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1 39

41 OIC 16 Immobilizzazioni materiali

42 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Capitalizzazione degli oneri finanziari PRIMA: Si richiedeva una specificità del finanziamento rispetto al cespite. La capitalizzazione resta opzionale Le condizioni immutate Si indicava peraltro una sequenza per la capitalizzazione degli oneri finanziari richiedendo di attribuire prima i finanziamenti a medio/lungo termine e per la parte residua i finanziamenti a breve. Nel caso si fosse fatto riferimento anche a finanziamenti a breve, il tasso d'interesse ritenuto più appropriato era comunque il tasso del mercato per finanziamenti a medio/lungo termine, se minore di quello a breve, considerando la differenza un costo dell'esercizio. NOVITA': Possibile la capitalizzazione degli oneri riferiti a finanziamenti specifici e dei "fondi presi a prestito genericamente". Nel caso si faccia riferimento anche a finanziamenti "generici", il tasso d'interesse da utilizzare è la media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente. Il principio fornisce esempi di calcolo. 41

43 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni destinate alla vendita PRIMA: Il cambiamento di destinazione e la classificazione del bene in un'apposita voce dell'attivo circolante era previsto in conseguenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione. NOVITA': Viene meno il riferimento specifico all'aspetto formale dell'esistenza della delibera dell'organo amministrativo. La riclassifica può essere effettuata se sussistono i seguenti requisiti: le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. Restano immutati: la classificazione la sospensione dell'ammortamento il criterio di valutazione 42

44 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Ammortamento dei cespiti non utilizzati per lungo tempo PRIMA: Il principio prevedeva che l'ammortamento andasse calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. L'ammortamento andava sospeso invece per i cespiti non utilizzati per lungo tempo. NOVITA': Viene eliminata la possibilità di sospensione: 51. L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati. Non è stata riproposta la sospensione dell'ammortamento per i cespiti non utilizzati per lungo tempo. Anche in caso di non utilizzo, l'ammortamento va comunque effettuato, considerato che in un lasso temporale, anche lungo, il bene è pur sempre oggetto di obsolescenza tecnica ed economica. 43

45 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Cambiamento di principi - Regole di transizione (OIC 29) - Esempio Cespiti non utilizzati per lungo tempo Costo storico impianto nel 2009 = Aliquota Amm.to= 10% (in linea con aliquota fiscale) Fondo amm.to 31 dicembre 2011= 300 VNC 31 dicembre 2011 = 700 Amm.ti sospesi negli esercizi 2012, 2013 Comparativi schemi di bilancio invariati, descrizione dell'effetto in NI 31/12/2014 Fondo Amm.to Oneri straordinari Imposte Imposte differite attive 60 44

46 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni rivalutate NOVITA': Viene precisato: 69. "Se la legge speciale stabilisce che la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge". Le leggi di rivalutazione non hanno mai affrontato l'ipotesi delle successive svalutazioni, pertanto ad oggi non risulterebbe praticabile l'ipotesi di addebito diretto della svalutazione a patrimonio netto (fino a concorrenza della riserva di rivalutazione), alternativa rispetto all'imputazione a conto economico. 45

47 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Scorporo del terreno PRIMA: Era previsto l'ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati qualora il costo di bonifica necessario per rimuovere il fabbricato azzerasse o quasi il valore del terreno. NOVITA': Tale previsione è stata eliminata nel presupposto che la rilevazione distinta del terreno e del relativo fondo di accantonamento dei costi di bonifica fornisca una migliore rappresentazione al lettore del bilancio. Il paragrafo 52 conferma inoltre che se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato deve essere sempre scorporato per essere ammortizzato. Tuttavia viene adesso precisato il procedimento per tale scorporo: occorre stimare il valore del fabbricato e per differenza residua rispetto al costo complessivo si determina il valore del terreno. 46

48 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Piano di ammortamento e valore residuo PRIMA: Circostanza non prevista espressamente, anche se desumibile nel concetto di periodica revisione dell'ammortamento NOVITA': Viene precisato che se il presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile risulta, nel corso della vita utile, superiore o pari al valore netto contabile, l'ammortamento deve essere interrotto. 56. [ ] Il valore residuo dell'immobilizzazione, al termine del periodo di vita utile, è aggiornato periodicamente dopo essere stato inizialmente stimato nel momento della redazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili sul mercato attraverso la cessione di immobilizzazioni simili sia per caratteristiche tecniche che per processo di utilizzazione cui sono state sottoposte. Tale valore va considerato al netto dei costi di rimozione. Detto valore di realizzo è spesso così esiguo rispetto al valore da ammortizzare che di esso non si tiene conto. Se il costo di rimozione eccede il prezzo di realizzo, l'eccedenza è accantonata lungo la vita utile del cespite iscrivendo, pro quota, un fondo di ripristino e bonifica o altro fondo analogo. L'ammortamento va interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile. 47

49 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Beni materiali acquisiti a titolo gratuito PRIMA: Era previsto che le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito dovessero essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi - sostenuti e da sostenere - affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell'impresa. NOVITA': Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. 48

50 OIC 16 Immobilizzazioni materiali Rilevazione iniziale - Patto di riservato dominio PRIMA: Era previsto che la rilevazione iniziale dei beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali avvenisse con il trasferimento del titolo di proprietà in quanto con tale passaggio vengono trasferiti rischi e benefici. NOVITA': Viene precisato che nei casi in cui non sia trasferita la piena proprietà o siano poste particolari condizioni, la rilevazione iniziale dell'immobilizzazione materiale avviene nel momento in cui sono assunti sostanzialmente tutti i rischi connessi alla sua acquisizione (ad esempio, il momento di rilevazione iniziale delle immobilizzazioni acquisite con riserva di proprietà generalmente non differisce da quello delle immobilizzazioni acquisite in piena proprietà). L'OIC 19 sui debiti nella versione del 2005 affrontava il tema con riferimento alla vendita con patto di riservato dominio. 49

51 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

52 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Ammortamento di avviamento e marchi Rispetto alla versione del principio posta in consultazione nel 2013, che indicava in 10 anni il limite massimo del periodo di ammortamento dell'avviamento e dei marchi, è stato riproposto il trattamento originario (limite massimo 20 anni) in attesa che si definiscano i criteri con i quali verrà recepita nel nostro ordinamento la nuova direttiva contabile europea. 51

53 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Tempistica dell'impairment test PRIMA: In occasione della chiusura di ciascuno dei bilanci, chiuso dopo aver iscritto l'avviamento tra le attività, dovrà essere effettuata una rigorosa analisi del valore dell'avviamento (impairment test), svolgendo un'attenta ricognizione per rilevare eventuali mutamenti nei fattori e nelle variabili presi in considerazione al tempo della originaria rilevazione. NOVITA': Tale previsione è stata eliminata, il tema è ora trattato nell'oic La società valuta ad ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione. ) 52

54 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Rilevazione e trattamento contabile dell'avviamento PRIMA: Era previsto che nel caso in cui si pagasse un importo superiore ai valori contabili dell'azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio, per sinergie o eliminazione di un concorrente), si dovesse imputare direttamente a conto economico tale maggiore valore nell'assunto che si trattasse di un cattivo affare. NOVITA': Tale previsione è stata eliminata. 7. [...] Ai fini della sua iscrizione e del suo trattamento contabile, l'avviamento rappresenta solo la parte di corrispettivo riconosciuta a titolo oneroso, non attribuibile ai singoli elementi patrimoniali acquisiti di un'azienda ma piuttosto riconducibile al suo valore intrinseco, che in generale può essere posto in relazione a motivazioni, quali: il miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, l'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, la creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali, ecc. Condizioni per l'iscrizione dell'avviamento: è acquisito a titolo oneroso ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato è costituito all'origine da oneri e costi ad utilità differita nel tempo, che garantiscano quindi benefici economici futuri è soddisfatto il principio della recuperabilità del relativo costo (e quindi non si è in presenza di un cattivo affare). 53

55 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Requisiti generali per l'iscrizione degli oneri pluriennali PRIMA: Erano fornite indicazioni specifiche per ciascuna tipologia di onere pluriennale. NOVITA': Sono stati chiariti i requisiti generali di iscrizione degli oneri pluriennali. Nell'ambito dei costi di pubblicità è stato eliminato il riferimento ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali. 35. Gli oneri pluriennali possono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se: è dimostrata la loro utilità futura esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza. L'utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società. 54

56 OIC 24 Immobilizzazioni immateriali Costi di avviamento di impianti di produzione PRIMA: Sono costituiti dalla differenza tra i costi di produzione dei beni oggetto di scambio per la società generati da impianti a regime e quelli rilevati durante la fase di avviamento di un impianto. Era consentito (opzione) capitalizzarli nei limiti della differenza tra il costo di produzione in fase di avviamento e il maggiore tra il prezzo di vendita dei beni (o il loro valore nelle rimanenze) ed il costo di produzione con l impianto a regime. NOVITA': L'ammontare capitalizzabile risulta essere costituito dalla differenza tra i costi di produzione sostenuti nella fase di avviamento ed i costi di produzione previsti per gli stessi impianti a regime. 55

57 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione

58 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Classificazione Rilevazione dei corrispettivi fatturati a titolo definitivo PRIMA: Era consentito (opzione) rilevare i corrispettivi fatturati a titolo definitivo nella voce D6 del passivo di Stato Patrimoniale. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata. 26. Nel conto economico, i corrispettivi acquisiti a titolo definitivo sono rilevati alla voce A1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" della classe "Valore della produzione", mentre il valore della produzione eseguita nell'esercizio, al netto di quella portata a ricavo, è rilevato alla voce A3 "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" della stessa classe. 55. Al momento della rilevazione iniziale, gli anticipi e gli acconti sono iscritti tra le passività alla voce D6 "acconti". Nel caso di fatturazione definitiva dei lavori, gli anticipi e gli acconti sono stornati dal passivo in contropartita alla rilevazione di un ricavo nella voce A1 Se l'ammontare dei corrispettivi acquisiti a titolo definitivo è superiore al ricavo maturato, la differenza è rilevata nel passivo alla voce D6 con contropartita alla voce A3 Si tratta infatti di un ricavo anticipato. Nel caso di fatturazione provvisoria dei lavori, gli anticipi e gli acconti continuano ad essere rilevati nel passivo alla voce D6 "acconti". 57

59 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Classificazione Rilevazione delle perdite probabili su lavori in corso PRIMA: Era consentito (opzione) rilevare le perdite probabili su lavori in corso nella voce B3 del Passivo di Stato Patrimoniale in presenza di un saldo positivo dei lavori in corso. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata [...] La perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza. 58

60 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Criteri di valutazione (1/3) Commessa completata e Percentuale di Completamento PRIMA: Era consentito (opzione) l'utilizzo del criterio della commessa completata in presenza di commesse ultrannuali che presentano i requisiti per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento. Nel caso di utilizzo dell'opzione era richiesta l'informativa degli effetti rispetto al criterio della percentuale di completamento. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata. 42. [...] Nel caso di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata. In sintesi: - Lavori ultrannuali: percentuale di completamento salvo i casi in cui non risulta possibile l'adozione di tale criterio. - Lavori infrannuali: percentuale di completamento o commessa completata (scelta da applicare in modo costante e coerente per gruppi omogenei di commesse). 59

61 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Criteri di valutazione (2/3) Utilizzo del metodo del cost-to-cost PRIMA: Il metodo del cost-to-cost era preferito e si raccomandava di confrontare i risultati che emergono dall'applicazione di tale metodo con i risultati che derivano dall'applicazione di altri metodi in caso di utilizzo di questi ultimi. Alcuni metodi sono basati su valori o dati di carico della commessa. Altri sono basati sulla misurazione della produzione effettuata. L'utilizzo di questi ultimi metodi richiede, tuttavia, che i loro risultati trovino conferma, ossia che approssimino quelli che si ottengono con i parametri basati su valori o dati di carico, ed in particolare con il metodo del costo sostenuto. NOVITA': Tale opzione è stata eliminata rendendo maggiormente libera la scelta del metodo. Tuttavia è stato precisato che l appaltatore deve adottare il metodo che misura attendibilmente il lavoro svolto, tenuto conto anche della tipologia di commessa e del sistema di previsione e rendicontazione interna. 60

62 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Criteri di valutazione (3/3) Segmentazione/raggruppamento di più commesse PRIMA: Indicazioni specifiche circa la segmentazione di una commessa in più fasi, ma assenza di indicazioni sul raggruppamento di commesse. NOVITA': Le previsioni del nuovo OIC 23 trattano specificamente anche il raggruppamento di più commesse. 85. Un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa quando: il gruppo di commesse è stato negoziato in modo congiunto come un unico pacchetto ed esiste apposita documentazione di ciò; le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale; le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua; i piani economici delle commesse evidenziano dei costi comuni. 61

63 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Particolari tipologie di costi di commessa Costi per l'acquisizione della commessa e costi pre-operativi (applicazione del metodo della percentuale di completamento) PRIMA: - Costi pre-operativi: inclusi tra le immobilizzazioni immateriali e ripartiti nel tempo tramite ammortamenti determinati in funzione dell'avanzamento dei lavori. - Costi per l'acquisizione della commessa: era consentito (opzione) trattare tali costi come pre-operativi solo nel caso fossero sostenuti specificamente per una commessa, l'assegnazione dell'appalto fosse ragionevolmente certa alla data di predisposizione del bilancio e il margine di commessa sufficientemente capiente ad assorbirli. NOVITA': Sono inclusi, ricorrendone i requisiti, tra i costi di commessa. Nel caso di applicazione del metodo della percentuale di completamento, partecipano al margine di commessa in funzione dell'avanzamento dei lavori. I requisiti per il differimento dei costi per l'acquisizione della commessa sono immutati. Obbligo e non facoltà di capitalizzazione dei costi di acquisizione della commessa Cambiamento nella classificazione 62

64 OIC 23 Lavori in corso su ordinazione Particolari tipologie di costi di commessa Costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa (applicazione del metodo della percentuale di completamento) PRIMA: Tali costi erano inclusi tra i fondi per rischi ed oneri. NOVITA': Sono inclusi tra i costi di commessa e riclassificati tra i fondi per rischi ed oneri alla chiusura della commessa per gli ammontari non sostenuti Qualora si applichi un metodo secondo cui la valutazione dei lavori sia funzione dei ricavi e dei costi previsti, tali costi sono inclusi tra quelli della commessa e nel preventivo di costo. Successivamente alla chiusura della commessa, per l'ammontare di tali costi non ancora sostenuto sono effettuati opportuni accantonamenti al fondo rischi ed oneri. Qualora invece si applichi il metodo delle misurazioni fisiche o altri similari, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono effettuati progressivamente in funzione dell'avanzamento della commessa. 63

65 Impatti fiscali (parte prima)

66 Nuovi OIC Impatti fiscali regola generale COMMENTI FISCALI: Ai fini IRES, i cambiamenti previsti nei nuovi OIC assumono rilevanza fiscale, sulla base del principio di derivazione, ogniqualvolta non sono previste norme fiscali di variazione dall'impostazione di bilancio. Conseguentemente quando le norme fiscali derogano alle rappresentazioni di bilancio i cambiamenti previsti nei nuovi OIC non assumono, immediata, rilevanza fiscale. In questi casi la differenza tra l'impostazione contabile e quella fiscale può portare all'iscrizione di imposte anticipate / differite. Ai fini IRAP invece, l'imponibile si determina assumendo la differenza tra valore e costi della produzione - con l'eccezione di talune voci espressamente richiamate - come risultanti dal conto economico e dunque senza le variazioni fiscali previste ai fini IRES. Nelle prossime slides forniremo commenti sui principali impatti fiscali che le modifiche apportate agli OIC possono avere ai fini della determinazione dell'ires e dell'irap. 65

67 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore Impatti fiscali CENNI CONTABILI: Il nuovo documento sostituisce i paragrafi dedicati alle svalutazioni in presenza di perdite durevoli di valore che erano presenti nei precedenti principi OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) e OIC 24 (immobilizzazioni immateriali). COMMENTI FISCALI: Le modifiche non dovrebbero avere significativi impatti fiscali in quanto le svalutazioni non sono fiscalmente deducibili ai fini IRES ex art. 109 (1) del TUIR. Ai fini IRES, la svalutazione non dedotta diviene deducibile come ammortamento: per le immobilizzazioni materiali, entro i limiti dei coefficienti tabellari per le immobilizzazioni immateriali, secondo gli specifici criteri fiscali (es. 18 anni marchi e avviamento, spese di R&S 2 anni). Ai fini IRAP, la quota di ammortamento deducibile è determinata applicando l'aliquota di ammortamento civilistica al valore del bene al lordo della svalutazione. 66

68 OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio Impatti fiscali Accantonamento dei fondi rischi CENNI CONTABILI: I fondi rischi sono accantonati utilizzando una voce di conto economico determinata "per natura" dei costi, utilizzando prioritariamente voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13 (accantonamenti per rischi e altri accantonamenti). La disposizione era già prevista in nota nel documento Interpretativo n. 1. COMMENTI FISCALI: Ai fini IRES: è prevista l'indeducibilità degli accantonamenti non rientranti tra quelli espressamente individuati dal TUIR all'art Al di fuori di questi casi, l'accantonamento è deducibile al momento del suo effettivo sostenimento. Per applicare questa disposizione occorre quindi individuare gli accantonamenti, anche se iscritti in voci diverse da B12 e B 13. Ai fini IRAP: è prevista invece l'indeducibilità dei soli accantonamenti rilevati nelle voci B12 e B13. Tuttavia, secondo l'interpretazione ministeriale (CM 12/2008, par. 9.2), sulla quale sono stati avanzati forti dubbi in dottrina, "qualora privilegiando il criterio della classificazione per natura dei costi, tali poste vengano imputate ad altre voci dello schema di conto economico, le stesse non potranno comunque essere portate in deduzione". 67

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