Linee guida Ispezione QS per piccoli produttori (produzione di materie prime per mangimi)

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1 Linee guida Ispezione QS per piccoli produttori (produzione di materie prime per mangimi)

2 Indice 1 Fondamenti Ambito di applicazione Responsabilità Partecipazione delle aziende Requisiti generali Requisiti generali del sistema Dati dell azienda [K.O.] Esecuzione e documentazione dei controlli interni Attuazione di misure correttive in seguito a controllo interno [K.O.] Attuazione delle misure correttive del controllo indipendente [K.O.] Gestione degli eventi e delle crisi... 6 [K.O.] Tracciabilità Programma HACCP [K.O.] Programma HACCP Team HACCP Diagrammi di flusso Analisi dei rischi Punti critici di controllo (CCP) Valori limite per i CCP Monitoraggio e verifica dei valori limite per i CCP Misure correttive per i CCP Responsabilità Registrazioni... 9 Verifica HACCP Utilizzo del marchio Requisiti per la produzione di materie prime per mangimi Registrazione ufficiale e idoneità [K.O.] Registrazione ufficiale... 9 Idoneità per il settore dei mangimi Dichiarazione di prodotto [K.O.] Dichiarazione Etichettatura come mangimi del sistema QS [K.O.] Etichettatura degli articoli come mangimi del sistema QS Produzione Valutazione dei fornitori [K.O.] Controllo della merce in arrivo [K.O.] Regole di gatekeeping: attuazione [K.O.] Impiego e produzione di materie prime per mangimi [K.O.] Impiego di additivi [K.O.] Esclusione di certi prodotti Specifiche dei prodotti [K.O.] Organizzazione dello stabilimento [K.O.] Garanzia della separazione della merce Processi di trasformazione Immagazzinamento Imballaggio Igiene dell azienda [K.O.] Pulizia [K.O.] Monitoraggio dei parassiti Igiene personale Monitoraggio dei mangimi [K.O.] Creazione di piani di controllo QS per ciascuna sede Pagina 2 di 21

3 [K.O.] Rispetto dei piani di controllo QS Campionamento [K.O.] Analisi ad opera di laboratori accreditati QS [K.O.] Monitoraggio dei mangimi: inserimento dei dati [K.O.] Regole di gatekeeping: inserimento dei dati [K.O.] Verifica per l approvazione: attuazione [K.O.] Verifica per l approvazione: inserimento dei dati [K.O.] Piani di monitoraggio ad hoc: attuazione [K.O.] Piani di monitoraggio ad hoc: inserimento dei dati Campioni di tracciabilità [K.O.] Formazione dei campioni di tracciabilità Controllo dei prodotti difettosi (materie prime per mangimi) Controllo dei prodotti difettosi Requisiti relativi al trasporto su strada Direttive per la pulizia e rilevamento dei requisiti per il trasporto Determinazione di una procedura per il trasporto Rispetto delle disposizioni per la pulizia Marcatura e tracciabilità per il trasporto su strada Marcatura univoca degli spazi adibiti al carico Registrazioni sui trasporti da recare sul mezzo di trasporto Ricorso a fornitori di servizi di trasporto Trasporto di merci sfuse Definizioni Spiegazione dei simboli Elenco delle abbreviazioni Termini e definizioni Ulteriori documenti validi Allegati Modello: Dichiarazione di partecipazione e delega del piccolo produttore di materie prime per mangimi Modello di conferma Pagina 3 di 21

4 1 Fondamenti Potete trovare i fondamenti relativi al sistema QS quali organizzazione, condizioni di partecipazione, utilizzo del marchio e procedimento sanzionatorio nelle Linee guida Regolamento generale. 1.1 Ambito di applicazione Piccoli produttori Tutti i piccoli produttori di materie prime per mangimi possono aderire al sistema QS. Definizione di piccoli produttori: ai sensi delle presenti Linee guida per piccoli produttori si intendono quei produttori di tutti i settori la cui quantità di produzione di materie prime per mangimi non supera le tonnellate di sostanza secca all anno. Molti produttori di alimenti producono alimenti come prodotto principale e mangimi come sottoprodotto. Anche questi produttori fanno parte della catena dei mangimi e in qualità di produttori di mangimi sono soggetti all obbligo di certificazione. I requisiti per i mangimi vanno pertanto integrati nel sistema di garanzia di qualità e nel sistema HACCP interni dell azienda. È possibile anche utilizzare i sistemi di controllo e documentazione già disponibili che dimostrano l adempimento dei requisiti. 1.2 Responsabilità Il piccolo produttore è responsabile di garantire il rispetto dei requisiti, fornire una documentazione completa e corretta della produzione e del controllo interno nonché di effettuare la corretta marcatura dei prodotti. I criteri QS sono orientati alle regole di buona pratica. Il piccolo produttore è tenuto, inoltre, ad assicurarsi che oltre ai requisiti delle presenti Linee guida vengano rispettate anche le vigenti disposizioni di legge. 1.3 Partecipazione delle aziende I piccoli produttori di materie prime per mangimi incaricano un laboratorio di certificazione accreditato QS di effettuare un controllo indipendente in conformità alle direttive delle presenti Linee guida. Al laboratorio di certificazione spettano quindi particolari compiti e doveri. Il laboratorio di certificazione è il referente diretto per le aziende impegna le aziende all interno del sistema QS mediante le loro dichiarazioni di partecipazione organizza tra l altro la registrazione la gestione dei dati anagrafici la partecipazione al monitoraggio dei mangimi mediante la creazione di un accesso alla banca dati per i produttori di materie prime per mangimi per l inserimento dei dati del campionamento effettua l ispezione dell azienda secondo la lista di controllo Ispezione QS per i piccoli produttori di materie prime per mangimi. Pagina 4 di 21

5 Passo 1: dichiarazione di partecipazione L azienda presenta al laboratorio di certificazione accreditato QS da questa incaricato una Dichiarazione di partecipazione e delega vincolante in base alla quale si impegna ad effettuare e a sottoporre a verifica un controllo di qualità conforme alle Linee guida QS. Allegato 7.1 Modulo: Dichiarazione di partecipazione e delega del piccolo produttore di materie prime per mangimi È fatto obbligo al laboratorio di certificazione di comunicare all azienda i requisiti generali, incluse le presenti Linee guida. Passo 2: registrazione attraverso il laboratorio di certificazione e preparazione dell audit Il laboratorio di certificazione registra l azienda presso la QS Qualität und Sicherheit GmbH inserendola nella piattaforma software ( Passo 3: audit Una volta effettuata l ispezione in azienda è fatto obbligo di inserire e approvare il rapporto di audit nella banca dati. Passo 4: autorizzazione alla fornitura e riconoscimento Se l ispezione con esito positivo viene inserita tempestivamente nella banca dati, questa conferma l autorizzazione alla fornitura per il periodo di validità dell ispezione. Il laboratorio di certificazione può quindi rilasciare all azienda una conferma dell avvenuta ispezione con esito positivo. In caso contrario, l autorizzazione alla fornitura decade. Allegato 7.2 Modello di conferma L azienda quindi è tenuta a versare una quota annuale a QS attraverso il laboratorio di certificazione. 2 Requisiti generali 2.1 Requisiti generali del sistema Dati dell azienda È fatto obbligo di compilare un profilo dell azienda con i seguenti dati: indirizzo dell azienda legale rappresentante numero di telefono e fax, indirizzo codice identificativo QS (QS ID) riferimenti del responsabile per la gestione delle crisi Si possono utilizzare anche documentazioni già disponibili (ad es. QM oppure HACCP). Il profilo dell azienda rimane presso l azienda stessa. È fatto obbligo all azienda di tenere sempre aggiornati i dati anagrafici. Eventuali modifiche vanno comunicate immediatamente al laboratorio di certificazione. Il laboratorio di certificazione inserisce i dati nella piattaforma software. Profilo dell azienda Pagina 5 di 21

6 2.1.2 [K.O.] Esecuzione e documentazione dei controlli interni È fatto obbligo di controllare il rispetto dei requisiti attraverso un controllo interno qualificato e di documentarlo almeno una volta all anno sulla base di una lista di controllo (si consiglia: Lista di controllo Ispezione QS per piccoli produttori (materie prime per mangimi)). Questo consente di migliorare la plausibilità e di ridurre al minimo l impegno organizzativo nel corso del controllo indipendente. Si possono utilizzare anche sistemi di controllo e documentazione disponibili che garantiscono l adempimento dei requisiti QS. I controlli interni possono essere documentati mediante acquisizione elettronica dei dati oppure mediante registrazioni manuali. I documenti e la registrazione dei controlli interni effettuati nell ambito del sistema di controllo interno devono essere conservati per almeno 3 (tre) anni, fatto salvo che non siano stabiliti per legge tempi più lunghi nel dettaglio, in conformità all obbligo di prestare la massima attenzione e fornire la documentazione di prova nei confronti di terzi. Liste di controllo per gli autocontrolli Attuazione di misure correttive in seguito a controllo interno Eventuali irregolarità osservate nell ambito dei controlli interni devono essere risolte nel più breve tempo possibile. È fatto altresì obbligo di stabilire opportune misure correttive e i relativi termini di attuazione. Liste di controllo per gli autocontrolli [K.O.] Attuazione delle misure correttive del controllo indipendente Tutte le sedi sono controllate da un laboratorio di certificazione accreditato da QS. L azienda sottoposta ad audit deve proporre misure correttive per tutte le valutazioni C e D/KO stabilite dall auditor all interno dell audit. Nel piano delle misure, le valutazioni devono essere documentate con le relative misure correttive, comprensive di scadenze e responsabilità. La compilazione del piano delle misure da parte dell azienda sottoposta all audit ha lo scopo di garantirne il continuo miglioramento. Le misure correttive vanno attuate entro il termine stabilito. Rapporto di audit del controllo indipendente incluso il piano delle misure, prove dell attuazione delle misure correttive [K.O.] Gestione degli eventi e delle crisi QS ha creato un sistema completo per la gestione delle crisi che supporta attivamente i partner di sistema in caso di eventi o crisi. I partner di sistema devono informare immediatamente QS e, se previsto per legge, le autorità competenti in caso di eventi critici e richiami pubblici della merce, qualora ciò sia rilevante per il sistema QS. Gli eventi critici sono situazioni che nel loro complesso costituiscono o possono costituire un pericolo per l uomo, gli animali, l ambiente, il valore patrimoniale o il sistema QS. In particolare nei casi in cui Pagina 6 di 21

7 si verificano irregolarità nell acquisto, nella produzione o nella distribuzione della merce che possono pregiudicare la sicurezza dei mangimi o degli alimenti, vengono avviate delle indagini per violazioni alle norme sulla sicurezza dei mangimi o degli alimenti o vengono effettuate ricerche, relazioni critiche o proteste pubbliche per questioni di sicurezza dei mangimi o degli alimenti, è fatto assoluto obbligo ai partner di sistema di informare QS. Tutti i partner di sistema devono conservare il foglio degli eventi per poter fornire a chi di dovere tutte le informazioni necessarie qualora si verifichino tali eventi. Inoltre, tutti i partner di sistema devono nominare un responsabile per le crisi che sia reperibile in qualsiasi momento. Il responsabile per le crisi deve essere inserito nella piattaforma software QS. È fatto obbligo di definire, introdurre e verificare ad intervalli regolari una procedura di comportamento da osservare in caso di eventi e crisi. Tale procedura deve comprendere almeno i seguenti punti: comitato anticrisi elenco numeri d emergenza procedura per il richiamo e il ritiro dei prodotti piano di comunicazione informazione ai clienti Foglio degli eventi, procedura di comportamento da osservare in caso di eventi e crisi [K.O.] Tracciabilità Tutte le aziende sono tenute a predisporre sistemi e processi di tracciabilità (v. Regolamento (CE) n. 178/2002) che garantiscano che, entro 24 ore dal contatto con il partner di sistema, ove richieste, siano disponibili presso QS le informazioni relative alla tracciabilità. È fatto obbligo di trasmettere le seguenti informazioni a clienti e fornitori (un livello superiore e uno inferiore) predisposte in formato elettronico (ad es. tabella Excel o altri formati file consueti): nome, indirizzo e numero di telefono ID QS o codice sede (se si tratta di un partner di sistema QS) tipo e quantità di prodotti forniti data di consegna numero di lotto o partita (se presente) che garantisca la determinazione dell origine dei mangimi. I processi interni per la tracciabilità devono essere strutturati in modo tale che le informazioni necessarie siano raccolte entro quattro ore. NB: QS ha predisposto una tabella Excel che le aziende possono utilizzare per la trasmissione elettronica dei dati di clienti e fornitori. La tabella è disponibile sul sito di QS ( al menu Downloads > Imprese del settore dei mangimi > Piccoli produttori come documento Gestione degli eventi. Tabella Excel predisposta da QS per la trasmissione delle informazioni sui clienti/documento QS Gestione degli eventi (o documento simile) Pagina 7 di 21

8 2.2 Programma HACCP [K.O.] Programma HACCP Al fine di garantire la massima sicurezza dei mangimi, l azienda deve creare, attuare e mantenere un sistema per il controllo dei rischi in conformità ai principi HACCP (Codex Alimentarius - ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005, Articolo 6). NB: per la creazione e l attuazione di un programma HACCP specifico per l azienda si può far riferimento al documento Manuale HACCP per i mangimi. Tale documento è pubblicato sul sito Team HACCP La direzione di massimo livello deve nominare un team HACCP che introduca e mantenga il programma HACCP. Bisogna assicurarsi che il team HACCP possieda l esperienza necessaria nei singoli raparti dell azienda. In caso di più team HACCP bisogna nominare un coordinatore che risponda del lavoro sistematico dei vari team HACCP Diagrammi di flusso Nei diagrammi di flusso è fatto obbligo di inserire ciascuna fase di processo, produzione e lavorazione in modo che contengano una rappresentazione schematica dell intero processo (produttivo). È possibile suddividere i diagrammi di flusso in un processo principale e più processi parziali. La creazione di un processo principale può aver senso se il processo è complesso in quanto costituito da numerose fasi parziali e se ci sono più flussi di prodotto in entrata e uscita Analisi dei rischi Il programma HACCP deve basarsi sulla definizione dei rischi che devono essere evitati, esclusi o ridotti a livelli accettabili Punti critici di controllo (CCP) È fatto obbligo di determinare i punti critici di controllo sul o sui livelli di processo in cui ciò è necessario al fine di evitare, escludere o ridurre a livelli accettabili un eventuale rischio Valori limite per i CCP È fatto obbligo di definire i valori limite per tali punti critici di controllo, sulla base dei quali, in considerazione della necessità di evitare, escludere o ridurre al minimo i rischi rilevati, vengano distinti i valori accettabili da quelli non accettabili Monitoraggio e verifica dei valori limite per i CCP È fatto obbligo di definire ed attuare procedure efficaci per il monitoraggio dei punti critici di controllo Inoltre, è fatto obbligo di definire le procedure di verifica per stabilire se le misure indicate nei principi HACCP funzionano in modo completo ed efficace. Le procedure di verifica devono essere applicate con regolarità Misure correttive per i CCP È fatto obbligo di definire misure correttive da attuare qualora il monitoraggio rilevi che un punto critico di controllo non è sotto controllo Responsabilità Le responsabilità devono essere definite in un organigramma.

9 Registrazioni È fatto obbligo di creare documenti e registrazioni adeguati alla tipologia e alle dimensioni dell impresa del settore dei mangimi al fine di poter comprovare l applicazione delle misure indicate nel programma HACCP Verifica HACCP Una volta all anno è fatto obbligo di verificare l attuazione del programma HACCP. In caso di modifiche ad un prodotto, ad un processo produttivo o ad una fase della produzione, della lavorazione, dell immagazzinamento o della distribuzione rilevanti ai fini della verifica HACCP, l impresa deve controllare ed eventualmente modificare il programma HACCP. Ad es. programma HACCP, organigramma, diagrammi di processo, moduli di evidenza del monitoraggio dei CCP, evidenze della qualifica dei membri del team HACCP 2.3 Utilizzo del marchio I piccoli produttori di materie prime per mangimi non hanno alcun diritto di utilizzo del marchio di qualità QS. 3 Requisiti per la produzione di materie prime per mangimi 3.1 Registrazione ufficiale e idoneità [K.O.] Registrazione ufficiale Secondo il Regolamento (CE) n. 183/2005 tutti i produttori di materie prime per mangimi devono essere registrati ufficialmente. Le aziende devono essere in grado di comprovare la registrazione ufficiale (secondo l Art. 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005). La registrazione avviene presso le autorità di sorveglianza all interno della sfera di competenze delle quali rientra l azienda. Evidenze della registrazione ufficiale NB: il documento Registrazione e riconoscimento delle imprese del settore dei mangimi contiene maggiori informazioni in tal senso Idoneità per il settore dei mangimi È fatto obbligo di nominare i responsabili per il settore materie prime per mangimi e di essere in possesso delle conoscenze specifiche del settore dei mangimi. Ciò implica tra l altro la disponibilità e la conoscenza all interno dell azienda delle opere di consultazione quali la Legge sui mangimi, i Regolamenti e la Lista positiva delle materie prime per mangimi. 3.2 Dichiarazione di prodotto [K.O.] Dichiarazione Le materie prime per mangimi prodotte devono riportare su bolle e imballaggi/etichette dei sacchi le dichiarazioni previste dalla legge. Bisogna eventualmente indicare anche la conformità alla lista positiva se questa supera le norme di legge. Nel caso degli acidi grassi derivati dalla raffinazione chimica, dei distillati di acidi grassi prodotti dalla raffinazione fisica e dalla glicerina vegetale, bisogna inoltre dichiarare che questi sono adatti all utilizzo come mangimi (v. anche Regolamento (UE) n. 225/2012).

10 NB: per l etichettatura delle materie prime per mangimi, il Ministero tedesco per l alimentazione e l agricoltura e il Ministero tedesco per la tutela dei consumatori e della sicurezza alimentare hanno pubblicato delle Linee guida che possono essere d aiuto. 3.3 Etichettatura come mangimi del sistema QS [K.O.] Etichettatura degli articoli come mangimi del sistema QS La merce QS commercializzata da un partner di sistema ad un altro deve essere contrassegnata in modo univoco come merce QS sui documenti di accompagnamento o sui sacchi/confezioni della merce. La merce sfusa va contrassegnata articolo per articolo sulla relativa bolla. Per la merce in sacchi/confezioni la marcatura QS va effettuata sull etichetta del sacco. In alternativa la marcatura QS per la merce in sacchi può anche essere fatta articolo per articolo sui documenti di accompagnamento. In tal caso, tuttavia, bisogna assicurarsi che sia possibile un riferimento univoco tra i sacchi forniti e i documenti di accompagnamento (ad es. indicando il numero d identificazione della partita di ciascun sacco sui documenti di accompagnamento). Poiché i piccoli produttori di materie prime per mangimi non dispongono di nessun contratto di utilizzo del marchio e quindi non possono utilizzare il marchio di qualità QS, la merce QS può essere marcata in modo univoco ad es. tramite sovrastampa del codice identificativo QS o del codice sede QS. È possibile contrassegnare come merce QS solo mangimi prodotti da sedi autorizzate alla consegna e che rientrano nel relativo ambito di applicazione (materie prime per mangimi secondo la lista positiva). Se una sede perde l autorizzazione alla fornitura QS, la merce non può più essere contrassegnata come merce QS. È fatto divieto ai partner di sistema QS di utilizzare o commercializzare mangimi non contrassegnati singolarmente come merce QS. Una deroga in tal senso è costituita solo dalle materie prime per mangimi o dagli additivi soggetti a campionamento libero nonché dai mangimi acquistati da aziende certificate secondo uno standard riconosciuto da QS. NB: nel documento Etichettatura degli articoli come mangimi del sistema QS si trovano esempi di etichettatura della merce QS. 3.4 Produzione Valutazione dei fornitori È fatto obbligo all azienda di stabilire un sistema per la scelta e la valutazione dei propri fornitori (descrizione della procedura) e di attuare tale sistema nella scelta e nella valutazione dei propri fornitori. Sono disponibili elenchi aggiornati dei fornitori dei prodotti e servizi importanti per l attuazione dei requisiti di queste Linee guida. Valutazione dei fornitori [K.O.] Controllo della merce in arrivo L azienda è tenuta a stabilire processi che assicurino il rispetto dei requisiti specificati per il raggiungimento della qualità nell utilizzo dei prodotti acquistati rilevanti ai fini della produzione di mangimi. È fatto obbligo di predisporre internamente descrizioni delle materie prime. Tali descrizioni devono contenere le caratteristiche rilevanti per il rispettivo prodotto, in particolare, i parametri da verificare all accettazione della merce (ad es. umidità e impurità nei cereali). All arrivo delle materie prime l azienda è tenuta ad effettuare una verifica per l accettazione. A tal fine bisogna verificare se i prodotti corrispondono alle descrizioni interne.

11 All arrivo delle materie prime è fatto altresì obbligo di verificare con regolarità se il trasporto soddisfa i requisiti (ad es. rispetto della sequenza di carico ed effettuazione delle necessarie procedure di pulizia in base alla sequenza di trasporto in caso di merci sciolte). Inoltre, è fatto obbligo di stabilire e attuare direttive in base alle quali verificare il trasportatore che effettua la consegna. A tal fine, in caso di merci sfuse, bisogna prestare soprattutto attenzione all effettuazione delle necessarie procedure di pulizia in base alla sequenza di trasporto. Se le materie prime o il trasporto non sono conformi alle direttive interne, allora è fatto divieto di accettare la merce per il suo utilizzo all interno del sistema QS. Ad es. descrizioni delle materie prime, direttive per la verifica per l accettazione, attestato/certificato/stampa dalla banca dati dei fornitori I fornitori di prodotti agricoli primari (tuberi, radici, cereali, semi oleaginosi, ecc.) come materie prime per la produzione di alimenti non sono attualmente soggetti ai requisiti QS. È fatto tuttavia obbligo di tenere conto nel programma HACCP di eventuali influenze dei prodotti agricoli primari sulla sicurezza dei mangimi da essi ottenuti (ad es. concentrazione di certe sostanze indesiderabili nelle materie prime per mangimi dovute a prodotti primari contaminati). NB: in caso di acquisto di prodotti agricoli primari direttamente dall agricoltore, il trasporto non è soggetto a nessun obbligo di certificazione. Si consiglia, tuttavia, ai produttori di mangimi di stabilire e verificare il rispetto ad es. dei requisiti relativi alla pulizia dei mezzi e contenitori per il trasporto [K.O.] Regole di gatekeeping: attuazione Se un produttore agisce da gatekeeper per un altra azienda, devono essere soddisfatti i relativi presupposti e attuati i requisiti di cui all Allegato Oltre al monitoraggio, rientrano tra questi anche la valutazione dei fornitori per ciascun fornitore non certificato e i requisiti per il trasporto dei mangimi dal fornitore al gatekeeper (ad es. il gatekeeper può esigere che il trasportatore sia autorizzato alla fornitura QS). Allegato 10.2 Regole di gatekeeping [K.O.] Impiego e produzione di materie prime per mangimi Si possono utilizzare solo materie prime per mangimi riportate nella Lista positiva delle materie prime per mangimi nel suo testo vigente o nelle rispettive liste degli enti normatori riconosciuti. Le materie prime per mangimi prodotte da aziende certificate QS e destinate al sistema QS devono essere riportate nella Lista positiva delle materie prime per mangimi. Nella Lista positiva delle materie prime per mangimi della Commissione normativa per le materie prime per mangimi nel Comitato centrale dell agricoltura tedesca è indicato per quali prodotti i produttori di materie prime per mangimi devono predisporre schede prodotto specifiche secondo i requisiti della Lista positiva delle materie prime per mangimi. NB: i produttori di materie prime per mangimi devono comunicare al proprio laboratorio di certificazione tutti i mangimi prodotti come merce QS, affinché a partire dall questi siano aggiornati nella banca dati QS sotto Assortimento prodotti [K.O.] Impiego di additivi Si possono produrre e trasformare solo additivi che dispongono di un riconoscimento per l alimentazione animale a norma del Regolamento (CE) n. 1831/2003. Pagina 11 di 21

12 3.4.6 [K.O.] Esclusione di certi prodotti È fatto divieto di utilizzare all interno del sistema QS grassi secondari, di riciclo e raccolta (ad es. rifiuti di grassi commestibili) nonché i loro prodotti di lavorazione e la glicerina ottenuta da materie prime animali. È fatto assoluto divieto di produrre e utilizzare all interno del sistema QS prodotti oggetto di un divieto di somministrazione normativo o riportati nell elenco dei prodotti esclusi QS. Allegato 10.4 Elenco dei prodotti e dei combustibili esclusi Specifiche dei prodotti È fatto obbligo alle aziende di descrivere le proprie materie prime per mangimi per poter valutare la loro conformità ai requisiti. Le specifiche del prodotto possono anche essere costituite da rimandi ad altri documenti, posto che siano contenute tutte le informazioni necessarie (ad es. scheda tecnica conforme alla lista positiva delle materie prime per mangimi) [K.O.] Organizzazione dello stabilimento L azienda è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie per evitare l inquinamento, la contaminazione incrociata e il pregiudizio della sicurezza e della qualità dei mangimi, oltre a qualsiasi loro errato utilizzo o scambio. Ciò riguarda sia gli stabilimenti produttivi sia i magazzini. Ad es. matrice di contaminazione [K.O.] Garanzia della separazione della merce All interno degli impianti produttivi dell azienda è fatto obbligo di provvedere ad un assoluta e completa separazione, da un punto di vista spaziale ed organizzativo (ad es. mediante etichettatura), degli alimenti/dei mangimi da materiali estranei. Quando non è possibile effettuare una completa separazione spaziale, allora bisogna fare in modo che ciò non influenzi negativamente i mangimi (HACCP). I prodotti utilizzabili in modo identico e invariato al 100% sia come alimenti o mangimi sia anche per altri scopi (ad es. scopi tecnici) sono esonerati dall obbligo di separazione. L azienda è autorizzata a produrre anche mangimi non QS. Tuttavia, è fatto obbligo all azienda di tenere separate le merci destinate al sistema QS da quelle non destinate al sistema QS. Bisogna evitare uno scambio di prodotti e quindi una consegna di mangimi non QS all interno del sistema QS. I sottoprodotti del processo produttivo non adatti all alimentazione umana e animale (ad es. rifiuti/residui quali polveri di cereali e residui della vagliatura tranne frazioni a grana fine) devono essere separati nel successivo processo di trasformazione e opportunamente controllati Processi di trasformazione In caso di processi di trasformazione (ad es. essiccazione, aggiunta di additivi e coadiuvanti tecnologici) è fatto obbligo di verificare che tali processi non diminuiscano la qualità dei mangimi, ad es. aumento delle sostanze tossiche quali diossine e PCB diossina-simili mediante essiccazione indiretta. Se nella produzione vengono utilizzati additivi tecnologici (coadiuvanti tecnologici), è fatto obbligo di rimuoverli completamente o tenerli il più possibile lontani dal prodotto in modo che i residui o i prodotti di trasformazione tecnicamente inevitabili non costituiscano alcun pericolo per la salute degli animali Immagazzinamento I mangimi vanno conservati fino alla consegna in silos o magazzini identificati in modo univoco. È fatto obbligo di evitare contaminazioni incrociate e di escludere possibili miscele nei silos e nei magazzini. Al fine di riconoscere tempestivamente eventuali riduzioni di qualità, bisogna valutare le condizioni dei prodotti stoccati ad opportuni intervalli (ad es. misurazioni dell umidità, monitoraggio della temperatura Pagina 12 di 21

13 durante l immagazzinamento). Tali controlli vanno documentati. Ove possibile, bisogna applicare il principio First in/first out. Le segnalazioni di vuoto dei silos devono essere registrate con la maggior frequenza possibile per poter circoscrivere il più possibile una partita di mangime. Nel caso dei magazzini piani, bisogna assicurarsi che fango, neve e altre potenziali impurità portate dai veicoli non pregiudichino le materie prime e i mangimi immagazzinati. L immagazzinamento su superfici aperte va evitato il più possibile. Il raccolto stoccato temporaneamente su superfici aperte deve essere protetto da influenze negative. L azienda deve predisporre la descrizione dei processi per il controllo dei magazzini dei mangimi ed effettuare tali controlli secondo le procedure stabilite. Programma di pulizia, analisi dei rischi dei magazzini, istruzioni per l immagazzinamento In caso di utilizzo di magazzini esterni (propri o di terzi), tali sedi devono essere autorizzate alla fornitura QS (verifica nel motore di ricerca dei partner di sistema sulla piattaforma Allegato 10.3 Obbligo di certificazione per le imprese del settore dei mangimi Imballaggio In caso di merci confezionate/in sacchi, l imballaggio deve essere idoneo a mantenere la qualità dei prodotti. È fatto divieto alle aziende agricole dov è allevato il bestiame di riprendere i pallet e i mini contenitori di merce sfusa, a meno che, prima del loro riutilizzo, questi non vengano puliti a fondo ed eventualmente ben disinfettati. I pallet e i mini contenitori per merce sfusa vanno puliti in modo da non pregiudicare i mangimi. È fatto divieto alle aziende agricole di ritirare e riempire nuovamente i sacchi. 3.5 Igiene dell azienda [K.O.] Pulizia Polvere, sporco e residui di materie prime per mangimi possono diventare terreno fertile per i batteri che rappresentano un potenziale pericolo di contaminazione per le materie prime per mangimi stesse. Di conseguenza, l accumulo di sporco, polvere e residui di materie prime per mangimi va per quanto possibile evitato. È fatto obbligo all azienda di fissare, effettuare e documentare opportune misure di pulizia al fine di garantire l igiene aziendale (livello di pulizia, igiene personale, disinfestazione). I programmi di pulizia devono ad ogni modo comprendere i seguenti elementi: ambiti e spazi aziendali impianti e sistemi di trasporto (ad es. tubi di carico, benne, nastri, imbuti) personale addetto alla pulizia (personale proprio ed esterno) intervallo, metodi e prodotti usati per la pulizia Possono entrare in contatto con le materie prime per mangimi solo detergenti e disinfettanti adatti per gli alimenti. Tali prodotti vanno utilizzati secondo le istruzioni del produttore e la relativa scheda di sicurezza. Nel caso in cui i detergenti e disinfettanti entrino in contatto con le materie prime per mangimi, è fatto obbligo all azienda di provvedere affinché i relativi sistemi di controllo offrano sempre un efficace e corretta diluizione. È fatto obbligo di pulire ad intervalli prestabiliti le celle dei silos. Le vasche di raccolta e gli impianti di trasporto vanno puliti o lavati con opportuni attrezzi a seconda delle caratteristiche tecniche. L area circostante ciascuna vasca di raccolta va pulita con regolarità. Pagina 13 di 21

14 Tutti i magazzini e gli impianti di movimentazione e immagazzinamento che vengono a contatto con materie prime per mangimi secche, una volta lavati, devono essere perfettamente asciutti prima del loro riutilizzo. Prima di riutilizzare un magazzino bisogna pulirlo e disinfettarlo secondo il programma di pulizia e disinfezione e comprovare tali operazioni nella documentazione del magazzino. È fatto obbligo di pulire regolarmente anche gli spazi sociali dell azienda. Programma di pulizia e documentazione delle operazioni di pulizia [K.O.] Monitoraggio dei parassiti L azienda è tenuta a garantire il mantenimento di un elevato standard di pulizia ed igiene in ogni ambito lavorativo onde evitare la presenza di eventuali parassiti e insetti nocivi. Nei locali aziendali è necessario adottare misure per allontanare uccelli o insetti. È fatto obbligo di tenere lontani dai locali aziendali anche gli animali domestici in caso di possibile pericolo di contaminazione delle materie prime per mangimi. A tal fine bisogna effettuare una valutazione dei rischi. I locali destinati alla produzione e all immagazzinamento devono essere protetti dall accesso di parassiti: porte e finestre vanno tenuti possibilmente sempre chiusi gli edifici devono essere protetti dall accesso di parassiti ed escludere possibili luoghi di cova i buchi, gli scarichi e gli altri punti da cui potrebbero entrare i parassiti vanno sigillati se ciò non è possibile, bisogna adottare altre misure ad es. installare reti. Qualora venissero comunque riscontrate infestazioni parassitarie, è fatto obbligo di impiegare opportuni metodi e prodotti per la disinfestazione che garantiscano la sicurezza sia delle materie prime per mangimi sia dei lavoratori. La disinfestazione va eseguita e documentata da personale qualificato e non deve pregiudicare la qualità dei prodotti. È fatto divieto di posizionare contenitori con esche aperti o esche sciolte nei punti in cui questi possono rappresentare un pericolo per le materie prime o i mangimi. Ad es. istruzioni di lavoro, documentazione dei corsi, misure correttive in caso di infestazioni parassitarie, schede tecniche di sicurezza delle sostanze utilizzate, schema delle esche utilizzate Igiene personale L azienda deve provvedere affinché tutti i dipendenti che hanno un contatto diretto con i mangimi e il loro imballaggio partecipino ad un corso sull igiene. La partecipazione dei dipendenti ai corsi sull igiene va documentata. È fatto divieto alle persone che è noto soffrano di una patologia che può pregiudicare la sicurezza dei mangimi di entrare in contatto diretto con i mangimi o il loro imballaggio. Documentazione dei corsi 3.6 Monitoraggio dei mangimi [K.O.] Creazione di piani di controllo QS per ciascuna sede La partecipazione al monitoraggio dei mangimi QS è obbligatoria per tutti i piccoli produttori di materie prime per mangimi. Ogni azienda è tenuta a predisporre un piano di monitoraggio per le varie sedi con cadenza almeno annuale sulla base delle indicazioni delle Linee guida monitoraggio dei mangimi in base al tonnellaggio annuo atteso per ciascun tipo di mangime da immettere in commercio come merce QS. Le ispezioni programmate vanno distribuite in modo sensato nel corso dell anno. Piano di monitoraggio specifico per la sede Pagina 14 di 21

15 3.6.2 [K.O.] Rispetto dei piani di controllo QS È responsabilità dell azienda provvedere ad effettuare i controlli di produzione almeno secondo i piani di monitoraggio indicati nelle Linee guida Monitoraggio dei mangimi. Le direttive per il campionamento dei mangimi nonché per la procedura in caso di violazioni dei limiti massimi, delle soglie d intervento o dei valori indicativi QS sono fissate nelle Linee guida monitoraggio dei mangimi nonché nelle presenti Linee guida nei Capitoli e Capitolo Gestione degli eventi e delle crisi Capitolo Controllo dei prodotti difettosi Linee guida monitoraggio dei mangimi Risultati delle analisi Campionamento Le campionature devono essere prelevate da un addetto appositamente formato. L azienda deve predisporre le descrizioni sulla procedura di campionamento. Per maggiori informazioni sui requisiti per il prelievo del campione si faccia riferimento alle Linee guida monitoraggio dei mangimi. Istruzioni per il campionamento [K.O.] Analisi ad opera di laboratori accreditati QS Le campionature vanno analizzate esclusivamente da parte di laboratori accreditati QS. Un elenco dei laboratori accreditati QS per il monitoraggio dei mangimi è disponibile sul sito [K.O.] Monitoraggio dei mangimi: inserimento dei dati Nell ambito delle ispezioni ai fini del monitoraggio dei mangimi, le aziende sono tenute ad inserire i dati del campionamento nell apposito modulo della banca dati per il monitoraggio dei mangimi. L inserimento regolare dei dati del campionamento e la verifica dell inserimento dei risultati delle analisi sono responsabilità dell azienda. L inserimento regolare dei dati del campionamento e la verifica dell inserimento dei risultati delle analisi sono responsabilità dell azienda. A tal fine il laboratorio di certificazione deve fornire alle aziende l accesso al modulo della banca dati. Eventualmente l azienda può incaricare anche il laboratorio di certificazione di inserire i dati. In tal caso la questione va chiarita da parte dell azienda con il relativo laboratorio di certificazione. Una volta conclusa l analisi, i laboratori accreditati QS inseriscono i risultati nel modulo della banca dati. Ulteriori indicazioni per l inserimento dei dati nel modulo per il monitoraggio dei mangimi sono fissate nelle Linee guida monitoraggio dei mangimi. Alla pagina al menu Databases sono pubblicate le istruzioni per l utilizzo del modulo per il monitoraggio dei mangimi [K.O.] Regole di gatekeeping: inserimento dei dati È fatto obbligo di inserire nella piattaforma software i dati del campionamento e i risultati delle analisi necessari per il gatekeeping. L aggiornamento dei dati di campionamento e la verifica dell aggiornamento dei risultati delle analisi rientra nella sfera di competenza dell azienda [K.O.] Verifica per l approvazione: attuazione I produttori di acidi grassi derivati dalla raffinazione chimica, distillati di acidi grassi prodotti dalla raffinazione fisica, sali di acidi grassi, olio di pesce (incluso quello raffinato, cotto), olio di cocco crudo e burro di cacao crudo sono tenuti a sottoporre i propri prodotti finiti ad una verifica per l approvazione Pagina 15 di 21

16 prima della loro messa in commercio. Ciò significa che i prodotti possono essere immessi in commercio e messi a disposizione dei clienti solo se i risultati delle analisi sono ineccepibili per determinati parametri. La procedura precisa e i parametri per la verifica per l approvazione sono pubblicati nelle Linee guida monitoraggio dei mangimi. Tale verifica non sostituisce l osservazione interna e il monitoraggio di eventuali altri rischi nell ambito del programma HACCP. Allegato 10.4 Elenco dei prodotti esclusi Risultati delle analisi [K.O.] Verifica per l approvazione: inserimento dei dati È fatto obbligo di inserire nella piattaforma software i dati del campionamento e i risultati delle analisi necessari alla verifica per l approvazione. L aggiornamento dei dati di campionamento e la verifica dell aggiornamento dei risultati delle analisi rientra nella sfera di competenza dell azienda [K.O.] Piani di monitoraggio ad hoc: attuazione In caso di ripetuta contaminazione dei prodotti con sostanze indesiderabili (ad es. superamento dei valori indicativi QS o dei valori limite) QS può reagire direttamente - e indipendentemente da una revisione delle Linee guida monitoraggio dei mangimi - predisponendo un piano di monitoraggio ad hoc vincolante. A tal fine QS può aumentare il numero di analisi dei prodotti interessati, in deroga alle Linee guida monitoraggio dei mangimi. Nella misura in cui ciò sia rilevante per l azienda, questa è tenuta ad attuare anche il piano di monitoraggio ad hoc. Risultati delle analisi [K.O.] Piani di monitoraggio ad hoc: inserimento dei dati È fatto obbligo di inserire nella piattaforma software i dati del campionamento e i risultati delle analisi necessari per il monitoraggio ad hoc. L aggiornamento dei dati di campionamento e la verifica dell aggiornamento dei risultati delle analisi rientra nella sfera di competenza dell azienda. 3.7 Campioni di tracciabilità [K.O.] Formazione dei campioni di tracciabilità In aggiunta ai requisiti sulla tracciabilità a norma dell Articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, le imprese del settore dei mangimi sono tenute a soddisfare anche i requisiti speciali a norma dell Allegato II, sezione Controllo di qualità del Regolamento sull igiene dei mangimi (Regolamento (CE) n. 183/2005). I produttori di mangimi sono tenuti a stabilire per iscritto una procedura per il prelievo di campioni di tracciabilità. Oltre alle disposizioni di legge per la formazione dei campioni di tracciabilità, è fatto obbligo per QS di conservare almeno i campioni di tracciabilità di tutti i mangimi immessi in commercio come merce QS. I campioni di tracciabilità vanno conservati per un periodo di tempo appropriato all uso e alla data di scadenza dei mangimi. Istruzioni per la creazione di campioni di tracciabilità 3.8 Controllo dei prodotti difettosi (materie prime per mangimi) Controllo dei prodotti difettosi L azienda deve assicurarsi che il prodotto che non soddisfa i requisiti delle presenti Linee guida o delle norme di legge, sia contrassegnato e gestito in modo tale da impedirne l uso o la consegna involontari. È Pagina 16 di 21

17 fatto obbligo di fissare in una procedura documentata le misure di controllo e i rispettivi poteri e responsabilità per il contatto con i prodotti difettosi. In caso di mangimi irregolari, l azienda è tenuta ad adottare una o più delle seguenti misure: eliminazione del difetto riscontrato esclusione dell uso originariamente previsto se i prodotti non sono più idonei come mangimi determinazione di un altro uso eventuale richiesta e rispetto di un autorizzazione da parte della autorità competenti che ne permetta l utilizzo, l approvazione o l accettazione ove necessario, corretto smaltimento del prodotto È fatto obbligo di registrare il tipo di difetto, le misure conseguenti adottate e le eventuali autorizzazioni ottenute. Istruzioni e registrazioni per la gestione dei prodotti difettosi 4 Requisiti relativi al trasporto su strada Tutti i piccoli produttori di materie prime per mangimi che consegnano al cliente mangimi da loro stessi prodotti con veicoli propri possono coprire il trasporto mediante l Ispezione QS per piccoli produttori di materie prime per mangimi. Non si rende necessaria una certificazione separata. Se vengono offerti servizi di trasporto a terzi, allora si rende necessaria una certificazione separata secondo le Linee guida Mangimi. Per ulteriori indicazioni si vedano le Linee guida Mangimi, Capitolo Direttive per la pulizia e rilevamento dei requisiti per il trasporto Determinazione di una procedura per il trasporto È fatto obbligo all azienda di stabilire una procedura per il trasporto delle materie prime per mangimi fino all acquirente e di effettuare il controllo del trasporto in conformità alla procedura stabilita Rispetto delle disposizioni per la pulizia Prima di caricare le materie prime per mangimi sul veicolo bisogna effettuare un controllo organolettico per verificare che lo spazio di carico sia pulito, vuoto e asciutto. Gli spazi adibiti al carico non devono presentare odori che possono influenzare negativamente i mangimi da caricare. Il trasporto deve essere effettuato in modo tale da evitare qualsiasi contaminazione delle materie prime per mangimi con sostanze indesiderabili. Durante il trasporto bisogna impedire che spruzzi e gocce d acqua piovana penetrino nelle materie prime per mangimi. Gli spazi adibiti al carico vanno coperti, anche quando sono vuoti, per proteggere il vano di carico ad es. da acqua piovana o escrementi di uccelli. I teloni di copertura degli spazi adibiti al carico devono essere puliti e asciutti. La temperatura delle materie prime per mangimi dovrebbe avvicinarsi il più possibile a quella ambiente per evitare la formazione di condensa e prevenire il deperimento. Dopo la pulizia del veicolo è fatto obbligo di documentare le misure di pulizia attuate e i detergenti e disinfettanti utilizzati. La documentazione almeno delle ultime tre merci deve accompagnare il veicolo. In caso di contaminazione con sostanze indesiderabili durante il trasporto, è fatto obbligo di stabilire quali misure vanno adottate in riferimento alla partita interessata. È fatto altresì obbligo di stabilire procedure su come trattare tali materie prime per mangimi quando si sa che la sicurezza di mangimi e alimenti non è garantita. Qualora la partita di mangimi non fosse più idonea per l alimentazione animale, è fatto obbligo di comunicarlo al cliente. Prima di poter caricare i mangimi su di un veicolo, bisogna verificare quale merce è stata precedentemente trasportata nello stesso contenitore di carico e che pulizia del veicolo va effettuata. Pagina 17 di 21

18 Per le merci, il Comitato internazionale dei trasporti su strada (ICRT) predispone analisi dei rischi associando le merci ad un regime di pulizia. Il regime di pulizia da effettuare prima di poter caricare i mangimi sul veicolo è indicato nella banca dati dell ICRT ( È vietato caricare mangimi nei seguenti casi: dopo il trasporto di merci vietate dalla banca dati ICRT dopo il trasporto di merci non inserite nella banca dati ICRT. Registrazione di una merce nella banca dati ICRT Se una merce da trasportare non è pubblicata nella banca dati ICRT, gli spedizionieri possono farne richiesta di categorizzazione a QS. A tal fine va utilizzato l Allegato 10.5 delle Linee guida Mangimi. La richiesta deve essere compilata in tutte le sue parti e spedita a QS corredata di tutte le informazioni (ad es. scheda di sicurezza) sulla relativa merce da trasportare. Allegato 10.5 Richiesta ICRT per una procedura di pulizia 4.2 Marcatura e tracciabilità per il trasporto su strada Marcatura univoca degli spazi adibiti al carico È fatto obbligo di garantire un identificazione univoca degli spazi adibiti al carico e la tracciabilità della sequenza di trasporto dei prodotti. Ciascuno spazio/area di carico del mezzo di trasporto va contrassegnato in modo univoco Registrazioni sui trasporti da recare sul mezzo di trasporto È fatto obbligo di recare almeno i seguenti documenti sul trasporto: tipologia e quantità di merce trasportata data di trasporto, identificativo dello spazio di carico eventuale numero della partita e indirizzo di carico e scarico 4.3 Ricorso a fornitori di servizi di trasporto Trasporto di merci sfuse Se l azienda incarica aziende esterne del trasporto dei mangimi, tali trasportatori devono essere autorizzati alla fornitura QS (verifica nel motore di ricerca dei partner di sistema sulla piattaforma Ciò vale sia per i trasporti interni sia per quelli esterni all azienda. Si veda anche l Allegato 10.3 Obbligo di certificazione per le imprese del settore dei mangimi 5 Definizioni 5.1 Spiegazione dei simboli I criteri K.O. sono indicati con questo simbolo [K.O.]. I rinvii ad ulteriori documenti validi sono evidenziati in grassetto. Questo simbolo precede sempre l elenco dei documenti che devono essere presentati. I rinvii ad altri capitoli delle presenti Linee guida sono indicati con questo simbolo Le avvertenze sono indicate con NB: seguito dal testo in corsivo. Pagina 18 di 21

19 5.2 Elenco delle abbreviazioni CCP HACCP Critical Control Point Hazard Analysis and Critical Control Points K. O. Knock out, esclusione 5.3 Termini e definizioni Merce QS Per merce QS si intende merce prodotta e/o commercializzata da un azienda certificata QS in conformità ai requisiti del sistema QS. 6 Ulteriori documenti validi Tra gli ulteriori documenti validi rientrano: per i documenti QS si veda Linee guida Regolamento generale Allegati 10.2, 10.4 e 10.5 delle Linee guida per i mangimi Linee guida Monitoraggio mangimi Linee guida Certificazione Foglio degli eventi Piani di monitoraggio ad hoc Leggi e regolamenti Tutte le leggi e i regolamenti si applicano nel loro testo di volta in volta vigente incluse eventuali modifiche ed integrazioni. Diritto tedesco Codice degli alimenti e dei mangimi (LFGB - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) Regolamento tedesco sui mangimi (FMVO - Futtermittelverordnung) Sicurezza degli alimenti e dei mangimi Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale Regolamenti UE sull igiene dei mangimi Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento (UE) n. 225/2012 che modifica l allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti che immettono sul mercato prodotti derivati da oli vegetali e grassi miscelati da utilizzare nell alimentazione degli animali e per quanto riguarda i requisiti specifici per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto di oli, grassi e prodotti da essi derivati e per i relativi test per la diossina Regolamento UE sull etichettatura dei mangimi Regolamento (CE) n. 767/2009 sull immissione sul mercato e sull uso dei mangimi Additivi UE Regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all alimentazione animale Pagina 19 di 21

20 Altro Lista positiva delle materie prime per mangimi della Commissione normativa per le materie prime per mangimi del Comitato centrale degli agricoltori tedeschi (Normenkommission für Einzelfuttermittel im Zentralausschuss der deutschen Landwirtschaft) 7 Allegati Gli allegati da 7.1 a 7.2 sono pubblicati separatamente. 7.1 Modello: Dichiarazione di partecipazione e delega del piccolo produttore di materie prime per mangimi 7.2 Modello di conferma Pagina 20 di 21

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