LA FATTURA ELETTRONICA PER GLI ENTI LOCALI
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- Laura Nicolina Bonelli
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1 Patrizia Saggini LA FATTURA ELETTRONICA PER GLI ENTI LOCALI Approfondimenti normativi e soluzioni organizzative Cat. I - N Grafiche E. GASPARI
2 TUTTI I DIRITTI RISERVATI RIPRODUZIONE VIETATA PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA A norma delle leggi sul diritto di autore e del codice civile, è vietata la riproduzione di questo volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni od altro, senza l autorizzazione scritta dell editore. ISBN Grafiche E. GASPARI - Cadriano di Granarolo E. (Bologna) - Via M. Minghetti, 18 Tel Fax mail@gaspari.it
3 INDICE Prefazione Introduzione alla fattura elettronica Come nasce la fattura elettronica nelle imprese La fattura elettronica nella Pubblica Amministrazione I vantaggi della fattura elettronica Adeguamento alla normativa europea La fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione Contenuto ed emissione della fattura elettronica Trasmissione della Fattura Elettronica Conservazione della fattura elettronica Adempimenti delle PA per l attivazione della fattura elettronica La registrazione delle fatture Semplificazione dei processi gestionali e organizzativi Gestione dell'innovazione nell'organizzazione Processo di ricezione, registrazione e liquidazione della fattura elettronica I benefici economici e organizzativi del nuovo processo La dematerializzazione dell'intero ciclo dell'ordine
4 Indice 4. Sviluppi e integrazioni della fattura elettronica Rapporto tra la fattura elettronica e la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) La fatturazione attiva Un primo bilancio della fatturazione elettronica Prospettive future Appendice normativa Legge 22 dicembre 2008, n Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009) D.M. 3 aprile 2013, n Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n D.L. 24 aprile 2014, n Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale D.M. 17 giugno Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/ Circolare MEF 4 novembre 2013, n Attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n Decreto del Ministro dell economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 Prime istruzioni operative Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 31 marzo 2014, n. 1 - Decreto 3 aprile 2013, n. 55, in tema di fatturazione elettronica - Circolare interpretativa Circolare Agenzia delle Entrate 24 giugno 2014, n. 18/E - IVA - Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione AGID Specifiche operative per l identificazione univoca degli uffici centrali e periferici, delle amministrazioni, destinatari della fatturazione elettronica
5 Indice 9. Circolare MEF 25 giugno 2014, n Piattaforma per la certificazione dei crediti. Modalità di trasmissione dei dati. Regole tecniche per la comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n AGID, Documento di illustrazione Questionario Fatturazione Elettronica
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7 Prefazione Probabilmente l obbligo di fatturazione elettronica dei fornitori verso la Pubblica Amministrazione, già operativo dal 6 giugno 2014 verso le Amministrazioni centrali e di prossima attivazione per tutte le altre Amministrazioni compresi gli enti locali il prossimo 31 marzo 2015, rappresenta una delle più grandi svolte digitali mai realizzate in Italia. Come in realtà doveva essere il protocollo informatico nel 2004, ma ha riguardato solo le PA e per lungo tempo è rimasto parzialmente inattuato e non ha comportato quei benefici in termini di digitalizzazione dei documenti amministrativi che invece ci si attendeva. La fatturazione elettronica, invece, ha il doppio vantaggio che obbliga sia il mondo delle imprese fornitrici e sia le Amministrazioni clienti a ripensare le modalità di trattamento dei documenti collegati in prima istanza al pagamento della fattura, ed eventualmente successivamente all intero ciclo dell ordine, passando da un processo interamente cartaceo ad un processo digitale, o in altri termini paperless (senza carta). Ho parlato di obbligo, perché la possibilità di pagare la fattura è vincolata al formato digitale della fattura; mi piacerebbe invece che alla fine della lettura di queste pagine tutti noi fossimo convinti che quella che ci dà il legislatore è invece una grande opportunità di cambiamento, che se ben utilizzata può dare vantaggi in termini procedurali ed economici a tutta l organizzazione. Trattare la fattura elettronica all interno di un ente non è un problema che riguarda solo i sistemi informatici o solo la contabilità, è un modo nuovo di approcciare il documento informatico, che richiede il coinvolgimento di tutti quelli che hanno a che fare con il documento fattura, per ripensare il processo in una nuova modalità. 9
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9 1. Introduzione alla fattura elettronica 1. Come nasce la fattura elettronica nelle imprese La fattura è un documento fiscale che attesta la richiesta di pagamento di una fornitura, inviato dall impresa fornitrice al cliente (soggetto pubblico o privato); la disciplina della fattura trae origine dal D.P.R. 26/10/1972, n. 633, che contiene le disposizioni relative all Imposta sul Valore Aggiunto. La fattura è il documento amministrativo per eccellenza, il più importante documento aziendale in grado di rappresentare nel tempo un operazione commerciale, e da cui scaturiscono risvolti: fiscali: detrazione dell IVA e deducibilità del costo, civili: ingiunzioni di pagamento ed efficacia probatoria, penali: reati tributari e reati disciplinati dal diritto fallimentare, finanziari: la gestione del credito e la riconciliazione delle fatture ai pagamenti e agli incassi. La fattura contiene una serie di informazioni necessarie ai fini di un integrazione del processo di fatturazione elettronica con i sistemi gestionali fornitori e PP.AA. e/o con i sistemi di pagamento, e con tutti quelli che gestiscono informazioni riferite alle tipologie di beni/servizi e alle necessità informative concordate tra operatore e PA. Inoltre la fattura rappresenta il ciclo finale dell ordine, che attesta per il fornitore la richiesta di pagamento di un avvenuta prestazione di beni o di servizi, e con il conseguente pagamento il cliente attesta la regolarità della fornitura ricevuta, e quindi la chiusura del contratto. 11
10 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica Fino a poco tempo fa il formato del documento della fattura era quasi esclusivamente cartaceo; con la modifica introdotta dall art. 21 (1) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, è stato introdotto il concetto di fattura elettronica, intendendo il documento che è stato emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico. Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario. Questo articolo è stato modificato dalla L. 24/12/2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità 2013) con l art. 1 commi dal 325 al in attuazione di quanto (1) I commi 1 e 2 dell art. 21 del DPR 633/1972 prevedono che: 1 - Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all accettazione da parte del destinatario. ( ) La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. 2 - La fattura contiene le seguenti indicazioni: a) data di emissione; b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, codice fiscale; g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all articolo 15, primo comma, n. 2; i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; l) aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. 12
11 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica previsto dalla Direttiva 45/2010/UE in materia di IVA - a decorrere dal 1 gennaio Gli elementi indicati nell art. 21 del DPR 633/1972 sono obbligatori, e in loro assenza le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture. Prima di questa modifica normativa, era necessario un accordo tra le parti per inviare e ricevere la fattura in un formato diverso da quello cartaceo, come previsto dalla Circolare del 19/10/2005 n. 45 dell Agenzia delle Entrate (2), in cui si definisce che: a) per trasmissione si intende l invio della fattura mediante l utilizzo di procedure informatizzate (quali il sistema di trasmissione EDI, la posta elettronica certificata, il telefax, via modem) per le quali è stato preventivamente acquistato il consenso del destinatario ; b) l invio della fattura mediante un qualsiasi strumento elettronico (es. via ), senza il consenso del cliente, non dà luogo ad una trasmissione elettronica, bensì ad una consegna o spedizione della stessa mediante strumenti elettronici. Ne consegue che la fattura è elettronica solo per l emittente, se ovviamente emessa in tale formato, mentre è sempre cartacea per il ricevente ; lo stesso dicasi nel caso di utilizzo di fax tradizionali. In seguito alla nuova formulazione dell art. 21 del DPR 633/1972 citato, la Circolare dell Agenzia delle Entrate , n. 12 (3), ha chiarito che: a) la fattura elettronica si ha per emessa quando viene messa a disposizione del cessionario o committente, ad esempio sul sito portale elettronico dell emittente ovvero del terzo incaricato dell emissione per suo conto ; b) la fattura elettronica si considera messa a disposizione quando al destinatario venga inviato un messaggio ( ) contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento al server ove lo stesso può effettuare, in qualsiasi momento, il download della fattura, ossia scaricare un documento. (2) La circolare del 19/10/2005 n. 45 è consultabile a questo indirizzo: agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/impronta+dei+documenti+informatici/normativa+e+prassi+comunicazione+impronta+documenti+informatici/circolare+45+del+19_10_2005/circolare_45_2005.pdf (3) La circolare è consultabile a questo indirizzo: wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/maggio+2013/circolare /circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf 13
12 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica Invece, a partire dal 1 gennaio 2013, il fornitore può inviare la fattura in formato elettronico al cliente, senza bisogno di alcuna formalità; il punto è stato chiarito dalla recente circolare dell Agenzia delle Entrate n. 18/E del 24/6/2014 (4), che collega il trattamento della fattura elettronica come documento digitale facendo riferimento al comportamento concludente del cliente, che dimostra di accettare la fattura elettronica semplicemente non stampandola e trattandola come documento elettronico. È quanto mai necessario precisare che con il termine fattura elettronica si possono intendere 2 tipologie di documenti informatici: Il documento non strutturato, come ad esempio il file in formato di testo (ES: con estensione PDF o PDF/A) Il documento strutturato, come invece la fattura in formato XML, sulla cui base è stato definito il tracciato della FatturaPA ; Nel primo caso il documento dovrà essere trattato in modalità digitale, soprattutto per quanto riguarda l archiviazione e la conservazione, ma non è possibile alcun trattamento dei dati in esso contenuti. A differenza di ciò che avviene invece nel secondo caso, in cui i dati della fattura possono essere utilizzati direttamente dai sistemi contabili del soggetto ricevente, per velocizzare e semplificare il trattamento delle operazioni di registrazione, validazione e pagamento. Nelle imprese private, lo scambio informativo necessario per la gestione di una transazione può avvenire attraverso un integrazione diretta supportata da sistemi EDI (Electronic Data Interchange) (5). I collegamenti EDI consentono la trasmissione di informazioni strutturate che i sistemi informativi di mittente e ricevente, una volta appositamente allineati, sono in grado di gestire in una relazione generalmente definita come application-to-application (A2A, cioè senza l intervento diretto di un interazione umana salvo quando esplicitamente richiesta). Gli elementi fondamentali che caratterizzano uno scambio in formato elettronico strutturato EDI possono, in linea di massima, essere riassunti in due gruppi. (4) La circolare è consultabile a questo indirizzo: wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n18e+del+24+giugno+2014/cir18e+del pdf (5) Questa è la definizione di EDI: La trasmissione elettronica di dati (EDI) è il trasferimento elettronico, tra sistemi informatici, di dati commerciali e amministrativi, mediante una norma concordata tra le parti coinvolte per strutturare messaggi (messaggi EDI). In base alla Raccomandazione 94/820/CE. 14
13 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica Infrastruttura di comunicazione consente alle imprese di scambiare flussi di informazioni strutturate (direttamente elaborabili dai sistemi informativi aziendali) con le controparti commerciali. Le tipologie di documenti scambiati comprendono, essenzialmente, i documenti del ciclo transazionale ordine-consegna-fatturazione-pagamento (ordini di acquisto, conferme d ordine, documenti di trasporto, fatture, anagrafiche prodotti ecc.). Protocolli e codifiche di comunicazione i messaggi EDI sono scritti in base a proto- colli di comunicazione che utilizzano codifiche/formati di comunicazione (in grado di definire la struttura dei messaggi, in termini di campi e record che devono contenere) che possono essere standard definiti a livello internazionale. Il principale standard di comunicazione utilizzato nel nostro paese è l UN/EDIFACT di cui esistono numerose varianti o dialetti ma non è altresì da escludere l utilizzo di tracciati di comunicazione proprietari. Le infrastrutture di comunicazione possono essere realizzate come integrazione diretta (senza l intermediazione di alcun provider) tra le imprese oppure essere costituite da vere e proprie reti di provider i cosiddetti VAN EDI che possono effettuare attività di trasmissione dei messaggi EDI da azienda mittente (Fornitore) ad azienda destinatario (Cliente) ma anche attività di traduzione (nel caso in cui mittente e destinatario utilizzino standard di comunicazione differenti). (6) La diffusione della fattura strutturata nel mondo delle imprese non è molto ampia, come risulta da un indagine del Politecnico di Milano, soprattutto per la complessità tecnologica dovuta all utilizzo di piattaforme comuni tra fornitore e cliente: infatti, risulta essere per lo più utilizzata da aziende che appartengono allo stesso gruppo societario, o che hanno in essere accordi commerciali di partnership. (6) Quaderno del FARE - Digitalizzazione del Ciclo dell Ordine, pag , a cura del Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Gestionale, disponibile all indirizzo CE_VP56/10402/
14 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica Fonte: Politecnico di Milano Osservatorio Fatturazione e dematerializzazione La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Se il cedente o prestatore trasmette più fatture elettroniche in unico lotto allo stesso destinatario, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. L emittente assicura l autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione (cd. AIL, e cioè Autenticità, Integrità e Leggibilità). L autenticità dell origine e l integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione idonei ad assicurare il collegamento affidabile tra la fattura emessa e la cessione dei beni e la prestazione di servizi ad essa riferibile ovvero mediante l apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l autenticità dell origine e l integrità dei dati. La leggibilità, secondo quanto previsto dalle Note esplicative della direttiva 2010/45/UE, è soddisfatta se: il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l uomo su schermo o tramite stampa; 16
15 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato. L articolo 21 del DPR. 633/1973, pur richiedendo che il soggetto passivo assicuri la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione, non individua a differenza di quanto avviene per i requisiti di autenticità dell origine ed integrità del contenuto le modalità idonee a garantire la leggibilità della fattura. Le Note esplicative sopra citate prescrivono la disponibilità, per tutto il periodo di archiviazione, di un visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture. L Agenzia delle Entrate ha fatto presente che la fattura può essere resa leggibile anche solo in sede di accesso, ispezione o verifica da parte degli organi accertatori, prescrivendo il legislatore esclusivamente l obbligo di dotarsi della strumentazione idonea a rendere il formato comprensibile per l uomo. Si precisa, inoltre, che la leggibilità di una fattura elettronica, dal momento dell emissione al termine del periodo di archiviazione, può essere garantita in qualsiasi modo, con l avvertenza, tuttavia, che la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati di cui all articolo 233, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE non sono di per sé sufficienti per assicurare la leggibilità. (7) 2. La fattura elettronica nella Pubblica Amministrazione La fattura elettronica per le Pubbliche Amministrazioni è stata prevista con la L. Finanziaria 2007 (L. 244/2007), all art. 1, commi : 209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l osservanza del decreto legisla- (7) Circolare n. 18/E dell Agenzia delle Entrate, emessa in data 24/6/2014, che contiene Ulteriori istruzioni in tema di fatturazione. e disponibile al seguente link: agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/giugno+2014/circolare+n18e+del+24+giugno+2014/cir18e+del pdf 17
16 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica tivo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all invio in forma elettronica La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC): a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; c) le linee guida per l adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; e) la disciplina dell utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell articolo 29 del codice dell amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche 18
17 Capitolo 1 - Introduzione alla fattura elettronica necessarie all assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma; f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica; g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l attestazione della data, l autenticità dell origine e l integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge Con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d intesa con la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209. La piattaforma di gestione della Fattura Elettronica il Sistema di Interscambio (SdI) previsto dalla normativa (comma 2012 sopra citato) è stato poi affidato alla gestione dell Agenzia delle Entrate per il tramite di SOGEI, con Decreto 7/03/2008 (8). Successivamente, con DM 3 aprile 2013 n. 55 (9) sono state definite le regole tecniche e il tracciato della FatturaPA, e disciplina le modalità di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione, per cui: a) i dati delle fatture devono essere rappresentati in un file in formato XML che non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che consentano di apportarvi modifiche; b) la fattura deve: essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale; riportare il codice univoco IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni) dell ufficio destinatario della fattura. (8) Il testo integrale del Decreto è consultabile a questo indirizzo: it/testi/pdf/dm pdf (9) Per il testo integrale vedi l Appendice Normativa o consulta questo indirizzo: www. gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/22/13g00097/sg 19
18 VERSIONE DIMOSTRATIVA
19 2. La fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione 1. Contenuto ed emissione della fattura elettronica Nei rapporti con la pubblica amministrazione, in deroga a quanto previsto dall art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come fattura elettronica si intende un documento in formato XML (extensible Markup Language) che è sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, con caratteristiche informatiche pubblicate sul sito (1). La fattura elettronica contiene obbligatoriamente i seguenti dati, relativi a: a) cedente/prestatore: identificativo fiscale IVA (partita IVA); per i non residenti deve essere anteposto il codice ISO; ditta, denominazione o ragione sociale; regime fiscale del cedente/prestatore; indirizzo; dati iscrizione al REA, valorizzati nel caso di società iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell art c.c.; dati del rappresentante fiscale del cedente/prestatore; (1) Il tracciato FatturaPA è disponibile a questo link: È stata pubblicata la versione 1.0 e la versione 1.1, che recepisce osservazioni e suggerimenti degli utenti per una migliore rappresentazione del documento. Il Sistema di Interscambio supporterà tale versione a partire dal 2 Febbraio Fino a tale data le fatture dovranno pervenire al SdI nel formato v1.0. Nella stessa sezione del sito sono anche pubblicati dei suggerimenti per la compilazione, degli esempi e il foglio di stile da utilizzare per leggere il documento a partire dal tracciato XML. 33
20 Capitolo 2 - La fattura elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione b) cessionario/committente: dati anagrafici; denominazione; indirizzo; c) soggetto emittente, se la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; d) dati generali: tipo di documento (fattura, acconto/anticipo su fattura, carta di credito, parcella, ecc.); data e numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore; ritenuta d acconto ai fini Irpef/Ires, se prevista; contributo dovuto alla cassa di previdenza del professionista; estremi del documento di trasporto, se emesso; aliquota IVA (ovvero la norma che prevede il regime di reverse charge o l emissione dell autofattura); i dati sostanziali (quantità, prezzo, ecc.); e) dati identificativi del trasmittente; f) dati del destinatario, cioè l ufficio centrale o periferico cui la fattura è diretta: si tratta del codice degli uffici destinatari di fatture elettroniche di ciascuna Pubblica Amministrazione, consultabili sul sito (Vedi successivo par. 4) I dati previsti corrispondono ai dati previsti dalla normativa fiscale e a quelli necessari per la trasmissione. L art. 25 comma 2 del D.L. 66/2014 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89), introduce nel Tracciato FatturaPA due ulteriori dati, che riguardano: 1) il Codice identificativo di gara (CIG), da cui sono escluse le fattispecie per cui non è previsto l obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (2), cioè quelle legate a contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti, a contratti aventi a oggetto l acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni nonché a contratti relativi ai servizi di arbitrato e conciliazione. (2) Il testo completo della legge citata è disponibile a questo link: 34
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