UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L AQUILA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L AQUILA"

Transcript

1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI L AQUILA FACOLTA DI ECONOMIA CORSO DI ECONOMIA E BILANCIO DEI GRUPPI Appunti sul consolidato fiscale nazionale A.A. 2009/2010 Paolo De Paoli

2 Il consolidato fiscale nazionale Il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003, in attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale (L. 7 aprile 2003, n. 80) ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il consolidato fiscale nazionale e mondiale. La principale novità del consolidato fiscale è rappresentata dalla compensazione immediata delle varie posizioni in utile e/o in perdita delle società aderenti al gruppo. Con la tassazione di gruppo emerge un unica base imponibile e, pertanto, una dichiarazione dei redditi della capogruppo, nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato. Gli articoli del T.U.I.R. dal 117 al 142 disciplinano gli istituti del consolidato fiscale nazionale e mondiale ed in particolare i seguenti aspetti: definizione dell area di consolidamento fiscale; meccanismo di formazione della base imponibile; trasferimento di taluni beni in neutralità fiscale; riporto delle perdite fiscali; dividendi; svalutazioni delle partecipazioni; utilizzo delle norme sovvenzionali; interruzione della tassazione di gruppo ed il mancato rinnovo dell opzione; garanzie per l adempimento. L adesione al consolidato fiscale nazionale consente alle società di calcolare l Ires in modo unitario, effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti della controllante e delle controllate. Gli imponibili delle società che partecipano al consolidato sono assunti per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta dalla società consolidante. Nella stessa misura le perdite fiscali delle società controllate comprese nel perimetro di consolidamento possono essere compensate con gli utili delle altre società del gruppo. Per poter aderire al regime della tassazione di gruppo sono previsti i sotto indicati requisiti: 1

3 veste giuridica delle società partecipanti al consolidato ed un rapporto di controllo tra consolidante e consolidate; esercizio di opzione facoltativa da parte dalla consolidante e dalle consolidate; l opzione al consolidato è vincolante per 3 anni; identità dell esercizio sociale; elezione del domicilio fiscale, da parte delle controllate, presso la sede del soggetto controllante. L opzione per il consolidato fiscale nazionale deve essere effettuata entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l opzione stessa. Una volta esercitata l opzione, gli obblighi di versamento dell imposta, sia a saldo che in acconto, si trasferiscono per intero in capo alla società consolidante. Per il primo periodo d imposta, l acconto IRES è determinato sulla base dell imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute di acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalla società singolarmente considerate 1. L opzione non produce alcun effetto ai fini IRAP. L area di consolidamento fiscale Con riferimento all area di consolidamento fiscale, gli artt. 117, 119, 120 e 126 del T.U.I.R. richiedono una serie di requisiti di ammissione che devono essere soddisfatti sia dalla capogruppo che dalle controllate. L art. 117 del T.U.I.R. riserva il regime del consolidato fiscale, in qualità di consolidante, alle società di cui all art. 73, comma 1, lettera a) e b) dello stesso T.U.I.R. Pertanto, solo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, possono aderire al regime del consolidato 1 Art. 118 co. 3 del TUIR. 2

4 fiscale. Dal , con l integrazione degli artt. 117 e 120 del T.U.I.R., possono aderire al consolidato in qualità di consolidante anche i: soggetti esteri che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia; soggetti che risultano dalle operazioni di trasformazione di società non soggetta ad Ires a società soggetta ad Ires 3 e di trasformazione eterogenea da ente non commerciale a società soggetta ad Ires 4 ; soggetti consolidati per i quali sia venuto meno il requisito del controllo e che a loro volta controllino altre società in possesso dei requisiti richiesti per aderire al consolidato come consolidata, a partire dall esercizio in cui è venuto meno il controllo. Lo stesso art. 117, al secondo comma estende la possibilità di aderire al regime ai soggetti di cui all art. 73, comma 1, lettera d) del T.U.I.R., in qualità di controllanti a condizione che: a. siano residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione che consenta un adeguato scambio di informazioni; b. esercitino nel territorio dello Stato un attività di impresa mediante una stabile organizzazione nel cui patrimonio è compresa la partecipazione in ciascuna società controllata. Possono invece accedere in qualità di consolidate le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata 5, residenti nel territorio dello Stato. Anche una società neocostituita può accedere al consolidato a condizione che dell omogeneità dell esercizio sociale con le altre società partecipanti al consolidato. L art. 117 comma 1 del T.U.I.R. dispone che ai fini dell applicazione del consolidato fiscale nazionale è necessario che sussista tra consolidante e 2 Il novero dei soggetti ammessi all applicazione della disciplina del consolidato nazionale è stato ampliato dall art. 2, comma 2 e dall art. 13, comma 11 del Decreto Ministeriale 9 giugno Art. 170, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 4 Art. 171, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 5 La Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 52/E del 15 marzo 2007 ha precisato che possono aderire al regime di tassazione di gruppo anche le società per azioni con scopo consortile, sia in veste di consolidata che di consolidante, motivando tale scelta dal fatto che alle società consortili costituite in forma di s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. è applicata la stessa disciplina fiscale prevista per le società di capitali e che in tal caso lo scopo consortile riguarda solo l oggetto sociale e non la forma giuridica. Di conseguenza una società consortile costituita in forma di s.p.a., s.a.p.a. o s.r.l., stanti tutti i requisiti richiesti dall art. 117, può esercitare l opzione per il regime del consolidato sia come consolidata, ai sensi dell art. 120 comma 1, sia in qualità di consolidante, ai sensi dell art. 117 comma 1. 3

5 consolidata il rapporto di controllo di cui all art comma 1 numero 1) del Codice civile, integrato dalle previsioni dell art. 120 del T.U.I.R. che definisce il requisito del controllo. L art del Codice civile richiamato, al comma 1 numero 1), dispone che sono considerate società controllate le società di cui un altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. L art. 120 del T.U.I.R. invece pone altri due requisiti considerando controllate le società: a) al cui capitale sociale la società o l ente controllante partecipa direttamente od indirettamente per una quota superiore al 50%, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena di controllo e senza considerare le azioni prive di diritto di voto; b) al cui utile di bilancio la società o l ente controllante partecipa in modo diretto o indiretto per una percentuale superiore al 50%. Il requisito del controllo deve sussistere sin dall inizio dell esercizio in cui la consolidante e la consolidata si avvalgono del regime della tassazione di gruppo. L area di consolidamento è dunque costituita dalla consolidata e da tutte le consolidate a condizione che la capogruppo: abbia il 50% dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; partecipi al capitale sociale e agli utili per una quota superiore al 50%. Si richiede quindi un reale controllo di diritto e di fatto 6, non anche un influenza dominante o rilevante, cosa che invece accade nel bilancio consolidato previsto dalla normativa e dai principi contabili nazionali e 6 In riferimento al requisito del controllo è intervenuta la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 245 del 1 settembre 2009, la quale ha risolto un dubbio riguardante il rapporto intercorrente tra il controllo di diritto ex art c.c. e il controllo rilevante richiesto dagli artt. 117 e 120 del Tuir. Nel caso di specie si sollevava un dubbio riguardante una società Alfa che aveva esercitato l opzione per il consolidato in qualità di consolidante, congiuntamente alla consolidata Beta, di cui deteneva una partecipazione al capitale sociale pari al 60,99%. Il problema posto era che, dato che nello statuto della società Beta vi era un articolo in cui si poneva come quorum deliberativo dell assemblea ordinaria una percentuale pari al 61% del capitale sociale, la società Alfa, anche se in possesso della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, come previsto dall art c.c., non era comunque in grado di controllare di fatto, come richiesto dalla normativa fiscale, l attività decisionale della società Beta, se non con l appoggio della minoranza, posseduta da un altra società Gamma. La risoluzione ha disposto che l eventuale impossibilità, di fatto, del soggetto controllante di diritto di esercitare il potere di determinare in modo unilaterale ed autonomo le scelte gestionali della società consolidata e di imporre definitivamente ed autonomamente la propria volontà nell organo assembleare di quest ultima, non costituisce causa ostativa all attivazione del regime del consolidato nazionale, qualora, come nel caso di specie, detto soggetto detenga una partecipazione cui corrisponde la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria della società partecipata. In altre parole, il fatto che lo statuto di una società controllata ponga come maggioranza un percentuale maggiore al 50%+1, non impedisce alla società che controlla di diritto tale società di optare per il regime del consolidato dato che comunque sono soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa fiscale. 4

6 internazionali. I requisiti del controllo devono sussistere sin dall inizio dell esercizio per il quale ci si avvale del consolidato e per tutto il periodo della sua validità. Se nel corso di un esercizio, anche un solo requisito viene meno, si verifica in generale una causa di interruzione del regime. Di seguito sono riportati degli esempi di gruppi e di relazioni di controllo. Esempio n. 1 Ipotizziamo uno schema di gruppo come il seguente, e supponiamo che la percentuale di partecipazione al capitale sociale coincida con quella di partecipazione agli utili. ALFA 80% BETA 55% GAMMA 40% DELTA Ai fini dell esercizio dell opzione per il consolidato fiscale, e tenendo conto dell effetto demoltiplicatore della catena di controllo, possono essere individuati due gruppi di consolidamento: a) Alfa, come consolidante, e Beta (80%), consolidata. b) Beta, consolidante, e Gamma (55%), consolidata. Alfa non può consolidare anche Gamma perché la sua partecipazione è pari al 44% (80% su Beta*55% di Beta su Gamma), mentre Gamma non può consolidare Delta perché la sua partecipazione è inferiore al 50%. Esempio n. 2 Ipotizziamo un diverso schema di gruppo. ALFA 80% GAMMA 90% 55% DELTA BETA 45% 40% OMEGA In questa ipotesi è possibile individuare due configurazioni di consolidato fiscale: a) Alfa, come capogruppo, Beta (90%), Gamma (80%) e Omega (90%*45% + 80%*55%*40% = 58,1%) come controllate; b) Gamma, come consolidante, e Delta (55%), come consolidata. 5

7 Esempio n. 3 Ipotizziamo adesso un gruppo al cui interno vi è anche una società non residente. ALFA 80% BETA 65% GAMMA 40% DELTA Residente Non residente Residente Residente In questo caso Beta non può essere consolidata da Alfa perché la società non ha la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Alfa può però consolidare Gamma (80%*65% = 52%) a nulla rilevando che, nella catena di controllo, tra loro si collochi una società controllata non residente. Esempio n. 4 In questo esempio invece c è una controllata intermedia che non è controllata di diritto. ALFA 100% GAMMA 30% 80% DELTA BETA 52% 48% OMEGA In tale gruppo sono possibili tre configurazioni di consolidati fiscali: a) Alfa, capogruppo, Gamma (100%) e Delta (100%*80% = 80%) come controllate; b) Gamma, capogruppo, e Delta (80%) controllata; c) Beta, capogruppo, e Omega (52%) controllata. La società Alfa non può in questo caso consolidare anche Omega perché la sua partecipazione è pari al 38,4% (=100%*80%*48%), in quanto non si considera la partecipazione indiretta detenuta per il tramite della società Beta, poiché questa non è controllata di diritto da Alfa. L art. 126 del T.U.I.R. individua le società escluse dal consolidato fiscale: società che fruiscono di riduzione dell aliquota d imposta IRES; 6

8 i soggetti sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza; i soggetti che hanno optato, in qualità di società partecipata, per il regime di tassazione per trasparenza. La formazione della base imponibile. Il metodo di consolidamento utilizzato in Italia è definito Metodo di consolidamento degli imponibili fiscali. Tale metodo prevede che la società capogruppo presenti un unica dichiarazione, contenente la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle società controllate. Operando in questo modo, si determina un unico reddito complessivo derivante dalla somma algebrica degli imponibili delle società controllate e della controllante, indipendentemente dalla quota di partecipazione che il soggetto controllante possiede nelle controllate. Tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento procedono alla determinazione dell imponibile fiscale in base alle regole previste agli artt. 81 e seguenti del.t.u.i.r. e devono presentare la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il Modello Unico Società di Capitali senza però procedere alla liquidazione dell imposta. La società controllante, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi di gruppo, determina il risultato fiscale conseguito dall insieme delle società che partecipano al consolidato, compresa la capogruppo. La controllante procede, poi, all effettuazione delle rettifiche di consolidamento, come previsto dall art. 122 TUIR, determinando il reddito imponibile, o la perdita riportabile del gruppo. La Finanziaria del 2008, al fine di aumentare la base imponibile del consolidato fiscale nazionale ha eliminato le rettifiche di consolidamento previste dall art. 122 del TUIR. La stessa Finanziaria ha abrogato l art. 123 del TUIR che prevedeva il regime di neutralità per le cessioni di beni infragruppo. Pertanto, dal 2008 non è più consentito effettuare trasferimenti infragruppo in regime di neutralità fiscale. 7

9 L interruzione della tassazione di gruppo e mancato rinnovo dell opzione L interruzione della tassazione di gruppo si realizza, quando, prima della scadenza del vincolo triennale dell opzione, viene meno uno o più requisiti richiesti per l accesso al regime del consolidato fiscale. Le cause principali di interruzione della tassazione di gruppo sono riportate nella Tabella 7.1 della Circolare 53/E del 20 dicembre 2004, e nella Tabella 7.2 della stessa Circolare sono anche riportate delle situazioni che non interrompono il consolidato. Per gli altri casi non riconducibili direttamente a quelli previsti dalla Circolare 53/E, può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo mediante l esercizio dell interpello ai sensi della Legge 212/2000. La perdita del controllo genera automaticamente l interruzione della tassazione di gruppo. La cessione parziale da parte del soggetto consolidante della propria partecipazione nella società consolidata, infatti, non è causa di interruzione anticipata del regime di tassazione del consolidato nazionale, a condizione che restano tutti i requisiti di cui all art. 117 del T.U.I.R. Di seguito sono riportate le Tabelle 7.1 e 7.2 nella Circolare n. 53/E del 20 dicembre

10 Gli effetti di cui all art. 124 del T.U.I.R. riguardano gli aspetti strettamente tecnici derivanti dall interruzione della tassazione di gruppo; il primo comma dello stesso articolo tratta, infatti, dei beni trasferiti in regime di continuità dei valori fiscali e detta disposizioni sul riallineamento del valore fiscale e sul recupero a tassazione della eventuale plusvalenza. Il comma 2 dell art. 124 del T.U.I.R. invece tratta della integrazione dei versamenti dell acconto delle imposte sul reddito quando i versamenti effettuati siano inferiori a quelli 9

11 dovuti, mentre il comma 3 disciplina l eccedenza dei versamenti effettati rispetto a quei dovuti. I successivi commi dello stesso art. 124 dettano invece disposizioni riguardanti le perdite fiscali, i crediti chiesti a rimborso e le eccedenze di imposta (comma 4) e gli importi corrisposti in contropartita dei benefici fiscali trasferiti dalle controllate alle controllanti (comma 6). Nelle ipotesi non espressamente previste dalle Tabelle della Circolare n. 53/E, la società che effettua l operazione ha diritto di chiedere la continuazione 10

12 della tassazione consolidata mediante l esercizio dell interpello previsto dallo Statuto dei contribuenti. Il contratto di consolidamento. I gruppi che esercitano l opzione per la tassazione consolidata devono regolare taluni aspetti dell istituto per i quali la normativa lascia spazio all autonomia privata. In seguito alle operazioni di rettifica operate dalla controllante, riguardanti le partecipazioni, l eliminazione delle operazioni infragruppo, dei dividendi ecc., le società che cedono imponibili, crediti d imposta e perdite riportabili devono ottenere in cambio somme di denaro di natura compensativa. Il quantum di dette somme compensative deve essere espressamente regolato con degli accordi di consolidamento. La normativa fiscale non regola direttamente gli accordi di consolidamento, ma indirettamente, ne riconosce l ammissibilità. L art. 118, comma 4 del T.U.I.R. 7 stabilisce l esclusione dal reddito imponibile di eventuali somme corrisposte o percepite in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti ad altre società del gruppo. Il contratto di consolidamento permette di definire gli obblighi dei soggetti che aderiscono al consolidato ed in particolare l utilizzo delle perdite, le poste a credito, il regime di neutralità dei trasferimenti infragruppo, le somme erogate a fronte di vantaggi fiscali attribuiti o ricevuti e le modalità di versamento, l interruzione del consolidato, il mancato rinnovo dell opzione, le responsabilità amministrative. La libertà nello stabilire le condizioni di consolidamento non è, però assoluta, in quanto trova il proprio limite nell art del Codice civile 8 dedicato all attività di direzione e coordinamento. Secondo tale articolo dunque la consolidante, anche se controlla di diritto le altre società consolidate, non può far prevalere la sua forza contrattuale in tali accordi di 7 La norma in esame ha lo scopo di rendere del tutto neutrali, ai fini IRES, gli effetti degli accordi intervenuti tra le società che aderiscono al consolidato con riferimento alle somme versate e percepite in contropartita dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all operatività del regime di tassazione consolidata. 8 Detto articolo dispone Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all integrità del patrimonio della società. [ ] Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. 11

13 consolidamento, poiché potrebbe in qualche modo danneggiare i soci di minoranza, nonché far perdere valore alle società e danneggiare il loro patrimonio. Gli amministratori della controllante hanno dunque l obbligo di non perseguire politiche di gruppo che impediscono la remunerazione del capitale della controllata e che deprezzino il valore di scambio delle partecipazioni al suo capitale sociale. La capogruppo deve quindi adottare politiche di gestione che hanno come obiettivo la creazione di valore per i soci di ogni società del gruppo. Proprio perché una politica di gruppo possa in qualche modo danneggiare la singola società, la capogruppo deve valutare la politica di remunerazione dei benefici fiscali conseguiti dalla fiscal unit per compensare i pregiudizi che una singola società possa subire in conseguenza dell adesione alla tassazione consolidata. La remunerazione dei benefici fiscali, precisamente della perdita fiscale apportata è dunque decisa nel contratto di consolidamento e le soluzioni possono essere diverse. Prima di tutto si pone la scelta tra una remunerazione immediata o posticipata: è immediata quando la remunerazione avviene nel momento della sua compensazione con i redditi imponibili delle altre società del gruppo, oppure può essere posticipata al momento in cui la medesima società che ha apportato la perdita fiscale realizzi un reddito imponibile capiente. Vi è poi da stabilire la quantificazione della remunerazione; essa può essere determinata facendo riferimento all aliquota fiscale piena in vigore al momento del loro utilizzo, o prendendo in considerazione un aliquota, per così dire, scontata o in misura fissa. Alla presenza di perdite apportate da più società consolidate in misura superiore all ammontare degli imponibili trasferiti dalle altre società partecipanti alla tassazione di gruppo, è opportuno definire anche un criterio e l ordine di utilizzo delle stesse (o un criterio di tipo proporzionale, tenendo anche conto della loro anzianità dato il limite temporale di 5 anni di riporto delle perdite, o un criterio di priorità di utilizzo delle perdite). Per quanto riguarda le perdite fiscali ma anche gli altri benefici fiscali, come i dividendi infragruppo, il pro rata patrimoniale per la deducibilità degli interessi passivi, ecc, l Agenzia delle Entrate, nella C. M. n. 53/E del 20 dicembre 2004 si è espressa considerando esclusi da tassazione ai sensi dell art. 118 del T.U.I.R. i proventi quantificati applicando quale limite 12

14 massimo l aliquota fiscale in vigore 9. Le disposizioni antielusive L elusione è l attività posta in essere dal contribuente attraverso atti ed operazioni in sé leciti ma aventi il solo scopo di aggirare norme impositive per conseguire risparmi di imposta. Il regime della tassazione di gruppo è già un regime che consente di avere un vantaggio fiscale attraverso l aggregazione degli imponibili fiscali, e dunque c è bisogno di una specifica normativa antielusiva per evitare che il gruppo usufruisca di altri vantaggi di per sé leciti ma che in realtà comportano un risparmio di imposta indebito. La prima disposizione antielusiva attiene alle società non operative facenti parte di un gruppo fiscale: la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 36 dell 8 marzo 2007 ha trattato il caso della determinazione del reddito imponibile di una società consolidata non operativa ai sensi dell art. 30 della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e delle conseguenze che tale sua situazione produce sulle rettifiche di consolidamento. Posto che le rettifiche di consolidamento devono essere valutate alla luce della posizione fiscale della società cui si riferiscono, l Agenzia delle Entrate ha dichiarato che nel caso in cui questa sia una società non operativa, con reddito imponibile inferiore a quello risultante dall applicazione della disciplina delle società di comodo, non si deve considerare il reddito effettivo della società, ma deve essere consolidato il valore del reddito risultante dall applicazione dell art. 30 L. 724/94 10, non 9 L atto contenente l accordo di consolidamento non è, in generale, soggetto a registrazione ai sensi dell art. 5 della Tabella del D. P. R. 131/1986; tuttavia, nel caso in cui le somme corrisposte eccedano l imposta teorica calcolata sull eventuale imponibile negativo trasferito, realizzandosi un ipotesi di prestazione di servizi (assoggettabile ad IVA) l atto diviene soggetto all obbligo di registrazione in caso d uso, in base all art. 5 D. P. R. 131/1986. Questa particolarità della registrazione dell accordo di consolidamento è stata sancita dalla Risoluzione n. 166/E del 12 luglio Art. 30, Legge 724/1994 disciplina delle società non operative. Si considerano non operative (o di comodo) le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il cui ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico sia inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali (c.d. ricavi presunti): il 2% (portato all 1% dalla Legge finanziaria 2008) al valore dei beni indicati nell art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e) del Tuir, ossia delle azioni e strumenti similari, delle obbligazioni e degli altri titoli o di massa, e delle quote di partecipazione nelle società commerciali ex art. 5 del Tuir, anche se predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, con esclusione di quelli commerciali e i depositi bancari (comparto titoli e assimilati); il 6% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all art. 8-bis, co. 1, lett. a) del 13

15 potendosi effettuare alcuna rettifica che possa diminuirne l importo, pena lo svuotamento della disciplina speciale delle società non operative. Similmente, qualora il reddito ordinariamente determinato sia superiore a quello minimo delle società di comodo, le rettifiche di consolidamento possono essere operate solo fino a concorrenza dell eccedenza del reddito ordinario rispetto a quello determinato con l applicazione della disciplina delle società di comodo. Il limite del reddito minimo deve essere considerato solo dopo avere determinato il reddito ordinario della società non operativa, al netto della rettifica di consolidamento; questo vuol dire che se il reddito è già inferiore a quello minimo è inutile operare qualsiasi rettifica di consolidamento in diminuzione, se è superiore, la rettifica è effettuata fino all importo corrispondente all eccedenza del reddito effettivo rispetto a quello minimo. In caso di rettifiche di consolidamento in aumento, se il reddito ordinario è inferiore al reddito minimo, ma per un importo minore rispetto alla rettifica in aumento da apportare, questa rettifica deve essere aggiunta al reddito ordinario e non a quello minimo. Un altra disposizione antielusiva riguarda il trasferimento dei beni in regime di neutralità fiscale: tale regime, infatti, consente di neutralizzare la plusvalenza che deriva dal trasferimento infragruppo di beni diversi da quelli che producono ricavi. Il risparmio di imposta che deriva dall applicazione del regime di neutralità dei trasferimenti infragruppo equivale alle imposte che sarebbero state liquidate se la plusvalenza fosse stata tassata. Ebbene, la disposizione antielusiva pone il divieto di compensare le perdite fiscali di esercizi anteriori all esercizio dell opzione della tassazione di gruppo con le DPR 633/72, anche in locazione finanziaria; il 5% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10; il 4% degli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell esercizio o nei 2 precedenti (comparto immobili); il 15% al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria (comparto altre immobilizzazioni), 1% per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a abitanti. Qualora la società dichiari un valore effettivo della media dei ricavi, proventi ed incrementi di rimanenze dei 3 periodi di imposta precedenti inferiori rispetto ai ricavi presunti come sopra determinati, l impresa è considerata non operativa. Essa dovrà dunque adeguare il proprio reddito, se inferiore, a quello determinato sommando gli importi derivanti dall applicazione delle seguenti percentuali ai valori dei beni posseduti nell esercizio, ragguagliati al periodo di effettivo possesso: 1,50% sul valore dei beni inclusi nel comparto dei titoli; 4,75% al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati all art. 8-bis, co. 1, lett. a) del DPR 633/72, anche in locazione finanziaria; il 3% per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell esercizio o nei 2 precedenti; il 4% per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 e 0,90% per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a abitanti; 12% sul valore complessivo di tutte le altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. In tal modo si determina il reddito minimo che sono chiamate a dichiarare le società considerate non operative. 14

16 plusvalenze realizzate in regime di neutralità fiscale. Il cedente che realizza la plusvalenza, infatti, non opera la variazione in diminuzione (per eliminare la plusvalenza) nella sua dichiarazione dei redditi, in quanto la stessa viene neutralizzata dalla consolidante in sede di rettifiche di consolidamento nella dichiarazione dei redditi del consolidato. Di conseguenza, nel caso in cui il cedente abbia perdite pregresse ante consolidato, compensa le stesse anche con la plusvalenza realizzata e trasferisce al consolidato un reddito che, di fatto, è già diminuito dell importo della plusvalenza utilizzata a compensazione delle perdite pregresse. La consolidante dunque operando la rettifica di consolidamento in diminuzione per l importo della plusvalenza, è come se usufruisse per due volte dello stesso vantaggio fiscale 11. Per completezza, l art. 2, lett. e, del D. Lgs. n. 344/2003 ha introdotto una norma di carattere generale 12 che include nelle operazioni potenzialmente elusive qualsiasi cessione di beni tra società consolidate poste in essere per aggirare i limiti di compensazione delle perdite fiscali anteriori all inizio della tassazione di gruppo. Essa trova quindi applicazione anche alle cessioni di beni merce e di beni plusvalenti ivi compresi quelli effettuati in regime di neutralità ai sensi dell art. 123 del T.U.I.R. Anche la normativa in tema di transfer pricing fa parte del sistema di norme antielusive approntate dal legislatore fiscale per combattere il fenomeno dei trasferimenti di materia imponibile da paesi dove vigono aliquote fiscali alte, verso paesi dove sono in vigore aliquote più basse. La norma in questione è contenuta nell art. 110, comma 7 del T.U.I.R. il cui contenuto mira ad evitare che nei rapporti intercompany (ossia tra un impresa italiana ed un impresa estera facente parte di un medesimo gruppo), vengano poste in essere pratiche elusive, con cui viene attuato il trasferimento di utili da imprese italiane ad imprese residenti all estero, mediante la fissazione di prezzi non corrispondenti al valore normale. La normativa sul transfer pricing si applica, quando un impresa fiscalmente residente in Italia, cede beni o presta servizi ad un impresa consociata residente all estero e applica prezzi inferiori al loro valore normale. Il risultato di tale pratica è quella di imputare minori ricavi al conto economico dell impresa italiana e comprime i propri utili 11 Vi è anche la possibilità di generare un ipotesi di refreshing delle perdite, laddove il risultato di gruppo sia anche negativo. 12 Tale articolo ha modificato l art. 37-bis, comma 3 del D. P. R. 600/73, inserendovi una nuova lettera, la f-bis). 15

17 a favore della consociata residente in Paesi con un aliquota fiscale minore, conseguendo un risparmio di imposta. La norma si applica anche in modo speculare nel caso in cui l impresa italiana acquisti dalla sua consociata beni o prestazioni di servizi per un valore superiore rispetto al loro valore normale, con il risultato di imputare al proprio conto economico (dell impresa residente in Italia) maggiori costi. Per arginare fenomeni di questo tipo il legislatore fiscale nazionale ha previsto che i prezzi relativi agli scambi di beni o servizi tra un impresa italiana e un impresa estera, facente parte dello stesso gruppo, devono essere valutati in base al valore normale 13 nel momento in cui ne deriva un aumento del reddito per l impresa residente in Italia. Tecnicamente l impresa italiana che in fase di vendita ha praticato dei prezzi inferiori al valore normale (o in fase di acquisto ha corrisposto prezzi superiori al valore normale), deve effettuare una rettifica in aumento dell imponibile in sede di dichiarazione dei redditi. La previsione dell art. 110 del T.U.I.R. che disciplina il transfer pricing internazionale, sembra essere stata introdotta nella disciplina del consolidato nazionale attraverso la modifica dell art. 37-bis del D.P.R. 600/73, il quale si presenta come una sorta di transfer pricing interno applicato alle cessioni di beni operate tra i soggetti che hanno aderito al consolidato fiscale nazionale. La contabilizzazione delle imposte nel consolidato fiscale Per la corretta contabilizzazione delle imposte, in capo alle società che esercitano l opzione del consolidato fiscale, dobbiamo far riferimento al documento interpretativo dell Organismo Italiano di Contabilità per l applicazione delle norme di cui al D.L.gs. 344/03 Contabilizzazione del consolidato e della trasparenza fiscale che integra il principio contabile n. 25 fornendo i seguenti indirizzi: l esercizio dell opzione non fa venir meno l obbligo di rilevare, nel bilancio di esercizio di ciascuna società partecipante al consolidamento, le imposte dell esercizio che risulterebbero dovute in assenza 13 Ai sensi dell art. 9 del Tuir per valore normale deve intendersi il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. 16

18 dell esercizio dell opzione; le società consolidate, in contropartita delle imposte da loro teoricamente dovute per l esercizio, appostano un corrispondente debito verso la consolidante, posto che è quest ultima il soggetto tenuto al versamento del relativo carico fiscale per conto dell intero gruppo; la società consolidante, in contropartita del maggiore debito verso l Erario che deriva dall imputazione dei redditi delle consolidate, apposta un corrispondente credito verso le consolidate medesime; per quanto concerne la rilevazione contabile, sia in capo alle consolidate che in capo alla consolidante, degli effetti fiscali che discendono dall imputazione di perdite fiscali, nonché degli effetti fiscali che discendono dalle rettifiche di consolidamento sulla sommatoria algebrica dei singoli imponibili, è necessario procedere in aderenza a quanto specificamente previsto dai c.d. patti di consolidamento, in merito ai criteri di suddivisione, tra le società partecipanti, degli oneri e dei benefici del consolidamento. Esempio di imputazione al consolidato dei redditi imponibili Il reddito del gruppo è determinato come somma algebrica dei singoli redditi imponibili. Il reddito imponibile del gruppo è pari a ed è uguale alla somma algebrica del reddito imponibile della consolidante Alfa S.p.A. per. 500 e della consolidata Beta S.r.l. per Le imposte che la consolidante deve versare all Erario per conto del gruppo sono pari alla sommatoria delle imposte che le singole società partecipanti alla tassazione di gruppo avrebbero dovuto versare all Erario in assenza dell opzione. Contabilmente ciascuna società rileva in contabilità generale le proprie imposte di competenza; la consolidante iscrive in contropartita il debito verso l Erario e la consolidata rileva il debito verso la consolidante. Successivamente, la consolidante rileva il debito verso l Erario, iscrivendo contropartita un corrispondente credito verso la consolidata. Il fatto che la consolidata iscrive un debito verso la consolidante pari al carico fiscale che ad essa trasferisce si basa sul presupposto che i patti di consolidamento stipulati tra le società partecipanti alla tassazione di gruppo prevedano che ciascuna società debba lasciare indenne la consolidante 17

19 dell onere verso l Erario ad essa trasferito. Scritture contabili della consolidante Alfa S.p.A. La società consolidante Alfa S.p.A. contabilizza il debito che deriva dalle imposte sul reddito proprie dell esercizio (27,5% di 500 = 137,50). IRES dell esercizio a Debiti per consolidato fiscale 137,50 La società consolidante Alfa S.p.A. contabilizza il debito che discende dalle imposte dell esercizio trasferite dalla controllata Beta S.r.l. (27,5% di 500 = 137,50), rilevando in contropartita il corrispondente credito verso la controllata. Crediti v/controllata Gamma S.r.l. a Debiti per consolidato fiscale 137,50 La società consolidante Alfa S.p.A. giroconta l importo complessivamente dovuto all Erario sull imponibile di gruppo (27,50% di = 275) che provvederà a versare, alle scadenze convenute, con modello F 24, al netto degli acconti e di eventuali crediti fiscali. Debiti per consolidato fiscale a Debiti tributari 275,00 L OIC nel documento interpretativo 2 consiglia l utilizzo del conto transitorio Debiti per consolidamento fiscale, come indicato nel suesposto esempio. Scritture contabili della consolidata Beta S.r.l. La società consolidata Beta S.r.l. contabilizza il debito che deriva dalle imposte sul reddito proprie dell esercizio (27,50% di 500 = 137,50), iscrivendo in contropartita il corrispondente debito verso la controllante. IRES dell esercizio a Debiti V/controllante Alfa S.p.A. 275,00 18

20 Imputazione al consolidato di perdite fiscali immediatamente utilizzabili L art. 118, comma 2 del T.U.I.R., dispone che le perdite fiscali relative agli esercizi antecedenti l opzione per la tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Dopo l esercizio dell opzione ed alla presenza di una perdita fiscale prodotta da una società partecipante al consolidato fiscale si possono realizzare le seguenti due differenti situazioni: a) la perdita fiscale è immediatamente utilizzabile per effetto della compensazione algebrica con gli utili fiscali delle altre società partecipanti al consolidato fiscale; b) la perdita, in tutto o in parte, non è immediatamente utilizzabile a riduzione dell imponibile fiscale di gruppo. Nel primo caso la società controllata imputa al consolidato una perdita fiscale in grado di produrre una minore tassazione a livello di gruppo, rispetto al carico fiscale complessivo che si sarebbe generato in assenza dell opzione per il consolidato fiscale. L OIC nel documento interpretativo 2 del PCDC n. 25, evidenzia che la corretta contabilizzazione dell utilizzo delle perdite fiscali nel consolidato è influenzata dai seguenti due fattori: in primo luogo, dal fatto che le perdite imputate dalla singola società al consolidato fiscale: trovino contestuale utilizzo in compensazione con gli altri redditi imponibili; oppure vengano in tutto o in parte riportate dal consolidato nei successivi periodi di imposta, in quanto eccedenti rispetto agli redditi imponibili del periodo; in secondo luogo, da quanto risulta previsto nei patti di consolidamento, in relazione: alle modalità di remunerazione della società che imputa le proprie perdite al consolidato fiscale; alle modalità di ripartizione, in caso di fuoriuscita dal consolidato, delle eventuali perdite che il consolidato riporta da periodi di imposta precedenti, in quanto non ancora utilizzate (perdite eccedenti residue). 19

21 Inoltre, la rilevazione contabile è legata da quanto disposto dal gruppo nei patti di consolidamento in relazione alle modalità di remunerazione della società controllata che cede alla capogruppo la possibilità di utilizzare la perdita fiscale, rinunciando ad un eventuale utilizzo futuro. I patti di consolidamento possono prevedere un diritto di remunerazione a favore della società che apporta le perdite utilizzate nell ambito del reddito complessivo di gruppo: immediato, ossia un diritto di remunerazione che nasce contestualmente all utilizzo della perdita da parte del consolidato fiscale ; condizionato, ossia un diritto di remunerazione che nascerà nel periodo di imposta in cui la società che ha apportato le perdite conseguirà redditi imponibili capienti rispetto alle perdite precedentemente cedute. Nel primo caso, i patti di consolidamento riconoscono, a favore della società che apporta le perdite, un diritto di remunerazione che nasce sulla base del semplice presupposto dell utilizzazione delle perdite medesime nell ambito della tassazione di gruppo. Nel secondo caso i patti di consolidamento possono riconoscere, a favore della società che apporta le perdite, un diritto di remunerazione che nasce soltanto se la società che ha apportato le perdite utilizzate nella tassazione di gruppo conseguirà redditi imponibili, non compensabili a causa della già avvenuta utilizzazione delle perdite. Ipotizziamo che il reddito complessivo di gruppo dell esercizio sia pari ad euro 100, così formato: reddito imponibile della consolidante Alfa S.p.A. 200; perdita fiscale della consolidata Beta S.r.l. (100). Nel caso in cui gli accordi di consolidamento prevedono la remunerazione immediata delle perdite fiscali utilizzate nella determinazione del reddito complessivo di gruppo: la controllante Alfa S.p.A. deve rilevare il debito verso la controllata Beta S.r.l., iscrivendo in contropartita la diminuzione del debito per imposte dovute; la controllata Beta S.r.l. deve contabilizzare il credito verso la controllante Alfa S.p.A. che utilizza le perdite fiscali nella dichiarazione del gruppo, iscrivendo in contropartita il provento di consolidamento. 20

22 Scritture contabili della consolidante Alfa S.p.A. Debiti per consolidato fiscale a Debiti V/controllata Beta S.r.l. 27,50 Scritture contabili della consolidata Beta S.r.l. Crediti V/controllante Alfa S.p.A. a Proventi da consolidato fiscale 27,50 Nel caso in cui gli accordi di consolidamento prevedono la remunerazione condizionata delle perdite fiscali utilizzate nella determinazione del reddito imponibile di gruppo, la controllante Alfa S.p.A. in contropartita alla diminuzione del debito per imposte dovute deve accreditare un apposito fondo del passivo che, nell esercizio di utilizzo della perdita, verrà girocontato con il riconoscimento del debito verso la controllata Beta S.r.l. Scritture contabili della consolidante Alfa S.p.A. Debiti per consolidato fiscale a F.do Imposte da consolidato fiscale 27,50 F.do Imposte da consolidato fiscale a Debiti V/controllata Beta S.r.l. 27,50 Nel caso in cui la perdita fiscale non verrà utilizzata, il fondo imposte da consolidato fiscale sarà stornato a sopravvenienza attiva. F.do Imposte da consolidato fiscale a Sopravvenienza attiva 27,50 La consolidata Beta S.r.l., nell esercizio di utilizzo della perdita da parte della consolidante, potrà rilevare il credito verso la controllante ed il provento da consolidato fiscale. 21

prof.avv. Giuseppe Zizzo Il consolidato nazionale (gruppo RoBi)

prof.avv. Giuseppe Zizzo Il consolidato nazionale (gruppo RoBi) prof.avv. Giuseppe Zizzo Il consolidato nazionale (gruppo RoBi) Costituzione di nuova società Rossi Bianchi 75% 25% Altri 40% RoBiSud srl NewRoBi srl 100% RoBi srl 60% 2 Presupposti Possono optare per

Dettagli

LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO

LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO LA MAGGIORAZIONE IRES SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DI COMODO Dott. Luca MIELE Professore incaricato di diritto tributario SSEF Dirigente Dipartimento delle finanze Diretta 14 novembre 2011 Evoluzione normativa

Dettagli

Il regime della trasparenza fiscale scomputa i crediti relativi alle ritenute subite, a seconda dei casi, in capo ai soci o alla società stessa

Il regime della trasparenza fiscale scomputa i crediti relativi alle ritenute subite, a seconda dei casi, in capo ai soci o alla società stessa Il regime della trasparenza fiscale scomputa i crediti relativi alle ritenute subite, a seconda dei casi, in capo ai soci o alla società stessa di Cosimo Turrisi Pubblicato il 10 dicembre 2011 un analisi

Dettagli

Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Il consolidato fiscale nazionale

Economia dei gruppi e bilancio consolidato. Il consolidato fiscale nazionale Il consolidato fiscale nazionale 1 Riguarda il pagamento delle imposte correnti in piena autonomia ( regime tradizionale ) secondo una logica di gruppo ( consolidato fiscale ) Lineamenti generali Riconoscimento

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; VISTO l'articolo 1 della legge 7 aprile

Dettagli

Scuola praticanti dottori commercialisti di Giorgio Massa e Daniele Conti. 12 gennaio 2015 E vietata la riproduzione totale o parziale

Scuola praticanti dottori commercialisti di Giorgio Massa e Daniele Conti. 12 gennaio 2015 E vietata la riproduzione totale o parziale Scuola praticanti dottori commercialisti 2014-2015 IL CONSOLIDATO FISCALE di Giorgio Massa e Daniele Conti 12 gennaio 2015 E vietata la riproduzione totale o parziale Agenda Il Consolidato Fiscale Presupposti

Dettagli

SOCIETA DI COMODO: SCIOGLIMENTO AGEVOLATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2008

SOCIETA DI COMODO: SCIOGLIMENTO AGEVOLATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2008 Circolare N. 32 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 29 aprile 2008 SOCIETA DI COMODO: SCIOGLIMENTO AGEVOLATO ENTRO IL 31 MAGGIO 2008 Come noto, la Finanziaria 2008 ha riproposto la possibilità per

Dettagli

CONSOLIDATO FISCALE DOMESTICO

CONSOLIDATO FISCALE DOMESTICO Definizione, Finalità Regime fiscale che consente a 2 o più società appartenenti ad un gruppo di calcolare l Ires in modo unitario effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente

Dettagli

R10 QUADRO GN DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO

R10 QUADRO GN DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO R10 QUADRO GN DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO AI FINI DEL CONSOLIDATO 10.1 Sezione I Determinazione del reddito complessivo Per effetto dell opzione di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR ciascun

Dettagli

Il Regime della trasparenza fiscale

Il Regime della trasparenza fiscale L imposta sul reddito delle Società (IRES) Rimini, 7 febbraio 2004 Il Regime della trasparenza fiscale Dott. Giorgio Nerpiti Studio Combattelli e Nerpiti - Dottori Commercialisti Associati 00198 Roma -

Dettagli

- 1 - Facendo seguito ai colloqui ed alle intese intercorsi, Vi trasmettiamo il seguente: CONTRATTO DI CONSOLIDAMENTO. tra

- 1 - Facendo seguito ai colloqui ed alle intese intercorsi, Vi trasmettiamo il seguente: CONTRATTO DI CONSOLIDAMENTO. tra - 1 - Spettabili Società Facendo seguito ai colloqui ed alle intese intercorsi, Vi trasmettiamo il seguente: CONTRATTO DI CONSOLIDAMENTO tra - S.r.l., con sede legale in, via dei n., capitale sociale Euro

Dettagli

OGGETTO: Problematiche connesse alla cessione delle eccedenze IRES nell ambito del consolidato nazionale

OGGETTO: Problematiche connesse alla cessione delle eccedenze IRES nell ambito del consolidato nazionale CIRCOLARE N. 35\E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 18 luglio 2005 OGGETTO: Problematiche connesse alla cessione delle eccedenze IRES nell ambito del consolidato nazionale Con la presente

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA

IL MINISTRO DELL ECONOMIA IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE VISTO il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo

Dettagli

Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti

Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Normativa e prassi Banche, finanziarie e assicurazioni: addizionale Ires e maggiori acconti 5 Giugno 2014 Per il periodo d imposta in corso al 31

Dettagli

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2

CIRCOLARE N. 3/E INDICE 1. LA MAGGIORAZIONE DELL ALIQUOTA IRES PER LE SOCIETÀ DI COMODO : I SOGGETTI PASSIVI...2 CIRCOLARE N. 3/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 marzo 2013 OGGETTO: maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138).

Dettagli

I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali

I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali di Francesco Buetto Pubblicato il 13 dicembre 2011 analisi dell interpretazione dell Agenzia delle Entrate sul nuovo regime: i nuovi limiti all utilizzo

Dettagli

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE NORME di RIFERIMENTO: Artt. 117-129 TUIR (introdotti con D.Lgs. 12/12/2003 n. 344 e modificati da L. 24/12/2007 n. 244 in vigore dal 1 gennaio 2008) Decreto attuativo: D.M.

Dettagli

Consolidato nazionale: dalle scritture contabili al quadro RF di Unico SC

Consolidato nazionale: dalle scritture contabili al quadro RF di Unico SC Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Consolidato nazionale: dalle scritture contabili al quadro RF di Unico SC Due diverse tipologie di registrazioni per i due "livelli" di consolidamento

Dettagli

Due diverse tipologie di registrazioni per i due "livelli" di consolidamento esistenti

Due diverse tipologie di registrazioni per i due livelli di consolidamento esistenti Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Attualità Consolidato nazionale: dalle scritture contabili al quadro RF di Unico SC Due diverse tipologie di registrazioni per i due "livelli" di consolidamento

Dettagli

GLI INTERESSI PASSIVI NEL REDDITO DI IMPRESA

GLI INTERESSI PASSIVI NEL REDDITO DI IMPRESA GLI INTERESSI PASSIVI NEL REDDITO DI IMPRESA ASSOLOMBARDA 12 GENNAIO 2009 Pietro Ladisa Il presente documento è di proprietà di SIRTI S.p.A.; ogni copia, riproduzione, modifica o utilizzo del medesimo

Dettagli

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Coordinamento scientifico di Luca Miele INDICE TITOLO I Imposta sul reddito delle persone fisiche Capo I Disposizioni generali Art. 1 Presupposto dell imposta... pag.

Dettagli

SOMMARIO IN SINTESI. IV. LE PERDITE NEL REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE Normativa di riferimento Prassi amministrativa...

SOMMARIO IN SINTESI. IV. LE PERDITE NEL REGIME DI CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE Normativa di riferimento Prassi amministrativa... IN SINTESI I. LE PERDITE D IMPRESA: DISCIPLINA GENERALE Normativa di riferimento... 3 Prassi amministrativa... 4 Schema n. 1 - Riporto quinquennale delle perdite... 7 Schema n. 2 - Il riporto delle perdite

Dettagli

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC

L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC INFORMATIVA N. 105 18 APRILE 2013 DICHIARAZIONI L AGEVOLAZIONE ACE E IL MOD. UNICO 2013 SC Art. 1, DL n. 201/2011 Decreto MEF 14.3.2012 Circolare Agenzia Entrate 20.9.2012, n. 35/E Informativa SEAC 14.3.2013,

Dettagli

LA TASSAZIONE DEI GRUPPI

LA TASSAZIONE DEI GRUPPI UNIVERSITA' CARLO CATTANEO LIUC DIRITTO TRIBUTARIO DEI GRUPPI INTERNAZIONALI LA TASSAZIONE DEI GRUPPI AGENDA 1. I GRUPPI DI SOCIETÀ NELL IMPOSTA SUL REDDITO 2. IL CONSOLIDATO NAZIONALE 3. LA TASSAZIONE

Dettagli

Tassazione ai fini Ires/Irpef dei redditi delle società di comodo e/o in perdita sistemica, nonché conseguenze ai fini IVA

Tassazione ai fini Ires/Irpef dei redditi delle società di comodo e/o in perdita sistemica, nonché conseguenze ai fini IVA SOCIETÀ DI COMODO E/O IN PERDITA SISTEMATICA: PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTE TASSAZIONE Tassazione ai fini Ires/Irpef dei redditi delle società di comodo e/o in perdita sistemica, nonché

Dettagli

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali

TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. CAPO I Disposizioni generali TITOLO I IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CAPO I Disposizioni generali Art. 1 (Presupposto dell imposta) Art. 2 (Soggetti passivi) Art. 3 (Base imponibile) Art. 4 (Coniugi e figli minori) Art.

Dettagli

Divisione Contribuenti. Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332

Divisione Contribuenti. Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332 Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 332 OGGETTO: Articolo 15, commi da 16 a 23, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e articolo 1, commi da 999 a 1006, della

Dettagli

Distribuzione utili in caso di trasparenza

Distribuzione utili in caso di trasparenza Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 140 14.05.014 Distribuzione utili in caso di trasparenza Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Il reddito della società trasparente

Dettagli

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale UNICO 2015 Società Capitali: la tassazione per trasparenza Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

Introduzione al consolidato fiscale nazionale: inquadramento normativo

Introduzione al consolidato fiscale nazionale: inquadramento normativo 1 REDDITO D IMPRESA Introduzione al consolidato fiscale nazionale: inquadramento normativo Gli aspetti normativi, dichiarativi e contabili della tassazione di gruppo di Andrea Barzaghi, Simone Trezzi 12

Dettagli

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2016 di Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " SOCIETÀ Le società di capitali, a determinate condizioni ed esclusivamente in via opzionale, possono

Dettagli

R9 QUADRO TN IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA

R9 QUADRO TN IMPUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE PERDITE PER TRASPARENZA 8.7 Sezione VI Eccedenze d imposta di cui all art. 165, comma 6, del TUIR 8.8 Sezione VII Reddito imputato ai beneficiari In tale sezione vanno indicate le eccedenze d imposta nazionale e/o estera di cui

Dettagli

LE PERDITE FISCALI IN CASO DI SCISSIONE

LE PERDITE FISCALI IN CASO DI SCISSIONE LE PERDITE FISCALI IN CASO DI SCISSIONE Giuseppe Molinaro Dottore commercialista Revisore legale Dottore di ricerca in Diritto Tributario e dell Impresa Professore a contratto di Diritto Tributario Università

Dettagli

Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate: dividendi e capital gain

Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate: dividendi e capital gain Il nuovo regime fiscale delle partecipazioni qualificate: dividendi e capital gain Roma, 11 giugno 2018 Claudia Calistri Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Coordinamento Normativo Ufficio fiscalità

Dettagli

Società di comodo. Dott. Elena Delsignore. Legge finanziaria, Decreto Bersani e la nuova normativa fiscale: l impatto sul mercato immobiliare

Società di comodo. Dott. Elena Delsignore. Legge finanziaria, Decreto Bersani e la nuova normativa fiscale: l impatto sul mercato immobiliare Legge finanziaria, Decreto Bersani e la nuova normativa fiscale: l impatto sul mercato immobiliare Società di comodo Dott. Elena Delsignore Il Punto Real Estate Advisor S.r.l. Via Lanzone, 7-20123 Milano

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali di Sonia Cascarano Pubblicato il 17 novembre 2008 le risultanze di bilancio devono essere assunte

Dettagli

SOMMARIO IN SINTESI II. IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

SOMMARIO IN SINTESI II. IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE II. IL REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE IN SINTESI 1. PROFILI SOGGETTIVI: I REQUISITI DI ACCESSO AL CONSOLIDATO... 3 Normativa di riferimento... 3 Prassi di riferimento... 4 Giurisprudenza di riferimento...

Dettagli

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE 1.1 Generalità 1.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi

Dettagli

Roma, 09 novembre 2006

Roma, 09 novembre 2006 RISOLUZIONE N. 128/E Roma, 09 novembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza d interpello. Deducibilità minusvalenze realizzate in presenza di precedenti svalutazioni riprese

Dettagli

RISOLUZIONE N.44/E. Oggetto: Istanza di interpello - Continuazione della tassazione di gruppo. Articolo 124, comma 5, del TUIR - ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N.44/E. Oggetto: Istanza di interpello - Continuazione della tassazione di gruppo. Articolo 124, comma 5, del TUIR - ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N.44/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,12 marzo 2007 Oggetto: Istanza di interpello - Continuazione della tassazione di gruppo. Articolo 124, comma 5, del TUIR - ALFA S.r.l.

Dettagli

La tassazione per trasparenza delle società di capitali. Avv. Federico Rasi LUISS Guido Carli

La tassazione per trasparenza delle società di capitali. Avv. Federico Rasi LUISS Guido Carli La tassazione per trasparenza delle società di capitali Avv. Federico Rasi LUISS Guido Carli I Gruppi nella prassi operativa 1) Consolidati : Consolidato nazionale Consolidato mondiale => Gruppo verticale

Dettagli

Trasformazione di società

Trasformazione di società Trasformazione di società ed enti Tipologie di trasformazione Con la trasformazione un ente cambia veste giuridica, passando da un tipo a un altro (artt. 2498 ss. cod. civ.). Si può trattare di trasformazione

Dettagli

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpefe nell ires

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpefe nell ires La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpefe nell ires Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2018/2019 corso di diritto tributario lezione 8 1 oggetto della lezione la determinazione

Dettagli

SOCIETA DI COMODO. Venerdì 6 Luglio Trieste

SOCIETA DI COMODO. Venerdì 6 Luglio Trieste SOCIETA DI COMODO E ALTRE NOVITA FISCALI Venerdì 6 Luglio 2012 - Trieste PERDITE FISCALI Norma in vigore dal 2010 2 NUOVO REGIME delle PERDITE FISCALI IRES Contrasto alle imprese in perdita sistemica -

Dettagli

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2014 Filippo Gagliardi - Esperto fiscale

La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2014 Filippo Gagliardi - Esperto fiscale Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. MODELLO UNICO 2014 La tassazione per trasparenza in UNICO SC 2014 Filippo Gagliardi - Esperto fiscale ADEMPIMENTO " FISCO La tassazione per trasparenza,

Dettagli

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE Circolare N. 51 Area: ADEMPIMENTI Periodico plurisettimanale 6 luglio 2007 IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE A seguito dei numerosi e spesso contraddittori interventi legislativi, anche dell ultima ora, riceviamo

Dettagli

C16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI

C16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI C16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI 16.1 Generalità Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti: Perdite non compensate; Perdite delle società del gruppo; Perdite istanza rimborso da IRAP; Perdite

Dettagli

INTRODUZIONE LA RIFORMA DELL IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO. LA DISCIPLINA RISULTANTE DAL NUOVO TESTO UNICO.

INTRODUZIONE LA RIFORMA DELL IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO. LA DISCIPLINA RISULTANTE DAL NUOVO TESTO UNICO. INTRODUZIONE LA RIFORMA DELL IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO. LA DISCIPLINA RISULTANTE DAL NUOVO TESTO UNICO. In Italia il processo di riforma fiscale è cominciato con la legge delega 7 aprile 2003, n.

Dettagli

INDICE. Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA. Capitolo 2 LA RIFORMA DELL IRES

INDICE. Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA. Capitolo 2 LA RIFORMA DELL IRES INDICE Premessa... 1 Capitolo 1 I CRITERI DIRETTIVI DELLA RIFORMA SULLA TASSAZIONE SOCIETARIA 1.1. I criteri direttivi afferenti l IRES.... 5 1.2. Criteri direttivi riferiti all IRE... 16 Capitolo 2 LA

Dettagli

INDICE GENERALE. Appendice

INDICE GENERALE. Appendice INDICE GENERALE Premessa 5 TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917... 7 Appendice PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38... 319 RIVALUTAZIONE - RIALLINEAMENTO

Dettagli

Trasparenza fiscale e Srl a ristretta base azionaria

Trasparenza fiscale e Srl a ristretta base azionaria Trasparenza fiscale e Srl a ristretta base azionaria Regimi facoltativi Trasparenza fiscale Srl a ristretta base azionaria Art. 115 Art. 116 Il reddito della società è imputato a ciascun socio Proporzionalmente

Dettagli

CIRCOLARE N.4. OGGETTO: Chiarimenti nell ambito dell attività di accertamento

CIRCOLARE N.4. OGGETTO: Chiarimenti nell ambito dell attività di accertamento CIRCOLARE N.4 Direzione Centrale Grandi Contribuenti Roma, 21 marzo 2019 OGGETTO: Chiarimenti nell ambito dell attività di accertamento Sommario 1. Premessa... 3 2. Lo scomputo delle perdite pregresse

Dettagli

Lezione 76. Il regime di consolidato mondiale. Dividendi, interessi e royalties di fonte estera (interrelazioni con il diritto comunitario)

Lezione 76. Il regime di consolidato mondiale. Dividendi, interessi e royalties di fonte estera (interrelazioni con il diritto comunitario) Lezione 76 Il regime di consolidato mondiale Dividendi, interessi e royalties di fonte estera (interrelazioni con il diritto comunitario) Obiettivi In questa lezione analizzeremo il regime del consolidato

Dettagli

Profili fiscali nella trasformazione omogenea ed eterogenea. Dott. Simone Mariott

Profili fiscali nella trasformazione omogenea ed eterogenea. Dott. Simone Mariott Profili fiscali nella trasformazione omogenea ed eterogenea Dott. Simone Mariott La normativa fiscale della trasformazione Il D.Lgs. n. 344/2003 ha inserito nel D.P.R. 917/86 (TUIR) gli art. 170-173 in

Dettagli

La disciplina fiscale della cessione di azienda

La disciplina fiscale della cessione di azienda La disciplina fiscale della cessione di azienda Imposte dirette Ai fini delle imposte sui redditi, vi sono le seguenti modalità di tassazione della plusvalenza (pari alla differenza tra il corrispettivo

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DICHIARAZIONE DEI REDDITI S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO DICHIARAZIONE DEI REDDITI GIANCARLO DELLO PREITE 30 MAGGIO SALA ORLANDO C.SO VENEZIA, 47 MILANO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO AIUTO ALLA

Dettagli

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE 1.1 Generalità 1.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi

Dettagli

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA

RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA Napoli, 18 Gennaio 2017 A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI LORO SEDI CIRCOLARE N. 1/2017 RIDETERMINAZIONE VALORE DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI E RIVALUTAZIONE DEI BENI D IMPRESA La Legge di

Dettagli

R&A. Mettersi in proprio: un impresa possibile! Vantaggi e svantaggi delle tipologie societarie alla luce del nuovo diritto R&A

R&A. Mettersi in proprio: un impresa possibile! Vantaggi e svantaggi delle tipologie societarie alla luce del nuovo diritto R&A Mettersi in proprio: un impresa possibile! Vantaggi e svantaggi delle tipologie societarie alla luce del nuovo diritto R&A STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO Torino, 24 novembre 2005 Le società: tratti comuni

Dettagli

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE: VANTAGGI e SVANTAGGI del REGIME OPZIONALE

CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE: VANTAGGI e SVANTAGGI del REGIME OPZIONALE NAZIONALE: VANTAGGI e SVANTAGGI del REGIME OPZIONALE Analisi dei vantaggi e degli svantaggi del consolidato fiscale nazionale. Adempimenti obbligatori. Esempi pratici e scritture contabili. di Andrea Ferrari,

Dettagli

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia:

Sono tali i soggetti elencati dall art. 32, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, ossia: Regime fiscale delle imposte sui redditi dei partecipanti Sulla base del quadro normativo delineato dall art. 32 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, come da ultimo modificato dalla legge n. 106

Dettagli

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Attualità Eccedenze nazionale e crediti d'imposta nel consolidato 15 Luglio 2005 Nuove opportunità per i gruppi di imprese La disciplina del consolidato

Dettagli

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE. Dott. Gianluca Odetto

REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE. Dott. Gianluca Odetto REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI, ACE, ASSEGNAZIONI E ALTRE NOVITA PER LE IMPRESE Dott. Gianluca Odetto REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI NUOVA TASSAZIONE DELLE IMPRESE MINORI Con apposite modifiche

Dettagli

AUDIT FOCUS. Caro Collega,

AUDIT FOCUS. Caro Collega, AUDIT FOCUS Caro Collega, Con la predisposizione dei bilanci 2016, è opportuno anche accertarsi della eventuale presenza di partecipazioni di controllo che possano dar luogo all obbligo di redazione del

Dettagli

Costo: comma 1-3. Circolante. Minore tra costo e mercato: comma 9. Definizioni Azioni partecipazioni

Costo: comma 1-3. Circolante. Minore tra costo e mercato: comma 9. Definizioni Azioni partecipazioni norme civilistiche, fiscali,principi contabili nazionali e IAS Classificazione Valutazione: art. 2426 Immobilizzazioni finanziarie Costo: comma 1-3 Circolante Minore tra costo e mercato: comma 9 Università

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 44 04.12.2013 Assegnazione beni ai soci Disciplina contabile e fiscale Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie L assegnazione dei beni

Dettagli

Premessa... XIII. Capitolo Primo... 1 IMPRESA E FISCO: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE... 1

Premessa... XIII. Capitolo Primo... 1 IMPRESA E FISCO: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE... 1 INDICE SOMMARIO Premessa... XIII Capitolo Primo... 1 IMPRESA E FISCO: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE... 1 1. L oggetto dell indagine... 1 2. Cenni sull evoluzione del sistema tributario italiano dall unità

Dettagli

Fiscal News N. 72. Rent to Buy : la tassazione del contratto. La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News N. 72. Rent to Buy : la tassazione del contratto. La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 72 05.03.2015 Rent to Buy : la tassazione del contratto Imposizione diretta e indiretta nella fase pre-cessione. Categoria: Finanziaria Sottocategoria:

Dettagli

NEW S LETT ER NOVITÀ F ISCA LI Marzo 2017

NEW S LETT ER NOVITÀ F ISCA LI Marzo 2017 Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel

Dettagli

Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi

Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi Tassazione dei dividendi e dei redditi diversi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 24 gennaio 2006 Le novità in materia di tassazione di dividendi e redditi di natura finanziaria dal Correttivo IRES. L Agenzia

Dettagli

Ires e Irap, è tempo di acconti 2008 (3)

Ires e Irap, è tempo di acconti 2008 (3) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Ires e Irap, è tempo di acconti 2008 (3) 13 Giugno 2008 In caso di esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale o mondiale

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 296 13.11.2015 Società di comodo: test operatività e perdita sistematica Categoria: Ires Sottocategoria: Società di comodo A cura di Pasquale

Dettagli

Il riporto degli interessi passivi nelle operazioni di aggregazione aziendale

Il riporto degli interessi passivi nelle operazioni di aggregazione aziendale Il riporto degli interessi passivi nelle operazioni di aggregazione aziendale di Cosimo Turrisi Pubblicato il 10 maggio 2011 vediamo come calcolare correttamente il pro-rata di deducibilità degli interessi

Dettagli

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità

Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Bilancio 2011: adempimenti e principali novità Aiuto alla crescita economica Ancona Sede Confindustria, giovedì 15 marzo 2012 Relatore: Dott. Fabiano Falasconi GENERALITA Nell ambito del DL 6.12.2011 n.

Dettagli

REDDITI SP ADEMPIMENTO " NOVITÀ " La Legge di bilancio per il 2017 ha confermato la riapertura dell assegnazione -

REDDITI SP ADEMPIMENTO  NOVITÀ  La Legge di bilancio per il 2017 ha confermato la riapertura dell assegnazione - Redditi SP: assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci di Paolo Monarca e Paola Zanaboni - Studio Tarantino Cremona Monarca & Associati - Dottori Commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO Le

Dettagli

Il regime di trasparenza: compilazione del modello UNICO

Il regime di trasparenza: compilazione del modello UNICO Il regime di trasparenza: compilazione del modello UNICO Autore: Dott. G. Moschella La tassazione per trasparenza è il regime previsto per i soggetti che producono redditi in forma associata. E prevista

Dettagli

Il nuovo regime di tassazione per cassa

Il nuovo regime di tassazione per cassa Il nuovo regime di tassazione per cassa NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI DEL 2017 Art. 66 Dpr 917/1986 Art. 1 commi da 17 a 23 L. 232/2016 1 TASSAZIONE PER CASSA Dal 1 gennaio 2017, tutte le imprese in contabilità

Dettagli

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione - Ires I: - Soggetti passivideterminazione del tributo 1 I soggetti Ires (Art. 73 del Tuir) Società di capitali residenti (esempio: s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione);

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE N. protocollo n. 2011/180987 Modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis e 5 dell articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

Dettagli

Corso teorico pratico. contabilità generale e bilancio

Corso teorico pratico. contabilità generale e bilancio Corso teorico pratico di contabilità generale e bilancio di Enrico Larocca Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera La trasparenza fiscale nelle società di capitali aspetti operativi e contabili

Dettagli

IRES. Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi:

IRES. Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi: IRES 1 IRES Presupposto: possesso di redditi in denaro o in natura da parte dei seguenti soggetti passivi: Società per Azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società a Responsabilità

Dettagli

LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA LEGGE DI BILANCIO 2017 IRI - IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA 1. Quadro normativo 2. Soggetti passivi 3. Funzionamento del regime 4. Disciplina delle perdite 5. S.r.l. a ristretta base sociale L art. 1, co.

Dettagli

ZERRA SPA. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008

ZERRA SPA. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008 Reg. Imp. 95004630166 Rea 322583 Sede in VIA DEL CAMPO NUOVO, 1-24060 BAGNATICA (BG) Capitale sociale Euro 7.520.000,00 I.V. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008 Premessa Attività svolte La

Dettagli

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires

La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires La determinazione dell imponibile e dell imposta nell irpef e nell ires Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe Zizzo 1 oggetto della lezione

Dettagli

La trasformazione societaria

La trasformazione societaria La trasformazione societaria Salvatore Sidoti Docente a contratto di Economia Aziendale, Dip. Giurisprudenza, Università di Messina Dottore Commercialista Revisore Legale DEFINIZIONE E MOTIVAZIONI Art.

Dettagli

27. QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE

27. QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE 27. QUADRO CE - CREDITO DI IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO E PER IMPOSTE ASSOLTE DALLE CONTROLLATE ESTERE 27.1 GENERALITÀ Il presente quadro è riservato ai soggetti che hanno prodotto all estero

Dettagli

La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati. Condividi

La versione definitiva della Mini IRES/IRPEF calcolata sugli utili accantonati. Condividi Condividi L articolo 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv., con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituisce la previgente l agevolazione prevista dai commi da 28 a 34 dell articolo

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012;

Diritto Tributario. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012; Diritto Tributario Redditi d impresa ARTICOLI DEL TUIR Artt. 55-66 del TUIR BIBLIOGRAFIA: F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario. Vol. 2: Parte speciale, Roma, Utet, 2012; G. Marongiu e A. Marcheselli,

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 223 12.07.2016 Unico SC 2016: calcolo interessi passivi A cura di Devis Nucibella Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione del reddito Il

Dettagli

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza

I fondi non istituzionali e la tassazione per trasparenza I fondi non istituzionali e la Direttore Settore Fiscale 1 Sommario Il regime di tassazione dei fondi non istituzionali Il regime di tassazione per «trasparenza» degli investitori non istituzionali residenti

Dettagli

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti

ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE. dott. Carlo Cappelluti ESEMPI DI COMPILAZIONE QUADRO RF UNICO E CALCOLO IMPOSTE dott. Carlo Cappelluti LA SOCIETA ALFA SRL RILEVA, AL 31 DICEMBRE 2014, UN RISULTATO PRE-IMPOSTE PARI AD EURO 52.400 SI PROVVEDA ALLA COMPILAZIONE

Dettagli

1. DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE

1. DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE Sommario 1. DISCIPLINA DEL CONSOLIDATO FISCALE 1.1. Nozione di gruppo... 3 1.1.1. Premessa... 3 1.1.2. La tassazione dei proventi delle partecipazioni nella riforma fiscale... 5 1.1.3. L introduzione della

Dettagli

Corso teorico pratico. contabilità generale e bilancio

Corso teorico pratico. contabilità generale e bilancio Corso teorico pratico di contabilità generale e bilancio di Enrico Larocca Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera Il consolidato fiscale nazionale: aspetti operativi e contabili Sintesi

Dettagli