CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE: VANTAGGI e SVANTAGGI del REGIME OPZIONALE

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1 NAZIONALE: VANTAGGI e SVANTAGGI del REGIME OPZIONALE Analisi dei vantaggi e degli svantaggi del consolidato fiscale nazionale. Adempimenti obbligatori. Esempi pratici e scritture contabili. di Andrea Ferrari, Fanny Albanese e Agnese Storti Il regime opzionale di tassazione del consolidato fiscale concretizza il naturale riconoscimento tributario del gruppo d imprese, ovvero un insieme di due o più entità, ciascuna delle quali, pur mantenendo una propria autonomia giuridica, è coordinata sul piano economico e finanziario da un unica società detta capogruppo. In particolare, sono state previste due modalità di consolidamento e conseguente tassazione: il «consolidamento nazionale» tra società residenti ed in quanto tali, soggette all imposta all interno dello Stato (artt. da 117 a 129, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 [CFF ➋ 5217 a 5229]); il «consolidamento mondiale» nel caso di consolidate residenti all estero (artt. da 130 a 142, Tuir [CFF ➋ 5230 a 5242]). Con il presente articolo si vogliono analizzare la procedura di adesione al consolidato fiscale nazionale nonché vantaggi e svantaggi ad esso connessi. LINEAMENTI FONDAMENTALI del NAZIONALE L adesione al consolidato fiscale nazionale, ex art. 117, Tuir [CFF ➋ 5217], consente alle società appartenenti ad un gruppo, indipendentemente dall obbligo civilistico di redigere il bilancio consolidato, di calcolare l Ires in modo unitario effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati, di ciascuno dei soggetti aderenti. Per accedere al consolidato le partecipanti devono soddisfare determinati requisiti relativi alla forma giuridica, alla residenza, all identità di esercizio sociale e al rapporto di controllo. In particolare, sono ammessi al procedimento del consolidato nazionale le società o gli enti di cui all art. 73, co. 1, lett. a) e b), Tuir [CFF ➋ 5173]. (1) Si tratta, pertanto, dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: 1. società per azioni ed in accomandita per azioni; 2. società a responsabilità limitata; 3. società cooperative e società di mutua assicurazione; 4. enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Le società e gli enti, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, possono esercitare l opzione per il consolidato nazionale, solo in qualità di entità controllanti ed a condizione che: siano residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi; esercitino in Italia un attività d impresa, (2) mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata inclusa nel consolidato. L art. 119, Tuir ha previsto delle limitazioni, subordinando l efficacia dell opzione per la tassazione di gruppo al verificarsi delle seguenti condizioni: 1. identità dell esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della società o ente controllante (esempio: 31 dicembre); 2. esercizio congiunto dell opzione da parte di cia- Ferrari & Associati Roma. (1) Ai sensi dell art. 120, Tuir [CFF ➋ 5220], la forma giuridica, che devono possedere le società controllate, è quella della società per azioni, della società in accomandita per azioni e della società a responsabilità limitata. (2) Si veda l art. 55, Tuir [CFF ➋ 5155], a norma del quale «per esercizio di imprese commerciali si intende l esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell art del Codice civile, e delle attività indicate alle lett. b) e c) del co. 2 dell art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d impresa». 33

2 scuna controllata e dell ente o società controllante; 3. elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante. Tale domiciliazione è richiesta, come dispone la norma, ai fini della notifica di eventuali avvisi di rettifica relativi alla dichiarazione dei redditi, che la controllante dovrà presentare in qualità di unico soggetto passivo d imposta per il gruppo e per la quale le controllate tutte sono solidalmente responsabili, oltre che per le imposte, anche per le sanzioni e gli interessi; 4. comunicazione dell avvenuto esercizio congiunto dell opzione all Amministrazione finanziaria territorialmente competente, sia nei confronti dell ente o società controllante, sia nei confronti della società controllata entro il 16 giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l esercizio dell opzione stessa. Condizioni per l efficacia dell opzione (art. 119, Tuir) Sostanziali Formali Identità esercizio sociale (lett. a) Esercizio congiunto opzione (lett. b) Elezione domicilio c/o controllante (lett. c) Comunicazione Ag. Entrate entro il 16 del 6 mese del 1 es. (lett. d) Affinché una società possa consolidarne un altra occorre che tra le stesse sussista un rapporto di controllo qualificato, in cui la controllante possieda contemporaneamente la maggioranza assoluta sia dei diritti di voto (a norma dell art. 2359, co. 1, n. 1, Codice civile), sia del capitale sociale e della quota di diritto agli utili (secondo le disposizioni di cui all art. 120, Tuir). In particolare, ai sensi dell art. 120, Tuir sulla «definizione del requisito di controllo», si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata: al cui capitale sociale la società o l ente controllante partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore ad una percentuale del 50%, da determinarsi relativamente alla società controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo (in presenza di partecipazione «indiretta»), senza considerare le azioni prive del diritto di voto esercitabile nell assemblea ordinaria della controllata, di cui all art. 2346, c.c. La partecipazione va calcolata in base al rapporto «N/D» (rapporto di partecipazione al capitale sociale) in cui al numeratore «N» si trova la partecipazione al capitale sociale detenuta dal soggetto controllante ed al denominatore «D» si trova il capitale sociale di riferimento della società controllata; al cui utile di bilancio la società o l ente controllante partecipa direttamente o indirettamente in misura superiore ad una percentuale del 50%, da determinarsi relativamente alla società controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell assemblea ordinaria della controllata, di cui all art. 2346, c.c. La partecipazione va calcolata in base al rapporto «N/D» (rapporto di partecipazione agli utili) in cui al numeratore «N» si trova il numero di azioni con diritto agli utili detenute dal soggetto controllante ed al denominatore «D» si trova il numero totale di azioni che danno diritto agli utili. In sintesi il «perimetro di consolidamento», ovvero «l area all interno della quale è possibile scegliere le società da consolidare» è determinabile, pertanto, qualora siano soddisfatti congiuntamente i seguenti requisiti: maggioranza dei diritti di voto: la consolidante deve esercitare sulla partecipata da consolidare un controllo di diritto ai sensi dell art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. («maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria»); (3) (3) La C.M. 20 dicembre 2004, n. 53/E specifica in merito alle partecipazioni di «secondo livello» detenute in via indiretta che: «Rilevano, ai fini in esame, esclusivamente le partecipazioni di secondo livello che il soggetto consolidante detiene tramite società partecipate di primo livello che risultino dallo stesso controllate ai sensi dell art. 2359, co. 1, n. 1) del Codice civile». 34

3 maggioranza assoluta nella partecipazione al capitale sociale; maggioranza assoluta nella partecipazione agli utili di bilancio. I requisiti minimi richiesti di partecipazione, sia al capitale che agli utili della partecipata, devono verificarsi ininterrottamente sin dall inizio del periodo d imposta per il quale si opta per il consolidato. Di seguito si riportano alcune tipologie di consolidamento con riferimento alla verifica del controllo societario, della partecipazione agli utili e al capitale sociale (costituito per ipotesi interamente da azioni ordinarie). Tipologie di consolidamento 60% Holding 40% (A) B D 20% 80% C A consolida B in quanto partecipa al 60% C consolida D in quanto partecipa all 80% A non consolida C in quanto partecipa al 40% (< al 50%) A non consolida D in quanto, tramite l unica controllata di diritto B, partecipa al 12% (20% x 60%) A 70% B 60% C A consolida B in quanto partecipa al 70% B consolida C in quanto partecipa al 60% A non consolida C in quanto partecipa al 42% (70 x 60%) Non possono accedere al consolidato nazionale (esclusioni) ex art 126, Tuir [CFF ➋ 5226]: 1. i soggetti che, pur ricadendo nell ambito di applicazione delle regole per la determinazione del reddito ai fini dell imposta sul reddito delle società, usufruiscono di sensibili agevolazioni relativamente all aliquota Ires; 2. le società soggette a fallimento o liquidazione coatta amministrativa. In tali casi, se l esercizio dell opzione è già avvenuto, gli effetti cessano dall inizio dell esercizio in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione. ADEMPIMENTI La società o ente controllante è obbligata (art. 122, Tuir [CFF ➋ 5222]): 1. alla presentazione della dichiarazione consolidata dei redditi; 2. ai corrispondenti obblighi di versamento delle imposte. L opzione per il consolidato nazionale può essere esercitata da ciascuna entità legale, di cui all art. 117, co. 1, Tuir, solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata. Ha durata per tre esercizi, durante i quali è irrevocabile e può essere rinnovata. L esercizio congiunto dell opzione per la tassazione di gruppo è comunicato dalla società controllante all Agenzia delle Entrate, secondo le modalità adottate con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dall art. 5, D.M. 9 giugno 2004 [CFF ➋ 6045], la comunicazione deve contenere: 1. la denominazione o ragione sociale delle società che esercitano l opzione; 2. il codice fiscale delle società che esercitano l opzione; 3. la qualità di controllante ovvero di controllata; 35

4 4. l elezione di domicilio da parte della controllata presso la società o ente controllante, ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d imposta per i quali è esercitata l opzione; 5. l individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d acconto in modo separato; 6. il criterio utilizzato per l eventuale attribuzione delle perdite residue in caso d interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell opzione, alle società che le hanno prodotte. L opzione si considera perfezionata, se comunicata dalla controllante all Agenzia delle Entrate, entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l esercizio dell opzione stessa. DETERMINAZIONE del REDDITO COMPLESSIVO La consolidante e le altre partecipanti determinano il proprio reddito autonomamente, apportando al risultato del conto economico del proprio bilancio d esercizio le variazioni previste dalle regole di tassazione del reddito d impresa. Il reddito complessivo globale è ottenuto sommando algebricamente al reddito della consolidante i redditi complessivi netti di ciascuna consolidata per l intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante, apportando le cd. «rettifiche di consolidamento» (4) e le eventuali variazioni, di cui agli artt. 124, Tuir [CFF ➋ 5224] in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio valido per l opzione, e 125, Tuir [CFF ➋ 5225] in caso di mancato rinnovo dell opzione. Procedimento di determinazione del reddito imponibile Determinazione del reddito imponibile (o perdita fiscale) di ciascuna società partecipante Trasferimento del reddito imponibile (o della perdita fiscale) da ciascuna società controllata alla controllante Determinazione del reddito imponibile consolidato, dato dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna società, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società controllante Rettifiche di consolidamento al reddito imponibile consolidato Calcolo delle imposte sul reddito consolidato VANTAGGI e SVANTAGGI del CONSOLIDATO NAZIONALE La tassazione di gruppo delle società residenti offre opportunità e vantaggi fiscali. In particolare, si tratta di: 1. compensazione degli utili e delle perdite fiscali delle società che hanno optato per la tassazione di gruppo; 2. possibilità di compensare crediti e debiti d imposta tra le diverse società incluse nel «perimetro» di consolidamento; 3. possibile utilizzo in ambito consolidato delle eccedenze di Rol (reddito operativo lordo), per la deduzione di interessi passivi (art. 96, co. 7, Tuir [CFF ➋ 5196]). Utilizzo delle perdite fiscali Le modalità di utilizzo delle perdite prodotte dalle società incluse nel consolidato si differenziano a seconda del periodo in cui le stesse sono maturate ovvero prima o durante il periodo di validità del regime. Le perdite prodotte nel periodo antecedente al consolidamento possono essere utilizzate solo dai soggetti che le hanno prodotte: la società consolidante e consolidate, pertanto, potranno compensare le proprie perdite pregresse con i propri imponibili individuali, trasferendo successivamente al consolidato soltanto l eventuale saldo positivo risultante. Nel caso invece in cui risulti un saldo negativo, la perdita residua potrà essere utilizzata negli esercizi successivi solo dallo stesso soggetto. Le perdite prodotte durante il periodo di validità del consolidato confluiscono nella sommatoria dei risultati determinanti il reddito di gruppo. Se le perdite sono di ammontare superiore alla somma degli imponibili, si otterrà la perdita del consolidato. Il riporto a nuovo compete esclusivamente alla consolidante, salvo riattribuzione di parte delle perdite alle società che le hanno prodotte, a seguito di interruzione o mancato rinnovo del consolidato. (4) La Finanziaria 2008, L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha modificato l art. 122 ed ha abrogato le disposizioni relative alle rettifiche di consolidamento relative a detassazione totale dei dividendi, pro rata e neutralità, trasferimenti infragruppo per le dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre Tuttavia, se negli esercizi precedenti sono state effettuate cessioni di beni in neutralità, sarà necessario tenerne conto nelle dichiarazioni degli esercizi successivi, qualora se ne ripercuotano gli effetti. 36

5 Perdite fiscali Caso A La società controllata nell esercizio 2008 ottiene un risultato d esercizio pari a Le perdite pregresse ammontano a La controllata utilizza le perdite pregresse: Risultato d esercizio Perdite pregresse (1.800) Reddito da trasferire alla controllante 200 Caso B La società controllata nell esercizio 2008 presenta una perdita d esercizio pari a 600. Le perdite pregresse ammontano a 500. La controllata può trasferire alla controllante soltanto la perdita dell esercizio pari a 600. Le perdite pregresse, pari a 500, sono riportabili all esercizio successivo della controllata. Le perdite del consolidato che risultano ancora disponibili alla cessazione del regime (per mancato rinnovo od interruzione) possono essere ancora attribuite alle partecipanti secondo diversi criteri. L importo massimo della perdita imputabile al soggetto uscente non può eccedere l importo delle perdite trasferite al consolidato dal medesimo soggetto, al netto degli importi utilizzati dalla consolidante in sede di determinazione del reddito di gruppo. (5) Compensazione dei debiti e crediti d imposta Le eccedenze d imposta determinatesi prima dell esercizio dell opzione e riportate a nuovo, possono essere utilizzate dalla società o ente controllante ovvero dalla società in capo alla quale si sono determinate. Ciascun partecipante al consolidato, infatti, può cedere ai fini della compensazione dell Ires di gruppo dovuta dalla consolidante e nei limiti del suo ammontare, tutte le eccedenze d imposta (sia Ires che diverse) utilizzabili di solito in compensazione. Tali eccedenze si possono trasferire dopo la loro maturazione e sono utilizzate dalla consolidante a partire dal periodo d imposta in cui decorre il consolidato. Mentre le eccedenze Ires (dovute per esempio dalle ritenute subite o dagli acconti versati autonomamente) formatesi in periodi antecedenti al consolidato e riportate a nuovo competono di regola alle società che le hanno prodotte, pur sussistendo la facoltà di trasferirle al consolidato nei limiti dell Ires dovuta dal gruppo, le eccedenze formatesi durante il periodo di consolidamento devono obbligatoriamente e per il loro intero ammontare essere trasferite al consolidato senza alcun limite. Le eccedenze d imposta diverse dall Ires (Iva, Irap etc.) ed i crediti utilizzabili in compensazione possono essere ceduti alla consolidante, entro determinati limiti, per la compensazione «orizzontale» con l imposta di gruppo e nei limiti dell importo dovuto dalla consolidante. Utilizzo delle eccedenze di Rol L unica rettifica di consolidamento che può essere attualmente eseguita riguarda la deduzione degli interessi passivi. A tal proposito, è opportuno precisare che la Finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha completamente riscritto l art. 96, Tuir ed abrogato gli artt. 97 e 98 del medesimo. Conseguentemente, mentre da un lato si assiste alla scomparsa degli istituti della thin cap (art. 98, Tuir) e del pro rata patrimoniale (art. 97, Tuir), dall altro, si rileva l introduzione di una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi parametrata al risultato operativo lordo risultante dal conto economico. In particolare, il nuovo art. 96, Tuir, stabilisce che «gli interessi passivi e gli oneri assimilati, (...) sono deducibili in ciascun periodo d imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati»; l eventuale eccedenza è deducibile per un ammontare non superiore al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, cosiddetto Rol. (6) Le società che presentano un eccedenza d interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili, ai sensi della (5) A norma della C.M. 53/E/2004: «Nel caso in cui siano previsti criteri di attribuzione delle perdite residue alla consolidata, dovrà essere garantita, pertanto, la restituzione (qualora ve ne sia capienza e coerentemente con il criterio comunicato all Agenzia delle Entrate) ai soggetti che fuoriescono dal consolidato di perdite dagli stessi soggetti prodotte, che abbiano la stessa qualità (quanto a periodo di formazione e a natura illimitatamente riportabile o meno) di quelle a suo tempo apportate». (6) Il risultato operativo lordo è dato dalla differenza tra il valore della produzione di cui alla lett. A) dello schema di conto economico (ex art. 2425, Codice civile), e i costi della produzione di cui alla successiva lett. B). Dai costi della produzione devono essere esclusi gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali così come risultanti dal conto economico. 37

6 norma esaminata, possono trarre vantaggio dall adesione al regime del consolidato nazionale. In effetti, il co. 7, art. 96, Tuir dispone che il reddito complessivo di gruppo può essere diminuito di un importo pari agli interessi passivi non dedotti da parte di una società «se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione». Ai soli effetti dell applicazione del citato co. 7, possono essere ricomprese (facoltativamente) tra le partecipanti al consolidato anche le società estere per le quali ricorrerebbero tutti i requisiti e le condizioni previste per l adesione al consolidato. Con la C.M. 19 febbraio 2008, n. 12, l Agenzia delle Entrate ha precisato, tuttavia, che «la società controllata estera (virtualmente inclusa nel consolidato nazionale al limitato fine della gestione a livello di gruppo della disciplina dell art. 96, Tuir) può, in altri termini, apportare alla fiscal unit esclusivamente la propria eccedenza di Rol» e non anche l eventuale eccedenza di interessi passivi. Esempio Un gruppo composto da tre società, la consolidante Alfa e due consolidate Beta e Gamma, tutte residenti, presenta la seguente situazione: Anno 2008 Interessi Interessi Differenza Rol (30%) Eccedenza Eccedenza passivi attivi di interessi di Rol passivi (indeducibili) Società Alfa Società Beta Società Gamma Totale Nel determinare il reddito complessivo di gruppo, la consolidante Alfa può effettuare una rettifica in diminuzione per un importo pari a , corrispondente all eccedenza di Rol della società consolidata Beta, che viene compensata con l eccedenza di interessi passivi indeducibili apportata dalle altre società partecipanti al consolidato Alfa e Gamma (15.100). Supponiamo che la consolidante Alfa, in virtù del co. 8, art. 96, Tuir, decida di includere virtualmente nel consolidato, ai soli fini del calcolo della rettifica inerente gli interessi passivi, la società estera Delta che presenta una eccedenza di Rol pari a L inclusione della società estera Delta comporterà un ulteriore vantaggio per il gruppo in quanto la rettifica in diminuzione operata dalla consolidante Alfa risulterà essere di un importo superiore rispetto a quello determinato in assenza della società estera Delta (ovvero = ). Svantaggi del consolidato nazionale Tra gli svantaggi che si possono ravvisare nella tassazione di gruppo rientrano certamente alcuni vincoli imposti dalla normativa: 1. il vincolo triennale relativo all efficacia dell opzione; alla scadenza del triennio, in caso di rinnovo dell opzione, si è vincolati al consolidato per i successivi tre anni. Come precisato dalla C.M. 53/E/2004, «tale previsione si giustifica affinché non si renda particolarmente agevole la partecipazione a tale procedura per quei soggetti che solo occasionalmente e temporaneamente transitano all interno del gruppo per poi fuoriuscirne subito dopo aver conseguito i benefici fiscali connessi alla predetta procedura»; 2. il regime della responsabilità che prevede differenti implicazioni a seconda del soggetto a cui si riferisce. In particolare, la società consolidante è responsabile, durante il triennio di validità dell opzione, per le maggiori imposte (e i relativi interessi) accertate e riferite al proprio reddito nonché al reddito complessivo globale; è altresì responsabile «in solido» con ciascuna controllata per le somme da questa dovute e per le sanzioni correlate alla maggiore imposta accertata in capo alle singole società controllate. D altro canto ciascuna società consolidata è infatti responsabile «in via principale» per le maggiori imposte (e i relativi interessi) accertate, riferite al proprio reddito. REGOLAMENTO di CONSOLIDAMENTO A titolo di indennizzo, le società che aderiscono al consolidato fiscale hanno la facoltà di stabilire alcune regole per le compensazioni economiche riferibi- 38

7 li agli imponibili positivi o negativi trasferiti e di eventuali importi da imputare a conto economico in ottemperanza di tali accordi societari (l art. 118, Tuir [CFF ➋ 5218] sancisce l irrilevanza fiscale di tali compensi). Pertanto le società che vorranno optare per la tassazione di gruppo, tramite una contrattazione privata procederanno alla definizione degli aspetti che il Legislatore ha lasciato all autonomia delle parti; per esempio si regolerà la compensazione finanziaria infragruppo, attribuendo un prezzo alle perdite trasferite. Come previsto dal documento interpretativo 12 dell Oic «gli effetti contabili del consolidato e le relative scritture dipendono direttamente dal contenuto degli accordi di consolidamento». Si riportano, pertanto, di seguito alcuni casi pratici di scritture contabili, aggiornate con le aliquote fiscali vigenti, oggetto di disamina del citato documento. Caso n. 1 (7) Si ipotizza un gruppo formato da due società: A (controllante) che controlla la società B. Le società hanno effettuato l opzione bilaterale per il consolidato fiscale nazionale. Nel periodo d imposta le due società hanno prodotto i seguenti redditi complessivi individuali: A: reddito complessivo imponibile individuale di B: reddito complessivo imponibile individuale di 900 La sommatoria a livello di gruppo dei redditi complessivi è pari a Non esistono rettifiche di consolidamento tra la sommatoria degli imponibili delle singole società e il reddito complessivo imponibile consolidato. A livello di gruppo il reddito complessivo imponibile rettificato ammonta pertanto a 2.900, con un importo per Ires pari a 797,50 (2.900 x 27,50%). Scritture contabili di A La scrittura contabile della società A (controllante) per la rilevazione delle imposte correnti sul reddito è la seguente: Imposte correnti a Debito per consolidato fiscale 550 In base ai dati ricevuti la controllante A rileva la quota di imposta a debito per la società B pari a 247,50 (reddito imponibile di 900 per l aliquota Ires del 27,50%) ed effettua la seguente scrittura contabile: Crediti verso controllata B a Debito per consolidato fiscale 247,50 In qualità di consolidante A procederà a rilevare il debito finale verso l Erario e successivamente ad effettuare il versamento all Erario per conto dell intero gruppo: Iscrizione in bilancio del debito tributario «consolidato» verso l Erario: Debito per consolidato fiscale a Debito tributario 797,50 Versamento del debito tributario «consolidato» verso l Erario: Debito tributario a Banca 797,50 Scritture contabili di B La controllata B registra la quota d imposta a suo carico attraverso la seguente scrittura contabile: Imposte correnti a Debito verso controllante A 247,50 Le impostazioni contabili sopra descritte sono in linea con il principio della competenza economica (correlazione tra costi imposte sul reddito e ricavi risultato prima delle imposte). Caso n. 2 (8) Si ipotizza un gruppo formato da due società: A (controllante) che controlla la società B. Le società hanno effettuato l opzione bilaterale per il consolidato fiscale nazionale. Nel periodo d imposta le due società hanno prodotto i seguenti redditi complessivi individuali: A: reddito complessivo imponibile individuale di B: reddito complessivo imponibile individuale di 500 (perdita deducibile) La sommatoria a livello di gruppo dei redditi complessivi è pari a Non esistono rettifiche di consolidamento tra la sommatoria degli imponibili delle singole società ed il reddito complessivo imponibile consolidato. continua (7) Documento Oic , n esempio 1. (8) Documento Oic , n esempio 2. 39

8 segue Caso n. 2 A livello di gruppo il reddito complessivo imponibile rettificato ammonta pertanto a 1.500, con un importo per Ires pari a 412,50 (1.500 x 27,50%). Il contratto prevede il riconoscimento immediato alla controllata del beneficio derivante dalla cessione di perdite fiscali, anche se il regolamento finanziario può avvenire successivamente. Scritture contabili di A La scrittura contabile della società A (controllante) per la rilevazione delle imposte correnti sul reddito è la seguente: Imposte correnti a Debito per consolidato fiscale 550 Come precedentemente ipotizzato, gli accordi contenuti nel contratto di consolidato fiscale prevedono il riconoscimento immediato, all aliquota Ires corrente, delle imposte effettive e teoriche corrispondenti agli imponibili, sia positivi che negativi, trasferiti. Conseguentemente, nel caso di specie, la controllante A riconosce alla controllata B 137,50 a titolo di misura compensativa per l utilizzo della perdita fiscale deducibile (perdita fiscale di 500 per l aliquota Ires del 27,50% = 137,50) con valuta, ad esempio, alla data di scadenza del pagamento del saldo Ires. La scrittura contabile è la seguente: Debito per consolidato fiscale a Debiti verso controllata B 137,50 In qualità di consolidante A procederà a rilevare il debito finale verso l Erario per conto dell intero gruppo: Debito per consolidato fiscale a Debito tributari 412,50 Scritture contabili di B La controllata B sulla base della comunicazione ricevuta dalla controllante A registra il beneficio fiscale per la perdita fiscale ceduta, che gli verrà riconosciuta come misura compensativa a suo beneficio attraverso la seguente scrittura contabile: Credito verso controllante A a Imposte correnti: proventi da consolidato fiscale 137,50 GUIDA PRATICA FISCALE Imposte Indirette Vol. 1A/2008 a cura di Bruno Frizzera La Guida Pratica, aggiornata con tutti i provvedimenti fiscali emanati nel corso del 2008, illustra con linguaggio chiaro e la caratteristica grafica del «Sistema Frizzera» (esemplificazioni, tabelle, riquadri di sintesi, titolazione frequente) la disciplina relativa all'imposizione indiretta: IVA, registro, bollo, ipotecarie e catastali, concessioni governative, nonché le norme relative all'ici e alla finanza locale. Nella Guida sono contenute tutte le novità della manovra d estate: ICI prima casa, elenchi clienti e fornitori, detrazione IVA. Ampio spazio è dato ai più recenti orientamenti ministeriali e alle più significative pronunce giurisprudenziali. L'Indice analitico della Guida è stato completamente rivisto e ampliato per consentire una più rapida ricerca dell'argomento desiderato. Pagg ,00 Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali. Trova quella più vicina all indirizzo Gruppo La cultura dei fatti. 40

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