IL COLLEGIO DI MILANO

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1 IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro Presidente - Prof. Avv. Mauro Orlandi Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla Membro designato dalla Banca d'italia (Estensore) - Prof. Vittorio Santoro Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Prof. Vito Velluzzi Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 4 dicembre 2012, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente chiede il rimborso di per commissioni (e relativa rivalutazione monetaria), in merito a due transazioni di rimessa di denaro verso l estero (c.d. Money transfer ) incassati da persona asseritamente diversa dal beneficiario indicato, oltre al rimborso delle spese per la presentazione del ricorso. Più precisamente, va preliminarmente rilevato che il ricorrente aveva già presentato un ricorso (n /12) nei confronti di diverso intermediario, relativamente ad operazioni di trasferimento di denaro verso l estero diverse da quelle oggetto del presente procedimento e che si era concluso con la rinuncia del cliente a seguito del rimborso da parte dell intermediario dell importo oggetto di contestazione. Nel caso all origine del presente procedimento il ricorrente ha rappresentato di essersi recato in data presso un ufficio della convenuta per effettuare, tramite servizio di c.d. MoneyTransfer, due rimesse di denaro di 1.170,44 e 1.162,37 (pari a 1.450,00 e 1.440,00) verso il Regno Unito in favore di un conoscente, dal quale aveva ricevuto una richiesta di aiuto economico tramite . Il giorno successivo ricontattava il conoscente via , il quale gli comunicava di essere stato vittima di sottrazione dei dati di accesso alla sua casella personale e che non aveva mai lasciato la sua residenza negli Stati Uniti né incassato alcuna somma di denaro, fatti confermati anche telefonicamente nel pomeriggio dello stesso giorno. Nello stesso giorno, il cliente ha deciso, dunque, di sporgere denuncia presso l A.G. italiana e, nei giorni successivi anche presso le autorità inglesi (c.d. servizio Action Fraud ) e presso le autorità statunitensi (c.d. servizio governativo Internet Crime Complaint Center ). Anche il destinatario designato della rimessa di denaro presentava denuncia presso la medesima autorità oltreoceano. In data il cliente ha chiesto di ricevere la documentazione relativa alla riscossione dei trasferimenti, consegnando copia della denuncia al fine di poter formulare preciso reclamo. Tale richiesta veniva evasa dall intermediario in data , rifiutando la produzione della documentazione. Pag. 2/6

2 In data inviava reclamo, in cui faceva presente di possedere documenti che provavano il mancato incasso della somma trasferita da parte del legittimo destinatario, ma la resistente, con lettera del , confermava di escludere la propria responsabilità in merito ai fatti occorsi. Con ricorso sottoscritto il il cliente ha chiesto: 1. la restituzione [ [ della somma di trasferita con due operazione a persona diversa dal destinatario da me indicato; 2. la restituzione delle commissioni di 119,00 applicate per dare corso a queste operazioni; 3. il rimborso delle spese di 20 da me sostenute per presentare il ricorso all ABF 4. la rivalutazione monetaria delle prime due somme dalla data di ricevimento del mio ricorso all intermediario (28 agosto 2011) fino alla data di effettiva restituzione della somma. Nelle proprie controdeduzioni presentate tramite Conciliatore Bancario il l intermediario ha rappresentato che: - il [ricorrente] ha disposto [ ] i trasferimenti fondi [omissis] n e n di complessivi 2.890,00 in conformità alle condizioni generali del contratto del servizio poste sul retro del modulo d'invio; tali transazioni, a cui sono state applicate commissioni per 119,00,venivano pagate in Gran Bretagna il medesimo giorno ; - il il [ricorrente] inviava a [omissis] apposito reclamo con allegate la denuncia presentata il [ ] nonché la richiesta di copie delle ricevute di riscossione ; - Immediatamente[ ], al fine di verificare il regolare pagamento a destinazione del trasferimento fondi, contattava la società [Money transfer] affinché venissero effettuate i necessari accertamenti presso l'agente [ ] di destinazione nel Regno Unito ; - la Società [di Money Transfer] comunicava che le transazioni in esame erano state pagate in conformità sia alle condizioni generali di contratto sia alle condizioni speciali espressamente indicate dal cliente e quindi pagate al beneficiario che al momento della riscossione è stato identificato tramite un valido documento d'identità, come stabilito dall'art. 3 delle citate condizioni contrattuali ed era a conoscenza dei codici di riferimento della transazione ; - nel caso in esame, peraltro, lo stesso [cliente] ha dichiarato nella denuncia [ ] di essere stato vittima di un raggiro, perpetratosi mediante l'appropriazione indebita della casella personale di posta elettronica del beneficiario [ ], e di aver disposto tramite [money transfer] due transazioni, ritenendo che le medesime fossero state richieste dal destinatario citato, persona da lui conosciuta. Appare, invero, estremamente discutibile la circostanza che il [ricorrente] abbia trasmesso una cifra rilevante sulla base di una semplice mail e solo in un secondo momento abbia ritenuto opportuno verificare la veridicità della richiesta. Pertanto la frode si era potuta concretizzare solamente a seguito del comportamento "poco attento" del ricorrente, che aveva comunicato di propria iniziativa a colui che ha poi incassato le somme i codici di riferimento delle transazioni, senza i quali non sarebbe stato possibile percepire le somme. - la [ ] natura del servizio prevede che, all'atto della sottoscrizione del modulo ed all'emissione del codice di riferimento della transazione, i fondi vengano immediatamente resi disponibili al beneficiario indicato sul modulo d'invio. [ ] Nel momento stesso in cui si dispone la transazione i fondi vengono resi disponibili in pochi minuti al beneficiario designato a conoscenza del codice di riferimento. [L intermediario] non ne ha più la disponibilità e, in ogni caso, non è chiamata a fornire alcuna autorizzazione per il pagamento al beneficiario. La convenuta ha, quindi, chiesto che l Arbitro respinga l istanza del[ ] ricorrente, in quanto infondata. Pag. 3/6

3 Le controdeduzioni sono state inoltrate via in data In sede di replica alle controdeduzioni trasmesse alla Segreteria Tecnica via in data il ricorrente ha richiamato un comunicato emanato dall organo governativo statunitense "Federal Trade Commission" (FTC), intitolato MoneyGram to Pay $18 Million to Settle FTC Charges That it Allowed its Money Transfer System To Be Used for Fraud, rimandando ad uno specifico sito dov è consultabile tale articolo. Le repliche alle controdeduzioni sono state inoltrate presso l ufficio reclami della convenuta via in data DIRITTO Prima di esaminare nel merito la controversia sembra, tuttavia, opportuno riportare alcuni aspetti essenziali ai fini della decisione. Il ricorrente ha chiesto, in totale, il rimborso di 3.029, corrispondenti alla somma di: A. I operazione di rimessa di denaro: B. II operazione di rimessa di denaro: C. Commissioni: 119 D. Rimborso spese procedura ricorso ABF: 20. Inoltre, sugli importi sub A, sub B e sub C, ha chiesto anche la rivalutazione monetaria delle prime due somme dalla data di ricevimento del mio ricorso all intermediario (28 agosto 2011) fino alla data di effettiva restituzione della somma. Il ricorrente ha ammesso di aver dato seguito alla richiesta di trasferimento fondi a fronte di una mera ricevuta da un indirizzo di posta elettronica riconducibile ad un individuo di sua conoscenza, e di aver provveduto a contattare direttamente il soggetto beneficiario solo successivamente alla disposizione dell operazione. L intermediario convenuto ha affermato di aver agito in conformità agli obblighi di diligenza previsti dal contratto, in quanto la Società [di Money Transfer] comunicava che le transazioni in esame erano state [ ] pagate al beneficiario che al momento della riscossione è stato identificato tramite un valido documento d'identità [ ] ed era a conoscenza dei codici di riferimento della transazione. Alle controdeduzioni sono allegati i duplicati dei moduli di pagamento delle due transazioni oggetto del ricorso. Dalla predetta documentazione si rileva agevolmente che: Non risultano sottoscritte le parti relative al Acknowledgement of Receipt ; Quali dati del documento di identità necessari per l identificazione del beneficiario è riportato Passport e UK, circostanza che non risulta coerente con i dati rilevabili dalla copia del passaporto del beneficiario effettivo riportato dal ricorrente, cittadino americano; Il dato relativo al mittente del trasferimento riporta chiaramente un errore nell identificazione del Nome e del Cognome. Nelle condizioni contrattuali, prodotte dall intermediario, all articolo 3, si legge In caso di trasferimenti internazionali di fondi superiori a 400,00 EURO per riscuotere i fondi trasferiti il beneficiario deve esibire all Agente di Pagamento un proprio valido documento d identità. Ciò chiarito, giova sottolineare che la controversia oggetto del presente ricorso concerne un operazione compiuta nell ambito della prestazione di un servizio di money transfer (i.e. trasferimento di fondi, anche all estero, attraverso la raccolta e la consegna delle somme da trasferire). Il servizio consiste nel trasferimento di denaro attraverso complesse operazioni di compensazione tra operatori finanziari a vario titolo tra loro collegati, effettuato in tutto il mondo e in tempi particolarmente rapidi. L operatività si svolge, normalmente, mediante una serie di «passaggi virtuali» che coinvolgono gli operatori del punto vendita (sub agenti), gli agenti operanti a livello Pag. 4/6

4 nazionale e un network internazionale (cfr., sul punto, Artale - Criscuolo - Panico, Le attività, i soggetti, i collaboratori esterni, in Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, a cura di E. Galanti, CEDAM, pag , ove si legge: tra il sub-agente che dispone il trasferimento e quello che, all estero, lo riceve (o viceversa), non avviene alcun passaggio materiale di denaro. In particolare il sub-agente italiano accredita il conto intestato all agente delle disponibilità versate dai clienti al netto delle somme erogate a fronte dei trasferimenti liquidati; la compensazione avviene generalmente su base giornaliera. L agente nazionale trasferisce le rimesse provenienti dalle diverse locations accreditate sul proprio conto su conto intestato al circuito nazionale preponente. Quest ultimo provvede alle necessarie compensazioni tra i flussi diretti nelle varie direzioni, assicurando le rimesse per alimentare, in ciascuna nazione, la provvista destinata ai trasferimenti diretti al mercato locale ). Ora, la questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la valutazione dell operato dell intermediario in merito alla condotta tenuta in relazione al pagamento delle somme oggetto del trasferimento a soggetto che si è poi rivelato non essere il destinatario corretto del medesimo, secondo quanto previsto dall art. 25 del d.lgs. n. 11/2010, che ha recepito la Direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento, in base al quale Quando l operazione di pagamento è disposta dal pagatore ( ) il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti di quest ultimo della corretta esecuzione dell ordine di pagamento ricevuto. Il ricorrente, a questo proposito, ha allegato che le somme in questione non sono state pagate al destinatario corretto, mentre l intermediario si è limitato ad affermare (e a dimostrare) che le somme sono state consegnate nelle mani di chi appariva essere tale, senza tuttavia provare che il pagamento sia avvenuto in favore del corretto accipiens. Ora al di là di quanto si può desumere dall insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per [ ] il risarcimento del danno [ ] deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento[ ]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (così, testualmente, Cass. civ., Sez. Unite, , n ) poiché l intermediario resistente non ha dimostrato di aver correttamente adempiuto ma, al contrario, ha riconosciuto, seppur indirettamente, di aver pagato la somma a chi appariva essere il corretto destinatario della medesima deve concludersi per la responsabilità del medesimo. Appare, invero, a questo Collegio che i sistemi attualmente adottati per la corretta identificazione dell accipiens non siano sufficienti non solo a dimostrare l esatto adempimento dell intermediario, ma neppure a garantire un sufficiente livello di sicurezza circa il buon fine dell intera operazione di trasferimento. La procedura adottata, infatti, non sembra garantire un sufficiente livello di sicurezza non tanto in ordine alla corretta identificazione di chi effettua il versamento con la richiesta di trasferimento della relativa somma di denaro, ma piuttosto del destinatario del pagamento, che viene attualmente identificato solo con il nome, senza ulteriori dati (anche anagrafici) idonei a permettere una corretta individuazione del soggetto in questione. In casi simili a quello oggetto del presente ricorso, il buon esito del trasferimento sarebbe assicurato Pag. 5/6

5 laddove l'intermediario adottasse semplici accorgimenti, ad esempio aggiungendo alcune informazioni personali del beneficiario (quali il codice fiscale o il numero del documento di identità o, quantomeno, la data e il luogo di nascita) a quelle contenute nel modulo "to send money", da verificare al momento dell'incasso. L'intermediario deve, dunque, ritenersi responsabile del mancato trasferimento delle somme all effettivo beneficiario. Tuttavia, pur essendo indubitabile l inadempimento e la conseguente responsabilità dell intermediario resistente, deve altresì essere esaminato il comportamento complessivo del ricorrente nella vicenda all origine della presente controversia, posto che il ricorrente ha, non solo, provveduto, verosimilmente, a inviare il codice di riferimento della transazione (necessario per procedere alla riscossione della somma trasferita) mediante , senza peritarsi di contattare direttamente e in via preventiva il beneficiario, ma ancor prima ha provveduto alla disposizione di due trasferimenti di denaro per importi nient affatto trascurabili sulla base della semplice ricezione di una , senza neppure verificare che le richieste avanzate nei suoi confronti provenissero effettivamente da persona a lui nota. Ora, la gravissima negligenza che ha connotato questo comportamento appare tale da poter essere qualificata quale circostanza determinante del danno lamentato dal ricorrente, il quale è responsabile, in via esclusiva, del pregiudizio subito e lamentato in questo procedimento, ma del quale l intermediario resistente per le ragioni appena esposte non può essere chiamato a rispondere, nonostante la sua condotta non possa andare esente da censure. Il Collegio non accoglie il ricorso. P.Q.M. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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