IVA NEI RAPPORTI CON L ESTERO

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1 IVA NEI RAPPORTI CON L ESTERO

2 LE INNOVAZIONI DEL 2010 DECRETO LEGISLATIVO N.18 DEL 11 FEBBRAIO 2010 DIRETTIVA 2008/8/CE DIRETTIVA 2008/9/CE DIRETTIVA 2008/117/CE Territorialità prestazioni di servizi Rimborsi IVA a non residenti Lotta frodi fiscali intracomunitarie Regolamento 282 del Regolamento 904 del

3 MOMENTO EFFETTUAZIONE (art. 6, comma 3) Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del 1 corrispettivo. 2 3 Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese. In ogni caso: le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7 ter, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro della Comunità nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime

4 PRESTAZIONI INTRACOMUNITARIE UNICO RIFERIMENTO PERTERRITORIALITA E IL DPR 633/72 Nell articolo 40 del DL 331/1993 sono stati abrogati i commi da 4 bis a 9, chedettavanocriteri specifici per l individuazione della territorialità per le cosiddette prestazioni intracomunitarie: trasporto intracomunitario di beni e relative intermediazioni; prestazioni accessorie al trasporto e relative intermediazioni; prestazioni di servizi relative a beni mobili; intermediazioni concernenti beni mobili materiali. L individuazione della territorialità delle prestazioni di servizi diventa quindi legata unicamente alle disposizioni contenute nel DPR 633/1972. Non possiamo più emettere fatture con questi riferimenti 4

5 Territorialità art. 7 a) per «Stato» t o «territorio dello Stato» si intende il territorio i dll della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per «Comunità» o«territorio i dll della Comunità»si i intende il territorio i corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): elenco di 6 punti c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; TRACCIAMO I CONFINI PER POI COLLOCARVI LE OPERAZIONI

6 DEFINIZIONE: soggetto passivo d) per soggetto passivo stabilito nel territorio i dello Stato si intende un soggetto passivo: domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all estero, limitatamente alle operazioni da essarese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva; CESSATA FORZA ATTRATTIVA S.O. PER OPERAZIONI DELLA CASA MADRE VALE AI FINI DI TUTTO IL DPR 633/72

7 Articolo 10 Reg: sede attività economica 1. Ai finii dell'applicazione li i degli articoli 44 e 45 dll della direttivai 2006/112/CE, 2/C il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica èilluogo in cui sono svolte le funzioni dell'amministrazione centrale dell'impresa. 2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa, del luogo della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non consentono di determinare con certezza il luogo della sede di un'attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell'impresa. 3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

8 Art. 11 Reg: Stabile organizzazione 1. Ai finii dell'applicazione li i dll' dell'articolo l 44dellad direttivai 2006/112/CE, 2/C la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzatadaun gradosufficiente i di permanenza e una struttura tt idonea in termini idi mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione. B2B 3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione.

9 Art. 11 Reg: Stabile organizzazione 2. Ai fini dell'applicazione l degli articoli seguenti la "stabile bl organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione: a) l'articolo larticolo 45 della direttiva 2006/112/CE; B2C b) a decorrere dal 1 gennaio 2013 l'articolo 56, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE; NOLEGGIO BREVE c) fino al 31 dicembre 2014 l'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE; d) larticolo l'articolo 192 bis della direttiva 2006/112/CE. SERVIZI ELETTRONICI Art. 192 bis Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.

10 Art. 12 Reg: indirizzo permanente PF Ai fini dell'applicazione l della direttiva 2006/112/CE, / per "indirizzo permanente" di una persona fisica, sia essa soggetto passivo o meno, si intende: l'indirizzo figurante nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti tranne qualora esistano prove che tale indirizzo non corrisponde alla realtà

11 Art. 13 Reg: residenza abituale PF regola La "residenza abituale" di una persona fisica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui tale persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali. deroghe Ove gli interessi iprofessionali siano presenti in un paese diverso da quello in cui lo sono gli interessi personali, o nel caso in cui non esistano interessi professionali, il luogo della residenza abituale è determinato dagli interessi personali che presentino stretti ttilegami itra la persona fisica i e il luogo in cui vive.

12 Approccio ai servizi B2B 1. Ci sono 5 deroghe (artt. 7 quater 7 quinquies) 2. Tutto ciò che non è in deroga è contenuto nella regola generale dettata dall art. 7 ter MOLTO PIU SEMPLICE RISPETTO ALLA PRECEDENTE IMPOSTAZIONE, COSTRUITA SU PIU LIVELLI NON CONFONDIAMO LA RILEVANZA TERRITORIALE CON L ASSOGGETTAMENTO Una operazione territorialmente rilevante può essere imponibile, non imponibile, esente. Quindi devo sempre fare un ragionamento su due livelli: 1. rilevanza territoriale della operazione 2. Regime IVA della operazione rilevante territorialmente

13 Art. 7 ter territorialità per servizi 1. Le prestazioni i di servizi ii si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (luogo del committente per il B2B); b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (luogo del prestatore per il B2C). Il discrimine è dato dallo status del committente e dallo stabilimento del prestatore

14 REGOLE GENERALI PER SERVIZI BUSINESSTO BUSINESS (operazioni attive) PRESTATORE ITALIANO TITOLARE DI PARTITA IVA ITA COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA DOMANDA: con chi sto operando? NO ITA COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO ITO IN UE COMMITTENTE SOGGETTO PASSIVO STABILITO EXTRA UE 1 St t 1. Status 2. Qualità 3. Luogo di stabilimento

15 Art. 25 Reg: momento analisi Per l'applicazione delle norme relative al luogo delle prestazioni di servizi si tiene conto esclusivamente delle circostanze esistenti al momentodel fatto generatore dell'imposta imposta. Eventuali cambiamenti successivi della destinazione del servizio ricevuto non influiscono sulla determinazione del luogo della prestazione, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

16 Art. 17 Reg: STATUS del destinatario OLA REG 1. Se il luogo della prestazione di servizi dipende dalla circostanza che il destinatario i sia o meno un soggetto passivo, lo status dld del destinatario i è determinato sulla base degli articoli da 9 a 13 e dell'articolo 43 della direttiva 2006/112/CE. 2. Un ente non soggetto passivo, che è identificato o è tenuto all'identificazioneione ai fini IVA a norma dell'articolo 214, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE in quanto i suoi acquisti intracomunitari di beni sono soggetti ad IVA o poiché ha esercitato l'opzione per l'assoggettamento all'iva di tali operazioni, è un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 43 di tale direttiva. MODALITA DI ACCERTAMENTO E PROVA SOGGETTO UE SOGGETTO EXTRA UE

17 Art. 18 Reg: STATUS del destinatario il o o ontrarie, i estinatario di soggett mazioni co che un de lo status d a di inform nsiderare munità ha l passivo: e dispong re può con nella Com Salvo che prestator stabilito n a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma della validità di tale numero d'identificazione nonché del nome e dell'indirizzo corrispondenti conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra provaattestanteattestante che quest'ultimo è un soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo tenuta all'identificazione ai fini dell'iva e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezzaesattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento. 1

18 Art. 18 Reg: STATUS del destinatario NON ha lo status di soggetto passivo: qualora dimostri che tale destinatario non gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può considerare che IL destinatario stabilito nella Comunità 2

19 Art. 18 Reg: STATUS del destinatario il o di ontrarie, i estinatario lo status mazioni co che un de munità ha ssivo: a di inform nsiderare della Com ggetto pas e dispong re può con l di fuori d sog Salvo che prestator stabilito al 3 a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi svolge un'attività economica che gli dà diritto ad ottenere un rimborso dell'iva a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova attestante che ild destinatario è un soggetto passivo e effettui una verifica di ampiezza ragionevole dell'esattezza delle informazioni fornite dal destinatario applicando le normali procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di pagamento.

20 ART.19 Reg: qualità destinatario Uso privato presunzione promiscuità Aifini dell'applicazione delle norme relative alluogoluogo della prestazione di servizi di cui agli articoli 44 e 45 della direttiva 2006/112/CE, un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo assimilato a un soggettopassivoche riceve servizi destinati esclusivamente ad un uso privato, ivi compreso l'uso da parte dei suoi dipendenti, è considerato un soggetto non passivo. Salvo che disponga di informazioni contrarie, ad esempio sulla natura dei servizi forniti, il prestatore può considerare che i servizi sono destinati all'attività attività economica del destinatario se, per tale operazione, costui gli ha comunicato il suo numero individuale di identificazione IVA. Se un unico servizio è destinato sia a un uso privato, ivi compreso quello dei dipendenti del destinatario, sia a fini professionali, la prestazione di tale servizio rientra esclusivamente nel campo di applicazione dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE, purché non sussista alcuna pratica abusiva.

21 Artt. 20/24 Reg: luogo di stabilimento Articolo 20 UN SOLO PAESE Articoli B2B: più paesi Articoli NOLEGGIO A BREVE COMMERCIO ELETTRONICO

22 Art. 7 ter territorialità per servizi DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO AMBITO LIMITATO 2. Ai fini dell applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d impresa, arti o professioni; le persone fisiche (e non gli enti) si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell esercizio di tali attività (e non per uso personaleo dei dipendenti); d

23 Art. 7 ter territorialità per servizi DEFINIZIONE SOGGETTO PASSIVO b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all articolo articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole (sono gli enti e le associazioni con attività istituzionale e commerciale) il) ; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell imposta sul valore aggiunto (accade quando hanno acquistato beni nella UE oltre la soglia dei euro).

24 RIEPILOGO PRESTAZIONI GENERICHE

25 Rientrano nel 7 ter ai sensi del nuovo Regolamento Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Diffusione televisiva diritti partite di calcio a soggetto passivo Richiesta di rimborsi IVA conto terzi Servizio unico di funerale Prestazione di servizi di traduzione di testi

26 VERIFICA PROVIAMO AD APPLICARE IL CRITERIO GENERALE AD ALCUNE OPERAZIONI TIPICHE: 1. Intermediazioni 2. Trasporti 3. Lavorazioni

27 TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972 PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE (rientrano nella regola generale) VECCHIA TERRITORIALITÀ Vi sono differenti criteri che dipendono dal tipo di servizio intermediato (criterio dell utilizzo, dello status e luogo del committente, del luogo di esecuzione dell operazione principale) p Art. 7 c.4 lett. d), e), f) Art. 40, c.5, D.L. 331/93 Art. 40, c.6, D.L. 331/93 Art. 40, c.8, D.L. 331/93 Art. 7 c.4 lett. f-quinquies NUOVA TERRITORIALITÀ Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti privati luogo di esecuzione dell operazione principale Art. 7 sexies c.1 lett. a) Criterio generale per prestazioni rese a soggetti passivi Stato del committente Art. 7 ter c.1 lett. a) 27

28 INTERMEDIAZIONI: esempio IMPORTAZIONE MERCE CINA 1 FATTURA DI MEDIAZIONE 1. Ricevo fattura da cinese 2. Rileva territorialmente in ITA 3. È operazione non imponibile 9.7 CINA 2

29 INTERMEDIAZIONI: esempio ESPORTAZIONE DI MERCE CINA 1 FATTURA DI MEDIAZIONE 1. Ricevo fattura da cinese 2. Rileva territorialmente in ITA 3. È operazione non imponibile 9.7 CINA 2

30 INTERMEDIAZIONI: esempio CINA 1 VENDITA MERCE SVIZZERA FATTURA DI MEDIAZIONE FRANCIA 1. Ricevo fattura da FRANCESE 2. Rileva territorialmente in ITA 3. È operazione non imponibile 9.7

31 TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972 TRASPORTI (ora guardiamoquelli di beni) Tipologia Articolo Criterio Trasporto passeggeri Art. 7 quater c. 1 lett. b) Distanza percorsa (INVARIATO) Trasporti nazionali di beni resi a Art. 7 sexies c. 1 Distanza percorsa privati lett. b) (INVARIATO) Trasporti nazionali di beni resi a Art. 7 ter c. 1 Stato del committente soggetti passivi i lett. a) Trasporti intracomunitari di beni resi a privati Trasporti intracomunitari di beni resi a soggetti passivi Art. 7 sexies c. 1 lett. c) Art. 7 ter c. 1 lett. a) Luogo di partenza (INVARIATO) Stato del committente Trasporti non intracomunitari di Art. 7 sexies c. 1 Distanza percorsa beni resi a privati lett. b) (INVARIATO) Trasporti non intracomunitari di beni resi a soggetti passivi i Art. 7 ter c. 1 lett. a) Stato del committente 31

32 Articolo 7 DPR 633/72 definizioni su trasporto UE di beni f) per trasporto intracomunitarioi i di beni si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati ti nel territorio i di due Stati membri diversi. "Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto di dei tragitti i compiuti i per recarsi nel luogo in cuisitrovanoibeni; "luogo di arrivo" èilluogoincuiiltrasportodei beni si conclude effettivamente;

33 TRASPORTI DI BENI: esempio MERCE SVIZZERA Fattura non imponibile art. 9, comma 1, n Svizzero fattura senza IVA 2. ITA autofattura art. 9, c.1, n tedesco fattura senza IVA 2. ITA integra art. 9, c.1, n. 2 I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l operatore ITA

34 TRASPORTI DI BENI: esempio ALBANIA MERCE SVIZZERA Fattura con IVA 1. Svizzero fattura senza IVA 2. ITA autofattura con IVA 20% 1. Tedesco fattura senza IVA 2. ITA integra con IVA al 20% I vari regimi a seconda del vettore che sceglie l operatore ITA

35 TERRITORIALITÀ NEL DPR 633/1972 PERIZIEE E LAVORI SU BENI MOBILI VECCHIA TERRITORIALITÀ Luogo di esecuzione dei servizi Art. 7 c. 4 lett. b) Paese del committente operatore UE quando i beni vengono trasportati o spediti fuori dello Stato in cui la prestazione è stata eseguita NUOVA TERRITORIALITÀ Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti privati luogo di esecuzione dei servizi Art. 7 sexies c. 1 lett. d) Criterio generale per prestazioni rese a soggetti passivi Stato del committente Art. 40 c. 4 bis D.L. 331/93 Art. 7 ter c. 1 lett. a) 35

36 LAVORAZIONI: esempio FRANCIA Invio merce Restituzione merce lavorata Operazione non rilevante in Italia (il (rilevante in FRA)

37 LAVORAZIONI: esempio FRANCIA Operazione non rilevante in Italia art. 7 ter Invio merce Invio di merce lavorata

38 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 1) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell esecuzione dei lavori immobiliari, quando l immobile èsituato nel territorio dello Stato;

39 LAVORI SU IMMOBILI: esempio COMMITTENTE ITALIA OPERATORE IVA ITALIA PRESTATORE GERMANIA RILEVANTE IN ITALIA (integro con IVA) COMMITTENTE FRANCIA ITALIA PRESTATORE ITALIA RILEVANTE IN ITALIA (fatturo con IVA) COMMITTENTE PRESTATORE RILEVANTE IN ITALIA FRANCIA ITALIA FRANCIA DEVE IDENTIFICARSI IN FRANCIA

40 AGENZIE VIAGGI (cm 36/E) PACCHETTO TURISTICO REGIME SPECIALE Art. 74 ter (regime del credito di costo lordo)

41 AGENZIE VIAGGI (cm 36/E) No deroga 7 quater SERVIZIO SINGOLO INTERMEDIAZIONE Regola generale Art. 7 ter GIA ACQUISITO IN PROPRIO REGIME SPECIALE Art. 74 ter Comma 5 bis

42 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 2) leprestazioniditrasportodipasseggeri,in proporzione p alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;

43 ARTICOLO 7 DPR 633/72 definizioni su trasporto passeggeri e) per parte di un trasportot di passeggeri effettuata t all interno della Comunità, si intende la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri; luogodipartenzadiuntrasportopasseggeri,èilprimo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità; luogo di arrivo di un trasporto passeggeri, è l ultimo punto di sbarco previsto it nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità; per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto;

44 TRASPORTO PERSONE: esempio Art. 9, comma 1, n. 1 rilevante NON rilevante

45 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 3) Prestazioni di catering le prestazioni diservizi di ristorazione e di catering diverse da quelle di cui alla lettera d), quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato; le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato;

46 CATERING IN MOTO : esempio Art. 8 bis, comma 1, d) per nave ed aereo Rileva nel luogo di partenza

47 Indicazione dal Regolamento La parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno dll della Comunità àdi cui all'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE è determinata dal tragitto del mezzo di trasporto e non dal tragitto compiuto da ciascuno dei passeggeri. Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 57 della direttiva 2006/112/CE (PARTENZA) Le prestazioni di servizi di ristorazione e di catering fornite al di fuori di tale parte di trasporto, ma sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo o di un territorio terzo, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 55 della stessa direttiva (EFFETTUAZIONE) Il luogo della prestazione di un servizio di ristorazione o di catering fornito parzialmente durante la parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità e parzialmente al di fuori di tale parte ma sul territorio di uno Stato membro, è determinato, nella sua totalità secondo le modalità per determinare il luogo di prestazione applicabile, all'inizio della prestazione del servizio ii di ristorazione i o di catering.

48 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 4) le prestazioni i di servizi ii di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all interno del territorio della Comunità. Le medesime prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i mezzi di trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

49 Articolo 7 DPR 633/72 definizioni su locazione breve g) per locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto si intende il possesso o l uso ininterrotto del mezzo di trasporto per un periodo non superiore: a trenta giorni ovvero a novanta giorni per i natanti. UNICA DEFINIZIONE art 38 c 4 DL 331/93 UNICA DEFINIZIONE art. 38, c.4 DL 331/93 NE TROVIAMO UNA PIU PERTINENTE NEL REGOLAMENTO 282/2011

50 Art. 38 Reg: MEZZI DI TRASPORTO 1. I mezzi di trasporto di cui all articolo 56 e all articolo 59, lettera g), della direttiva 2006/112/CE / comprendono i veicoli, motorizzati o no, e altri dispositivi e attrezzature concepiti per il trasporto di persone od oggetti da un luogo all altro, che possono essere tirati, trainati o spinti da veicoli e che sono generalmente concepiti ed effettivamente idonei ad essere utilizzati per il trasporto. 2. Il paragrafo 1 si applica in particolare ai seguenti veicoli: a) veicoli terrestri, quali automobili, motociclette, biciclette, tricicli e roulotte; b) rimorchi e semirimorchi; c) vagoni ferroviari; i d) navi; e) aeromobili; f) veicoli concepiti specialmente per il trasporto di persone malate o ferite; g) trattori e altri veicoli agricoli; i) veicoli a propulsione meccanica o elettronica per il trasporto di invalidi. 3. Non sono considerati mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 i veicoli immobilizzati in modo permanente ed i container

51 DURATA DEL POSSESSO 1. Per l'applicazione dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE / la durata del possesso o dell'uso ininterrotto di un mezzo di trasporto oggetto di noleggio è determinata sulla base del contratto concluso fra le parti. Il contratto costituisce una presunzione che può essere confutata con qualsiasi mezzo di fatto o di diritto che consenta di stabilire la durata effettiva del possesso o dell'uso ininterrotto. Il superamento per causa di forza maggiore della durata contrattuale del noleggio a breve termine ai sensi dell'articolo 56 della direttiva 2006/112/CE non incide sulla determinazione della durata del possesso o dell'uso continuo del mezzo di trasporto.

52 Art. 39 Reg:DURATA POSSESSO 2. Se il noleggio dello stesso mezzo di trasporto è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, la durata è quella del possesso o dell'usoininterrotto del mezzo di trasporto prevista. Ai fini del primo comma un contratto e le sue proroghe sono considerati contratti consecutivi. Tuttavia, la durata del o dei contratti a breve termine che precedono il contratto definito a lungo termine non è rimessa in questione, purché non sussista una pratica abusiva. 3 Salvo pratica abusiva i contratti consecutivi tra le stesse parti 3. Salvo pratica abusiva, i contratti consecutivi tra le stesse parti relativi a mezzi di trasporto diversi non sono considerati, ai fini del paragrafo 2, come contratti consecutivi.

53 Art. 40 Reg:MESSA A DISPOSIZIONE il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario di cui all articolo 56, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE è quello in cui il destinatarioounterzocheagiscepersuo conto ne prende possesso

54 NOLEGGIO AUTO A BREVE: esempio Consegna in ITA Utilizzo nella UE Rilevano in ITA con limitazioni ivi previste da art. 19 bis1 Consegna Extra UE Utilizzo in ITA

55 5 DEROGHE ASSOLUTE NEL B2B 5) In deroga a quanto stabilito dall articolo 7 ter, comma 1, le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione dl del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie. Invigoresoloper il 2010

56 FIERE ED ESPOSIZIONI: esempi SOGGETTO ITAPARTECIPA ADUNA FIERAIN IN GERMANIA (avevamo questi problemi nel 2010) Fattura con IVA tedesca Fattura con IVA tedesca Fattura??? Fattura??? Ente fiera DE Hotel DE stand DE stand ITA

57 MODIFICHE DAL 2011 (art. 7 quiquies) a) le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi iiaccessorie alle precedenti rese a committenti ti non soggetti passivi, ii si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle prestazioni di servizi per l'accesso laccesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle relative prestazioni accessorie; b) le prestazioni i di servizi ii per l'accesso a manifestazioni i i culturali, li artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.».

58 Art.32 Reg: prestazioni. 1. I servizi relativi all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all'articolo 53 della direttiva 2006/112/CE, comprendono la prestazione di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d'accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica. Caratteristiche generali

59 Art. 32 Reg: precisazioni 2. Il paragrafo 1 si applica, in particolare, a quanto segue: a) il dirittoi d'accesso a spettacoli, rappresentazioni i teatrali, spettacoli di circo, fiere, parchi di divertimento, concerti, mostre nonché ad altre manifestazioni culturali affini; b) il diritto d'accesso a manifestazioni sportive quali partite o competizioni; c) il diritto d'accesso a manifestazioni educative e scientifiche qualiconferenze e seminari. i 3. Non rientra nel paragrafo 1 l'utilizzazione di impianti, quali sale di ginnastica o di altro tipo, in cambio del pagamentodi una quota d'iscrizione iscrizione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Vigente al: 21-3-2013

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